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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
ROMANO GA US, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 515/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- COM.SCARTO n. 24040418282357337 REV.AGEVOLAZ. 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 846/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Teramo, impugnava la sentenza n.
26/2025, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Teramo Sezione I^ che annullava gli atti impugnati e condannava l'Agenzia delle Entrate a rimborsare all'altra parte le spese di lite liquidate in €. 3.471,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15 % e di spese documentate per €. 120,00 e distratte in favore dei difensori del ricorrente , dichiaratisi antistatari .
Con l'atto di gravame l'Ufficio eccepisce : L'Inapplicabilità ed inconferenza dell'art.44 del D.Lgs. n. 546/1992
a margine della declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione del Collegio illustrata nella sentenza n. 26/2025 non è condivisibile e, perciò, merita di essere integralmente riformata.
Secondio l'appellante è opinabile l'estinzione del giudizio segnatamente alla cessazione della materia del contendere poiché, invero, thema decidendum della vertenza è l'annoverabilità della comunicazione di scarto n. 240404182823573370000001 tra i provvedimenti impugnabili e, dunque l'ammissibilità del gravame, non il contenuto del provvedimento oggettivizzato come revoca del prefato atto (comunicazione).
Analogamente, è incondivisibile la condanna alle spese di lite disposta nei confronti della DP ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. n 546/1992 poiché, se il processo, ai sensi del nominato articolo, si estingue per rinuncia al ricorso, tale opzione sarebbe esercitabile in via esclusiva dall'attore della lite, alias il sig. Resistente_1 e non di certo dall'Ufficio, parte resistente, a cui, invece, il codice di rito riserva la facoltà di scelta se aderire o meno a tale istanza.
Inoltre, l'estinzione del giudizio per rinuncia, qualora proposta dall'attore necessita, ai fini del perfezionamento, dell'accettazione espressa delle parti costituite (Corte di Cassazione ordinanza n.29352 del 2310.2023) che, di conseguenza, deve essere incondizionata e formalizzata anche se resa nel corso dell'udienza di trattazione (Corte di Cassazione sentenza n.10215 del 27.06.2003).
Invero, nessuna delle su esposte condizioni si è concretizzata poiché le parti, nel corso del giudizio, sono rimaste ancorate alle proprie posizioni riversate ed illustrate negli atti di causa (si veda Processo Verbale).
Da ultimo, ammesso ma non concesso che, in estrema ratio e in via del tutto teorica, la rinuncia si fosse perfezionata – le spese vanno a gravare sulla parte rinunciataria così come dispone il co. 2 (art.44 del codice di rito) che dovrà rimborsarle al convenuto, alias l'Ufficio resistente che, pertanto, ne dovrà essere completamente sgravato.
Invece, a rendere ingiusta l'afflizione comminata con la decisone in commento, in controtendenza rispetto alle previsioni di legge, è la constatazione dell'esatto contrario nel senso che la DP è stata condannata alla refusione delle spese in esito al principio della c.d. soccombenza virtuale seguentemente ad un istituto – estinzione del processo per rinuncia – che, ai sensi del citato art.44, le pone a carico del rinunciante, non riconducibile all'Ufficio, e non dell'ipotetico rinunciatario. D'altronde, è la parte appellata che, con la memoria illustrativa del 20.12.2024, ha chiesto la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse alla definizione del giudizio ed è dunque la medesima, al più, in ragione di tale richiesta, ad essere esposta alla c.d. soccombenza virtuale (Corte di Cassazione ordinanza n.30251 del 31.10.2023 massima: La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.;
Corte di Cassazione sentenza n.10553 del 07.05.2009 ). Ulteriore motivo di gravame secondo l'Uffciio è l'Inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di provvedimento impugnabile
La decisione in commento non è condivisibile anche e soprattutto con riferimento alla presunta impugnabilità del provvedimento di scarto.
Al riguardo, il Collegio ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio in quanto avente ad oggetto il <> non riconducibile all'elencazione provvedimentale, ancorchè non esaustiva, di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Ha ritenuto, invero, il Collegio che tali provvedimenti risultino immediatamente lesivi, in quanto incidenti sulla facoltà, per il contribuente, di optare per lo sconto in fattura in luogo di altre modalità di fruizione del credito d'imposta, con possibile consolidamento dell'atto in ipotesi di inerzia del suo destinatario.
Invero, si tratta di documento informatizzato, alias ricevuta automatizzata, previste dal co.2, art. 122-bis del
D.L.n.34/2020, considerato che l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del sovrastante co.1 – entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'opzione per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successiva alla prima, trasmesse ai sensi dell'art. 121 del predetto decreto – ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle predetta comunicazione.
Pertanto, al cospetto di comunicazioni inoltrate dall'utenza che vengono “confermate” come irregolari il sistema informatico genera la <>, con la quale il contribuente (eventualmente tramite l'intermediario che ha trasmesso la comunicazione) viene informato circa la possibilità di chiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria o certificata, il riesame della propria posizione interloquendo con la
Direzione Provinciale di riferimento, individuata in base al suo domicilio fiscale rilevato al momento di presentazione della comunicazione.
