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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 27 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5836/2019 R.G. vertente
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Antonuccio, giusta procura in Parte_1
atti.
OPPONENTE
CONTRO
già in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Francesco De Leo, che la rappresenta e difende per procura in atti,
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Maria Cammaroto
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_4 procura in atti, dall'avv. Raffaela Fabbi
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 novembre 2019 proponeva opposizione Parte_1
avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29580201900001434, notificato in data
06 novembre 2019 da a mezzo pec per un presunto debito Controparte_2
complessivo di euro 1.110.012,47 in relazione alle cartelle e agli avvisi di addebito di competenza del giudice del lavoro, ovvero:
1 1) cartella di pagamento n. 29520150015944475 dell'importo complessivo di € 8.643,71 asseritamente notificata il 21/7/2015; 2) cartella di pagamento n. 29520150031676439 dell'importo complessivo di € 3.928,68 asseritamente notificato il 19/01/2016; 3) cartella di pagamento n. 29520160031294718 dell'importo complessivo di € 3.419,82 asseritamente notificato il 2/3/2017; 4) cartella di pagamento n. 29520170022009354 dell'importo complessivo di € 382,66 asseritamente notificato il 8/4/2018; 5) avviso di addebito n. 59520150000113644 dell'importo complessivo di € 1.122,49 asseritamente notificato il 10/4/2015; 6) avviso di addebito n. 59520150000626255 dell'importo complessivo di € 2.816,69 asseritamente notificato il 11/8/2015; 7) avviso di addebito n.
59520150001334166 dell'importo complessivo di € 2.351,75 asseritamente notificato il
28/10/2015; 8) avviso di addebito n. 59520150003126945 dell'importo complessivo di €
150,97 asseritamente notificato il 1/12/2015; 9) avviso di addebito n.
59520150003390779 dell'importo complessivo di € 1.809,74 asseritamente notificato il
20/1/2016; 10)avviso di addebito n. 59520150003468722 dell'importo complessivo di €
52,84 asseritamente notificato il 20/1/2016; 11)avviso di addebito n.
59520150003495410 dell'importo complessivo di € 43,31 asseritamente notificato il
20/1/2016; 12) avviso di addebito n. 59520150003505417 dell'importo complessivo di €
436,02 asseritamente notificato il 20/1/2016; 13) avviso di addebito n.
59520160001002480 dell'importo complessivo di € 2.313,39 asseritamente notificato il
13/5/2016; 14) avviso di addebito n. 59520160001963418 dell'importo complessivo di €
2.133,53 asseritamente notificato il 13/5/2016; 15) avviso di addebito n.
59520160002008100 dell'importo complessivo di € 2.164,31 asseritamente notificato il
20/5/2016 16) avviso di addebito n. 59520160002172462 dell'importo complessivo di €
89,84 asseritamente notificato il 1/7/2016 17) avviso di addebito n. 59520160002409111 dell'importo complessivo di € 931,81 asseritamente notificato l'8/7/2016; 18) avviso di addebito n. 59520160003944924 dell'importo complessivo di € 2.261,75 asseritamente notificato il 18/11/2016; 19) avviso di addebito n. 59520160005464056 dell'importo complessivo di € 2.204,37 asseritamente notificato il 27/12/2016; 20) avviso di addebito n. 59520160005549372 dell'importo complessivo di € 1.786,00 asseritamente notificato il 27/12/2016; 21) avviso di addebito n. 59520170000437789 dell'importo complessivo di € 101,42 asseritamente notificato il 27/12/2016; 22) avviso di addebito n.
59520170001650736 dell'importo complessivo di € 4.444,26, asseritamente notificato il
3/10/2017; 23)avviso di addebito n. 59520170003228302 dell'importo complessivo di €
6.610,17 asseritamente notificato il 27/10/2017; 24) avviso di addebito n.
59520180002123807 dell'importo complessivo di € 3.257,58 asseritamente notificato il
2 14/8/2018; 25)avviso di addebito n. 59520180005487672 dell'importo complessivo di €
2.509,91 asseritamente notificato il 15/2/2019; 26) avviso di addebito n.
59520180005501424 dell'importo complessivo di € 2.137,13 asseritamente notificato il
15/2/2019.
Rilevava che il preavviso di fermo rappresentava l'unico atto mediante cui aveva avuto contezza della debenza intimatagli, poiché alcun titolo ivi indicato era stato mai oggetto di rituale notificazione, per cui da ciò derivava la nullità del preavviso per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati, in violazione dell'art. 85, comma 2- d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 30 d.l.
78/2010.
Eccepiva, inoltre, l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1900 nonché dell'art. 7 della legge 212/2000, per mancata indicazione del tasso applicato per la determinazione degli interessi e della specificazione delle somme sulle quali erano state calcolate, suddivise tra imposte dirette, imposte indirette, addizionali regionali ed Irap.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare la nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo opposto per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione del provvedimento presupposto necessario ivi indicato;
l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione, stante l'omessa esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi di mora o compensi di riscossione;
con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con rivalutazione e interessi, come per legge;
con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarre in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria depositata in data 07 ottobre 2020 si costituiva in giudizio l' CP_5
, contestando la fondatezza dell'opposizione.
[...]
Precisava che il preavviso di fermo di beni mobili registrati, oggi impugnato, era stato emesso a fronte del mancato pagamento di trentadue cartelle esattoriali portanti crediti per omesso versamento di tasse, tributi e premi e ventitré avvisi di addebito INPS, CP_4 il tutto per un importo complessivo di €.1.110.012,47.
Osservava che le contestazioni sollevate con il ricorso che attengono agli avvisi di addebito non sono opponibili alla resistente, essendo emissione e notifica degli CP_6 avvisi di addebito di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
3 Nel merito rilevava che diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il predetto era a conoscenza delle cartelle di pagamento impugnate che sono state regolarmente notificate.
Chiedeva, pertanto in via preliminare di ordinare a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS o, in subordine, di autorizzarla alla chiamata in giudizio dell'INPS; rigettare la domanda proposta perché inammissibile, improcedibile, infondata o con qualsivoglia altra motivazione;
spese vinte.
3. All'udienza del 03.11.2020 veniva autorizzata la chiamata in giudizio dell'Inps, che si costituiva in giudizio con memoria depositata in giudizio in data 14 febbraio 2021, contestando la fondatezza dell'opposizione.
Rilevava la corretta notifica degli avvisi di addebito, dei quali depositava copia con relative ricevute di notifica.
Rilevava la regolarità formale del preavviso di fermo, che rispettava le indicazioni normative dettate con la norma di previsione ovvero il d.l. 69/2013.
Concludeva, chiedendo, pertanto di dichiarare l'inammissibilità dell'azione; di rigettare l'opposizione con il favore delle spese di lite.
4. Con ordinanza del 12.12.2023, con riferimento alla cartella n. 29520170022009354, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che si costituiva CP_4
in giudizio con memoria depositata in data 12 marzo 2024, rilevando preliminarmente che le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione attengono esclusivamente all'illegittimità e irregolarità degli atti e della procedura di riscossione.
Nel merito osservava la legittimità dell'operato dell' , che aveva proceduto alla CP_3
trasmissione dei propri crediti ai ruoli esattoriali nel pieno rispetto della normativa dettata dall'art. 25 del d.lgs. n.46/1999.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria delle spese.
5. Sostituita l'udienza del 27.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
6. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L.
n. 73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società Controparte_2
è stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella
Regione Siciliana è svolto dall' che, a titolo Controparte_1
universale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_2
7. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio dell' per la mancata produzione in giudizio Controparte_7
4 della procura speciale che legittimava il Direttore Generale Dott. ad CP_8 attribuire la rappresentanza processuale dell'Ente.
L'eccezione risulta infondata, tenuto conto che nella procura alle liti viene espressamente richiamato l'atto notarile con il quale il Direttore Generale f.f. ha ricevuto il potere di nominare un avvocato in virtù della procura rilasciata dal Presidente del C.d.A.
8. Va poi respinta l'eccezione formulata dai resistenti di inammissibilità della domanda per tardività dell'opposizione.
L'intangibilità del credito previdenziale che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, non preclude la possibilità di fare valere eventuali fatti estintivi del credito controverso
(ad esempio la prescrizione) verificatisi successivamente alla scadenza del termine per l'impugnativa delle cartelle esattoriali, sia attraverso l'opposizione all'esecuzione, sia impugnando l'atto prodromico all'esecuzione forzata.
9. Passando, quindi, a esaminare la regolarità delle notifiche per le cartelle di pagamento, va rilevato che le cartelle di pagamento n. 2952015001594445 e n. 29520150031676439 sono state regolarmente notificate dall' a mezzo pec rispettivamente Controparte_9
in data 21.07.2015 e 19.01.2016.
Non è fondata la censura dell'opponente sulla mancata iscrizione dell'indirizzo pec del mittente nei pubblici registri, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell l'estraneità dell'indirizzo di posta del mittente Controparte_1
dal Registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire;
diversamente, è necessario che il contribuente al quale era diretta la notifica evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro generale.” (Cassazione civile sez. trib.,
17/07/2024, n.19677).
Con riferimento alla cartella n. 29520170022009354, osservata la produzione documentale fornita dall' deve osservarsi che la stessa risulta regolarmente CP_4 notificata in data 08.04.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Deve ritenersi adeguatamente notificata la cartella di pagamento, allorquando il messo notificatore recatosi presso l'indirizzo di residenza, avendo riscontrato l'assenza di questo e di altre persone autorizzate al ritiro, effettui la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., affiggendo alla porta dell'abitazione avviso di deposito della cartella presso la casa comunale e depositando la stessa presso la casa comunale.
5 Non risulta invece provata la notifica della cartella di pagamento n. 29520160031294718 dell'importo di € 3.419,82. L , infatti, in relazione a detta cartella ha Controparte_7
prodotto soltanto un avviso di ricevimento di società privata (dal quale peraltro non è possibile ravvisare un riferimento all'atto) dal quale risulta non consegnata la cartella per indirizzo insufficiente. Non essendo stati prodotti atti interruttivi né dall'Ente Impositore né dall'Agente della Riscossione, va dichiarata la prescrizione relativamente al credito di tale cartella.
10. Con riferimento agli avvisi di addebito Inps, va respinta l'opposizione, essendo stata provata dall' la corretta notifica di tutti gli avvisi di addebito, con la produzione CP_3
degli avvisi di ricevimento regolarmente sottoscritti dal contribuente o da persona familiare convivente o incaricata al ricevimento dei suddetti atti.
Con giurisprudenza consolidata si è stabilito, in tema di riscossione delle imposte, che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notificazione, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione, e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
Nel caso appena indicato, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è
l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma secondo cui il concessionario è obbligato a conservare, per cinque anni, la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (fra tante, Cass. n. 19575 del 2019 e ivi ulteriori precedenti).
Tanto vale anche per l'avviso di addebito dell'INPS che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. n. 78 CP_3
del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010);
In particolare, il D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, prevede che:
"L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
6 municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento";
Né può rilevare la contestazione avanzata dall'opponente per il preteso disconoscimento della conformità all'originale e la riferibilità del documento all'atto cui viene associato.
D'altro canto, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data può considerarsi assolta mediante la produzione dell'estratto della cartella e della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia dell'atto (v. Cass. n. 20444/2019, n. 23902/2017). Ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotostatiche o fotografiche hanno la medesima efficacia probatoria degli originali e fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (v. Cass. n. 9773/2009 e n. 8682/2009), sicché per inficiarne il valore la parte non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve disconoscerne la conformità in modo specifico e serio.
Pertanto, laddove l'ente produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica della cartella esattoriale (o di atti successivi) o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (v. Cass. n.
23426/2020, n. 24323/2018). E nella specie, i rilievi sollevati dall'istante in ordine agli atti prodotti dalla controparte sono generici, essendosi egli limitato a disconoscerne la conformità all'originale con mera clausola di stile senza tuttavia indicare in cosa l'atto depositato in copia differirebbe dall'originale.
La relata contiene, inoltre, il preciso riferimento al numero degli atti notificati.
Ne deriva che la consegna del plico al domicilio del contribuente, ritirato da familiare convivente, è idonea a far presumere ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto nonché del suo contenuto da parte del destinatario, il quale avrebbe perciò dovuto fornire la prova che il plico non contenesse alcun atto o che lo stesso fosse diverso da quello che si assume spedito (cfr. da ultimo Corte d'Appello di Messina n. 530/2024).
Va pertanto dichiarata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito Inps.
7 11. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, la fondatezza parziale dell'opposizione nei confronti dell' e dell' giustifica la compensazione per tre CP_4 CP_10
quarti delle spese di lite, mentre la restante frazione segue la soccombenza e viene posta a carico dell' e dell' in solido tra loro. Nei confronti dell'Inps l'opponente CP_4 CP_10
risulta invece totalmente soccombente e va quindi condannato al pagamento delle spese, che vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1
CP_1 depositato in data 26.11.2019 nei confronti dell' e dell'Inps e dell' in persona CP_4
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo n. 29580201900001434 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520160031294718;
- rigetta per il resto;
- condanna l' e l' in solido, a rifondere a parte opponente un quarto delle CP_4 CP_10
spese di lite, che liquida -già ridotte- in € 1.528,50, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario;
compensa per la restante parte;
- condanna parte opponente a rifondere all'Inps le spese del giudizio, che liquida in €
6.114,00, oltre spese generali;
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 28 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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