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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/09/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2028/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
All'udienza del 24/09/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Adriana Forastiere nessuno è comparso fino alle ore 13.00; il giudice letto l'art. 348 c.p.c., pronuncia sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2028 /2024 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Valerio Parte_1 C.F._1
Fenati (c.f. – PEC: – fax: C.F._2 Email_1
05441935048), ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta come da procura in atti;
APPELLANTE e
(C.F. , P.IVA ), titolare della Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'Avv. Cristina d'Onofrio (c.f.
) ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura C.F._4 in atti;
APPELLATA
***
interponeva appello avverso la sentenza n. 611/2024, con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Ravenna aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta, al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione della somma di €. 1.000,00 corrisposta in acconto per l'acquisto di un abito da sposa. La convenuta, chiedeva rigettarsi l'appello, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dalla convenuta. In fase di prima udienza, la scrivente formulava una proposta conciliativa osservando: “- dai messaggi scambiati tra le parti parrebbe che, risolto l'equivoco relativo alla collezione di cui faceva parte l'abito da sposa, le stesse continuassero a confrontarsi sulla realizzazione dell'abito da sposa, anche dopo la data del 26.6.2021 (indicata dalla parte appellante quale data in cui la stessa avrebbe chiaramente rifiutato l'acquisto; pag. 7 citazione in appello);
- parrebbe, quindi, che non vi fosse ancora stata una rinuncia all'acquisto da parte della
, dovuta al fatto che il vestito faceva parte di una collezione precedente;
Pt_1
- in particolare, emerge che il 28 giugno 2021 la si recava nuovamente presso Pt_1
l'atelier della convenuta e, dopo l'incontro, inviava alla convenuta “quella foto dell'abito con la gonna in tulle e oro”, di cui verosimilmente avevano parlato di persona;
- ciò rende verosimile anche che si sia valutato di modificare l'abito in questione per adattarlo ai desideri della odierna appellante;
il che, secondo le deduzioni della appellata (confermate dalla teste ), avrebbe determinato costi per lavori sartoriali pari ad €. 450,00 Testimone_1
(cfr. il verbale di udienza del 22.11.2023); - pare equo, quindi, in una ottica conciliativa, riconoscere alla convenuta un ristoro per i costi asseritamente sostenuti (anche ove si ritenesse che le parti fossero ancora in fase di trattative poi interrotte, e peraltro si fosse ingenerato un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto); rilevato ulteriormente che, anche ove si desse seguito alla richiesta di esaminare ulteriori testi, gli esiti della istruttoria potrebbero rimanere contraddittori e non consentire di delineare in modo nitido i contenuti degli accordi verbali intercorsi tra le parti, di cui le stesse offrono versioni diametralmente opposte;
che quanto appena detto rende evidente l'alea di giudizio”. Entrambe le parti hanno manifestato adesione alla proposta formulata con l'ordinanza del 26.5.2025, risolvendo il presente contenzioso tramite accordo stragiudiziale. Alla udienza del 17.09.2025 e alla successiva udienza di data odierna nessuno è comparso. Ai sensi dell'art. 348 c.p.c., se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice rinvia la causa ad una successiva udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante e, se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile con sentenza. Tale norma è applicabile analogicamente al caso in esame, in cui la mancata comparizione è avvenuta nell'ambito e all'esito del tentativo di conciliazione, prima del passaggio alla eventuale fase istruttoria.
Per quanto esposto l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, dichiara l'appello improcedibile;
spese di lite compensate. Così deciso in Ravenna, il 24.09.2025.
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
All'udienza del 24/09/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Adriana Forastiere nessuno è comparso fino alle ore 13.00; il giudice letto l'art. 348 c.p.c., pronuncia sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2028 /2024 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Valerio Parte_1 C.F._1
Fenati (c.f. – PEC: – fax: C.F._2 Email_1
05441935048), ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta come da procura in atti;
APPELLANTE e
(C.F. , P.IVA ), titolare della Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'Avv. Cristina d'Onofrio (c.f.
) ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura C.F._4 in atti;
APPELLATA
***
interponeva appello avverso la sentenza n. 611/2024, con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Ravenna aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta, al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione della somma di €. 1.000,00 corrisposta in acconto per l'acquisto di un abito da sposa. La convenuta, chiedeva rigettarsi l'appello, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dalla convenuta. In fase di prima udienza, la scrivente formulava una proposta conciliativa osservando: “- dai messaggi scambiati tra le parti parrebbe che, risolto l'equivoco relativo alla collezione di cui faceva parte l'abito da sposa, le stesse continuassero a confrontarsi sulla realizzazione dell'abito da sposa, anche dopo la data del 26.6.2021 (indicata dalla parte appellante quale data in cui la stessa avrebbe chiaramente rifiutato l'acquisto; pag. 7 citazione in appello);
- parrebbe, quindi, che non vi fosse ancora stata una rinuncia all'acquisto da parte della
, dovuta al fatto che il vestito faceva parte di una collezione precedente;
Pt_1
- in particolare, emerge che il 28 giugno 2021 la si recava nuovamente presso Pt_1
l'atelier della convenuta e, dopo l'incontro, inviava alla convenuta “quella foto dell'abito con la gonna in tulle e oro”, di cui verosimilmente avevano parlato di persona;
- ciò rende verosimile anche che si sia valutato di modificare l'abito in questione per adattarlo ai desideri della odierna appellante;
il che, secondo le deduzioni della appellata (confermate dalla teste ), avrebbe determinato costi per lavori sartoriali pari ad €. 450,00 Testimone_1
(cfr. il verbale di udienza del 22.11.2023); - pare equo, quindi, in una ottica conciliativa, riconoscere alla convenuta un ristoro per i costi asseritamente sostenuti (anche ove si ritenesse che le parti fossero ancora in fase di trattative poi interrotte, e peraltro si fosse ingenerato un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto); rilevato ulteriormente che, anche ove si desse seguito alla richiesta di esaminare ulteriori testi, gli esiti della istruttoria potrebbero rimanere contraddittori e non consentire di delineare in modo nitido i contenuti degli accordi verbali intercorsi tra le parti, di cui le stesse offrono versioni diametralmente opposte;
che quanto appena detto rende evidente l'alea di giudizio”. Entrambe le parti hanno manifestato adesione alla proposta formulata con l'ordinanza del 26.5.2025, risolvendo il presente contenzioso tramite accordo stragiudiziale. Alla udienza del 17.09.2025 e alla successiva udienza di data odierna nessuno è comparso. Ai sensi dell'art. 348 c.p.c., se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice rinvia la causa ad una successiva udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante e, se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile con sentenza. Tale norma è applicabile analogicamente al caso in esame, in cui la mancata comparizione è avvenuta nell'ambito e all'esito del tentativo di conciliazione, prima del passaggio alla eventuale fase istruttoria.
Per quanto esposto l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, dichiara l'appello improcedibile;
spese di lite compensate. Così deciso in Ravenna, il 24.09.2025.
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere