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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Caterina Condò Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 24.12.2025; nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NN AM
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10 Come da note del 6.12.25 per parte ricorrente richiamate a verbale di udienza del 9.12.2025:
“In via principale accertare e dichiarare il diritto della sig.ra allo status di rifugiato per tutti i motivi Pt_1 dedotti nel presente ricorso;
Conseguentemente ordinare il rilascio in favore della sig.ra il relativo Pt_1 permesso di soggiorno per asilo politico e del titolo di viaggio 2) In subordine accertare e dichiarare il diritto della sig.ra allo status di protezione sussidiaria per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso;
Pt_1
Conseguentemente ordinare il rilascio in favore della sig.ra del relativo permesso di soggiorno per Pt_1 protezione sussidiaria e del documento di viaggio 3) In ulteriore subordine accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla protezione umanitaria o alla protezione speciale;
e per l'effetto ordinare alla Questura Pt_1
Territorialmente competente di rilasciare un permesso di soggiorno per casi speciali o per protezione speciale della durata di due anni convertibile in lavoro”. La ricorrente ha precisato la domanda “anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...] il Persona_1
15.04.2016 e nato in [...] il [...].”. Persona_2
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 14.05.2024 avverso il decreto del Questore di Pisa (cat A 12/2020
- Div. P.A.S. - Imm nr 136/IV sez.) di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, emesso in data 06.07.2020 e notificato alla ricorrente personalmente in data
11.04.2024 (all. 1b); premesso che nel ricorso la ricorrente ha dedotto di essere cittadina nigeriana, nata il [...], di risiedere in Italia dal 2015; ha presentato domanda di protezione internazionale ed è stata ascoltata in data 01.02.2016 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Milano, la quale ha riconosciuto in suo favore la protezione umanitaria concedendole un permesso di soggiorno di durata biennale in ragione delle condizioni di salute correlate allo stato di gravidanza;
successivamente, la ricorrente è stata inserita, insieme al figlio minore e al compagno, in un progetto territoriale aderente alla rete ARCI Pisa, a seguito dell'emersione, durante i colloqui con gli operatori dello sportello antitratta della sua condizione di vittima di tratta di CP_2 esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale;
in data 06.08.2018 ha presentato presso la Questura di l'istanza di rilascio di rinnovo di permesso di soggiorno per protezione speciale;
pagina 2 di 10 successivamente, ha abbandonato la struttura di accoglienza dell'ARCI di Pia unitamente al compagno ed al figlio minore, allontanandosi dall'Italia e recandosi in Germania;
con provvedimento del 06.07.2020 la Questura decretava il rigetto della relativa istanza di rinnovo di permesso di soggiorno, in conformità al parere negativo espresso dalla
Commissione Territoriale di Milano emesso in data 30.05.2019, in ragione dell'irreperibilità della richiedente e quindi dell'impossibilità di procedere a comprovare che l'interessata fosse portatrice di un fondato timore di persecuzione;
nel periodo trascorso in Germania, la stessa ha sviluppato un grave malessere psicologico riconducibile al rito juju cui si è stata costretta a sottoporsi in Nigeria, nonché a presunti attacchi spirituali che riferisce di aver subito;
al momento della redazione del ricorso era ospitata, insieme ai figli, presso un alloggio di emergenza;
in seguito alla nascita del secondo figlio, la ricorrente è rientrata in Italia alla fine del 2024 in quanto destinataria di un provvedimento di trasferimento Dublino verso l'Italia; la ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Questura contestandone l'illegittimità, in considerazione della propria condizione di grave vulnerabilità personale ed ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
l'istanza di sospensiva è stata accolta dal Giudice Relatore con il provvedimento del
04.06.2024, ritenendo, ferma l'inammissibilità in questa sede delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, che la ricorrente fosse
“un soggetto vulnerabile, in quanto affetta da patologia cronica infettiva e autoimmune (come risulta dalle
Relazioni depositate), madre di due figli minori con lei residenti, e presa in carico dai Servizi Sociali per problematiche abitative e socio economiche”; la parte convenuta non si è costituita in giudizio;
il PM ha apposto il Visto in data 05.06.2024; all'udienza del 9.12.2025 tenutasi dinnanzi al Giudice Relatore la ricorrente ha riferito:
“Vive con il suo compagno?
Si'.
Lei lavora?
Si
Che lavoro fa?
Le pulizie a Prato.” rilevato che pagina 3 di 10 quanto alla domanda, svolta in questa sede, di riconoscimento e rilascio dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, come precisata nelle conclusioni di cui al ricorso, non risulta essere stata istaurata, precedentemente al giudizio che ci occupa, alcuna procedura amministrativa volta al rilascio di tali permessi di soggiorno;
tale rilievo si conforma all'interpretazione sulla non ammissibilità di una domanda diretta all'accertamento in sede giurisdizionale dei presupposti per la concessione della protezione internazionale, senza previa valutazione nella fase amministrativa;
tale interpretazione si conforma a quella seguita anche dal Tribunale di Bologna del 28 giugno
2024, che ha argomentato sulla fattispecie analoga di non ammissibilità di una domanda diretta all'accertamento in sede giurisdizionale dei presupposti per la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286, senza previa valutazione nella fase amministrativa:
“(…) Come noto, l'accertamento in sede giurisdizionale del diritto al soggiorno regolare presuppone, per tutte le fattispecie, una previa valutazione dell'Autorità amministrativa. Ciò accade per la materia della protezione internazionale (rifugio e protezione sussidiaria), per i permessi di soggiorno in materia familiare e pure per le ipotesi di protezione speciale deve assumersi che la propedeutica valutazione dell'Autorità amministrativa sia implicitamente presupposta dalla Legge, come si desume dal chiaro disposto del menzionato art. 3, primo comma lettera d), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con L. 13 aprile 2017 n. 46 (come modificato dall'art. 1, terzo comma lett. a) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132) che riconosce la competenze dell'Autorità Giudiziaria per le «controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».
(…)”; orbene, nel caso in esame è pacifico che la domanda svolta in sede amministrativa abbia riguardato una domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza che sia stata sottoposta all'esame della Commissione Territoriale una domanda per rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale;
pagina 4 di 10 venendo quindi alla domanda di protezione speciale posta in via di ipotesi, si evidenzia che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
pagina 5 di 10 «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato -
pagina 6 di 10 comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore al tempo di presentazione dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale (05.10.2022), il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma
1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
nel caso di specie, non si può non tener conto della condizione di particolare vulnerabilità della ricorrente, come descritta nel ricorso, in cui si è dato atto che “dopo l'arrivo in Italia, ha scoperto di essere sieropositiva e sviluppato un importante disturbo psichiatrico”; la situazione di salute è documentata dalla relazione elaborata dall'ARCI Pisa del 03.03.2017, dalla quale si evince chiaramente che la stessa è stata vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, sia nel Paese di origine che successivamente in Italia, circostanza che ha avuto un impatto profondo sul suo equilibrio psicologico e sul suo stato di salute generale, visto che ella è “affetta da patologia cronica infettiva e autoimmune con grave rischio per la vita” ; indicazioni sullo stato di salute della ricorrente emergono anche dalla Relazione etno- psicologica predisposta dal Centro Studi di Sagara in data 24.05.2024, da cui risulta che negli pagina 7 di 10 anni trascorsi in Germania ella ha iniziato una terapia antiretrovirale, ed attualmente assume una terapia orale e si sottopone a visite di controllo;
l'interruzione delle cure avviate in Italia rappresenterebbe un rischio concreto per la sua salute e per la sua stessa sopravvivenza, configurando una situazione riconducibile alla previsione dell'art. 19, comma 1.1 del D.lgs. 286/1998, che vieta l'espulsione nei confronti dello straniero che, tra le altre condizioni, versi in gravi condizioni psicofisiche o abbia subito trattamenti inumani o degradanti;
inoltre, si evidenzia che la ricorrente ha intrapreso un percorso di integrazione lavorativa sul territorio, svolgendo attività di lavoro come addetta alle pulizie, seppur precaria (cfr. contratto e busta paga ottobre 2025);
a ciò si aggiunge la presenza in Italia di due figli minori, inizialmente inseriti nel percorso di accoglienza e integrazione insieme alla madre e al compagno all'interno di un progetto territoriale aderente alla rete ARCI. Con Provvedimento del Tribunale per i Minori del
25.5.2025, tuttavia, è stato convalidato il “collocamento urgente ex art. 403 c.c. dei minori
[...]
e sopra generalizzati in luogo sicuro presso una comunità per minori nonché Per_3 Persona_2
il disposto affidamento al Servizio Sociale Territoriale del Comune di Pisa, come specificato nel decreto che integralmente si richiama, in limitazione provvisoria della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
Conferisce le deleghe sanitaria, scolastica, amministrativa al medesimo Servizio Sociale Territoriale, che inoltre provvederà nell'immediato ad organizzare un programma di incontri tra i minori e ciascuno dei genitori in modalità protetta ed in spazio neutro.”;
le motivazioni del provvedimento si sono basate sulla circostanza che i minori si trovassero in una “ situazione di pericolo e in una condizione di disagio nel contesto familiare”, in particolare “il nucleo è conosciuto sin dal 2016, successivamente la madre ed i bambini si sono trasferiti per diversi anni in
Germania, per poi fare ritorno sul territorio pisano in una situazione di forte precarietà, in assenza di una stabile abitazione, pur rifiutando la madre le proposte di accoglienza in comunità per la stessa e per i bambini, per cui il SST ha temporaneamente messo a disposizione un' ospitalità alberghiera per preservare i bambini dall'incuria e dai pericoli della strada, soluzione che tuttavia non ha apportato sostanziale miglioramento dello
pagina 8 di 10 stile di vita, atteso che è stata segnalata la presenza della madre e dei bambini nell'atto di mendicare, i bambini appaiono trascurati e non frequentano la scuola con regolarità; risultano incerte le condizioni personali e di salute della stessa madre nonché la sua situazione familiare attuale, attese le versioni divergenti fornite da ciascuno dei genitori nel corso dell'udienza successiva alla convalida”;
nel caso di specie, “attesa la tenera età e la salvaguardia delle relazioni affettive primarie” è stato conferito mandato “al SST di organizzare incontri periodici, allo stato in forma protetta ed in spazio neutro, tra ciascuno dei genitori ed i minori, con facoltà di interromperli temporaneamente ove ciascuno dei genitori mantenga comportamenti pregiudizievoli e non si attenga alle indicazioni fornite”; e “nel confermare
i mandati conferiti all e all , si richiama quanto sopra esposto per la migliore riuscita CP_3 CP_4
del percorso da intraprendere, in specie per la madre, riguardo all'agevolazione del dialogo interculturale e gli approfondimenti sul vissuto della giovane donna;
in tale contesto, l' allontanamento dal territorio nazionale della madre, in condizioni di vulnerabilità personale, e impegnata in un percorso rieducativo alla genitorialità, nell'interesse proprio e dei figli, costituirebbe una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), così come interpretato dalla giurisprudenza nazionale ed europea e comprometterebbe un equilibrio familiare già delicato, privando i figli minori della possibilità di mantenere contatti regolari con la madre e quindi ostacolando il percorso attualmente in atto;
alla luce di tali elementi, quali la vulnerabilità sanitaria e psicologica, la condizione di vittima di tratta, la presenza di figli minori in Italia e l'inizio di un percorso di integrazione sul territorio italiano, risulta fondata la richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi della normativa applicabile ratione temporis;
infine, deve dichiararsi non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di parte ricorrente di riconoscimento della protezione umanitaria per i figli minori, poiché il regime applicabile ai figli segue quello della madre (cfr. art. 6 dlgs. 25/2008 comma 2 : “(…) la domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il
pagina 9 di 10 genitore all'atto di presentazione della stessa “), pertanto, non sussiste la necessità di adottare autonomi provvedimenti riferiti ai figli minori, risultando la loro posizione già compresa nella domanda proposta dalla ricorrente;
assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- dichiara inammissibili le domande di protezione internazionale, e accoglie quella di protezione speciale, dichiarando il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. ssa Caterina Condò
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Caterina Condò Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 24.12.2025; nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NN AM
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10 Come da note del 6.12.25 per parte ricorrente richiamate a verbale di udienza del 9.12.2025:
“In via principale accertare e dichiarare il diritto della sig.ra allo status di rifugiato per tutti i motivi Pt_1 dedotti nel presente ricorso;
Conseguentemente ordinare il rilascio in favore della sig.ra il relativo Pt_1 permesso di soggiorno per asilo politico e del titolo di viaggio 2) In subordine accertare e dichiarare il diritto della sig.ra allo status di protezione sussidiaria per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso;
Pt_1
Conseguentemente ordinare il rilascio in favore della sig.ra del relativo permesso di soggiorno per Pt_1 protezione sussidiaria e del documento di viaggio 3) In ulteriore subordine accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla protezione umanitaria o alla protezione speciale;
e per l'effetto ordinare alla Questura Pt_1
Territorialmente competente di rilasciare un permesso di soggiorno per casi speciali o per protezione speciale della durata di due anni convertibile in lavoro”. La ricorrente ha precisato la domanda “anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...] il Persona_1
15.04.2016 e nato in [...] il [...].”. Persona_2
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 14.05.2024 avverso il decreto del Questore di Pisa (cat A 12/2020
- Div. P.A.S. - Imm nr 136/IV sez.) di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, emesso in data 06.07.2020 e notificato alla ricorrente personalmente in data
11.04.2024 (all. 1b); premesso che nel ricorso la ricorrente ha dedotto di essere cittadina nigeriana, nata il [...], di risiedere in Italia dal 2015; ha presentato domanda di protezione internazionale ed è stata ascoltata in data 01.02.2016 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Milano, la quale ha riconosciuto in suo favore la protezione umanitaria concedendole un permesso di soggiorno di durata biennale in ragione delle condizioni di salute correlate allo stato di gravidanza;
successivamente, la ricorrente è stata inserita, insieme al figlio minore e al compagno, in un progetto territoriale aderente alla rete ARCI Pisa, a seguito dell'emersione, durante i colloqui con gli operatori dello sportello antitratta della sua condizione di vittima di tratta di CP_2 esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale;
in data 06.08.2018 ha presentato presso la Questura di l'istanza di rilascio di rinnovo di permesso di soggiorno per protezione speciale;
pagina 2 di 10 successivamente, ha abbandonato la struttura di accoglienza dell'ARCI di Pia unitamente al compagno ed al figlio minore, allontanandosi dall'Italia e recandosi in Germania;
con provvedimento del 06.07.2020 la Questura decretava il rigetto della relativa istanza di rinnovo di permesso di soggiorno, in conformità al parere negativo espresso dalla
Commissione Territoriale di Milano emesso in data 30.05.2019, in ragione dell'irreperibilità della richiedente e quindi dell'impossibilità di procedere a comprovare che l'interessata fosse portatrice di un fondato timore di persecuzione;
nel periodo trascorso in Germania, la stessa ha sviluppato un grave malessere psicologico riconducibile al rito juju cui si è stata costretta a sottoporsi in Nigeria, nonché a presunti attacchi spirituali che riferisce di aver subito;
al momento della redazione del ricorso era ospitata, insieme ai figli, presso un alloggio di emergenza;
in seguito alla nascita del secondo figlio, la ricorrente è rientrata in Italia alla fine del 2024 in quanto destinataria di un provvedimento di trasferimento Dublino verso l'Italia; la ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Questura contestandone l'illegittimità, in considerazione della propria condizione di grave vulnerabilità personale ed ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
l'istanza di sospensiva è stata accolta dal Giudice Relatore con il provvedimento del
04.06.2024, ritenendo, ferma l'inammissibilità in questa sede delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, che la ricorrente fosse
“un soggetto vulnerabile, in quanto affetta da patologia cronica infettiva e autoimmune (come risulta dalle
Relazioni depositate), madre di due figli minori con lei residenti, e presa in carico dai Servizi Sociali per problematiche abitative e socio economiche”; la parte convenuta non si è costituita in giudizio;
il PM ha apposto il Visto in data 05.06.2024; all'udienza del 9.12.2025 tenutasi dinnanzi al Giudice Relatore la ricorrente ha riferito:
“Vive con il suo compagno?
Si'.
Lei lavora?
Si
Che lavoro fa?
Le pulizie a Prato.” rilevato che pagina 3 di 10 quanto alla domanda, svolta in questa sede, di riconoscimento e rilascio dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, come precisata nelle conclusioni di cui al ricorso, non risulta essere stata istaurata, precedentemente al giudizio che ci occupa, alcuna procedura amministrativa volta al rilascio di tali permessi di soggiorno;
tale rilievo si conforma all'interpretazione sulla non ammissibilità di una domanda diretta all'accertamento in sede giurisdizionale dei presupposti per la concessione della protezione internazionale, senza previa valutazione nella fase amministrativa;
tale interpretazione si conforma a quella seguita anche dal Tribunale di Bologna del 28 giugno
2024, che ha argomentato sulla fattispecie analoga di non ammissibilità di una domanda diretta all'accertamento in sede giurisdizionale dei presupposti per la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286, senza previa valutazione nella fase amministrativa:
“(…) Come noto, l'accertamento in sede giurisdizionale del diritto al soggiorno regolare presuppone, per tutte le fattispecie, una previa valutazione dell'Autorità amministrativa. Ciò accade per la materia della protezione internazionale (rifugio e protezione sussidiaria), per i permessi di soggiorno in materia familiare e pure per le ipotesi di protezione speciale deve assumersi che la propedeutica valutazione dell'Autorità amministrativa sia implicitamente presupposta dalla Legge, come si desume dal chiaro disposto del menzionato art. 3, primo comma lettera d), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con L. 13 aprile 2017 n. 46 (come modificato dall'art. 1, terzo comma lett. a) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132) che riconosce la competenze dell'Autorità Giudiziaria per le «controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».
(…)”; orbene, nel caso in esame è pacifico che la domanda svolta in sede amministrativa abbia riguardato una domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza che sia stata sottoposta all'esame della Commissione Territoriale una domanda per rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale;
pagina 4 di 10 venendo quindi alla domanda di protezione speciale posta in via di ipotesi, si evidenzia che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
pagina 5 di 10 «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato -
pagina 6 di 10 comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore al tempo di presentazione dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale (05.10.2022), il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma
1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
nel caso di specie, non si può non tener conto della condizione di particolare vulnerabilità della ricorrente, come descritta nel ricorso, in cui si è dato atto che “dopo l'arrivo in Italia, ha scoperto di essere sieropositiva e sviluppato un importante disturbo psichiatrico”; la situazione di salute è documentata dalla relazione elaborata dall'ARCI Pisa del 03.03.2017, dalla quale si evince chiaramente che la stessa è stata vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, sia nel Paese di origine che successivamente in Italia, circostanza che ha avuto un impatto profondo sul suo equilibrio psicologico e sul suo stato di salute generale, visto che ella è “affetta da patologia cronica infettiva e autoimmune con grave rischio per la vita” ; indicazioni sullo stato di salute della ricorrente emergono anche dalla Relazione etno- psicologica predisposta dal Centro Studi di Sagara in data 24.05.2024, da cui risulta che negli pagina 7 di 10 anni trascorsi in Germania ella ha iniziato una terapia antiretrovirale, ed attualmente assume una terapia orale e si sottopone a visite di controllo;
l'interruzione delle cure avviate in Italia rappresenterebbe un rischio concreto per la sua salute e per la sua stessa sopravvivenza, configurando una situazione riconducibile alla previsione dell'art. 19, comma 1.1 del D.lgs. 286/1998, che vieta l'espulsione nei confronti dello straniero che, tra le altre condizioni, versi in gravi condizioni psicofisiche o abbia subito trattamenti inumani o degradanti;
inoltre, si evidenzia che la ricorrente ha intrapreso un percorso di integrazione lavorativa sul territorio, svolgendo attività di lavoro come addetta alle pulizie, seppur precaria (cfr. contratto e busta paga ottobre 2025);
a ciò si aggiunge la presenza in Italia di due figli minori, inizialmente inseriti nel percorso di accoglienza e integrazione insieme alla madre e al compagno all'interno di un progetto territoriale aderente alla rete ARCI. Con Provvedimento del Tribunale per i Minori del
25.5.2025, tuttavia, è stato convalidato il “collocamento urgente ex art. 403 c.c. dei minori
[...]