L'impugnazione in rassegna ha dunque riguardato la c.d. <> recapitata all'utente con cui si prospetta e si invita il destinatario all'utile confronto con la DP.
Il Collegio, aderendo alla tesi della non tassatività dell'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del
D.Lgs. n. 546/1992 avallata dalle SS.UU. già con la sentenza n.16293 del 24.07.2007, ha inteso ricomprendere la già menzionata ricevuta nell'ambito dei provvedimenti di cui alla lett.h), l'ha dunque considerata impugnabile rigettando, indi, la censura sollevata dalla DP di incontestabilità e, perciò, di inammissibilità del gravame.
Pertanto, benchè l'enumerazione degli atti suscettibili di scrutinio da parte della Giustizia Tributaria, ex art.19, non sia esaustiva e, dunque, possono essere attenzionati anche altri provvedimenti non espressamente indicati è necessario però, in tal caso, riscontrare la sussistenza di una condizione imprescindibile, a cui si correla il presupposto per la spettanza e maturazione del diritto all'azione ex art.100 c.p.c.: devono essere atti idonei a veicolare al contribuente una ben definita e puntuale pretesa tributaria potenzialmente idonea ad ingenerare pregiudizi sotto il profilo patrimoniale (Corte di Cassazione ordinanza n.4566 del 21.02.2020;
Corte di Cassazione ordinanza n.1230 del 21.01.2020 << (…) questa Corte in ripetute pronunce ha affermato il principio secondo il quale "la lettura del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, si deve interpretare estensivamente identificando tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente" (…)>> Corte di Cassazione ordinanza n.13255 del
28.04.2022).
La ricevuta di scarto attenzionata non è provvista dell'efficacia tipica dei provvedimenti amministrativi tributari, nel senso che non dispone di quella forza imperativa capace di incidere e modificare unilateralmente ed in peius l'assetto patrimoniale del destinatario.
Perciò, l'impiego del rimedio giurisdizionale appare immotivato ed abnorme in ragione della prospettazione della risoluzione delle criticità a mezzo di una fattiva compliance tra le parti, considerato che la predetta ricevuta di scarto non è inquadrabile nè tra i provvedimenti ablatori, in quanto non determina un restringimento delle sfera giuridica del destinatario (poiché, nella peggiore delle ipotesi e come prospettato nelle deduzioni difensive, rimane pur sempre la possibilità di fruizione del credito derivante dall'interventi superbonus secondo le altre modalità previste dalla legge, o più semplicemente di riproporre la medesima comunicazione, emendata da eventuali errori che fossero presenti nel precedente invio), nè tra i provvedimenti di secondo grado indirizzati alla rimozione di un precedente atto accrescitivo, perché l'Ufficio non ha denegato alcunché, ma ha solo prospettato la necessità di chiarimenti per lo sblocco del bonus derivante dagli interventi su immobili dell'edilizia privata.
La natura non provvedimentale dell'atto, quindi, giustifica ampiamente la mancanza di una compiuta motivazione contraddistinta dai requisiti della congruità e della sufficienza, articolata nell'illustrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche così come prevede, in generale, l'art.3 L.n. 241/1990.
Per tutte queste argomentazioni la DP, parte appellante, insiste nel ritenere non impugnabile l'atto de qua, considerato che l'unico intento perseguito a margine delle censurate informative era quello di intavolare l'utile confronto con l'interessato.
Strettamente correlata a quanto appena detto è un'inevitabile censura della pronuncia anche in merito alla regolamentazione delle spese di lite sulla cui discutibile condanna alla relativa refusione, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs n. 546/1992, si è già argomentato nella sovrastante sez.1) ma, ancor più a monte, alla condivisione che il Giudice ha inteso offrire al discutibile contegno di controparte, i cui reali intenti verosimilmente non erano riconducibili allo sblocco del credito.
Conclude l'appellante Agenzia chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di II^ dell'Abruzzo la riforma della sentenza n. 26/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I^ di Teramo, sezione n.1, depositata il
20.01.2025, (R.G.R. n. 462/2024), notificata il 05.05.2025, ed in accoglimento del presente appello: dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio a suo tempo proposto, stante la non impugnabilità della comunicazione di scarto;
in subordine, confermare la correttezza della comunicazione stessa in relazione ai dati in base ai quali la stessa è stata a suo tempo emessa dal sistema informativo dell'Agenzia
(comunicazioni di scarto n.24040418282357337000001); compensare integralmente le spese di primo grado, o al più limitarle al solo rimborso del Contributo unificato, ovvero in estremo subordine compensarle almeno in parte;
condannare controparte alle spese del presente grado, ove il Collegio non ritenga di operarne compensazione totale ovvero parziale.
Con controdeduzioni al'appello il contribuente rileva la MANIFESTTA INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO
DI RICORSO
Con il primo motivo di appello l'ufficio censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la cessata materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite.
Secondo la ricostruzione dell'appellante il thema decidendum sarebbe l'impugnabilità del provvedimento di scarto, mentre l'avvenuta accettazione in corso di giudizio non avrebbe alcuna rilevanza.
