Art. 1.
Per i militari e per le persone che per ragioni di servizio si trovino al seguito delle Forze armate, che siano prigionieri di guerra, la procura a contrarre matrimonio e' ricevuta, in forma pubblica, da un ufficiale o da un sottufficiale delle Forze armate dello Stato.
L'atto puo' essere ricevuto anche dal fiduciario designato a' termini dell'art. 43 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929-VII, sul trattamento dei prigionieri di guerra, resa esecutiva con R. decreto 28 ottobre 1930-VIII, n. 1615.
La procura deve essere speciale ed e' redatta alla presenza, possibilmente, di due testimoni che abbiano la qualita' di militari nelle Forze armate dello Stato.
Per i militari e per le persone che per ragioni di servizio si trovino al seguito delle Forze armate, che siano prigionieri di guerra, la procura a contrarre matrimonio e' ricevuta, in forma pubblica, da un ufficiale o da un sottufficiale delle Forze armate dello Stato.
L'atto puo' essere ricevuto anche dal fiduciario designato a' termini dell'art. 43 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929-VII, sul trattamento dei prigionieri di guerra, resa esecutiva con R. decreto 28 ottobre 1930-VIII, n. 1615.
La procura deve essere speciale ed e' redatta alla presenza, possibilmente, di due testimoni che abbiano la qualita' di militari nelle Forze armate dello Stato.