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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 637- 1/2025
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Prima Civile composta dai Magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
nel procedimento per sequestro conservativo in corso di causa iscritto al n. r.g. 637-1/2025, promosso
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Borgonuovo n. 27, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mercanti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F. ), quale Curatore dell'eredità Controparte_1 C.F._1
giacente di Persona_1
convenuto non costituito
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Controparte_2 C.F._2
via Della Moscova n. 18, presso lo studio dell'avv. Luciano Duccio Castelli, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
resistente
(C.F. ; Controparte_3 C.F._3
convenuto non costituito
(C.F. ), quale curatore dell'eredità Controparte_4 C.F._4
giacente di , elettivamente domiciliato in Milano, via Michele Barozzi n. Persona_2
Pagina 1 8, presso lo studio dell'avv. Ivan Francesco Maurizio Behare, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
resistente
(C.F. ), quale erede con Controparte_5 C.F._5 beneficio d'inventario di elettivamente domiciliato in Lodi, via Persona_3
Delle Orfane n. 9, presso lo studio dell'avv. Lorenza Cauzzi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
resistente a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/04/2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
a. con ricorso datato 11 marzo 2025, ha chiesto autorizzarsi sequestro Parte_1
conservativo su tutti i beni, mobili, immobili, crediti, anche presso terzi, sino alla concorrenza di euro 120.330.415,55 (salvo che per l'erede di nei limiti di euro Persona_3
71.736.176,24) ovvero sino alla concorrenza del diverso importo, minore o maggiore, che dovesse ritenersi di giustizia;
b. parte ricorrente, a fondamento della proposta domanda cautelare, ha dedotto principalmente quanto segue:
b.1. in ordine al fumus boni iuris,
- che è pendente giudizio di rinvio, avanti a questa Corte di Appello, a seguito della cassazione con rinvio - pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33909 resa in data 22.12.2024 - della sentenza n. 845/2020 pubblicata dalla Corte di Appello di Milano l'1° aprile 2020;
- che, in conseguenza della decisione indicata, gli appellati in riassunzione risultano responsabili, in solido fra loro, per gli illeciti (commissivi ed omissivi) accertati da questa Corte
territoriale e tenuti al risarcimento dei danni, già complessivamente quantificati in euro
601.652.077,78 e ritenuti riferibili, ai medesimi, nella misura complessiva del 20%;
Pagina 2 - che oggetto del presente giudizio di rinvio è la rideterminazione del risarcimento del danno del quale devono rispondere i medesimi appellati in riassunzione, senza tenere conto di quella documentazione che la Corte di Cassazione ha ritenuto essere stata prodotta tardivamente e solo nel precedente giudizio di appello, al fine della valorizzazione delle transazioni concluse dagli altri debitori solidali e che non sono parte del presente giudizio (sigg.ri e Pt_2 Pt_3
; Pt_4
b.2. in ordine al periculum in mora,
- che gli odierni resistenti hanno realizzato, prima o durante il giudizio di primo grado, diversi atti distrattivi e già oggetto di azioni revocatorie, da parte della ove la medesima è CP_6
risultata vittoriosa in virtù di sentenze passate in giudicato ed alle quali seguivano le esecuzioni coattive sui beni rientrati nella disponibilità giuridica dei debitori (così, posizione CP_7
, ; Per_2 Per_1 CP_2
- inoltre, che, in forza della sentenza di appello, oggi, cassata, erano state avviate ulteriori procedure esecutive, dichiarate estinte in conseguenza della pronuncia della Corte di
Cassazione, stante la caducazione del titolo esecutivo;
a fronte di ciò, taluni esecutati hanno formalizzato le domande di restituzione (così, posizione e;
Per_2 CP_5 CP_2
- infine, che sussiste una significativa sproporzione tra il patrimonio dei debitori e l'ammontare del credito della CA, indicato in oltre 120 Milioni di euro.
c. Si è costituito, nel presente procedimento cautelare, il curatore dell'eredità giacente di Per_2
il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, principalmente, evidenziando l'assenza
[...]
del periculum in mora, essendo il medesimo tenuto agli obblighi di conservazione, oltre che di corretta gestione, di rendiconto e di deposito delle somme di denaro presso conti correnti vincolati all'ordine del giudice;
nonché alla preventiva autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di disposizione del patrimonio ereditario.
d. quale erede con beneficio d'inventario di Controparte_5 Persona_3
costituendosi nel presente procedimento incidentale: 1) quanto al fumus boni iuris, ha evidenziato che la domanda risarcitoria, proposta dalla nei confronti delle parti del CP_6 presente giudizio, debba ritenersi “indeterminata e indeterminabile”, non avendo la stessa ottemperato, nel giudizio di primo grado celebrato avanti al Tribunale di Lodi, all'ordine di esibizione con il quale, tra l'altro, era stata richiesta di indicare i criteri per la valorizzazione delle transazioni concluse, al di fuori del giudizio, con gli altri debitori solidali;
2) quanto al
Pagina 3 periculum in mora, ha evidenziato che, successivamente alla transazione conclusa da
[...] nell'agosto del 2009 (doc. n. 2 , veniva estinta la procedura esecutiva iscritta Per_3 CP_5
al R.G.E. 38/2008 e che, sino ad oggi, alcuna azione cautelare veniva proposta dalla CP_6
infine, che, quanto alla procedura esecutiva immobiliare, intrapresa da quest'ultima solo nell'anno 2023, la stessa veniva dichiarata estinta per il solo effetto della caducazione del titolo esecutivo.
e. Infine, si è costituito il quale ha parimenti concluso per il rigetto del Controparte_2
ricorso, evidenziando, essenzialmente: 1) quanto al fumus boni iuris, prospettazioni sostanzialmente analoghe a quelle della difesa e segnalando, anch'egli, il CP_5 comportamento “gravemente inadempiente” della al citato ordine di esibizione (art. 210 CP_6
c.p.c.) e per avere prodotto, solo nel giudizio di appello, documenti giudicati inammissibili, per violazione dell'art. 345 c.p.c., dall'ordinanza di rinvio;
2) in ordine al periculum in mora, la sua insussistenza, tenuto conto, da lato, che la trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria ordinaria valga, in sé, a tutelare il creditore dagli eventuali atti dispositivi in favore di terzi e, dall'altro, che le vicende collegate a “LU RI srl” appaiono non rilevanti in relazione al credito per il quale si discute, tenuto conto dell'accertamento giudiziale compiuto dal Tribunale
Milano, con sentenza del 25 ottobre 2023 passata in giudicato, con il quale è stato, tra l'altro,
evidenziato che vanta un credito (i.e. quello oggetto della presente domanda Parte_1
cautelare) nei soli confronti di e non anche nei confronti della Società, quale Controparte_2
soggetto giuridicamente distinto e rispetto al quale non risultava allegato e provato il c.d.
“abuso della personalità giuridica”.
f. All'udienza del 2 aprile 2025, i procuratori delle parti si riportavano alle rispettive istanze ed opposizioni e, all'esito, il procedimento veniva trattenuto in riserva per la decisione.
Ritenuto che la domanda cautelare proposta da non sia suscettibile di Parte_1
accoglimento, in quanto:
A. in ordine al fumus boni iuris, così come evidenziato dalle parti, la Corte di Cassazione, con la pronuncia indicata, ha, tra l'altro, affermato che:
“… la nullità della suddetta produzione documentale si estende alla c.t.u. – che, nella specie, chiaramente non ha valore contabile – nella sola misura in cui quest'ultima è basata su
documenti inammissibilmente prodotti, mentre spetterà al giudice del rinvio valutare
Pagina 4 l'incidenza della qui ritenuta inammissibilità della produzione documentale suddetta sull'esito della lite relativamente alla quantificazione del residuo risarcimento gravante (alla stregua dei principi di Cass., S.U., n. 30174 del 2011) sui debitori solidali oggi parti di questo giudizio e non già transigenti” – (principio così affermato a pg. 16 dell'ordinanza citata, ad esito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da;
Controparte_2
- il thema decidendum del presente giudizio di rinvio appare principalmente relativo alla rideterminazione del danno risarcibile, limitatamente alla quota di responsabilità
riferibile alle parti del presente giudizio e nel rispetto del principio di diritto indicato;
1
- peraltro, la sommaria cognizione che connota la presente procedura incidentale non consente di valutare – in questa fase - la verosimiglianza del credito risarcitorio, così
come allegato dall'odierna ricorrente (i.e. nella stessa misura individuata dalla sentenza poi cassata), in quanto tale accertamento richiede, nel rispetto dei principi di diritto in precedenza tratteggiati, un rinnovato esame dell'articolata documentazione
(tempestivamente) prodotta dalle parti nei precedenti gradi di giudizio –
(documentazione che si presenta copiosa e che ha già richiesto l'ausilio del Ctu) – e tenendo conto dell'onere di allegazione e prova che grava in capo a ciascuna parte2;
- pertanto, trattasi di approfondimento che non appare compatibile con la sommaria cognitio che connota la presente fase e che viene necessariamente devoluto al merito, ancora più tenendo conto della fase di “rinvio” in cui pende la presente controversia e dei principi di diritto ai quali questa Corte è tenuta ad uniformarsi;
1 Oltre a ciò, è stata demandata, a questo Giudice del rinvio, la valutazione della quota di responsabilità del debitore non essendosi la Corte territoriale pronunciata in relazione all'azione di regresso dal CP_5 medesimo proposta;
Pagina 5 - sul punto, ci si limita ad osservare che la stessa documentazione prodotta dalla banca, con l'atto di citazione in riassunzione, onde supportare le citate conclusioni – (cfr. doc.
n. 8, titolato “prospetto di raffronto documenti transazioni” e doc. n. 9 “Parere Prof.
”) – a prescindere, allo stato, dalle eccezioni di inammissibilità Persona_4
sollevate dalle parti, dovrà essere valutata nel rispetto del pieno contraddittorio processuale;
B. ferme restando le valutazioni già esposte, in ogni caso, in ordine al periculum in mora, si ritiene insussistente il pericolo, concreto e attuale, di dispersione dei beni ancora nella titolarità dei resistenti - (beni che, per inciso, non risultano specificamente indicati dalla parte ricorrente, non essendo individuata la situazione economico - patrimoniale di ciascuna parte convenuta) - atteso che - pur nella peculiarità delle singole posizioni processuali – si deve evidenziare che, allo stato, non sussistano elementi sintomatici di una probabile dispersione degli stessi;
- invero, quanto alle condotte (risalenti agli anni 2008 – 2010 circa) e riferibili agli atti dispositivi posti in essere dai medesimi resistenti e già oggetto delle azioni revocatorie vittoriosamente esperite dalla CA, si osserva che la stessa ricorrente abbia allegato come – in conseguenza di ciò - abbia già concluso le esecuzioni coattive sui beni dei debitori ovvero accordi transattivi, con rinuncia all'esecuzione forzata;
- si registra, inoltre, che – nelle more del giudizio (iniziato nell'anno 2008) – alcuna istanza cautelare sia stata mai avanzata dalla (neppure allorquando detti atti CP_6
dispositivi erano stati compiuti);
- su tali basi, valutato l'ampio lasso di tempo trascorso, deve ritenersi che il periculum in mora, anche laddove ravvisabile a tale epoca (anni 2008 – 2010 circa), oggi non appaia sussistente, in difetto di altri elementi sintomatici in tale senso;
- né, a tale fine, appare sufficiente l'ulteriore circostanza, allegata dalla circa il CP_6
fatto che le esecuzioni forzate - che erano state avviate in virtù della sentenza di appello,
poi, cassata – siano state dichiarate estinte, in quanto effetto meramente consequenziale alla sopravvenuta caducazione del titolo e che, di per sé, non può fondare l'accoglimento della proposta azione cautelare;
C. in ultimo, quanto alla peculiare posizione di , si osserva che la Controparte_2 trascrizione dell'azione revocatoria già proposta dalla CA (trascrizione avente durata ventennale ex art. 2668 bis c.c.) appaia ragionevolmente sufficiente a scongiurare il compimento di atti pregiudizievoli, stante l'effetto prenotativo della trascrizione della
Pagina 6 domanda giudiziale rispetto ai successivi atti dispositivi in favore di terzi – (fermi restando gli accertamenti, già passati in giudicato e di cui si è data contezza, circa l'autonomia giuridica e patrimoniale della LU RI RL e della ragionevole non incidenza, ai fini del presente procedimento, degli atti dispositivi compiuti da quest'ultima).