La tesi è alquanto singolare. Infatti, con l'accettazione del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Teramo è - incontrovertibilmente - venuto meno l'atto impugnato, con riconoscimento totale delle ragioni del ricorrente.
I richiami dell'appellante ad una presunta rinuncia al ricorso, poi, non corrispondono alla realtà dei fatti, visto che il sig. Resistente_1 non ha mai rinunciato all'azione, ma avendo ottenuto – in via di autotutela - quanto richiesto al giudice, ha insistito per la cessata materia del contendere.
Peraltro, la questione dell'impugnabilità o meno del provvedimento di scarto non era e non è un thema decidendum, bensì una mera eccezione preliminare dell'Ufficio che esula dalle statuizioni di merito (sulle quali può ricadere la c.m.c.)
Infine, per quanto riguarda la conseguente condanna alle spese, l'appellante dimentica che i giudici di prime cure hanno fatto applicazione del principio di soccombenza virtuale, così come statuito anche dalla giurisprudenza ex adverso citata.
Anche con riferimento alla INFONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DI APPELLO il contribuente osserva che l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza nella parte in cui riconosce l'impugnabilità del provvedimento di scarto ai sensi dell'art. 19 d.lgs.546/1992. Le argomentazioni di parte appellante – oltre che smentite dalla decisione impugnata con motivazione logica e coerente - non sono in alcun modo condivisibili, visto che trascurano aspetti assolutamente decisivi e dirimenti.
L'intero ragionamento dell'Agenzia è viziato da un presupposto errato: “l'eventuale consolidamento del
“documento” è irrilevante e non pregiudica le successive possibilità rimesse al destinatario di riproposizione dell'istanza (differentemente dall'effetto tipico prodotto dal consolidamento degli atti impositivi o negatori di benefici).Non si tratta di mera “istanza”, ma di esercizio del diritto ad usufruire di una detrazione fiscale,
l'Ufficio trascura il fatto che il 16 marzo 2024 era il termine ultimo per poter usufruire dello sconto in fattura e del bonus 110%. Tutte le comunicazioni inviate dopo tale termine sarebbero state tardive e non avrebbe consentito di beneficiare del 110%, con grave danno per il contribuente.
Ecco perché i ricorrenti dovevano necessariamente impugnare quel provvedimento: l'art.2 del DL 39/2024 escludeva qualsivoglia remissione in bonis per le comunicazioni di opzione.
Correttamente i giudici hanno rilevato l'immediata lesività di quel provvedimento, la cui contestazione non poteva essere rimessa ad una futura “compliance” con l'Ufficio, rischiando così di perdere l'agevolazione e decadere dal termine di impugnazione.
L'Ufficio avrebbe potuto prospettare la necessità di chiarimenti nel periodo di SOSPENSIONE di 20 giorni previsto dall'art. 122 bis cit.
Oltre tale termine la comunicazione viene scartata e quindi, il beneficiario subisce immediatamente l'effetto negativo di tale scarto non ricevendo alcun credito fiscale da trasferire all'appaltatore.
La comunicazione di diniego dell'Agenzia, infatti, impedendo la generazione di un credito fiscale, è certamente assimilabile ad un atto accertativo, come pure ad un provvedimento di diniego di rimborso, entrambi impugnabili ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
Con riferimento poi alla MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'APPELLO PROPOSTO – SULLA DICHIARATA
CARENZA DI MOTIVAZIONE il contribuente ossera che dalla contestata impugnabilità dell'atto, l'Agenzia delle Entrate ne fa discendere anche l'assenza di obblighi in termini di motivazione:
“La natura non provvedimentale dell'atto, quindi, giustifica ampiamente la mancanza di una compiuta motivazione contraddistinta dai requisiti della congruità e della sufficienza, articolata nell'illustrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche così come prevede, in generale, l'art.3 L. n. 241/1990.
Così pure secondo l'appellato evidente è la MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'APPELLO PROPOSTO –
SULLE PRESUNTE INCONGRUENZE RISCONTRATE NELLE COMUNICAZIONI
Nell'ultima parte del primo motivo di appello, l'Agenzia delle Entrate inserisce affermazioni di merito assolutamente inesatte e comunque smentite dallo stesso comportamento dell'Ufficio controlli di Teramo che ha accettato i crediti in pendenza del giudizio di primo grado.
Se l'Ufficio sostiene che lo scarto si sarebbe risolto con una semplice autotutela, come mai non ha provveduto in tal senso non appena ricevuti i ricorsi? D'altronde la funzione pubblica svolta dall'Agenzia delle Entrate ne impone l'attivazione a prescindere dall'istanza di parte!
Altrettanto MANIFESTA E' l'INFONDATEZZA DELL'APPELLO PROPOSTO – SUL TERZO MOTIVO DI
APPELLO
Con il terzo motivo di appello, l'Agenzia si duole della condanna alle spese di lite in favore di tutti i ricorrenti.
Il motivo si fonda sul presunto “comportamento scorretto della parte che si sarebbe rivolto al giudice, invece di richiedere un contraddittorio”. Si tratta di censure prive di fondamento giuridico e fattuale. D'altronde, la condanna alle spese è il frutto di una soccombenza processuale ex art. 91 c.p.c.: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (1) e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [disp. att. 75, 151 2, 152], e non costituisce una sanzione o una punizione per la parte soccombente..: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (1) e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [disp. att. 75, 151 2, 152], e non costituisce una sanzione o una punizione per la parte soccombente.
Conclude l'appellato chiedendo di respingere l'appello così come proposto dalla Agenzia delle Entrate, perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado, anche con accoglimento delle ulteriori argomentazioni rimaste assorbite in primo grado ed integralmente riproposte dall'appellato, dichiarando la legittimità dell'avvenuta accettazione di tutte le comunicazioni già trasmesse. Condannare parte appellante al pagamento delle spese ed onorari del presente grado di giudizio come da nota spese allegata, stante la pretestuosità ed infondatezza del gravame proposto, tenuto anche conto dell'avvenuta accettazione di tutte le comunicazioni già prima del deposito della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, considerata la natura della questione, esaminati gli atti di causa, valutata la normativa da applicare, respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo e condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese del grado in favore del contribuente che vengono liquidate in €. 4.000,00 oltre accessori di legge,se dovuti
Il Collegio osserva che questa Corte, già con sentenza n. 508/2025 del 25.06.2025, si è pronuncita sul tema evidenziando che “Ciò che rileva, ai fini della impugnabilità, è che si tratti di provvedimenti capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, sia di natura sostanziale
- mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata - sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni (Cass., sez. 5, n. 21254 del 2023). Tale tematica è strettamente collegata a quella dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., che assume una specifica connotazione in sede pubblicistica e specialmente nel diritto tributario. Ai fini dell'impugnazione occorre infatti che sorga in capo al destinatario dell'azione amministrativa un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ex art. 100 c.p.c., ponendo nelle condizioni di rispondere con il ricorso dinanzi alla pubblica amministrazione per un sindacato giurisdizionale ha natura mista soggettiva ed oggettiva (sugli atti e sui rapporti) che si esplichi su tali provvedimenti e sulle situazioni giuridiche soggettive che ne sono coinvolte. Si è chiarito che l'interesse del privato non è soltanto quello positivo, di contrasto ad un atto amministrativo autoritativo, cioè capace di incidere unilateralmente e di modificare le situazioni giuridiche soggettive del destinatario, come accade per gli atti impositivi in genere, ma anche quello di natura sostanzialmente pretensiva e solo formalmente oppositiva come il ricorso avverso un diniego di rimborso, teso a scalzare l'atto che impedisce la restituzione dell'indebito versato (Cass. n. 21254 del 2023). Nella specie, ci si trova proprio dinanzi ad un interesse pretensivo, ad ottenere il riconoscimento dell'opzione in relazione all' ECO-BONUS al SISMA-BONUS pari al 110% di quanto speso. Del resto, effettivamente il principio generale in materia di atti impugnabili dinanzi alla corte di giustizia tributaria, è quello per cui, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicché è immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36 ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., sez. 6-5, 28/7/2015, n. 15957; Cass., Sez.U., 24/7/2007, n. 16293, in relazione all'avviso bonario a versare quanto dovuto). Sono impugnabili tutti gli atti che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente (Cass., sez. 6-5, 21/2/2020, n.
4566)”.
Le argomentazioni di parte appellante appaiono infondate risultando indubbia la correttezza della pronuncia di primo grado, che peraltro si inserisce nel solco giurisprudenziale tracciato da numerose Corti di giustizia tributaria cfr.Corte di giustizia tributaria di primo grado Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, Sent., (data ud.
07/11/2023) 15/11/2023, n. 220; Corte di giustizia tributaria di primo grado Emilia-Romagna Modena, Sez. II, Sent., (data ud. 13/11/2023) 28/11/2023, n. 380; Corte di giustizia tributaria di primo grado Lazio Roma
Sez. VII, Sent., (ud. 06/06/2024) 06/06/2024 n. 7482.
Infatti, gli atti di annullamento delle comunicazioni di opzione di sconto in fattura, pur non rientrando nell'elenco di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, devono ritenersi pacificamente impugnabili alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo cui:
“in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del Dlgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, essendo in tali casi possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt.
24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione anche dell'allargamento della giurisdizione tributaria, che è stato operato con la Legge 28 dicembre 2001 n. 448
(cfr., Cass., n. 12150/2019; n. 1230/2020; n. 15318 del 2021).
La Corte, giusto art. 91 c.p.c., in forza della soccombenza condanna alle spese l'Agenzia delle Entrate di
Teramo in favore del contribuente che vengono liquidate in €. 4.000,00 oltre accessori di legge,se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^, definitivamente pronunciando così, provvede: Respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo e condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese del grado in favore del contribuente che vengpono liquidate in
€. 4.000,00 oltre accessori di legge,se dovuti. Così deciso in L'Aquila il 20.11.2025 Il Presidente-Relatore
Avv. Enrico Di Marcotullio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
ROMANO GA US, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 515/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- COM.SCARTO n. 24040418282357337 REV.AGEVOLAZ. 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 846/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Teramo, impugnava la sentenza n.
26/2025, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Teramo Sezione I^ che annullava gli atti impugnati e condannava l'Agenzia delle Entrate a rimborsare all'altra parte le spese di lite liquidate in €. 3.471,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15 % e di spese documentate per €. 120,00 e distratte in favore dei difensori del ricorrente , dichiaratisi antistatari .
Con l'atto di gravame l'Ufficio eccepisce : L'Inapplicabilità ed inconferenza dell'art.44 del D.Lgs. n. 546/1992
a margine della declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione del Collegio illustrata nella sentenza n. 26/2025 non è condivisibile e, perciò, merita di essere integralmente riformata.
Secondio l'appellante è opinabile l'estinzione del giudizio segnatamente alla cessazione della materia del contendere poiché, invero, thema decidendum della vertenza è l'annoverabilità della comunicazione di scarto n. 240404182823573370000001 tra i provvedimenti impugnabili e, dunque l'ammissibilità del gravame, non il contenuto del provvedimento oggettivizzato come revoca del prefato atto (comunicazione).
Analogamente, è incondivisibile la condanna alle spese di lite disposta nei confronti della DP ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. n 546/1992 poiché, se il processo, ai sensi del nominato articolo, si estingue per rinuncia al ricorso, tale opzione sarebbe esercitabile in via esclusiva dall'attore della lite, alias il sig. Resistente_1 e non di certo dall'Ufficio, parte resistente, a cui, invece, il codice di rito riserva la facoltà di scelta se aderire o meno a tale istanza.
Inoltre, l'estinzione del giudizio per rinuncia, qualora proposta dall'attore necessita, ai fini del perfezionamento, dell'accettazione espressa delle parti costituite (Corte di Cassazione ordinanza n.29352 del 2310.2023) che, di conseguenza, deve essere incondizionata e formalizzata anche se resa nel corso dell'udienza di trattazione (Corte di Cassazione sentenza n.10215 del 27.06.2003).
Invero, nessuna delle su esposte condizioni si è concretizzata poiché le parti, nel corso del giudizio, sono rimaste ancorate alle proprie posizioni riversate ed illustrate negli atti di causa (si veda Processo Verbale).
Da ultimo, ammesso ma non concesso che, in estrema ratio e in via del tutto teorica, la rinuncia si fosse perfezionata – le spese vanno a gravare sulla parte rinunciataria così come dispone il co. 2 (art.44 del codice di rito) che dovrà rimborsarle al convenuto, alias l'Ufficio resistente che, pertanto, ne dovrà essere completamente sgravato.
Invece, a rendere ingiusta l'afflizione comminata con la decisone in commento, in controtendenza rispetto alle previsioni di legge, è la constatazione dell'esatto contrario nel senso che la DP è stata condannata alla refusione delle spese in esito al principio della c.d. soccombenza virtuale seguentemente ad un istituto – estinzione del processo per rinuncia – che, ai sensi del citato art.44, le pone a carico del rinunciante, non riconducibile all'Ufficio, e non dell'ipotetico rinunciatario. D'altronde, è la parte appellata che, con la memoria illustrativa del 20.12.2024, ha chiesto la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse alla definizione del giudizio ed è dunque la medesima, al più, in ragione di tale richiesta, ad essere esposta alla c.d. soccombenza virtuale (Corte di Cassazione ordinanza n.30251 del 31.10.2023 massima: La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.;
Corte di Cassazione sentenza n.10553 del 07.05.2009 ). Ulteriore motivo di gravame secondo l'Uffciio è l'Inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di provvedimento impugnabile
La decisione in commento non è condivisibile anche e soprattutto con riferimento alla presunta impugnabilità del provvedimento di scarto.
Al riguardo, il Collegio ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio in quanto avente ad oggetto il <> non riconducibile all'elencazione provvedimentale, ancorchè non esaustiva, di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Ha ritenuto, invero, il Collegio che tali provvedimenti risultino immediatamente lesivi, in quanto incidenti sulla facoltà, per il contribuente, di optare per lo sconto in fattura in luogo di altre modalità di fruizione del credito d'imposta, con possibile consolidamento dell'atto in ipotesi di inerzia del suo destinatario.
Invero, si tratta di documento informatizzato, alias ricevuta automatizzata, previste dal co.2, art. 122-bis del
D.L.n.34/2020, considerato che l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del sovrastante co.1 – entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'opzione per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successiva alla prima, trasmesse ai sensi dell'art. 121 del predetto decreto – ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle predetta comunicazione.
Pertanto, al cospetto di comunicazioni inoltrate dall'utenza che vengono “confermate” come irregolari il sistema informatico genera la <>, con la quale il contribuente (eventualmente tramite l'intermediario che ha trasmesso la comunicazione) viene informato circa la possibilità di chiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria o certificata, il riesame della propria posizione interloquendo con la
Direzione Provinciale di riferimento, individuata in base al suo domicilio fiscale rilevato al momento di presentazione della comunicazione.
