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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 560/2025 avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 798/2025 emessa in data 23.1.2025 dal Tribunale di Firenze in giudizio di separazione tra coniugi, promossa da
( , rappresentato e difeso dall'Avv. POMA Parte_1 C.F._1
GIACOMO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
( , rappresentata e difesa dall'Avv. TALARICO Controparte_1 C.F._2
LILIANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti.
APPELLATA
con l'intervento del PG.
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18/07/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta, in riforma dei capi impugnati (3-5-7) della sentenza emessa dal
Tribunale di Firenze n. 798 (r.g.n. 10894/2020) del 23 gennaio 2025, pubblicata in data
5 marzo 2025. In via preliminare Sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva e/o
l'esecuzione della sentenza impugnata. Nel merito Disporre che nulla è dovuto dal
a favore della sia a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1 CP_1 R_ che a titolo di assegno separatile. Porre a carico integrale della le spese sia CP_1 della CTU psicologica che della CTU contabile per i motivi sopra indicati, in denegata ipotesi quest'ultima in misura pari tra le parti. In denegata ipotesi precisare che sia
l'assegno di contributo al mantenimento di che quello separatile decorrono dal R_ gennaio 2023 con conseguente aggiornamento ISTAT dal gennaio 2024. Con conferma degli altri capi della medesima sentenza. Con vittoria delle spese di lite.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis Rigettare
l'appello promosso dal Signor avverso la sentenza n. 798/2024 resa in Parte_1 data 23.1.2025 dal Tribunale di Firenze nel procedimento di separazione giudiziale R.G.
n. 10894/2024, publicata il 5.3.2025 in ragione dell'inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di riesame promossi dall'appellante per i motivi esposti ai capi I e II di cui in narrativa, e, per l'effetto, confermare la pronuncia resa in primo grado. Riguardo invece alla domanda asseritamente proposta dall'appellante in via denegata – decorrenza dell'assegno e rivalutazione ISTAT dal rilascio della casa familiare – nel rilevare che non trattasi di un motivo di impugnazione, bensì di un'interpretazione da attribuire alle statuizioni rese in sentenza, ci si rimette sul punto
a giustizia non avendo nulla da obbiettare attesa l'incontestabilità dei principi di diritto operanti per ormai costante giurisprudenza e a cui pertanto si aderisce. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.”
P.G.: non conclude.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza n. 798/2025 emessa in data 23.1.2025 e depositata in data 5.3.2025 il
Tribunale di Firenze – premesso di aver già pronunciato sentenza parziale n. 3440/2023 di separazione tra i coniugi nata a [...] il [...], e Controparte_1 Pt_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in data 5.9.2004 – ha
[...] disposto quanto segue:
“- rigetta la richiesta di addebito formulata da Controparte_1
- dispone l'affidamento condiviso del minore (26/01/2007) ad entrambi i R_ genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna sita in Signa (FI), Via dei
Berti n°62/B;
- dispone che il minore permanga presso ciascun genitore, a settimane alterne, dalla domenica sera fino alla domenica successiva, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e di quelli lavorativi dei genitori;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , R_ oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il figlio siano ripartite nella R_ misura del 50% per ciascun genitore, venendo individuate secondo le Linee Guida del
CNF del 2017;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, ad Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno separatile, l'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
- pone, in via definitiva, le spese della CTU psicologica a carico delle parti, nella misura della metà per ciascuna e quelle della CTU contabile a carico integrale di Pt_1
”
[...]
Per quanto di rilievo ai fini dell'impugnazione, il Tribunale ha motivato come segue:
“4. Sul mantenimento del minore
(...) deve, quindi, operarsi un esame comparativo delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti, dovendosi rilevare che:
1) la è da anni impiegata part-time presso e percepisce un reddito mensile CP_1 CP_2 netto di circa € 1.200,00 su 14 mensilità, come risulta dalle DD.RR. 2018/2019/2020 depositate in atti, pari ad € 1.400,00 mensili netti;
la stessa risulta gravata da un mutuo acceso nel 2022 per acquistare l'immobile ove attualmente vive, avente rata mensile di € 505,76 (docc. 20, 21 e
24); ne consegue, che la ricorrente può contare su una liquidità mensile netta di circa € 850,00;
3 2) il risulta socio al 40% della società di famiglia “I'Rospo”, la cui attività è cessata, pur Pt_1 non essendo la società formalmente chiusa;
nel periodo 2019/2020 detta società ha costituito due rami di azienda: il primo, avente ad oggetto l'attività di ristorazione, è stato dato in affitto
a terzi con contratto successivamente risolto per inadempimento dell'affittuario (v.docc.29-30-
31-45); il secondo, avente ad oggetto la vendita ambulante di prodotti ortofrutticoli, è stato dato in affitto al fino a quando questi ha optato nel 2024 per andare a lavorare come Pt_1 dipendente presso una società di distribuzione di prodotti agricoli, denominata “Andrei
Distribuzione S.a.s.”; quanto alla capacità reddituale, il resistente ha dichiarato in sede presidenziale di percepire un reddito mensile netto di circa € 2.000,00 su 12 mensilità, ma le
DD.RR. 2020/2019/2018 depositate in atti non risultavano coerenti con tale indicazione, di tal chè il G.I. ha disposto CTU contabile relativa al periodo 2017/2023, che è stata affidata al Dott.
in data 09/07/2024 il CTU ha depositato l'elaborato peritale, nel quale ha Persona_2 evidenziato che: 1) negli anni in cui il ha lavorato nella società di famiglia, svolgendo Pt_1 prevalentemente attività di vendita al dettaglio e aiutando i familiari nel ristorante (2017-2019), ha dichiarato “redditi da partecipazione molto esegui o negativi. Solo nel 2018 il reddito
(imponibile) dichiarato è stato positivo (poco più di euro 2.000), senza alcuna imposta (netta) da pagare per effetto delle detrazioni superiori all'imposta lorda”; 2) negli anni in cui il Pt_1 ha gestito, in affitto di ramo di azienda, l'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari in forma ambulante su aree pubbliche (2020-2023), ha dichiarato “redditi positivi, ancorché esigui, certamente non sufficienti neppure a garantire il suo sostentamento. Solo nell'anno solare
2021 è stato dichiarato un reddito (imponibile) di circa euro 13 mila, che al netto delle imposte pagate, costituisce un reddito medio mensile di circa 940 euro, negli altri due anni (2020 e
2022), il reddito (imponibile) dichiarato è inesistente (per il 2020) o molto esiguo (per il 2022);
3) nel periodo successivo all'assunzione quale dipendente part – time (77,50%) a tempo indeterminato dalla Società “Andrei Distribuzione S.a.s.” come operaio di 5° livello, avvenuta in data 13/02/24, il risulta aver percepito, tenuto conto degli straordinari e del lavoro Pt_1 notturno, “una retribuzione netta di circa 1.100 – 1.200 euro mensili”; peraltro, all'esito degli accertamenti svolti, il dott. ha evidenziando al Tribunale che “i redditi dichiarati dal Sig. Per_2 appaiono del tutto insufficienti a garantire il suo sostentamento e assolutamente non Pt_1 coerenti con il risultato degli accertamenti condotti sui conti bancari. In particolare, i versamenti di denaro contante, la mancanza di prelevamenti per le spese di vita quotidiana, la mancanza di addebiti per utenze, spese alimentari, spese vestiario, ecc. fanno ipotizzare che in realtà le entrate su cui ha potuto beneficiare siano state di entità ben superiore, ancorché non stimabili nella loro misura. L'unico indizio, riferito al periodo in cui l'attività di vendita al dettaglio e di ristorazione erano gestite direttamente dalla famiglia è costituito dal “brogliaccio” Pt_1
…dove si faceva riferimento a introiti mensili (al netto delle spese) di circa euro 5.000, di cui la quota idealmente riferita a (40% pari alla quota di partecipazione alla società) Parte_1 ammonterebbe a circa euro 2.000 mensili. Per il periodo in cui il Sig. ha gestito il Pt_1 commercio ambulante di prodotti alimentari, non vi sono neppure indizi utili per effettuare ipotesi
4 se pur sommarie”; il Dott. ha, altresì, rappresentato che, non risultando rinvenibili nella Per_2 movimentazione dei conti correnti gli addebiti riconducibili alle spese correnti e personali, deve ritenersi che “il pagamento delle spese personali fosse gestito per contanti” (v. pagg. 49-51 della
CTU), di tal chè le risorse reddituali del resistente non possono ritenersi limitate alle emergenze documentali presenti in atti, dovendosi ritenere che le entrate sulle quali egli ha potuto contare
“siano state di entità ben superiore, ancorché non stimabili nella loro misura”; va, in ultimo, evidenziato che il resistente non sostiene attualmente alcuna spesa abitativa, essendo rimasto
a vivere, dopo la cessazione della convivenza, nella ex casa coniugale di sua esclusiva proprietà.
Rebus sic stantibus, tenuto conto della incerta entità dei redditi nella disponibilità del Pt_1 sicuramente superiore a quella dichiarata, e delle inferiori risorse economiche della CP_1 come sopra evidenziate, ritiene il Tribunale di dover porre a carico di l'onere di Parte_1 versare, entro il giorno 5 del mese, ad la somma di e. 300,00 mensili, oltre Controparte_1 rivalutazione annuale secondo i parametri ISTAT quale contributo per il mantenimento indiretto del figlio , che appare adeguata alle esigenze di vita di un ragazzo di quasi 18 anni e R_ proporzionata alle diverse disponibilità economiche dei coniugi, dovendosi ritenere certamente superiori quelle paterne;
va, peraltro, accolta la comune richiesta delle parti di suddividere le spese straordinarie necessarie per il figlio in misura paritaria, in linea con il regime di R_ affido condiviso e con la frequentazione settimanale alternata in atto, dovendosi precisare che per l'individuazione di dette spese dovrà farsi riferimento alle Linee Guida del CNF del 2017.
5. Assegno separatile
Quanto alla domanda della ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno separatile di e. 300,00 mensili (attualmente previsto in forza del provvedimento emesso in data 1/12/2021 dalla Corte
d'appello di Firenze in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale), ritiene il
Tribunale di dover tener conto, oltre che del differenziale reddituale sopra evidenziato, del fatto che la ricorrente ha sempre lavorato in regime part- time, onde conciliare i propri orari con le esigenze di accudimento e cura del figlio , e ciò a partire dalla sua nascita fino R_ all'attualità, così garantire la presenza costante di almeno un genitore nella vita del minore, sacrificando in tal modo ogni aspettativa di ascesa professionale nel superiore interesse familiare, laddove il ha potuto dedicarsi a tempo pieno sia all'attività dell'azienda Pt_1 familiare, sia all'attività di commerciante ambulante, portata avanti fino alla decisione finale di lavorare come dipendente;
ne consegue che va posto a carico di l'onere di Parte_1 versare, entro il giorno 5 del mese, a l'importo di € 300,00 mensili, oltre Controparte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, che appare atto a riequilibrare il differenziale mensile sussistente tra i coniugi, ulteriormente aggravato dopo l'accensione da parte della ricorrente del mutuo fondiario per soddisfare l'esigenza abitativa dopo la cessazione della convivenza.
6. Spese di lite e di CTU
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle comuni conclusioni in ordine all'affido e alla frequentazione paritetica del minore, nonché della reciproca soccombenza sulle restanti
5 domande (la ricorrente perde sulla domanda di addebito, il resistente sulle domande economiche), le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti;
quanto alle spese inerenti la CTU psicologica, liquidate con decreto del 14/11/2022, le stesse devono essere poste in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna, essendo gli accertamenti peritali stati disposti nel comune interesse;
quanto alle spese inerenti la CTU contabile, liquidate con decreto del 31/07/2024, le stesse devono essere poste in via definitiva a carico del Pt_1 essendo detto accertamento peritale stato disposto per accertare le risorse economiche e patrimoniali del solo resistente.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo, previa Parte_1 inibitoria, la riforma parziale della sentenza impugnata secondo conclusioni trascritte in epigrafe. Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Quanto ai capi 3 e 5 della sentenza.
Il giudice di prime cure nella comparazione della capacità economica dei coniugi necessaria per determinare la necessità o meno di un assegno di contributo al mantenimento del figlio e di quello separatile avrebbe erroneamente interpretato e/o omesso di valutare le risultanze istruttorie.
In primo luogo, dopo aver premesso che il reddito mensile della ammonta a € CP_1
1.400,00 e aver detratto l'importo del mutuo pari a € 505,76, il Tribunale ha erroneamente affermato che residuerebbero € 850,00 circa netti anziché € 900,00 circa.
Quanto al reddito del il primo giudice dava atto che egli prestava lavoro part Pt_1 time come dipendente della “Andrei Distribuzioni s.a.s” presso il mercato centrale per €
1.100,00 mensili che, con gli straordinari arrivavano a € 1.200,00. Invero, il medesimo CP attualmente lavora presso la . con contratto full time a tempo determinato fino Pt_2
a giugno, con la naturale speranza che il contratto venga trasformato in tempo indeterminato, per il compenso mensile di € 1.400,00.
Tuttavia, anziché valutare tale reddito attuale del il primo giudice si è basato
Pt_1 sulla consulenza tecnica che, come richiesto, ha principalmente analizzato il reddito del negli anni precedenti (2017-2023), quando, nel primo periodo, ancora la ditta
Pt_1 di famiglia “I' O” (di cui il detiene il 40% delle quote) era attiva e svolgeva
Pt_1 sia l'attività di ristorazione che quella di vendita al dettaglio ambulante di frutta e verdura, mentre poi, dal 2019 e fino al 2023, il veva rilevato l'attività di vendita
Pt_1 ambulante di frutta e verdura. Era ragionevole che, per tali periodi, il reddito del
Pt_1 fosse quantificabile in € 2.000,00 mensili, se non che gli affari avevano subito il crollo dovuto alla pandemia Covid e, quando era iniziata una timida ripresa, si era guastato il furgone con il quale egli svolgeva l'attività di ambulante, costringendolo a chiuderla e a cercare un lavoro come dipendente.
6 Peraltro, il giudice non avrebbe tenuto in alcun conto i debiti che gravano mensilmente sul infatti, la CTU aveva accertato l'esistenza di oneri per un importo mensile Pt_1 pari ad € 437,21 (per un finanziamento della Compass e per la rottamazione di cartelle esattoriali), senza considerare che, per sanare i debiti della società di famiglia “i' Rospo” ed evitarne il fallimento, i due fratelli avevano acceso con un mutuo garantito Pt_1 da ipoteca sulla casa della propria madre, pagando ciascuno per la propria quota. Il CTU aveva erroneamente escluso che tale mutuo fosse pagato anche da non Parte_1 avendo trovato traccia dei versamenti sul conto cointestato con il fratello e sul Pt_3 quale sono appoggiate la rate, ad eccezione di due versamenti (febbraio e marzo 2024) che però aveva ritenuto erroneamente fossero la restituzione di un prestito fatto da a , anche se tale prestito, che aveva come causale l'acquisto della nuova Pt_3 Pt_1 cucina quando ancora la viveva nella casa coniugale, era stato pari a € CP_1
1.000,00, come si evinceva dal relativo accredito, mentre l'importo delle rate del mutuo di competenza di è pari ad € 520,00 esattamente come i bonifici da lui Parte_1 fatti a febbraio e marzo 2024. Del resto, la controparte non aveva mai contestato che il osse gravato anche di tale onere, tempestivamente allegato, che il medesimo Pt_1 aveva adempiuto versando la propria quota in contanti al fratello, che a sua volta la riversava sul conto cointestato, proprio con le stesse modalità con cui, secondo il CTU,
l'appellante provvedeva ai bisogni di famiglia. Tant'è che appena il aveva Pt_1 cessato la propria attività a partita iva, andando al lavorare come dipendente, aveva iniziato a provvedere al pagamento del mutuo mediante bonifico dal proprio conto a quello cointestato con il fratello. Dunque, tenendo conto anche di tale costo, il Pt_1 non potrebbe che ricorrere all'aiuto del fratello per pagare gli assegni dovuti alla
CP_1
In denegata ipotesi dovrebbe essere precisato che la decorrenza degli assegni deve essere quella nella quale la ha abbandonato la casa coniugale: infatti, benché CP_1 il provvedimento presidenziale, confermato anche in sede di reclamo, le avesse imposto di lasciare la casa coniugale entro novembre 2021, la appellata, con il consenso del aveva aspettato di acquistare la nuova casa, lasciando quella coniugale solo a Pt_1 metà dicembre 2022, per cui sarebbe logico che gli assegni decorrano dal gennaio 2023
e l'aggiornamento ISTAT dal gennaio 2024.
II) Quanto al capo 7.
La aveva chiesto l'affido prevalente di e aveva affermato che il CP_1 R_ Pt_1 non era in grado di gestire il figlio, e la CTU psicologica aveva concluso auspicando “la conferma dell'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori”, Persona_3
7 disattendendo pertanto l'istanza della madre: per tale motivo le relative spese dovrebbero essere poste integralmente a carico della CP_1
Anche la CTU economica sul reddito del comparente era stata chiesta la e il CP_1
CTU ha concluso ipotizzando redditi riferibili al periodo in cui il non lavorava Pt_1 ancora come dipendente per € 2.000,00 mensili, cioè esattamente quello che aveva già dichiarato il nel corso dell'udienza presidenziale: anche tale CTU si era rivelata Pt_1 dunque tutto superflua, per cui anche la spesa in questione dovrebbe essere posta interamente a carico della o, in denegata ipotesi, a carico delle parti in pari CP_1 misura.
La parte appellante ha proposto anche istanza ex art. 283 c.p.c., posto che il Pt_1 tenuto conto del proprio stipendio e dei debiti mensili ancora da pagare (anche non considerando la rata del mutuo), non avrebbe la liquidità per provvedere al pagamento mensile dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio per i periodi in cui R_ sta con la madre né di quello separatile, e non potendo pretendersi che il fratello debba continuare ad aiutarlo.
Si è costituita chiedendo la conferma della sentenza appellata ed Controparte_1 evidenziando, quanto ai singoli motivi di appello, quanto segue:
I) Le censure mosse da controparte nel primo motivo, oltre a introdurre elementi di novità, riguarderebbero questioni già ampiamente dibattute e indagate in sede di CTU contabile, che aveva accertato la inattendibilità e incongruità dei redditi dichiarati dal nel corso degli anni ivi comprese, dunque, le Pt_1 redditualità percepite nel 2024, avendo il consulente, con la sua relazione depositata il 10.7.2024, preso in esame i “redditi fiscalmente dichiarati” dal dal 2017 al luglio 2024 e derivanti dalle diverse attività svolte, Pt_1 comprese quella di lavoro dipendente successiva al febbraio 2024, appurando
– sulla base delle acquisite movimentazioni bancarie allegate alla perizia – come tali dichiarate redditualità fossero “del tutto insufficienti a garantire il suo sostentamento e assolutamente non coerenti con il risultato degli accertamenti condotti sui conti bancari”; se da un lato il CTu era stato costretto – in mancanza di altri riscontri contabili offerti dal resistente – a far affidamento sui dati rinvenuti nel brogliaccio, redatto di proprio pugno dal comprovanti nel 2019 entrate extra-contabili suddivise fra i soci per Pt_1
€ 5.000,00 mensili e, dunque, pari – relativamente alla sola quota di spettanza del – ad € 2.000,00 netti mensili, dall'altra e in riferimento all'intero Pt_1 arco temporale oggetto di indagine, pur non potendo formulare ipotesi
8 concrete in merito all'effettiva entità delle disponibilità economiche realmente possedute dal nondimeno, esaminando la movimentazione dei conti Pt_1 corrente intestati al medesimo, aveva riscontrato come non vi fosse alcun addebito/prelievo riconducibile alle spese correnti e personali (spese alimentari, vestiario, farmacia) e che invece vi fossero diversi accrediti di somme in contanti: chiari indicatori di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle dichiarate;
in particolare, con specifico riferimento al periodo temporale successivo al 1.2.2024, non soltanto risultano essere stati accreditati sul conto corrente n. 47060283 intestato al predetto in qualità di titolare della ditta individuale tre diversi versamenti in contanti (rispettivamente pari ad €
500,00 il 7.2.2024, € 1.000,00 in data 15.2.2024 ed € 600,00 in data
4.3.2024 e sul conto corrente personale n. 47321577 relativo al periodo
1.4.2024 -15.5.2024 un ulteriore accredito in contanti di € 350,00 in data
3.5.2024), ma pure non erano state rinvenute uscite relative alle spese correnti di vita, indici di ulteriori redditualità molto probabilmente derivanti dall'attività di commercio ambulante che, pur avendo il affermato di Pt_1 aver definitivamente interrotto a seguito del guasto occorso al proprio furgone
Iveco tg. FIL46713, egli avrebbe continuato a svolgere essendo proprietario di altro mezzo adeguato (furgone Peugeot Rifter Tg.GB742VT, comprato nuovo il 30.7.2020 per l'importo di € 23.800,00); peraltro, mentre il Pt_1 ha potuto continuare a disporre in via esclusiva dell'abitazione ex casa familiare di ben 7,5 vani, la si era dovuta accollare un rateo di mutuo CP_1 trentennale di € 505,00 mensili per l'acquisto dell'appartamento in cui vive, oltre le relative spese connesse, e ciò anche al fine di garantire al figlio – attesa la sostanziale pariteticità dei tempi di permanenza con ciascun genitore
– un luogo adeguato alle proprie esigenze di vita durante la permanenza presso di sé e il cui esborso costituisce una componente del contributo al mantenimento.
Circa il mancato computo da parte del giudice di prime cure fra i debiti gravanti sul resistente del rateo di € 520,00 relativo alla quota del 40% del mutuo contratto per sanare i debiti della società di famiglia, si tratterebbe di contestazione inammissibile in quanto nuova, posto che nessun rilievo critico era mai stato mosso avverso l'espletata CTU da parte dello stesso CTP di controparte, Dott. sarebbe assolutamente strumentale il tentativo di Per_4 controparte di confutare oggi le risultanze emerse in sede di CTU mediante la
9 produzione di una nuova documentazione per poter offrire riscontro ex post dell'avvenuto adempimento di un'obbligazione risalente al 2019 e di cui fino al maggio 2025 non vi era traccia, se non fatta eccezione per due soli versamenti di € 520,00 ciascuno – uno effettuato 25.3.204 e l'altro il
22.4.2024 – compensati dall'accredito di € 1.000,00 versato in data 8.4.2024
a titolo di prestito dal fratello sarebbe dunque dimostrato Parte_4 che gli unici oneri di cui il è gravato sono quelli relativi al Pt_1 finanziamento Compass e alla rottamazione Inps, per un valore complessivo pari ad € 437,21 mensili.
II) Per quanto concerne la pretesa condanna dell'appellata alla refusione delle spese di CTU psicologia non sarebbe dato comprendere come controparte possa invocarne la soccombenza a carico della quando detta CTU CP_1 oltre a costituire – come espressamente riconosciuto in sentenza – un atto compiuto dallo stesso GI nell'interesse generale del minore e, dunque, nell'interesse comune delle parti, si era conclusa per effetto dell'accordo raggiunto medio tempore tra i genitori, le cui condizioni erano state integralmente recepite dalla consulenza, in quanto ritenute confacenti all'interesse preminente del minore.
Quanto alle spese di CTU contabile, essa si era resa indispensabile attesa l'accertata inattendibilità e incongruità delle risultanze fiscali ex adverso prodotte in atti nonché la mancanza di qualsivoglia oggettivo riscontro probatorio offerto dal resistente in merito alla propria condizione, fermo restando che se il CTU– in mancanza di oggettivi riscontri contabili – era giunto a individuare il reddito posseduto dal in € 2000,00 mensili netti, ciò Pt_1 lo si deve grazie al brogliaccio prodotto in atti dall'appellata e sconfessato dall'appellante.
