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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9617 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice BR LA OM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 42204/2023 promossa da:
(c. f. ), Parte_1 P.IVA_1
(c. f. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. LANZILAO ANDREA e dell'avv. RIZZO EVELINA, elettivamente domiciliati in VIA SAN GIUSEPPE, 46 73012 CAMPI SALENTINA presso lo studio dell'avv. RIZZO e, pertanto, domiciliati ex lege presso il domicilio digitale della difenditrice Email_1
- parte attrice -
contro
:
(c. f. ), con il patrocinio gli avv.ti TOFFOLETTO Controparte_1 P.IVA_2
ER, SE CO, OM HR, LA NA,
ER FL e LI SI, elettivamente domiciliata in C.so
VERCELLI n. 40 MILANO presso lo studio UNIQLEGAL s.t.a.p.a.
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'On.le Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
A) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse nei capitoli 1, 2, 3, 4 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed invalidità del contratto di conto corrente di corrispondenza n°10689075 e dei contratti di conto anticipi su fatture n°10840912 e n°102320900 intercorsi tra e la società attrice in relazione Controparte_1
alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo pagina 1 di 23 trimestrale, delle valute, della commissione di massimo scoperto e della commissione di disponibilità immediata fondi e comunque di ogni competenza e remunerazione a qualsivoglia titolo pretesa dalla banca e non dovuta nel corso di tutto il rapporto e, per l'effetto,
B) ritenere e dichiarare, previa C.T.U. in materia bancaria per l'accertamento e l'individuazione della posizione dare-avere in seguito al riesame e ricalcolo di tutte le operazioni e alla determinazione del costo effettivo annuo degli intercorsi rapporti bancari tra le parti, che, a far data al 31/03/2021, il conto corrente di corrispondenza n°10689075 avrebbe dovuto avere un saldo a credito della di €.240.620,87, il Parte_1
contratto di conto anticipi su fatture n°10840912 avrebbe dovuto avere un saldo a credito della di €.126.704,57 ed il contratto di conto anticipi su fatture Parte_1
n°102320900 avrebbe dovuto avere un saldo a credito della di €.- Parte_1
1.383,76, o quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'On.le Tribunale, il tutto oltre interessi ex art.117 TUB e da rivalutarsi annualmente sino alla notifica del presente atto, nonché, per il periodo successivo, oltre interessi calcolati ai sensi dell'art.1284, 4° comma, cc., e rivalutazione ISTAT come per legge dall'inizio del rapporto ad oggi, e per l'effetto
C) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
restituzione in favore della della somme illegittimamente addebitate Parte_1
e/o riscosse in relazione ai rapporti sopra indicati, ammontanti a complessivi €.365.941,68, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'On.le Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicati al punto B) delle presenti conclusioni, ovvero, in subordine e sempre per effetto dell'accertamento di cui al punto B), all'annotazione sui conti sopra indicati del saldo rideterminato a far data al 31/03/2021, segnatamente €.240.620,87 per il conto corrente di corrispondenza n°10689075,
€.126.704,57 per il contratto di conto anticipi su fatture n°10840912 ed €.-1.383,76, per il contratto di conto anticipi su fatture n°102320900.
D) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse ai capitoli 5 e 8 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed illegittimità delle convenzioni relative al tasso di interesse ed alle modalità di calcolo del piano di ammortamento con capitalizzazione composta contenute nel contratto di mutuo ipotecario per notar del 12/04/2007 (rep. n.31943 e racc. n.9839), e, per l'effetto, Persona_1
E) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore: Controparte_1
pagina 2 di 23 - previa rideterminazione nell'importo di 180.427,88 delle somme dovute ex art.117 TUB in virtù del contratto di mutuo su indicato con capitalizzazione semplice, al pagamento della somma di €.38.466,74, o quella maggiore o minore che riterrà l'On.le Tribunale, in favore della a titolo di restituzione delle somme illegittimamente Parte_1 riscosse, ovvero, in subordine, laddove l'On.le Tribunale ritenesse che il conferimento del ramo di azienda non abbia comportato la cessione del credito relativo al rapporto su indicato alla condannare al pagamento della somma Parte_1 Controparte_1
sopra individuata in favore di . Parte_2
- ovvero, in subordine, previa rideterminazione nell'importo €.184.825,51 delle somme dovute ex art.117 TUB in virtù del contratto di mutuo su indicato, al pagamento della somma di €.34.069,11, o quella maggiore o minore che riterrà l'On.le Tribunale, in favore della a titolo di restituzione delle somme illegittimamente riscosse, Parte_1
ovvero, in subordine, laddove l'On.le Tribunale ritenesse che il conferimento del ramo di azienda non abbia comportato la cessione del credito relativo al rapporto su indicato alla condannare al pagamento delle somma sopra Parte_1 Controparte_1
individuata in favore di . Parte_2
F) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse ai capitoli 6 e 8 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed illegittimità della convenzione del tasso di interesse ed alle modalità di calcolo del piano di ammortamento con capitalizzazione composta contenute nel contratto di mutuo ipotecario per notar
[...]
(rep. n.33828 e racc. n.11217) del 22/07/2011 e, per l'effetto, Per_1
G) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore: Controparte_1
- previa rideterminazione nell'importo di €.255.439,56 delle somme dovute ex art.117 TUB in virtù del contratto di mutuo su indicato con capitalizzazione semplice, al pagamento della somma di €.62.949,68, o quella maggiore o minore che riterrà l'On.le Tribunale, in favore della a titolo di restituzione delle somme illegittimamente Parte_1 riscosse, ovvero, in subordine, laddove l'On.le Tribunale ritenesse che il conferimento del ramo di azienda non abbia comportato la cessione del credito relativo al rapporto su indicato alla condannare al pagamento delle somma Parte_1 Controparte_1
sopra individuata in favore di . Parte_2
- ovvero, in subordine, previa rideterminazione nell'importo di €.256.684,08 delle somme dovute ex art.117 TUB in virtù del contratto di mutuo su indicato, al pagamento della somma di €.61.705,16, o quella maggiore o minore che riterrà l'On.le Tribunale, in favore pagina 3 di 23 della a titolo di restituzione delle somme illegittimamente riscosse, Parte_1 ovvero, in subordine, laddove l'On.le Tribunale ritenesse che il conferimento del ramo di azienda non abbia comportato la cessione del credito relativo al rapporto su indicato alla condannare al pagamento delle somma sopra Parte_1 Controparte_1
individuata in favore di . Parte_2
H) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse ai capitoli 7 e 8 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed illegittimità della convenzione del tasso di interesse ed alle modalità di calcolo del piano di ammortamento con capitalizzazione composta contenute nel contratto di finanziamento chirografario di €.
80.000,00 del 06/08/2018 e, per l'effetto,
I) rideterminare nell'importo di €.66.339,60, o quello maggiore o minore che riterrà l'On.le
Tribunale, le somme dovute dalla a saldo del suddetto contratto di Parte_1
finanziamento.
L) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse al capitolo 9 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed illegittimità della convezione sugli interessi dei contratti di finanziamento “senza vincolo di destinazione” e, per l'effetto,
M) rideterminare nell'importo di €. 38.165,82, o quella maggiore o minore che riterrà
l'On.le Tribunale, l'esposizione sul c/c n.105818712 a far data al 31/03/2021.
N) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse al capitolo 10 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed illegittimità della convezione sugli interessi dei contratti di finanziamento “per l'esecuzione di pagamenti verso l'estero”
e, per l'effetto,
O) rideterminare nell'importo di €.84.903,18, o quella maggiore o minore che riterrà
l'On.le Tribunale, l'esposizione sul c/c n.105818700 a far data al 31/03/2021.
P) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse al capitolo 11 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed illegittimità della convezione sugli interessi dei contratti di finanziamento denominati “Plafond supercash rotativo” e, per l'effetto,
Q) previa rideterminazione in €.41.802,49 della somma complessivamente dovuta per i suddetti finanziamenti, o quella maggiore o minore che riterrà l'On.le Tribunale, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 della somma di €.1.275,76 in favore della ovvero, in subordine, Parte_1 laddove l'On.le Tribunale ritenesse che il conferimento del ramo di azienda non abbia pagina 4 di 23 comportato la cessione del credito relativo al rapporto su indicato alla Parte_1
condannare al pagamento delle somma sopra individuata in favore di
[...] Controparte_1
. Parte_2
R) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse al capitolo 12 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, che abbia tenuto un Controparte_1 comportamento illegittimo e, per l'effetto, condannarla, in persona del Legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 355.543,00, o nella maggiore o minor somma che riterrà l'On.le Tribunale, per il danno indiretto subito dall'attrice in termini di mancato guadagno e perdita di fatturato.
S) Con vittoria di spese e competenze di lite”
Conclusioni di parte convenuta
In via preliminare:
1) accertare e dichiarare, in merito ai finanziamenti senza vincolo di destinazione e al conto corrente n. 105818712, la cessata materia del contendere per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo rappresentato dal piano di rimodulazione;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per i rapporti di conto corrente e di finanziamento ancora in essere;
3) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
Nel merito:
4) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
5) in subordine, compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte attrice con il credito della banca odierna esponente;
In via istruttoria:
6) rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte;
In ogni caso:
7) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 5 di 23 1. Con atto di citazione notificato il 22.6.2021 e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Lecce
[...]
contestando la validità di un contratto di conto corrente, di due Controparte_1
contratti di anticipazione su fatture regolati in conto corrente, di due contratti di mutuo ipotecario e di quattro contratti di finanziamento stipulati da con Pt_1 nell'ambito dell'attività di impresa individuale da lui esercitata, Controparte_1
la cui azienda è stata poi ceduta alla al momento della Parte_3
costituzione di tale società il 30.8.2018, chiedendo di condannare la convenuta alla ripetizione degli indebiti pagati in corso di esecuzione di tali contratti direttamente in favore della società attrice o, in via subordinata, di personalmente e, Pt_1
in ogni caso, di accertare il reale saldo di tali rapporti, e di condannare inoltre la convenuta al risarcimento dei danni provocati alla società attrice con la sua condotta illegittima consistita nella pretesa degli importi invalidamente convenuti che nei contratti richiamati che hanno determinato un calo della capacità produttiva e del volume di affari della società attrice, quantificati tramite consulenza di parte in €
355.543,00.
2. A fondamento delle domande proposte nel presente giudizio, in particolare, gli attori:
a. con riguardo al contratto di conto corrente identificato con il n. 10689075 e stipulato da con il 4.10.2006 (doc. 4), al Parte_2 CP_1
contratto di anticipazione su fatture identificato con il n. 10840912 stipulato tra le stesse parti il 30.5.2007 (doc. 5) e infine al contratto di anticipazione su fatture identificato con il n. 102320900 stipulato sempre tra le medesime parti il 24.10.2022 (doc.c 6)
i. hanno dedotto la nullità del contratto per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117.3 TUB, non essendo stato state sottoscritte né dal correntista né dalla banca le condizioni generali e particolari di contratto oggetto dei documenti da 4 a 6 di parte attrice;
ii. hanno dedotto inoltre la nullità per mancata pattuizione per iscritto sia dei tassi debitori intrafido applicati in corso di esecuzione dell'affidamento in conto corrente di 40.000 euro che ha avuto esecuzione tra le parti dall'1.1.2008 al 31.12.2008 e di quelli applicati in corso di esecuzione dell'ulteriore affidamento di 50.000
pagina 6 di 23 che ha avuto esecuzione dall'1.1.2009 e sino al 31.3.2021 sia delle commissioni di massimo scoperto applicate su tali affidamenti oltre che relativi alle anticipazioni su fatture;
iii. hanno contestato la validità degli addebiti in conto corrente degli interessi maturati trimestralmente e degli interessi e spese maturate nell'ambito delle anticipazioni su fatture concordate tra le parti siccome eseguita in violazione dell'art. 120.2 TUB non essendo stata validamente convenuta e specificamente approvata per iscritto alcuna clausola anatocistica con condizione di reciprocità; iv. hanno dedotto che manchi la prova della pattuizione scritta del tasso di interesse ultralegale applicato nel corso dell'esecuzione di tali rapporti per gli effetti di cui all'art. 117.4 e 6 TUB;
v. hanno dedotto inoltre che le operazioni registrate in conto corrente sono state contabilizzate in giorni diversi dalla loro esecuzione, nonostante non fosse stata validamente pattuita in forma scritta tale facoltà tramite indicazione contrattuale dei c.d. “giorni valuta”; vi. hanno dedotto infine che la c.m.s. applicata sulla massima esposizione debitoria sia priva di causa e contestato l'indeterminatezza e mancanza di forma scritta delle c.m.s. e c.d.f. convenute nei contratti di conto corrente e anticipazione su fatture;
chiedendo di conseguenza di rideterminare il saldo di tali rapporti al netto degli indebiti annotati in conto e applicato il tasso di interesse legale di cui all'art. 117.7 TUB, condannando la convenuta alla restituzione degli indebiti pagati nel corso dell'esecuzione di tali rapporti così come quantificati con la consulenza di parte prodotta al doc. 2;
b. con riguardo al contratto di mutuo ipotecario del valore di 150.000 euro stipulato il 12.4.2007 (riguardo ai quali gli attori hanno prodotto al doc. 7 il contratto, al doc. 8 il piano di ammortamento e al doc. 9 il documento di sintesi) hanno dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale, derivante dal fatto che l'indicatore sintetico del costo del contratto indicato a fini di trasparenza e quello calcolabile applicando correttamente tutti i costi accessori al credito pattuiti sono differenti, essendo stato indicato nel contratto di mutuo un ISC inferiore per lo 0,060%, fatto pagina 7 di 23 che comporterebbe la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale e la sostituzione dello stesso con il tasso previsto dall'art. 117.7 TUB e giustificherebbe la condanna della convenuta alla ripetizione degli indebiti pagati per effetto dell'applicazione dei tassi di interesse corrispettivi convenzionali;
c. anche con riguardo al contratto di mutuo ipotecario del valore di 240.000 euro stipulato il 22.7.2011 (riguardo ai quali gli attori hanno prodotto al doc.
12 il contratto e al doc. 13 il piano di ammortamento) hanno dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale derivante dal fatto che l'indicatore sintetico del costo del contratto indicato a fini di trasparenza e quello calcolabile applicando correttamente tutti i costi accessori al credito sono differenti per lo 0,089464%, fatto che comporterebbe la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale e la sostituzione dello stesso con il tasso previsto dall'art. 117.7 TUB, con condanna della convenuta alla ripetizione degli indebiti pagati per effetto dell'applicazione dei tassi di interesse corrispettivi convenzionali;
d. inoltre con riguardo ai due contratti di mutuo sopra richiamati e al finanziamento di ulteriori 80.000 euro stipulato il 6.8.2018 (doc. 18), hanno dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale, frutto della applicazione ai rapporti di un piano di ammortamento c.d. alla francese nell'ambito del quale maturano necessariamente maggiori costi non indicati alle parti in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 821, comma 3, c.c. chiedendo conseguentemente di condannare la convenuta a restituire i maggiori importi pagati per interessi convenzionali in corso di esecuzione del contratto, rispetto al tasso di interesse sostitutivo previsto dall'art. 117.7
TUB;
e. infine, con riguardo ai finanziamenti senza vincolo di destinazione delle somme, ai finanziamenti estero e ai finanziamenti rotativi oggetto, rispettivamente dei documenti da 20 a 22, 29 e da 36 a 42 di parte attrice, hanno dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale in ragione del fatto che il TAEG indicato nei contratti sarebbe stato inferiore a quello effettivo derivante dall'applicazione delle condizioni contrattuali, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione del maggiore pagina 8 di 23 importo pagato per interessi convenzionali rispetto alla misura di quelli altrimenti applicabili ai sensi dell'art. 117.7 TUB;
f. hanno chiesto, inoltre, di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni provocati alla capacità produttiva delle imprese attrici derivanti dai maggiori costi pagati in corso di esecuzione dei contratti bancari conclusi con la convenuta, come quantificati con la consulenza di parte prodotta al doc. 3 attoreo.
3. Il procedimento così introdotto è stato iscritto al n. R.G. 5747/2021 del Tribunale di
Lecce.
4. La convenuta si è tempestivamente costituita davanti al Controparte_1
Tribunale di Lecce ed ha eccepito l'incompetenza territoriale di quel Tribunale a conoscere questa controversia in favore, tra l'altro, del Tribunale di Milano indicato come Foro convenzionale. La convenuta ha eccepito inoltre l'inammissibilità delle domande di ripetizione dell'indebito formulate in relazione al contratto di conto corrente e all'anticipazione su fatture identificata con il n. 10840912, siccome ancora in corso di esecuzione tra le parti e ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione di eventuali indebiti pagati nei 10 anni precedenti alla introduzione della domanda, chiedendo poi, nel merito, di rigettare le domande degli attori deducendone l'infondatezza.
5. Con ordinanza del 25.7.2023, comunicata il 27.7.2023 alle parti, il Tribunale di
Lecce ha declinato la sua competenza in favore del Tribunale di Milano (doc.ti B e
D att.).
6. Con atto citazione del 21.11.2023 e Parte_2 Parte_1
hanno riassunto il giudizio davanti a questo Tribunale chiedendo
[...]
l'accoglimento delle conclusioni precisate.
7. All'esito dell'udienza di trattazione, sono stati assegnati alle parti termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. secondo il rito vigente alla data di introduzione della domanda.
8. Successivamente la stessa attrice ha prodotto i contratti di apertura credito sottoscritti con la convenuta in relazione al rapporto di conto corrente e dei conti anticipi in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 186, sesto comma n. 1,
c.p.c. e quindi gli estratti conto (parziali) relativi ai rapporti di conto corrente e di pagina 9 di 23 conto anticipi con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c.
9. Con ordinanza del 9.1.2025, adottata all'esito dell'udienza fissata per l'ammissione delle istanze istruttorie, la giudice originariamente assegnataria di questo procedimento ha rilevato che, di tutte le difese attoree, l'unica meritevole di approfondimento istruttorio era quella relativa all'illecita annotazione in conto corrente degli interessi tra l'1.1.2014 e il 31.12.2015, questione sulla quale ha invitato le parti a formulare conteggi a fini istruttori per evitare i costi di una c.t.u. limitata a tale profilo.
10. La causa è stata successivamente riassegnata ad altra giudice con i provvedimenti presidenziali del 31.10.2025 e del 18.11.2025.
11. Le domande di parte attrice si sono rivelate solo parzialmente fondate, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
12. Gli attori hanno in primo luogo dedotto la nullità dei contratti di conto corrente e di anticipazione su fatture conclusi con per mancanza di forma Controparte_1 scritta ai sensi dell'art. 117.1 e 3 TUB poiché i documenti 4, 5 e 6 di parte attrice, benché pacificamente redatti dalla convenuta e consegnati al correntista al momento della conclusione del contratto, non recavano la firma né del correntista né della banca che ha predisposto la documentazione contrattuale.
Se non che la convenuta ha prodotto, al momento della sua costituzione, ai documenti 1, 2 e 3 i contratti sottoscritti dal correntista . Pt_1
Ciononostante parte attrice ha insistito nella deduzione di nullità di tali contratti in ragione del fatto che la convenuta non ha firmato tali Controparte_1
documenti, deducendo che tale fatto impedisca di ritenere rispettato il requisito di forma previsto a pena di nullità dall'art. 117. 1 e 3 TUB.
L'interpretazione di tali norme proposta dagli attori è stata tuttavia definitivamente disattesa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 898/2018 con la quale la Suprema Corte, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha evidenziato come “nella ricerca dell'interpretazione preferibile, siccome rispondente al complesso equilibrio tra interessi contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse particolare,
l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei
pagina 10 di 23 limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche”, chiarendo quindi che il requisito della forma scritta, tanto con riferimento ai contratti quadro oggetto secondo la prescrizione di cui all'art. 23 TUF, oggetto della pronuncia richiamata, quanto analogamente con riferimento ai contratti bancari ai sensi dell'art. 117.1 TUB, “è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".
Avendo la convenuta documentato che tutti i contratti regolati in conto corrente sono sottoscritti dalla correntista, che ne ha ricevuto la copia prodotta in questo giudizio deve essere ritenuta rispettata la forma prescritta dall'art. 117.1 TUB, tenuto conto delle esigenze di tutela sottese a tale disposizione con la conseguenza che tutte le domande fondate sulla nullità del contratto di conto corrente e dei due conti di anticipazione su fatture si sono rivelate infondate e devono essere rigettate.
13. Inoltre ha specificamente approvato l'art. 8 del contratto di conto Pt_1
corrente, con il quale li 4.10.2006 le parti hanno convenuto che gli interessi creditori e gli interessi debitori convenzionali, maturati anche nell'ambito dell'apertura credito in conto corrente e di anticipazione su fatture, fossero annotati in conto corrente con pari periodicità trimestrale.
La clausola è valida alla luce del tenore letterale dell'art. 120.2 TUB come integrato dall'art. 6 della delibera del CICR 9.2.2000.
La circostanza che la misura del TAE indicato con finalità di trasparenza riguardo agli interessi creditori sia pari al TAN non esclude la valida pattuizione della clausola contrattuale anatocistica, poiché è la misura molto bassa degli interessi corrispettivi convenuti tra le parti a non consentire di apprezzare l'effetto anatocistico nei limiti dei tre numeri decimali indicati dopo la virgola nel documento di sintesi contrattuale. Tale effetto anatocistico si produce, tuttavia, necessariamente e automaticamente per effetto della capitalizzazione degli interessi attivi in conto corrente e ciò impedisce di ritenere la clausola invalidamente convenuta ai sensi dell'art. 120.2 TUB.
pagina 11 di 23 14. Inoltre i documenti 1, 2 e 3 di parte convenuta dimostrano che le parti hanno validamente convenuto per iscritto la misura dei tassi di interesse applicati in corso di esecuzione di tutti i rapporti regolati in conto corrente, così come i giorni valuta la c.m.s. (dovuta solo sullo scoperto e quindi non per la frazione del rapporto eseguita nei limiti degli affidamenti tempo per tempo concessi) e le c.d.f e c.i.v., ed
è la stessa attrice ad aver dimostrato la regolamentazione degli affidamenti prodotta in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. che sostanzialmente per tutto il periodo di esecuzione del rapporto di conto corrente documentato dagli estratti conto prodotti in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. anche la misura del tasso di interesse intrafido
è stata convenuta per iscritto tra le parti nell'ambito del contratto di conto corrente sul quale venivano contabilizzati anche gli interessi maturati per anticipazione su fatture.
15. Anche la dedotta nullità per mancanza di causa della c.m.s. convenuta nel contratto di conto corrente risulta infondata.
L'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente loro di accordarsi per pagare una simile commissione per remunerare l'impegno assunto dalla Banca a fare sempre fronte in termini rapidi all'uso del conto nonostante sia privo della relativa provvista (cfr. Istruzioni Banca d'Italia per rilevazione tassi usura, ed. 2002, par. C5), obbligazione certamente meritevole di tutela giuridica.
Non sussiste, conseguentemente, la denunciata nullità del patto per difetto di causa.
A ciò si aggiunga che, successivamente alla stipulazione del contratto di conto corrente oggetto del doc. 6 attoreo e dell'anticipazione su fatture oggetto del doc. 5 di parte attrice, la legge ha disciplinato tale onere dapprima con l'art. 2-bis, decreto- legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l'art. 117-bis TUB
(introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s.
È agevole, quindi, rilevare che se lo stesso legislatore ha inteso disciplinare la c.m.s., prevedendo altresì l'adeguamento dei contratti in corso entro il 28/6/2009, con la conseguenza che non è possibile ritenere preclusa alle parti la pattuizione di tale onere ritenendolo immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
pagina 12 di 23 La misura della c.m.s. concordata risulta inoltre determinata avendo la convenuta chiarito non solo la misura percentuale dell'onere (1,1%) ma anche la periodicità di addebito (trimestrale) e base di calcolo (massimo scoperto oltre la disponibilità esistente).
16. Di conseguenza nessuna delle difese di parte attrice è risultata fondata alla luce della documentazione contrattuale prodotta dalle parti.
17. Nondimeno gli estratti conto prodotti in relazione ai rapporti regolati in conto corrente hanno consentito di verificare che nel periodo successivo all'1.1.2014, nonostante le modificazioni all'art. 120.2 TUB introdotte con l'art.
1.628 della l.
147/2013, gli interessi maturati in relazione al contratto di conto corrente e ai conti anticipi, poi stati annotati in conto con cadenza trimestrale sul conto correte n.
10689075, generando nei trimestri successivi la maturazione di interessi anatocistici.
18. Parte convenuta ha dedotto che tale disposizione benchè vigente e cogente dall'1.1.2014, non sarebbe immediatamente applicabile ai rapporti in corso di esecuzione tra le parti per effetto di clausole di capitalizzazione trimestrale precedentemente validamente convenuti. Tale deduzione difensiva si è rivelata tuttavia infondata, riferendosi a un'interpretazione della norma non condivisa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. La Cassazione, in particolare, con la sentenza della Sez. I, 30.7.2024, n. 21344 ha chiarito che “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Di conseguenza sino al momento in cui la convenuta ha documentato di aver ricevuto espressa autorizzazione dalla correntista ad addebitare a marzo di ciascun anno gli interessi maturati nell'anno precedente ai sensi dell'art.
4.5 della delibera
CICR 3 agosto 2016, come consentito dalle ulteriori modificazioni all'art. 120.2
TUB compiute dall'art. 17-bis d.l. 18/2016, conv. l. 49/2016, gli interessi maturati nell'ambito dei contratti regolati in conto corrente dovevano essere conteggiati separatamente.
pagina 13 di 23 Per effetto dell'applicazione di tali disposizioni è stato chiesto alle parti di proporre dei conteggi per epurare il saldo di conto corrente dagli interessi anatocistici maturati dall'1.1.2014 sui conti identificati con i nn. 10689075 e 10840912 sino alla data della domanda e quelli relativi al conto n. 102320900 sino alla data di chiusura del conto (21.7.2020), calcolandogli interessi separatamente sino al 31.12.2015 e portandoli in conto solo alla data, rispettivamente, di proposizione della domanda per i primi due contratti che allora erano ancora in corso di esecuzione e di chiusura del conto per il terzo.
Come dichiarato dai difensori di entrambe le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione dell'11.12.2025 e già indicato all'udienza del 15.5.2025, per effetto di tale ricalcolo eseguito su tutti e tre rapporti i contrattuali sopra richiamati, deve accertarsi che il saldo di conto corrente n. 10689075 al 30.6.2021 in luogo di quello indicato pari a – 50,321,95 avrebbe dovuto essere pari a –
39.616,25 con una differenza di € 10.705,70 derivante dalla somma algebrica tra il corretto ricalcolo del saldo di conto corrente n. 106.89075 e quello dei conti identificati con i nn.10840912 e 102320900.
Non può tuttavia essere accolta la domanda di restituzione dell'importo di €
10.705,70 corrispondente agli interessi complessivamente maturati indebitamente in corso di esecuzione di tali rapporti contrattuali poiché, come eccepito dalla convenuta e non contestato dall'attrice, il contratto di conto corrente n. 1069075 sul quale gli interessi anche relativi alle anticipazioni su fatture sono stati contabilizzati era ancora in corso di esecuzione alla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, fatto che rende inesigibili tale credito.
19. Tutte le difese articolate dagli attori rispetto ai contratti di mutuo e finanziamento si sono rivelate infondate in diritto, fatto che consente di rigettare tutte le domande di parte attrice fondate su tali contratti senza compiere nessun approfondimento istruttorio ulteriore.
Con riguardo ai contratti di mutuo ipotecari (doc.ti 7 e 12), parte attrice ha dedotto che l'indicatore sintetico di costo inserito nelle condizioni contrattuali è errato, essendo inferiore a quello quantificabile applicando tutte le condizioni contrattuali e ha quindi dedotto che tale errore comporti la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenuto dalle parti in relazione a entrambi i contratti di mutuo.
Analoga difesa e analoghe domande vengono proposte in relazione alla errata pagina 14 di 23 indicazione del TAEG nei contratti di finanziamento senza vincolo di destinazione, finanziamento estero e finanziamento rotativo (oggetto dei documenti da 20 a 22, 29
e da 36 a 42 di parte attrice).
Secondo la difesa di parte attrice, quindi, l'accertamento di un ISC o TAEG diverso da quello indicato nel contratto comporterebbe, nel caso oggetto di giudizio avente ad oggetto mutui e finanziamenti stipulati al di fuori del credito al consumo,
l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117.7 TUB quale conseguenza della nullità della clausola con la quale sono stati determinati gli interessi corrispettivi dalle parti a norma dell'art. 117.6 TUB.
La previsione dell'obbligo di indicare nei contratti di finanziamento un indicatore sintetico di costo al di fuori dell'ambito del credito al consumo, deriva dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003.
Con tale provvedimento, adottato a norma dell'art. 116.3, il CICR ha stabilito che spetti alla Banca d'Italia individuare con decreto i contratti con riferimento ai quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto un indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione medesima, secondo una formula prevista dalla stessa
Banca d'Italia che renda immediatamente intellegibile in modo sintetico il costo effettivo del credito.
Par La Banca d'Italia ha quindi disciplinato l' dapprima all'interno delle proprie
Istruzioni di vigilanza, nel titolo (X) dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e successivamente a partire dal 27.9.2009, con provvedimento autonomo in materia di Trasparenza e delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Par L'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca
d'Italia richiamati dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 risponde, pertanto, esclusivamente a finalità di trasparenza e pubblicitarie, limitandosi a tale ambito il potere di normazione secondaria attribuito al CICR a norma dell'art. 116.3 TUB ed esercitato con l'adozione della citata delibera.
L'erronea indicazione dell'ISC non determina, infatti, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato ed in particolare sulla determinazione del tasso di interesse convenuto, tenuto conto di come i tassi di interesse dei quali gli pagina 15 di 23 attori hanno eccepito la nullità siano chiaramente indicati nei contratti di mutuo e finanziamento.
Par L' non ha la funzione non di determinare il tasso di interesse convenuto ma la funzione - diversa - di rendere chiaro, in maniera immediatamente intellegibile mediante rappresentazione in termini percentuali, il costo complessivo del mutuo concluso.
Non sussiste, pertanto, la denunciata nullità a norma dell'art. 117.6 TUB risultando convenuta la misura degli interessi corrispettivi senza rinvio alcuno agli usi e non Par potendo qualificarsi l' quale tasso, prezzo o condizione contrattuale, essendo semplicemente un valore aggregato finalizzato a dare evidenza immediatamente intellegibile a tali costi effettivi.
Il mancato rispetto della delibera del CICR richiamata non può, inoltre, essere invocata nemmeno quale causa di nullità a norma dell'art. 117.8 TUB, il quale attribuisce a diverso organo, ossia la Banca d'Italia, il potere di indicare il contenuto minimo dei contratti bancari, prevedendo la nullità dei contratti stipulati in difformità a tali istruzioni.
Par L'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca
d'Italia richiamati dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 risponde, pertanto, esclusivamente a finalità di trasparenza e pubblicitarie, non determinando l'erronea
Par indicazione dell' alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
Par L'erronea indicazione dell' pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117.6 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi di cui all'art. 116 TUB, del pari richiamato nelle premesse alla citata delibera CICR. Di conseguenza la violazione di tale obbligo di trasparenza non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo o finanziamento, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta qualora venga tempestivamente allegato e poi dimostrato che il contraente ha patito qualche danno per effetto nello specifico di tale inadempimento, fatto non avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio.
pagina 16 di 23 20. Inoltre gli attori hanno dedotto che i contratti di mutuo ipotecario e di finanziamento oggetto dei documenti 7, 12 e 18 di parte attrice sarebbero parzialmente nulli per essere stato applicato ai fini della determinazione della misura delle rate di rimborso dovute dal finanziato un piano di ammortamento alla francese che comporterebbe sempre l'addebito di maggiori costi occulti al soggetto finanziato, provocando un effetto anatocistico, in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 821, comma 3, c.c.
Tutti i profili di criticità evidenziati dalla difesa di parte attrice sono stati recentemente affrontati e superati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29.5.2024 adottata a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo compiuto dal Tribunale di Salerno, espressivo dei medesimi dubbi interpretativi oggetto delle difese di parte attrice.
La Cassazione, riprendendo considerazioni già ampiamente diffuse nella giurisprudenza di merito, ha evidenziato che l'ammortamento c.d. “alla francese” è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento di “rate costanti” per tutta la durata del rapporto, comprensive di una quota capitale (normalmente crescente nel tempo) ed una quota di interessi (normalmente decrescente nel tempo).
Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi - computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo - e da frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi.
Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si forma attraverso lo sviluppo del piano di un piano ammortamento nel quale il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati di interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad interessi (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale (rimborsato per importi nel tempo maggiori).
In sostanza, quindi, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici eseguiti in relazione alle rate che scadono sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi cosicché, nel corso pagina 17 di 23 dell'esecuzione del contratto, riducendosi il capitale prestato che viene coi pagamenti via via restituito, si riduce il montante degli interessi dovuti con ciascuna rata.
La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli – ad esempio – con ammortamento all'italiana, deriva quindi dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato, del quale (astrattamente) quindi gode per più tempo.
La Cassazione ha definitivamente chiarito che tale meccanismo non comporta, di per sé, la maturazione di interessi anatocistici.
Il divieto di anatocismo, previsto dall'art. 1283, opera allorquando il debitore si obblighi al pagamento di interessi su interessi già scaduti.
L'art. 1283 c.c. prevede infatti che, salvo usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriori alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Si verificherebbe, quindi, un'ipotesi di violazione del divieto di anatocismo nel caso in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti.
Ma tale ipotesi, tuttavia, non è la conseguenza necessaria dell'applicazione nella quantificazione dell'obbligazione restitutoria di un mutuo di un piano di ammortamento alla francese.
L'ammortamento alla francese prevede, infatti, che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino interessi ulteriori.
Il metodo c.d. “alla francese” è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, non è astrattamente ipotizzabile che tale tipologia di ammortamento sia fondata su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti come base di calcolo dei successivi ulteriori interessi.
pagina 18 di 23 Di conseguenza non è corretto dire che nel mutuo “alla francese” il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula matematica di interesse composto, che costituisce quindi soltanto la modalità di calcolo e di imputazione a capitale e ad interessi di quanto dovuto nelle singole rate restitutorie del finanziamento.
È conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo “alla francese” standard ossia che poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
Secondo le Sezioni Unite, in particolare “un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).”
Non essendo fisiologicamente prevista la maturazione di interessi ulteriori su interessi scaduti nei mutui, finanziamenti o prestiti con ammortamento alla francese,
l'applicazione di tale metodologia di ammortamento non comporta, di per sé, alcun fenomeno anatocistico.
Non avendo la parte attrice nello specifico allegato alcun elemento dal quale desumere che nel caso di specie gli interessi siano stati conteggiati sugli interessi scaduti, risulta documentalmente smentito che nel piano di rimborso concordato tra le parti non sia stata convenuta l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120.2 TUB e che quindi il contratto celi costi occulti e non abbia dato una corretta e trasparente informazione della misura del tasso di interesse convenuto tra le parti in violazione dell'art. 117 TUB.
Anche con riguardo alla ritenuta violazione degli artt. 820 e 821 c.c. derivante dal calcolo degli interessi dovuti in relazione al contratto di mutuo sull'intero capitale ancora da restituire, benché non ancora esigibile in forza del beneficio del termine concordato con la rateizzazione del mutuo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può
pagina 19 di 23 andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana».
Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed é tenuto al pagamento degli interessi «compensativi» anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. n. 199/1962). La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile» (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3, c.c.).
Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post.
Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere pagina 20 di 23 risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
L'obbligazione degli interessi è definita come «accessoria» per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia.” (così, testualmente, Cass. Sez. Unite
15130/2024).
La Cassazione ha quindi confermato che “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”, così come accaduto nel caso di specie.
Come evidenziato dalla Cassazione a Sezioni Unite, quindi, il contratto di mutuo può dirsi validamente pattuito per iscritto e l'obbligazione restitutoria può dirsi sufficientemente determinata “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” elementi tutti espressamente convenuti nel mutuo in esame (cfr. doc. 1 ric.).
Come chiarito infine dalla Cassazione “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere
(ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)
(…). Deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di pagina 21 di 23 capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
La domanda di dichiarazione di nullità parziale dei contratti di mutuo e del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo convenzionale e per applicazione illecita di interessi anatocistici derivante dall'applicazione di un piano di ammortamento alla francese risulta, quindi, infondata e deve essere rigettata, risultando dimostrato documentalmente che le parti hanno puntualmente convenuto per iscritto le obbligazioni reciprocamente assunte in forza di tali contratti, essendo fondate le diverse difese attore su argomenti definitivamente superati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
21. Infine anche la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori si è rivelata manifestamente infondata sia in ragione del fatto che gli illeciti imputati alla convenuta non hanno trovato un effettivo riscontro nell'istruttoria svolta, sia perché gli attori non hanno specificamente allegato né dimostrato in che termini le dedotte invalidità contrattuali e maggiori costi pagati nell'ambito dei contratti conclusi con l'istituto di credito convenuto hanno causato una riduzione della capacità produttiva delle impresa attrice né hanno offerto alcuna prova che tale perdita di capacità produttiva si sia effettivamente verificata.
22. Restano assorbite dalle motivazioni sinora espresse le ulteriori eccezioni di parte convenuta.
23. In ragione della soccombenza reciproca delle parti le spese del presente giudizio, si ritiene equo compensare integralmente le spese di liti tra le parti ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta che il saldo di conto corrente in corso di esecuzione tra
[...]
e al 30.6.2021 era pari a – 39.616,25 euro;
Parte_1 Controparte_1
2) rigetta tutte le ulteriori domande proposte da e Parte_1
nei confronti di Parte_2 Controparte_1
pagina 22 di 23 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 12 dicembre 2025
La giudice
BR LA OM
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice BR LA OM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 42204/2023 promossa da:
(c. f. ), Parte_1 P.IVA_1
(c. f. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. LANZILAO ANDREA e dell'avv. RIZZO EVELINA, elettivamente domiciliati in VIA SAN GIUSEPPE, 46 73012 CAMPI SALENTINA presso lo studio dell'avv. RIZZO e, pertanto, domiciliati ex lege presso il domicilio digitale della difenditrice Email_1
- parte attrice -
contro
:
(c. f. ), con il patrocinio gli avv.ti TOFFOLETTO Controparte_1 P.IVA_2
ER, SE CO, OM HR, LA NA,
ER FL e LI SI, elettivamente domiciliata in C.so
VERCELLI n. 40 MILANO presso lo studio UNIQLEGAL s.t.a.p.a.
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'On.le Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
A) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse nei capitoli 1, 2, 3, 4 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed invalidità del contratto di conto corrente di corrispondenza n°10689075 e dei contratti di conto anticipi su fatture n°10840912 e n°102320900 intercorsi tra e la società attrice in relazione Controparte_1
alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo pagina 1 di 23 trimestrale, delle valute, della commissione di massimo scoperto e della commissione di disponibilità immediata fondi e comunque di ogni competenza e remunerazione a qualsivoglia titolo pretesa dalla banca e non dovuta nel corso di tutto il rapporto e, per l'effetto,
B) ritenere e dichiarare, previa C.T.U. in materia bancaria per l'accertamento e l'individuazione della posizione dare-avere in seguito al riesame e ricalcolo di tutte le operazioni e alla determinazione del costo effettivo annuo degli intercorsi rapporti bancari tra le parti, che, a far data al 31/03/2021, il conto corrente di corrispondenza n°10689075 avrebbe dovuto avere un saldo a credito della di €.240.620,87, il Parte_1
contratto di conto anticipi su fatture n°10840912 avrebbe dovuto avere un saldo a credito della di €.126.704,57 ed il contratto di conto anticipi su fatture Parte_1
n°102320900 avrebbe dovuto avere un saldo a credito della di €.- Parte_1
1.383,76, o quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'On.le Tribunale, il tutto oltre interessi ex art.117 TUB e da rivalutarsi annualmente sino alla notifica del presente atto, nonché, per il periodo successivo, oltre interessi calcolati ai sensi dell'art.1284, 4° comma, cc., e rivalutazione ISTAT come per legge dall'inizio del rapporto ad oggi, e per l'effetto
C) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
restituzione in favore della della somme illegittimamente addebitate Parte_1
e/o riscosse in relazione ai rapporti sopra indicati, ammontanti a complessivi €.365.941,68, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'On.le Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicati al punto B) delle presenti conclusioni, ovvero, in subordine e sempre per effetto dell'accertamento di cui al punto B), all'annotazione sui conti sopra indicati del saldo rideterminato a far data al 31/03/2021, segnatamente €.240.620,87 per il conto corrente di corrispondenza n°10689075,
€.126.704,57 per il contratto di conto anticipi su fatture n°10840912 ed €.-1.383,76, per il contratto di conto anticipi su fatture n°102320900.
D) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse ai capitoli 5 e 8 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed illegittimità delle convenzioni relative al tasso di interesse ed alle modalità di calcolo del piano di ammortamento con capitalizzazione composta contenute nel contratto di mutuo ipotecario per notar del 12/04/2007 (rep. n.31943 e racc. n.9839), e, per l'effetto, Persona_1
E) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore: Controparte_1
pagina 2 di 23 - previa rideterminazione nell'importo di 180.427,88 delle somme dovute ex art.117 TUB in virtù del contratto di mutuo su indicato con capitalizzazione semplice, al pagamento della somma di €.38.466,74, o quella maggiore o minore che riterrà l'On.le Tribunale, in favore della a titolo di restituzione delle somme illegittimamente Parte_1 riscosse, ovvero, in subordine, laddove l'On.le Tribunale ritenesse che il conferimento del ramo di azienda non abbia comportato la cessione del credito relativo al rapporto su indicato alla condannare al pagamento della somma Parte_1 Controparte_1
sopra individuata in favore di . Parte_2
- ovvero, in subordine, previa rideterminazione nell'importo €.184.825,51 delle somme dovute ex art.117 TUB in virtù del contratto di mutuo su indicato, al pagamento della somma di €.34.069,11, o quella maggiore o minore che riterrà l'On.le Tribunale, in favore della a titolo di restituzione delle somme illegittimamente riscosse, Parte_1
ovvero, in subordine, laddove l'On.le Tribunale ritenesse che il conferimento del ramo di azienda non abbia comportato la cessione del credito relativo al rapporto su indicato alla condannare al pagamento delle somma sopra Parte_1 Controparte_1
individuata in favore di . Parte_2
F) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse ai capitoli 6 e 8 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed illegittimità della convenzione del tasso di interesse ed alle modalità di calcolo del piano di ammortamento con capitalizzazione composta contenute nel contratto di mutuo ipotecario per notar
[...]
(rep. n.33828 e racc. n.11217) del 22/07/2011 e, per l'effetto, Per_1
G) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore: Controparte_1
- previa rideterminazione nell'importo di €.255.439,56 delle somme dovute ex art.117 TUB in virtù del contratto di mutuo su indicato con capitalizzazione semplice, al pagamento della somma di €.62.949,68, o quella maggiore o minore che riterrà l'On.le Tribunale, in favore della a titolo di restituzione delle somme illegittimamente Parte_1 riscosse, ovvero, in subordine, laddove l'On.le Tribunale ritenesse che il conferimento del ramo di azienda non abbia comportato la cessione del credito relativo al rapporto su indicato alla condannare al pagamento delle somma Parte_1 Controparte_1
sopra individuata in favore di . Parte_2
- ovvero, in subordine, previa rideterminazione nell'importo di €.256.684,08 delle somme dovute ex art.117 TUB in virtù del contratto di mutuo su indicato, al pagamento della somma di €.61.705,16, o quella maggiore o minore che riterrà l'On.le Tribunale, in favore pagina 3 di 23 della a titolo di restituzione delle somme illegittimamente riscosse, Parte_1 ovvero, in subordine, laddove l'On.le Tribunale ritenesse che il conferimento del ramo di azienda non abbia comportato la cessione del credito relativo al rapporto su indicato alla condannare al pagamento delle somma sopra Parte_1 Controparte_1
individuata in favore di . Parte_2
H) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse ai capitoli 7 e 8 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed illegittimità della convenzione del tasso di interesse ed alle modalità di calcolo del piano di ammortamento con capitalizzazione composta contenute nel contratto di finanziamento chirografario di €.
80.000,00 del 06/08/2018 e, per l'effetto,
I) rideterminare nell'importo di €.66.339,60, o quello maggiore o minore che riterrà l'On.le
Tribunale, le somme dovute dalla a saldo del suddetto contratto di Parte_1
finanziamento.
L) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse al capitolo 9 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed illegittimità della convezione sugli interessi dei contratti di finanziamento “senza vincolo di destinazione” e, per l'effetto,
M) rideterminare nell'importo di €. 38.165,82, o quella maggiore o minore che riterrà
l'On.le Tribunale, l'esposizione sul c/c n.105818712 a far data al 31/03/2021.
N) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse al capitolo 10 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed illegittimità della convezione sugli interessi dei contratti di finanziamento “per l'esecuzione di pagamenti verso l'estero”
e, per l'effetto,
O) rideterminare nell'importo di €.84.903,18, o quella maggiore o minore che riterrà
l'On.le Tribunale, l'esposizione sul c/c n.105818700 a far data al 31/03/2021.
P) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse al capitolo 11 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, la nullità ed illegittimità della convezione sugli interessi dei contratti di finanziamento denominati “Plafond supercash rotativo” e, per l'effetto,
Q) previa rideterminazione in €.41.802,49 della somma complessivamente dovuta per i suddetti finanziamenti, o quella maggiore o minore che riterrà l'On.le Tribunale, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 della somma di €.1.275,76 in favore della ovvero, in subordine, Parte_1 laddove l'On.le Tribunale ritenesse che il conferimento del ramo di azienda non abbia pagina 4 di 23 comportato la cessione del credito relativo al rapporto su indicato alla Parte_1
condannare al pagamento delle somma sopra individuata in favore di
[...] Controparte_1
. Parte_2
R) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse al capitolo 12 della narrativa dell'atto di citazione datato 18/06/2021 dianzi riportato, che abbia tenuto un Controparte_1 comportamento illegittimo e, per l'effetto, condannarla, in persona del Legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 355.543,00, o nella maggiore o minor somma che riterrà l'On.le Tribunale, per il danno indiretto subito dall'attrice in termini di mancato guadagno e perdita di fatturato.
S) Con vittoria di spese e competenze di lite”
Conclusioni di parte convenuta
In via preliminare:
1) accertare e dichiarare, in merito ai finanziamenti senza vincolo di destinazione e al conto corrente n. 105818712, la cessata materia del contendere per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo rappresentato dal piano di rimodulazione;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per i rapporti di conto corrente e di finanziamento ancora in essere;
3) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
Nel merito:
4) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
5) in subordine, compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte attrice con il credito della banca odierna esponente;
In via istruttoria:
6) rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte;
In ogni caso:
7) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 5 di 23 1. Con atto di citazione notificato il 22.6.2021 e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Lecce
[...]
contestando la validità di un contratto di conto corrente, di due Controparte_1
contratti di anticipazione su fatture regolati in conto corrente, di due contratti di mutuo ipotecario e di quattro contratti di finanziamento stipulati da con Pt_1 nell'ambito dell'attività di impresa individuale da lui esercitata, Controparte_1
la cui azienda è stata poi ceduta alla al momento della Parte_3
costituzione di tale società il 30.8.2018, chiedendo di condannare la convenuta alla ripetizione degli indebiti pagati in corso di esecuzione di tali contratti direttamente in favore della società attrice o, in via subordinata, di personalmente e, Pt_1
in ogni caso, di accertare il reale saldo di tali rapporti, e di condannare inoltre la convenuta al risarcimento dei danni provocati alla società attrice con la sua condotta illegittima consistita nella pretesa degli importi invalidamente convenuti che nei contratti richiamati che hanno determinato un calo della capacità produttiva e del volume di affari della società attrice, quantificati tramite consulenza di parte in €
355.543,00.
2. A fondamento delle domande proposte nel presente giudizio, in particolare, gli attori:
a. con riguardo al contratto di conto corrente identificato con il n. 10689075 e stipulato da con il 4.10.2006 (doc. 4), al Parte_2 CP_1
contratto di anticipazione su fatture identificato con il n. 10840912 stipulato tra le stesse parti il 30.5.2007 (doc. 5) e infine al contratto di anticipazione su fatture identificato con il n. 102320900 stipulato sempre tra le medesime parti il 24.10.2022 (doc.c 6)
i. hanno dedotto la nullità del contratto per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117.3 TUB, non essendo stato state sottoscritte né dal correntista né dalla banca le condizioni generali e particolari di contratto oggetto dei documenti da 4 a 6 di parte attrice;
ii. hanno dedotto inoltre la nullità per mancata pattuizione per iscritto sia dei tassi debitori intrafido applicati in corso di esecuzione dell'affidamento in conto corrente di 40.000 euro che ha avuto esecuzione tra le parti dall'1.1.2008 al 31.12.2008 e di quelli applicati in corso di esecuzione dell'ulteriore affidamento di 50.000
pagina 6 di 23 che ha avuto esecuzione dall'1.1.2009 e sino al 31.3.2021 sia delle commissioni di massimo scoperto applicate su tali affidamenti oltre che relativi alle anticipazioni su fatture;
iii. hanno contestato la validità degli addebiti in conto corrente degli interessi maturati trimestralmente e degli interessi e spese maturate nell'ambito delle anticipazioni su fatture concordate tra le parti siccome eseguita in violazione dell'art. 120.2 TUB non essendo stata validamente convenuta e specificamente approvata per iscritto alcuna clausola anatocistica con condizione di reciprocità; iv. hanno dedotto che manchi la prova della pattuizione scritta del tasso di interesse ultralegale applicato nel corso dell'esecuzione di tali rapporti per gli effetti di cui all'art. 117.4 e 6 TUB;
v. hanno dedotto inoltre che le operazioni registrate in conto corrente sono state contabilizzate in giorni diversi dalla loro esecuzione, nonostante non fosse stata validamente pattuita in forma scritta tale facoltà tramite indicazione contrattuale dei c.d. “giorni valuta”; vi. hanno dedotto infine che la c.m.s. applicata sulla massima esposizione debitoria sia priva di causa e contestato l'indeterminatezza e mancanza di forma scritta delle c.m.s. e c.d.f. convenute nei contratti di conto corrente e anticipazione su fatture;
chiedendo di conseguenza di rideterminare il saldo di tali rapporti al netto degli indebiti annotati in conto e applicato il tasso di interesse legale di cui all'art. 117.7 TUB, condannando la convenuta alla restituzione degli indebiti pagati nel corso dell'esecuzione di tali rapporti così come quantificati con la consulenza di parte prodotta al doc. 2;
b. con riguardo al contratto di mutuo ipotecario del valore di 150.000 euro stipulato il 12.4.2007 (riguardo ai quali gli attori hanno prodotto al doc. 7 il contratto, al doc. 8 il piano di ammortamento e al doc. 9 il documento di sintesi) hanno dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale, derivante dal fatto che l'indicatore sintetico del costo del contratto indicato a fini di trasparenza e quello calcolabile applicando correttamente tutti i costi accessori al credito pattuiti sono differenti, essendo stato indicato nel contratto di mutuo un ISC inferiore per lo 0,060%, fatto pagina 7 di 23 che comporterebbe la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale e la sostituzione dello stesso con il tasso previsto dall'art. 117.7 TUB e giustificherebbe la condanna della convenuta alla ripetizione degli indebiti pagati per effetto dell'applicazione dei tassi di interesse corrispettivi convenzionali;
c. anche con riguardo al contratto di mutuo ipotecario del valore di 240.000 euro stipulato il 22.7.2011 (riguardo ai quali gli attori hanno prodotto al doc.
12 il contratto e al doc. 13 il piano di ammortamento) hanno dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale derivante dal fatto che l'indicatore sintetico del costo del contratto indicato a fini di trasparenza e quello calcolabile applicando correttamente tutti i costi accessori al credito sono differenti per lo 0,089464%, fatto che comporterebbe la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale e la sostituzione dello stesso con il tasso previsto dall'art. 117.7 TUB, con condanna della convenuta alla ripetizione degli indebiti pagati per effetto dell'applicazione dei tassi di interesse corrispettivi convenzionali;
d. inoltre con riguardo ai due contratti di mutuo sopra richiamati e al finanziamento di ulteriori 80.000 euro stipulato il 6.8.2018 (doc. 18), hanno dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale, frutto della applicazione ai rapporti di un piano di ammortamento c.d. alla francese nell'ambito del quale maturano necessariamente maggiori costi non indicati alle parti in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 821, comma 3, c.c. chiedendo conseguentemente di condannare la convenuta a restituire i maggiori importi pagati per interessi convenzionali in corso di esecuzione del contratto, rispetto al tasso di interesse sostitutivo previsto dall'art. 117.7
TUB;
e. infine, con riguardo ai finanziamenti senza vincolo di destinazione delle somme, ai finanziamenti estero e ai finanziamenti rotativi oggetto, rispettivamente dei documenti da 20 a 22, 29 e da 36 a 42 di parte attrice, hanno dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale in ragione del fatto che il TAEG indicato nei contratti sarebbe stato inferiore a quello effettivo derivante dall'applicazione delle condizioni contrattuali, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione del maggiore pagina 8 di 23 importo pagato per interessi convenzionali rispetto alla misura di quelli altrimenti applicabili ai sensi dell'art. 117.7 TUB;
f. hanno chiesto, inoltre, di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni provocati alla capacità produttiva delle imprese attrici derivanti dai maggiori costi pagati in corso di esecuzione dei contratti bancari conclusi con la convenuta, come quantificati con la consulenza di parte prodotta al doc. 3 attoreo.
3. Il procedimento così introdotto è stato iscritto al n. R.G. 5747/2021 del Tribunale di
Lecce.
4. La convenuta si è tempestivamente costituita davanti al Controparte_1
Tribunale di Lecce ed ha eccepito l'incompetenza territoriale di quel Tribunale a conoscere questa controversia in favore, tra l'altro, del Tribunale di Milano indicato come Foro convenzionale. La convenuta ha eccepito inoltre l'inammissibilità delle domande di ripetizione dell'indebito formulate in relazione al contratto di conto corrente e all'anticipazione su fatture identificata con il n. 10840912, siccome ancora in corso di esecuzione tra le parti e ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione di eventuali indebiti pagati nei 10 anni precedenti alla introduzione della domanda, chiedendo poi, nel merito, di rigettare le domande degli attori deducendone l'infondatezza.
5. Con ordinanza del 25.7.2023, comunicata il 27.7.2023 alle parti, il Tribunale di
Lecce ha declinato la sua competenza in favore del Tribunale di Milano (doc.ti B e
D att.).
6. Con atto citazione del 21.11.2023 e Parte_2 Parte_1
hanno riassunto il giudizio davanti a questo Tribunale chiedendo
[...]
l'accoglimento delle conclusioni precisate.
7. All'esito dell'udienza di trattazione, sono stati assegnati alle parti termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. secondo il rito vigente alla data di introduzione della domanda.
8. Successivamente la stessa attrice ha prodotto i contratti di apertura credito sottoscritti con la convenuta in relazione al rapporto di conto corrente e dei conti anticipi in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 186, sesto comma n. 1,
c.p.c. e quindi gli estratti conto (parziali) relativi ai rapporti di conto corrente e di pagina 9 di 23 conto anticipi con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c.
9. Con ordinanza del 9.1.2025, adottata all'esito dell'udienza fissata per l'ammissione delle istanze istruttorie, la giudice originariamente assegnataria di questo procedimento ha rilevato che, di tutte le difese attoree, l'unica meritevole di approfondimento istruttorio era quella relativa all'illecita annotazione in conto corrente degli interessi tra l'1.1.2014 e il 31.12.2015, questione sulla quale ha invitato le parti a formulare conteggi a fini istruttori per evitare i costi di una c.t.u. limitata a tale profilo.
10. La causa è stata successivamente riassegnata ad altra giudice con i provvedimenti presidenziali del 31.10.2025 e del 18.11.2025.
11. Le domande di parte attrice si sono rivelate solo parzialmente fondate, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
12. Gli attori hanno in primo luogo dedotto la nullità dei contratti di conto corrente e di anticipazione su fatture conclusi con per mancanza di forma Controparte_1 scritta ai sensi dell'art. 117.1 e 3 TUB poiché i documenti 4, 5 e 6 di parte attrice, benché pacificamente redatti dalla convenuta e consegnati al correntista al momento della conclusione del contratto, non recavano la firma né del correntista né della banca che ha predisposto la documentazione contrattuale.
Se non che la convenuta ha prodotto, al momento della sua costituzione, ai documenti 1, 2 e 3 i contratti sottoscritti dal correntista . Pt_1
Ciononostante parte attrice ha insistito nella deduzione di nullità di tali contratti in ragione del fatto che la convenuta non ha firmato tali Controparte_1
documenti, deducendo che tale fatto impedisca di ritenere rispettato il requisito di forma previsto a pena di nullità dall'art. 117. 1 e 3 TUB.
L'interpretazione di tali norme proposta dagli attori è stata tuttavia definitivamente disattesa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 898/2018 con la quale la Suprema Corte, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha evidenziato come “nella ricerca dell'interpretazione preferibile, siccome rispondente al complesso equilibrio tra interessi contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse particolare,
l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei
pagina 10 di 23 limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche”, chiarendo quindi che il requisito della forma scritta, tanto con riferimento ai contratti quadro oggetto secondo la prescrizione di cui all'art. 23 TUF, oggetto della pronuncia richiamata, quanto analogamente con riferimento ai contratti bancari ai sensi dell'art. 117.1 TUB, “è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".
Avendo la convenuta documentato che tutti i contratti regolati in conto corrente sono sottoscritti dalla correntista, che ne ha ricevuto la copia prodotta in questo giudizio deve essere ritenuta rispettata la forma prescritta dall'art. 117.1 TUB, tenuto conto delle esigenze di tutela sottese a tale disposizione con la conseguenza che tutte le domande fondate sulla nullità del contratto di conto corrente e dei due conti di anticipazione su fatture si sono rivelate infondate e devono essere rigettate.
13. Inoltre ha specificamente approvato l'art. 8 del contratto di conto Pt_1
corrente, con il quale li 4.10.2006 le parti hanno convenuto che gli interessi creditori e gli interessi debitori convenzionali, maturati anche nell'ambito dell'apertura credito in conto corrente e di anticipazione su fatture, fossero annotati in conto corrente con pari periodicità trimestrale.
La clausola è valida alla luce del tenore letterale dell'art. 120.2 TUB come integrato dall'art. 6 della delibera del CICR 9.2.2000.
La circostanza che la misura del TAE indicato con finalità di trasparenza riguardo agli interessi creditori sia pari al TAN non esclude la valida pattuizione della clausola contrattuale anatocistica, poiché è la misura molto bassa degli interessi corrispettivi convenuti tra le parti a non consentire di apprezzare l'effetto anatocistico nei limiti dei tre numeri decimali indicati dopo la virgola nel documento di sintesi contrattuale. Tale effetto anatocistico si produce, tuttavia, necessariamente e automaticamente per effetto della capitalizzazione degli interessi attivi in conto corrente e ciò impedisce di ritenere la clausola invalidamente convenuta ai sensi dell'art. 120.2 TUB.
pagina 11 di 23 14. Inoltre i documenti 1, 2 e 3 di parte convenuta dimostrano che le parti hanno validamente convenuto per iscritto la misura dei tassi di interesse applicati in corso di esecuzione di tutti i rapporti regolati in conto corrente, così come i giorni valuta la c.m.s. (dovuta solo sullo scoperto e quindi non per la frazione del rapporto eseguita nei limiti degli affidamenti tempo per tempo concessi) e le c.d.f e c.i.v., ed
è la stessa attrice ad aver dimostrato la regolamentazione degli affidamenti prodotta in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. che sostanzialmente per tutto il periodo di esecuzione del rapporto di conto corrente documentato dagli estratti conto prodotti in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. anche la misura del tasso di interesse intrafido
è stata convenuta per iscritto tra le parti nell'ambito del contratto di conto corrente sul quale venivano contabilizzati anche gli interessi maturati per anticipazione su fatture.
15. Anche la dedotta nullità per mancanza di causa della c.m.s. convenuta nel contratto di conto corrente risulta infondata.
L'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente loro di accordarsi per pagare una simile commissione per remunerare l'impegno assunto dalla Banca a fare sempre fronte in termini rapidi all'uso del conto nonostante sia privo della relativa provvista (cfr. Istruzioni Banca d'Italia per rilevazione tassi usura, ed. 2002, par. C5), obbligazione certamente meritevole di tutela giuridica.
Non sussiste, conseguentemente, la denunciata nullità del patto per difetto di causa.
A ciò si aggiunga che, successivamente alla stipulazione del contratto di conto corrente oggetto del doc. 6 attoreo e dell'anticipazione su fatture oggetto del doc. 5 di parte attrice, la legge ha disciplinato tale onere dapprima con l'art. 2-bis, decreto- legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l'art. 117-bis TUB
(introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s.
È agevole, quindi, rilevare che se lo stesso legislatore ha inteso disciplinare la c.m.s., prevedendo altresì l'adeguamento dei contratti in corso entro il 28/6/2009, con la conseguenza che non è possibile ritenere preclusa alle parti la pattuizione di tale onere ritenendolo immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
pagina 12 di 23 La misura della c.m.s. concordata risulta inoltre determinata avendo la convenuta chiarito non solo la misura percentuale dell'onere (1,1%) ma anche la periodicità di addebito (trimestrale) e base di calcolo (massimo scoperto oltre la disponibilità esistente).
16. Di conseguenza nessuna delle difese di parte attrice è risultata fondata alla luce della documentazione contrattuale prodotta dalle parti.
17. Nondimeno gli estratti conto prodotti in relazione ai rapporti regolati in conto corrente hanno consentito di verificare che nel periodo successivo all'1.1.2014, nonostante le modificazioni all'art. 120.2 TUB introdotte con l'art.
1.628 della l.
147/2013, gli interessi maturati in relazione al contratto di conto corrente e ai conti anticipi, poi stati annotati in conto con cadenza trimestrale sul conto correte n.
10689075, generando nei trimestri successivi la maturazione di interessi anatocistici.
18. Parte convenuta ha dedotto che tale disposizione benchè vigente e cogente dall'1.1.2014, non sarebbe immediatamente applicabile ai rapporti in corso di esecuzione tra le parti per effetto di clausole di capitalizzazione trimestrale precedentemente validamente convenuti. Tale deduzione difensiva si è rivelata tuttavia infondata, riferendosi a un'interpretazione della norma non condivisa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. La Cassazione, in particolare, con la sentenza della Sez. I, 30.7.2024, n. 21344 ha chiarito che “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Di conseguenza sino al momento in cui la convenuta ha documentato di aver ricevuto espressa autorizzazione dalla correntista ad addebitare a marzo di ciascun anno gli interessi maturati nell'anno precedente ai sensi dell'art.
4.5 della delibera
CICR 3 agosto 2016, come consentito dalle ulteriori modificazioni all'art. 120.2
TUB compiute dall'art. 17-bis d.l. 18/2016, conv. l. 49/2016, gli interessi maturati nell'ambito dei contratti regolati in conto corrente dovevano essere conteggiati separatamente.
pagina 13 di 23 Per effetto dell'applicazione di tali disposizioni è stato chiesto alle parti di proporre dei conteggi per epurare il saldo di conto corrente dagli interessi anatocistici maturati dall'1.1.2014 sui conti identificati con i nn. 10689075 e 10840912 sino alla data della domanda e quelli relativi al conto n. 102320900 sino alla data di chiusura del conto (21.7.2020), calcolandogli interessi separatamente sino al 31.12.2015 e portandoli in conto solo alla data, rispettivamente, di proposizione della domanda per i primi due contratti che allora erano ancora in corso di esecuzione e di chiusura del conto per il terzo.
Come dichiarato dai difensori di entrambe le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione dell'11.12.2025 e già indicato all'udienza del 15.5.2025, per effetto di tale ricalcolo eseguito su tutti e tre rapporti i contrattuali sopra richiamati, deve accertarsi che il saldo di conto corrente n. 10689075 al 30.6.2021 in luogo di quello indicato pari a – 50,321,95 avrebbe dovuto essere pari a –
39.616,25 con una differenza di € 10.705,70 derivante dalla somma algebrica tra il corretto ricalcolo del saldo di conto corrente n. 106.89075 e quello dei conti identificati con i nn.10840912 e 102320900.
Non può tuttavia essere accolta la domanda di restituzione dell'importo di €
10.705,70 corrispondente agli interessi complessivamente maturati indebitamente in corso di esecuzione di tali rapporti contrattuali poiché, come eccepito dalla convenuta e non contestato dall'attrice, il contratto di conto corrente n. 1069075 sul quale gli interessi anche relativi alle anticipazioni su fatture sono stati contabilizzati era ancora in corso di esecuzione alla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, fatto che rende inesigibili tale credito.
19. Tutte le difese articolate dagli attori rispetto ai contratti di mutuo e finanziamento si sono rivelate infondate in diritto, fatto che consente di rigettare tutte le domande di parte attrice fondate su tali contratti senza compiere nessun approfondimento istruttorio ulteriore.
Con riguardo ai contratti di mutuo ipotecari (doc.ti 7 e 12), parte attrice ha dedotto che l'indicatore sintetico di costo inserito nelle condizioni contrattuali è errato, essendo inferiore a quello quantificabile applicando tutte le condizioni contrattuali e ha quindi dedotto che tale errore comporti la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenuto dalle parti in relazione a entrambi i contratti di mutuo.
Analoga difesa e analoghe domande vengono proposte in relazione alla errata pagina 14 di 23 indicazione del TAEG nei contratti di finanziamento senza vincolo di destinazione, finanziamento estero e finanziamento rotativo (oggetto dei documenti da 20 a 22, 29
e da 36 a 42 di parte attrice).
Secondo la difesa di parte attrice, quindi, l'accertamento di un ISC o TAEG diverso da quello indicato nel contratto comporterebbe, nel caso oggetto di giudizio avente ad oggetto mutui e finanziamenti stipulati al di fuori del credito al consumo,
l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117.7 TUB quale conseguenza della nullità della clausola con la quale sono stati determinati gli interessi corrispettivi dalle parti a norma dell'art. 117.6 TUB.
La previsione dell'obbligo di indicare nei contratti di finanziamento un indicatore sintetico di costo al di fuori dell'ambito del credito al consumo, deriva dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003.
Con tale provvedimento, adottato a norma dell'art. 116.3, il CICR ha stabilito che spetti alla Banca d'Italia individuare con decreto i contratti con riferimento ai quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto un indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione medesima, secondo una formula prevista dalla stessa
Banca d'Italia che renda immediatamente intellegibile in modo sintetico il costo effettivo del credito.
Par La Banca d'Italia ha quindi disciplinato l' dapprima all'interno delle proprie
Istruzioni di vigilanza, nel titolo (X) dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e successivamente a partire dal 27.9.2009, con provvedimento autonomo in materia di Trasparenza e delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Par L'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca
d'Italia richiamati dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 risponde, pertanto, esclusivamente a finalità di trasparenza e pubblicitarie, limitandosi a tale ambito il potere di normazione secondaria attribuito al CICR a norma dell'art. 116.3 TUB ed esercitato con l'adozione della citata delibera.
L'erronea indicazione dell'ISC non determina, infatti, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato ed in particolare sulla determinazione del tasso di interesse convenuto, tenuto conto di come i tassi di interesse dei quali gli pagina 15 di 23 attori hanno eccepito la nullità siano chiaramente indicati nei contratti di mutuo e finanziamento.
Par L' non ha la funzione non di determinare il tasso di interesse convenuto ma la funzione - diversa - di rendere chiaro, in maniera immediatamente intellegibile mediante rappresentazione in termini percentuali, il costo complessivo del mutuo concluso.
Non sussiste, pertanto, la denunciata nullità a norma dell'art. 117.6 TUB risultando convenuta la misura degli interessi corrispettivi senza rinvio alcuno agli usi e non Par potendo qualificarsi l' quale tasso, prezzo o condizione contrattuale, essendo semplicemente un valore aggregato finalizzato a dare evidenza immediatamente intellegibile a tali costi effettivi.
Il mancato rispetto della delibera del CICR richiamata non può, inoltre, essere invocata nemmeno quale causa di nullità a norma dell'art. 117.8 TUB, il quale attribuisce a diverso organo, ossia la Banca d'Italia, il potere di indicare il contenuto minimo dei contratti bancari, prevedendo la nullità dei contratti stipulati in difformità a tali istruzioni.
Par L'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca
d'Italia richiamati dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 risponde, pertanto, esclusivamente a finalità di trasparenza e pubblicitarie, non determinando l'erronea
Par indicazione dell' alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
Par L'erronea indicazione dell' pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117.6 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi di cui all'art. 116 TUB, del pari richiamato nelle premesse alla citata delibera CICR. Di conseguenza la violazione di tale obbligo di trasparenza non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo o finanziamento, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta qualora venga tempestivamente allegato e poi dimostrato che il contraente ha patito qualche danno per effetto nello specifico di tale inadempimento, fatto non avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio.
pagina 16 di 23 20. Inoltre gli attori hanno dedotto che i contratti di mutuo ipotecario e di finanziamento oggetto dei documenti 7, 12 e 18 di parte attrice sarebbero parzialmente nulli per essere stato applicato ai fini della determinazione della misura delle rate di rimborso dovute dal finanziato un piano di ammortamento alla francese che comporterebbe sempre l'addebito di maggiori costi occulti al soggetto finanziato, provocando un effetto anatocistico, in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 821, comma 3, c.c.
Tutti i profili di criticità evidenziati dalla difesa di parte attrice sono stati recentemente affrontati e superati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29.5.2024 adottata a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo compiuto dal Tribunale di Salerno, espressivo dei medesimi dubbi interpretativi oggetto delle difese di parte attrice.
La Cassazione, riprendendo considerazioni già ampiamente diffuse nella giurisprudenza di merito, ha evidenziato che l'ammortamento c.d. “alla francese” è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento di “rate costanti” per tutta la durata del rapporto, comprensive di una quota capitale (normalmente crescente nel tempo) ed una quota di interessi (normalmente decrescente nel tempo).
Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi - computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo - e da frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi.
Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si forma attraverso lo sviluppo del piano di un piano ammortamento nel quale il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati di interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad interessi (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale (rimborsato per importi nel tempo maggiori).
In sostanza, quindi, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici eseguiti in relazione alle rate che scadono sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi cosicché, nel corso pagina 17 di 23 dell'esecuzione del contratto, riducendosi il capitale prestato che viene coi pagamenti via via restituito, si riduce il montante degli interessi dovuti con ciascuna rata.
La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli – ad esempio – con ammortamento all'italiana, deriva quindi dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato, del quale (astrattamente) quindi gode per più tempo.
La Cassazione ha definitivamente chiarito che tale meccanismo non comporta, di per sé, la maturazione di interessi anatocistici.
Il divieto di anatocismo, previsto dall'art. 1283, opera allorquando il debitore si obblighi al pagamento di interessi su interessi già scaduti.
L'art. 1283 c.c. prevede infatti che, salvo usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriori alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Si verificherebbe, quindi, un'ipotesi di violazione del divieto di anatocismo nel caso in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti.
Ma tale ipotesi, tuttavia, non è la conseguenza necessaria dell'applicazione nella quantificazione dell'obbligazione restitutoria di un mutuo di un piano di ammortamento alla francese.
L'ammortamento alla francese prevede, infatti, che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino interessi ulteriori.
Il metodo c.d. “alla francese” è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, non è astrattamente ipotizzabile che tale tipologia di ammortamento sia fondata su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti come base di calcolo dei successivi ulteriori interessi.
pagina 18 di 23 Di conseguenza non è corretto dire che nel mutuo “alla francese” il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula matematica di interesse composto, che costituisce quindi soltanto la modalità di calcolo e di imputazione a capitale e ad interessi di quanto dovuto nelle singole rate restitutorie del finanziamento.
È conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo “alla francese” standard ossia che poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
Secondo le Sezioni Unite, in particolare “un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).”
Non essendo fisiologicamente prevista la maturazione di interessi ulteriori su interessi scaduti nei mutui, finanziamenti o prestiti con ammortamento alla francese,
l'applicazione di tale metodologia di ammortamento non comporta, di per sé, alcun fenomeno anatocistico.
Non avendo la parte attrice nello specifico allegato alcun elemento dal quale desumere che nel caso di specie gli interessi siano stati conteggiati sugli interessi scaduti, risulta documentalmente smentito che nel piano di rimborso concordato tra le parti non sia stata convenuta l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120.2 TUB e che quindi il contratto celi costi occulti e non abbia dato una corretta e trasparente informazione della misura del tasso di interesse convenuto tra le parti in violazione dell'art. 117 TUB.
Anche con riguardo alla ritenuta violazione degli artt. 820 e 821 c.c. derivante dal calcolo degli interessi dovuti in relazione al contratto di mutuo sull'intero capitale ancora da restituire, benché non ancora esigibile in forza del beneficio del termine concordato con la rateizzazione del mutuo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può
pagina 19 di 23 andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana».
Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed é tenuto al pagamento degli interessi «compensativi» anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. n. 199/1962). La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile» (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3, c.c.).
Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post.
Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere pagina 20 di 23 risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
L'obbligazione degli interessi è definita come «accessoria» per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia.” (così, testualmente, Cass. Sez. Unite
15130/2024).
La Cassazione ha quindi confermato che “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”, così come accaduto nel caso di specie.
Come evidenziato dalla Cassazione a Sezioni Unite, quindi, il contratto di mutuo può dirsi validamente pattuito per iscritto e l'obbligazione restitutoria può dirsi sufficientemente determinata “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” elementi tutti espressamente convenuti nel mutuo in esame (cfr. doc. 1 ric.).
Come chiarito infine dalla Cassazione “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere
(ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)
(…). Deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di pagina 21 di 23 capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
La domanda di dichiarazione di nullità parziale dei contratti di mutuo e del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo convenzionale e per applicazione illecita di interessi anatocistici derivante dall'applicazione di un piano di ammortamento alla francese risulta, quindi, infondata e deve essere rigettata, risultando dimostrato documentalmente che le parti hanno puntualmente convenuto per iscritto le obbligazioni reciprocamente assunte in forza di tali contratti, essendo fondate le diverse difese attore su argomenti definitivamente superati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
21. Infine anche la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori si è rivelata manifestamente infondata sia in ragione del fatto che gli illeciti imputati alla convenuta non hanno trovato un effettivo riscontro nell'istruttoria svolta, sia perché gli attori non hanno specificamente allegato né dimostrato in che termini le dedotte invalidità contrattuali e maggiori costi pagati nell'ambito dei contratti conclusi con l'istituto di credito convenuto hanno causato una riduzione della capacità produttiva delle impresa attrice né hanno offerto alcuna prova che tale perdita di capacità produttiva si sia effettivamente verificata.
22. Restano assorbite dalle motivazioni sinora espresse le ulteriori eccezioni di parte convenuta.
23. In ragione della soccombenza reciproca delle parti le spese del presente giudizio, si ritiene equo compensare integralmente le spese di liti tra le parti ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta che il saldo di conto corrente in corso di esecuzione tra
[...]
e al 30.6.2021 era pari a – 39.616,25 euro;
Parte_1 Controparte_1
2) rigetta tutte le ulteriori domande proposte da e Parte_1
nei confronti di Parte_2 Controparte_1
pagina 22 di 23 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 12 dicembre 2025
La giudice
BR LA OM
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