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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PER I MINORENNI
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott.ssa Rita RIGONI Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Barbara GALLO Consigliere
Dott. Gian Antonio DEI TOS Componente privato
Dott.ssa Nicoletta CODATO Componente privato ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n.
69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 291/2025 V.G. e
331/2025 V.G. promosse
DA
(c.f. ), madre della minore Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Lisa Tardivo, Persona_1 con domicilio eletto presso il suo studio in Onara di Tombolo (PD), piazza Degli
Ezzelini n. 5, in forza di procura alle liti unita al ricorso;
APPELLANTE
E DA
1 , (c.f. ), nonna materna della minore Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Massimo Persona_1
ET e LA AC, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Padova, piazza Gaetano Salvemini n. 2, in forza di procura alle lite dimessa in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to C.F._4
DO TO, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via N.
Tommaseo n. 13, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATI
CONTRO
CONVENTO, in qualità di tutrice della minore Controparte_3
, nominata con provvedimento del Giudice tutelare e costituita Persona_1 in proprio, ai sensi dell'art. 86 cpc, con domicilio eletto presso il suo studio in
TA OV (PD), via Carso 6/1;
APPELLATA
E CONTRO
, padre della minore Controparte_4 Persona_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appelli avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia n.
104/2025, pubblicata il 30 aprile 2024 e notificata il 28 maggio 2025.
CONCLUSIONI DI SONIA INCORVAIA:
“In via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 cpc per tutti i motivi sopra esposti ed in ogni caso al fine di permettere
2 l'espletamento di una corretta indagine peritale come richiesta in via istruttoria.
In via principale, in accoglimento dei motivi di appello promossi, annullare la sentenza n. 104/2025, pubblicata il 30.04.2025, emessa in pari data dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, all'esito del procedimento R.G. n. 10000258/2023 notificata in data 28.05.2025. Per l'effetto, dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore nata a [...] il giorno Persona_1
1.09.2011 da parte dei signori e . Nel merito, Controparte_1 Controparte_2 in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in principalità, disporre la sospensione del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità secondo quanto disposto e disciplinato dalla L. n. 184/1983 art. 44 lett. d) al fine di permettere l'espletamento di una corretta indagine in via istruttoria. In via istruttoria, si chiede di disporre a favore della signora e della figlia minore un Parte_1 Persona_1 percorso di sostegno psicoterapico ad indirizzo familiare, anche privato, ponendo a carico della signora ogni eventuale costo e spesa, volto a ripristinare i Parte_1 contatti tra la minore e la madre e riattivare una relazione tra le Per_2 Pt_1 stesse, per tutte le finalità indicate in atti e nella presente istanza, disponendo la sospensione dell'intervento del servizio sociale affidatario sino all'esito del percorso che verrà disposto e/o del presente giudizio. In ogni caso, si chiede che venga disposta immediatamente una consulenza tecnica d'ufficio atta a delineare il profilo di personalità della minore e ad evidenziare i margini di un possibile percorso di riavvicinamento della minore alla madre consentendo al Pt_1 nominato CTU di attuare, già in corso di operazioni, tutto quanto ritenuto necessario ed utile per ripristinare i contatti tra madre e figlia, riattivando nella maniera più opportuna la relazione tra le due. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi come da D.M. n. 55/2014”.
CONCLUSIONI DI IDUNA MADONIA:
“In via preliminare, per tutti i motivi sopra esposti ed in ogni caso al fine di permettere l'espletamento di una corretta indagine peritale come richiesta in via
3 istruttoria, sospendere ex art. 283 cpc l'esecutività della sentenza impugnata. In via principale, in accoglimento dei motivi di appello promossi ed in totale riforma della sentenza n. 104/2025, pubblicata il 30.04.2025, emessa in pari data dal Tribunale per i Minorenni di Venezia e notificata in data 28.05.2025, dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore
[...]
nata a [...] il giorno 1.09.2011 da parte dei signori Persona_1 [...]
e . Nel merito, in via subordinata, nella denegata CP_1 Controparte_2 ipotesi di mancato e diretto accoglimento della domanda principale, disporre la sospensione del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità secondo quanto disposto e disciplinato dalla L.n. 184/1983 art. 44 lett. d) al fine di permettere l'espletamento di una corretta indagine in via istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, in via preliminare ed urgente, disporre a favore della signora e della figlia minore Parte_1 un percorso di sostegno psicoterapico ad indirizzo familiare, Persona_1 anche privato, ponendo a carico della signora ogni eventuale Parte_1 costo e spesa, volto a ripristinare i contatti tra la minore e la madre Per_1
e riattivare una relazione tra le stesse, nonché con la famiglia materna, in Pt_1 particolare la nonna Disporsi la sospensione dell'intervento del Parte_2 servizio sociale affidatario sino all'esito del percorso che verrà disposto e/o del presente giudizio. In ogni caso, disporsi immediatamente CTU volta a delineare il profilo di personalità della minore e ad evidenziare i margini di un riavvicinamento della minore alla madre, nonché alle figure parentali materne di riferimento, in particolare la nonna signora Il nominando CTU Parte_2 avrà il compito di accertare le capacità genitoriali di nei Parte_1 confronti della figlia, nonché su tutte le altre figure parentali materne di riferimento. Provvedere all'audizione della signora nonna Parte_2 materna della minore, affinché la stessa possa riferire in ordine alla relazione con la minore, come in essere fino alla ingiustificata interruzione operata dai servizi”.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI e CP_1 CP_2
4 “Nel merito, ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, ivi compresa quella di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, voglia la Corte
d'Appello di Venezia confermare l'impugnata sentenza n. 104/2025 pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Venezia nel procedimento R.G. 10000258/2023
e, per l'effetto, dichiararsi farsi luogo all'adozione, ai sensi dell'art. 44 lett. d)
L.n. 184/1983, di nata a [...] il [...] da parte Persona_1 degli appellati. In via istruttoria, si chiede sia ordinato al Centro I Girasoli di depositare relazione scritta sul percorso psico-terapico seguito da Persona_1
dal 2017 al 2020. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
[...]