All'udienza del 18.7.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
La richiesta di inibitoria resta assorbita dalla presente decisione.
A) Quanto agli aspetti economici, correttamente il primo giudice ha valutato le entrate del come superiori rispetto a quelle dichiarate, senza distinguere Pt_1 tra il periodo precedente a quello di svolgimento di attività di lavoro dipendente e quello successivo. Invero, si legge nella CTU a firma del Dott. Persona_2
“Poiché, dopo la data (del 31.12.2024) il Sig. ha cambiato attività Pt_1
10 lavorativa e tale circostanza è suscettibile di influire sull'indagine, si è ritenuto opportuno, d'accordo il CT di parte convenuta, estendere l'accertamento al
30.04.2024.” (pag. 6). Ebbene, come rilevato nella sentenza appellata, “Dai conti non si registrano mai uscite per spese personali o familiari fino al febbraio 2023, fatta eccezione per le spese connesse alla causa di separazione e le rate dei finanziamenti. Questo porta a ritenere che alle esigenze proprie e della famiglia, di cui per sua stessa ammissione si faceva interamente carico, il Sig. Pt_1 provvedesse con i contanti incassati nell'esercizio della sua attività” (pag. 30 della relazione peritale).” In particolare, quanto al conto corrente nr. 47060283 presso
Credit Agricole intestato solo a quale titolare della ditta Parte_1 individuale, aperto il 24.1.2020, si legge nella CTU che “Non si registra alcuna spesa per esigenze personali (spesa alimentare, farmacia, vestiario) né alcun prelevamento di contanti. Questo confermerebbe ulteriormente l'ipotesi che una parte degli incassi per contanti non fosse versata sul conto, ma venisse impiegata direttamente per le spese ordinarie. Quanto alle utenze, da febbraio 2023 si registrano gli addebiti a favore di Telecom e quelli per le bollette per il gas e
l'energia elettrica. Sempre dal 2023 vi sono addebiti per il carburante. E' possibile che prima del 2023 anche queste spese fossero regolate per contanti. Il 15/03/24 viene accreditato il primo stipendio pagato dalla “Andrei distribuzione” dalla quale il Sig. è stato assunto a decorrere dal 13/02/24, contestualmente alla Pt_1 cessazione dell'attività di vendita al dettaglio e alla risoluzione del contratto di affitto di azienda. Il mese successivo lo stipendio di € 1.100,00 risulta versato e immediatamente stornato per essere poi accreditato sul nuovo conto che il Sig. ha aperto sempre presso credit Agricole”. In relazione, poi, al Conto Pt_1 corrente nr. 47321577 presso Credit Agricole intestato a scrive il Parte_1
CTU che: “Il conto è stato aperto il 31/12/2023, inizialmente a zero. Il primo versamento è costituto dall'accredito dello stipendio del mese di marzo 2024, avvenuto il 12/04/24. Successivamente si registrano un versamento di contanti per € 350,00 e l'accredito dello stipendio di Aprile. Quanto alle uscite sono stati addebitati il bonifico degli alimenti a favore della Sig.ra la rata del CP_1 finanziamento Compass e la bolletta per l'energia elettrica. Al 20/05/24 il saldo era di € 1.180,74”. Dunque, anche nel 2024, per i mesi esaminati, dai conti correnti del non sono uscite altre spese correnti se non quelle relative Pt_1 alle utenze, confermando l'ipotesi che egli disponga tuttora di risorse ulteriori rispetto all'attuale stipendio, non potendo neppure escludersi che egli possa
11 contare su risparmi, non tracciabili, provenienti dall'attività esercitata fino al
31.12.2023. Risulta dunque superfluo valutare se, tra gli oneri fissi del Pt_1 rientri o meno anche il pagamento della rata del mutuo contratto assieme al fratello per evitare il fallimento dell'impresa familiare: essendo ignoto l'ammontare effettivo delle entrate del da qualunque fonte esse possano Pt_1 derivare), risulta altresì impossibile determinare il residuo netto a sua disposizione una volta una volta adempiute le obbligazioni di cui il medesimo è gravato. Una tale incertezza, tuttavia, non può che essere intesa come a danno dell'appellante, cui una tale incertezza è imputabile.
In conclusione, va confermata la statuizione del primo giudice di porre a carico del un assegno di mantenimento di € 300,00 in favore della la Pt_1 CP_1 quale, con le sole sue risorse nette mensili (siano esse pari a € 850,00 o €
900,00), non è in grado di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, consentito dalle entrate irregolari del che, pacificamente, Pt_1 per sua stessa ammissione, egli ha sempre destinato ai bisogni della famiglia.
Sembra invece necessario rideterminare il contributo perequativo del padre al mantenimento del figlio, poiché il medesimo trascorre con l'uno e l'altro genitore tempi paritari. Stante gli oneri di mantenimento diretto che gravano sul Pt_1 detto contributo va più correttamente quantificato nel minor importo di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla decorrenza degli assegni dovuti dall'appellante alla risulta CP_1 fondata la richiesta del cui del resto la controparte ha aderito, di Pt_1 stabilirne la decorrenza dal mese di gennaio 2023, cioè da quando l'appellata ha lasciato la casa familiare.
B) Con riguardo alle spese della CTU psicologica, deve escludersi che essa sia stata disposta solo in conseguenza della pretesa della di tenere il figlio con CP_1 sé in modo prevalente. Si evince, infatti, dagli atti di causa che tale incombente si è reso necessario per la grave conflittualità tra le parti, cui il figlio si è trovato particolarmente esposto continuando i genitori a vivere in separazione di fatto nella stessa abitazione fino alla fine dell'anno 2022, tanto che il CTU, D.ssa
Dott.ssa pur prendendo atto dell'accordo intervenuto tra i genitori Persona_5 nel corso delle operazioni peritali per la gestione del figlio, evidenziava che “La funzione genitoriale appare deficitaria al momento rispetto alla funzione educativa di : sia la madre che il padre sembrano più osservare il figlio R_
12 fare delle cose, al massimo con occhio critico, ma senza interventi educativamente rilevanti. stesso riporta nel colloquio contenuti R_ significativi in questo senso (...)” concludendo con il suggerimento: “che i genitori operino insieme, mantenendo la collaborazione attuale, una seria riflessione rispetto alla fondamentale funzione educativa e normativa che il loro ruolo gli richiede, anche -ma non necessariamente- rivolgendosi a un professionista, come ad esempio un educatore. sta infatti manifestando indicatori rispetto a R_ uno scarso o comunque non sufficiente controllo normativo e educativo da parte dei genitori” (cfr. relazione datata 22.3.2022). La decisione del primo giudice di porre i costi della CTU psicologica a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno risulta, dunque, corretta.
Altrettanto correttamente il Tribunale ha posto i costi della CTU contabile a carico esclusivo del in quanto l'evidente mancanza di corrispondenza tra le Pt_1 entrate fiscalmente dichiarate (pressoché inesistenti) e quelle riconosciute dallo stesso all'udienza presidenziale (pari a circa € 2.000,00 al mese), hanno Pt_1 reso inevitabile disporre indagini che consentissero di accertare l'effettiva capacità economica dell'appellante, mentre non assume rilievo, ai fini del riparto delle relative spese, che la CTU, pur confermando la sicura disponibilità da parte del di risorse non dichiarate, non sia stato poi in grado di quantificarle, Pt_1 in mancanza di riscontri oggettivi ulteriori rispetto al brogliaccio prodotto dalla
CP_1
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata, e precisata, solo nel senso indicato al punto A) che precede.
Visto l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
la Corte di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, CP_1 eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze appellata, confermata per il resto:
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, a Parte_1 [...]
