CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 38682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38682 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: CA DO, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIELLA DE MASELLIS, la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avvocato Francesco Siclari, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20.5.2025, il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, adito ex art. 310 c.p.p., rigettava il ricorso proposto da CA DO avverso l'ordinanza del GUP del medesimo Tribunale, che aveva respinto la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia per decorrenza dei termini massimi e di fase, della misura cautelare applicatagli per il reato di cui all' art. 416 bis c.p. nell'odierno procedimento. In particolare, il Tribunale disattendeva la tesi difensiva, secondo la quale la modifica dell'imputazione intervenuta il 10.5.2024 (che aveva fatto confluire i fatti contestati nel proc. c.d. Crimine nel proc. c.d. Malea, e in relazione ai quali erano intervenuti due distinti titoli custodiali) aveva comportato l'unitarietà del fatto Penale Sent. Sez. 1 Num. 38682 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: AT SILVIA Data Udienza: 24/10/2025 associativo con conseguenti ricadute sul calcolo dei termini di custodia cautelare, massimi e di fase. Osservava che la modifica dell'imputazione non incide sui termini della misura cautelare applicata nel 2023 in quanto questa è relativa a fatti diversi da quelli oggetto della precedente misura cautelare applicata al medesimo imputato nel proc. c.d. Crimine. Rilevava che il titolo cautelare in esecuzione è relativo ad una condotta che si «protrae» in epoca successiva al 2016 [data dell'annullamento della sentenza nel proc. Crimine] e «contempla la commissione di quattro episodi di estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 c.p. commessi nel 2017». Attiene, quindi, ad un fatto che, in quanto successivo a quello oggetto della precedente misura, non può ritenersi nella stessa ricompreso. Ribadiva, pertanto, trattarsi di due procedimenti distinti, relativi a fatti diversi, solo successivamente riuniti. In ogni caso, osservava che doveva guardarsi all'imputazione posta a base della misura applicata e non alle modifiche successive e che, comunque, non potevano ritenersi superati i termini massimi di custodia cautelare stabiliti per il reato associativo in quanto, tenendo conto dei limiti edittali della pena, pur cumulando i due periodi di custodia cautelari sofferti, non si superava il termine massimo di nove anni. 2. Contro l'ordinanza ricorre CA tramite i propri difensori articolando due motivi di ricorso che si riportano, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione: I Motivo Art. 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 303 c. 1 lett. c), 304 c. 6, 306 e 307 c. 2 c.p.p. nonché art. 125 c. 3 c.p.p.. Al fine di una migliore comprensione dei motivi di ricorso, i ricorrenti premettono che l'odierno incidente cautelare è caratterizzato da un "fatto nuovo" che lo distingue dalla precedente istanza del 30.10.2023, con la quale si chiedeva la declaratoria di cessazione della misura cautelare per violazione dell'art. 307 c. 2 cod.proc.pen.. La richiesta di allora, rigettata dal GIP, era stata disattesa anche dal Tribunale della Libertà, adito ex art. 310 cod.proc.pen., il quale aveva ritenuto che, pur essendo identica la fattispecie di cui al proc. c.d. Crimine e quella di cui al presente procedimento, venivano, tuttavia, contestati due diversi segmenti temporali della condotta: nel primo procedimento, la partecipazione al locale MM era contestata sino al 21.3.2011, mentre nel presente procedimento, la partecipazione qualificata, con ruolo apicale, al medesimo aggregato, era contestata come relativa al periodo successivo. La tesi del Tribunale della Libertà era stata condivisa dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 31613 del 2024, aveva sottolineato che nel procedimento Crimine e nel presente procedimento venivano contestati due diversi segmenti temporali della condotta, aggiungendo 2 che l'annullamento senza rinvio della decisione di merito maturata a seguito dell'indagine Crimine non elideva il dato processuale offerto da quel procedimento, che aveva ad oggetto una condotta dispiegatasi sino al 21.3.2011, mentre la contestazione posta a fondamento della misura cautelare applicata nel 2023 focalizzava il periodo successivo sino all'attualità e si fondava su più recenti acquisizioni investigative. La difesa deduce, quindi, da tali pronunce che l'argomentazione centrale a sostegno dei rigetti delle istanze difensive fosse costituita dalla diversità dei fatti associativi posti a fondamento delle due ordinanze custodiali. Tanto premesso, le difese rappresentano che all'udienza del 10.5.2024, il Pubblico Ministero ha modificato l'imputazione, inglobando i fatti di cui al procedimento c.d. Crimine, nel procedimento c.d. Malea, e fornendo una descrizione della condotta associativa che vede racchiusi, in un unico orizzonte temporale, i fatti relativi ad entrambi i procedimenti. In relazione alla imputazione, così come modificata, CA è stato condannato. Assumono i difensori che, per effetto della modifica dell'imputazione, recepita nella sentenza di condanna, il fatto oggetto di contestazione è divenuto unico e l'unitarietà del fatto determina i propri effetti anche in materia cautelare, imponendo di calcolare nel termine di custodia anche il periodo trascorso in misura tra il 2010 e il 2016 nell'ambito del procedimento c.d. Crimine, per evitare che, per effetto di scelte processuale del P.M., che ha tardato nell'esercizio dell'azione penale per raccogliere ulteriori elementi idonei a supportare una nuova richiesta di misura, possa aggirarsi il termine massimo di custodia. Ad avviso dei ricorrenti, quindi, sono ininfluenti le considerazioni del Tribunale della Libertà in ordine alla diversità dei fatti contestati nelle due ordinanze custodiali genetiche (diversità argomentata con riferimento al ruolo di CA nel sodalizio, alla composizione soggettiva di questo, al diverso orizzonte temporale), in quanto è solo alla unicità del fatto quale descritto a seguito della modifica dell'imputazione e quale ritenuto in sentenza, che si deve guardare per determinare il calcolo dei termini custodiali di cui all'art. 303 c. 1 lett. c) cod.proc.pen. per quel che attiene alla fase successiva alla pronuncia del dispositivo. Lamenta, quindi, la difesa che il Tribunale della Libertà non abbia tenuto conto dell'incidenza che la modifica del fatto ha sui termini custodiali, il che ha contribuito alla lamentata erronea applicazione dell'art. 303 c. 1 lett. c) cod.proc.pen. e dell'art. 304 c. 6 cod.proc.pen.. Ha, in proposito, evidenziato che in relazione al reato associativo per il quale è intervenuta sentenza di condanna, il ricorrente ha già trascorso in misura cautelare 5 anni e 11 mesi nel procedimento c.d. Crimine e 1 anno e 10 mesi nel 3 procedimento c.d. Malea;
che, trattandosi ora di medesimo fatto e di medesimo procedimento, i termini massimi di custodia cautelare devono fare riferimento necessariamente a tutti i titoli cautelari intervenuti nei confronti dell'imputato CA, anche in fasi o gradi disomogenei, con la conseguenza che deve rilevarsi il superamento del termine massimo di fase con declaratoria di cessazione della misura in atto. Sotto tale profilo ritiene, quindi, ravvisabile una violazione di legge in quanto, avendo il Tribunale della Libertà disconosciuto l'unitarietà del fatto per il quale è intervenuta sentenza, non ha ritenuto di dover computare nella determinazione del termine di fase anche il tempo trascorso in misura nel procedimento c.d. Crimine con la conseguenza che non ha rilevato il superamento del termine di fase che impone la declaratoria di cessazione della misura in atto. II motivo Art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 297 c. 3, 303 c. 1 lett. c) c.p.p., 304 c. 6 e 125 c.p.p.. I difensori evidenziano che il Tribunale ha affrontato il tema della sussistenza di due ordinanze custodiali relative ad un'unica vicenda, ancorché diversamente circostanziata, senza, però, verificare, in concreto, se si fosse fatta corretta applicazione dei principi in tema di contestazione a catena e senza trarne le conseguenze. Osservano che, se si dovesse ragionare con riferimento a detto istituto, dovrebbero ritenersi sussistenti i presupposti per la retrodatazione della misura in atto in quanto la seconda misura, quella emessa nel procedimento c.d. "Malea", sarebbe relativa al medesimo fatto diversamente circostanziato, come ritenuto dallo stesso Tribunale della Libertà, laddove ha osservato che il fatto oggetto della seconda ordinanza è diverso dal primo in quanto, «pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato rappresenta ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa». Ritengono, infatti, che in presenza di medesimo fatto diversamente circostanziato, la retrodatazione operi automaticamente, con la conseguenza che, nel caso in esame, occorre dichiarare l'inefficacia della misura essendo stati superati i termini massimi di custodia o i termini massimi di fase, già nel procedimento c.d. "Crimine". Alla luce di tali argomentazioni, i difensori concludono, quindi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto respingersi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Al fine di consentire una compiuta ricostruzione della vicenda sotto il profilo processuale, si rileva che CA veniva sottoposto a misura cautelare il 4.10.2010 4 nel procedimento n. 1398/2008, c.d. Crimine, per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., con contestazione aperta e, successivamente, chiusa, nel corso del processo, al 21.3.2011. La condanna, riportata all'esito del giudizio di II grado, veniva annullata dalla Corte di cassazione con trasmissione degli atti al pubblico ministero. La Corte annullava senza rinvio la decisione in quanto il pubblico ministero aveva modificato l'originaria imputazione contestando all'imputato il ruolo di "capo", senza procedere nelle forme di cui all'art. 423 cod. proc. pen.. In conseguenza di tale pronuncia, il pubblico ministero procedeva a nuova iscrizione dell'imputato nell'anno 2017. Al contempo, il GIP dichiarava l'inefficacia della misura emessa nel procedimento c.d. Crimine, per decorso del termine massimo di fase ex art. 304 c. 6 cod.proc.pen.. In data 11.7.2023 veniva applicata all'odierno ricorrente la misura cautelare attualmente in corso, nel procedimento n. 1923/2017 r.g.n.r. mod.21 DDA, c.d. Malea, nel quale gli veniva contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per aver rivestito un ruolo apicale all'interno della Locale di 'Ndrangheta, c.d. MM, e alcuni reati fine (estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. commesse nell'anno 2017). In data 10.5.2024, il pubblico ministero procedeva a modifica dell'imputazione, facendo confluire i fatti di cui al procedimento c.d. Crimine nel procedimento c.d. Malea. Per effetto della modifica dell'imputazione, a CA veniva contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen., 3 lett. b) e e) e 4 L. n. 146 del 2006 e 61 bis cod. pen. per avere fatto parte, unitamente ad altri soggetti nei confronti dei quali si era proceduto nel procedimento n. 1398/2008, e ad altri soggetti non identificati, ad una associazione armata di tipo mafioso. In particolare, a CA DO, « (già condannato, con sentenza non definitiva, per avervi preso parte con funzioni direzionali sino al 21 marzo 2011 nell'ambito del p.p.n. 1398/2008 rgnr/mod. 21/DDA, operazione c.d. Crimine - procedimento poi confluito nel presente procedimento a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza resa in data 17.06.2016 e periodo temporale oggetto di contestazione oggi nel presente capo d'imputazione)>> veniva contestato di detenere la carica di Capo locale ed essere il rappresentante della Locale nei rapporti con le articolazioni territoriali dell'organizzazione operanti in Piemonte. Il reato veniva contestato come commesso «In MM e altrove, con condotta perdurante accertata sino al novembre 2017...». Con sentenza del 29.11.2024, l'imputato veniva condannato alla pena di anni 15 e mesi dieci di reclusione per la condotta associativa e per due estorsioni. 