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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 13542/2024 del R.G.
Tra
, nata Giugliano in Campania (NA) in data 04.05.1952, rappresentata e Parte_1 difesa dall' avv. Elvira Masino;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – in cui aveva chiesto Persona_1
l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento– depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
1 b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “Nel caso che ricorre attesa: ➢ Una conservazione della capacità critica sufficiente a scongiurare il pericolo concreto se non per gli altri, nel caso di specie, per sé, di compromissione dell'integrità fisica (cadute dall'alto, investimenti stradali, maneggio di sostanze pericolose altrimenti detenute innocuamente negli ambiti domestici – compresi farmaci e detergenti -, gestione del fuoco, ecc.); ➢ Un livello delle funzioni cognitivo-comportamentali sufficiente a configurare la capacità ad attendere a quelle che gli autori anglosassoni individuano come ADL (attività della vita quotidiana), cioè quelle che condizionano comunque l'autonomia personale e che nel caso che ricorre NON risultano definitivamente compromesse;
il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento discende dal riscontro di notevole dimagrimento e defedazione, causa di notevole prostrazione psico-fisica. E' tale quadro che, quindi, consente di giudicare l'interessata di aiuto permanente di un accompagnatore. In difetto di documentazione Parte_2 difformemente probante, per verosimiglianza, è presunta una retrodatazione della perdita di tale autonomia a mesi 6, con decorrenza quindi da dicembre 2024. ….”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve pertanto accertarsi che la ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data da dicembre 2024. Le spese di lite vanno compensate vista la decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da Persona_1 separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accerta che la ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data da dicembre 2024;
-compensa le spese di lite;
2 -pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come Persona_1 da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi Così deciso il 19/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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