D. Per tutte le principali ragioni sopra evidenziate, il ricorso viene respinto.
Le spese del presente giudizio incidentale verranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
- respinge il ricorso cautelare per sequestro conservativo proposto da ai Parte_1 sensi dell'art. 671 c.p.c.;
- spese al merito.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il Presidente
Giuseppe Ondei
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Accennandosi, sin da ora, alle diverse prospettazioni risultanti ex actis, in quanto la ricorrente evidenzia il fatto che l'onere della prova gravasse in capo ai debitori solidali che si volevano avvalere delle citate transazioni (secondo il principio generale indicato dalla stessa Corte di Cassazione) – onere che non ritiene assolto, con ogni conseguenza del caso;
per converso, i resistenti – muovendo dallo stesso principio generale
- osservano che, a detti fini, avevano chiesto ed ottenuto ordine di esibizione dal Tribunale di Lodi, rispetto al quale la restava inadempiente, non avendo tempestivamente indicato i criteri necessari per la CP_6 valorizzazione delle transazioni concluse dagli altri debitori solidali.
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Prima Civile composta dai Magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
nel procedimento per sequestro conservativo in corso di causa iscritto al n. r.g. 637-1/2025, promosso
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Borgonuovo n. 27, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mercanti, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F. ), quale Curatore dell'eredità Controparte_1 C.F._1
giacente di Persona_1
convenuto non costituito
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Controparte_2 C.F._2
via Della Moscova n. 18, presso lo studio dell'avv. Luciano Duccio Castelli, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
resistente
(C.F. ; Controparte_3 C.F._3
convenuto non costituito
(C.F. ), quale curatore dell'eredità Controparte_4 C.F._4
giacente di , elettivamente domiciliato in Milano, via Michele Barozzi n. Persona_2
Pagina 1 8, presso lo studio dell'avv. Ivan Francesco Maurizio Behare, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
resistente
(C.F. ), quale erede con Controparte_5 C.F._5 beneficio d'inventario di elettivamente domiciliato in Lodi, via Persona_3
Delle Orfane n. 9, presso lo studio dell'avv. Lorenza Cauzzi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
resistente a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/04/2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
a. con ricorso datato 11 marzo 2025, ha chiesto autorizzarsi sequestro Parte_1
conservativo su tutti i beni, mobili, immobili, crediti, anche presso terzi, sino alla concorrenza di euro 120.330.415,55 (salvo che per l'erede di nei limiti di euro Persona_3
71.736.176,24) ovvero sino alla concorrenza del diverso importo, minore o maggiore, che dovesse ritenersi di giustizia;
b. parte ricorrente, a fondamento della proposta domanda cautelare, ha dedotto principalmente quanto segue:
b.1. in ordine al fumus boni iuris,
- che è pendente giudizio di rinvio, avanti a questa Corte di Appello, a seguito della cassazione con rinvio - pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33909 resa in data 22.12.2024 - della sentenza n. 845/2020 pubblicata dalla Corte di Appello di Milano l'1° aprile 2020;
- che, in conseguenza della decisione indicata, gli appellati in riassunzione risultano responsabili, in solido fra loro, per gli illeciti (commissivi ed omissivi) accertati da questa Corte
territoriale e tenuti al risarcimento dei danni, già complessivamente quantificati in euro
601.652.077,78 e ritenuti riferibili, ai medesimi, nella misura complessiva del 20%;
Pagina 2 - che oggetto del presente giudizio di rinvio è la rideterminazione del risarcimento del danno del quale devono rispondere i medesimi appellati in riassunzione, senza tenere conto di quella documentazione che la Corte di Cassazione ha ritenuto essere stata prodotta tardivamente e solo nel precedente giudizio di appello, al fine della valorizzazione delle transazioni concluse dagli altri debitori solidali e che non sono parte del presente giudizio (sigg.ri e Pt_2 Pt_3
; Pt_4
b.2. in ordine al periculum in mora,
- che gli odierni resistenti hanno realizzato, prima o durante il giudizio di primo grado, diversi atti distrattivi e già oggetto di azioni revocatorie, da parte della ove la medesima è CP_6
risultata vittoriosa in virtù di sentenze passate in giudicato ed alle quali seguivano le esecuzioni coattive sui beni rientrati nella disponibilità giuridica dei debitori (così, posizione CP_7
, ; Per_2 Per_1 CP_2
- inoltre, che, in forza della sentenza di appello, oggi, cassata, erano state avviate ulteriori procedure esecutive, dichiarate estinte in conseguenza della pronuncia della Corte di
Cassazione, stante la caducazione del titolo esecutivo;
a fronte di ciò, taluni esecutati hanno formalizzato le domande di restituzione (così, posizione e;
Per_2 CP_5 CP_2
- infine, che sussiste una significativa sproporzione tra il patrimonio dei debitori e l'ammontare del credito della CA, indicato in oltre 120 Milioni di euro.
c. Si è costituito, nel presente procedimento cautelare, il curatore dell'eredità giacente di Per_2
il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, principalmente, evidenziando l'assenza
[...]
del periculum in mora, essendo il medesimo tenuto agli obblighi di conservazione, oltre che di corretta gestione, di rendiconto e di deposito delle somme di denaro presso conti correnti vincolati all'ordine del giudice;
nonché alla preventiva autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di disposizione del patrimonio ereditario.
d. quale erede con beneficio d'inventario di Controparte_5 Persona_3
costituendosi nel presente procedimento incidentale: 1) quanto al fumus boni iuris, ha evidenziato che la domanda risarcitoria, proposta dalla nei confronti delle parti del CP_6 presente giudizio, debba ritenersi “indeterminata e indeterminabile”, non avendo la stessa ottemperato, nel giudizio di primo grado celebrato avanti al Tribunale di Lodi, all'ordine di esibizione con il quale, tra l'altro, era stata richiesta di indicare i criteri per la valorizzazione delle transazioni concluse, al di fuori del giudizio, con gli altri debitori solidali;
2) quanto al
Pagina 3 periculum in mora, ha evidenziato che, successivamente alla transazione conclusa da
[...] nell'agosto del 2009 (doc. n. 2 , veniva estinta la procedura esecutiva iscritta Per_3 CP_5
al R.G.E. 38/2008 e che, sino ad oggi, alcuna azione cautelare veniva proposta dalla CP_6
infine, che, quanto alla procedura esecutiva immobiliare, intrapresa da quest'ultima solo nell'anno 2023, la stessa veniva dichiarata estinta per il solo effetto della caducazione del titolo esecutivo.
e. Infine, si è costituito il quale ha parimenti concluso per il rigetto del Controparte_2
ricorso, evidenziando, essenzialmente: 1) quanto al fumus boni iuris, prospettazioni sostanzialmente analoghe a quelle della difesa e segnalando, anch'egli, il CP_5 comportamento “gravemente inadempiente” della al citato ordine di esibizione (art. 210 CP_6
c.p.c.) e per avere prodotto, solo nel giudizio di appello, documenti giudicati inammissibili, per violazione dell'art. 345 c.p.c., dall'ordinanza di rinvio;
2) in ordine al periculum in mora, la sua insussistenza, tenuto conto, da lato, che la trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria ordinaria valga, in sé, a tutelare il creditore dagli eventuali atti dispositivi in favore di terzi e, dall'altro, che le vicende collegate a “LU RI srl” appaiono non rilevanti in relazione al credito per il quale si discute, tenuto conto dell'accertamento giudiziale compiuto dal Tribunale
Milano, con sentenza del 25 ottobre 2023 passata in giudicato, con il quale è stato, tra l'altro,
evidenziato che vanta un credito (i.e. quello oggetto della presente domanda Parte_1
cautelare) nei soli confronti di e non anche nei confronti della Società, quale Controparte_2
soggetto giuridicamente distinto e rispetto al quale non risultava allegato e provato il c.d.
“abuso della personalità giuridica”.
f. All'udienza del 2 aprile 2025, i procuratori delle parti si riportavano alle rispettive istanze ed opposizioni e, all'esito, il procedimento veniva trattenuto in riserva per la decisione.
Ritenuto che la domanda cautelare proposta da non sia suscettibile di Parte_1
accoglimento, in quanto:
A. in ordine al fumus boni iuris, così come evidenziato dalle parti, la Corte di Cassazione, con la pronuncia indicata, ha, tra l'altro, affermato che:
“… la nullità della suddetta produzione documentale si estende alla c.t.u. – che, nella specie, chiaramente non ha valore contabile – nella sola misura in cui quest'ultima è basata su
documenti inammissibilmente prodotti, mentre spetterà al giudice del rinvio valutare
Pagina 4 l'incidenza della qui ritenuta inammissibilità della produzione documentale suddetta sull'esito della lite relativamente alla quantificazione del residuo risarcimento gravante (alla stregua dei principi di Cass., S.U., n. 30174 del 2011) sui debitori solidali oggi parti di questo giudizio e non già transigenti” – (principio così affermato a pg. 16 dell'ordinanza citata, ad esito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da;
Controparte_2
- il thema decidendum del presente giudizio di rinvio appare principalmente relativo alla rideterminazione del danno risarcibile, limitatamente alla quota di responsabilità
riferibile alle parti del presente giudizio e nel rispetto del principio di diritto indicato;
1
- peraltro, la sommaria cognizione che connota la presente procedura incidentale non consente di valutare – in questa fase - la verosimiglianza del credito risarcitorio, così
come allegato dall'odierna ricorrente (i.e. nella stessa misura individuata dalla sentenza poi cassata), in quanto tale accertamento richiede, nel rispetto dei principi di diritto in precedenza tratteggiati, un rinnovato esame dell'articolata documentazione
(tempestivamente) prodotta dalle parti nei precedenti gradi di giudizio –
(documentazione che si presenta copiosa e che ha già richiesto l'ausilio del Ctu) – e tenendo conto dell'onere di allegazione e prova che grava in capo a ciascuna parte2;
- pertanto, trattasi di approfondimento che non appare compatibile con la sommaria cognitio che connota la presente fase e che viene necessariamente devoluto al merito, ancora più tenendo conto della fase di “rinvio” in cui pende la presente controversia e dei principi di diritto ai quali questa Corte è tenuta ad uniformarsi;
1 Oltre a ciò, è stata demandata, a questo Giudice del rinvio, la valutazione della quota di responsabilità del debitore non essendosi la Corte territoriale pronunciata in relazione all'azione di regresso dal CP_5 medesimo proposta;
Pagina 5 - sul punto, ci si limita ad osservare che la stessa documentazione prodotta dalla banca, con l'atto di citazione in riassunzione, onde supportare le citate conclusioni – (cfr. doc.
n. 8, titolato “prospetto di raffronto documenti transazioni” e doc. n. 9 “Parere Prof.
