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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/10/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2185 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 15/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. VULTAGGIO TIZIANA la quale ha insistito in ricorso e “ per la nomina di CTU medico legale specialistica in GERIATRA e/o NEUROLOGIA”
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria di costituzione e dedotto “Prima udienza, giudizio post atp, le critiche alla ctu fase atp sono generiche, il ricorso è inammissibile”
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale,
Decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2185 /2025 R.G.L. oggetto: Indennita di accompagnamento vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in giudizio Parte_1 C.F._1
con l'avv. VULTAGGIO TIZIANA giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in atti, CP_1 P.IVA_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 562/2025 RG di questo Tribunale) il quale pur avendola riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua età (L.509/88,124/98) grave 100%.” aveva negato il di lei diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
Ritenendo che quel consulente avesse errato nella esatta valutazione dell'effettiva incidenza delle accertate patologie sulla di lei autonomia, parte ricorrente ha chiesto, rinnovarsi detto accertamento medico. Costituitosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la “mancanza di CP_1
specificità dei motivi di contestazione”, l'assenza dei requisiti sanitari e di eventuale documentazione di aggravamento delle accertate patologie.
Il processo è stato istruito mediante deposito di documenti.
Il Tribunale, letti gli atti del fascicolo, ritiene di poter decidere la controversia allo stato degli atti.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nel caso di specie parte ricorrente eccepisce la non congruenza tra le accertate patologie ed il giudizio finale del consulente e pur non contestando la diagnosi di “Malattia cerebrovascolare cronica con iniziale decadimento cognitivo in parkinsonismo vascolare.Fibrillazione atriale cronica in terapia con
NAO.Ipertensione arteriosa.IPB.Esiti di intervento di OO cataratta e pucker maculare”, ritiene che dette patologie contrariamente alle conclusioni formulate dal consulente, siano in grado di incidere sulla di lei possibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognando di assistenza continua.
Tale assunto non può essere condiviso essendosi parte ricorrente limitata ad effettuare una valutazione diversa rispetto a quella del CTU, della incidenza delle patologie accertate sulle proprie condizioni sanitarie dando corpo ad un mero dissenso diagnostico, come tale inidoneo a fondare una rinnovazione della perizia tecnica (cfr. Cass. 30874/2017).
Le valutazioni dell'ausiliare del giudice tenuto conto anche dei chiarimenti resi in seguito alle osservazioni sollevate dal ricorrente, risultano pienamente condivisibili in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici e scientifici-metodologici, ed adottate all'esito sia di un attento esame obiettivo della parte che della documentazione in atti, esame dal quale non è emerso un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018, Rv. 650131 - 01) né
l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno
(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7032 del 09/03/2023, Rv. 667053 - 01).
Nel caso in esame, il consulente ha evidenziato che il ricorrente con riferimento all'aspetto cognitivo ha restituito uno “stato di normalità” essendo egli “apparso vigile,collaborante, discretamente orientato nei parametri spazio-temporali,mnesico con lacune,ipomimico,bradicinetico, con capacità di critica e giudizio conservate, ha risposto in maniera coerente alle domande poste”; con riferimento alla capacità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore che “all'atto della visita peritale i passaggi posturali intermedi sono apparsi difficoltosi,la deambulazione è avvenuta a piccoli passi con ricerca di appoggio. Si tratta di una deambulazione difficoltosa ma ancora in autonomia” tanto che lo stesso consulente evidenzia che non risultano documentate in atti eventuali cadute del ricorrente.
Il ricorso va quindi rigettato.
