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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3848 /2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3848 / 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3848 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
, C.F./P.I. rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. DE LIGUORI DOMENICO e dall'avv. MARIA BATTIPAGLIA, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
La signora adiva in giudizio al fine di sentire accertare e Parte_1 CP_1 dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere da quest'ultimo nell'espletamento di plurimi incarichi professionali di natura tributaria e gestionale, conferitigli a partire dall'anno 2011.
In particolare, l'attrice ha dedotto di aver incaricato il convenuto, in qualità di commercialista, per il disbrigo di pratiche successorie e tributarie a seguito del decesso della sorella . Controparte_2
Nel corso degli anni, nonostante il versamento, da parte dell'attrice, di cospicue somme di denaro per un totale di € 34.540,00, il dott. si rendeva responsabile di gravi e reiterate omissioni, tra cui: CP_1
a) la mancata gestione di una pratica di cancellazione di ipoteca, fornendo informazioni palesemente erronee e fuorvianti sull'ammontare del debito;
b) la totale inerzia nella gestione di un incarico per la liberazione di un fondo agricolo;
c) l'omesso pagamento di tributi e contributi consortili, nonostante avesse ricevuto le relative provviste, esponendo l'attrice ad azioni esecutive;
d) la mancata proposizione di un ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso un accertamento sull'imposta di successione, pur avendo richiesto e ottenuto la somma di €
2.000,00 per tale specifica attività.
pertanto, adiva in giudizio parte convenuta, al fine di sentir accertare Parte_1
l'inadempimento contrattuale e condannare lo alla restituzione delle somme incassate CP_1 indebitamente, quantificate in € 34.540,00 oltre interessi.
Dichiarata la contumacia di parte convenuta, stante la regolarità della notifica e la mancata costituzione, venivano concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c., e il GI, su richiesta di parte attrice, ammetteva la prova orale articolata dalla parte attrice.
Espletata la prova orale, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 11/12/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note depositate, decide la controversia ex art 281 sexies co 3 c.p.c., con sentenza allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
In diritto va rilevato che la responsabilità professionale del commercialista trova fondamento nella circostanza per cui lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente.
Si tratta, pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano e, in particolare, l'applicazione della sentenza della Cassazione, a S.U., per cui è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Civile, Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533,).
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista (sul punto, Cass. civ. Sentenza n. 11213 del 09/05/2017) “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato”.
Nel caso in esame, si ritiene che la parte attrice abbia, mediante la documentazione in atti e l'escussione dei testi, provato sia il conferimento dell'incarico allo che il danno sofferto – CP_1 quantificabile nelle somme indebitamente versate per la commissione di attività professionali mai eseguite- sia il nesso causale tra il danno e l'attività del professionista incaricato, il quale non ottemperava alle diverse mansioni per le quali era stato incaricato. In particolare, il teste confermava all'udienza 07/12/2023: “ero personalmente Testimone_1 presente all'incontro tra mia cugina e lo;
specifico che a mia cugina serviva un commercialista
CP_1 per sbrigare le pratiche relative al decesso della sorella, siccome il dott. era il figlio del
CP_1 compara di cresima di mia cugina gli ha dato l'incarico … sono a conoscenza del fatto che vennero richiesto altri 3.000,00 ma non ero presente;
poi sono andato io personalmente dall'inquilino e mi ha detto che lo non era mai andato e quindi mi sono dovuto io accordare per la liberazione
CP_1 del fondo … personalmente sono andato dallo per fare il ricorso, abbiamo rifatto, insieme ad
CP_1 un geometra e ad un architetto, i calcoli, sulla base del valore estimo;
mi sono recato io personalmente dallo per chiedere la ricevuta di deposito del ricorso, ma non me l'ha dato,
CP_1 siamo quindi andati all'Agenzia delle Entrate e ci hanno detto che il ricorso non era mai stato presento;
e ci hanno anche rilasciato una dichiarazione in tal senso;
sul capo 16) dopo abbiamo provato a chiedere un appuntamento ma non ci ha mai risposto al telefono non lo abbiamo mai trovato, personalmente sono anche andato a cercarlo fuori lo studio ma non lo abbiamo trovato”.
L'inadempimento è confermato anche dal teste tecnico che inizialmente assisteva Testimone_2
l'attrice, il quale riferiva di aver consigliato alla sig.ra di rivolgersi a un commercialista e di Pt_1 aver egli stesso consegnato al dott. delle perizie tecniche finalizzate proprio alla redazione di CP_1 ricorsi contro accertamenti fiscali, ricorsi mai formalizzati dalla parte convenuta.
I testi hanno confermato quindi, per essere stati personalmente coinvolti, sia il conferimento dell'incarico, che il mancato svolgimento delle attività professionali per cui erano state versate le somme oggetto di richiesta. Vi è adeguata prova anche del danno economico consistito, come detto, nelle somme pagate dalla attrice – di cui sono state prodotte tutte le ricevute- a fronte di prestazioni mia eseguite.
Al contrario il dott. essendo rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova di aver CP_1 correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali su di sé gravanti.
In termini, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto (in termini,
Cass. civ. ordinanza n. 1584/2018).
Acclarata la responsabilità della parte convenuta, per non aver correttamente adempiuto agli obblighi sulla stessa spettante per legge, non resta che liquidare il danno subito dagli istanti.
Sul punto, parte attrice ha prodotto- come già detto- le contabili dei bonifici, dei vaglia postali e degli assegni effettuati in favore del dott. che giustificano le somme di cui chiede la ripetizione, pari CP_1
a € 34.539,69.
La corresponsione di queste somme non è stata oggetto di contestazione da parte del convenuto contumace, il quale, in ossequio all'indirizzo ermeneutico sancito dalla Suprema Corte a SU, sopra riportato, avrebbe dovuto provare di aver correttamente adempiuto al proprio onere contrattualmente previsto.
Non avendo pertanto fornito la prova in questione, deve ritenersi risolto il rapporto professionale intercorso tra le parti.
Ne consegue la condanna del convenuto, al pagamento della somma pari ad € € 34.539,69, oltre interessi dalla data della domanda – trattandosi di risarcimento del danno patrimoniale e non di restituzione dell'indebito ex art 2033 c.c..
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM
147/2022, come in dispositivo, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, e quindi discostandosi parzialmente per tale ragione dalla nota spese allegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara la risoluzione per fatto e colpa del convenuto del rapporto professionale intercorso tra le parti;
b) Condanna al pagamento, in favore di , della somma pari ad CP_1 Parte_1
€ 34.540,00 oltre interessi come in parte motiva;
c) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 570,00 per spese ed € 3.387,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e d) rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione ai difensori dichiaratosi antistatario;
depositato telematicamente in data 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3848 / 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3848 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
, C.F./P.I. rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. DE LIGUORI DOMENICO e dall'avv. MARIA BATTIPAGLIA, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
La signora adiva in giudizio al fine di sentire accertare e Parte_1 CP_1 dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere da quest'ultimo nell'espletamento di plurimi incarichi professionali di natura tributaria e gestionale, conferitigli a partire dall'anno 2011.
In particolare, l'attrice ha dedotto di aver incaricato il convenuto, in qualità di commercialista, per il disbrigo di pratiche successorie e tributarie a seguito del decesso della sorella . Controparte_2
Nel corso degli anni, nonostante il versamento, da parte dell'attrice, di cospicue somme di denaro per un totale di € 34.540,00, il dott. si rendeva responsabile di gravi e reiterate omissioni, tra cui: CP_1
a) la mancata gestione di una pratica di cancellazione di ipoteca, fornendo informazioni palesemente erronee e fuorvianti sull'ammontare del debito;
b) la totale inerzia nella gestione di un incarico per la liberazione di un fondo agricolo;
c) l'omesso pagamento di tributi e contributi consortili, nonostante avesse ricevuto le relative provviste, esponendo l'attrice ad azioni esecutive;
d) la mancata proposizione di un ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso un accertamento sull'imposta di successione, pur avendo richiesto e ottenuto la somma di €
2.000,00 per tale specifica attività.
pertanto, adiva in giudizio parte convenuta, al fine di sentir accertare Parte_1
l'inadempimento contrattuale e condannare lo alla restituzione delle somme incassate CP_1 indebitamente, quantificate in € 34.540,00 oltre interessi.
Dichiarata la contumacia di parte convenuta, stante la regolarità della notifica e la mancata costituzione, venivano concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c., e il GI, su richiesta di parte attrice, ammetteva la prova orale articolata dalla parte attrice.
Espletata la prova orale, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 11/12/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note depositate, decide la controversia ex art 281 sexies co 3 c.p.c., con sentenza allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
In diritto va rilevato che la responsabilità professionale del commercialista trova fondamento nella circostanza per cui lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente.
Si tratta, pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano e, in particolare, l'applicazione della sentenza della Cassazione, a S.U., per cui è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Civile, Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533,).
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista (sul punto, Cass. civ. Sentenza n. 11213 del 09/05/2017) “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato”.
Nel caso in esame, si ritiene che la parte attrice abbia, mediante la documentazione in atti e l'escussione dei testi, provato sia il conferimento dell'incarico allo che il danno sofferto – CP_1 quantificabile nelle somme indebitamente versate per la commissione di attività professionali mai eseguite- sia il nesso causale tra il danno e l'attività del professionista incaricato, il quale non ottemperava alle diverse mansioni per le quali era stato incaricato. In particolare, il teste confermava all'udienza 07/12/2023: “ero personalmente Testimone_1 presente all'incontro tra mia cugina e lo;
specifico che a mia cugina serviva un commercialista
CP_1 per sbrigare le pratiche relative al decesso della sorella, siccome il dott. era il figlio del
CP_1 compara di cresima di mia cugina gli ha dato l'incarico … sono a conoscenza del fatto che vennero richiesto altri 3.000,00 ma non ero presente;
poi sono andato io personalmente dall'inquilino e mi ha detto che lo non era mai andato e quindi mi sono dovuto io accordare per la liberazione
CP_1 del fondo … personalmente sono andato dallo per fare il ricorso, abbiamo rifatto, insieme ad
CP_1 un geometra e ad un architetto, i calcoli, sulla base del valore estimo;
mi sono recato io personalmente dallo per chiedere la ricevuta di deposito del ricorso, ma non me l'ha dato,
CP_1 siamo quindi andati all'Agenzia delle Entrate e ci hanno detto che il ricorso non era mai stato presento;
e ci hanno anche rilasciato una dichiarazione in tal senso;
sul capo 16) dopo abbiamo provato a chiedere un appuntamento ma non ci ha mai risposto al telefono non lo abbiamo mai trovato, personalmente sono anche andato a cercarlo fuori lo studio ma non lo abbiamo trovato”.
L'inadempimento è confermato anche dal teste tecnico che inizialmente assisteva Testimone_2
l'attrice, il quale riferiva di aver consigliato alla sig.ra di rivolgersi a un commercialista e di Pt_1 aver egli stesso consegnato al dott. delle perizie tecniche finalizzate proprio alla redazione di CP_1 ricorsi contro accertamenti fiscali, ricorsi mai formalizzati dalla parte convenuta.
I testi hanno confermato quindi, per essere stati personalmente coinvolti, sia il conferimento dell'incarico, che il mancato svolgimento delle attività professionali per cui erano state versate le somme oggetto di richiesta. Vi è adeguata prova anche del danno economico consistito, come detto, nelle somme pagate dalla attrice – di cui sono state prodotte tutte le ricevute- a fronte di prestazioni mia eseguite.
Al contrario il dott. essendo rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova di aver CP_1 correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali su di sé gravanti.
In termini, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto (in termini,
Cass. civ. ordinanza n. 1584/2018).
Acclarata la responsabilità della parte convenuta, per non aver correttamente adempiuto agli obblighi sulla stessa spettante per legge, non resta che liquidare il danno subito dagli istanti.
Sul punto, parte attrice ha prodotto- come già detto- le contabili dei bonifici, dei vaglia postali e degli assegni effettuati in favore del dott. che giustificano le somme di cui chiede la ripetizione, pari CP_1
a € 34.539,69.
La corresponsione di queste somme non è stata oggetto di contestazione da parte del convenuto contumace, il quale, in ossequio all'indirizzo ermeneutico sancito dalla Suprema Corte a SU, sopra riportato, avrebbe dovuto provare di aver correttamente adempiuto al proprio onere contrattualmente previsto.
Non avendo pertanto fornito la prova in questione, deve ritenersi risolto il rapporto professionale intercorso tra le parti.
Ne consegue la condanna del convenuto, al pagamento della somma pari ad € € 34.539,69, oltre interessi dalla data della domanda – trattandosi di risarcimento del danno patrimoniale e non di restituzione dell'indebito ex art 2033 c.c..
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM
147/2022, come in dispositivo, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, e quindi discostandosi parzialmente per tale ragione dalla nota spese allegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara la risoluzione per fatto e colpa del convenuto del rapporto professionale intercorso tra le parti;
b) Condanna al pagamento, in favore di , della somma pari ad CP_1 Parte_1
€ 34.540,00 oltre interessi come in parte motiva;
c) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 570,00 per spese ed € 3.387,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e d) rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione ai difensori dichiaratosi antistatario;
depositato telematicamente in data 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco