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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/10/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 07/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5971/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SERAFINO SALVATORE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SPEDICATO BARBARA Controparte_1
Resistente
Fondo a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori Controparte_2 affini (“PREVIAMBIENTE”), con l'avv. PALUMBO GIUSEPPE
Terzo convenuto
Oggetto: omesso versamento di contributi e quote di TFR al fondo di previdenza complementare
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: 1) In via principale: a) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società
in merito al versamento delle quote per contributi e TFR al Fondo Controparte_1
Nazionale Pensione a favore del Settore dell'Igiene Ambientale e dei Settori Affini - Previambiente, nell'interesse del ricorrente. - Per l'effetto, condannare la a versare Controparte_1 in favore del Fondo Nazionale Pensione a favore del Settore dell'Igiene Ambientale e dei Settori
Affini - Previambiente la contribuzione dovuta nella misura di € 27.280,87, o quella maggiore o minore somma che risulterà ad istruttoria esperita, oltre agli accessori del credito.
2) In via subordinata: a) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società Controparte_1
in merito al versamento delle quote per contributi e TFR al Fondo Nazionale Pensione
[...]
a favore del Settore dell'Igiene Ambientale e dei Settori Affini - Previambiente, nell'interesse del ricorrente. - Per l'effetto, condannare la società a versare in favore Controparte_1 del ricorrente la somma di € 27.280,87, o quella maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita, oltre agli accessori del credito, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
1 ha chiesto: 1) In limine dichiarare la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva del ricorrente;
2) Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme richieste da controparte;
3) In via estremamente gradata riquantificare le somme eventualmente dovute.
PREVIAMBIENTE nella qualità di soggetto terzo percettore ope legis dei contributi per cui è causa, si rimette alla statuizione del Giudice adito sulle domande promosse dal ricorrente.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire del lavoratore sollevata dalla resistente è infondata e deve essere superata, alla luce dei seguenti principi di diritto enunciati da Cassazione civile sez. lav., 28/06/2023, che vengono qui richiamati ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
1. "Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di
T.F.R. maturando - e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare - di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del
Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito." 2. "Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal F.P.C."
3. "Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento."
4. "Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78 co. 2 l. fall. e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del F.P.C., cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall."
Nel caso di specie, non risulta che vi sia stata una cessione del credito in favore del F.P.C.; anzi,
Previambiente ha espressamente dedotto a pag. 10 della memoria che ogni doglianza inerente l'esatto adempimento dell'obbligazione contributiva può essere promossa dal solo lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro, atteso che difetta in capo al Fondo ogni possibilità di agire.
2 Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dagli atti risulta infatti l'inadempimento di in merito al versamento delle quote Controparte_1 per contributi e TFR al Fondo Previambiente, nell'interesse del ricorrente.
A sostegno della domanda, al punto 18) il ricorrente ha dedotto che la somma che doveva essere accantonata presso il Fondo “Previambiente”, relativamente alla posizione contributiva intestata al ricorrente, è pari ad € 37.522,32 (di cui € 2.971,35 a titolo di accantonamenti a carico del lavoratore, € 5.483,53 a titolo di accantonamenti a carico dall'azienda ed € 29.067,44 a titolo di TFR
“versato al Fondo” risultante da C.U. anno 2022); somma che non è stata accantonata per intero, risultando versata, alla data del 08.05.2024, la sola somma di € 10.241,45, con una differenza di €
27.280,87 (€ 37.522,32 - € 10.241,45). Tali deduzioni non sono smentite da prove contrarie e sono state anzi confermate da Previambiente, che ha dedotto: il datore evocato in giudizio ha in parte e tardivamente adempiuto all'obbligo su di esso gravante, versando la sola somma di € 10.241,45
(all. 1), come si evince dall'estratto conto contributivo relativo al lavoratore . Parte_1
Pertanto, come richiesto dal ricorrente in via principale, deve essere condannata a CP_1 versare in favore del Controparte_3
la contribuzione dovuta nell'interesse del ricorrente, pari a €
[...]
27.280,87 oltre agli accessori del credito, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
18/05/2024 da nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 [...]
a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini Controparte_3
(“PREVIAMBIENTE”), così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a versare in favore Controparte_1 del Fondo Nazionale Pensione a favore del Settore Controparte_3
la contribuzione dovuta nell'interesse del ricorrente nella misura
[...] Parte_1 di € 27.280,87 oltre agli accessori del credito, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate Controparte_1 in € 3700,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Spese compensate tra le restanti parti.
Lecce, lì 09/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 07/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5971/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SERAFINO SALVATORE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SPEDICATO BARBARA Controparte_1
Resistente
Fondo a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori Controparte_2 affini (“PREVIAMBIENTE”), con l'avv. PALUMBO GIUSEPPE
Terzo convenuto
Oggetto: omesso versamento di contributi e quote di TFR al fondo di previdenza complementare
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: 1) In via principale: a) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società
in merito al versamento delle quote per contributi e TFR al Fondo Controparte_1
Nazionale Pensione a favore del Settore dell'Igiene Ambientale e dei Settori Affini - Previambiente, nell'interesse del ricorrente. - Per l'effetto, condannare la a versare Controparte_1 in favore del Fondo Nazionale Pensione a favore del Settore dell'Igiene Ambientale e dei Settori
Affini - Previambiente la contribuzione dovuta nella misura di € 27.280,87, o quella maggiore o minore somma che risulterà ad istruttoria esperita, oltre agli accessori del credito.
2) In via subordinata: a) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società Controparte_1
in merito al versamento delle quote per contributi e TFR al Fondo Nazionale Pensione
[...]
a favore del Settore dell'Igiene Ambientale e dei Settori Affini - Previambiente, nell'interesse del ricorrente. - Per l'effetto, condannare la società a versare in favore Controparte_1 del ricorrente la somma di € 27.280,87, o quella maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita, oltre agli accessori del credito, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
1 ha chiesto: 1) In limine dichiarare la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva del ricorrente;
2) Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme richieste da controparte;
3) In via estremamente gradata riquantificare le somme eventualmente dovute.
PREVIAMBIENTE nella qualità di soggetto terzo percettore ope legis dei contributi per cui è causa, si rimette alla statuizione del Giudice adito sulle domande promosse dal ricorrente.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire del lavoratore sollevata dalla resistente è infondata e deve essere superata, alla luce dei seguenti principi di diritto enunciati da Cassazione civile sez. lav., 28/06/2023, che vengono qui richiamati ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
1. "Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di
T.F.R. maturando - e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare - di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del
Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito." 2. "Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal F.P.C."
3. "Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento."
4. "Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78 co. 2 l. fall. e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del F.P.C., cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall."
Nel caso di specie, non risulta che vi sia stata una cessione del credito in favore del F.P.C.; anzi,
Previambiente ha espressamente dedotto a pag. 10 della memoria che ogni doglianza inerente l'esatto adempimento dell'obbligazione contributiva può essere promossa dal solo lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro, atteso che difetta in capo al Fondo ogni possibilità di agire.
2 Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dagli atti risulta infatti l'inadempimento di in merito al versamento delle quote Controparte_1 per contributi e TFR al Fondo Previambiente, nell'interesse del ricorrente.
A sostegno della domanda, al punto 18) il ricorrente ha dedotto che la somma che doveva essere accantonata presso il Fondo “Previambiente”, relativamente alla posizione contributiva intestata al ricorrente, è pari ad € 37.522,32 (di cui € 2.971,35 a titolo di accantonamenti a carico del lavoratore, € 5.483,53 a titolo di accantonamenti a carico dall'azienda ed € 29.067,44 a titolo di TFR
“versato al Fondo” risultante da C.U. anno 2022); somma che non è stata accantonata per intero, risultando versata, alla data del 08.05.2024, la sola somma di € 10.241,45, con una differenza di €
27.280,87 (€ 37.522,32 - € 10.241,45). Tali deduzioni non sono smentite da prove contrarie e sono state anzi confermate da Previambiente, che ha dedotto: il datore evocato in giudizio ha in parte e tardivamente adempiuto all'obbligo su di esso gravante, versando la sola somma di € 10.241,45
(all. 1), come si evince dall'estratto conto contributivo relativo al lavoratore . Parte_1
Pertanto, come richiesto dal ricorrente in via principale, deve essere condannata a CP_1 versare in favore del Controparte_3
la contribuzione dovuta nell'interesse del ricorrente, pari a €
[...]
27.280,87 oltre agli accessori del credito, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
18/05/2024 da nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 [...]
a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini Controparte_3
(“PREVIAMBIENTE”), così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a versare in favore Controparte_1 del Fondo Nazionale Pensione a favore del Settore Controparte_3
la contribuzione dovuta nell'interesse del ricorrente nella misura
[...] Parte_1 di € 27.280,87 oltre agli accessori del credito, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate Controparte_1 in € 3700,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Spese compensate tra le restanti parti.
Lecce, lì 09/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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