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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 16/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 839/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Roma)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Cappiello)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9131 del 4/11/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione, proposta da nei confronti Parte_1 dell' , avverso l'estratto di ruolo da cui risultava, a carico dell'opponente, un Controparte_1 avviso di addebito, sul fondante assunto per cui l'opposta fosse carente di legittimazione passiva, condannando la soccombente al pagamento delle spese di lite.
La interponeva gravame, cui resisteva l'Agenzia. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue con dispositivo e motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità di tale opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., eccezione sollevata dalla resistente nel giudizio di primo grado, non presa in considerazione dal Tribunale e qui reiterata dall'appellata ex art. 346 c.p.c. (v. punto 2 a pag. 4 della comparsa di costituzione dell'Agenzia, cui adde le note di trattazione scritta del 23/4/2025).
Sul punto, sono intervenute, infatti, le Sezioni Unite - v. Cass. S.U. 6/9/2022, n. 26283 - le quali, aderendo ad uno degli indirizzi formatisi nella giurisprudenza, hanno considerato fondata tale eccezione, ritenendo, al contempo, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma di cui appresso, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost. (quest'ultimo riguardo all'art. 6 della CEDU
e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione).
La questione di cui sopra ha registrato, dunque, il chiarimento del massimo organo di nomofilachia - cui adde, tra le altre, le successive Cass. nn. 38148/2022, 37365/2022, 37494/2022, 37286/2022,
36708/2022, 36665/2022, 36130/2022, 34287/2022, 33533/2022, 33532/2022, 33531/2022, 31561/2022 - avvenuto sì nelle more del giudizio di primo grado (introdotto con ricorso depositato il 27/9/2021), ma in ordine al quale la aveva avuto modo di interloquire, laddove, invece, la ricorrente (e, poi, appellante) Pt_1 nulla aveva allegato e documentato sulla ricorrenza, nel caso di specie, di alcuna delle circostanze indicate dalla norma de qua ai fini della l'azione c.d. diretta (v. appresso).
Nel ricorso introduttivo, la ha riferito di aver appreso dell'esistenza di una sua esposizione Pt_1 CP_ debitoria nei confronti dell solo dopo una verifica effettuata presso l il Controparte_1
9/9/2021, all'esito della quale gli veniva rilasciato l'estratto del ruolo, da cui emergeva il mancato pagamento di un avviso di addebito - segnatamente, relativo all'omesso versamento di contributi IVS, riguardanti il periodo 2008-2010, per un totale di € 14.000,00 - atto asseritamente mai notificato in precedenza e in ordine al quale eccepiva la prescrizione del credito ex adverso azionato.
Sul punto, il legislatore, con l'art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 (intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”), inserendo il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Tale norma concerne, comunque, la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, in base
- per quel che qui rileva - alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali.
La prima disposizione del citato comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato espressamente dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 tra quelli impugnabili.
Quel che si impugna è, quindi, l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, sicchè è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
È la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, in ordine ai quali il massimo consesso decidente ha, però, chiarito che non siamo in presenza di una norma di interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992: infatti, non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.
Né la norma è da considerarsi retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento, né introduce motivi di impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare i casi specifici di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri, di per sé, bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione - si precisa - ha “natura dinamica”, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta si applica allora - ad avviso della summenzionata Cass. S.U. n.
26283/2022 - ai processi pendenti (come quello de quo), perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
È, quindi, coerente che l'interesse c.d. qualificato, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato, in quanto sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori, e pertanto non meritevole di tutela giuridica, in armonia con il principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
La dimostrazione, peraltro, si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e, quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, si sostiene che sia utile il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini - comunque, non invocato da parte dell'odierna appellante - posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto, mentre, a fortiori, esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. Nel caso di specie - come prima accennato - la , nel ricorso introduttivo, si era limitata a dedurre Pt_1 di aver impugnato l'avviso di addebito di cui sopra, per il tramite dell'estratto di ruolo a lei consegnato dal in data 9/9/2021, mentre, né nel giudizio di primo grado, né nel presente Controparte_3 grado, ha allegato e documentato la sussistenza delle circostanze indicate dalla normativa sopravvenuta ai fini della qualificazione dell'interesse ad agire.
Non rivenendosi, quindi, alcuna situazione contemplata tra i presupposti tassativi per l'impugnabilità
c.d. diretta dell'estratto ruolo ex art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021, ne consegue la sentenza impugnata va confermata, sia pure correggendone la motivazione, nel senso che l'originaria domanda era inammissibile - non per difetto di legittimazione passiva della convenuta, bensì - stante la carenza, allegatoria e probatoria, dell'interesse c.d. qualificato ad agire (peraltro, di recente, tale norma ha passato indenne il vaglio di costituzionalità a seguito di Corte Cost. 17/10/2023, n. 190).
Per quanto fin qui esposto, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta, mentre la conformità a tali parametri, nella statuizione adottata sul punto dal
Tribunale, supera anche le censure della volte a contestare l'eccessività della liquidazione disposta Pt_1 dal primo giudice in complessivi € 3.410,00.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 4.500,00 Parte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c - dà atto che sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)