L'impugnazione in rassegna ha dunque riguardato la c.d. <> recapitata all'utente con cui si prospetta e si invita il destinatario all'utile confronto con la DP.
Il Collegio, aderendo alla tesi della non tassatività dell'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del
D.Lgs. n. 546/1992 avallata dalle SS.UU. già con la sentenza n.16293 del 24.07.2007, ha inteso ricomprendere la già menzionata ricevuta nell'ambito dei provvedimenti di cui alla lett.h), l'ha dunque considerata impugnabile rigettando, indi, la censura sollevata dalla DP di incontestabilità e, perciò, di inammissibilità del gravame.
Pertanto, benchè l'enumerazione degli atti suscettibili di scrutinio da parte della Giustizia Tributaria, ex art.19, non sia esaustiva e, dunque, possono essere attenzionati anche altri provvedimenti non espressamente indicati è necessario però, in tal caso, riscontrare la sussistenza di una condizione imprescindibile, a cui si correla il presupposto per la spettanza e maturazione del diritto all'azione ex art.100 c.p.c.: devono essere atti idonei a veicolare al contribuente una ben definita e puntuale pretesa tributaria potenzialmente idonea ad ingenerare pregiudizi sotto il profilo patrimoniale (Corte di Cassazione ordinanza n.4566 del 21.02.2020;
Corte di Cassazione ordinanza n.1230 del 21.01.2020 << (…) questa Corte in ripetute pronunce ha affermato il principio secondo il quale "la lettura del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, si deve interpretare estensivamente identificando tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente" (…)>> Corte di Cassazione ordinanza n.13255 del
28.04.2022).
La ricevuta di scarto attenzionata non è provvista dell'efficacia tipica dei provvedimenti amministrativi tributari, nel senso che non dispone di quella forza imperativa capace di incidere e modificare unilateralmente ed in peius l'assetto patrimoniale del destinatario.
Perciò, l'impiego del rimedio giurisdizionale appare immotivato ed abnorme in ragione della prospettazione della risoluzione delle criticità a mezzo di una fattiva compliance tra le parti, considerato che la predetta ricevuta di scarto non è inquadrabile nè tra i provvedimenti ablatori, in quanto non determina un restringimento delle sfera giuridica del destinatario (poiché, nella peggiore delle ipotesi e come prospettato nelle deduzioni difensive, rimane pur sempre la possibilità di fruizione del credito derivante dall'interventi superbonus secondo le altre modalità previste dalla legge, o più semplicemente di riproporre la medesima comunicazione, emendata da eventuali errori che fossero presenti nel precedente invio), nè tra i provvedimenti di secondo grado indirizzati alla rimozione di un precedente atto accrescitivo, perché l'Ufficio non ha denegato alcunché, ma ha solo prospettato la necessità di chiarimenti per lo sblocco del bonus derivante dagli interventi su immobili dell'edilizia privata.
La natura non provvedimentale dell'atto, quindi, giustifica ampiamente la mancanza di una compiuta motivazione contraddistinta dai requisiti della congruità e della sufficienza, articolata nell'illustrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche così come prevede, in generale, l'art.3 L.n. 241/1990.
Per tutte queste argomentazioni la DP, parte appellante, insiste nel ritenere non impugnabile l'atto de qua, considerato che l'unico intento perseguito a margine delle censurate informative era quello di intavolare l'utile confronto con l'interessato.
Strettamente correlata a quanto appena detto è un'inevitabile censura della pronuncia anche in merito alla regolamentazione delle spese di lite sulla cui discutibile condanna alla relativa refusione, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs n. 546/1992, si è già argomentato nella sovrastante sez.1) ma, ancor più a monte, alla condivisione che il Giudice ha inteso offrire al discutibile contegno di controparte, i cui reali intenti verosimilmente non erano riconducibili allo sblocco del credito.
Conclude l'appellante Agenzia chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di II^ dell'Abruzzo la riforma della sentenza n. 26/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I^ di Teramo, sezione n.1, depositata il
20.01.2025, (R.G.R. n. 462/2024), notificata il 05.05.2025, ed in accoglimento del presente appello: dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio a suo tempo proposto, stante la non impugnabilità della comunicazione di scarto;
in subordine, confermare la correttezza della comunicazione stessa in relazione ai dati in base ai quali la stessa è stata a suo tempo emessa dal sistema informativo dell'Agenzia
(comunicazioni di scarto n.24040418282357337000001); compensare integralmente le spese di primo grado, o al più limitarle al solo rimborso del Contributo unificato, ovvero in estremo subordine compensarle almeno in parte;
condannare controparte alle spese del presente grado, ove il Collegio non ritenga di operarne compensazione totale ovvero parziale.
Con controdeduzioni al'appello il contribuente rileva la MANIFESTTA INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO
DI RICORSO
Con il primo motivo di appello l'ufficio censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la cessata materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite.
Secondo la ricostruzione dell'appellante il thema decidendum sarebbe l'impugnabilità del provvedimento di scarto, mentre l'avvenuta accettazione in corso di giudizio non avrebbe alcuna rilevanza.