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA TUTRICE DELLA MINORE:
“Nel merito, confermare la sentenza impugnata con rigetto dell'impugnazione interposta. In via istruttoria, disporre eventuale audizione della minore affinché la stessa possa nuovamente esprimersi in merito all'adozione anche al fine di rappresentare la sua volontà ed i suoi desiderata in relazione all'oggetto del presente procedimento. Si formula opposizione alla richiesta di CTU sulla minore. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa comprese eventuali spese di CTU richiesta della ricorrente ed eventuale CTP”.
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:
“Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, ritenendosi condivisibili le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nella parte in cui attribuisce rilievo al lungo periodo di affido della minore alla coppia collocataria (circa nove anni), in una con il protratto periodo in cui non è stata esercitata la potestà genitoriale da parte della madre e con la stessa volontà espressa dalla minore che, nel corso della sua audizione, ha dimostrato di riconoscere negli affidatari le vere figure di riferimento educativo e affettivo. Si ritiene che non sia questa la sede per dolersi delle carenze attribuite ai servizi sociali nello svolgimento dei loro compiti di assicurare un adeguato percorso psicoterapeutico volto a stabilire una relazione madre–figlia, posto che l'adozione disposta ai sensi dell'art. 44 lett. d) L.n. 184/1983 non recide i legami
5 con la famiglia di origine;
né – come correttamente argomentato dal Tribunale – la vicenda relativa al reintegro della potestà genitoriale costituisce questione pregiudiziale, potendo essere esercitata anche nel contesto di una adozione in casi particolari, sia pure con alcune specificità. Anche l'omessa indagine peritale non costituisce vizio della sentenza impugnata, avendo il Tribunale fondato la propria decisione su relazioni adeguate e aggiornate dei competenti servizi i quali hanno fornito sufficienti informazioni sulla personalità e sul percorso esistenziale della minore e sulle scelte educative compiute dalla coppia collocataria”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria il 9 giugno 2025, poi notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, , nata a [...] il 2 marzo Parte_1
1982, ha impugnato la sentenza n. 104/2025, resa nel procedimento n.
10000258/2023 R.G. dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, pubblicata il 30 aprile 2025 e notificata il successivo 28 maggio 2025, che in accoglimento dalla domanda avanzata da e collocatari della Controparte_1 Controparte_2 minore figlia dell'odierna appellante e di , Persona_1 Controparte_4 nata a [...] in data [...], ha dichiarato farsi luogo all'adozione della minore da parte degli istanti, a norma dell'art. 44 lett. d) L.n. 184/1983 e, quindi, pur in assenza del suo stato di abbandono e di dichiarazione di adottabilità a norma dell'art. 7 comma 1 del medesimo testo normativo.
Nel dettaglio, e allegavano che la Controparte_1 Controparte_2 minore era stata collocata presso il loro nucleo familiare, di cui farebbe Per_1 parte anche la figlia nata il [...], a [...] 18 Per_3 novembre 2016 e affidata ai servizi sociali dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea con decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 12 ottobre 2016; che alla minore era stato nominato un tutore, nella persona dell'avv.to Marianna
Convento; che i genitori naturali di erano stati entrambi dichiarati Per_1
6 decaduti dalla responsabilità genitoriale;
che la minore non aveva più avuto alcun rapporto con il padre , ed aveva intrattenuto rapporti con la Controparte_4 madre solo fino a settembre 2022, allorquando essi erano stati Parte_1 sospesi in quanto disturbanti;
che aveva costruito un solido legame Per_1 affettivo con la sua nuova famiglia, avendo volontà di rimanervi a vivere e di essere adottata.
Rimanendo contumace , nonostante regolare notificazione Controparte_4 dell'atto introduttivo del giudizio, si costituiva la madre naturale Parte_1 che evidenziava come fosse pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni ricorso dalla medesima proposto ai sensi dell'art. 332 cc, onde essere reintegrata nella propria responsabilità genitoriale, essendo asseritamente venuti meno i presupposti che avevano determinato la decadenza della sua potestà. Sulla scorta dell'affermata pendenza di ridetto procedimento la cui definizione era ritenuta pregiudiziale, la resistente chiedeva che il Tribunale per i Minorenni sospendesse il giudizio di adozione, ben potendo il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale che abbia interesse recuperare il rapporto con la prole, far valere l'insussistenza dello stato abbandono e contestare la dichiarazione di adottabilità, recuperando gradualmente detto rapporto e vedendosi reintegrato ai sensi dell'art. 332 cc.
Nel merito, rammentava che la decadenza della sua Parte_1 responsabilità genitoriale era stata pronunciata in ragione dell'accertata sua sintomatologia ansioso - depressiva cagionata dal marito , a più Controparte_4 riprese condannato in sede penale per gravi reati commessi in famiglia, quali violenze, maltrattamenti ed abusi anche sulla figlia minorenne. La resistente evidenziava il carattere transeunte del suo stato che aveva inficiato la sua capacità genitoriale che, dopo lungo ed efficace percorso terapeutico, si era ricostituita, affrancandosi ella dalle prevaricazioni subite e recuperando l'affetto verso la figlia, come attestato dalla documentazione medica e psicodiagnostica dimessa in giudizio, nonché attestato dal fatto che ella era divenuta insegnante di
7 ruolo presso scuola primaria di Mestre ed ivi disponendo di alloggio in locazione, oltre che altre proprietà nella sua regione di origine. Peraltro, Parte_1 affermava che il suo stato, in allora considerato di incapacità, era stato determinato anche dalle scelte scorrette dei servizi sociali che in un primo tempo avevano collocato la figlia minore presso il padre, agevolandosi il perpetrarsi degli abusi già indicati a tutto discapito di mai realmente supportata al Per_1 fine di superare in traumi pregressi. Così, affermando di essere in grado di offrire adeguate risorse educative favorevoli alla crescita della figlia, doveva considerarsi ingiustificata la proposta della famiglia collocataria di avere in adozione Per_1
Sotto altro profilo, contestava l'allegazione dei ricorrenti Parte_1 secondo cui, a far data dal settembre 2022, i suoi rapporti con la figlia erano stati interrotti in quanto reputati dai servizi disturbanti. Al contrario, a detta della resistente, i servizi sociali avevano confermato che ella si era sempre dimostrata pronta all'ascolto dei bisogni della figlia, ponendosi con atteggiamento rassicurante e collaborativo, mentre, nessun percorso era stato intrapreso dai servizi medesimi in favore della minore al fine di farle rielaborare i traumi del passato e per garantire il consolidamento del rapporto con la madre, anch'essa lasciata senza alcun supporto e sostegno alla genitorialità. Inoltre,
[...]