”) – a prescindere, allo stato, dalle eccezioni di inammissibilità Persona_4
sollevate dalle parti, dovrà essere valutata nel rispetto del pieno contraddittorio processuale;
B. ferme restando le valutazioni già esposte, in ogni caso, in ordine al periculum in mora, si ritiene insussistente il pericolo, concreto e attuale, di dispersione dei beni ancora nella titolarità dei resistenti - (beni che, per inciso, non risultano specificamente indicati dalla parte ricorrente, non essendo individuata la situazione economico - patrimoniale di ciascuna parte convenuta) - atteso che - pur nella peculiarità delle singole posizioni processuali – si deve evidenziare che, allo stato, non sussistano elementi sintomatici di una probabile dispersione degli stessi;
- invero, quanto alle condotte (risalenti agli anni 2008 – 2010 circa) e riferibili agli atti dispositivi posti in essere dai medesimi resistenti e già oggetto delle azioni revocatorie vittoriosamente esperite dalla CA, si osserva che la stessa ricorrente abbia allegato come – in conseguenza di ciò - abbia già concluso le esecuzioni coattive sui beni dei debitori ovvero accordi transattivi, con rinuncia all'esecuzione forzata;
- si registra, inoltre, che – nelle more del giudizio (iniziato nell'anno 2008) – alcuna istanza cautelare sia stata mai avanzata dalla (neppure allorquando detti atti CP_6
dispositivi erano stati compiuti);
- su tali basi, valutato l'ampio lasso di tempo trascorso, deve ritenersi che il periculum in mora, anche laddove ravvisabile a tale epoca (anni 2008 – 2010 circa), oggi non appaia sussistente, in difetto di altri elementi sintomatici in tale senso;
- né, a tale fine, appare sufficiente l'ulteriore circostanza, allegata dalla circa il CP_6
fatto che le esecuzioni forzate - che erano state avviate in virtù della sentenza di appello,
poi, cassata – siano state dichiarate estinte, in quanto effetto meramente consequenziale alla sopravvenuta caducazione del titolo e che, di per sé, non può fondare l'accoglimento della proposta azione cautelare;
C. in ultimo, quanto alla peculiare posizione di , si osserva che la Controparte_2 trascrizione dell'azione revocatoria già proposta dalla CA (trascrizione avente durata ventennale ex art. 2668 bis c.c.) appaia ragionevolmente sufficiente a scongiurare il compimento di atti pregiudizievoli, stante l'effetto prenotativo della trascrizione della
Pagina 6 domanda giudiziale rispetto ai successivi atti dispositivi in favore di terzi – (fermi restando gli accertamenti, già passati in giudicato e di cui si è data contezza, circa l'autonomia giuridica e patrimoniale della LU RI RL e della ragionevole non incidenza, ai fini del presente procedimento, degli atti dispositivi compiuti da quest'ultima).
D. Per tutte le principali ragioni sopra evidenziate, il ricorso viene respinto.
Le spese del presente giudizio incidentale verranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
- respinge il ricorso cautelare per sequestro conservativo proposto da ai Parte_1 sensi dell'art. 671 c.p.c.;
- spese al merito.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il Presidente
Giuseppe Ondei
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Accennandosi, sin da ora, alle diverse prospettazioni risultanti ex actis, in quanto la ricorrente evidenzia il fatto che l'onere della prova gravasse in capo ai debitori solidali che si volevano avvalere delle citate transazioni (secondo il principio generale indicato dalla stessa Corte di Cassazione) – onere che non ritiene assolto, con ogni conseguenza del caso;
per converso, i resistenti – muovendo dallo stesso principio generale
- osservano che, a detti fini, avevano chiesto ed ottenuto ordine di esibizione dal Tribunale di Lodi, rispetto al quale la restava inadempiente, non avendo tempestivamente indicato i criteri necessari per la CP_6 valorizzazione delle transazioni concluse dagli altri debitori solidali.