Articolo 57 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 58Articolo 60
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1 gennaio 2003
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18 agosto 2007
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12 maggio 2013
Art. 57. Commissione unica sui dispositivi medici 1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86 .
4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono espone on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi. ((68)) ------------- AGGIORNAMENTO (68)
Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione unica sui dispositivi medici, di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 12 maggio 2013
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