sottolineava che, a partire dalla fine del 2019, essendosi avvicendati Parte_1 vari operatori che seguivano il caso, senza ragione alcuna gli incontri tra madre e figlia erano stati ridotti ad un'ora al mese, escludendosi peraltro da detti incontri la nonna materna, sopraggiungendo poi l'emergenza pandemica che determinava l'affievolimento ulteriore dei rapporti, così consolidandosi l'atteggiamento di in termini di sempre più netta chiusura verso la madre ed Per_1 aggiungendosi il comportamento sempre più distaccato della famiglia collocataria. Infine, la resistente lamentava che il servizio neppure aveva considerato la sua proposta di far seguire la minore con un percorso di psicoterapia ad indirizzo familiare, considerata la fase delicata della vita della
8 figlia, concludendo per il rigetto della domanda dei ricorrenti, non sussistendo i presupposti per l'adozione.
A sua volta, la tutrice della minore si costituiva in giudizio, riservandosi di rassegnare le sue conclusioni all'esito dell'audizione di e dei Per_1 famigliari, mentre interveniva ad adiuvandum la nonna materna Parte_2 chiedendo anch'ella la sospensione del giudizio ed osservando che la domanda di adozione doveva considerarsi priva del suo presupposto fondamentale dello stato di abbandono della minore, essendo state la madre e la famiglia materna sempre presenti nella vita di avendo rispettato le disposizioni dei servizi, una Per_1 volta che la nipote era stata collocata presso famiglia terza, e mai mancando agli incontri organizzati dai servizi medesimi. A detta dell'interventrice,
l'affidamento etero familiare anche se di lunga durata, non poteva giustificare di per sé la domanda di adozione, essendo esso destinato a dare soluzione ad una situazione di difficoltà o disagio transitoria, al fine di consentire il rientro nella famiglia di origine.
In corso di giudizio il Tribunale per i Minorenni disponeva che i servizi sociali competenti depositassero relazione, nonché provvedeva a sentire la minore, i genitori naturali e la copia collocataria.
Con la sentenza oggetto dell'odierno appello, il primo Giudice rigettava l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento introdotto da ai sensi dell'art. 332 cc. Il Tribunale per i Parte_1
Minorenni evidenziava che, affinché il dissenso del genitore potesse essere ostativo dell'adozione, a mente dell'art. 46 L.n. 183/1984, non era sufficiente la mera titolarità della responsabilità genitoriale, dovendo ricorre il suo concreto ed effettivo esercizio e, dunque, un rapporto effettivo con il minore, pur a prescindere dalla convivenza, rapporto nel caso di specie insussistente, viste le stesse dichiarazioni della madre naturale rilasciate all'udienza del 12 giugno
2023, secondo cui dal 2020 la situazione del rapporto con la figlia era cambiata, non intrattenendo più l'impugnante da tempo alcuna relazione con Per_1
9 così non rappresentando la reintegrazione del genitore nell'esercizio della responsabilità genitoriale questione pregiudiziale per il giudizio di adozione.
Nel merito, il primo Giudice dichiarava farsi luogo all'adozione di da parte dei richiedenti, ai sensi dell'art. 44 lett. d) Ln. Persona_1
184/1983. Nel motivare la sua decisione il Tribunale evidenziava che dalle relazioni dei servizi sociali del 24 gennaio 2024 e 24 gennaio 2025, oltre che dall'audizione della minore, era emerso che aveva chiesto di essere Per_1 riconosciuta come figlia della coppia collocataria, conformemente alla loro richiesta;
che la minore si trovava collocata presso i ricorrenti dall'età di cinque anni, occupandosi e da quasi nove anni della Controparte_1 Controparte_2 stessa, considerata come figlia;
che dalle informazioni dei servizi sociali emergeva come la minore identificava i ricorrenti quali figure genitoriali, costituendo gli stessi il suo punto di riferimento educativo ed affettivo, maturando senso di appartenenza alla famiglia, considerata la propria, Per_1
e reputando figlia biologica dei richiedenti, come sua sorella;
che Per_3
, decaduta dalla sua responsabilità genitoriale, aveva dichiarato in Parte_1 udienza che, nei primi quarto anni di collocamento della figlia presso i richiedenti, aveva potuto incontrare fruttuosamente ma che detta Per_1 situazione era progressivamente mutata, essendosi ridotti gli incontri ad uno al mese, mutati in incontri protetti nel 2021 ed interrotti a far data dal settembre del
2022, epoca dalla quale non aveva più avuto contatti con la figlia minorenne;
che, dunque, la madre non intratteneva alcun significativo rapporto con la figlia da tempo;
che, diversamente, le scelte educative rivolte all'acquisizione della personalità della minore erano state compiute dai collocatari che giorno per giorno avevano seguito e curato gli interessi di senza mai ostacolarla Per_1 nella relazione con la madre che, in ogni caso, non avrebbe interrotto il legame con la figlia, neppure sotto il profilo giuridico;
che il dissenso manifestato da non era ostativo all'adozione, per quanto evidenziato, e risultava Parte_1 anche contrario alla volontà della minore il cui interesse preminente era quello di
10 restare inserita stabilmente nella famiglia dei richiedenti che ella considerava proprio riferimento affettivo.
Come detto, ha proposto appello avverso la decisione del Parte_1
Tribunale per i Minorenni, articolando sei motivi di gravame e chiedendo preliminarmente la sospensione dei suoi effetti, ai sensi dell'art. 283 cpc.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato che scorrettamente il Tribunale non avrebbe sospeso per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 cpc, il giudizio di adozione in attesa della definizione del procedimento dalla medesima intentato ai sensi dell'art. 332 cc. A detta di
[...]
