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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/08/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1372/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE FERIALE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Vincenzina Andricciola Presidente dott.ssa Marina Campidoglio Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1372 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. Loredana Parte_1 C.F._1
Fappiano ed elett.te dom.ta presso il suo studio, sito in Cerreto Sannita (Bn), alla via Armieri
n. 25
RICORRENTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
26.6.2025; il pubblico ministero, con visto del 29.4.2024, nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.4.2024, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Benevento dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto con CP_1
- Pagina 1 - il 2.5.1991 in Gaeta (Lt), atto trascritto presso il comune di Telese Terme (Bn) al CP_1 numero 5, parte II, Serie B, anno 1991.
A tal fine riferiva: che dal matrimonio nascevano tre figlie, (n. il 19.9.1994), Per_1 Per_2
Per_ (n. l' 8.1.1996) e (n. il 15.9.2003); che nell'anno 2013 i coniugi si separavano consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Roma del 30.4.2013, il quale prevedeva l'obbligo di mantenimento delle tre figlie a carico del padre in misura pari ad €
550,00 ciascuna;
che la casa coniugale di via Cutilia n. 43, in Roma, era di esclusiva proprietà Per_ della stessa;
che, ad oggi, le figlie e erano maggiorenni anche se economicamente Per_2 non autosufficienti mentre la figlia risulta autosufficiente. Per_1
Chiedeva quindi: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermarsi l'affidamento condiviso delle figlie;
confermarsi l'obbligo di mantenimento delle figlie Per_2
Per_ e a carico del resistente in misura pari ad € 550,00 mensili.
All'udienza di comparizione del 26.9.2024, il Giudice delegato, vista la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e, interrogata la ricorrente, revocava, Controparte_1 con ordinanza del 24.10.2024, il mantenimento in favore delle figlie e , Per_1 Per_2
Per_ lasciandolo solamente in favore di Senonché la causa veniva rinviata per la discussione al 26.6.2025, ove la causa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale osserva.
Sulla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, disposta con decreto di omologa del Tribunale di Roma n. 10409/2013 del 30.4.2013.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sul mantenimento delle figlie (n. il 19.9.1994), (n. l'8.1.1996) e (n. Per_1 Per_2 Per_3 il 15.9.2003).
Va confermata integralmente l'ordinanza del giudice delegato del 24.10.2024.
- Pagina 2 - Invero, non dovendo disporsi nulla sull'affido delle tre figlie, ormai tutte ultra maggiorenni, va osservato, in ordine al mantenimento delle stesse, che, per quanto concerne la primogenita
(30 anni), vi è rinuncia, in tal senso, da parte della ricorrente (cfr. note di trattazione Per_1 scritta del 15.10.2024 in vista dell'udienza del 24.10.2024).
Quanto alla secondogenita (29 anni), specializzanda in veterinaria, il mantenimento Per_2 separativo va parimenti revocato, in considerazione dell'età oramai adulta, della specializzazione acquisita (Cass. n. 18974/2013) e, comunque, della mancata allegazione, prima ancora che prova, della volontà di continuare a studiare (Cass. nn. 23318/2021,
32727/2022, 2259/2024). Per_ Al contrario, va confermato il mantenimento per - studentessa di ingegneria di anni 21, per la quale ancora non può dirsi completato il percorso di formazione professionale (Cass. nn. 4811/2018, 19299/2020, 21752/2020, 38366/2021) - nella medesima misura stabilita in separazione di € 550,00, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, dovendo presumersi il persistere dei presupposti di cui all'omologa, visto il mancato interesse del resistente al giudizio e, conseguentemente, la mancata dimostrazione di dati reddituali diversi da quelli di cui alla separazione.
Sulle spese di lite.
La natura delle questioni affrontate e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2.5.1991 in
Gaeta (Lt) tra (n. il 29.6.1962) e (n. il 21.7.1959); Parte_1 Controparte_1
2. REVOCA l'obbligo di corresponsione, a carico di e in favore di Controparte_1
stabilito con decreto di omologa del Tribunale di Roma n. 10409/2013 Parte_1 del 30.4.2013, dell'assegno di mantenimento di € 550,00 cadauna in favore delle figlie e;
Persona_4 Persona_5
3. CONFERMA l'obbligo di corresponsione, a carico di e in favore Controparte_1 di stabilito con decreto di omologa del Tribunale di Roma n. Parte_1
10409/2013 del 30.4.2013, dell'assegno di mantenimento di € 550,00 in favore della figlia
, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie;
Persona_6
4. COMPENSA integralmente le spese di lite;
- Pagina 3 - 5. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Telese (Bn) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 5, Parte II, Serie B, Anno 1991).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 4.8.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
- Pagina 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE FERIALE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Vincenzina Andricciola Presidente dott.ssa Marina Campidoglio Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1372 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. Loredana Parte_1 C.F._1
Fappiano ed elett.te dom.ta presso il suo studio, sito in Cerreto Sannita (Bn), alla via Armieri
n. 25
RICORRENTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
26.6.2025; il pubblico ministero, con visto del 29.4.2024, nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.4.2024, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Benevento dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto con CP_1
- Pagina 1 - il 2.5.1991 in Gaeta (Lt), atto trascritto presso il comune di Telese Terme (Bn) al CP_1 numero 5, parte II, Serie B, anno 1991.
A tal fine riferiva: che dal matrimonio nascevano tre figlie, (n. il 19.9.1994), Per_1 Per_2
Per_ (n. l' 8.1.1996) e (n. il 15.9.2003); che nell'anno 2013 i coniugi si separavano consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Roma del 30.4.2013, il quale prevedeva l'obbligo di mantenimento delle tre figlie a carico del padre in misura pari ad €
550,00 ciascuna;
che la casa coniugale di via Cutilia n. 43, in Roma, era di esclusiva proprietà Per_ della stessa;
che, ad oggi, le figlie e erano maggiorenni anche se economicamente Per_2 non autosufficienti mentre la figlia risulta autosufficiente. Per_1
Chiedeva quindi: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermarsi l'affidamento condiviso delle figlie;
confermarsi l'obbligo di mantenimento delle figlie Per_2
Per_ e a carico del resistente in misura pari ad € 550,00 mensili.
All'udienza di comparizione del 26.9.2024, il Giudice delegato, vista la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e, interrogata la ricorrente, revocava, Controparte_1 con ordinanza del 24.10.2024, il mantenimento in favore delle figlie e , Per_1 Per_2
Per_ lasciandolo solamente in favore di Senonché la causa veniva rinviata per la discussione al 26.6.2025, ove la causa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale osserva.
Sulla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, disposta con decreto di omologa del Tribunale di Roma n. 10409/2013 del 30.4.2013.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sul mantenimento delle figlie (n. il 19.9.1994), (n. l'8.1.1996) e (n. Per_1 Per_2 Per_3 il 15.9.2003).
Va confermata integralmente l'ordinanza del giudice delegato del 24.10.2024.
- Pagina 2 - Invero, non dovendo disporsi nulla sull'affido delle tre figlie, ormai tutte ultra maggiorenni, va osservato, in ordine al mantenimento delle stesse, che, per quanto concerne la primogenita
(30 anni), vi è rinuncia, in tal senso, da parte della ricorrente (cfr. note di trattazione Per_1 scritta del 15.10.2024 in vista dell'udienza del 24.10.2024).
Quanto alla secondogenita (29 anni), specializzanda in veterinaria, il mantenimento Per_2 separativo va parimenti revocato, in considerazione dell'età oramai adulta, della specializzazione acquisita (Cass. n. 18974/2013) e, comunque, della mancata allegazione, prima ancora che prova, della volontà di continuare a studiare (Cass. nn. 23318/2021,
32727/2022, 2259/2024). Per_ Al contrario, va confermato il mantenimento per - studentessa di ingegneria di anni 21, per la quale ancora non può dirsi completato il percorso di formazione professionale (Cass. nn. 4811/2018, 19299/2020, 21752/2020, 38366/2021) - nella medesima misura stabilita in separazione di € 550,00, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, dovendo presumersi il persistere dei presupposti di cui all'omologa, visto il mancato interesse del resistente al giudizio e, conseguentemente, la mancata dimostrazione di dati reddituali diversi da quelli di cui alla separazione.
Sulle spese di lite.
La natura delle questioni affrontate e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2.5.1991 in
Gaeta (Lt) tra (n. il 29.6.1962) e (n. il 21.7.1959); Parte_1 Controparte_1
2. REVOCA l'obbligo di corresponsione, a carico di e in favore di Controparte_1
stabilito con decreto di omologa del Tribunale di Roma n. 10409/2013 Parte_1 del 30.4.2013, dell'assegno di mantenimento di € 550,00 cadauna in favore delle figlie e;
Persona_4 Persona_5
3. CONFERMA l'obbligo di corresponsione, a carico di e in favore Controparte_1 di stabilito con decreto di omologa del Tribunale di Roma n. Parte_1
10409/2013 del 30.4.2013, dell'assegno di mantenimento di € 550,00 in favore della figlia
, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie;
Persona_6
4. COMPENSA integralmente le spese di lite;
- Pagina 3 - 5. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Telese (Bn) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 5, Parte II, Serie B, Anno 1991).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 4.8.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
- Pagina 4 -