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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/07/2024, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
n. 5521/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.R.G. 5521/2017 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nato a [...] C.F._1 Parte_2
Maria C.V. (C.F.: ) rappresentati e difesa C.F._2
dall'Avv.to Stellato Giuseppe (C.F.: ) e C.F._3
dall'Avv.to Sgambato Francesco (C.F.: ) tutti C.F._4
elett.te dom.ti presso lo studio sito in Santa Maria C.V. (CE) al C.so
Garibaldi, 8;
-attori-
CONTRO
C.F. e P.IVA quale Controparte_1 P.IVA_1
Impresa territorialmente designata dalla CONSAP alla Gestione
Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione
Campania, rappresentata e difesa dall'Avv. Andreozzi Antonio, (C.F.:
1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5
sito in Aversa (CE) alla Via Trbunali,8;
- convenuta-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, gli odierni attori riferivano che in data 08/08/2015 alle ore 21:00 circa, mentre il viaggiava alla guida del motociclo Piaggio Liberty Parte_2
50 c.c. Tg.X58CZ6 di proprietà del sig. in San Parte_1
Tammaro (CE) sulla S.S. 7 bis in direzione San Tammaro, tenendo la destra sulla propria corsia di marcia, all'altezza della progressiva chilometrica 3,750, veniva tamponato da un'autovettura non identificata che sopraggiungeva ad elevata velocità. Dopo la collisione il conducente dell'autovettura che aveva cagionato il sinistro si dava alla fuga senza prestargli soccorso, facendo perdere le se tracce. A seguito dell'urto subito, il motociclo subiva ingenti danni tali da non essere più marciante. Mentre a seguito dell'occorso, il Parte_2
veniva soccorso nell'immediatezza da alcuni militari che transitavano, sollecitando l'intervento dell'ambulanza e delle forze dell'ordine.
Giungevano dapprima gli operatori del 118 che provvedevano a trasportarlo d'urgenza all'Ospedale di Caserta ove i sanitari gli diagnosticavano: " sfacelo trauma piede sinistro. Contusioni multiple. Diagnosi riservata (crf. verbale di Pronto Soccorso n°2015049386).
2 Che, a causa della gravità delle lesioni subite, il , Parte_2
veniva sottoposto d'urgenza a vari interventi chirurgici, successivamente ricoverato e costretto a sottoporsi ad ulteriori accertamenti, cure mediche, visite specialistiche, nonché ad ulteriori interventi chirurgici anche al fine di provare a correggere i danni funzionali, il tutto documentalmente provato e allegato da copiosa documentazione agli atti.
Pertanto, chiedeva in forza delle avvenute modalità del sinistro, di essere risarcito dalla compagnia nella sua qualità di impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada dei danni riportati e quantificati nelle conclusionali, al risarcimento della somma di €
264.870,00 comprensivo di danno biologico, danno morale e personalizzazione per danno estetico ed al riflesso negativo nella propria sfera soggettiva privata e sociale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese e onorari del presente giudizio. Mentre
chiedeva di essere risarcito dalla convenuta Parte_1
compagnia della somma di euro 1.000,00 per tutti i danni subiti al motociclo Piaggio Liberty 50 c.c. Tg.X58CZ6 di sua proprietà.
Si costituiva la compagnia designata dal F.G.V.S., eccependo CP_1
l'improponibilità della domanda attorea, nonché il rigetto integrale della stessa, in quanto escludeva che vi fosse la prova in atti delle modalità del sinistro narrate dall'attore ed invocando una più rigida ricostruzione della vicenda, vinte le spese di giudizio.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, svolta C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dal , la causa veniva Parte_2
3 posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla CP_1
Esse sono infondate.
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità ai sensi degli artt. 145
e148 D. Lgs. 209/05 alla stregua dell'invio delle messe in mora con indirizzate alle F.G.V.S. e prodotte in giudizio CP_1 CP_2
dagli attori.
Sempre preliminarmente, nell'atto introduttivo, sono inoltre indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna in solido della convenuta al ristoro delle lesioni dallo stesso subito, in conseguenza del sinistro sopra descritto.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi di seguito precisati. Va premesso che per quel che concerne le circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, ai fini della ricostruzione delle modalità di svolgimento della vicenda dedotta in lite, la delibazione del giudicante non può che fondarsi sulla documentazione allegata al fascicolo attoreo, costituente anche gli atti resi in ordine al separato procedimento penale aperto contro ignoti a seguito della denuncia querela depositata dal Sig. in qualità di Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , Parte_2
4 presso la Procura della Repubblica di Santa Maria C.V., successivamente archiviata.
Gli istanti hanno agito in giudizio al fine di ottenere dalla CP_1 CP_1
quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del
[...]
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa rispettivamente dal e Parte_2 Parte_1
previo accertamento della verificazione dell'incidente stradale
[...]
per colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato.
La pretesa risarcitoria esercitata deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 283, lett. a) d.lgs. 209\2005.
Tale disposizione, al primo comma, stabilisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi - per quello che in questa sede interessa - in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ipotesi che ricorre nel caso sottoposto all'esame di questo giudice.
Al riguardo, va ricordato che è onere del danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, provare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa altrui, ma anche che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, evidenzia che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada
5 deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del
1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault (così, Cass., 25 luglio
1995 n. n. 8086).
In altre parole, nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti di cui al citato d.lgs. n. 209/2005 non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile. L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pertanto, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: ne consegue che colui il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve in primo luogo provare le modalità del sinistro, il fatto che lo stesso sia attribuibile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo nonché la circostanza che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cass. 19/09/1992 n. 10762).
Ebbene, è opinione dell'adito giudice - suffragata anche dalla giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass.
3.09.2007 n. 18532, riferita alla legge 990\1969, art.19, lett.a) ma del tutto sovrapponile alla fattispecie di cui all'art. 283, lett. a) - che la valutazione delle risultanze
6 probatorie dei giudizi introdotti con l'azione fondata sull'art. 19 lett. a) citato debba essere condotta tenendo pur sempre presente che, in materia processuale, vige il principio del libero convincimento del giudice, come codificato dall'art. 116 c.p.c. che, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ha bandito l'antico sistema della predeterminazione legislativa dell'efficacia probatoria dei mezzi di prova. Conseguentemente, il fatto che il veicolo che si assume danneggiante sia rimasto sconosciuto può essere liberamente provato dal danneggiato e la prova fornita può essere liberamente sottoposta al prudente apprezzamento del giudice.
Ciò premesso, dalla disamina della documentazione prodotta e da un'accurata valutazione degli atti, si rileva che la dinamica riferita dagli attori nei loro scritti, viene confermata dagli accertamenti effettuati dai
Carabinieri della stazione di Santa Maria C.V.. intervenuti sul luogo del sinistro, pertanto, in punto di responsabilità deve ritenersi che il sinistro sia ascrivibile alla grave ed imprudente condotta di guida del conducente dell'autovettura non identificata, come si dirà in seguito.
Va ora esaminato se gli attori, che hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, abbiano superato l'onere posto a loro carico, di dimostrare, sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo 1990,
n. 1860). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità
7 incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi, naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute, ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo.
Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
8 Nel caso di specie, oltre ad essere stato aperto d'ufficio un procedimento penale recante n. 6487/15/44, gli attori, sporgevano denuncia-querela contro ignoti in data 12/08/2015 (3 giorni dopo l'evento) alla Procura della Repubblica di Santa M.C.V. chiedendo di procedere agli accertamenti del caso onde identificare il veicolo investitore. Il procedimento veniva archiviato in data 25/02/2016.
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio (tra cui anche la prova orale), possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore. Ora, per quel che concerne le circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, dalla documentazione prodotta e, da una lettura degli atti, è risultata particolarmente rilevante il rapporto di incidente redatto dai Carabinieri di Santa M.C. Giova a riguardo, preliminarmente richiamare due recenti sentenze della Cassazione che, nel decidere il caso, richiamava il principio secondo cui l'atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto delle autorità intervenute, fanno piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri
9 accertamenti, si tratta in realtà di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti e, pertanto, la “ricostruzione del sinistro”, costituisce valutazione cui non può estendersi l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, e che va valutata secondo ordinari criteri di deduzione (Ordinanza Cassazione, sez. VI civile , n. 9037 del 1 aprile
2019; Sentenza Cassazione, sezione II civile, n. 28149 del 27 settembre
2022; Sentenza n. 1940 dell'11 novembre 2022).
Nel caso in esame, nel rapporto dei Carabinieri si afferma che:
…omissis…il ciclomotore Piaggio…omissis…in prossimità del Km 3+750, veniva fatto segno da collisione da parte di altro veicolo, il quale percorreva il suo stesso senso di marcia, ed a seguito di ciò il conducente perdeva il controllo del ciclomotore rovinandosi a terra finendo successivamente la corsa sulla banchina sita a bordo strada. Il veicolo il quale presumibilmente abbia causato il sinistro in questione si dava alla fuga subito dop non facendo più ritorno sul posto. A seguito del forte impatto il ciclomotore riportava ingenti danni nella parte anteriore e su entrambe le fiancate, tali da renderlo non più marciante. Durante la rilevazione planimetrica del sinistro, emergeva che il ciclomotore dal presunto punto d'urto, sino alla posizione di quiete, lasciava sull'asfalto una lieve traccia di scarrocciamento di circa mt. 15, rimanendo rivolto con la parte anteriore nel senso opposto a quello di marcia, tale da far presumere che il contatto sia avvenuto tra la parte sinistra del ciclomotore e la parte destra del veicolo poi datosi alla fuga ed a seguito di ciò il ciclomotore veniva rigirato su sé stesso. Sul punto di collisione, venivano rinvenuti frammenti di uno specchietto laterale destro in tinta ed alcune parti di un copriruota in plastica, riportante il logo “FIAT” appartenenti presumibilmente ad un'autovettura marca Fiat modello Stilo di colore grigio/avio.
10 Ebbene, seguendo i principi della Cassazione sopra richiamati, le conclusioni cui giunge il verbalizzante nel redigere il rapporto di incidente, precisando la posizione statica in cui veniva rinvenuto il ciclomotore dopo il sinistro o i danni visibili come potrebbero essere le tracce di frenata riscontrate sull'asfalto, o i punti d'urto lasciati, sono sicuramente elementi caduti sotto la percezione diretta degli agenti, e può certamente avere fede privilegiata.
Sostanzialmente, in caso di sinistri stradali causati da veicoli pirata, non si può richiedere al danneggiato un obbligo di collaborazione teso a identificare il veicolo, appuntarsi la targa, recuperare il nome e l'identità dell'investitore, nel complesso, troppo oneroso rispetto alle lesioni che ha avuto o alla dinamica dell'incidente stesso.
Ora, benché il dettagliato rapporto di incidente, con relativi rilievi planimetrici, sia sufficiente a far ritenere provato l'accadimento storico, ovvero che il sinistro si sia verificato a causa di un tamponamento effettato da un veicolo non identificato, va tuttavia stabilito l'eventuale addebito della responsabilità esclusiva a carico del veicolo pirata.
Invero, la convenuta evidenzia che il conducente del motociclo, a seguito di accertamenti d'ufficio, risultò positivo ai Cannabbinoidi.
Ebbene, tale circostanza, oltre a non essere stata sufficientemente accertata e documentata, si rinvia alla spiegazione del CTU medico legale che ha dettagliatamente risposto al quesito: …dal momento che gli esami tossicologici al sono stati effettuati sulle urine esclude la certezza Parte_2
della circostanza dell'attualità dell'uso di oppiacei, ben potendo l'assunzione risalente ad una settimana o anche più rispetto alla data dell'incidente. In definitiva dette sostanze rilevate soltanto nella matrice biologico (urine) possono permanere
11 nell'organismo anche quando l'effetto stupefacente sia oramai definitivamente cessato.
La presenza del THC nelle urine è riscontrabile per un periodo lungo: si può arrivare ad un mese dall'ultima assunzione. Lo scrivente, pertanto, sulla scorta di quanto detto e sulla base dei documenti agli atti e sulla scorta della dinamica innanzi detta nel sinistro per cui è causa, ritiene che il grado di vigilanza del periziato al momento del sinistro per cui è causa, fosse compatibile con la conduzione di veicoli a motore.
Giusto per completezza di esposizione, a cui questo Tribunale intende aderire, la Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale con Sentenza del 19 febbraio 2024 n. 7199 ha stabilito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione psicofisica), non è sufficiente che il conduttore si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. In altri termini, la condotta tipica della contravvenzione di cui all'art. 187 D.lgs. n. 285 del
1992 non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida "in stato di alterazione psicofisica" determinato da tale assunzione e, pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità del conduttore non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Ciò richiede, quindi, non soltanto l'accertamento del dato storico dell'avvenuto uso di sostanze stupefacenti, ma anche quello dell'influenza sulle condizioni psico- fisiche dell'assuntore durante il tempo della guida del veicolo.
12 Pertanto, dalla disamina complessiva dell'istruttoria, nel caso di specie, alcuna negligenza è imputabile al danneggiato né per essersi messo alla guida in stato di alterazione psicofisica, né nella mancata identificazione del veicolo investitore, atteso che quest'ultimo dopo aver provocato il sinistro si è dato alla fuga, impedendone la identificazione. Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione, hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, al rapporto di incidente ed in mancanza di qualsivoglia elemento di prova di segno contrario e non emergendo alcuna contraddizione, reticenza o lacuna della documentazione versata in atti e dell'espletata CTU medico legale.
Va, dunque, dichiarata la responsabilità esclusiva della Controparte_1
n.q. F.G.V.S., nel sinistro in esame.
[...]
Le lesioni riportate dal , ovvero “sfacelo trauma Parte_2
piede sinistro. Contusioni multiple”, nonché il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati non solo dalla dinamica dell'incidente come dettagliatamente descritto nel rapporto di incidente ma, soprattutto, dalla copiosa documentazione medica ed ospedaliera prodotta in atti dall'attore e dalle risultanze dell'espletata
CTU medico – legale resa dal Dott. . Persona_1
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui
è pervenuto il CTU, condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui: “il Di
13 di anni 17 anni all'epoca dell'incidente stradale del Parte_2
08/08/2015, riportò, nel sinistro per cui è causa, le seguenti lesioni “Lesione complessa caviglia -piede sinistro con sfacelo traumatico e esiti di fratture lussazione esposta di CH e AN e lussazione della tibia astragalica sinistra + lesione dell'arteria tibiale anteriore e perdita di sostanza articolare cartilaginea e cutanea da ampia ferita faccia anteromediale e laterale caviglia sinistra + estese lacerazioni tendinee degli estensori”. È soddisfatto il nesso di causa tra le lesioni riportate dal periziato e la dinamica del sinistro per cui è causa. Tali lesioni hanno determinato inabilità temporanea totale per giorni 75 (settantacinque), inabilità temporanea parziale, per giorni 90 (novanta) al 75%, giorni 90 (novanta)al 50% e successivi giorni 90 (novanta) al 25%, per il necessario recupero funzionale. Sono residuati postumi permanenti (postumi di lesione complessa caviglia-piede sinistro con sfacelo traumatico e esiti di fratture lussazione esposta di CH e AN e di lussazione della tibia astragalica sinistra + lesione dell'arteria tibiale anteriore e perdita di sostanza articolare cartilaginea e cutanea da ampia ferita faccia anteromediale e laterale caviglia sinistra + estese lacerazioni tendinee degli estensori), da valutarsi globalmente nell'ordine del 25% (venticinque per cento).Sulla base di quanto sopra e tenuto conto di quanto previsto dalla tabella “delle menomazioni alla integrità psicofisica” di cui al D.M. 3/7/03) appare giustificato riconoscere al valore menomativo complessivo dei suddetti postumi un tasso di danno biologico del
11%”.
Il CTU, nella sua meticolosa relazione, esprime la sua valutazione che il danno subito inciderebbe sulla qualità lavorativa e, con un excursus logico scientifico, così precisa: << I suddetti postumi nel periziando incidono in grado lieve sulla sua capacità di lavoro specifica intesa come sbocco professionale proprio della qualifica professionale;
attualmente il periziato è studente in Economia
14 e Commercio, per cui sull'attività che andrà a svolgere i suddetti postumi permanenti incideranno in maniera lieve, in misura all'incirca di un 1/5 del 25%, cioè per il
5%. In conclusione, i postumi permanenti vanno valutati globalmente nella misura del 25% e tali postumi rilevano per il 5% anche sulla capacità di lavoro specifica del periziato. I postumi sono stabilizzati e non sono suscettibili di peggioramento o di miglioramento mediante terapie ed interventi.>>.