, il Tribunale, affermando, sulla sola scorta delle sue dichiarazioni, che Parte_1 ella non avrebbe più avuto significativi rapporti con la figlia da tempo, avrebbe scorrettamente omesso qualsivoglia indagine circa i motivi dell'interruzione di detti rapporti;
non avrebbe speso parola sui numerosi tentativi fatti, anche mediante richieste rivolte al Tribunale, di poter riprendere detti rapporti;
non avrebbe neppure preso in considerazione che la denunciata mancanza di qualsiasi percorso di sostegno alla genitorialità pure richiesto, avrebbe comportato il progressivo distacco della minore dalla madre, come evidenziato nella relazione del servizio UOS di Vigonza di data 29 gennaio 2024. Così, a detta dell'appellante il procedimento di adozione avrebbe dovuto essere sospeso in attesa delle determinazioni relative al giudizio tutt'ora pendente ex art. 332 cc e sulle modalità di reintegrazione dei rapporti tra madre e figlia, funzionale, quindi, anche a ricostituire l'effettività del rapporto negato dal Tribunale quale presupposto per escludere la pregiudizialità.
Con il secondo motivo di gravame, ha ripreso come Parte_1 censura di merito la doglianza secondo cui il Tribunale non avrebbe potuto far luogo all'adozione senza valutare, come accaduto, i motivi pur chiaramente esposti del mancato rapporto tra madre e figlia a partire dal 2022, addebitabili non a propria responsabilità, ma alla rarefazione degli incontri nel periodo covid, senza interventi suppletivi di supporto, e all'inattività dei servizi sociali circa la
11 presa in carico della minore e della madre, onde assicurare tra loro la piena stabilità emotiva ed affettiva. In effetti, a detta della appellante, detta carenza di progettualità da parte dei servizi incaricati, tale da determinare l'atteggiamento di chiusura di verso la madre, era palesemente emersa nel corso del Per_1 giudizio ed erroneamente non considerata dal Tribunale, posto che era stata dimessa relazione dei servizi dell'ULSS 6 Euganea, rilasciata nel procedimento ex art. 332 cc, attestante dette carenze.
Con il terzo motivo di appello, coerente con i precedenti, l'impugnante ha lamentato che il Tribunale per i Minorenni, essendo insufficienti ai fini della decisione le relazioni dei servizi, erroneamente non avrebbe disposto alcun approfondimento istruttorio pur richiesto e ciò con l'avvio di un percorso psicoterapeutico familiare per madre e figlia volto a ristabilire la relazione tra le stesse, stanti le gravissime lacune dei servizi affidatari, nonché a mezzo di CTU atta a delineare la personalità della minore e la sussistenza della concreta possibilità del riavvicinamento con la madre, istanze reiterate anche nella presente sede di impugnazione.
con il quarto motivo di censura, ha lamentato che Parte_1 erroneamente il Tribunale avrebbe affermato che i collocatari avrebbero collaborato nel mantenere e favorire il legame tra e l'appellante, Per_1 emergendo dagli atti di causa la loro volontà di attribuire alla minore lo stato di loro figlia, disconoscendo la figura della madre biologica vissuta come minacciosa. Sotto altro profilo, inoltre, l'appellante ha evidenziato che il
Tribunale, pur a fronte di dette circostanze, avrebbe dato luogo all'adozione nella forma particolare di cui all'art. 44 L.n.184/1983 e tale da non elidere i rapporti dell'adottata con la madre biologica, senza tuttavia prevedere alcun presidio o disciplina al fine di assicurare detto rapporto, continuando i collocatari a mantenere verso l'appellante e la nonna materna un atteggiamento di chiusura immotivata.
12 Anche con il quinto motivo di appello l'impugnante ha censurato la sentenza sotto il profilo della carenza di disciplina volta ad assicurare la continuità dei rapporti tra madre e figlia, evidenziando che il primo Giudice non si sarebbe preso in carico la necessità di far capire alla minore, portata a provare rancore verso la madre, che quest'ultima non l'avrebbe colpevolmente abbandonata, essendo la situazione cagionata, come già detto, dall'inerzia dei servizi sociali affidatari e dall'atteggiamento di chiusura dei collocatari.
Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione ha Parte_1 censurato la pronuncia di prime cure sostenendo che il Tribunale per i Minorenni avrebbe fondato la sua decisione, da un lato, non prendendo in minima considerazione le sue difese e le sue richieste di approfondimento istruttorio, tali da far concludere che, in realtà, il rapporto con la figlia non poteva reputarsi reciso definitivamente, essendo esso recuperabile, e dall'altro, considerando unicamente la volontà espressa da di essere adottata, in pieno Per_1 contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni del minore, anche se espresse con maturità, non possono costituire il fondamento delle statuizioni del Giudice.
L'appellante ha, quindi, concluso secondo quanto riportato in epigrafe.
Con separato atto di impugnazione, introducente procedimento riunito al gravame introdotto da , anche nonna materna Parte_1 Parte_2 della minore ed intervenuta nel giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni, ha censurato la sentenza di prime cure articolando quattro motivi di appello sovrapponibili a quelli della figlia, in primo luogo lamentando l'errato rigetto della richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc in attesa della decisione del giudizio introdotto da ai sensi dell'art. 332 cc, mancando il Parte_1
Giudice di prime cure di considerare gli innumerevoli documentati tentativi, anche propri, oltre che della madre della minore, per riallacciare i rapporti con rapporti venuti meno per le colpevoli inerzie dei servizi sociali. Per_1
13 Con il secondo motivo di censura ha ripreso le difese già Parte_2 spese in primo grado, evidenziando che il Tribunale non avrebbe correttamente considerato il superiore interesse della minore a ritornare nella sua famiglia di origine, riallacciando i rapporti affettivi con la madre e la nonna materna, posto che i motivi per i quali era stata dichiarata decaduta dalla Parte_1 responsabilità genitoriale, ovvero la situazione ansioso-depressiva cagionata dai maltrattamenti del marito, sarebbero venuti meno a seguito di lungo ed efficace percorso terapeutico, come attestato dalla documentazione medica e psicodiagnostica dimessa in giudizio e dal fatto che la stessa sarebbe divenuta insegnante di ruolo presso scuola primaria di Mestre ed ivi disponendo di alloggio in locazione, oltre che altre proprietà nella sua regione di origine.
Sempre sotto detto profilo, ha evidenziato che, in realtà, la Parte_2 mancanza di relazioni tra madre e figlia, considerata quale presupposto della sentenza impugnata, sarebbe addebitabile all'assetto creato dai servizi sociali che nulla avrebbero fatto per promuovere detto rapporto, giungendo ad escluderlo in modo ingiustificato.
Il terzo motivo di appello è stato formulato da in modo Parte_2 corrispondente al terzo motivo di gravame della figlia , in punto Parte_1 carenze istruttorie addebitabili al primo Giudice, aggiungendo l'appellante che, sino alla ingiustificata esclusione degli incontri con la nipote da parte dei Servizi, ella sarebbe sempre stata un suo punto di riferimento significativo, così chiedendo di essere sentita in argomento nelle presente sede di gravame, dovendosi immediatamente attivare il piano di intervento, mai disposto dal
Tribunale, nonostante reiterate richieste, al fine del ricongiungimento di con la madre e la famiglia materna. Per_1
Concludendo secondo quanto riportato in epigrafe, con il quarto ed ultimo motivo di appello, ha ripreso parte del quinto e parte del sesto Parte_2 motivo di appello della figlia, in sostanza lamentando che il Tribunale, non si sarebbe preso in carico la necessità di far capire alla minore che quest'ultima non
14 l'avrebbe colpevolmente abbandonata, essendo la situazione cagionata dalla più volte ribadita inerzia dei servizi sociali affidatari, ed essendo dunque del tutto scorretto fondare la decisione appellata considerando unicamente la volontà espressa da di essere adottata dai collocatari. Per_1
Se e hanno aderito ai rispettivi motivi di Parte_1 Parte_2 impugnazione articolati nei due atti di appello, costituendosi in giudizio,
[...]
e hanno chiesto il rigetto delle domande delle CP_2 Controparte_1 controparti, così come la tutrice della minore, pur rimasta contumace nel giudizio di gravame introdotto dalla nonna materna. A sua volta, l'ufficio del Procuratore
Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello di
[...]
, secondo quanto riportato in epigrafe, nonché ribadendo detto parere Parte_1 negativo anche in riferimento all'appello di Parte_2
*****
1 – Preliminare è l'esame dei motivi di impugnazione formulati dalle appellanti e relativi alla necessità, asseritamente esclusa erroneamente dal primo Giudice, di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cpc, essendo pregiudiziale la definizione del procedimento ancora pendente di reintegrazione della responsabilità genitoriale di madre naturale della minore Parte_1
Ai sensi del citato art. 295 cpc, il Giudice dispone che il processo sia Per_1 necessariamente sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro Giudice debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa, ovvero nell'ipotesi in cui la questione sub judice da cui dipende la decisione ne costituisca l'indispensabile antecedente logico – giuridico, dovendo avere la soluzione della questione pregiudicante rilevanza di giudicato nel giudizio pregiudicato, ovvero essere vincolante per le parti di esso. Nel caso che occupa, il rapporto di pregiudizialità invocato dalle appellanti riguarderebbe il giudizio relativo alla reintegrazione della responsabilità genitoriale di , già Parte_1
15 dichiarata decaduta e genitore naturale di quale questione da Per_1 considerarsi antecedente logico - giuridico rispetto la decisione della domanda introdotta dai consorti e per l'adozione della Controparte_2 Controparte_1 minore ai sensi dell'art. 44 lett. d) L.n. 184/1983, così come disposta dal
Tribunale per i Minorenni. Ai sensi dell'art. 46 del testo normativo rammentato, per l'adozione in casi particolari di cui si discute, è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e quando l'assenso è negato, sentiti gli interessati, il
Giudice può, su istanza dell'adottante ed ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Ora il vincolo di pregiudizialità invocato dalle appellanti si scorge proprio in riferimento al disposto di detta ultima norma, posto che, in caso di reintegrazione della responsabilità genitoriale di , la sua opposizione alla Parte_1 adozione impedirebbe la pronuncia ex art. 44 lett. d) L.n. 184/1983. Ovviamente, in detta prospettiva, la necessità della sospensione del giudizio riguarderebbe il presente grado di appello nei termini in cui la domanda di adozione introdotta dagli odierni appellati dovrebbe essere rigettata ove intervenisse la reintegrazione della responsabilità genitoriale della madre naturale della minore, visto il suo dissenso all'adozione stessa.