2. Tanto premesso, si osserva che le Sezioni Unite (Sent. n. 34655 del 28.6.2005, Rv 231799) hanno dettato il criterio generale alla luce del quale 5 verificare quando si sia in presenza di un'identità di fatto, rilevante ai fini dell'operatività della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem". Hanno affermato che «l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.». Con specifico riferimento ai reati permanenti e, al delitto di associazione a delinquere ex art. 416 bis cod. pen., in particolare, questa Corte di legittimità ha ritenuto che «Ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa. (Fattispecie relativa a partecipazione ad associazione mafiosa in cui la Corte ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto la contestazione afferiva a un periodo temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e si fondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente). (Sez. 5, Sentenza n. 18020 del 10/02/2022 Ud. (dep. 05/05/2022) Rv. 283371 - 01). Con riferimento, poi, ai criteri utilizzabili per delimitare i limiti temporali della condotta, ha osservato che «...l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado...» (Sez. 6, sent. n. 3054 del 14.12.2017, Rv 272138- 01; 19/11/2019 Ud. (dep. 10/01/2020) Rv. 277788 - 01). Ha, altresì, chiarito che non rilevano, al fine di caratterizzare il fatto come "diverso", né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti, occorrendo, invece, accertare se il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero se si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio. (Sez. 2, sent. n. 8697 del 18.1.2005, Rv 230791-01). Si aggiunge, infine, che è pacifico in giurisprudenza che la preclusione del "bis in idem" operi anche in fase cautelare (Sez. U., n. 11 del 1.7.1992, Rv 191183- 01), trattandosi di principio che assume portata generale nel vigente diritto processuale penale (Sez. 1, sent. n. 27834 del 1.3.2013, Rv 255701-01). 6 3. Venendo al caso concreto, la modifica dell'imputazione, recepita nella sentenza di condanna del 29.11.2024, supera il limite temporale fissato al 21.3.2011 nel precedente giudizio, c.d. Crimine, le cui condotte sono confluite nel procedimento c.d. Malea, e delinea, in sostituzione della precedente, una condotta unica, che si protrae sino al novembre 2017. In detto arco temporale, non si individuano segmenti di condotta che, seppur consequenziali, siano suscettibili di valutazione distinta perché diversi dal punto di vista fenomenico (perché relative a fatti diversi, sotto il profilo della condotta, del luogo o del tempo del reato). Né, d'altro canto, risultano fatti processuali che, delimitando la protrazione temporale della permanenza del reato, recidano la connessione di un segmento del fatto contestato da quelli successivi, così consentendo di qualificare come "diversa" una condotta verificatosi successivamente. La sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'odierno imputato nell'originario procedimento "Crimine", essendo stata annullata senza rinvio da questa Corte con sentenza n. 55359 del 2016, non può ritenersi atto dotato di validità e di efficacia sotto il profilo dell'accertamento del fatto e, quindi, della sua delimitazione temporale (Sez. 4, sent. n. 33706 del 2024) Da quanto esposto consegue che, a seguito della modifica della imputazione, non sussistono elementi che consentano di distinguere, dal punto di vista fenomenico, i fatti (intesi come condotta, luogo e tempo) contestati nel procedimento c.d. "Crimine", da quelli contestati nel presente procedimento c.d. "Malea", con la conseguenza che la condotta criminosa relativa all'associazione ex art. 416 bis cod. proc. pen., deve ritenersi unica e protrattasi ininterrottamente sino al novembre 2017. 4. Deve aggiungersi che tale conclusione non si pone in contrasto con quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 31613 del 2024. Si evince dalla sentenza che la fattispecie di reato a quel momento contestata vedeva due distinti segmenti temporali: l'uno, quello già oggetto di contestazione nel procedimento c.d. Crimine, sino al 21.3.2011; il secondo, contestato nel presente procedimento, vedeva la partecipazione di CA con ruolo apicale a decorrere da marzo 2011. Osservava la Corte che «Il reato permanente, quale quello di partecipazione ad associazione mafiosa, non consta di un'unica dimensione spazio temporale;
pertanto, nel caso della partecipazione ad associazione criminale, assume rilievo la concreta delimitazione temporale di tale partecipazione come configurata nell'imputazione, che definisce l'ambito del giudizio e prima ancora cristallizza il concreto esercizio dell'azione penale. Tuttavia, data la natura del fenomeno associativo, è ben possibile che la condotta illecita sia tenuta anche in epoca successiva a quella specificamente delimitata dall'imputazione. Nonostante l'unitarietà del reato permanente deve allora escludersi che, in casi siffatti, si 7 determini una preclusione anche in relazione a periodi non espressamente inclusi, assumendo invece rilievo la precisa definizione spazio-temporale della condotta partecipativa, giacché altrimenti si assicurerebbe l'impunità, a fronte di queste di condotte ulteriormente protrattesi, anche oltre fisiologici limiti di durata della fase.» Prosegue la sentenza rilevando che, per quanto desumibile dal testo del provvedimento impugnato, il pubblico ministero aveva esercitato il proprio potere di perimetrare la contestazione associativa inizialmente formulata nel procedimento c.d. Crimine, «in modo da evidenziare la non sovrapponibilità dei due segmenti temporali dell'associazione (recitando il capo di incolpazione, «a far data dal 21.3.2011, atteso che il periodo antecedente è già stato oggetto di contestazione nell'ambito del p.p. n. 1398/2002 operazione cd. Crimine), dovendosi a ciò aggiungere, quali ulteriori elementi indicativi di fatti di reato non "identici" nelle loro componenti storico-naturalistiche - secondo la ricostruzione accreditata dal giudicante - l'aspetto della diversità dei ruoli (prima come partecipe, ora come capo) e la differente componente soggettiva per la ritenuta adesione ad una locale piuttosto che ad un'altra.». In base a tali elementi, perveniva, quindi, a ritenere i fatti contestati come diversi. La situazione che viene ora all'evidenza della Corte è diversa. Nella nuova formulazione dell'imputazione, quale effettuata con atto del 10.5.2024, gli elementi fattuali che, nella lettura della Corte, consentivano di diversificare le due condotte, sono venuti meno. Il Pubblico Ministero nella nuova imputazione ha avuto cura di precisare che la partecipazione associativa contestata a CA nel procedimento n. 1398/2008 è relativa ad un segmento temporale incluso nel periodo in contestazione nell'odierno procedimento: « già condannato... per avervi preso parte con funzione direzionali sino al 21 Marzo 2011 periodo temporale oggetto di contestazione oggi nel presente capo di imputazione», in tal modo, per quanto è dato comprendere, costruendo la fattispecie come un contínuum. In questo senso depone anche la chiusura dell'imputazione, laddove si specifica «In MM ed altrove, con condotta perdurante accertata sino al novembre 2017». In questo senso, d'altro canto, conduce anche la precisazione fatta con riferimento all'imputato Callà, in relazione al quale i periodi contestati vengono lasciati distinti, recitando l'imputazione « In MM e altrove con condotta perdurante accertata sino al novembre 2017 (con riferimento al solo Callà RO Cosimo, a far data dal 21 marzo 2011 atteso che il periodo precedente è stato già oggetto di contestazione nell'ambito del p.p. n. 1398/2008 rgnr/mod 21/DDA operazione c.d. Crimine).» Si aggiunga che anche il profilo relativo al ruolo rivestito da CA, a seguito della nuova formulazione dell'imputazione, risulta mutato, essendogli stato 8 contestato il ruolo di Capo Locale e di rappresentante della Locale "MM" per l'intero periodo. Se ne deve, quindi, desumere che il pubblico ministero, nell'esercizio dei poteri che gli sono propri, abbia ravvisato una continuità nella condotta di CA per l'intero periodo e nella medesima qualità nonché con riferimento alla medesima Locale, c.d. MM, così contestando una unica condotta. Da ciò consegue che, correttamente e legittimamente, nella prima fase del procedimento e sino alla sentenza, era rimasta validamente emessa ed applicata la misura cautelare in quanto relativa a due fatti diversi perché realizzati in tempi diversi, con ruoli diversi e con Locali diverse. Per la fase successiva alla sentenza, invece, che ha recepito la diversa contestazione, non può non tenersi conto della unificazione della condotta in un continuum storico nel quale non ricorrono ragioni per ritenere che la misura applicata nel presente procedimento coinvolga fatti associativi diversi da quelli della misura applicata nel procedimento n. 1398 del 2008. 5. Tanto premesso e in relazione all'argomentazione del Tribunale della Libertà relativa al fatto che i termini cautelari debbano calcolarsi sulla base del titolo di reato contestato quale risultante dall'ordinanza applicativa della misura, si osserva che il termine di fase deve essere individuato sulla base del fatto come delineato nelle varie fasi del procedimento. Pertanto, nella fase delle indagini preliminari e sino alla sentenza di primo grado, avendo riguardo alla incolpazione articolata nell'ordinanza applicativa della misura;
dopo la sentenza di primo grado, sulla base del fatto come accertato in sentenza. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che «Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare deve farsi riferimento ai reati per i quali si procede nella fase presa in considerazione;
ne consegue che la diversa qualificazione giuridica dei fatti o l'assoluzione da alcune imputazioni in una data fase hanno rilevanza solo dal momento in cui intervengono, senza che esse possano riverberarsi nelle fasi processuali precedenti nelle quali ha rilievo l'originario titolo che ha legittimato la detenzione.» (Sez. 1, set. N. 41112 del 19.6.2002, Rv 222792-01; Sez. 6, sent. n. 35681 del 14.5.2015, Rv 264268-01). 6. Alla luce delle considerazioni esposte, deve, pertanto, ritenersi che il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria non abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di "diversità del fatto" e di conseguente "bis in idem", con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con restituzione all'autorità indicata, la quale, in base ai principi di diritto in precedenza espressi, dovrà determinare la scadenza dei termini di fase di cui all'art. 303 comma 1 lett. 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE c) cod. proc. pen., e dei termini massimi, tenendo conto della unicità del fatto storico e del tempo trascorso in misura cautelare in entrambi i procedimenti. 7. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che l'appello cautelare disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen., diversamente dal ricorso per riesame che ha valore integralmente devolutivo, costituisce mezzo di impugnazione in senso stretto, cui, pertanto, si applicano i principi generali in tema di impugnazione. Ne consegue che l'appello cautelare soggiace al principio del tantum devolutum quantum appellatum, con la conseguenza che il Tribunale distrettuale è vincolato ai limiti oggettivi costituiti dal devolutum (Sez. 6, n. 19008 del 21.4.2016, Rv 267209). I limiti dell'appello cautelare si riverberano anche su quelli del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., il ricorso è inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Nel caso in esame, è lo stesso ricorrente, nell'articolare il proprio secondo motivo di ricorso, a rilevare che «Tale impostazione (ovvero, l'argomento utilizzato dal Tribunale della Libertà per disattendere l'istanza difensiva di cui in precedenza: ndr) è stata utilizzata per contrastare la richiesta difensiva per come strutturata in ragione delle evidenze di cui al capo che precede e che non faceva riferimento all'istituto della contestazione a catena». Si deduce da tale precisazione che in sede di appello cautelare, la difesa non aveva devoluto la questione della contestazione a catena. Il Tribunale non si pronuncia, infatti, sul punto. Ne discende che, non essendo stata devoluta la questione in sede di appello, il secondo motivo di ricorso è inammissibile in questa sede. 8. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così è deciso, 24/10/2025 Il Cons gliere estensore Il Pr idente SI TA AT GIUSt P S NTALUCIA
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIELLA DE MASELLIS, la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avvocato Francesco Siclari, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20.5.2025, il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, adito ex art. 310 c.p.p., rigettava il ricorso proposto da CA DO avverso l'ordinanza del GUP del medesimo Tribunale, che aveva respinto la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia per decorrenza dei termini massimi e di fase, della misura cautelare applicatagli per il reato di cui all' art. 416 bis c.p. nell'odierno procedimento. In particolare, il Tribunale disattendeva la tesi difensiva, secondo la quale la modifica dell'imputazione intervenuta il 10.5.2024 (che aveva fatto confluire i fatti contestati nel proc. c.d. Crimine nel proc. c.d. Malea, e in relazione ai quali erano intervenuti due distinti titoli custodiali) aveva comportato l'unitarietà del fatto Penale Sent. Sez. 1 Num. 38682 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: AT SILVIA Data Udienza: 24/10/2025 associativo con conseguenti ricadute sul calcolo dei termini di custodia cautelare, massimi e di fase. Osservava che la modifica dell'imputazione non incide sui termini della misura cautelare applicata nel 2023 in quanto questa è relativa a fatti diversi da quelli oggetto della precedente misura cautelare applicata al medesimo imputato nel proc. c.d. Crimine. Rilevava che il titolo cautelare in esecuzione è relativo ad una condotta che si «protrae» in epoca successiva al 2016 [data dell'annullamento della sentenza nel proc. Crimine] e «contempla la commissione di quattro episodi di estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 c.p. commessi nel 2017». Attiene, quindi, ad un fatto che, in quanto successivo a quello oggetto della precedente misura, non può ritenersi nella stessa ricompreso. Ribadiva, pertanto, trattarsi di due procedimenti distinti, relativi a fatti diversi, solo successivamente riuniti. In ogni caso, osservava che doveva guardarsi all'imputazione posta a base della misura applicata e non alle modifiche successive e che, comunque, non potevano ritenersi superati i termini massimi di custodia cautelare stabiliti per il reato associativo in quanto, tenendo conto dei limiti edittali della pena, pur cumulando i due periodi di custodia cautelari sofferti, non si superava il termine massimo di nove anni. 2. Contro l'ordinanza ricorre CA tramite i propri difensori articolando due motivi di ricorso che si riportano, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione: I Motivo Art. 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 303 c. 1 lett. c), 304 c. 6, 306 e 307 c. 2 c.p.p. nonché art. 125 c. 3 c.p.p.. Al fine di una migliore comprensione dei motivi di ricorso, i ricorrenti premettono che l'odierno incidente cautelare è caratterizzato da un "fatto nuovo" che lo distingue dalla precedente istanza del 30.10.2023, con la quale si chiedeva la declaratoria di cessazione della misura cautelare per violazione dell'art. 307 c. 2 cod.proc.pen.. La richiesta di allora, rigettata dal GIP, era stata disattesa anche dal Tribunale della Libertà, adito ex art. 310 cod.proc.pen., il quale aveva ritenuto che, pur essendo identica la fattispecie di cui al proc. c.d. Crimine e quella di cui al presente procedimento, venivano, tuttavia, contestati due diversi segmenti temporali della condotta: nel primo procedimento, la partecipazione al locale MM era contestata sino al 21.3.2011, mentre nel presente procedimento, la partecipazione qualificata, con ruolo apicale, al medesimo aggregato, era contestata come relativa al periodo successivo. La tesi del Tribunale della Libertà era stata condivisa dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 31613 del 2024, aveva sottolineato che nel procedimento Crimine e nel presente procedimento venivano contestati due diversi segmenti temporali della condotta, aggiungendo 2 che l'annullamento senza rinvio della decisione di merito maturata a seguito dell'indagine Crimine non elideva il dato processuale offerto da quel procedimento, che aveva ad oggetto una condotta dispiegatasi sino al 21.3.2011, mentre la contestazione posta a fondamento della misura cautelare applicata nel 2023 focalizzava il periodo successivo sino all'attualità e si fondava su più recenti acquisizioni investigative. La difesa deduce, quindi, da tali pronunce che l'argomentazione centrale a sostegno dei rigetti delle istanze difensive fosse costituita dalla diversità dei fatti associativi posti a fondamento delle due ordinanze custodiali. Tanto premesso, le difese rappresentano che all'udienza del 10.5.2024, il Pubblico Ministero ha modificato l'imputazione, inglobando i fatti di cui al procedimento c.d. Crimine, nel procedimento c.d. Malea, e fornendo una descrizione della condotta associativa che vede racchiusi, in un unico orizzonte temporale, i fatti relativi ad entrambi i procedimenti. In relazione alla imputazione, così come modificata, CA è stato condannato. Assumono i difensori che, per effetto della modifica dell'imputazione, recepita nella sentenza di condanna, il fatto oggetto di contestazione è divenuto unico e l'unitarietà del fatto determina i propri effetti anche in materia cautelare, imponendo di calcolare nel termine di custodia anche il periodo trascorso in misura tra il 2010 e il 2016 nell'ambito del procedimento c.d. Crimine, per evitare che, per effetto di scelte processuale del P.M., che ha tardato nell'esercizio dell'azione penale per raccogliere ulteriori elementi idonei a supportare una nuova richiesta di misura, possa aggirarsi il termine massimo di custodia. Ad avviso dei ricorrenti, quindi, sono ininfluenti le considerazioni del Tribunale della Libertà in ordine alla diversità dei fatti contestati nelle due ordinanze custodiali genetiche (diversità argomentata con riferimento al ruolo di CA nel sodalizio, alla composizione soggettiva di questo, al diverso orizzonte temporale), in quanto è solo alla unicità del fatto quale descritto a seguito della modifica dell'imputazione e quale ritenuto in sentenza, che si deve guardare per determinare il calcolo dei termini custodiali di cui all'art. 303 c. 1 lett. c) cod.proc.pen. per quel che attiene alla fase successiva alla pronuncia del dispositivo. Lamenta, quindi, la difesa che il Tribunale della Libertà non abbia tenuto conto dell'incidenza che la modifica del fatto ha sui termini custodiali, il che ha contribuito alla lamentata erronea applicazione dell'art. 303 c. 1 lett. c) cod.proc.pen. e dell'art. 304 c. 6 cod.proc.pen.. Ha, in proposito, evidenziato che in relazione al reato associativo per il quale è intervenuta sentenza di condanna, il ricorrente ha già trascorso in misura cautelare 5 anni e 11 mesi nel procedimento c.d. Crimine e 1 anno e 10 mesi nel 3 procedimento c.d. Malea;
che, trattandosi ora di medesimo fatto e di medesimo procedimento, i termini massimi di custodia cautelare devono fare riferimento necessariamente a tutti i titoli cautelari intervenuti nei confronti dell'imputato CA, anche in fasi o gradi disomogenei, con la conseguenza che deve rilevarsi il superamento del termine massimo di fase con declaratoria di cessazione della misura in atto. Sotto tale profilo ritiene, quindi, ravvisabile una violazione di legge in quanto, avendo il Tribunale della Libertà disconosciuto l'unitarietà del fatto per il quale è intervenuta sentenza, non ha ritenuto di dover computare nella determinazione del termine di fase anche il tempo trascorso in misura nel procedimento c.d. Crimine con la conseguenza che non ha rilevato il superamento del termine di fase che impone la declaratoria di cessazione della misura in atto. II motivo Art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 297 c. 3, 303 c. 1 lett. c) c.p.p., 304 c. 6 e 125 c.p.p.. I difensori evidenziano che il Tribunale ha affrontato il tema della sussistenza di due ordinanze custodiali relative ad un'unica vicenda, ancorché diversamente circostanziata, senza, però, verificare, in concreto, se si fosse fatta corretta applicazione dei principi in tema di contestazione a catena e senza trarne le conseguenze. Osservano che, se si dovesse ragionare con riferimento a detto istituto, dovrebbero ritenersi sussistenti i presupposti per la retrodatazione della misura in atto in quanto la seconda misura, quella emessa nel procedimento c.d. "Malea", sarebbe relativa al medesimo fatto diversamente circostanziato, come ritenuto dallo stesso Tribunale della Libertà, laddove ha osservato che il fatto oggetto della seconda ordinanza è diverso dal primo in quanto, «pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato rappresenta ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa». Ritengono, infatti, che in presenza di medesimo fatto diversamente circostanziato, la retrodatazione operi automaticamente, con la conseguenza che, nel caso in esame, occorre dichiarare l'inefficacia della misura essendo stati superati i termini massimi di custodia o i termini massimi di fase, già nel procedimento c.d. "Crimine". Alla luce di tali argomentazioni, i difensori concludono, quindi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto respingersi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Al fine di consentire una compiuta ricostruzione della vicenda sotto il profilo processuale, si rileva che CA veniva sottoposto a misura cautelare il 4.10.2010 4 nel procedimento n. 1398/2008, c.d. Crimine, per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., con contestazione aperta e, successivamente, chiusa, nel corso del processo, al 21.3.2011. La condanna, riportata all'esito del giudizio di II grado, veniva annullata dalla Corte di cassazione con trasmissione degli atti al pubblico ministero. La Corte annullava senza rinvio la decisione in quanto il pubblico ministero aveva modificato l'originaria imputazione contestando all'imputato il ruolo di "capo", senza procedere nelle forme di cui all'art. 423 cod. proc. pen.. In conseguenza di tale pronuncia, il pubblico ministero procedeva a nuova iscrizione dell'imputato nell'anno 2017. Al contempo, il GIP dichiarava l'inefficacia della misura emessa nel procedimento c.d. Crimine, per decorso del termine massimo di fase ex art. 304 c. 6 cod.proc.pen.. In data 11.7.2023 veniva applicata all'odierno ricorrente la misura cautelare attualmente in corso, nel procedimento n. 1923/2017 r.g.n.r. mod.21 DDA, c.d. Malea, nel quale gli veniva contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per aver rivestito un ruolo apicale all'interno della Locale di 'Ndrangheta, c.d. MM, e alcuni reati fine (estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. commesse nell'anno 2017). In data 10.5.2024, il pubblico ministero procedeva a modifica dell'imputazione, facendo confluire i fatti di cui al procedimento c.d. Crimine nel procedimento c.d. Malea. Per effetto della modifica dell'imputazione, a CA veniva contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen., 3 lett. b) e e) e 4 L. n. 146 del 2006 e 61 bis cod. pen. per avere fatto parte, unitamente ad altri soggetti nei confronti dei quali si era proceduto nel procedimento n. 1398/2008, e ad altri soggetti non identificati, ad una associazione armata di tipo mafioso. In particolare, a CA DO, « (già condannato, con sentenza non definitiva, per avervi preso parte con funzioni direzionali sino al 21 marzo 2011 nell'ambito del p.p.n. 1398/2008 rgnr/mod. 21/DDA, operazione c.d. Crimine - procedimento poi confluito nel presente procedimento a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza resa in data 17.06.2016 e periodo temporale oggetto di contestazione oggi nel presente capo d'imputazione)>> veniva contestato di detenere la carica di Capo locale ed essere il rappresentante della Locale nei rapporti con le articolazioni territoriali dell'organizzazione operanti in Piemonte. Il reato veniva contestato come commesso «In MM e altrove, con condotta perdurante accertata sino al novembre 2017...». Con sentenza del 29.11.2024, l'imputato veniva condannato alla pena di anni 15 e mesi dieci di reclusione per la condotta associativa e per due estorsioni. 2. Tanto premesso, si osserva che le Sezioni Unite (Sent. n. 34655 del 28.6.2005, Rv 231799) hanno dettato il criterio generale alla luce del quale 5 verificare quando si sia in presenza di un'identità di fatto, rilevante ai fini dell'operatività della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem". Hanno affermato che «l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.». Con specifico riferimento ai reati permanenti e, al delitto di associazione a delinquere ex art. 416 bis cod. pen., in particolare, questa Corte di legittimità ha ritenuto che «Ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa. (Fattispecie relativa a partecipazione ad associazione mafiosa in cui la Corte ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto la contestazione afferiva a un periodo temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e si fondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente). (Sez. 5, Sentenza n. 18020 del 10/02/2022 Ud. (dep. 05/05/2022) Rv. 283371 - 01). Con riferimento, poi, ai criteri utilizzabili per delimitare i limiti temporali della condotta, ha osservato che «...l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado...» (Sez. 6, sent. n. 3054 del 14.12.2017, Rv 272138- 01; 19/11/2019 Ud. (dep. 10/01/2020) Rv. 277788 - 01). Ha, altresì, chiarito che non rilevano, al fine di caratterizzare il fatto come "diverso", né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti, occorrendo, invece, accertare se il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero se si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio. (Sez. 2, sent. n. 8697 del 18.1.2005, Rv 230791-01). Si aggiunge, infine, che è pacifico in giurisprudenza che la preclusione del "bis in idem" operi anche in fase cautelare (Sez. U., n. 11 del 1.7.1992, Rv 191183- 01), trattandosi di principio che assume portata generale nel vigente diritto processuale penale (Sez. 1, sent. n. 27834 del 1.3.2013, Rv 255701-01). 6 3. Venendo al caso concreto, la modifica dell'imputazione, recepita nella sentenza di condanna del 29.11.2024, supera il limite temporale fissato al 21.3.2011 nel precedente giudizio, c.d. Crimine, le cui condotte sono confluite nel procedimento c.d. Malea, e delinea, in sostituzione della precedente, una condotta unica, che si protrae sino al novembre 2017. In detto arco temporale, non si individuano segmenti di condotta che, seppur consequenziali, siano suscettibili di valutazione distinta perché diversi dal punto di vista fenomenico (perché relative a fatti diversi, sotto il profilo della condotta, del luogo o del tempo del reato). Né, d'altro canto, risultano fatti processuali che, delimitando la protrazione temporale della permanenza del reato, recidano la connessione di un segmento del fatto contestato da quelli successivi, così consentendo di qualificare come "diversa" una condotta verificatosi successivamente. La sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'odierno imputato nell'originario procedimento "Crimine", essendo stata annullata senza rinvio da questa Corte con sentenza n. 55359 del 2016, non può ritenersi atto dotato di validità e di efficacia sotto il profilo dell'accertamento del fatto e, quindi, della sua delimitazione temporale (Sez. 4, sent. n. 33706 del 2024) Da quanto esposto consegue che, a seguito della modifica della imputazione, non sussistono elementi che consentano di distinguere, dal punto di vista fenomenico, i fatti (intesi come condotta, luogo e tempo) contestati nel procedimento c.d. "Crimine", da quelli contestati nel presente procedimento c.d. "Malea", con la conseguenza che la condotta criminosa relativa all'associazione ex art. 416 bis cod. proc. pen., deve ritenersi unica e protrattasi ininterrottamente sino al novembre 2017. 4. Deve aggiungersi che tale conclusione non si pone in contrasto con quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 31613 del 2024. Si evince dalla sentenza che la fattispecie di reato a quel momento contestata vedeva due distinti segmenti temporali: l'uno, quello già oggetto di contestazione nel procedimento c.d. Crimine, sino al 21.3.2011; il secondo, contestato nel presente procedimento, vedeva la partecipazione di CA con ruolo apicale a decorrere da marzo 2011. Osservava la Corte che «Il reato permanente, quale quello di partecipazione ad associazione mafiosa, non consta di un'unica dimensione spazio temporale;
pertanto, nel caso della partecipazione ad associazione criminale, assume rilievo la concreta delimitazione temporale di tale partecipazione come configurata nell'imputazione, che definisce l'ambito del giudizio e prima ancora cristallizza il concreto esercizio dell'azione penale. Tuttavia, data la natura del fenomeno associativo, è ben possibile che la condotta illecita sia tenuta anche in epoca successiva a quella specificamente delimitata dall'imputazione. Nonostante l'unitarietà del reato permanente deve allora escludersi che, in casi siffatti, si 7 determini una preclusione anche in relazione a periodi non espressamente inclusi, assumendo invece rilievo la precisa definizione spazio-temporale della condotta partecipativa, giacché altrimenti si assicurerebbe l'impunità, a fronte di queste di condotte ulteriormente protrattesi, anche oltre fisiologici limiti di durata della fase.» Prosegue la sentenza rilevando che, per quanto desumibile dal testo del provvedimento impugnato, il pubblico ministero aveva esercitato il proprio potere di perimetrare la contestazione associativa inizialmente formulata nel procedimento c.d. Crimine, «in modo da evidenziare la non sovrapponibilità dei due segmenti temporali dell'associazione (recitando il capo di incolpazione, «a far data dal 21.3.2011, atteso che il periodo antecedente è già stato oggetto di contestazione nell'ambito del p.p. n. 1398/2002 operazione cd. Crimine), dovendosi a ciò aggiungere, quali ulteriori elementi indicativi di fatti di reato non "identici" nelle loro componenti storico-naturalistiche - secondo la ricostruzione accreditata dal giudicante - l'aspetto della diversità dei ruoli (prima come partecipe, ora come capo) e la differente componente soggettiva per la ritenuta adesione ad una locale piuttosto che ad un'altra.». In base a tali elementi, perveniva, quindi, a ritenere i fatti contestati come diversi. La situazione che viene ora all'evidenza della Corte è diversa. Nella nuova formulazione dell'imputazione, quale effettuata con atto del 10.5.2024, gli elementi fattuali che, nella lettura della Corte, consentivano di diversificare le due condotte, sono venuti meno. Il Pubblico Ministero nella nuova imputazione ha avuto cura di precisare che la partecipazione associativa contestata a CA nel procedimento n. 1398/2008 è relativa ad un segmento temporale incluso nel periodo in contestazione nell'odierno procedimento: « già condannato... per avervi preso parte con funzione direzionali sino al 21 Marzo 2011 periodo temporale oggetto di contestazione oggi nel presente capo di imputazione», in tal modo, per quanto è dato comprendere, costruendo la fattispecie come un contínuum. In questo senso depone anche la chiusura dell'imputazione, laddove si specifica «In MM ed altrove, con condotta perdurante accertata sino al novembre 2017». In questo senso, d'altro canto, conduce anche la precisazione fatta con riferimento all'imputato Callà, in relazione al quale i periodi contestati vengono lasciati distinti, recitando l'imputazione « In MM e altrove con condotta perdurante accertata sino al novembre 2017 (con riferimento al solo Callà RO Cosimo, a far data dal 21 marzo 2011 atteso che il periodo precedente è stato già oggetto di contestazione nell'ambito del p.p. n. 1398/2008 rgnr/mod 21/DDA operazione c.d. Crimine).» Si aggiunga che anche il profilo relativo al ruolo rivestito da CA, a seguito della nuova formulazione dell'imputazione, risulta mutato, essendogli stato 8 contestato il ruolo di Capo Locale e di rappresentante della Locale "MM" per l'intero periodo. Se ne deve, quindi, desumere che il pubblico ministero, nell'esercizio dei poteri che gli sono propri, abbia ravvisato una continuità nella condotta di CA per l'intero periodo e nella medesima qualità nonché con riferimento alla medesima Locale, c.d. MM, così contestando una unica condotta. Da ciò consegue che, correttamente e legittimamente, nella prima fase del procedimento e sino alla sentenza, era rimasta validamente emessa ed applicata la misura cautelare in quanto relativa a due fatti diversi perché realizzati in tempi diversi, con ruoli diversi e con Locali diverse. Per la fase successiva alla sentenza, invece, che ha recepito la diversa contestazione, non può non tenersi conto della unificazione della condotta in un continuum storico nel quale non ricorrono ragioni per ritenere che la misura applicata nel presente procedimento coinvolga fatti associativi diversi da quelli della misura applicata nel procedimento n. 1398 del 2008. 5. Tanto premesso e in relazione all'argomentazione del Tribunale della Libertà relativa al fatto che i termini cautelari debbano calcolarsi sulla base del titolo di reato contestato quale risultante dall'ordinanza applicativa della misura, si osserva che il termine di fase deve essere individuato sulla base del fatto come delineato nelle varie fasi del procedimento. Pertanto, nella fase delle indagini preliminari e sino alla sentenza di primo grado, avendo riguardo alla incolpazione articolata nell'ordinanza applicativa della misura;
dopo la sentenza di primo grado, sulla base del fatto come accertato in sentenza. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che «Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare deve farsi riferimento ai reati per i quali si procede nella fase presa in considerazione;
ne consegue che la diversa qualificazione giuridica dei fatti o l'assoluzione da alcune imputazioni in una data fase hanno rilevanza solo dal momento in cui intervengono, senza che esse possano riverberarsi nelle fasi processuali precedenti nelle quali ha rilievo l'originario titolo che ha legittimato la detenzione.» (Sez. 1, set. N. 41112 del 19.6.2002, Rv 222792-01; Sez. 6, sent. n. 35681 del 14.5.2015, Rv 264268-01). 6. Alla luce delle considerazioni esposte, deve, pertanto, ritenersi che il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria non abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di "diversità del fatto" e di conseguente "bis in idem", con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con restituzione all'autorità indicata, la quale, in base ai principi di diritto in precedenza espressi, dovrà determinare la scadenza dei termini di fase di cui all'art. 303 comma 1 lett. 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE c) cod. proc. pen., e dei termini massimi, tenendo conto della unicità del fatto storico e del tempo trascorso in misura cautelare in entrambi i procedimenti. 7. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che l'appello cautelare disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen., diversamente dal ricorso per riesame che ha valore integralmente devolutivo, costituisce mezzo di impugnazione in senso stretto, cui, pertanto, si applicano i principi generali in tema di impugnazione. Ne consegue che l'appello cautelare soggiace al principio del tantum devolutum quantum appellatum, con la conseguenza che il Tribunale distrettuale è vincolato ai limiti oggettivi costituiti dal devolutum (Sez. 6, n. 19008 del 21.4.2016, Rv 267209). I limiti dell'appello cautelare si riverberano anche su quelli del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., il ricorso è inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Nel caso in esame, è lo stesso ricorrente, nell'articolare il proprio secondo motivo di ricorso, a rilevare che «Tale impostazione (ovvero, l'argomento utilizzato dal Tribunale della Libertà per disattendere l'istanza difensiva di cui in precedenza: ndr) è stata utilizzata per contrastare la richiesta difensiva per come strutturata in ragione delle evidenze di cui al capo che precede e che non faceva riferimento all'istituto della contestazione a catena». Si deduce da tale precisazione che in sede di appello cautelare, la difesa non aveva devoluto la questione della contestazione a catena. Il Tribunale non si pronuncia, infatti, sul punto. Ne discende che, non essendo stata devoluta la questione in sede di appello, il secondo motivo di ricorso è inammissibile in questa sede. 8. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così è deciso, 24/10/2025 Il Cons gliere estensore Il Pr idente SI TA AT GIUSt P S NTALUCIA