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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
EP Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1983/2025 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Maria Teresa Votrico (mariateresa. Email_1
per procura allegata al ricorso Email_2
RICORRENTE
E
(cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege a Palermo, via Mariano Stabile
n. 182, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
( Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
“Piaccia al Sig. Presidente del Tribunale revocare l'impugnato decreto, e conseguentemente confermare le delibere di ammissione di cui in narrativa o ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza o della data di emissione delle anzidette Delibere. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 17 settembre 2025, Pt_1
ha impugnato il decreto emesso in data 7 agosto 2025, con cui il
[...]
Tribunale in composizione monocratica revocava, con effetto ex tunc,
l'ammissione dello stesso al patrocinio dello Stato, disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese con distinte delibere del 21 aprile 2023 e del 10 maggio 2023, in relazione alle azioni revocatorie iscritte ai nn. 1240/2023, n. 1241/2023 e n. 1262/2023 R.G. e successivamente riunite al fascicolo di anteriore iscrizione.
Nel costituirsi, il ha sollecitato il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato.
Preliminarmente, va rilevata la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile è esperibile il mezzo impugnatorio previsto dall'art. 170 D.P.R. 115/2002 (cfr.
Cass. civ. n. 13807/2011) e il relativo procedimento, che vede come legittimato passivo il (cfr. Cass. civ. n. 15219/2022 Controparte_1
e n. 21700/2015) deve essere instaurato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. 742/1969) ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (cfr. Cass. civ. n. 6864/2024).
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione merita accoglimento nei termini appresso specificati.
E invero, l'opponente ha lamentato che il Tribunale avrebbe revocato il patrocinio a spese dello Stato in assenza di alcuna delle condizioni previste
2 dall'art. 136 T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), censurando illegittimamente la scelta di promuovere tre distinti procedimenti.
Ora, al riguardo va osservato che, in effetti, il provvedimento impugnato ha disposto la revoca del predetto beneficio ritenendo sussistente un “abuso del diritto di azione con il gratuito patrocinio” sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- “le revocatorie sono state richieste a cautela di un medesimo credito, nascente dalla medesima sentenza e per il quale si sono avuti sviluppi identici della vicenda sul piano giudiziale e stragiudiziale”;
- “detti procedimenti avrebbero potuto e dovuto sin dall'inizio essere instaurati nell'ambito di un solo medesimo procedimento”;
- “la scelta di instaurare tre distinti procedimenti con procuratori diversi non risponde ad altra finalità se non a quella di conseguire tre distinte liquidazioni di gratuito patrocinio”;
- “le difese spiegate dai procuratori del sono "identiche" tra loro e Pt_1
connotate persino dall'utilizzo delle stesse parole e degli stessi periodi, ampiamente copia-incollati”.
Ciò posto, va evidenziato che, a mente dell'art. 136 D.P.R. 115/2002, il magistrato che procede è tenuto a revocare il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato può intervenire “se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio” (comma 1) oppure “se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (comma 2).
Nel caso specifico, invero, non ricorre alcuno dei presupposti appena indicati, dovendo in particolare evidenziarsi che “l'articolo 136, comma 2, del
Dpr 115 del 2002, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio avvenga nell'ipotesi in cui l'interessato abbia agito o resistito in giudizio
3 con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito” (Cass. civ. n. 9617/2023).
Di qui la fondatezza dell'opposizione proposta da , Parte_1
che deve pertanto essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rimessione degli atti al primo giudice al fine di provvedere alla liquidazione ex art. 83 D.P.R. 115/2002 (cfr., sul punto,
Cass. civ. n. 286/2022: “Il giudice che accoglie l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n.
115 del 2002, e del d.lg. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2”).
Nel liquidare i compensi, peraltro, occorrerà tenere conto del palese abuso del processo posto in essere dall'odierno opponente, consistito nell'avere iscritto a ruolo tre cause strettamente connesse e inevitabilmente destinate alla riunione, in contrasto con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, pur non essendo sanzionabile con la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non essendo illegittimo lo strumento adottato dall'opponente, ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia – per quanto possibile – l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine (cfr., sul
4 punto, Cass. civ. n. 4832/2021 e n. 20834/20834/2017, che hanno affermato detti principi in fattispecie relative a ricorsi per equa riparazione ex L.
89/2001).
Avuto riguardo alle ragioni poste alla base della decisione, si reputano sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione risultante dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 17 settembre 2025 e, per l'effetto,
2) annulla il decreto di revoca ex art. 136 D.P.R. 115/2002 emesso in data 7 agosto 2025 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1240/2023
R.G. (portante riuniti i procedimenti n. 1241/2023 e n. 1262/2023
R.G.);
3) rimette gli atti al primo giudice per la liquidazione ex art. 83 D.P.R.
115/2002;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Termini Imerese, 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
EP Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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