1.2 – Il disposto del citato art. 46 del testo normativo in commento è interpretato correntemente dalla giurisprudenza, anche di legittimità, nel senso che l'aver conferito effetti ostativi alla sola volontà dei genitori esercenti la potestà, escludendoli nel caso in cui l'assenso sia stato rifiutato dal genitore che quella potestà non esercita, trova ragione d'essere nella considerazione che solo la comunanza di vita e la conseguente conoscenza degli interessi e delle esigenze del minore rendono rilevante il dissenso (Cass. n. 11604/1992), affermandosi che
“in tema di adozione particolare, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.n. 184 del 1983, il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia altresì il concreto
16 esercizio grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita dagli artt. 29 e 30 Cost. all'effettività del rapporto genitore-figlio” (Cass. n. 18575/2015 che richiama
Cass. n. 11604/1992 cit.). Così, nell'adozione in casi particolari, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.n. 184/1983, salvo che non sia stata accertata la disgregazione del contesto familiare d'origine del minore, in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore dissenziente (Cass. n. 18827/2018). Sulla scorta di detta condivisibile interpretazione della valenza del dissenso ostativo l'adozione in casi particolari, non può affatto dirsi che il giudizio di reintegrazione della responsabilità genitoriale intentato da sia pregiudiziale rispetto al Parte_1 presente, quale antecedente logico - giuridico da cui dipende necessariamente la decisione sull'istanza di adozione ex art. 44 lett. d) L.n. 184/1983. In effetti, anche ove fosse esercente la responsabilità genitoriale, il suo Parte_1 dissenso all'adozione non comporterebbe di per sé il rigetto della domanda proposta da e , posto che tema centrale del Controparte_2 Controparte_1 giudizio rimarrebbe quello della verifica del suo concreto esercizio, grazie all'esistenza ad un rapporto effettivo di affettività con la figlia minorenne con conseguente comunanza di vita e conoscenza degli interessi e Per_1 delle esigenze della minore. In mancanza di detta comunanza di vita e della responsabilità genitoriale nel senso descritto, il dissenso all'adozione del genitore del minore adottando non può reputarsi di per sé ostativo, ma deve essere valutato in termini di sua giustificazione o coerenza con gli interessi dell'adottando, posto che se esso dovesse considerarsi ingiustificato o contrario all'interesse del minore, il Giudice può certamente pronunziare ugualmente l'adozione. Consegue che correttamente il Tribunale per i Minorenni ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha deciso nel merito la domanda di adozione, così
17 come correttamente non può disporsi la sospensione del presente giudizio di gravame, mancando il rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295 cpc con il giudizio relativo alla reintegrazione della potestà genitoriale dell'appellante
. Parte_1
2 – Nel merito, la prima questione del contendere che accomuna ancora il primo e poi gli altri motivi di gravame di , nonché i motivi di appello di Parte_1
motivi che, dunque, possono essere esaminati congiuntamente, Parte_2 inerisce proprio alla verifica della comunanza di vita e conoscenza degli interessi e delle esigenze della minore da parte della madre biologica, tali da rendere il suo diniego alla adozione della minore ostativo, cosicché ove dovesse essere esclusa la sussistenza della responsabilità genitoriale nel senso descritto in capo all'appellante dovrebbe poi verificarsi se l'adozione risponda agli interessi preminenti della minore In via preliminare, appare necessario Per_1 evidenziare che l'art. 44 lett. d) L.n. 184/1983 prevede la possibilità dell'adozione anche quando per il minore non sia stato dichiarato lo stato di adottabilità per sua condizione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, con conseguente impossibilità di affidamento preadottivo. Nel caso di specie, la minore è stata collocata presso gli odierni appellati, all'esito del giudizio di decadenza della responsabilità genitoriale, pur non essendo stato dichiarato il suo stato di abbandono, facendosi luogo alla adozione in casi particolari in quanto la minore si trovava già presso la coppia a cui è legata da un rapporto stabile e duraturo, pure se i coniugi e non hanno ottenuto Controparte_2 Controparte_1
l'adozione ordinaria. L'espressione “constatata impossibilità di disporre l'affidamento preadottivo” viene da tempo intesa dalla giurisprudenza anche come impossibilità giuridica di far luogo a tale affidamento dovuta alla mancanza e alla impossibilità di una dichiarazione di adottabilità per l'inesistenza di una situazione di abbandono, cosicché l'affidamento familiare mediante collocazione etero familiare del minore può essere disposto, come è nel caso di specie, anche
18 ipotesi in cui la famiglia d'origine non sia stata in grado di accudire il minore, pur non sussistendo lo stato di abbandono in senso giuridico. In effetti, “in tema di adozione in casi particolari, l'art. 44, comma 1, lett. d), della L.n. 184 del
1983, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della condicio legis della constatata impossibilità di affidamento preadottivo, che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità di diritto di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità di fatto, derivante da una situazione di abbandono o di semi abbandono del minore in senso tecnico – giuridico” (Cass. n. 12962/2016). Detta precisazione consente di escludere la rilevanza di qualsiasi argomentazione che dovesse avere attinenza al fine di escludere lo stato di abbandono di posto che esso non costituisce in Per_1 alcun modo il presupposto per l'adozione richiesta dagli odierni appellati e disposta dal Tribunale per i Minorenni.
2.1 – In punto difetto di relazione della madre naturale con la figlia minore che, da tempo, non avrebbe più intrattenuto alcun rapporto con , a Parte_1 giustificazione della irrilevanza affermata dal Tribunale del suo dissenso alla adozione, non potendo esso essere ostativo, le doglianze delle appellanti sono condotte sotto due profili tra loro connessi. In primo luogo, si lamenta che il primo Giudice avrebbe motivato in argomento semplicemente dando atto del progressivo affievolirsi degli incontri tra e la figlia, iniziati sin Parte_1 dal 2016, ovvero fin da quanto era stata collocata presso gli odierni Per_1 appellati, e proseguiti proficuamente fino al 2020, per poi essere ridotti ad uno al mese proprio dal 2020, essere continuati in forma protetta dal 2021 sino a settembre 2022, quando ogni visita era stata sospesa dai servizi, senza
19 considerare che detto progressivo perdersi del rapporto tra madre e figlia sarebbe stato determinato dalle iniziative ingiustificate dei servizi e senza che gli stessi abbiamo mai approntato un percorso di riavvicinamento della minore che, nel frattempo, avrebbe maturato la convinzione di abbandono, con la conseguente volontà di non incontrare più la madre. Sotto il secondo profilo, le appellanti hanno lamentato che il Tribunale avrebbe omesso ogni approfondimento istruttorio, mediante idonea CTU, circa lo stato psicologico della minore e la concreta possibilità di riavvicinamento tra madre e figlia, oltre l'omessa presa in carico della minore e della madre, onde assicurare tra loro la piena stabilità emotiva ed affettiva, anche mediante percorsi di riattivazione degli incontri, come più volte richiesto, istanze queste reiterate nella presente sede di gravame.
2.2 – Nel caso di specie, al fine di valutare la sussistenza della comunanza di vita tra la minore e la madre , non si può prescindere dal dato Parte_1 oggettivo costituito dalla disgregazione definitiva del nucleo famigliare di in un contesto di violenze perpetrate da parte di Per_1 Controparte_4 padre della minore e marito dell'appellante, nei confronti di quest'ultima, violenze per le quali il medesimo è stato condannato per maltrattamenti in sede penale, con sentenza del Tribunale di Padova del 12 dicembre 2019, nonché in un contesto di affermati abusi di natura sessuale commessi da parte dello stesso
[...]
nei confronti della figlia minorenne, quando questa era ancora convivente Per_1 in famiglia, secondo quanto allegato dalla stessa , che ha ribadito Parte_1 detti abusi commessi dal padre anche all'udienza del 16 giugno 2023 avanti al
Tribunale per i minorenni, e per quanto emerge dagli atti di indagine prodotti in giudizio, pur non essendo precisato l'esito degli stessi, ma dovendosi evidenziare che dette indagini sono partite in ragione della segnalazione fatta da CP_1
in ragione di alcune confidenze fattele dalla bambina una volta collocata
[...] presso la famiglia degli odierni appellati. Va, poi, evidenziato che la collocazione di presso la nuova famiglia è stata disposta con il provvedimento del Per_1
Tribunale per i Minorenni di data 7 ottobre 2016 di revoca della responsabilità
20 genitoriale, non solo di , ma anche di per i suoi Controparte_4 Parte_1 gravi limiti nella funzione materna, riscontrati fin dal suo inserimento con la bambina in comunità, tra giugno e settembre 2014, e nel successivo periodo di osservazione e di intervento educativo domiciliare, tra ottobre 2014 e maggio
2015, dandosi atto del progressivo peggioramento delle condizioni della minore, per turbe del comportamento e ritardo, e della incapacità dell'odierna appellante di assumersi la responsabilità educativa verso la figlia, essendo lei stessa soggetto debole, essendo superabile la sofferenza di solo con radicale Per_1 cambiamento di vita. Già in allora è stata presa in carico per il suo Per_1 sostegno psicoterapico e già da allora è stato dato incarico ai servizi di disciplinare i rapporti con i genitori naturali e parenti con modalità protette e con facoltà di sospensione ove disturbanti. Nel contempo, è fatto oggettivo che la minore, sentita all'udienza del 29 maggio 2023, nel contesto del giudizio di adozione, ha dichiarato di non voler più vedere , definita “mia Parte_1 mamma biologica”, affermando che oltre a partorirla non le avrebbe dato altro, così come ha affermato di non voler più vedere il padre perché le avrebbe fatto del male. Si desume che nel tempo, ovvero a far data dalla sua collocazione presso la nuova famiglia e nonostante le visite in ambito protetto da parte di
, progressivamente affievolitesi a partire dal 2020, secondo Parte_1 allegazione di quest'ultima, ha maturato un invincibile rifiuto della Per_1 madre, denotandosi un oggettivo venire meno della sua comunanza di vita con l'appellante. Quanto a detto rifiuto e sue motivazioni, assume rilevanza la nuova relazione dei servizi sociali dimessa nel presente grado di appello in cui si attesta la persistenza della volontà della minore a non essere reinserita nel conteso familiare delle appellati, confermandosi così l'atteggiamento di netta chiusura della minore, maturato anche a seguito dell'ultimo incontro protetto, risalente a settembre del 2022 in cui ha offerto alla figlia la somma di euro Parte_1
150,00.= che ha rifiutato per due volte, rifiuto connotato da forte Per_1 valenza simbolica, nonostante la mediazione della famiglia collocataria,
21 espressione a detta dei servizi della sua fobia persistente. Diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, i servizi danno atto che la famiglia collocataria ha più volte cercato di favorire la mediazione relazionale tra e la Per_1 famiglia di origine, segnalandosi che, a seguito degli incontri con la madre, la minore ha manifestato un marcato ritiro, perdita di appetito e disregolazione emotiva e comportamentale, con ricomparsa di automatismi già osservati nella fase iniziale dell'affidamento, permanendo rabbia motiva, non elaborata, nei confronti della madre naturale, percepita come figura non protettiva e ritenuta responsabile della esposizione della minore a situazioni di abuso. In conclusione,
i servizi con l'ultima relazione evidenziano che il rifiuto della minore sia addebitato alla percezione della responsabilità dell'appellante e della sua famiglia di non averla protetta dagli abusi subiti: il tema della madre biologia continua tutt'ora a generare in regressione e disagio significativi. Questo Per_1 atteggiamento della minore verso la madre è, peraltro, confermato dalla stessa in sede di sua audizione dinanzi al Tribunale per i Minorenni, Parte_1 quando, all'udienza del 12 giugno 2023 già citata, la stessa ha dichiarato che, proprio in occasione dell'ultima visita del settembre del 2022 la figlia era arrabbiata con lei perché non l'avrebbe protetta e non le avrebbe dato risposte circa la sofferenza vissuta, sentimento di rifiuto amplificato dall'offerta di denaro di cui si è già detto.
2.3 – Detta serie di elementi valutativi convergenti fanno ritenere che, in effetti, la comunanza di vita e la conoscenza degli interessi e delle esigenze della minore da parte della madre è odiernamente insussistente, di modo che deve confermarsi che correttamente il Tribunale ha ritenuto che il dissenso di , ai Parte_1 sensi dell'art. 46 L.n. 184/1983, non possa reputarsi ostativo all'adozione in casi particolari come disposta in prime cure e ciò a prescindere dal fatto se l'affievolirsi delle frequentazioni protette tra madre e figlia e tra la minore e la sua famiglia di origine materna sia o meno addebitabile alle affermate negligenze dei servizi, come asserito dalle appellanti, emergendo, diversamente e per quanto
22 detto, che il rifiuto di sia collegato alla percezione della responsabilità Per_1 dell'appellante e della sua famiglia di non averla protetta dagli abusi subiti.
Peraltro, in detto contesto di fermo e totale rifiuto della minore, non può essere accolta la richiesta avanzata, anche nel presente giudizio di gravame, di disporre a favore della signora e della figlia minore Parte_1 Persona_1 un percorso di sostegno psicoterapico ad indirizzo familiare volto a ripristinare i contatti tra la minore e la madre e riattivare una relazione tra le Per_1 Pt_1 stesse, nonché con la famiglia materna, con sospensione dell'intervento dei servizi sociali, così come non può essere accolta la richiesta di disporre CTU volta a delineare il profilo di personalità della minore e ad evidenziare i margini di un riavvicinamento della minore alla madre, nonché alle figure parentali materne di riferimento, con il compito di accertare le capacità genitoriali di
[...]
nei confronti della figlia. Sebbene abbia prodotto Parte_1 Parte_1 relazioni mediche da cui risulterebbe che la stessa avrebbe superato lo stato che ha condotto il Tribunale per i Minorenni, accertata la sua inidoneità genitoriale,
a disporre la decadenza della sua responsabilità genitoriale, si deve osservare che la ripresa dei rapporti tra la madre naturale e la famiglia materna, deve Per_2 intervenire in tempi consoni alle esigenze della prole minore, ovvero entro tempi consoni con l'attuale esigenza di equilibrio emotivo di equilibrio Per_1 assicurato dalla famiglia collocataria. Ebbene, visto il totale ed attuale invincibile rifiuto di ad avere rapporti con la madre, si deve escludere che gli Per_1 interventi richiesti dalle appellanti possano garantire il recupero di un suo concreto rapporto con entro tempi adeguati alle esigenze di Parte_1 crescita della minore.
3 – Venendo a considerare la sussistenza dei presupposti per provvedere all'adozione ai sensi dell'art. 44 lett. d) L.n. 183/1984, è necessario verificare, ai sensi dell'art. 46 del medesimo testo normativo, ove il genitore naturale neghi il suo assenso, se detto rifiuto sia giustificato o conforme agli interessi del minore, posto che diversamente l'adozione potrà in ogni caso essere disposta, ove
23 ricorrano le condizione di cui l'art. 57 L.n. 183/1984, dovendosi accertare se l'adozione realizza il preminente interesse del minore, in particolare valutando l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
la personalità del minore;
la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore (Cass. n. 12962/2016 cit.).
3.1 – Nel caso di specie, deve ritenersi che il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, ha valutato correttamente l'interesse della minore ad essere accolta nella famiglia collocataria mediante la forma Per_1 dell'adozione “mite”, valutando al contempo il distacco affettivo e relazionale tra e ed affermando che le scelte educative per Per_1 Parte_1 accompagnare la minore nel difficile itinerario di acquisizione di un compiuta identità e costruzione di un'adeguata personalità sociale sono state fatte dai collocatari che hanno seguito ogni giorno e curato i suoi interessi, Per_1 indirizzandola e incoraggiandola, senza mai ostacolare, come già evidenziato, il mantenimento della relazione con la madre. Detta valutazione, trova riscontro nella relazione depositata dei servizi sociali nella presente sede di gravame, ove si afferma che la famiglia collocataria è riferimento genitoriale stabile, affettivamente sicuro e contenitivo, precisandosi che la relazione di Per_1 con “la sorella affidataria” più grande figlia dei collocatari, ha Per_3 rappresentato un punto di svolta significativo per la sua crescita personale, rapporto che ha consentito alla minore di aprirsi, condividere i suoi vissuti e accedere ai ricordi parzialmente rimossi, oltre che di esprimere le paure legate all'eventualità di essere allontanata dal contesto familiare in cui attualmente si trova. Che l'adozione in questione sia coerente con il preminente interesse della minore, in ragione l'idoneità affettiva e la capacità educativa dei collocatari, risulta dalla ridetta relazione nella parte in cui si riferisce che finalmente ha acquisito fiducia anche nella figura maschile, ovvero in Per_1 CP_2
24 costruendo un autentico legame di filiazione, quando in CP_2 Per_1 precedenza lo stesso le procurava ansia, probabilmente visti di trascorsi con il padre naturale. Anche sul piano scolastico sono attestati i risultati ottenuti nel contesto familiare attuale, riferendo i servizi che frequenta il liceo delle Per_1 scienze umane con regolarità ed impegno, continua a praticare la scherma, per lei spazio di espressione personale e regolazione emotiva, avendo ella costruito una piccola rete amicale stabile. Concludendo in argomento, va detto che la relazione dei servizi evidenzia che si presenta come una ragazza in linea con la Per_1 sua età anagrafica, mostrando crescita emotiva e relazionale significativa, rispetto all'inizio del percorso di collocamento etero familiare. Inoltre, si è già detto che i servizi annotano che il tema della madre biologica continua tutt'ora a generare in regressione e disagio significativi. Detti inequivocabili elementi di Per_1 valutazione, uniti al rifiuto della minore del contesto materno, fermamente espresso in più occasioni e per le motivazioni già evidenziate, convincono nel ritenere che l'adozione mite corrisponda al concreto ed effettivo interesse di che rischierebbe di essere gravemente pregiudicata nel suo sviluppo Per_1 affettivo, psicologico e sociale, ove l'adozione non fosse consentita ed ella dovesse rientrare nel contesto che rifiuta. Così, deve anche ritenersi che il rifiuto di di acconsentire all'adozione non può reputarsi giustificato e Parte_1 conforme agli interessi preminenti della figlia.
4 – Infine, va considerato l'appunto mosso dall'appellante nel Parte_1 suo quarto motivo di gravame, ovvero che il Tribunale non avrebbe adottato alcun presidio o disciplina al fine di assicurare il suo rapporto con la figlia, considerato che l'adozione mite richiesta da controparte e disposta dal primo
Giudice non reciderebbe, diversamente dalla adozione legittimante, i rapporti dell'adottata con la madre biologica. In punto, deve rilevarsi che per il Tribunale detta statuizione doveva considerarsi superflua, come deve tutt'ora considerarsi, posto che sono rimasti in vigore i provvedimenti adottati con il decreto del
Tribunale per i Minorenni del 7 ottobre 2016, con cui è stata dichiarata la
25 decadenza di dalla responsabilità genitoriale, disponendosi, nel Parte_1 contempo le visite protette da parte dei servizi, con facoltà di sospensione ove disturbanti. Che detta modalità di visita sia ancora adeguata è, poi, testimoniato da quanto sinora motivato.
5 – In definitiva, la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia deve essere confermata, all'esito del rigetto del gravame. Le spese del giudizio vanno compensate per eccezionali ragioni, a mente dell'art. 92 comma 2 cpc, come interpretato da Corte Cost. n. 77/2018, ragioni ravvisabili nei rapporti familiari e personali tra le parti ed il tutore che rappresenta in giudizio i minori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta gli appelli proposti da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 104/2025, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia del
30 aprile 2025 e notificata il 28 maggio 2025;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 198/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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