TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/11/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico ZA SC, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza cartolare del 18.09.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. CECE GIUSEPPE e presso il suo studio elettivamente domiciliato, ricorrente intimante
CONTRO
C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta CP_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. PAONE MARIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, resistente intimata
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare del 18.09.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo giudice ritiene di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
1 24 e 111 Cost., secondo il quale:
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Inoltre, va rilevato che:
"a seguito dell'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. si determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena ( Cass. 8336/2004, Cass. 21242/2006, Cass. 25399/2010, Cass. 12247/2013). Quindi, la prosecuzione del giudizio, in seguito alla ordinanza di trasformazione del rito, non deve essere intesa nel senso letterale del termine ma piuttosto come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena. In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito dell'adozione di detta ordinanza, con il deposito, nel termine concesso dal giudice, della memoria integrativa ex art. 426c.p.c.. Lo sbarramento di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c., sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce non all'originaria domanda di cui all'intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c. Stesso principio riguarda le eccezioni, con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti (attore e convenuto) sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive, definitive, posizioni attraverso le allegazioni assertive e probatorie" (Tribunale Cassino, sent., n. 1058 del 19.07.2024).
A tanto si aggiunga che:
“nel procedimento di cui trattasi vige il principio secondo cui il locatore che agisce in giudizio, al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti tempestivamente dal conduttore e la conseguente risoluzione contrattuale, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o l'intempestività dell'altrui adempimento.
Tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto dalla ricorrente con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.
E', invece, onere della parte intimata allegare l'esatto adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che, in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto, si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna al rilascio” (cfr., Cass Civ., SS.UU., m. 13533 del 2001; Tribunale di Nola, sent. n. 439/2017; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
Ciò detto, nel caso di specie, il presente giudizio, incardinato come sfratto per morosità, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, è proseguito a cognizione piena con la rituale costituzione -in entrambe le fasi- dell'intimata che ha sollevato -in via preliminare- eccezione di inammissibilità dello sfratto già nella propria memoria di costituzione.
Orbene, come dedotto da quest'ultima con argomentazioni che questo giudice condivide pienamente, il procedimento di convalida di sfratto per morosità ha come presupposto la vigenza, al momento della notifica, del contratto di locazione (art. 657, I° co. c.p.c.) e non è, quindi, utilizzabile per far valere ragioni di credito inerenti al rapporto locatizio ritualmente disdettato da per la data del 4.9.2021 e, dunque, già Parte_1
2 cessato al momento della intimazione.
In altre parole, non si configura l'ipotesi di morosità dei canoni di locazione -come invocata dall'intimante quale presupposto della relativa azione di sfratto- atteso il venir meno del contratto per intervenuta e pacifica disdetta.
Inoltre, la suindicata eccezione di inammissibilità dell'intimazione di sfratto, non risulta adeguatamente e specificamente contestata dall'intimante con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c..
Sul punto, l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione, prevede espressamente al primo comma che il Giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, per cui, i fatti allegati da una delle parti in causa e non contestati dall'altra, devono ritenersi come ammessi e, pertanto, non devono essere oggetto di prova in giudizio. Ciò in quanto,
“la Legge 69 del 2009, manipolando l'art. 115 c.p.c. ha tipizzato il principio di non contestazione, già invalso nella giurisprudenza di legittimità. L'applicazione di tale principio comporta che il “fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” L'onere di non contestazione determina, dunque, disposizione dei fatti posti a fondamento delle domande (vuoi del convenuto;
vuoi dell'attore), con conseguente incidenza sullo stesso oggetto della causa” (Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707), per cui,
“ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa, rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile;
in mancanza, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla parte costituita, sia che si tratti di fatti principali che di fatti secondari, ossia probatori. Il sistema di strette preclusioni su di cui fonda il riformato rito civile comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
tale sistema di preclusioni va letto congiuntamente al principio di economia processuale che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.” (Cass.civ. 27.2.2008, n. 5191; Tribunale di Cassino, sent. n. 657 del 02.05.2024).
Tanto determina questo giudice, in accoglimento della suindicata eccezione di inammissibilità, al rigetto della domanda di parte intimante.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzate dalle parti -unitamente alla invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione (v. Corte Appello di Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787; Tribunale di Cassino, sent. n. 1020 del 18.07.2025)- deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia, anche in forza del richiamato principio della ragione più liquida.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ.modif. ed integr., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
3
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino ZA SC, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda di parte intimante, per quanto in motivazione;
b) condanna l'intimante al pagamento, in favore dell'intimata, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.701,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 25/11/2025
Il GIUDICE
ZA SC
4
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico ZA SC, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza cartolare del 18.09.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. CECE GIUSEPPE e presso il suo studio elettivamente domiciliato, ricorrente intimante
CONTRO
C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta CP_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. PAONE MARIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, resistente intimata
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare del 18.09.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo giudice ritiene di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
1 24 e 111 Cost., secondo il quale:
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Inoltre, va rilevato che:
"a seguito dell'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. si determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena ( Cass. 8336/2004, Cass. 21242/2006, Cass. 25399/2010, Cass. 12247/2013). Quindi, la prosecuzione del giudizio, in seguito alla ordinanza di trasformazione del rito, non deve essere intesa nel senso letterale del termine ma piuttosto come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena. In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito dell'adozione di detta ordinanza, con il deposito, nel termine concesso dal giudice, della memoria integrativa ex art. 426c.p.c.. Lo sbarramento di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c., sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce non all'originaria domanda di cui all'intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c. Stesso principio riguarda le eccezioni, con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti (attore e convenuto) sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive, definitive, posizioni attraverso le allegazioni assertive e probatorie" (Tribunale Cassino, sent., n. 1058 del 19.07.2024).
A tanto si aggiunga che:
“nel procedimento di cui trattasi vige il principio secondo cui il locatore che agisce in giudizio, al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti tempestivamente dal conduttore e la conseguente risoluzione contrattuale, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o l'intempestività dell'altrui adempimento.
Tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto dalla ricorrente con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.
E', invece, onere della parte intimata allegare l'esatto adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che, in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto, si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna al rilascio” (cfr., Cass Civ., SS.UU., m. 13533 del 2001; Tribunale di Nola, sent. n. 439/2017; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
Ciò detto, nel caso di specie, il presente giudizio, incardinato come sfratto per morosità, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, è proseguito a cognizione piena con la rituale costituzione -in entrambe le fasi- dell'intimata che ha sollevato -in via preliminare- eccezione di inammissibilità dello sfratto già nella propria memoria di costituzione.
Orbene, come dedotto da quest'ultima con argomentazioni che questo giudice condivide pienamente, il procedimento di convalida di sfratto per morosità ha come presupposto la vigenza, al momento della notifica, del contratto di locazione (art. 657, I° co. c.p.c.) e non è, quindi, utilizzabile per far valere ragioni di credito inerenti al rapporto locatizio ritualmente disdettato da per la data del 4.9.2021 e, dunque, già Parte_1
2 cessato al momento della intimazione.
In altre parole, non si configura l'ipotesi di morosità dei canoni di locazione -come invocata dall'intimante quale presupposto della relativa azione di sfratto- atteso il venir meno del contratto per intervenuta e pacifica disdetta.
Inoltre, la suindicata eccezione di inammissibilità dell'intimazione di sfratto, non risulta adeguatamente e specificamente contestata dall'intimante con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c..
Sul punto, l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione, prevede espressamente al primo comma che il Giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, per cui, i fatti allegati da una delle parti in causa e non contestati dall'altra, devono ritenersi come ammessi e, pertanto, non devono essere oggetto di prova in giudizio. Ciò in quanto,
“la Legge 69 del 2009, manipolando l'art. 115 c.p.c. ha tipizzato il principio di non contestazione, già invalso nella giurisprudenza di legittimità. L'applicazione di tale principio comporta che il “fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” L'onere di non contestazione determina, dunque, disposizione dei fatti posti a fondamento delle domande (vuoi del convenuto;
vuoi dell'attore), con conseguente incidenza sullo stesso oggetto della causa” (Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707), per cui,
“ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa, rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile;
in mancanza, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla parte costituita, sia che si tratti di fatti principali che di fatti secondari, ossia probatori. Il sistema di strette preclusioni su di cui fonda il riformato rito civile comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
tale sistema di preclusioni va letto congiuntamente al principio di economia processuale che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.” (Cass.civ. 27.2.2008, n. 5191; Tribunale di Cassino, sent. n. 657 del 02.05.2024).
Tanto determina questo giudice, in accoglimento della suindicata eccezione di inammissibilità, al rigetto della domanda di parte intimante.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzate dalle parti -unitamente alla invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione (v. Corte Appello di Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787; Tribunale di Cassino, sent. n. 1020 del 18.07.2025)- deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia, anche in forza del richiamato principio della ragione più liquida.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ.modif. ed integr., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
3
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino ZA SC, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda di parte intimante, per quanto in motivazione;
b) condanna l'intimante al pagamento, in favore dell'intimata, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.701,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 25/11/2025
Il GIUDICE
ZA SC
4