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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/10/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2527/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2527/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. BINELLO MONICA come da procura in atti e
, (C.F. ), - in atto di matrimonio denominato Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. GALOSSO VITTORIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in CASALGRASSO il 13/09/1980.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASALGRASSO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/08/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE: la IG.ra , in pieno accordo con il marito, si è già trasferita in altra abitazione Parte_1 portando con sé gli effetti personali e i beni di sua proprietà, provvedendo altresì a trasferire la propria residenza nell'attuale abitazione di Saluzzo, Via Della Resistenza 16/B;
La casa già coniugale sita in Carmagnola - Via Rattera n° 5/1, di proprietà esclusiva del marito al quale è pervenuta per successione dei defunti genitori, rimane assegnata al IG. con Parte_2 tutti gli arredi ivi presenti;
I coniugi hanno già provveduto ad aprire conti correnti separati di cui ciascuno rimarrà esclusivo titolare;
Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento, Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di emanazione della sentenza di separazione, la somma mensile di € 300,00 (€ trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
L'autovettura Nissan Qashqai Targata GP159MZ e lo scooter Honda ADV Targato EP80194, entrambi intestati a vengono assegnati allo stesso, mentre la IG.ra Parte_2 Parte_1
, a semplice richiesta da parte del marito, si impegna a sottoscrivere i documenti necessari alla
[...] vendita e alla voltura senza pretendere a tal fine corrispettivo alcuno.
L'autovettura Fiat 500 Targata EF930RF intestata alla IG.ra viene assegnata Parte_1 alla stessa, mentre il IG. a semplice richiesta da parte della moglie, si impegna a Parte_2 sottoscrivere i documenti necessari alla vendita e alla voltura senza pretendere a tal fine corrispettivo alcuno.
Sino al passaggio di proprietà o alla vendita dei veicoli sopra indicati ciascuno dei coniugi si farà carico del pagamento del bollo, assicurazione, spese di revisione ed eventuali sanzioni derivanti dall'uso dei mezzi a sé assegnati;
I coniugi danno atto di aver già provveduto alla suddivisione di comune accordo dei risparmi e depositi bancari e di nulla più avere a pretendere in merito;
Circa gli immobili in comproprietà siti in Limone Piemonte ed indicati in premessa, le parti convengono quanto segue:
2 - Le spese condominiali sono a carico della IG.ra , quale unico soggetto che Parte_1 correntemente utilizza tali immobili;
Le spese per la pratica edilizia-catastale, che è emerso essere necessaria per la regolarizzazione dell'appartamento, saranno sostenute dai comproprietari nella misura del 50% ciascuno;
- Le parti sin d'ora concordano che - nel solo caso in cui le stesse addivengano ad un divorzio congiunto - nelle relative condizioni e nel contesto della definitiva e complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali ex art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., verrà stabilito che il IG. Parte_2 si impegnerà a cedere alla IG.ra , che accetta, la propria quota del 50% di Parte_1 comproprietà sugli immobili di Limone Piemonte, identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 43, N. 60, Sub. 100 e Foglio 43, N. 506, Sub. 64 (nonché sulle relative parti comuni), senza corresponsione alcuna in denaro e non a titolo di liberalità (animus donandi), cessione da formalizzare con successivo rogito notarile, il cui costo verrà sostenuto in pari quota tra i coniugi, entro 60 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, con le eventuali esenzioni previste dalla normativa vigente per la parte beneficiante del trasferimento (art. 19 della legge n. 74/1987);
Con le pattuizioni di cui sopra i coniugi dichiarano di avere risolto e definito ogni questione economico/patrimoniale tra loro pendente e per l'effetto dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente;
Ciascun coniuge si farà carico del pagamento delle spese legali e degli onorari del rispettivo avvocato.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASALGRASSO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22/10/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TA AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2527/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. BINELLO MONICA come da procura in atti e
, (C.F. ), - in atto di matrimonio denominato Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. GALOSSO VITTORIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in CASALGRASSO il 13/09/1980.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASALGRASSO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/08/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE: la IG.ra , in pieno accordo con il marito, si è già trasferita in altra abitazione Parte_1 portando con sé gli effetti personali e i beni di sua proprietà, provvedendo altresì a trasferire la propria residenza nell'attuale abitazione di Saluzzo, Via Della Resistenza 16/B;
La casa già coniugale sita in Carmagnola - Via Rattera n° 5/1, di proprietà esclusiva del marito al quale è pervenuta per successione dei defunti genitori, rimane assegnata al IG. con Parte_2 tutti gli arredi ivi presenti;
I coniugi hanno già provveduto ad aprire conti correnti separati di cui ciascuno rimarrà esclusivo titolare;
Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento, Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di emanazione della sentenza di separazione, la somma mensile di € 300,00 (€ trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
L'autovettura Nissan Qashqai Targata GP159MZ e lo scooter Honda ADV Targato EP80194, entrambi intestati a vengono assegnati allo stesso, mentre la IG.ra Parte_2 Parte_1
, a semplice richiesta da parte del marito, si impegna a sottoscrivere i documenti necessari alla
[...] vendita e alla voltura senza pretendere a tal fine corrispettivo alcuno.
L'autovettura Fiat 500 Targata EF930RF intestata alla IG.ra viene assegnata Parte_1 alla stessa, mentre il IG. a semplice richiesta da parte della moglie, si impegna a Parte_2 sottoscrivere i documenti necessari alla vendita e alla voltura senza pretendere a tal fine corrispettivo alcuno.
Sino al passaggio di proprietà o alla vendita dei veicoli sopra indicati ciascuno dei coniugi si farà carico del pagamento del bollo, assicurazione, spese di revisione ed eventuali sanzioni derivanti dall'uso dei mezzi a sé assegnati;
I coniugi danno atto di aver già provveduto alla suddivisione di comune accordo dei risparmi e depositi bancari e di nulla più avere a pretendere in merito;
Circa gli immobili in comproprietà siti in Limone Piemonte ed indicati in premessa, le parti convengono quanto segue:
2 - Le spese condominiali sono a carico della IG.ra , quale unico soggetto che Parte_1 correntemente utilizza tali immobili;
Le spese per la pratica edilizia-catastale, che è emerso essere necessaria per la regolarizzazione dell'appartamento, saranno sostenute dai comproprietari nella misura del 50% ciascuno;
- Le parti sin d'ora concordano che - nel solo caso in cui le stesse addivengano ad un divorzio congiunto - nelle relative condizioni e nel contesto della definitiva e complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali ex art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., verrà stabilito che il IG. Parte_2 si impegnerà a cedere alla IG.ra , che accetta, la propria quota del 50% di Parte_1 comproprietà sugli immobili di Limone Piemonte, identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 43, N. 60, Sub. 100 e Foglio 43, N. 506, Sub. 64 (nonché sulle relative parti comuni), senza corresponsione alcuna in denaro e non a titolo di liberalità (animus donandi), cessione da formalizzare con successivo rogito notarile, il cui costo verrà sostenuto in pari quota tra i coniugi, entro 60 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, con le eventuali esenzioni previste dalla normativa vigente per la parte beneficiante del trasferimento (art. 19 della legge n. 74/1987);
Con le pattuizioni di cui sopra i coniugi dichiarano di avere risolto e definito ogni questione economico/patrimoniale tra loro pendente e per l'effetto dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente;
Ciascun coniuge si farà carico del pagamento delle spese legali e degli onorari del rispettivo avvocato.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASALGRASSO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22/10/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TA AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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