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , l'importo di CP_1 R_
€ 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat;
13 - precisa che detto contributo nonché quello disposto a carico del medesimo a titolo di mantenimento della decorrano dalla mensilità di Pt_1 CP_1 gennaio 2023;
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Firenze, 18/07/2025
La Cons. Est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 560/2025 avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 798/2025 emessa in data 23.1.2025 dal Tribunale di Firenze in giudizio di separazione tra coniugi, promossa da
( , rappresentato e difeso dall'Avv. POMA Parte_1 C.F._1
GIACOMO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
( , rappresentata e difesa dall'Avv. TALARICO Controparte_1 C.F._2
LILIANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti.
APPELLATA
con l'intervento del PG.
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18/07/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta, in riforma dei capi impugnati (3-5-7) della sentenza emessa dal
Tribunale di Firenze n. 798 (r.g.n. 10894/2020) del 23 gennaio 2025, pubblicata in data
5 marzo 2025. In via preliminare Sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva e/o
l'esecuzione della sentenza impugnata. Nel merito Disporre che nulla è dovuto dal
a favore della sia a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1 CP_1 R_ che a titolo di assegno separatile. Porre a carico integrale della le spese sia CP_1 della CTU psicologica che della CTU contabile per i motivi sopra indicati, in denegata ipotesi quest'ultima in misura pari tra le parti. In denegata ipotesi precisare che sia
l'assegno di contributo al mantenimento di che quello separatile decorrono dal R_ gennaio 2023 con conseguente aggiornamento ISTAT dal gennaio 2024. Con conferma degli altri capi della medesima sentenza. Con vittoria delle spese di lite.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis Rigettare
l'appello promosso dal Signor avverso la sentenza n. 798/2024 resa in Parte_1 data 23.1.2025 dal Tribunale di Firenze nel procedimento di separazione giudiziale R.G.
n. 10894/2024, publicata il 5.3.2025 in ragione dell'inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di riesame promossi dall'appellante per i motivi esposti ai capi I e II di cui in narrativa, e, per l'effetto, confermare la pronuncia resa in primo grado. Riguardo invece alla domanda asseritamente proposta dall'appellante in via denegata – decorrenza dell'assegno e rivalutazione ISTAT dal rilascio della casa familiare – nel rilevare che non trattasi di un motivo di impugnazione, bensì di un'interpretazione da attribuire alle statuizioni rese in sentenza, ci si rimette sul punto
a giustizia non avendo nulla da obbiettare attesa l'incontestabilità dei principi di diritto operanti per ormai costante giurisprudenza e a cui pertanto si aderisce. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.”
P.G.: non conclude.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza n. 798/2025 emessa in data 23.1.2025 e depositata in data 5.3.2025 il
Tribunale di Firenze – premesso di aver già pronunciato sentenza parziale n. 3440/2023 di separazione tra i coniugi nata a [...] il [...], e Controparte_1 Pt_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in data 5.9.2004 – ha
[...] disposto quanto segue:
“- rigetta la richiesta di addebito formulata da Controparte_1
- dispone l'affidamento condiviso del minore (26/01/2007) ad entrambi i R_ genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna sita in Signa (FI), Via dei
Berti n°62/B;
- dispone che il minore permanga presso ciascun genitore, a settimane alterne, dalla domenica sera fino alla domenica successiva, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e di quelli lavorativi dei genitori;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , R_ oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il figlio siano ripartite nella R_ misura del 50% per ciascun genitore, venendo individuate secondo le Linee Guida del
CNF del 2017;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, ad Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno separatile, l'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
- pone, in via definitiva, le spese della CTU psicologica a carico delle parti, nella misura della metà per ciascuna e quelle della CTU contabile a carico integrale di Pt_1
”
[...]
Per quanto di rilievo ai fini dell'impugnazione, il Tribunale ha motivato come segue:
“4. Sul mantenimento del minore
(...) deve, quindi, operarsi un esame comparativo delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti, dovendosi rilevare che:
1) la è da anni impiegata part-time presso e percepisce un reddito mensile CP_1 CP_2 netto di circa € 1.200,00 su 14 mensilità, come risulta dalle DD.RR. 2018/2019/2020 depositate in atti, pari ad € 1.400,00 mensili netti;
la stessa risulta gravata da un mutuo acceso nel 2022 per acquistare l'immobile ove attualmente vive, avente rata mensile di € 505,76 (docc. 20, 21 e
24); ne consegue, che la ricorrente può contare su una liquidità mensile netta di circa € 850,00;
3 2) il risulta socio al 40% della società di famiglia “I'Rospo”, la cui attività è cessata, pur Pt_1 non essendo la società formalmente chiusa;
nel periodo 2019/2020 detta società ha costituito due rami di azienda: il primo, avente ad oggetto l'attività di ristorazione, è stato dato in affitto
a terzi con contratto successivamente risolto per inadempimento dell'affittuario (v.docc.29-30-
31-45); il secondo, avente ad oggetto la vendita ambulante di prodotti ortofrutticoli, è stato dato in affitto al fino a quando questi ha optato nel 2024 per andare a lavorare come Pt_1 dipendente presso una società di distribuzione di prodotti agricoli, denominata “Andrei
Distribuzione S.a.s.”; quanto alla capacità reddituale, il resistente ha dichiarato in sede presidenziale di percepire un reddito mensile netto di circa € 2.000,00 su 12 mensilità, ma le
DD.RR. 2020/2019/2018 depositate in atti non risultavano coerenti con tale indicazione, di tal chè il G.I. ha disposto CTU contabile relativa al periodo 2017/2023, che è stata affidata al Dott.
in data 09/07/2024 il CTU ha depositato l'elaborato peritale, nel quale ha Persona_2 evidenziato che: 1) negli anni in cui il ha lavorato nella società di famiglia, svolgendo Pt_1 prevalentemente attività di vendita al dettaglio e aiutando i familiari nel ristorante (2017-2019), ha dichiarato “redditi da partecipazione molto esegui o negativi. Solo nel 2018 il reddito
(imponibile) dichiarato è stato positivo (poco più di euro 2.000), senza alcuna imposta (netta) da pagare per effetto delle detrazioni superiori all'imposta lorda”; 2) negli anni in cui il Pt_1 ha gestito, in affitto di ramo di azienda, l'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari in forma ambulante su aree pubbliche (2020-2023), ha dichiarato “redditi positivi, ancorché esigui, certamente non sufficienti neppure a garantire il suo sostentamento. Solo nell'anno solare
2021 è stato dichiarato un reddito (imponibile) di circa euro 13 mila, che al netto delle imposte pagate, costituisce un reddito medio mensile di circa 940 euro, negli altri due anni (2020 e
2022), il reddito (imponibile) dichiarato è inesistente (per il 2020) o molto esiguo (per il 2022);
3) nel periodo successivo all'assunzione quale dipendente part – time (77,50%) a tempo indeterminato dalla Società “Andrei Distribuzione S.a.s.” come operaio di 5° livello, avvenuta in data 13/02/24, il risulta aver percepito, tenuto conto degli straordinari e del lavoro Pt_1 notturno, “una retribuzione netta di circa 1.100 – 1.200 euro mensili”; peraltro, all'esito degli accertamenti svolti, il dott. ha evidenziando al Tribunale che “i redditi dichiarati dal Sig. Per_2 appaiono del tutto insufficienti a garantire il suo sostentamento e assolutamente non Pt_1 coerenti con il risultato degli accertamenti condotti sui conti bancari. In particolare, i versamenti di denaro contante, la mancanza di prelevamenti per le spese di vita quotidiana, la mancanza di addebiti per utenze, spese alimentari, spese vestiario, ecc. fanno ipotizzare che in realtà le entrate su cui ha potuto beneficiare siano state di entità ben superiore, ancorché non stimabili nella loro misura. L'unico indizio, riferito al periodo in cui l'attività di vendita al dettaglio e di ristorazione erano gestite direttamente dalla famiglia è costituito dal “brogliaccio” Pt_1
…dove si faceva riferimento a introiti mensili (al netto delle spese) di circa euro 5.000, di cui la quota idealmente riferita a (40% pari alla quota di partecipazione alla società) Parte_1 ammonterebbe a circa euro 2.000 mensili. Per il periodo in cui il Sig. ha gestito il Pt_1 commercio ambulante di prodotti alimentari, non vi sono neppure indizi utili per effettuare ipotesi
4 se pur sommarie”; il Dott. ha, altresì, rappresentato che, non risultando rinvenibili nella Per_2 movimentazione dei conti correnti gli addebiti riconducibili alle spese correnti e personali, deve ritenersi che “il pagamento delle spese personali fosse gestito per contanti” (v. pagg. 49-51 della
CTU), di tal chè le risorse reddituali del resistente non possono ritenersi limitate alle emergenze documentali presenti in atti, dovendosi ritenere che le entrate sulle quali egli ha potuto contare
“siano state di entità ben superiore, ancorché non stimabili nella loro misura”; va, in ultimo, evidenziato che il resistente non sostiene attualmente alcuna spesa abitativa, essendo rimasto
a vivere, dopo la cessazione della convivenza, nella ex casa coniugale di sua esclusiva proprietà.
Rebus sic stantibus, tenuto conto della incerta entità dei redditi nella disponibilità del Pt_1 sicuramente superiore a quella dichiarata, e delle inferiori risorse economiche della CP_1 come sopra evidenziate, ritiene il Tribunale di dover porre a carico di l'onere di Parte_1 versare, entro il giorno 5 del mese, ad la somma di e. 300,00 mensili, oltre Controparte_1 rivalutazione annuale secondo i parametri ISTAT quale contributo per il mantenimento indiretto del figlio , che appare adeguata alle esigenze di vita di un ragazzo di quasi 18 anni e R_ proporzionata alle diverse disponibilità economiche dei coniugi, dovendosi ritenere certamente superiori quelle paterne;
va, peraltro, accolta la comune richiesta delle parti di suddividere le spese straordinarie necessarie per il figlio in misura paritaria, in linea con il regime di R_ affido condiviso e con la frequentazione settimanale alternata in atto, dovendosi precisare che per l'individuazione di dette spese dovrà farsi riferimento alle Linee Guida del CNF del 2017.
5. Assegno separatile
Quanto alla domanda della ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno separatile di e. 300,00 mensili (attualmente previsto in forza del provvedimento emesso in data 1/12/2021 dalla Corte
d'appello di Firenze in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale), ritiene il
Tribunale di dover tener conto, oltre che del differenziale reddituale sopra evidenziato, del fatto che la ricorrente ha sempre lavorato in regime part- time, onde conciliare i propri orari con le esigenze di accudimento e cura del figlio , e ciò a partire dalla sua nascita fino R_ all'attualità, così garantire la presenza costante di almeno un genitore nella vita del minore, sacrificando in tal modo ogni aspettativa di ascesa professionale nel superiore interesse familiare, laddove il ha potuto dedicarsi a tempo pieno sia all'attività dell'azienda Pt_1 familiare, sia all'attività di commerciante ambulante, portata avanti fino alla decisione finale di lavorare come dipendente;
ne consegue che va posto a carico di l'onere di Parte_1 versare, entro il giorno 5 del mese, a l'importo di € 300,00 mensili, oltre Controparte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, che appare atto a riequilibrare il differenziale mensile sussistente tra i coniugi, ulteriormente aggravato dopo l'accensione da parte della ricorrente del mutuo fondiario per soddisfare l'esigenza abitativa dopo la cessazione della convivenza.
6. Spese di lite e di CTU
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle comuni conclusioni in ordine all'affido e alla frequentazione paritetica del minore, nonché della reciproca soccombenza sulle restanti
5 domande (la ricorrente perde sulla domanda di addebito, il resistente sulle domande economiche), le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti;
quanto alle spese inerenti la CTU psicologica, liquidate con decreto del 14/11/2022, le stesse devono essere poste in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna, essendo gli accertamenti peritali stati disposti nel comune interesse;
quanto alle spese inerenti la CTU contabile, liquidate con decreto del 31/07/2024, le stesse devono essere poste in via definitiva a carico del Pt_1 essendo detto accertamento peritale stato disposto per accertare le risorse economiche e patrimoniali del solo resistente.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo, previa Parte_1 inibitoria, la riforma parziale della sentenza impugnata secondo conclusioni trascritte in epigrafe. Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Quanto ai capi 3 e 5 della sentenza.
Il giudice di prime cure nella comparazione della capacità economica dei coniugi necessaria per determinare la necessità o meno di un assegno di contributo al mantenimento del figlio e di quello separatile avrebbe erroneamente interpretato e/o omesso di valutare le risultanze istruttorie.
In primo luogo, dopo aver premesso che il reddito mensile della ammonta a € CP_1
1.400,00 e aver detratto l'importo del mutuo pari a € 505,76, il Tribunale ha erroneamente affermato che residuerebbero € 850,00 circa netti anziché € 900,00 circa.
Quanto al reddito del il primo giudice dava atto che egli prestava lavoro part Pt_1 time come dipendente della “Andrei Distribuzioni s.a.s” presso il mercato centrale per €
1.100,00 mensili che, con gli straordinari arrivavano a € 1.200,00. Invero, il medesimo CP attualmente lavora presso la . con contratto full time a tempo determinato fino Pt_2
a giugno, con la naturale speranza che il contratto venga trasformato in tempo indeterminato, per il compenso mensile di € 1.400,00.
Tuttavia, anziché valutare tale reddito attuale del il primo giudice si è basato
Pt_1 sulla consulenza tecnica che, come richiesto, ha principalmente analizzato il reddito del negli anni precedenti (2017-2023), quando, nel primo periodo, ancora la ditta
Pt_1 di famiglia “I' O” (di cui il detiene il 40% delle quote) era attiva e svolgeva
Pt_1 sia l'attività di ristorazione che quella di vendita al dettaglio ambulante di frutta e verdura, mentre poi, dal 2019 e fino al 2023, il veva rilevato l'attività di vendita
Pt_1 ambulante di frutta e verdura. Era ragionevole che, per tali periodi, il reddito del
Pt_1 fosse quantificabile in € 2.000,00 mensili, se non che gli affari avevano subito il crollo dovuto alla pandemia Covid e, quando era iniziata una timida ripresa, si era guastato il furgone con il quale egli svolgeva l'attività di ambulante, costringendolo a chiuderla e a cercare un lavoro come dipendente.
6 Peraltro, il giudice non avrebbe tenuto in alcun conto i debiti che gravano mensilmente sul infatti, la CTU aveva accertato l'esistenza di oneri per un importo mensile Pt_1 pari ad € 437,21 (per un finanziamento della Compass e per la rottamazione di cartelle esattoriali), senza considerare che, per sanare i debiti della società di famiglia “i' Rospo” ed evitarne il fallimento, i due fratelli avevano acceso con un mutuo garantito Pt_1 da ipoteca sulla casa della propria madre, pagando ciascuno per la propria quota. Il CTU aveva erroneamente escluso che tale mutuo fosse pagato anche da non Parte_1 avendo trovato traccia dei versamenti sul conto cointestato con il fratello e sul Pt_3 quale sono appoggiate la rate, ad eccezione di due versamenti (febbraio e marzo 2024) che però aveva ritenuto erroneamente fossero la restituzione di un prestito fatto da a , anche se tale prestito, che aveva come causale l'acquisto della nuova Pt_3 Pt_1 cucina quando ancora la viveva nella casa coniugale, era stato pari a € CP_1
1.000,00, come si evinceva dal relativo accredito, mentre l'importo delle rate del mutuo di competenza di è pari ad € 520,00 esattamente come i bonifici da lui Parte_1 fatti a febbraio e marzo 2024. Del resto, la controparte non aveva mai contestato che il osse gravato anche di tale onere, tempestivamente allegato, che il medesimo Pt_1 aveva adempiuto versando la propria quota in contanti al fratello, che a sua volta la riversava sul conto cointestato, proprio con le stesse modalità con cui, secondo il CTU,
l'appellante provvedeva ai bisogni di famiglia. Tant'è che appena il aveva Pt_1 cessato la propria attività a partita iva, andando al lavorare come dipendente, aveva iniziato a provvedere al pagamento del mutuo mediante bonifico dal proprio conto a quello cointestato con il fratello. Dunque, tenendo conto anche di tale costo, il Pt_1 non potrebbe che ricorrere all'aiuto del fratello per pagare gli assegni dovuti alla
CP_1
In denegata ipotesi dovrebbe essere precisato che la decorrenza degli assegni deve essere quella nella quale la ha abbandonato la casa coniugale: infatti, benché CP_1 il provvedimento presidenziale, confermato anche in sede di reclamo, le avesse imposto di lasciare la casa coniugale entro novembre 2021, la appellata, con il consenso del aveva aspettato di acquistare la nuova casa, lasciando quella coniugale solo a Pt_1 metà dicembre 2022, per cui sarebbe logico che gli assegni decorrano dal gennaio 2023
e l'aggiornamento ISTAT dal gennaio 2024.
