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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. sssa Eliana ROMEO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2635/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3634/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo De Matteis ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n° 62; APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Controparte_1 Sordillo, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il 09.02.2023, , rappresentando di essere stato dipendente della Parte_1 Parte_2 dal 21.06.2004 al 311.10.2019, maturando un T.F.R. dell'importo di € 26.055,00, aveva
[...] dedotto: che il datore di lavoro non aveva provveduto al saldo delle ultime spettante retributive (agosto – settembre 2019); che aveva chiesto al Tribunale di Tivoli - territorialmente competente - di ingiungere alla il pagamento della Parte_2 complessiva somma di € 29.334,00; che il Tribunale di Tivoli aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 35/2020 del 20.01.2020 - RG n. 138/2020, che in data 05.02.2021 era stato munito del decreto di esecutorietà (n. cronol. 2238/2021 del 08.02.2021) e di formula esecutiva il 17.06.2021; che in data 23.06.2021 il ricorrente aveva notificato l'atto di precetto ed il 30.07.2021 aveva proceduto a pignoramento, con esito negativo;
che l'intera documentazione era stata ritualmente inoltrata al competente per il tramite Controparte_2 del patronato » per chiedere l'intervento del fondo di garanzia;
che nelle CP_3 more, era stato pubblicato il D.Lgs. 17.06.2022, n. 83 con modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che aveva abrogato la c.d. legge fallimentare (r.d. 16.03.1942, n. 267); che l' , tuttavia, continuava a chiedere l'integrazione della produzione CP_1 documentale, ed in particolare sollecitava il deposito della prova del fallimento della società debitrice, in riferimento alla nota circolare n. 74 del 15.07.2008; che era stato CP_2 evidenziato all' - da ultimo con e-mail del 3.11.2022 prot. CP_1 CP_ CCBFF.03/11/2022.3997240 - l'impossibilità di ottenere la documentazione richiesta alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, che aveva abrogato la legge fallimentare;
che l' aveva risposto dichiarando di non aver avuto «disposizioni CP_1 aggiornate in merito»; e che, pertanto, aveva rigettato la domanda;
che tramite il patronato era stato depositato un ricorso in autotutela, al quale l' non aveva dato CP_1 seguito. Il roseguiva rappresentando inoltre che, alla data del deposito del ricorso Parte_1 giudiziale, il sito ufficiale dell'Istituto faceva ancora riferimento alla normativa relativa alla c.d. legge fallimentare e che la circolare n. 74 del 15.07.2008 era ancora vigente;
che in data 13.07.2022 l' aveva erogato interamente il t.f.r. ad un collega del ricorrente, già CP_1 ex dipendente della che al fine di autorizzare anche la procedura del Parte_2 ricorrente, aveva inviato all' la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato CP_2 l'istanza di fallimento e che anche tale ultimo tentativo non era stato accolto. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a - Dichiarare ogni diritto del ricorrente, così come accertato in fase monitoria dal Tribunale di Tivoli. E conseguentemente, b - Condannare l' , quale gestore Controparte_1 del Fondo di Garanzia, a corrispondere al ricorrente la somma di € 31.452,71, portata in forza dei titoli in narrativa. c - Con vittoria degli onorari del giudizio da distrarsi in favore del CP_ sottoscritto difensore”. Si era costituito in giudizio l' chiedendo: “Preliminarmente: - Ritenere e dichiarare la domanda inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile ex art. 2 d.lgs. 80/92 per mancanza della domanda amministrativa;
- In subordine nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, sfornito di prova;
- In via ulteriormente subordinata riconoscere il diritto al TFR per la somma di euro 26.055,00 di cui al Decreto Ingiuntivo 25/2020 D.I. - Vinte le spese di lite”. Sospesa per la presentazione del ricorso amministrativo e poi riassunta, la causa veniva decisa dal Tribunale che, rilevato che
“nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto e provato di aver proposto ricorso amministrativo in data 06.11.2019, sicché, il dies a quo per il computo del termine di decadenza dell'azione ex art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, deve farsi coincidere con la data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda” e che, nel caso di specie, “i termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo ammontano a complessivi trecento giorni, il termine di decadenza risulta essere decorso il 05.01.2022, ossia un anno e trecento giorni dopo la proposizione della domanda amministrativa del 06.11.2019. Pertanto, avendo il ricorrente depositato il ricorso in Cancelleria il 20.12.2023, e quindi ben oltre il termine di decadenza anzidetto” e, in accoglimento dell'eccezione di decadenza “sollevata da parte resistente”, rigettava il ricorso proposto da e compensava integralmente tra le parti le spese di Parte_1 lite. Con ricorso depositato in data 24.9.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, CP_ Si è costituito l' opponendosi all'avverso gravame,
Con l'atto di appello censura la decisione del Tribunale per Parte_3 Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Sostiene l'appellante che “È evidente che il Tribunale abbia omesso la pronuncia in ordine alla domanda del ricorrente. È infatti pacifico che l'appellante abbia presentato la domanda al Fondo di Garanzia in data 2-2-2022 (cfr. all. 3 , respinta dall' il 17-11-2022 (cfr. doc. 10) ed abbia CP_2 CP_1 depositato il ricorso in Tribunale il 9-2-2023. Ne consegue che nessuna decadenza sia intervenuta - peraltro mai eccepita dall' - che la sentenza sia erronea e debba essere CP_1 integralmente riformata … per poter conseguire la prestazione il lavoratore sia tenuto a fornire all' documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza e la CP_1 durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta. Tutti i predetti documenti sono stati forniti all' e prodotti nel giudizio di primo grado (decreto CP_1 ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento negativo ed istanza di liquidazione giudiziale)”.
Invero, nessuna decadenza risulta essersi avverata in ragione del fatto che corrisponde al vero quanto descritto circa i fatti avvenuti da parte appellante. CP_ Nel merito, occorre precisare che come correttamente rilevato dall' nessuna domanda è mai pervenuta all'Istituto RELATIVAMENTE ALLE ULTIME TRE MENSILITA' da parte del Sig. (la sospensione del giudizio in primo grado è avvenuta per omesso Parte_1 ricorso amministrativo avverso il pronunciamento di diniego del pagamento del TFR e non per altro. Al riguardo ossia circa il tfr , la domanda è fondata. Infatti, Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 15384 del 03/06/2021 ha precisato che “La natura CP_ previdenziale della prestazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l comporta per il lavoratore l'onere di formulare la domanda amministrativa, la quale può essere proposta solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, oppure in seguito all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata in base a titolo idoneo in ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedure concorsuali, e la cui presentazione, segnando la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, che potrebbe efficacemente sopravvenire nel corso del giudizio. (Nella specie, la domanda giudiziale del lavoratore era seguita alla presentazione in via amministrativa di due domande fondate su esecuzioni individuali negative, mentre le circostanze della dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro e della ammissione del lavoratore allo stato passivo, da cui il giudice del merito aveva desunto la sussistenza dei presupposti del credito vantato verso il Fondo di garanzia, erano sopravvenute nel corso del giudizio di primo grado;
la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore). E' noto che L'istanza di “fallimento” o, meglio, l'istanza di “liquidazione giudiziale”, seguendo la nuova denominazione introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12.01.2019), è la domanda, da presentarsi con ricorso al Tribunale competente, per accedere alla predetta “procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ”. Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro CP_ sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (cfr. paragrafo 5 della circolare 26 luglio 2023, n. 70). A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con decorrenza 15 luglio 2022, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito CCII), le procedure concorsuali che danno diritto all'intervento del Fondo di garanzia sono:
• liquidazione giudiziale/fallimento;
• concordato preventivo;
• liquidazione coatta amministrativa;
• amministrazione straordinaria.