e sopra generalizzati in luogo sicuro presso una comunità per minori nonché Per_3 Persona_2
il disposto affidamento al Servizio Sociale Territoriale del Comune di Pisa, come specificato nel decreto che integralmente si richiama, in limitazione provvisoria della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
Conferisce le deleghe sanitaria, scolastica, amministrativa al medesimo Servizio Sociale Territoriale, che inoltre provvederà nell'immediato ad organizzare un programma di incontri tra i minori e ciascuno dei genitori in modalità protetta ed in spazio neutro.”;
le motivazioni del provvedimento si sono basate sulla circostanza che i minori si trovassero in una “ situazione di pericolo e in una condizione di disagio nel contesto familiare”, in particolare “il nucleo è conosciuto sin dal 2016, successivamente la madre ed i bambini si sono trasferiti per diversi anni in
Germania, per poi fare ritorno sul territorio pisano in una situazione di forte precarietà, in assenza di una stabile abitazione, pur rifiutando la madre le proposte di accoglienza in comunità per la stessa e per i bambini, per cui il SST ha temporaneamente messo a disposizione un' ospitalità alberghiera per preservare i bambini dall'incuria e dai pericoli della strada, soluzione che tuttavia non ha apportato sostanziale miglioramento dello
pagina 8 di 10 stile di vita, atteso che è stata segnalata la presenza della madre e dei bambini nell'atto di mendicare, i bambini appaiono trascurati e non frequentano la scuola con regolarità; risultano incerte le condizioni personali e di salute della stessa madre nonché la sua situazione familiare attuale, attese le versioni divergenti fornite da ciascuno dei genitori nel corso dell'udienza successiva alla convalida”;
nel caso di specie, “attesa la tenera età e la salvaguardia delle relazioni affettive primarie” è stato conferito mandato “al SST di organizzare incontri periodici, allo stato in forma protetta ed in spazio neutro, tra ciascuno dei genitori ed i minori, con facoltà di interromperli temporaneamente ove ciascuno dei genitori mantenga comportamenti pregiudizievoli e non si attenga alle indicazioni fornite”; e “nel confermare
i mandati conferiti all e all , si richiama quanto sopra esposto per la migliore riuscita CP_3 CP_4
del percorso da intraprendere, in specie per la madre, riguardo all'agevolazione del dialogo interculturale e gli approfondimenti sul vissuto della giovane donna;
in tale contesto, l' allontanamento dal territorio nazionale della madre, in condizioni di vulnerabilità personale, e impegnata in un percorso rieducativo alla genitorialità, nell'interesse proprio e dei figli, costituirebbe una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), così come interpretato dalla giurisprudenza nazionale ed europea e comprometterebbe un equilibrio familiare già delicato, privando i figli minori della possibilità di mantenere contatti regolari con la madre e quindi ostacolando il percorso attualmente in atto;
alla luce di tali elementi, quali la vulnerabilità sanitaria e psicologica, la condizione di vittima di tratta, la presenza di figli minori in Italia e l'inizio di un percorso di integrazione sul territorio italiano, risulta fondata la richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi della normativa applicabile ratione temporis;
infine, deve dichiararsi non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di parte ricorrente di riconoscimento della protezione umanitaria per i figli minori, poiché il regime applicabile ai figli segue quello della madre (cfr. art. 6 dlgs. 25/2008 comma 2 : “(…) la domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il
pagina 9 di 10 genitore all'atto di presentazione della stessa “), pertanto, non sussiste la necessità di adottare autonomi provvedimenti riferiti ai figli minori, risultando la loro posizione già compresa nella domanda proposta dalla ricorrente;
assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- dichiara inammissibili le domande di protezione internazionale, e accoglie quella di protezione speciale, dichiarando il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. ssa Caterina Condò
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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