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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/11/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Anna Lidia Corvino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2433/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLOMAGNO Parte_1 P.IVA_1 LL e dell'avv. FIORE RENATA ( ) VIA GRAMSCI, 17 71100 C.F._1 ; ( ) VIA GRAMSCI N. 17 ; , Pt_1 Parte_2 C.F._2 Pt_1 elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 71100 Foggiapresso il difensore avv. CARLOMAGNO LL
ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
C.F. Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
L'attrice hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. avverso il Parte_1 pignoramento presso terzi notificato da in data 26 settembre 2023, fondato sul Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 15469/2016 e sulla sentenza n. 21928/2018 del Tribunale di Roma. L'opponente ha articolato tre motivi, sostenendo che entrambi i crediti risultavano già estinti nelle precedenti procedure esecutive R.G.E. 2519/2017 e R.G.E. 1555/2022, e che l'odierna esecuzione costituirebbe comunque una indebita parcellizzazione della pretesa. Le convenute, benché ritualmente citate, non si sono costituite.
È necessario procedere a un riesame autonomo dei titoli e dei precedenti provvedimenti di assegnazione prodotti in atti.
Quanto al decreto ingiuntivo n. 15469/2016, dagli atti risulta che nella procedura esecutiva R.G.E. 2519/2017 la creditrice richiese l'assegnazione sia della sorte capitale sia degli interessi moratori previsti nel titolo, che nel monitorio erano stati determinati nella misura contrattuale del tasso Euribor maggiorato di sette punti percentuali. Tuttavia, nel fascicolo esecutivo non furono depositati né il ricorso monitorio né le fatture necessarie al calcolo degli interessi. L'ordinanza di assegnazione del 9 maggio 2018 rilevò espressamente l'impossibilità di verificare la decorrenza e la misura degli interessi richiesti per difetto di prova, disponendo quindi l'assegnazione della sola sorte capitale. Tale provvedimento non contiene alcuna valutazione negativa sul diritto agli interessi, né alcun rigetto implicito: è un'assegnazione nei limiti della prova, non un accertamento estintivo del credito residuo. La mancata impugnazione ex art. 617 c.p.c. non può dunque determinare consumazione del titolo per la parte non scrutinata, poiché non vi era alcun provvedimento da contestare sotto il profilo del rigetto, essendo mancata la verifica per motivi meramente documentali. Il credito per interessi residui non risulta quindi estinto.
In relazione alla sentenza n. 21928/2018, nella procedura R.G.E. 1555/2022 aveva richiesto CP_1
l'assegnazione dell'intero credito (capitale e interessi), pari a € 433.817,17, mentre il terzo pignorato aveva dichiarato la disponibilità di € 334.347,76. L'ordinanza di assegnazione riportava che tale somma veniva assegnata “a parziale soddisfo del credito azionato”. Anche in questo caso, dunque, non vi è alcuna statuizione di estinzione del residuo credito, poiché la parzialità dell'assegnazione era dovuta esclusivamente al limite oggettivo della dichiarazione del terzo. L'argomento del Comune, secondo cui il creditore avrebbe originariamente pignorato meno del dovuto, non trova riscontro negli atti e non può trasformare una scelta processuale in una rinuncia né in un accertamento estintivo;
né risulta che la creditrice avesse mai inteso abbandonare la parte non precettata. Il titolo conserva, quindi, efficacia esecutiva per l'importo residuo.
Quanto alla censura di frazionamento abusivo del credito, essa non può trovare accoglimento. Per giurisprudenza costante, l'abusiva scissione della pretesa si configura solo quando il creditore, in presenza di un rapporto unitario, moltiplichi irragionevolmente l'attività processuale, senza alcun interesse oggettivo, provocando un aggravio ingiustificato per il debitore. Nel caso di specie i titoli sono due e distinti;
le precedenti procedure esecutive si sono concluse con assegnazioni parziali dovute, nel primo caso, alla mancanza della documentazione necessaria al calcolo degli interessi, e nel secondo caso alla limitata disponibilità dichiarata dal terzo. Non vi è alcuna duplicazione artificiosa, né dispersione istruttoria, né sproporzione nell'impiego degli strumenti esecutivi da parte della creditrice. Anche la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 7299/2025) – pur rafforzando il principio di correttezza nella gestione processuale del credito – chiarisce che, anche in presenza di un potenziale frazionamento, il giudice deve comunque decidere nel merito quando, come nel caso di specie, la struttura del rapporto e le pregresse assegnazioni rendono impossibile la ricostruzione unitaria della pretesa. La stessa sentenza sottolinea che l'eventuale frazionamento non comporta la pagina 2 di 3 perdita del diritto sostanziale, ma semmai ricadute sul piano delle spese, non configurabili in un caso in cui il creditore ha agito separatamente per ragioni documentali e di capienza oggettiva.
Alla luce di tali considerazioni, risulta che né il decreto ingiuntivo del 2016 né la sentenza del 2018 siano stati integralmente soddisfatti nelle precedenti esecuzioni: le assegnazioni pregresse hanno avuto natura parziale e non satisfattiva integrale, e non hanno prodotto alcun accertamento estintivo del credito residuo. I motivi di opposizione devono pertanto essere rigettati. Nulla sulle spese essendo rimaste la convenute contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia:
rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1
Nulla sulle spese.
Foggia, 14.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Carmen Anna Lidia Corvino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Anna Lidia Corvino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2433/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLOMAGNO Parte_1 P.IVA_1 LL e dell'avv. FIORE RENATA ( ) VIA GRAMSCI, 17 71100 C.F._1 ; ( ) VIA GRAMSCI N. 17 ; , Pt_1 Parte_2 C.F._2 Pt_1 elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 71100 Foggiapresso il difensore avv. CARLOMAGNO LL
ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
C.F. Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
L'attrice hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. avverso il Parte_1 pignoramento presso terzi notificato da in data 26 settembre 2023, fondato sul Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 15469/2016 e sulla sentenza n. 21928/2018 del Tribunale di Roma. L'opponente ha articolato tre motivi, sostenendo che entrambi i crediti risultavano già estinti nelle precedenti procedure esecutive R.G.E. 2519/2017 e R.G.E. 1555/2022, e che l'odierna esecuzione costituirebbe comunque una indebita parcellizzazione della pretesa. Le convenute, benché ritualmente citate, non si sono costituite.
È necessario procedere a un riesame autonomo dei titoli e dei precedenti provvedimenti di assegnazione prodotti in atti.
Quanto al decreto ingiuntivo n. 15469/2016, dagli atti risulta che nella procedura esecutiva R.G.E. 2519/2017 la creditrice richiese l'assegnazione sia della sorte capitale sia degli interessi moratori previsti nel titolo, che nel monitorio erano stati determinati nella misura contrattuale del tasso Euribor maggiorato di sette punti percentuali. Tuttavia, nel fascicolo esecutivo non furono depositati né il ricorso monitorio né le fatture necessarie al calcolo degli interessi. L'ordinanza di assegnazione del 9 maggio 2018 rilevò espressamente l'impossibilità di verificare la decorrenza e la misura degli interessi richiesti per difetto di prova, disponendo quindi l'assegnazione della sola sorte capitale. Tale provvedimento non contiene alcuna valutazione negativa sul diritto agli interessi, né alcun rigetto implicito: è un'assegnazione nei limiti della prova, non un accertamento estintivo del credito residuo. La mancata impugnazione ex art. 617 c.p.c. non può dunque determinare consumazione del titolo per la parte non scrutinata, poiché non vi era alcun provvedimento da contestare sotto il profilo del rigetto, essendo mancata la verifica per motivi meramente documentali. Il credito per interessi residui non risulta quindi estinto.
In relazione alla sentenza n. 21928/2018, nella procedura R.G.E. 1555/2022 aveva richiesto CP_1
l'assegnazione dell'intero credito (capitale e interessi), pari a € 433.817,17, mentre il terzo pignorato aveva dichiarato la disponibilità di € 334.347,76. L'ordinanza di assegnazione riportava che tale somma veniva assegnata “a parziale soddisfo del credito azionato”. Anche in questo caso, dunque, non vi è alcuna statuizione di estinzione del residuo credito, poiché la parzialità dell'assegnazione era dovuta esclusivamente al limite oggettivo della dichiarazione del terzo. L'argomento del Comune, secondo cui il creditore avrebbe originariamente pignorato meno del dovuto, non trova riscontro negli atti e non può trasformare una scelta processuale in una rinuncia né in un accertamento estintivo;
né risulta che la creditrice avesse mai inteso abbandonare la parte non precettata. Il titolo conserva, quindi, efficacia esecutiva per l'importo residuo.
Quanto alla censura di frazionamento abusivo del credito, essa non può trovare accoglimento. Per giurisprudenza costante, l'abusiva scissione della pretesa si configura solo quando il creditore, in presenza di un rapporto unitario, moltiplichi irragionevolmente l'attività processuale, senza alcun interesse oggettivo, provocando un aggravio ingiustificato per il debitore. Nel caso di specie i titoli sono due e distinti;
le precedenti procedure esecutive si sono concluse con assegnazioni parziali dovute, nel primo caso, alla mancanza della documentazione necessaria al calcolo degli interessi, e nel secondo caso alla limitata disponibilità dichiarata dal terzo. Non vi è alcuna duplicazione artificiosa, né dispersione istruttoria, né sproporzione nell'impiego degli strumenti esecutivi da parte della creditrice. Anche la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 7299/2025) – pur rafforzando il principio di correttezza nella gestione processuale del credito – chiarisce che, anche in presenza di un potenziale frazionamento, il giudice deve comunque decidere nel merito quando, come nel caso di specie, la struttura del rapporto e le pregresse assegnazioni rendono impossibile la ricostruzione unitaria della pretesa. La stessa sentenza sottolinea che l'eventuale frazionamento non comporta la pagina 2 di 3 perdita del diritto sostanziale, ma semmai ricadute sul piano delle spese, non configurabili in un caso in cui il creditore ha agito separatamente per ragioni documentali e di capienza oggettiva.
Alla luce di tali considerazioni, risulta che né il decreto ingiuntivo del 2016 né la sentenza del 2018 siano stati integralmente soddisfatti nelle precedenti esecuzioni: le assegnazioni pregresse hanno avuto natura parziale e non satisfattiva integrale, e non hanno prodotto alcun accertamento estintivo del credito residuo. I motivi di opposizione devono pertanto essere rigettati. Nulla sulle spese essendo rimaste la convenute contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia:
rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1
Nulla sulle spese.
Foggia, 14.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Carmen Anna Lidia Corvino
pagina 3 di 3