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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 4738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4738 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°15143 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il [...] in [...], Parte_1
Massachusetts (USA); nato il [...] in Parte_2
Boston, Massachusetts (USA), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nata il [...] in [...], Massachusetts (USA);
[...]
nato il [...] in [...], TH (USA); Parte_3
nato il [...] in [...]; Parte_4
nata il [...] in [...] Parte_5
(USA), nata il [...] in Parte_6
TH (USA); nato il [...] in Persona_2
Brockton, Massachusetts (USA); (cognome da Parte_7
coniugata: Burbank) , nata il [...] in [...], TH (USA),
, nata il [...] in [...], Parte_8
, nato il [...] in [...], Parte_9
Massachusetts (USA); , nata il 26 luglio Persona_3
1992 in TH (USA), (Cognome da Controparte_1 coniugata: ), nata il [...] in [...], TH (USA); Per_4
(cognome da coniugata: ), nata il 7 Controparte_2 Per_5
agosto 1981 in Framingham, Massachusetts (USA), in proprio e nella qualità
di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata il [...] in [...], Monmouth Persona_6
County (USA); rappresentati e difesi dall'avv. BERSANI MARCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA FRANCIA 21/C
VERONA, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/12/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_7
nato il [...] in [...], da genitori italiani, il quale, emigrato negli Stati Uniti d'America, sposava . Dalla Persona_8
loro unione coniugale nasceva, in data 13 agosto 1929, in Boston (USA),
, alla quale succedevano gli altri Persona_9 discendenti fino agli odierni ricorrenti.
si naturalizzava cittadino statunitense, rinunciando Persona_7
alla cittadinanza italiana, nel 1945.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 26.06.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'avo italiano degli odierni ricorrenti,
, si è naturalizzato cittadino statunitense in data Persona_7
7.05.1945 esternando una espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sulla figlia minore (nata il [...]) Persona_9
e si è quindi arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha Persona_9
perso la cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte del padre, , mentre era ancora minorenne, e non Persona_7
l'ha riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Infine, non può essere preso in considerazione quanto dedotto dai ricorrenti con le note depositate il 18.06.2025 poiché inammissibile, trattandosi di domanda nuova.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 24/11/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°15143 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il [...] in [...], Parte_1
Massachusetts (USA); nato il [...] in Parte_2
Boston, Massachusetts (USA), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nata il [...] in [...], Massachusetts (USA);
[...]
nato il [...] in [...], TH (USA); Parte_3
nato il [...] in [...]; Parte_4
nata il [...] in [...] Parte_5
(USA), nata il [...] in Parte_6
TH (USA); nato il [...] in Persona_2
Brockton, Massachusetts (USA); (cognome da Parte_7
coniugata: Burbank) , nata il [...] in [...], TH (USA),
, nata il [...] in [...], Parte_8
, nato il [...] in [...], Parte_9
Massachusetts (USA); , nata il 26 luglio Persona_3
1992 in TH (USA), (Cognome da Controparte_1 coniugata: ), nata il [...] in [...], TH (USA); Per_4
(cognome da coniugata: ), nata il 7 Controparte_2 Per_5
agosto 1981 in Framingham, Massachusetts (USA), in proprio e nella qualità
di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata il [...] in [...], Monmouth Persona_6
County (USA); rappresentati e difesi dall'avv. BERSANI MARCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA FRANCIA 21/C
VERONA, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/12/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_7
nato il [...] in [...], da genitori italiani, il quale, emigrato negli Stati Uniti d'America, sposava . Dalla Persona_8
loro unione coniugale nasceva, in data 13 agosto 1929, in Boston (USA),
, alla quale succedevano gli altri Persona_9 discendenti fino agli odierni ricorrenti.
si naturalizzava cittadino statunitense, rinunciando Persona_7
alla cittadinanza italiana, nel 1945.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 26.06.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'avo italiano degli odierni ricorrenti,
, si è naturalizzato cittadino statunitense in data Persona_7
7.05.1945 esternando una espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sulla figlia minore (nata il [...]) Persona_9
e si è quindi arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha Persona_9
perso la cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte del padre, , mentre era ancora minorenne, e non Persona_7
l'ha riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Infine, non può essere preso in considerazione quanto dedotto dai ricorrenti con le note depositate il 18.06.2025 poiché inammissibile, trattandosi di domanda nuova.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 24/11/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.