• concordato semplificato;
CP_ Orbene, l' ha dedotto: “Il lavoratore avrebbe dovuto comunque produrre decreto di reiezione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 CCII). Inoltre, si rappresenta che non sono stati prodotti il modello sr53, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiamata dal messaggio inps hermes 2084/2016 utile a dimostrare l'insussistenza di beni immobili pignorabili, ne la delega del patronato patrocinante, documentazione richiesta. Ciò posto si ritiene che il ricorso non possa essere accolto”. Invero, tutto ciò non risulta documentato dall'odierno appellante. Ne consegue il rigetto del gravame Stante la soccombenza le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 23.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Pia Di Stefano
composta dai Magistrati
dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. sssa Eliana ROMEO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2635/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3634/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo De Matteis ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n° 62; APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Controparte_1 Sordillo, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il 09.02.2023, , rappresentando di essere stato dipendente della Parte_1 Parte_2 dal 21.06.2004 al 311.10.2019, maturando un T.F.R. dell'importo di € 26.055,00, aveva
[...] dedotto: che il datore di lavoro non aveva provveduto al saldo delle ultime spettante retributive (agosto – settembre 2019); che aveva chiesto al Tribunale di Tivoli - territorialmente competente - di ingiungere alla il pagamento della Parte_2 complessiva somma di € 29.334,00; che il Tribunale di Tivoli aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 35/2020 del 20.01.2020 - RG n. 138/2020, che in data 05.02.2021 era stato munito del decreto di esecutorietà (n. cronol. 2238/2021 del 08.02.2021) e di formula esecutiva il 17.06.2021; che in data 23.06.2021 il ricorrente aveva notificato l'atto di precetto ed il 30.07.2021 aveva proceduto a pignoramento, con esito negativo;
che l'intera documentazione era stata ritualmente inoltrata al competente per il tramite Controparte_2 del patronato » per chiedere l'intervento del fondo di garanzia;
che nelle CP_3 more, era stato pubblicato il D.Lgs. 17.06.2022, n. 83 con modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che aveva abrogato la c.d. legge fallimentare (r.d. 16.03.1942, n. 267); che l' , tuttavia, continuava a chiedere l'integrazione della produzione CP_1 documentale, ed in particolare sollecitava il deposito della prova del fallimento della società debitrice, in riferimento alla nota circolare n. 74 del 15.07.2008; che era stato CP_2 evidenziato all' - da ultimo con e-mail del 3.11.2022 prot. CP_1 CP_ CCBFF.03/11/2022.3997240 - l'impossibilità di ottenere la documentazione richiesta alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, che aveva abrogato la legge fallimentare;
che l' aveva risposto dichiarando di non aver avuto «disposizioni CP_1 aggiornate in merito»; e che, pertanto, aveva rigettato la domanda;
che tramite il patronato era stato depositato un ricorso in autotutela, al quale l' non aveva dato CP_1 seguito. Il roseguiva rappresentando inoltre che, alla data del deposito del ricorso Parte_1 giudiziale, il sito ufficiale dell'Istituto faceva ancora riferimento alla normativa relativa alla c.d. legge fallimentare e che la circolare n. 74 del 15.07.2008 era ancora vigente;
che in data 13.07.2022 l' aveva erogato interamente il t.f.r. ad un collega del ricorrente, già CP_1 ex dipendente della che al fine di autorizzare anche la procedura del Parte_2 ricorrente, aveva inviato all' la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato CP_2 l'istanza di fallimento e che anche tale ultimo tentativo non era stato accolto. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a - Dichiarare ogni diritto del ricorrente, così come accertato in fase monitoria dal Tribunale di Tivoli. E conseguentemente, b - Condannare l' , quale gestore Controparte_1 del Fondo di Garanzia, a corrispondere al ricorrente la somma di € 31.452,71, portata in forza dei titoli in narrativa. c - Con vittoria degli onorari del giudizio da distrarsi in favore del CP_ sottoscritto difensore”. Si era costituito in giudizio l' chiedendo: “Preliminarmente: - Ritenere e dichiarare la domanda inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile ex art. 2 d.lgs. 80/92 per mancanza della domanda amministrativa;
- In subordine nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, sfornito di prova;
- In via ulteriormente subordinata riconoscere il diritto al TFR per la somma di euro 26.055,00 di cui al Decreto Ingiuntivo 25/2020 D.I. - Vinte le spese di lite”. Sospesa per la presentazione del ricorso amministrativo e poi riassunta, la causa veniva decisa dal Tribunale che, rilevato che
“nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto e provato di aver proposto ricorso amministrativo in data 06.11.2019, sicché, il dies a quo per il computo del termine di decadenza dell'azione ex art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, deve farsi coincidere con la data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda” e che, nel caso di specie, “i termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo ammontano a complessivi trecento giorni, il termine di decadenza risulta essere decorso il 05.01.2022, ossia un anno e trecento giorni dopo la proposizione della domanda amministrativa del 06.11.2019. Pertanto, avendo il ricorrente depositato il ricorso in Cancelleria il 20.12.2023, e quindi ben oltre il termine di decadenza anzidetto” e, in accoglimento dell'eccezione di decadenza “sollevata da parte resistente”, rigettava il ricorso proposto da e compensava integralmente tra le parti le spese di Parte_1 lite. Con ricorso depositato in data 24.9.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, CP_ Si è costituito l' opponendosi all'avverso gravame,
Con l'atto di appello censura la decisione del Tribunale per Parte_3 Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Sostiene l'appellante che “È evidente che il Tribunale abbia omesso la pronuncia in ordine alla domanda del ricorrente. È infatti pacifico che l'appellante abbia presentato la domanda al Fondo di Garanzia in data 2-2-2022 (cfr. all. 3 , respinta dall' il 17-11-2022 (cfr. doc. 10) ed abbia CP_2 CP_1 depositato il ricorso in Tribunale il 9-2-2023. Ne consegue che nessuna decadenza sia intervenuta - peraltro mai eccepita dall' - che la sentenza sia erronea e debba essere CP_1 integralmente riformata … per poter conseguire la prestazione il lavoratore sia tenuto a fornire all' documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza e la CP_1 durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta. Tutti i predetti documenti sono stati forniti all' e prodotti nel giudizio di primo grado (decreto CP_1 ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento negativo ed istanza di liquidazione giudiziale)”.
Invero, nessuna decadenza risulta essersi avverata in ragione del fatto che corrisponde al vero quanto descritto circa i fatti avvenuti da parte appellante. CP_ Nel merito, occorre precisare che come correttamente rilevato dall' nessuna domanda è mai pervenuta all'Istituto RELATIVAMENTE ALLE ULTIME TRE MENSILITA' da parte del Sig. (la sospensione del giudizio in primo grado è avvenuta per omesso Parte_1 ricorso amministrativo avverso il pronunciamento di diniego del pagamento del TFR e non per altro. Al riguardo ossia circa il tfr , la domanda è fondata. Infatti, Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 15384 del 03/06/2021 ha precisato che “La natura CP_ previdenziale della prestazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l comporta per il lavoratore l'onere di formulare la domanda amministrativa, la quale può essere proposta solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, oppure in seguito all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata in base a titolo idoneo in ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedure concorsuali, e la cui presentazione, segnando la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, che potrebbe efficacemente sopravvenire nel corso del giudizio. (Nella specie, la domanda giudiziale del lavoratore era seguita alla presentazione in via amministrativa di due domande fondate su esecuzioni individuali negative, mentre le circostanze della dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro e della ammissione del lavoratore allo stato passivo, da cui il giudice del merito aveva desunto la sussistenza dei presupposti del credito vantato verso il Fondo di garanzia, erano sopravvenute nel corso del giudizio di primo grado;
la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore). E' noto che L'istanza di “fallimento” o, meglio, l'istanza di “liquidazione giudiziale”, seguendo la nuova denominazione introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12.01.2019), è la domanda, da presentarsi con ricorso al Tribunale competente, per accedere alla predetta “procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ”. Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro CP_ sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (cfr. paragrafo 5 della circolare 26 luglio 2023, n. 70). A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con decorrenza 15 luglio 2022, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito CCII), le procedure concorsuali che danno diritto all'intervento del Fondo di garanzia sono:
• liquidazione giudiziale/fallimento;
• concordato preventivo;
• liquidazione coatta amministrativa;
• amministrazione straordinaria.
• concordato semplificato;
CP_ Orbene, l' ha dedotto: “Il lavoratore avrebbe dovuto comunque produrre decreto di reiezione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 CCII). Inoltre, si rappresenta che non sono stati prodotti il modello sr53, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiamata dal messaggio inps hermes 2084/2016 utile a dimostrare l'insussistenza di beni immobili pignorabili, ne la delega del patronato patrocinante, documentazione richiesta. Ciò posto si ritiene che il ricorso non possa essere accolto”. Invero, tutto ciò non risulta documentato dall'odierno appellante. Ne consegue il rigetto del gravame Stante la soccombenza le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 23.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Pia Di Stefano