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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio e Stefano De rosis;
Parte_1
ricorrente
contro
e Village srl CP_1
Convenute contumaci
avente ad oggetto: differenze retributive
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.6.24, la parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze Cont prima della e poi della Village senza soluzione di continuità dal 2016 al 2023 come cuoco con orario di lavoro che andava dalle 10 all'1 ogni giorno, chiedeva il pagamento in solido di tutte le differenze retributive maturate.
Le convenute restavano contumaci.
Escussi i testi addotti alla udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato.
In particolare la prova testimoniale espletata ha consentito di appurare come il ricorrente abbia Cont lavorato prima per la e poi per la Village senza soluzione di continuità negli stessi locali con le stesse attrezzature, configurandosi quindi un trasferimento di azienda ex art.2112 cc. Peraltro è provato come abbia svolto un numero di ore notevolmente superiore a quello indicato nelle buste paga. Non è provato invece che non abbia mai goduto di ferie e di permessi, sicchè l'indennità relativa va decurtata dai conteggi finali.
Si è proceduto ad espletare ctu per verificare i conteggi attorei.
Il ctu ha concluso che il ricorrente è creditore della somma di € 144.454,65, di cui € 21329,68 a titolo di TFR. Da tale somma va decurtata l'indennità per ferie e permessi non goduti pari ad €
11347,33.
In definitiva la convenuta Village srl deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 133.107,32. La risponde invece in solido con la Village srl CP_2 dei soli crediti maturati fino al trasferimento di azienda e ammontanti ad € 92.839,27, di cui €
14.776,89 per TFR.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la Village srl al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 133.107,32 di cui € 21329,68 a titolo di TFR per i crediti maturati nel periodo dal 30.3.16 al 30.9.23;
2. condanna altresì in solido la al pagamento dei soli crediti maturati fino al 10.3.22 CP_1 per un totale di € 92839,27, di cui 14776,89 a titolo di TFR;
3. condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6600, oltre iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 15.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio e Stefano De rosis;
Parte_1
ricorrente
contro
e Village srl CP_1
Convenute contumaci
avente ad oggetto: differenze retributive
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.6.24, la parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze Cont prima della e poi della Village senza soluzione di continuità dal 2016 al 2023 come cuoco con orario di lavoro che andava dalle 10 all'1 ogni giorno, chiedeva il pagamento in solido di tutte le differenze retributive maturate.
Le convenute restavano contumaci.
Escussi i testi addotti alla udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato.
In particolare la prova testimoniale espletata ha consentito di appurare come il ricorrente abbia Cont lavorato prima per la e poi per la Village senza soluzione di continuità negli stessi locali con le stesse attrezzature, configurandosi quindi un trasferimento di azienda ex art.2112 cc. Peraltro è provato come abbia svolto un numero di ore notevolmente superiore a quello indicato nelle buste paga. Non è provato invece che non abbia mai goduto di ferie e di permessi, sicchè l'indennità relativa va decurtata dai conteggi finali.
Si è proceduto ad espletare ctu per verificare i conteggi attorei.
Il ctu ha concluso che il ricorrente è creditore della somma di € 144.454,65, di cui € 21329,68 a titolo di TFR. Da tale somma va decurtata l'indennità per ferie e permessi non goduti pari ad €
11347,33.
In definitiva la convenuta Village srl deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 133.107,32. La risponde invece in solido con la Village srl CP_2 dei soli crediti maturati fino al trasferimento di azienda e ammontanti ad € 92.839,27, di cui €
14.776,89 per TFR.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la Village srl al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 133.107,32 di cui € 21329,68 a titolo di TFR per i crediti maturati nel periodo dal 30.3.16 al 30.9.23;
2. condanna altresì in solido la al pagamento dei soli crediti maturati fino al 10.3.22 CP_1 per un totale di € 92839,27, di cui 14776,89 a titolo di TFR;
3. condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6600, oltre iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 15.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE