Art. 3.
All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1951-52 si provvede con i fondi inscritti nel capitolo 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.
All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1951-52 si provvede con i fondi inscritti nel capitolo 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.