Articolo 3 della Legge 2 aprile 1951, n. 314
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Versione
1 giugno 1951
Art. 3.
All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1951-52 si provvede con i fondi inscritti nel capitolo 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 1 giugno 1951