Rilevato che manca in atti la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di lite essendo quella depositata, pur con gli evidenti refusi in essa contenuti, riferibile alla sola sussistenza dei requisiti reddituali per l'esenzione dall'obbligo di pagamento del contributo unificato, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte ricorrente e si liquidano tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della mancata trattazione di questioni giuridiche complesse, del mancato espletamento della fase istruttoria, in complessivi € 1.600,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come pe legge
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.600,00 oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 2185 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 15/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. VULTAGGIO TIZIANA la quale ha insistito in ricorso e “ per la nomina di CTU medico legale specialistica in GERIATRA e/o NEUROLOGIA”
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria di costituzione e dedotto “Prima udienza, giudizio post atp, le critiche alla ctu fase atp sono generiche, il ricorso è inammissibile”
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale,
Decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2185 /2025 R.G.L. oggetto: Indennita di accompagnamento vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in giudizio Parte_1 C.F._1
con l'avv. VULTAGGIO TIZIANA giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in atti, CP_1 P.IVA_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 562/2025 RG di questo Tribunale) il quale pur avendola riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua età (L.509/88,124/98) grave 100%.” aveva negato il di lei diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
Ritenendo che quel consulente avesse errato nella esatta valutazione dell'effettiva incidenza delle accertate patologie sulla di lei autonomia, parte ricorrente ha chiesto, rinnovarsi detto accertamento medico. Costituitosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la “mancanza di CP_1
specificità dei motivi di contestazione”, l'assenza dei requisiti sanitari e di eventuale documentazione di aggravamento delle accertate patologie.
Il processo è stato istruito mediante deposito di documenti.
Il Tribunale, letti gli atti del fascicolo, ritiene di poter decidere la controversia allo stato degli atti.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nel caso di specie parte ricorrente eccepisce la non congruenza tra le accertate patologie ed il giudizio finale del consulente e pur non contestando la diagnosi di “Malattia cerebrovascolare cronica con iniziale decadimento cognitivo in parkinsonismo vascolare.Fibrillazione atriale cronica in terapia con
NAO.Ipertensione arteriosa.IPB.Esiti di intervento di OO cataratta e pucker maculare”, ritiene che dette patologie contrariamente alle conclusioni formulate dal consulente, siano in grado di incidere sulla di lei possibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognando di assistenza continua.
Tale assunto non può essere condiviso essendosi parte ricorrente limitata ad effettuare una valutazione diversa rispetto a quella del CTU, della incidenza delle patologie accertate sulle proprie condizioni sanitarie dando corpo ad un mero dissenso diagnostico, come tale inidoneo a fondare una rinnovazione della perizia tecnica (cfr. Cass. 30874/2017).
Le valutazioni dell'ausiliare del giudice tenuto conto anche dei chiarimenti resi in seguito alle osservazioni sollevate dal ricorrente, risultano pienamente condivisibili in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici e scientifici-metodologici, ed adottate all'esito sia di un attento esame obiettivo della parte che della documentazione in atti, esame dal quale non è emerso un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018, Rv. 650131 - 01) né
l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno
(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7032 del 09/03/2023, Rv. 667053 - 01).
Nel caso in esame, il consulente ha evidenziato che il ricorrente con riferimento all'aspetto cognitivo ha restituito uno “stato di normalità” essendo egli “apparso vigile,collaborante, discretamente orientato nei parametri spazio-temporali,mnesico con lacune,ipomimico,bradicinetico, con capacità di critica e giudizio conservate, ha risposto in maniera coerente alle domande poste”; con riferimento alla capacità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore che “all'atto della visita peritale i passaggi posturali intermedi sono apparsi difficoltosi,la deambulazione è avvenuta a piccoli passi con ricerca di appoggio. Si tratta di una deambulazione difficoltosa ma ancora in autonomia” tanto che lo stesso consulente evidenzia che non risultano documentate in atti eventuali cadute del ricorrente.
Il ricorso va quindi rigettato.
Rilevato che manca in atti la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di lite essendo quella depositata, pur con gli evidenti refusi in essa contenuti, riferibile alla sola sussistenza dei requisiti reddituali per l'esenzione dall'obbligo di pagamento del contributo unificato, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte ricorrente e si liquidano tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della mancata trattazione di questioni giuridiche complesse, del mancato espletamento della fase istruttoria, in complessivi € 1.600,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come pe legge
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.600,00 oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo