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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/11/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 732/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1 C.F._1
RC ER, presso il cui studio in Domodossola (VB), corso Attilio Moneta n. 40, è elettivamente domiciliato, giusta procura telematica allegata al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. SARA CP_1 C.F._2
MANTEGAZZA, presso il cui studio in Merate (LC), via Trento n. 10 è elettivamente domiciliata, giusta procura telematica allegata alla comparsa di costituzione resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente pagina 1 di 4 “DICHIARAR TENUTO il sig. a versare alla sig.ra , a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, l'importo mensile di € 300,00, oltre rivalutazione Istat come per legge. Spese di lite compensate”
Per la resistente
“Nel merito:
- disporre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , quale Parte_1 CP_1 assegno divorzile, l'importo mensile di € 300,00 oltre rivalutazione Istat come per legge - con condanna del ricorrente alle spese di lite.
[…]
In via istruttoria:
- ove ritenuti necessari ai fine del decidere i mezzi istruttori come già articolati da parte resistente, ammettere gli stessi dando ingresso alla fase istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. svolgimento processo
- Con ricorso depositato in data 24.4.2024, ritualmente notificato, chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Crevoladossola, il 25.4.1975, con , dalla cui relazione erano nate le figlie CP_1
e , entrambe maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 indipendenti. Il ricorrente allegava di essersi separato dalla moglie, giusto decreto di omologa del Tribunale di Lecco del 19.3.1999 - con cui venivano regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi, prevedendo la rinuncia della moglie alla richiesta di contributo al proprio mantenimento, in ragione della percezione di un compenso pari a Lire 5.000.000 al mese quale membro del Consiglio di amministrazione della società Serga srl, di cui faceva parte anche il marito, e con impegno di quest'ultimo di integrare tale compenso, laddove fosse stato ridotto in qualsiasi misura, per un importo pari alla differenza - e che, non essendo più stata ricostituita alcuna unione spirituale tra i coniugi, né essendo ripresa la convivenza, sussistevano i presupposti di legge per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, senza previsione di alcuna contribuzione a favore dell'odierna resistente, trovandosi ella in una situazione di autosufficienza economica (percezione di una pensione di circa € 800,00 mensili ed abitazione di proprietà). Parte ricorrente contestava, inoltre, l'iniziativa giudiziaria di controparte, per il recupero degli arretrati relativi al suo mantenimento;
azione intrapresa solo dopo 25 anni dalla separazione, dopo 12 anni dalla conclusione del rapporto lavorativo e, dunque, a giudizio dello stesso, “unicamente per chiaro risentimento affettivo a fronte del paventato divorzio” (cfr. pag. 6, ricorso).
- Si costituiva in giudizio la sig.ra , aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, ma contestando la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, attraverso una lunga ricostruzione dell'intera vita coniugale e delle vicende lavorative, anche al fine di giustificare le ragioni delle proprie pretese economiche (riconoscimento di un assegno divorzile di € 600,00 mensili o, in alternativa, un importo una tantum di € 70.000,00). In particolare, la resistente contestava al pagina 2 di 4 marito di non avere mai adempiuto ai propri obblighi contributivi, omettendo di corrisponderle la differenza tra Lire 5.000.000 e quanto effettivamente pagatole dalla società Serga srl, di cui era socia al 50%.
- Alla prima udienza di comparizione davanti al Giudice Relatore dell'11.9.2024, entrambe le parti chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, salva la prosecuzione del giudizio in relazione agli altri aspetti contenziosi.
Veniva pertanto emessa la sentenza non definitiva n. 643/2024 R. Sent., pubblicata da questo Tribunale in data 9.10.2024, con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle odierne parti, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
- Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione (“riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della sig.ra di euro 300,00 indicizzati, nonché impegno di CP_1 entrambe le parti a mettere in vendita l'immobile in comproprietà con divisione al 50% del ricavato, individuando una agenzia immobiliare di reciproca fiducia”), venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473 bis. 22, c.p.c. e il Giudice relatore, ritenuto di non accogliere le istanze istruttorie delle parti, rinviava la causa all'udienza del 25.6.2025, successivamente rinviata a quella del 14.10.2025, nel corso della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da fogli già depositati, dichiarando entrambe di aderire alla proposta formulata in precedenza dal Giudice;
parte resistente insisteva inoltre nella condanna di controparte alle spese di lite, in ragione della sua iniziale mancata adesione.
- La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. status
Nulla deve essere disposto in ordine allo status, essendo stata pronunciata sentenza non definitiva n. 643/2024 R. Sent., pubblicata da questo Tribunale in data 9.10.2024, con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle odierne parti, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
3. condizioni
Quanto alle condizioni di divorzio, gli accordi raggiunti dalle parti, recependo la proposta formulata dal Giudice relatore in punto di assegno divorzile e i successivi provvedimenti temporanei e urgenti assunti con l'ordinanza del 29.1.2025, appaiono equi e rispondenti al loro interesse, nel contesto reddituale delle stesse.
Giova in punto richiamare quanto già dedotto dal Giudice relatore, secondo cui occorre tenere in considerazione, innanzitutto, la situazione in cui si trova la sig.ra , certamente non florida, CP_1 ma che comunque le consente di condurre una vita dignitosa, potendo contare sulla percezione di una pensione di circa € 800,00 mensili, sulla proprietà della casa di abitazione, nonché sul 50% di altro immobile, in comproprietà con la controparte, di cui è auspicabile la messa in vendita al fine di recuperare liquidità come suggerito ai fini conciliativi;
situazione suffragata anche dalla constatazione pagina 3 di 4 che per anni la resistente nulla ha preteso dal sig. nonostante quanto previsto negli accordi Pt_2 di separazione, a dimostrazione della capacità di far fronte alle proprie necessità anche senza l'ausilio dell'ex marito. Tuttavia, risulta dalle difese complessive di entrambe le parti che il contributo della resistente è rimasto circoscritto alle attività relative alla casa e alla famiglia e che la coppia ha dato prevalenza all'attività lavorativa del marito;
attività che, visto l'indubbio squilibrio reddituale tra le parti, giustifica una valorizzazione dei sacrifici effettuati dalla sig.ra nell'interesse della CP_1 famiglia. In tal senso, appare equa la determinazione dell'assegno divorzile a carico del ricorrente nella misura concordata, di € 300,00 mensili.
Rilevato infine che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che è intervenuto e non ha presentato osservazioni, vanno pertanto recepite le condizioni sopra riportate, con integrale compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto del sostanziale accordo raggiunto dalle parti e del fatto che, pur non essendovi stata immediata adesione da parte del sig. alla proposta Pt_1 formulata dal Giudice delegato il 11.9.2024, successivamente a tale udienza non vi è stata ulteriore rilevante attività.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei Parte_1 confronti di , già pronunciata, con sentenza n. 643 del 23.9.2024, pubblicata il CP_1
9.10.2024, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.4.1975 in Crevoladossola (VB), trascritto al n. 5, parte II, serie A, dell'anno 1975, del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dispone, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, che corrisponda ad Parte_3
a titolo di assegno ai sensi dell'art. 5 legge 898/1978 la somma di € 300,00 CP_1 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Sara Cargasacchi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 732/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1 C.F._1
RC ER, presso il cui studio in Domodossola (VB), corso Attilio Moneta n. 40, è elettivamente domiciliato, giusta procura telematica allegata al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. SARA CP_1 C.F._2
MANTEGAZZA, presso il cui studio in Merate (LC), via Trento n. 10 è elettivamente domiciliata, giusta procura telematica allegata alla comparsa di costituzione resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente pagina 1 di 4 “DICHIARAR TENUTO il sig. a versare alla sig.ra , a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, l'importo mensile di € 300,00, oltre rivalutazione Istat come per legge. Spese di lite compensate”
Per la resistente
“Nel merito:
- disporre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , quale Parte_1 CP_1 assegno divorzile, l'importo mensile di € 300,00 oltre rivalutazione Istat come per legge - con condanna del ricorrente alle spese di lite.
[…]
In via istruttoria:
- ove ritenuti necessari ai fine del decidere i mezzi istruttori come già articolati da parte resistente, ammettere gli stessi dando ingresso alla fase istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. svolgimento processo
- Con ricorso depositato in data 24.4.2024, ritualmente notificato, chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Crevoladossola, il 25.4.1975, con , dalla cui relazione erano nate le figlie CP_1
e , entrambe maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 indipendenti. Il ricorrente allegava di essersi separato dalla moglie, giusto decreto di omologa del Tribunale di Lecco del 19.3.1999 - con cui venivano regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi, prevedendo la rinuncia della moglie alla richiesta di contributo al proprio mantenimento, in ragione della percezione di un compenso pari a Lire 5.000.000 al mese quale membro del Consiglio di amministrazione della società Serga srl, di cui faceva parte anche il marito, e con impegno di quest'ultimo di integrare tale compenso, laddove fosse stato ridotto in qualsiasi misura, per un importo pari alla differenza - e che, non essendo più stata ricostituita alcuna unione spirituale tra i coniugi, né essendo ripresa la convivenza, sussistevano i presupposti di legge per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, senza previsione di alcuna contribuzione a favore dell'odierna resistente, trovandosi ella in una situazione di autosufficienza economica (percezione di una pensione di circa € 800,00 mensili ed abitazione di proprietà). Parte ricorrente contestava, inoltre, l'iniziativa giudiziaria di controparte, per il recupero degli arretrati relativi al suo mantenimento;
azione intrapresa solo dopo 25 anni dalla separazione, dopo 12 anni dalla conclusione del rapporto lavorativo e, dunque, a giudizio dello stesso, “unicamente per chiaro risentimento affettivo a fronte del paventato divorzio” (cfr. pag. 6, ricorso).
- Si costituiva in giudizio la sig.ra , aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, ma contestando la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, attraverso una lunga ricostruzione dell'intera vita coniugale e delle vicende lavorative, anche al fine di giustificare le ragioni delle proprie pretese economiche (riconoscimento di un assegno divorzile di € 600,00 mensili o, in alternativa, un importo una tantum di € 70.000,00). In particolare, la resistente contestava al pagina 2 di 4 marito di non avere mai adempiuto ai propri obblighi contributivi, omettendo di corrisponderle la differenza tra Lire 5.000.000 e quanto effettivamente pagatole dalla società Serga srl, di cui era socia al 50%.
- Alla prima udienza di comparizione davanti al Giudice Relatore dell'11.9.2024, entrambe le parti chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, salva la prosecuzione del giudizio in relazione agli altri aspetti contenziosi.
Veniva pertanto emessa la sentenza non definitiva n. 643/2024 R. Sent., pubblicata da questo Tribunale in data 9.10.2024, con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle odierne parti, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
- Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione (“riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della sig.ra di euro 300,00 indicizzati, nonché impegno di CP_1 entrambe le parti a mettere in vendita l'immobile in comproprietà con divisione al 50% del ricavato, individuando una agenzia immobiliare di reciproca fiducia”), venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473 bis. 22, c.p.c. e il Giudice relatore, ritenuto di non accogliere le istanze istruttorie delle parti, rinviava la causa all'udienza del 25.6.2025, successivamente rinviata a quella del 14.10.2025, nel corso della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da fogli già depositati, dichiarando entrambe di aderire alla proposta formulata in precedenza dal Giudice;
parte resistente insisteva inoltre nella condanna di controparte alle spese di lite, in ragione della sua iniziale mancata adesione.
- La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. status
Nulla deve essere disposto in ordine allo status, essendo stata pronunciata sentenza non definitiva n. 643/2024 R. Sent., pubblicata da questo Tribunale in data 9.10.2024, con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle odierne parti, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
3. condizioni
Quanto alle condizioni di divorzio, gli accordi raggiunti dalle parti, recependo la proposta formulata dal Giudice relatore in punto di assegno divorzile e i successivi provvedimenti temporanei e urgenti assunti con l'ordinanza del 29.1.2025, appaiono equi e rispondenti al loro interesse, nel contesto reddituale delle stesse.
Giova in punto richiamare quanto già dedotto dal Giudice relatore, secondo cui occorre tenere in considerazione, innanzitutto, la situazione in cui si trova la sig.ra , certamente non florida, CP_1 ma che comunque le consente di condurre una vita dignitosa, potendo contare sulla percezione di una pensione di circa € 800,00 mensili, sulla proprietà della casa di abitazione, nonché sul 50% di altro immobile, in comproprietà con la controparte, di cui è auspicabile la messa in vendita al fine di recuperare liquidità come suggerito ai fini conciliativi;
situazione suffragata anche dalla constatazione pagina 3 di 4 che per anni la resistente nulla ha preteso dal sig. nonostante quanto previsto negli accordi Pt_2 di separazione, a dimostrazione della capacità di far fronte alle proprie necessità anche senza l'ausilio dell'ex marito. Tuttavia, risulta dalle difese complessive di entrambe le parti che il contributo della resistente è rimasto circoscritto alle attività relative alla casa e alla famiglia e che la coppia ha dato prevalenza all'attività lavorativa del marito;
attività che, visto l'indubbio squilibrio reddituale tra le parti, giustifica una valorizzazione dei sacrifici effettuati dalla sig.ra nell'interesse della CP_1 famiglia. In tal senso, appare equa la determinazione dell'assegno divorzile a carico del ricorrente nella misura concordata, di € 300,00 mensili.
Rilevato infine che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che è intervenuto e non ha presentato osservazioni, vanno pertanto recepite le condizioni sopra riportate, con integrale compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto del sostanziale accordo raggiunto dalle parti e del fatto che, pur non essendovi stata immediata adesione da parte del sig. alla proposta Pt_1 formulata dal Giudice delegato il 11.9.2024, successivamente a tale udienza non vi è stata ulteriore rilevante attività.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei Parte_1 confronti di , già pronunciata, con sentenza n. 643 del 23.9.2024, pubblicata il CP_1
9.10.2024, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.4.1975 in Crevoladossola (VB), trascritto al n. 5, parte II, serie A, dell'anno 1975, del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dispone, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, che corrisponda ad Parte_3
a titolo di assegno ai sensi dell'art. 5 legge 898/1978 la somma di € 300,00 CP_1 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Sara Cargasacchi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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