TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/02/2026, n. 3399
TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 9-ter d.l. 78/2015 e decreti attuativi; eccesso di potere

    Il Tribunale ha respinto il ricorso principale ritenendo infondate le censure di illegittimità propria degli atti impugnati, rinviando alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 per le questioni di legittimità costituzionale. Ha inoltre dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo i motivi aggiunti relativi agli atti regionali.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/1990 e principio di partecipazione

    Il Tribunale ha respinto il ricorso principale ritenendo infondate le censure di illegittimità propria degli atti impugnati, rinviando alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 per le questioni di legittimità costituzionale. Ha inoltre dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo i motivi aggiunti relativi agli atti regionali.

  • Rigettato
    Violazione principi trasparenza e conoscibilità dati; eccesso di potere

    Il Tribunale ha respinto il ricorso principale ritenendo infondate le censure di illegittimità propria degli atti impugnati, rinviando alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 per le questioni di legittimità costituzionale. Ha inoltre dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo i motivi aggiunti relativi agli atti regionali.

  • Rigettato
    Violazione DM 6 ottobre 2022 e art. 9-ter d.l. 78/2015; eccesso di potere

    Il Tribunale ha respinto il ricorso principale ritenendo infondate le censure di illegittimità propria degli atti impugnati, rinviando alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 per le questioni di legittimità costituzionale. Ha inoltre dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo i motivi aggiunti relativi agli atti regionali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità normativa di base (art. 17 d.l. 98/2011, art. 1 L. 228/2012, art. 9-ter d.l. 78/2015)

    Il Tribunale ha respinto il ricorso principale ritenendo infondate le censure di illegittimità propria degli atti impugnati, rinviando alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 per le questioni di legittimità costituzionale. Ha inoltre dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo i motivi aggiunti relativi agli atti regionali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per contrasto normativa payback con IVA e diritto eurounitario

    Il Tribunale ha respinto il ricorso principale ritenendo infondate le censure di illegittimità propria degli atti impugnati, rinviando alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 per le questioni di legittimità costituzionale. Ha inoltre dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo i motivi aggiunti relativi agli atti regionali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per illegittimità Accordo CSR 181/2019; eccesso di potere

    Il Tribunale ha respinto il ricorso principale ritenendo infondate le censure di illegittimità propria degli atti impugnati, rinviando alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 per le questioni di legittimità costituzionale. Ha inoltre dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo i motivi aggiunti relativi agli atti regionali.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo gli atti regionali impugnati, in quanto tali atti non sono espressione di un potere autoritativo ma di un mero accertamento tecnico che involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. La controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Rilevanza e non manifesta infondatezza questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ha ritenuto la questione di costituzionalità irrilevante poiché la ricorrente non ha provato di essersi avvalsa della disposizione normativa in questione, la quale non è applicabile al caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/02/2026, n. 3399
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3399
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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