La tesi è alquanto singolare. Infatti, con l'accettazione del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Teramo è - incontrovertibilmente - venuto meno l'atto impugnato, con riconoscimento totale delle ragioni del ricorrente.
I richiami dell'appellante ad una presunta rinuncia al ricorso, poi, non corrispondono alla realtà dei fatti, visto che il sig. Resistente_1 non ha mai rinunciato all'azione, ma avendo ottenuto – in via di autotutela - quanto richiesto al giudice, ha insistito per la cessata materia del contendere.
Peraltro, la questione dell'impugnabilità o meno del provvedimento di scarto non era e non è un thema decidendum, bensì una mera eccezione preliminare dell'Ufficio che esula dalle statuizioni di merito (sulle quali può ricadere la c.m.c.)
Infine, per quanto riguarda la conseguente condanna alle spese, l'appellante dimentica che i giudici di prime cure hanno fatto applicazione del principio di soccombenza virtuale, così come statuito anche dalla giurisprudenza ex adverso citata.
Anche con riferimento alla INFONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DI APPELLO il contribuente osserva che l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza nella parte in cui riconosce l'impugnabilità del provvedimento di scarto ai sensi dell'art. 19 d.lgs.546/1992. Le argomentazioni di parte appellante – oltre che smentite dalla decisione impugnata con motivazione logica e coerente - non sono in alcun modo condivisibili, visto che trascurano aspetti assolutamente decisivi e dirimenti.
L'intero ragionamento dell'Agenzia è viziato da un presupposto errato: “l'eventuale consolidamento del
“documento” è irrilevante e non pregiudica le successive possibilità rimesse al destinatario di riproposizione dell'istanza (differentemente dall'effetto tipico prodotto dal consolidamento degli atti impositivi o negatori di benefici).Non si tratta di mera “istanza”, ma di esercizio del diritto ad usufruire di una detrazione fiscale,
l'Ufficio trascura il fatto che il 16 marzo 2024 era il termine ultimo per poter usufruire dello sconto in fattura e del bonus 110%. Tutte le comunicazioni inviate dopo tale termine sarebbero state tardive e non avrebbe consentito di beneficiare del 110%, con grave danno per il contribuente.
Ecco perché i ricorrenti dovevano necessariamente impugnare quel provvedimento: l'art.2 del DL 39/2024 escludeva qualsivoglia remissione in bonis per le comunicazioni di opzione.
Correttamente i giudici hanno rilevato l'immediata lesività di quel provvedimento, la cui contestazione non poteva essere rimessa ad una futura “compliance” con l'Ufficio, rischiando così di perdere l'agevolazione e decadere dal termine di impugnazione.
L'Ufficio avrebbe potuto prospettare la necessità di chiarimenti nel periodo di SOSPENSIONE di 20 giorni previsto dall'art. 122 bis cit.
Oltre tale termine la comunicazione viene scartata e quindi, il beneficiario subisce immediatamente l'effetto negativo di tale scarto non ricevendo alcun credito fiscale da trasferire all'appaltatore.
La comunicazione di diniego dell'Agenzia, infatti, impedendo la generazione di un credito fiscale, è certamente assimilabile ad un atto accertativo, come pure ad un provvedimento di diniego di rimborso, entrambi impugnabili ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
Con riferimento poi alla MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'APPELLO PROPOSTO – SULLA DICHIARATA
CARENZA DI MOTIVAZIONE il contribuente ossera che dalla contestata impugnabilità dell'atto, l'Agenzia delle Entrate ne fa discendere anche l'assenza di obblighi in termini di motivazione:
“La natura non provvedimentale dell'atto, quindi, giustifica ampiamente la mancanza di una compiuta motivazione contraddistinta dai requisiti della congruità e della sufficienza, articolata nell'illustrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche così come prevede, in generale, l'art.3 L. n. 241/1990.
Così pure secondo l'appellato evidente è la MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'APPELLO PROPOSTO –
SULLE PRESUNTE INCONGRUENZE RISCONTRATE NELLE COMUNICAZIONI
Nell'ultima parte del primo motivo di appello, l'Agenzia delle Entrate inserisce affermazioni di merito assolutamente inesatte e comunque smentite dallo stesso comportamento dell'Ufficio controlli di Teramo che ha accettato i crediti in pendenza del giudizio di primo grado.
Se l'Ufficio sostiene che lo scarto si sarebbe risolto con una semplice autotutela, come mai non ha provveduto in tal senso non appena ricevuti i ricorsi? D'altronde la funzione pubblica svolta dall'Agenzia delle Entrate ne impone l'attivazione a prescindere dall'istanza di parte!
Altrettanto MANIFESTA E' l'INFONDATEZZA DELL'APPELLO PROPOSTO – SUL TERZO MOTIVO DI
APPELLO
Con il terzo motivo di appello, l'Agenzia si duole della condanna alle spese di lite in favore di tutti i ricorrenti.
