Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Arianna Chiarentin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9240/2023 R.G. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RE MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA VOLTA 37 ERBA, presso il difensore ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALTAMURA GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA BALZARETTI, 7 20133 MILANO, presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica, che qui si intendono integralmente richiamati e ritrascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio la allegando, ai fini che qui rilevano: Controparte_1
che in data 23 aprile 2021 la si rivolgeva alla Controparte_1 Parte_1
per riservare presso l'Hotel Mirabeau di Bellagio alcuni spazi e camere in
[...] occasione delle riprese di un lungometraggio denominato “Vanitose”, che avrebbero dovuto essere effettuate durante il mese di giugno 2021 (cfr. doc. 1);
1
inviava a mezzo mail una comunicazione nella quale notiziava l'Hotel Mirabeau che il cast del lungometraggio avrebbe occupato le camere dal giorno 22 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021
(cfr. doc. 2); che in data 18 ottobre 2021 il sig. comunicava all'Hotel che le riprese esterne del Parte_2
film erano state posticipate alle date dell'8, 9 e 10 novembre 2021, con arrivo presso la struttura in data 7 novembre 2021, motivo per cui l'Hotel Mirabeau, che nel frattempo aveva riservato le camere e provveduto agli approvvigionamenti per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021, era stato costretto a riorganizzarsi (doc. 3); che in pari data la Camera di Commercio di Como-Lecco comunicava alla Parte_1
la propria disponibilità a sostenere parte delle spese di
[...] Parte_1 pernottamento e dei pasti della troupe, per una somma complessiva di euro 5.000,00 (doc. 4); che in data 28 ottobre 2021 l'Hotel Mirabeau segnalava alla produzione che il costo delle camere non poteva essere lo stesso concordato in precedenza in quanto doveva essere maggiorato dei costi relativi al riscaldamento (cfr. doc. 5); che successivamente, in data 2 novembre 2021, la comunicava che non Controparte_1 avrebbe più usufruito dei servizi dell'Hotel a causa di tale aumento di prezzo (cfr. doc. 6); che, nonostante le comunicazioni inviate, la si rendeva irreperibile, e la Controparte_1
depositava istanza di mediazione al fine di Parte_1 richiedere “a fronte delle spese sostenute per gli approvvigionamenti e per il mancato guadagno”, il risarcimento dei danni subiti, quantificato in euro 8.500,00 (docc. 7-8-9); che sia la mediazione che la negoziazione assistita si concludevano negativamente (docc. 10-
11); ciò premesso in punto di fatto, deduceva, in diritto, che la condotta della Controparte_1 risultava contraria all'obbligo di buona fede di cui all'art. 1337 c.c., in quanto lesiva dell'affidamento ingeneratole nella conclusione del contratto in considerazione del fatto che il recesso dalle trattative risultava illegittimo ed ingiustificato e rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale in capo alla società CP_1
e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore della
[...] [...]
[...] [
quantificati in Euro 8.500,00, o in quella maggiore o minore somma che Parte_3 verrà ritenuta dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, accertare e dichiarare l'ingiustificata condotta di parte convenuta e, per l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni ex art. 96 Controparte_1
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa”.
La si costituiva in giudizio, deducendo: Controparte_1
che parte convenuta era una società svolgente attività di produzione cinematografica ed in relazione a tale sua attività aveva chiesto alla società attrice di riservare un certo numero di camere e di pasti presso l'hotel Mirabeau di Bellagio;
che verso la fine di settembre 2021 comunicava all'attrice il numero e la tipologia delle camere necessarie indicando, per ciascuna tipologia, il prezzo offerto oltre al numero ed al prezzo dei pranzi e delle cene (doc. 2 citato);
che tale indicazione, inizialmente riferita all'ottobre 2021, veniva successivamente e definitivamente fissata, in funzione dei contatti con le autorità locali, per il novembre 2021 a seguito dell' evento sportivo (Skyrace) coinvolgente in ottobre l'intero Comune di Bellagio e, quindi, con mail del 18 ottobre 2021 comunicava formalmente all'attrice il periodo di effettuazione delle riprese in questione (8, 9, 10 novembre 2021), chiedeva la disponibilità delle camere dal 7 novembre 2021, indicava dettagliatamente il numero e la tipologia delle camere richieste per ciascuno dei detti giorni ed il numero dei pranzi e delle cene (cfr. doc. 3 citato);
che con mail del 28 ottobre 2021, l'attrice, in risposta, confermava la propria disponibilità alla fornitura delle camere e dei pasti nel richiesto periodo del novembre 2021, ma richiedeva un prezzo maggiore rispetto a quello indicato nella proposta iniziale della convenuta (cfr. doc. 5 citato);
che a fronte di tale aumento del prezzo, non riteneva di accettare la nuova CP_1
proposta dell'attrice ed il rapporto si concludeva;
che, pertanto, non poteva dirsi integrato alcun ingiustificato recesso dalle trattative in quanto la richiesta, da parte dell'attrice, di un prezzo diverso e maggiore di quello concordato precedentemente dalle parti realizzava un'ipotesi scolastica di “nuova proposta” ai sensi
3 dell'art. 1326 c.c., proposta che la convenuta aveva deciso, nell'ambito della propria autonomia negoziale, di rifiutare;
che, in ogni caso, anche sotto il profilo del quantum, il danno non era stato in alcun modo provato, avendo l'attrice omesso di indicare gli elementi sui quali si fondava la pretesa creditoria di € 8.500,00;
e rassegnava le seguenti conclusioni “rigettare le avverse domande siccome irricevibili ed infondate con ogni conseguente statuizione di giustizia;
condannare l'attrice al risarcimento del danno ex art 96 comma 1 c.p.c. In misura equitativa quantomeno simbolica;
condannare in ogni caso l'attrice alla rifusione delle spese di lite ivi compresa la sanzione di cui all'ultimo comma dell'art. 96 ultimo comma
c.p.c.”.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., disposta l'istruttoria orale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda svolta da non può trovare Parte_1 accoglimento.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
4 Punto di partenza per la risoluzione della presente controversia è l'indagine circa l'esatta qualificazione giuridica da attribuirsi al documento rappresentato dalla comunicazione inviata a mezzo mail in data 20 settembre 2021 da per il tramite di Controparte_1 Pt_2
all'odierna attrice (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
[...]
In tale mail la convenuta confermava il proprio interesse a riservare presso l'hotel alcuni spazi, precisando il numero e la tipologia delle camere richieste, specificando, per ciascuna tipologia, il prezzo offerto, oltre al numero ed al prezzo dei pranzi e delle cene, ed indicando, quale periodo di riferimento, “dal 22.10.2021 al 31.10.2021”.
Tale mail si concludeva nei seguenti termini: “Resto in attesa di tua conferma”.
Dal tenore letterale di tale comunicazione deve, anzitutto, escludersi che si fosse già concluso un contratto, non essendosi raggiunta la prova che le parti avessero voluto concludere in quel momento un qualsivoglia contratto definitivo, né essendovi prova dell'accettazione di tale proposta da parte dell'attrice.
Al riguardo, è bene evidenziare che per la S.C. (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza 10276 del
16-7-2002) rientrano nella nozione di «minuta o puntuazione» del contratto, per la quale è indispensabile l'esistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti, sia i documenti che contengano intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi (cosiddetta puntuazione di clausole), sia i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cosiddetta puntuazione completa di clausole).
In relazione a tale secondo caso, la parte che intenda dimostrare che non si tratti di un contratto concluso, ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, deve superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto, e ciò gli è reso possibile in virtù del principio secondo cui anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale può essere soltanto preparatorio di un futuro accordo, una volta dimostrata l'insussistenza di una volontà attuale di accordo negoziale.
In tema di minuta o di puntuazione del contratto, l'indagine del giudice deve, dunque, accertare se le parti abbiano inteso porre realmente in essere il rapporto contrattuale sin dal momento dell'accordo, oppure se la loro intenzione sia stata quella di differire la conclusione del contratto ad una manifestazione successiva di volontà.
5 A tal fine, la valutazione del giudice deve prevalentemente incentrarsi sul documento in ordine al quale si è formato l'accordo delle parti, fermo restando che la parte ha la più ampia facoltà di provare con elementi extratestuali il mancato perfezionamento del contratto e che le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono formate, concorrono tutte ed indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza 16118 del 14-7-2006).
In definitiva, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori.
Pertanto, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e segg. cod. civ., è rimesso alla valutazione del giudice di merito.
Ebbene, ad avviso di questo Giudice, a prescindere dalla completezza dell'assetto negoziale predisposto con la predetta mail – completezza della quale si dubita - dal mero dato testuale emerge che la reale intenzione delle parti fosse quella di differire la conclusione del contratto ad una eventuale e successiva manifestazione di volontà.
Dirimente, ai fini dell'esclusione di una volontà definitiva di obbligarsi tra le parti, è, infatti,
l'utilizzo, al termine della mail, dell'espressione “Resto in attesa di una tua conferma”, come ha affermato lo stesso teste , sulla cui attendibilità non vi è ragione di Testimone_1
dubitare, il quale, sentito a prova contraria sul capitolo 4 della II memoria istruttoria di parte Pa attrice, ha riferito che “Per la Produzione questa una mail che avrebbe dovuto essere sancita con un successivo contratto. Questo era solo l'accordo che avrebbe dovuto essere trasfuso in un successivo contratto”.
Del resto, è la stessa difesa di ad escludere che Parte_1
già in data 20 settembre 2021 si fosse perfezionato in contratto laddove ha deciso di svolgere in questa sede un'azione di responsabilità precontrattuale per ingiustificato recesso dalle
6 trattative e non già un'azione di inadempimento contrattuale sebbene, in maniera un po' contradditoria, capitola poi prove dirette ad accertare la conclusione di un asserito contratto
(cfr. cap. 4 “Vero che il contratto era stato concluso con la e-mail del 20.09.2021, con la quale l'odierna convenuta accettava i prezzi indicati dall'attrice e confermava il periodo dal 22.10.2021 al
30.10.2021”).
La manifestazione di volontà contenuta nella mail inviata da a Controparte_1 [...]
con il numero, la tipologia delle camere richieste, il prezzo Parte_1 offerto, anche con riferimento ai pranzi e alle cene, nonché l'indicazione il periodo – che inizialmente era dal 22.10.2021 al 31.10.2021 - devesi, pertanto, essere qualificata quale mera proposta contrattuale rivolta all'odierna attrice.
Residua, pertanto, da valutare se la condotta posta in essere dalla convenuta abbia integrato gli estremi della responsabilità precontrattuale per violazione dell'obbligo di buona fede nelle trattative ex art. 1337 c.c.
Come noto, incorre nella responsabilità precontrattuale la parte che, dopo aver suscitato in altri un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, receda ingiustificatamente dalle trattative;
e le trattative possono considerarsi affidanti se nel corso di esse le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto, come ad esempio la natura delle prestazioni o l'entità dei corrispettivi.
Se è pur vero, infatti, che nella fase antecedente alla conclusione di un contratto le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo, è altrettanto vero che l'operatività di tale principio è assoggettato al limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che abbia assolto all'onere di Controparte_1
dimostrare che il proprio recesso dalle trattative, manifestato con mail del 2 novembre 2021, fosse del tutto legittimo.
7 E' documentale, anzitutto, che con lettera del 18 ottobre 2021 comunicava CP_1
formalmente all'attrice che in considerazione dell'evento Sky Race, le riprese esterne del film erano state spostate ai giorni 8, 9, 10 novembre 2021, motivo per cui chiedeva la disponibilità delle camere dal 7 novembre 2021 (cfr. doc. 3 attrice) e forniva dettagliatamente il numero e la tipologia delle camere richieste per ciascuno dei detti giorni, nonché il numero dei pranzi e delle cene.
Nessuna risposta perveniva dall'attrice per dieci giorni, ovvero sino al 28 ottobre 2021, quando l'Hotel Mirabeau, peraltro senza nulla obiettare sul cambio delle date, ribadiva la propria disponibilità alla fornitura delle camere e dei pasti nel richiesto periodo del novembre
2021 (“ti confermo le date richieste”; cfr. doc. 5 attrice), ma comunicava per la prima volta alla che il prezzo sarebbe dovuto essere maggiore di quello oggetto della Controparte_1 proposta della convenuta.
Più precisamente, , impiegata dell'hotel, nella mail del 28 ottobre 2021, così scriveva: “ti Tes_2
confermo le date richieste, i prezzi che avevamo concordato erano per il periodo di Giugno, ma spostando le riprese a Novembre ho necessità di aumentare il costo camera a causa della spesa del riscaldamento, che purtroppo sarà necessario”.
Ed è stato a causa di questo repentino ed improvviso aumento di prezzo che la società convenuta ha deciso di non accettare la nuova proposta e di recedere dalle trattative, comunicando con mail del 2 novembre 2021 di ritenere scorretta l'improvvisa richiesta tesa a variare le condizioni pattuite, per di più tenuto conto che l'attrice sapeva già ad ottobre che avrebbero “girato in quel periodo, settimana più settimana meno” (cfr. doc. 6 attrice), ma nulla aveva mai obiettato prima.
Ritiene il Tribunale che la tesi di – che considera il recesso legittimo e Controparte_1
giustificato - sia meritevole di accoglimento.
Anzitutto deve osservarsi che se è vero che l'hotel si era attrezzato per riservare le camere e provvedere agli approvvigionamenti per il periodo 22.10.2021- 31.10.2021 senza che sia emerso, né documentalmente, né dalle deposizioni rese dai testi, che fosse mai stata comunicata la necessità di un aumento del prezzo, non si comprende come mai tale variazione di prezzo sia scaturita dallo mero spostamento dell'evento alle giornate del 7, 8, 9 e
10 novembre 2021.
8 Se è vero, infatti, che il costo delle camere a novembre sarebbe dovuto essere più elevato in quanto maggiorato dei costi relativi al riscaldamento, tale aumento di prezzo avrebbe dovuto essere già tempestivamente comunicato alla convenuta quando vi era stato il primo spostamento di date ad ottobre 2021 atteso che - come correttamente evidenziato dal legale rappresentante della convenuta sig. nel corso dell'interrogatorio Controparte_2
formale “le cifre concordate, in ogni caso, avrebbero riguardato il periodo di fine ottobre 2021 nel quale è comunque acceso il riscaldamento”.
La stessa , nella mail del 28 ottobre 2021, così scriveva: “ti confermo le date richieste, i prezzi Tes_2 che avevamo concordato erano per il periodo di Giugno (…)”, così implicitamente riconoscendo che già a settembre 2021, quando il periodo di cui si stava discutendo per le riprese era 22 ottobre
2021 – 31 ottobre 2021 e non più giugno, ben avrebbero potuto rendere edotta la convenuta dell'aumento connesso ai maggiori costi di riscaldamento.
Per di più, tale circostanza veniva comunicata solamente con mail del 28 ottobre 2021, ossia ben dieci giorni dopo rispetto alla nuova proposta formulata dalla in data 18 Controparte_1 ottobre 2021.
Non può, dunque, ritenersi accertata alcuna violazione da parte della convenuta dell'obbligo di buona fede nelle trattative ai sensi dell'art. 1337 c.c., dovendosi ritenere fatto pacifico che l'Hotel Mirabeau abbia, alla fine, proposto un prezzo maggiore e diverso da quello proposto in sede di trattativa e che la non lo abbia accettato, venendosi così a configurare, a CP_1 norma dell'art. 1326 c.c., una accettazione diversa dalla proposta con valore di “proposta nuova” che, come tale, può essere legittimamente rifiutata.
Esclusa la responsabilità di in punto “an”, solo per dovere di completezza Controparte_1 deve osservarsi, in punto “quantum” – da circoscriversi, in ogni caso, alla minor somma di €
8.500,00, essendo l'avversa modifica della domanda risarcitoria elevata ad € 11.070,00 nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. tardiva ed inammissibile in quanto integrante una mutatio libelli - che è noto che in materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto (c.d. danno emergente), sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente
9 vantaggioso (c.d. lucro cessante), con rigoroso onere della prova a carico della parte che si assume danneggiata, non potendo farsi luogo alla liquidazione equitativa da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., subordinata, anche nella materia della responsabilità precontrattuale, all'impossibilità o alla rilevante difficoltà, in concreto, dell'esatta quantificazione di un pregiudizio comunque certo nella sua esistenza.
Ebbene, nel caso in esame l'attrice non ha comunque dimostrato di avere subito un pregiudizio risarcibile a titolo di interesse negativo, atteso che la produzione delle fatture sub doc. 12 allegate alla terza memoria ex art. 183 comma c.p.c. è tardiva, omettendo così di dare prova di eventuali spese sostenute in vista della eventuale futura conclusione del contratto con la convenuta, né ha allegato e dimostrato eventuali perdite subite per la rinuncia ad occasioni contrattuali più favorevoli.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve, tuttavia, rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da nei confronti Controparte_1
di essendosi il giudizio svolto nell'ambito della Parte_1 normale dialettica processuale, né ravvisandosi gli estremi della mala fede o della colpa grave nella condotta posta in essere dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione XIII^ civile, in persona del giudice dott.ssa Arianna Chiarentin in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) rigetta le domande svolte da Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
a favore di che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% Controparte_1 spese generali ed accessori di legge.
Milano 16 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Arianna Chiarentin
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