Articolo 57 della Legge 22 dicembre 1975, n. 760
Articolo 56Articolo 58
Versione
29 gennaio 1976
Art. 57.



I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impe-
gnate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1974 (articolo 53)....................... L. 187.102.183.994 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 55)............ " 318.864.856.589
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Residui passivi al 31 dicembre 1974... L. 505.967.040.583 =================



Entrata in vigore il 29 gennaio 1976