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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1289/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1289/2021 promossa da:
(C.F. ), Rappresentato e difeso dall'avv. ELENA Parte_1 C.F._1
MARTINELLI presso il cui studio in Sondrio, via Caimi, 35 è elettivamente domiciliato, giusta procura telematicamente allegata al ricorso ricorrente
Contro
( C.F. ) Rappresentata e difesa dall'avv. ROSSELLA CP_1 C.F._2
SCLAVI presso il cui studio in Sondrio, via Vanoni n. 3 c è elettivamente domiciliata, giusta procura telematicamente allegata all'atto di costituzione resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sondrio
oggetto: divorzio – cessazione effetti civili –
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, ritenuta l'insussistenza dei presupposti, rigettare la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Con vittoria di spese e competenze di causa “
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione respinta, disporre l'obbligo del ricorrente di corrispondere mensilmente un assegno a titolo di mantenimento della moglie di €.
1.000,00 o altra somma che sarà ritenuta di giustizia e di legge.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 2/12/2021, - dopo aver premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Livigno (SO) in data 21 settembre 1996, dal quale non CP_1 sono nati figli e che con decreto di omologa n. 1885/2021 in data 19 marzo 2021 il Tribunale di
Sondrio pronunciava la separazione personale alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita a Livigno in Via Saroch n. 694, di cui risulta usufruttuaria la madre del ricorrente, rimarrà nella disponibilità della IG.ra , a CP_1 titolo di comodato gratuito, sino al 31 marzo 2022; 3. i IG.ri e Parte_1 CP_1 rinunciano al contributo di mantenimento, avendo gli stessi un adeguato reddito;
4. i coniugi si danno atto di aver definito separatamente ogni questione di carattere patrimoniale ed economico e di non avere più nulla vicendevolmente a pretendere per il futuro;
5. le spese e competenze di causa sono compensate” – chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
- La resistente si costituiva in giudizio allegando che subito dopo la separazione si era resa conto che il proprio reddito non le consentiva un'autonomia economica, e rassegnando le seguenti conclusioni: “ - nel merito: piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione respinte: assegnare la casa coniugale alla IG.ra quantomeno nelle more del giudizio di divorzio;
disporre CP_1
l'obbligo del resistente di corrispondere mensilmente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie nella misura di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
emettere ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si fa riserva di indicare i mezzi di prova nel prosieguo del giudizio.
Con vittoria delle spese ed onorari di lite”.
- I coniugi sono comparsi personalmente avanti al Presidente del Tribunale e il tentativo di conciliazione esperito non ha sortito esito positivo. Il Presidente, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla citata udienza, rilevava che “allo stato non appaiono sussistere le condizioni per modificare le condizioni in essere tra le parti, concordate in sede di separazione consensuale”,
pagina 2 di 7 deIGnava il G.I. e assegnava termini per deposito di memoria integrativa da parte della ricorrente e di memoria di costituzione per il coniuge convenuto.
- All'udienza celebrata avanti al G.I. in data 1/6/2022 le parti precisavano le conclusioni sullo status chiedendo pronunciarsi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, domandando fissarsi la prosecuzione del giudizio. La causa è stata, quindi, rimessa direttamente al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva in ordine alla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Con sentenza depositata il 6/7/2022 il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1 ed a Livigno (SO) in data 21 settembre 1996 e trascritto nel Registro degli Atti di CP_1 matrimonio del Comune di Livigno, anno 1996, parte II, serie A n. 16 e la causa veniva rimessa sul ruolo la per la trattazione in merito alle condizioni accessorie.
- All'esito dell'istruttoria e dopo numerosi tentativi di conciliazione tra le parti, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 13/11/2024 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito di memorie.
Nulla deve essere disposto in ordine alla cessazione degli effetti civili, essendo stata pronunciata in data
6/7/2022 sentenza non definitiva sullo status.
Quanto alle condizioni del divorzio, unico elemento di discussione attiene all'assegno divorzile.
In proposito, parte resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in ragione del fatto che la stessa si sarebbe sempre occupata della casa, oltre ad aver quotidianamente lavorato a tempo pieno nella società del marito. Il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda in assenza dei presupposti.
Sul punto ritiene preliminarmente necessario fare richiamo alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi successivamente alla nota pronuncia Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018 con cui è stato stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e pagina 3 di 7 perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile sez. I,
13/12/2024, (ud. 12/09/2024, dep. 13/12/2024), n.32354).
In particolare le S.U. richiamate affermano che "l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso.
Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento pagina 4 di 7 derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare." (Cass. Sez. U, Sentenza n.
18287 del 11/07/2018).
Pertanto, l'assegno divorzile, nella sua componente perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eIGenza assistenziale, la quale - tuttavia - consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente
(Cassazione civile sez. I, 11/12/2023, n.34374).
In punto di prova, poi, spetta al coniuge richiedente l'assegno dimostrare nel giudizio i fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo. Segnatamente, il richiedente dovrà quindi dimostrare il sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, rinuncia che può anche desumersi nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (funzione propriamente compensativa) (Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, (ud. 12/09/2024, dep. 13/12/2024), n.32354; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). Spetta altresì al richiedente dimostrare il contributo fornito alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) oppure l'insussistenza strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (funzione assistenziale).
Nella specie, pur sussistendo una disparità economica che incide per lo più sulla componente pagina 5 di 7 patrimoniale, in ragione della consistenza del patrimonio immobiliare del ricorrente come accertato anche dalle indagini della Guardia di Finanza, parte resistente, tuttavia, non ha assolto all'onere a lei spettante, della prova di non poter disporre, per ragioni obiettive, di mezzi adeguati, in relazione alle determinazioni comuni del progetto familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari e al conseguente sacrificio che essi hanno comportato per le sue aspettative professionali e reddituali.
Si ritiene di escludere in primis l'eIGenza assistenziale laddove dalle stesse dichiarazioni della resistente e dai documenti in atti risulta che la stessa sin dal 2018 lavora presso la cartoleria Studio più
Gioco di Livigno con un reddito medio di circa 1.300,00 euro mensili, da cui deriva la sua piena capacità e indipendenza economica, essendo in possesso dei mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa. Peraltro si rileva che già in sede di separazione, giusto decreto di omologa del 15/3/2021, le parti si accordavano sulle condizioni della separazione senza previsione al alcun assegno di mantenimento in ragione dell'indipendenza economica delle parti in quanto titolari di “un adeguato reddito”, circostanza che non è mutata nel tempo e che vieppiù conferma il perdurare della situazione di autosufficienza economica di entrambe le parti.
Non risulta inoltre allegato prima ancora che provato che la resistente in virtù del legame matrimoniale e di scelte effettuate insieme al marito in conseguenza dello stato di coniugio, abbia subito una perdita di chances lavorative o sacrificato aspettative professionali.
Risulta invece che, premesso che la coppia non ha avuto figli, la stessa abbia svolto durante la vita coniugale attività lavorativa a tempo pieno, ancorché presso l'impresa del marito. Risulta inoltre non contestato che per l'attività così svolta le è stata versata la contribuzione riferita alla sua posizione di collaboratrice familiare, dapprima nella MAC s.r.l. in liquidazione (cancellata dal 2008) e poi per l'impresa individuale - l'eventuale mancato pagamento delle spettanze dovute potrà Parte_1 eventualmente essere fatto valere in diversa sede – e che successivamente abbia trovato l'occupazione svolta sino ad ora.
Non è pertanto provato che la resistente, in virtù del legame matrimoniale e di scelte effettuate insieme al marito in conseguenza dello stato di coniugio, abbia subito una perdita di chances lavorative o sacrificato aspettative professionali e non sono state allegate particolari capacità, competenze o titoli di studio da ritenere che potrebbe aspirare a lavori maggiormente remunerativi.
Da tanto deriva il rigetto della domanda.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché, considerato il rigetto dell'unica domanda formulata dalla resistente, vieppiù considerato che l'accordo transattivo già raggiunto dalle parti all'udienza del 29/6/2023 è successivamente venuto meno esclusivamente per volere della stessa pagina 6 di 7 resistente, vanno quindi poste integralmente a carico della parte resiste che si liquidano in euro
3.809,00 per compensi professionali ex DM 147/2022 (in ragione del valore indeterminabile della causa, secondo i valori minimi per fascia di valore secondo lo scaglione base da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00, in ragione della semplicità e unicità della questione trattata) oltre ad euro 154,88 per spese anticipate oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositata il 6/7/2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali ex DM 147/2022, oltre ad euro 154,88 per spese anticipate oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sondrio, così deciso nella Camera di ConIGlio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1289/2021 promossa da:
(C.F. ), Rappresentato e difeso dall'avv. ELENA Parte_1 C.F._1
MARTINELLI presso il cui studio in Sondrio, via Caimi, 35 è elettivamente domiciliato, giusta procura telematicamente allegata al ricorso ricorrente
Contro
( C.F. ) Rappresentata e difesa dall'avv. ROSSELLA CP_1 C.F._2
SCLAVI presso il cui studio in Sondrio, via Vanoni n. 3 c è elettivamente domiciliata, giusta procura telematicamente allegata all'atto di costituzione resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sondrio
oggetto: divorzio – cessazione effetti civili –
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, ritenuta l'insussistenza dei presupposti, rigettare la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Con vittoria di spese e competenze di causa “
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione respinta, disporre l'obbligo del ricorrente di corrispondere mensilmente un assegno a titolo di mantenimento della moglie di €.
1.000,00 o altra somma che sarà ritenuta di giustizia e di legge.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 2/12/2021, - dopo aver premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Livigno (SO) in data 21 settembre 1996, dal quale non CP_1 sono nati figli e che con decreto di omologa n. 1885/2021 in data 19 marzo 2021 il Tribunale di
Sondrio pronunciava la separazione personale alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita a Livigno in Via Saroch n. 694, di cui risulta usufruttuaria la madre del ricorrente, rimarrà nella disponibilità della IG.ra , a CP_1 titolo di comodato gratuito, sino al 31 marzo 2022; 3. i IG.ri e Parte_1 CP_1 rinunciano al contributo di mantenimento, avendo gli stessi un adeguato reddito;
4. i coniugi si danno atto di aver definito separatamente ogni questione di carattere patrimoniale ed economico e di non avere più nulla vicendevolmente a pretendere per il futuro;
5. le spese e competenze di causa sono compensate” – chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
- La resistente si costituiva in giudizio allegando che subito dopo la separazione si era resa conto che il proprio reddito non le consentiva un'autonomia economica, e rassegnando le seguenti conclusioni: “ - nel merito: piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione respinte: assegnare la casa coniugale alla IG.ra quantomeno nelle more del giudizio di divorzio;
disporre CP_1
l'obbligo del resistente di corrispondere mensilmente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie nella misura di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
emettere ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si fa riserva di indicare i mezzi di prova nel prosieguo del giudizio.
Con vittoria delle spese ed onorari di lite”.
- I coniugi sono comparsi personalmente avanti al Presidente del Tribunale e il tentativo di conciliazione esperito non ha sortito esito positivo. Il Presidente, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla citata udienza, rilevava che “allo stato non appaiono sussistere le condizioni per modificare le condizioni in essere tra le parti, concordate in sede di separazione consensuale”,
pagina 2 di 7 deIGnava il G.I. e assegnava termini per deposito di memoria integrativa da parte della ricorrente e di memoria di costituzione per il coniuge convenuto.
- All'udienza celebrata avanti al G.I. in data 1/6/2022 le parti precisavano le conclusioni sullo status chiedendo pronunciarsi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, domandando fissarsi la prosecuzione del giudizio. La causa è stata, quindi, rimessa direttamente al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva in ordine alla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Con sentenza depositata il 6/7/2022 il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1 ed a Livigno (SO) in data 21 settembre 1996 e trascritto nel Registro degli Atti di CP_1 matrimonio del Comune di Livigno, anno 1996, parte II, serie A n. 16 e la causa veniva rimessa sul ruolo la per la trattazione in merito alle condizioni accessorie.
- All'esito dell'istruttoria e dopo numerosi tentativi di conciliazione tra le parti, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 13/11/2024 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito di memorie.
Nulla deve essere disposto in ordine alla cessazione degli effetti civili, essendo stata pronunciata in data
6/7/2022 sentenza non definitiva sullo status.
Quanto alle condizioni del divorzio, unico elemento di discussione attiene all'assegno divorzile.
In proposito, parte resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in ragione del fatto che la stessa si sarebbe sempre occupata della casa, oltre ad aver quotidianamente lavorato a tempo pieno nella società del marito. Il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda in assenza dei presupposti.
Sul punto ritiene preliminarmente necessario fare richiamo alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi successivamente alla nota pronuncia Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018 con cui è stato stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e pagina 3 di 7 perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile sez. I,
13/12/2024, (ud. 12/09/2024, dep. 13/12/2024), n.32354).
In particolare le S.U. richiamate affermano che "l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso.
Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento pagina 4 di 7 derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare." (Cass. Sez. U, Sentenza n.
18287 del 11/07/2018).
Pertanto, l'assegno divorzile, nella sua componente perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eIGenza assistenziale, la quale - tuttavia - consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente
(Cassazione civile sez. I, 11/12/2023, n.34374).
In punto di prova, poi, spetta al coniuge richiedente l'assegno dimostrare nel giudizio i fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo. Segnatamente, il richiedente dovrà quindi dimostrare il sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, rinuncia che può anche desumersi nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (funzione propriamente compensativa) (Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, (ud. 12/09/2024, dep. 13/12/2024), n.32354; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). Spetta altresì al richiedente dimostrare il contributo fornito alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) oppure l'insussistenza strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (funzione assistenziale).
Nella specie, pur sussistendo una disparità economica che incide per lo più sulla componente pagina 5 di 7 patrimoniale, in ragione della consistenza del patrimonio immobiliare del ricorrente come accertato anche dalle indagini della Guardia di Finanza, parte resistente, tuttavia, non ha assolto all'onere a lei spettante, della prova di non poter disporre, per ragioni obiettive, di mezzi adeguati, in relazione alle determinazioni comuni del progetto familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari e al conseguente sacrificio che essi hanno comportato per le sue aspettative professionali e reddituali.
Si ritiene di escludere in primis l'eIGenza assistenziale laddove dalle stesse dichiarazioni della resistente e dai documenti in atti risulta che la stessa sin dal 2018 lavora presso la cartoleria Studio più
Gioco di Livigno con un reddito medio di circa 1.300,00 euro mensili, da cui deriva la sua piena capacità e indipendenza economica, essendo in possesso dei mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa. Peraltro si rileva che già in sede di separazione, giusto decreto di omologa del 15/3/2021, le parti si accordavano sulle condizioni della separazione senza previsione al alcun assegno di mantenimento in ragione dell'indipendenza economica delle parti in quanto titolari di “un adeguato reddito”, circostanza che non è mutata nel tempo e che vieppiù conferma il perdurare della situazione di autosufficienza economica di entrambe le parti.
Non risulta inoltre allegato prima ancora che provato che la resistente in virtù del legame matrimoniale e di scelte effettuate insieme al marito in conseguenza dello stato di coniugio, abbia subito una perdita di chances lavorative o sacrificato aspettative professionali.
Risulta invece che, premesso che la coppia non ha avuto figli, la stessa abbia svolto durante la vita coniugale attività lavorativa a tempo pieno, ancorché presso l'impresa del marito. Risulta inoltre non contestato che per l'attività così svolta le è stata versata la contribuzione riferita alla sua posizione di collaboratrice familiare, dapprima nella MAC s.r.l. in liquidazione (cancellata dal 2008) e poi per l'impresa individuale - l'eventuale mancato pagamento delle spettanze dovute potrà Parte_1 eventualmente essere fatto valere in diversa sede – e che successivamente abbia trovato l'occupazione svolta sino ad ora.
Non è pertanto provato che la resistente, in virtù del legame matrimoniale e di scelte effettuate insieme al marito in conseguenza dello stato di coniugio, abbia subito una perdita di chances lavorative o sacrificato aspettative professionali e non sono state allegate particolari capacità, competenze o titoli di studio da ritenere che potrebbe aspirare a lavori maggiormente remunerativi.
Da tanto deriva il rigetto della domanda.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché, considerato il rigetto dell'unica domanda formulata dalla resistente, vieppiù considerato che l'accordo transattivo già raggiunto dalle parti all'udienza del 29/6/2023 è successivamente venuto meno esclusivamente per volere della stessa pagina 6 di 7 resistente, vanno quindi poste integralmente a carico della parte resiste che si liquidano in euro
3.809,00 per compensi professionali ex DM 147/2022 (in ragione del valore indeterminabile della causa, secondo i valori minimi per fascia di valore secondo lo scaglione base da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00, in ragione della semplicità e unicità della questione trattata) oltre ad euro 154,88 per spese anticipate oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositata il 6/7/2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali ex DM 147/2022, oltre ad euro 154,88 per spese anticipate oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sondrio, così deciso nella Camera di ConIGlio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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