Il motivo si fonda sul presunto “comportamento scorretto della parte che si sarebbe rivolto al giudice, invece di richiedere un contraddittorio”. Si tratta di censure prive di fondamento giuridico e fattuale. D'altronde, la condanna alle spese è il frutto di una soccombenza processuale ex art. 91 c.p.c.: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (1) e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [disp. att. 75, 151 2, 152], e non costituisce una sanzione o una punizione per la parte soccombente..: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (1) e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [disp. att. 75, 151 2, 152], e non costituisce una sanzione o una punizione per la parte soccombente.
Conclude l'appellato chiedendo di respingere l'appello così come proposto dalla Agenzia delle Entrate, perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado, anche con accoglimento delle ulteriori argomentazioni rimaste assorbite in primo grado ed integralmente riproposte dall'appellato, dichiarando la legittimità dell'avvenuta accettazione di tutte le comunicazioni già trasmesse. Condannare parte appellante al pagamento delle spese ed onorari del presente grado di giudizio come da nota spese allegata, stante la pretestuosità ed infondatezza del gravame proposto, tenuto anche conto dell'avvenuta accettazione di tutte le comunicazioni già prima del deposito della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, considerata la natura della questione, esaminati gli atti di causa, valutata la normativa da applicare, respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo e condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese del grado in favore del contribuente che vengono liquidate in €. 4.000,00 oltre accessori di legge,se dovuti
Il Collegio osserva che questa Corte, già con sentenza n. 508/2025 del 25.06.2025, si è pronuncita sul tema evidenziando che “Ciò che rileva, ai fini della impugnabilità, è che si tratti di provvedimenti capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, sia di natura sostanziale
- mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata - sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni (Cass., sez. 5, n. 21254 del 2023). Tale tematica è strettamente collegata a quella dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., che assume una specifica connotazione in sede pubblicistica e specialmente nel diritto tributario. Ai fini dell'impugnazione occorre infatti che sorga in capo al destinatario dell'azione amministrativa un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ex art. 100 c.p.c., ponendo nelle condizioni di rispondere con il ricorso dinanzi alla pubblica amministrazione per un sindacato giurisdizionale ha natura mista soggettiva ed oggettiva (sugli atti e sui rapporti) che si esplichi su tali provvedimenti e sulle situazioni giuridiche soggettive che ne sono coinvolte. Si è chiarito che l'interesse del privato non è soltanto quello positivo, di contrasto ad un atto amministrativo autoritativo, cioè capace di incidere unilateralmente e di modificare le situazioni giuridiche soggettive del destinatario, come accade per gli atti impositivi in genere, ma anche quello di natura sostanzialmente pretensiva e solo formalmente oppositiva come il ricorso avverso un diniego di rimborso, teso a scalzare l'atto che impedisce la restituzione dell'indebito versato (Cass. n. 21254 del 2023). Nella specie, ci si trova proprio dinanzi ad un interesse pretensivo, ad ottenere il riconoscimento dell'opzione in relazione all' ECO-BONUS al SISMA-BONUS pari al 110% di quanto speso. Del resto, effettivamente il principio generale in materia di atti impugnabili dinanzi alla corte di giustizia tributaria, è quello per cui, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicché è immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36 ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., sez. 6-5, 28/7/2015, n. 15957; Cass., Sez.U., 24/7/2007, n. 16293, in relazione all'avviso bonario a versare quanto dovuto). Sono impugnabili tutti gli atti che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente (Cass., sez. 6-5, 21/2/2020, n.
4566)”.
Le argomentazioni di parte appellante appaiono infondate risultando indubbia la correttezza della pronuncia di primo grado, che peraltro si inserisce nel solco giurisprudenziale tracciato da numerose Corti di giustizia tributaria cfr.Corte di giustizia tributaria di primo grado Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, Sent., (data ud.
07/11/2023) 15/11/2023, n. 220; Corte di giustizia tributaria di primo grado Emilia-Romagna Modena, Sez. II, Sent., (data ud. 13/11/2023) 28/11/2023, n. 380; Corte di giustizia tributaria di primo grado Lazio Roma
Sez. VII, Sent., (ud. 06/06/2024) 06/06/2024 n. 7482.
Infatti, gli atti di annullamento delle comunicazioni di opzione di sconto in fattura, pur non rientrando nell'elenco di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, devono ritenersi pacificamente impugnabili alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo cui:
“in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del Dlgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, essendo in tali casi possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt.
24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione anche dell'allargamento della giurisdizione tributaria, che è stato operato con la Legge 28 dicembre 2001 n. 448
(cfr., Cass., n. 12150/2019; n. 1230/2020; n. 15318 del 2021).
La Corte, giusto art. 91 c.p.c., in forza della soccombenza condanna alle spese l'Agenzia delle Entrate di
Teramo in favore del contribuente che vengono liquidate in €. 4.000,00 oltre accessori di legge,se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^, definitivamente pronunciando così, provvede: Respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo e condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese del grado in favore del contribuente che vengpono liquidate in
€. 4.000,00 oltre accessori di legge,se dovuti. Così deciso in L'Aquila il 20.11.2025 Il Presidente-Relatore
Avv. Enrico Di Marcotullio.