II) Quanto al capo 7.
La aveva chiesto l'affido prevalente di e aveva affermato che il CP_1 R_ Pt_1 non era in grado di gestire il figlio, e la CTU psicologica aveva concluso auspicando “la conferma dell'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori”, Persona_3
7 disattendendo pertanto l'istanza della madre: per tale motivo le relative spese dovrebbero essere poste integralmente a carico della CP_1
Anche la CTU economica sul reddito del comparente era stata chiesta la e il CP_1
CTU ha concluso ipotizzando redditi riferibili al periodo in cui il non lavorava Pt_1 ancora come dipendente per € 2.000,00 mensili, cioè esattamente quello che aveva già dichiarato il nel corso dell'udienza presidenziale: anche tale CTU si era rivelata Pt_1 dunque tutto superflua, per cui anche la spesa in questione dovrebbe essere posta interamente a carico della o, in denegata ipotesi, a carico delle parti in pari CP_1 misura.
La parte appellante ha proposto anche istanza ex art. 283 c.p.c., posto che il Pt_1 tenuto conto del proprio stipendio e dei debiti mensili ancora da pagare (anche non considerando la rata del mutuo), non avrebbe la liquidità per provvedere al pagamento mensile dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio per i periodi in cui R_ sta con la madre né di quello separatile, e non potendo pretendersi che il fratello debba continuare ad aiutarlo.
Si è costituita chiedendo la conferma della sentenza appellata ed Controparte_1 evidenziando, quanto ai singoli motivi di appello, quanto segue:
I) Le censure mosse da controparte nel primo motivo, oltre a introdurre elementi di novità, riguarderebbero questioni già ampiamente dibattute e indagate in sede di CTU contabile, che aveva accertato la inattendibilità e incongruità dei redditi dichiarati dal nel corso degli anni ivi comprese, dunque, le Pt_1 redditualità percepite nel 2024, avendo il consulente, con la sua relazione depositata il 10.7.2024, preso in esame i “redditi fiscalmente dichiarati” dal dal 2017 al luglio 2024 e derivanti dalle diverse attività svolte, Pt_1 comprese quella di lavoro dipendente successiva al febbraio 2024, appurando
– sulla base delle acquisite movimentazioni bancarie allegate alla perizia – come tali dichiarate redditualità fossero “del tutto insufficienti a garantire il suo sostentamento e assolutamente non coerenti con il risultato degli accertamenti condotti sui conti bancari”; se da un lato il CTu era stato costretto – in mancanza di altri riscontri contabili offerti dal resistente – a far affidamento sui dati rinvenuti nel brogliaccio, redatto di proprio pugno dal comprovanti nel 2019 entrate extra-contabili suddivise fra i soci per Pt_1
€ 5.000,00 mensili e, dunque, pari – relativamente alla sola quota di spettanza del – ad € 2.000,00 netti mensili, dall'altra e in riferimento all'intero Pt_1 arco temporale oggetto di indagine, pur non potendo formulare ipotesi
8 concrete in merito all'effettiva entità delle disponibilità economiche realmente possedute dal nondimeno, esaminando la movimentazione dei conti Pt_1 corrente intestati al medesimo, aveva riscontrato come non vi fosse alcun addebito/prelievo riconducibile alle spese correnti e personali (spese alimentari, vestiario, farmacia) e che invece vi fossero diversi accrediti di somme in contanti: chiari indicatori di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle dichiarate;
in particolare, con specifico riferimento al periodo temporale successivo al 1.2.2024, non soltanto risultano essere stati accreditati sul conto corrente n. 47060283 intestato al predetto in qualità di titolare della ditta individuale tre diversi versamenti in contanti (rispettivamente pari ad €
500,00 il 7.2.2024, € 1.000,00 in data 15.2.2024 ed € 600,00 in data
4.3.2024 e sul conto corrente personale n. 47321577 relativo al periodo
1.4.2024 -15.5.2024 un ulteriore accredito in contanti di € 350,00 in data
3.5.2024), ma pure non erano state rinvenute uscite relative alle spese correnti di vita, indici di ulteriori redditualità molto probabilmente derivanti dall'attività di commercio ambulante che, pur avendo il affermato di Pt_1 aver definitivamente interrotto a seguito del guasto occorso al proprio furgone
Iveco tg. FIL46713, egli avrebbe continuato a svolgere essendo proprietario di altro mezzo adeguato (furgone Peugeot Rifter Tg.GB742VT, comprato nuovo il 30.7.2020 per l'importo di € 23.800,00); peraltro, mentre il Pt_1 ha potuto continuare a disporre in via esclusiva dell'abitazione ex casa familiare di ben 7,5 vani, la si era dovuta accollare un rateo di mutuo CP_1 trentennale di € 505,00 mensili per l'acquisto dell'appartamento in cui vive, oltre le relative spese connesse, e ciò anche al fine di garantire al figlio – attesa la sostanziale pariteticità dei tempi di permanenza con ciascun genitore
– un luogo adeguato alle proprie esigenze di vita durante la permanenza presso di sé e il cui esborso costituisce una componente del contributo al mantenimento.
Circa il mancato computo da parte del giudice di prime cure fra i debiti gravanti sul resistente del rateo di € 520,00 relativo alla quota del 40% del mutuo contratto per sanare i debiti della società di famiglia, si tratterebbe di contestazione inammissibile in quanto nuova, posto che nessun rilievo critico era mai stato mosso avverso l'espletata CTU da parte dello stesso CTP di controparte, Dott. sarebbe assolutamente strumentale il tentativo di Per_4 controparte di confutare oggi le risultanze emerse in sede di CTU mediante la
9 produzione di una nuova documentazione per poter offrire riscontro ex post dell'avvenuto adempimento di un'obbligazione risalente al 2019 e di cui fino al maggio 2025 non vi era traccia, se non fatta eccezione per due soli versamenti di € 520,00 ciascuno – uno effettuato 25.3.204 e l'altro il
22.4.2024 – compensati dall'accredito di € 1.000,00 versato in data 8.4.2024
a titolo di prestito dal fratello sarebbe dunque dimostrato Parte_4 che gli unici oneri di cui il è gravato sono quelli relativi al Pt_1 finanziamento Compass e alla rottamazione Inps, per un valore complessivo pari ad € 437,21 mensili.
II) Per quanto concerne la pretesa condanna dell'appellata alla refusione delle spese di CTU psicologia non sarebbe dato comprendere come controparte possa invocarne la soccombenza a carico della quando detta CTU CP_1 oltre a costituire – come espressamente riconosciuto in sentenza – un atto compiuto dallo stesso GI nell'interesse generale del minore e, dunque, nell'interesse comune delle parti, si era conclusa per effetto dell'accordo raggiunto medio tempore tra i genitori, le cui condizioni erano state integralmente recepite dalla consulenza, in quanto ritenute confacenti all'interesse preminente del minore.
Quanto alle spese di CTU contabile, essa si era resa indispensabile attesa l'accertata inattendibilità e incongruità delle risultanze fiscali ex adverso prodotte in atti nonché la mancanza di qualsivoglia oggettivo riscontro probatorio offerto dal resistente in merito alla propria condizione, fermo restando che se il CTU– in mancanza di oggettivi riscontri contabili – era giunto a individuare il reddito posseduto dal in € 2000,00 mensili netti, ciò Pt_1 lo si deve grazie al brogliaccio prodotto in atti dall'appellata e sconfessato dall'appellante.
All'udienza del 18.7.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
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La richiesta di inibitoria resta assorbita dalla presente decisione.
A) Quanto agli aspetti economici, correttamente il primo giudice ha valutato le entrate del come superiori rispetto a quelle dichiarate, senza distinguere Pt_1 tra il periodo precedente a quello di svolgimento di attività di lavoro dipendente e quello successivo. Invero, si legge nella CTU a firma del Dott. Persona_2
“Poiché, dopo la data (del 31.12.2024) il Sig. ha cambiato attività Pt_1
10 lavorativa e tale circostanza è suscettibile di influire sull'indagine, si è ritenuto opportuno, d'accordo il CT di parte convenuta, estendere l'accertamento al
30.04.2024.” (pag. 6). Ebbene, come rilevato nella sentenza appellata, “Dai conti non si registrano mai uscite per spese personali o familiari fino al febbraio 2023, fatta eccezione per le spese connesse alla causa di separazione e le rate dei finanziamenti. Questo porta a ritenere che alle esigenze proprie e della famiglia, di cui per sua stessa ammissione si faceva interamente carico, il Sig. Pt_1 provvedesse con i contanti incassati nell'esercizio della sua attività” (pag. 30 della relazione peritale).” In particolare, quanto al conto corrente nr. 47060283 presso
Credit Agricole intestato solo a quale titolare della ditta Parte_1 individuale, aperto il 24.1.2020, si legge nella CTU che “Non si registra alcuna spesa per esigenze personali (spesa alimentare, farmacia, vestiario) né alcun prelevamento di contanti. Questo confermerebbe ulteriormente l'ipotesi che una parte degli incassi per contanti non fosse versata sul conto, ma venisse impiegata direttamente per le spese ordinarie. Quanto alle utenze, da febbraio 2023 si registrano gli addebiti a favore di Telecom e quelli per le bollette per il gas e
l'energia elettrica. Sempre dal 2023 vi sono addebiti per il carburante. E' possibile che prima del 2023 anche queste spese fossero regolate per contanti. Il 15/03/24 viene accreditato il primo stipendio pagato dalla “Andrei distribuzione” dalla quale il Sig. è stato assunto a decorrere dal 13/02/24, contestualmente alla Pt_1 cessazione dell'attività di vendita al dettaglio e alla risoluzione del contratto di affitto di azienda. Il mese successivo lo stipendio di € 1.100,00 risulta versato e immediatamente stornato per essere poi accreditato sul nuovo conto che il Sig. ha aperto sempre presso credit Agricole”. In relazione, poi, al Conto Pt_1 corrente nr. 47321577 presso Credit Agricole intestato a scrive il Parte_1
CTU che: “Il conto è stato aperto il 31/12/2023, inizialmente a zero. Il primo versamento è costituto dall'accredito dello stipendio del mese di marzo 2024, avvenuto il 12/04/24. Successivamente si registrano un versamento di contanti per € 350,00 e l'accredito dello stipendio di Aprile. Quanto alle uscite sono stati addebitati il bonifico degli alimenti a favore della Sig.ra la rata del CP_1 finanziamento Compass e la bolletta per l'energia elettrica. Al 20/05/24 il saldo era di € 1.180,74”. Dunque, anche nel 2024, per i mesi esaminati, dai conti correnti del non sono uscite altre spese correnti se non quelle relative Pt_1 alle utenze, confermando l'ipotesi che egli disponga tuttora di risorse ulteriori rispetto all'attuale stipendio, non potendo neppure escludersi che egli possa
11 contare su risparmi, non tracciabili, provenienti dall'attività esercitata fino al
31.12.2023. Risulta dunque superfluo valutare se, tra gli oneri fissi del Pt_1 rientri o meno anche il pagamento della rata del mutuo contratto assieme al fratello per evitare il fallimento dell'impresa familiare: essendo ignoto l'ammontare effettivo delle entrate del da qualunque fonte esse possano Pt_1 derivare), risulta altresì impossibile determinare il residuo netto a sua disposizione una volta una volta adempiute le obbligazioni di cui il medesimo è gravato. Una tale incertezza, tuttavia, non può che essere intesa come a danno dell'appellante, cui una tale incertezza è imputabile.
In conclusione, va confermata la statuizione del primo giudice di porre a carico del un assegno di mantenimento di € 300,00 in favore della la Pt_1 CP_1 quale, con le sole sue risorse nette mensili (siano esse pari a € 850,00 o €
900,00), non è in grado di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, consentito dalle entrate irregolari del che, pacificamente, Pt_1 per sua stessa ammissione, egli ha sempre destinato ai bisogni della famiglia.
Sembra invece necessario rideterminare il contributo perequativo del padre al mantenimento del figlio, poiché il medesimo trascorre con l'uno e l'altro genitore tempi paritari. Stante gli oneri di mantenimento diretto che gravano sul Pt_1 detto contributo va più correttamente quantificato nel minor importo di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla decorrenza degli assegni dovuti dall'appellante alla risulta CP_1 fondata la richiesta del cui del resto la controparte ha aderito, di Pt_1 stabilirne la decorrenza dal mese di gennaio 2023, cioè da quando l'appellata ha lasciato la casa familiare.
B) Con riguardo alle spese della CTU psicologica, deve escludersi che essa sia stata disposta solo in conseguenza della pretesa della di tenere il figlio con CP_1 sé in modo prevalente. Si evince, infatti, dagli atti di causa che tale incombente si è reso necessario per la grave conflittualità tra le parti, cui il figlio si è trovato particolarmente esposto continuando i genitori a vivere in separazione di fatto nella stessa abitazione fino alla fine dell'anno 2022, tanto che il CTU, D.ssa
Dott.ssa pur prendendo atto dell'accordo intervenuto tra i genitori Persona_5 nel corso delle operazioni peritali per la gestione del figlio, evidenziava che “La funzione genitoriale appare deficitaria al momento rispetto alla funzione educativa di : sia la madre che il padre sembrano più osservare il figlio R_
12 fare delle cose, al massimo con occhio critico, ma senza interventi educativamente rilevanti. stesso riporta nel colloquio contenuti R_ significativi in questo senso (...)” concludendo con il suggerimento: “che i genitori operino insieme, mantenendo la collaborazione attuale, una seria riflessione rispetto alla fondamentale funzione educativa e normativa che il loro ruolo gli richiede, anche -ma non necessariamente- rivolgendosi a un professionista, come ad esempio un educatore. sta infatti manifestando indicatori rispetto a R_ uno scarso o comunque non sufficiente controllo normativo e educativo da parte dei genitori” (cfr. relazione datata 22.3.2022). La decisione del primo giudice di porre i costi della CTU psicologica a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno risulta, dunque, corretta.
Altrettanto correttamente il Tribunale ha posto i costi della CTU contabile a carico esclusivo del in quanto l'evidente mancanza di corrispondenza tra le Pt_1 entrate fiscalmente dichiarate (pressoché inesistenti) e quelle riconosciute dallo stesso all'udienza presidenziale (pari a circa € 2.000,00 al mese), hanno Pt_1 reso inevitabile disporre indagini che consentissero di accertare l'effettiva capacità economica dell'appellante, mentre non assume rilievo, ai fini del riparto delle relative spese, che la CTU, pur confermando la sicura disponibilità da parte del di risorse non dichiarate, non sia stato poi in grado di quantificarle, Pt_1 in mancanza di riscontri oggettivi ulteriori rispetto al brogliaccio prodotto dalla
CP_1
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata, e precisata, solo nel senso indicato al punto A) che precede.
Visto l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
la Corte di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, CP_1 eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze appellata, confermata per il resto:
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, a Parte_1 [...]
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , l'importo di CP_1 R_
€ 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat;
13 - precisa che detto contributo nonché quello disposto a carico del medesimo a titolo di mantenimento della decorrano dalla mensilità di Pt_1 CP_1 gennaio 2023;
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Firenze, 18/07/2025
La Cons. Est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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