Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 470/2023 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANATTA MOIRA Parte_1 C.F._1
e domicilio eletto presso il suo studio in Concorezzo via Varisco 5
-ricorrente-
contro
Controparte_1
), con il patrocinio del dott. in servizio presso
[...] P.IVA_1 CP_2
l , e domicilio eletto in Milano via Polesine 13 Controparte_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.3.2023, conveniva in giudizio il esponendo Parte_1 quanto segue: “la ricorrente nel 2016 superava concorso pubblico per l'infanzia (AAAA) presso la Regione Campania;
poiché non vi erano sedi disponibili, in data 12.07.2020 depositava istanza per essere inserita nella fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito in
Regione Lombardia. a fine 2021 la sig.ra superava il concorso indetto con Parte_1
D.D. 28 aprile 2020 n. 498 (modificato dal D.D. 18 novembre 2021, n. 2215) per l'insegnamento nella Scuola Primaria posto comune per la regione;
CP_1 Con avviso n. 19119 del 16.07.2022 l comunicava ai Controparte_1 vincitori di concorso ed aspiranti docenti a tempo indeterminato la necessità di inserire gli ordini di preferenza delle province della , sia per la tipologia di posto su scuola CP_1 primaria (EEE), sia su scuola dell'infanzia (AAA), in un unico modulo. Con precisazione che la scelta doveva essere formulata entro il 19.07.2022. La ricorrente rinveniva molte difficoltà nella compilazione e nell'invio dell'istanza, tanto che, su suggerimento del funzionario con cui interloquiva, provvedeva ad annullare e reinserire
1
Con mail del 25.07.2022 dell'USR, la sig.ra veniva individuata per l'assunzione Parte_1 a tempo indeterminato per la Provincia di Como per un per l'assunzione a tempo indeterminato per la Provincia di Como per un posto sulla scuola dell'infanzia. La ricorrente procedeva, dunque, nella individuazione dell'ordine di preferenze tra le scuole selezionate. Con mail del 28.07.2022 veniva individuata per la scuola di San DE TE (CO), scuola neppure selezionata dalla ricorrente in sede di preferenza perché distante circa 1 ora dalla sua residenza. Poiché si avvedeva che vi era rapido scorrimento anche nella graduatoria per la scuola primaria, preferita dalla sig.ra , questa in data 08.08.2022 inoltrava Pt_1 comunicazione di rinuncia all'individuazione per il concorso AAA. Dopo ciò, ha atteso invano la chiamata per la graduatoria riferita alla scuola primaria. Invero, verificano che nello scorrimento di graduatoria per la primaria alla data del 30.08.2022 il suo nominativo non compariva ed, anzi, venivano convocate docenti con punteggio inferiore al suo e collocate in graduatoria in posizione deteriore, inviava mail di richiesta spiegazioni. Da informazioni assunte presso l'USR, la ricorrente apprendeva che, avendo rinunciato alla chiama per il posto alla scuola dell'infanzia, ciò aveva comportato il depennamento sia dalla classe di concorso AAA sia da quella EEE, benchè nessun provvedimento formale sia mai pervenuto alla ricorrente in tale senso. Ad oggi la sig.ra sta lavorando con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Pt_1
Comprensivo TOTI di Lentate sul Seveso (MB) sul posto di sostegno fino al 31 Agosto 2023, pur avendo regolarmente vinto il concorso per la scuola primaria. Il resistente CP_1 continua, alla data del 14.02.2023 a scorrere la graduatoria.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare che la SI non ha manifestato Parte_1 alcuna rinuncia alla nomina nè all'assunzione con riferimento alla graduatoria relativa alla classe di concorso per la scuola primaria;
accertare e dichiarare il diritto della SI
all'assunzione come previsto dal DD 498/2020, a seguito di superamento di Parte_1 concorso e di scorrimento della relativa graduatoria oltre la posizione;
ordinare alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il reinserimento della ricorrente nella graduatoria di merito per la classe di concorso EEEE ai fini dell'assunzione, e, conseguentemente, ➢ordinare altresì alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di procedere alla assunzione della ricorrente in ruolo a tempo indeterminato. Condannare le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente a titolo risarcitorio dell'importo corrispondente alle retribuzioni non percepite dal 01.09.2023 all'emananda sentenza, oltre al relativo riconoscimento giuridico del predetto periodo, dedotto l'aliunde perceputm” Il Controparte_1 si costituiva, contestando le argomentazioni avversarie, in particolare
[...] escludendo che si siano verificati ai danni della ricorrente la cancellazione o il depennamento dalla graduatoria della scuola primaria, bensì assumendo che ciò era dipeso esclusivamente dallo scorrimento della graduatoria relativa a quest'ultima ammissione, una volta che la predetta aveva espresso la propria preferenza per la scuola dell'infanzia con priorità rispetto a quella primaria. Eccepiva in punto di diritto il difetto di integrità del contraddittorio, vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario con tutti gli altri partecipanti alla procedura concorsuale, le cui posizioni sarebbero state attinte e inevitabilmente interessate dalle domande presentate del tipo di quella in oggetto;
il difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo quella del giudice amministrativo, venendo investita dal ricorso la materia delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione dei dipendenti pubblici, unitamente al corretto esercizio del potere
2 amministrativo nell'ambito di tali procedure;
la regolarità e conformità della procedura seguita rispetto alla normativa vigente e all'esigenza preminente di assicurare continuità nella didattica, che porta ad escludere, anche in ossequio al principio generale del buon andamento della Pubblica Amministrazione, l'impossibilità di procedere allo scorrimento reiterato della singola graduatoria, segnatamente “ogni successivo scorrimento non può che partire dal primo dei candidati non convocati, e chi sia stato già convocato per uno scorrimento precedente non potrà in alcun caso partecipare alle operazioni successive alla medesima graduatoria”. Esperito senza successivo un tentativo di soluzione conciliativa tra le parti, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei cointeressati/controinteressati rispetto alla procedura concorsuale mediante pubblici proclami telematici, cui la parte ricorrente ottemperava ritualmente, sicchè, non costituendosi nessuno dei destinatari, ne veniva dichiarata la contumacia. Stante la natura documentale della causa, si procedeva alla discussione all'udienza del 28.1.2025, ove veniva emesso il dispositivo ai sensi dell'art.429 c.p.c., con lettura alle parti presenti. Il ricorso non è fondato, e non può perciò essere accolto. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di difetto della giurisdizione ordinaria per invocata sussistenza di quella del giudice amministrativo. Si verte, infatti, in un'ipotesi ove oggetto della vertenza non è la regolarità e legittimità della procedura concorsuale, da cui è scaturita l'assunzione della ricorrente, bensì l'esclusione dalla graduatoria e dall'incarico, in questa sede rivendicato, che ne sarebbe derivato presso la scuola primaria. E' quindi pertinente, nonché applicabile al caso in esame il principio citato, secondo il quale “il candidato che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed il possesso dei requisiti del bando per il cosiddetto scorrimento della graduatoria, pretenda di essere chiamato alla stipulazione del contratto di lavoro, fa valere il proprio diritto all'assunzione senza porre in discussione le procedure concorsuali, azionando una posizione di diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario” (Cass. 13.12.2007 nr. 26113) In punto di merito, i rilievi di parte ricorrente non possono essere condivisi, nell'ottica del richiesto riconoscimento del diritto all'assunzione presso la scuola primaria, a seguito della partecipazione e del superamento del concorso indetto con D.D. nr.498 del 28.4.2020, con assegnazione di un posto comune per la regione . CP_1
La vicenda va correttamente ricostruita sulla base degli elementi forniti da entrambe le parti,
e i particolare: il menzionato concorso riguardava posti comuni nella scuola dell'infanzia per la Regione Campania e nella scuola primaria per la Regione Lombardia. L'art. 4 del Bando prevedeva che, pur trattandosi di procedura che avrebbe generato due graduatorie distinte, “il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza, con l'indicazione delle procedure concorsuali, cui, avendone titolo, intenda partecipare”. Ciò avrebbe quindi comportato l'assegnazione della sede di destinazione in base ai posti disponibili, alla posizione acquisita in graduatoria per entrambi i comparti scolastici (primaria e dell'infanzia), nonché alle preferenze espresse;
la ricorrente, in linea con la descritta configurazione, collocandosi in graduatoria per entrambe le procedure, esprimeva preferenza prioritaria per la scuola dell'infanzia (classe di concorso AAA), nel cui ambito erano interessate le province di Monza e Brianza e di Como. Ne conseguiva, ancora una volta in linea con le determinazioni del bando, l'accoglimento della domanda – implicante l'assunzione a tempo indeterminato - relativa alla prima preferenza, espressa per la classe di concorso della scuola di infanzia, e sulla seconda preferenza relativa alla provincia di Como quale sede di destinazione (cfr. doc. 7 parte ric.- doc. 3 parte rst.);
3 in virtù di tale preferenza, veniva meno il suo inserimento nella procedura relativa alla scuola primaria, rispetto alla quale l'Amministrazione procedeva al regolare scorrimento della graduatoria, in cui la ricorrente non figurava per effetto della preferenza già espressa nei termini di cui sopra, che aveva determinato l'assegnazione (osservante della Provincia prescelta) alla scuola dell'infanzia di San DE d'TE; come precisato dal convenuto, rispetto alla scuola primaria, lo scorrimento CP_1 proseguiva arrestandosi inizialmente alla posizione 2395, sino allo scorrimento successivo in cui la posizione della ricorrente 2493 veniva nel frattempo raggiunta e superata per effetto della scelta prioritaria di cui sopra e dell'assegnazione, che ne era coerentemente dipesa (doc.
7-7bis parte rst.). Poste tali premesse, non può aderirsi all'impostazione difensiva secondo cui ciò sarebbe frutto di una illegittima esclusione per effetto della rinuncia della ricorrente al posto assegnatole presso la scuola dell'infanzia. In verità, quello che si è verificato, come correttamente illustrato da parte resistente, è stato il superamento della posizione in graduatoria per la scuola primaria in virtù dell'automatico meccanismo dello scorrimento, a seguito della scelta operata sulla scuola dell'infanzia, rispetto alla quale era nel frattempo intervenuto l'accoglimento della domanda e la relativa assegnazione. Come argomentato dal convenuto, “la rinuncia all'immissione in ruolo da CP_1 graduatoria d'infanzia, non ha comportato alcun depennamento dalla graduatoria della scuola primaria, ma vi è stato un normale scorrimento della graduatoria, che ha tenuto conto delle preferenze espresse su provincia, andando quindi oltre la posizione della ricorrente”. Fattore determinante e decisivo in via esclusiva è stato quello della preferenza espressa sulla classe di concorso per la scuola dell'infanzia e sulla provincia, individuata anche in quella di Como. La disponibilità dei posti ha poi comportato l'assegnazione di quest'ultima, indicata come seconda dall'interessata. Non si coglie altresì alcun profilo di incongruità nel sistema adottato in forza del bando di concorso, che espressamente prevedeva la partecipazione a più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza, “con l'indicazione delle procedure concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare”. La ricorrente ha esercitato la sua opzione, una volta superato il concorso per entrambe le classi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, sicchè aveva luogo automaticamente lo scorrimento della graduatoria relativa a quest'ultima classe, con superamento medio tempore della posizione ivi acquisita dalla predetta, senza alcuna incidenza della rinuncia, poi manifestata per rientrare in quest'ultima graduatoria. Ciò avrebbe infatti comportato la necessità di una reiterazione dello scorrimento in graduatoria, in linea generale non concepibile ogni volta che si verifichi una rinuncia o una impossibilità sopravvenuta da parte dei candidati/partecipanti, sino al punto di approdare a una situazione di sostanziale “blocco” e conseguente impossibilità di procedere all'immissione in ruolo dei già collocati e individuati candidati in base al punteggio conseguito. Nel caso in esame, a fronte dell'unicità dell'istanza di presentazione delle preferenze per entrambi le classi di concorso (scuola dell'infanzia e scuola primaria), la già espressa preferenza della ricorrente per la scuola dell'infanzia ha avuto la precedenza rispetto a quella riguardante la scuola primaria, senza che alcuna esclusione da quest'ultima possa essere ricondotta alla successiva e sopravvenuta rinuncia.
Il ricorso non può pertanto che essere rigettato, suggerendo, tuttavia, le difficoltà di orientamento nella materia in ragione della necessaria confluenza di un duplice ordine di preferenze da esprimere rispetto a comparti scolastici differenti, una integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Monza 28.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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