Mentre per quanto concerne le ulteriori voci di danno non patrimoniale occorre precisare quanto segue. La quantificazione del danno alla sfera non patrimoniale, a mente del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve tener conto di una duplice esigenza: quella di garantire un risarcimento integrale dei pregiudizi riferibili al danneggiato, nonché quella di evitare una duplicazione delle voci risarcitorie. Tale obiettivo va perseguito, nel bipolarismo del modello risarcitorio segnato dalla giurisprudenza di legittimità e normativamente individuato negli artt. 2043 e 2059 c.c., considerando il danno non patrimoniale come un'unica categoria capace di includere tutti i pregiudizi sofferti dalla vittima in relazione ad interessi costituzionalmente rilevanti o ritenuti meritevoli di tale forma di tutela per espressa disposizione di legge, i quali dovranno essere ristorati con adeguata personalizzazione secondo le circostanze del caso concreto
(Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972). Anche recentemente la Corte di Cassazione Civile Sezione III con l'ordinanza 1573/2022 del
17/05/2022, torna prepotentemente sulla problematica della valutazione e della liquidazione del danno non patrimoniale a persona, stilando un vero e proprio decalogo a cui questo giudicante ritiene seguire pedissequamente. Possono dunque costituire solo "voci" del
15 danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione e al punto 2 e 3 della citata sentenza si legge…in caso di positivo accertamento dell'esistenza
(anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto…all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. Alla luce di quanto precisato, occorre quindi individuare nelle tabelle milanesi (aggiornate al 2021) quelle in grado di garantire uniformità decisionale e in definitiva l'equità del giudizio, salvo adattamenti dovuti alle peculiarità del singolo caso. Ed infatti, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale, fatte proprie dalla giurisprudenza milanese, è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi alla sfera relazionale dell'individuo, secondo una percentuale ponderata sulla tipologia delle lesioni.
È stata, inoltre, opportunamente prevista una percentuale di aumento personalizzato del danno biologico allo scopo di valorizzare situazioni che si discostano dalla normalità per le caratteristiche del caso o le conseguenze subite dalla vittima come recentemente chiarito dalla Cass. civ., sez. III, dep. 17 maggio 2022, n. 15733) evidenziando che il
16 Giudice può aumentare fino al 30% il valore della sola componente dinamico-relazionale, al netto della voce del danno morale.
Nel caso in esame, l'esistenza di un danno non patrimoniale eccedente quello meramente fisico, è senz'altro desumibile dalla lunga degenza della vittima, dalla necessità di sottoporsi ad una serie di interventi chirurgici (cfr. anamnesi traumatologica contenuta nella relazione medico-legale) e, non da ultimo, dalla dinamica particolarmente pericolosa dell'incidente, dall'evidente danno estetico causativo di un comprensibile stato d'ansia, rendendolo distaccato e introverso e che ha certamente alterato le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali, come riportate nella relazione dell'ausiliario.
Deve dunque applicarsi una maggiorazione percentuale del danno non patrimoniale tabellare nella misura del 20 % (c.d. personalizzazione).
Il chiede, solo nelle conclusionali, un ulteriore Parte_2
danno da perdita da capacità lavorativa. Giova precisare che in linea generale, la capacità lavorativa è l'idoneità di un soggetto di produrre un reddito. La giurisprudenza ne distingue due forme: la capacità lavorativa generica, ossia la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, ma confacente con le proprie attitudini;
la capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità a svolgere la propria attuale occupazione.
Nel caso in esame, la perdita della capacità lavorativa è certamente generica, per cui il danno non patrimoniale, consistente nelle difficoltà di esercitare un'occupazione lavorativa, va astrattamente intesa. La lesione della capacità lavorativa generica può in effetti costituire un danno patrimoniale da lucro cessante, come recentemente chiarito dalla
17 Cassazione III sez. Civ. nell'ordinanza del 15 settembre 2023, n. 26641.
Tuttavia, considerata tutta la questione e tenendo conto di tutti i pregiudizi patiti dal , la richiesta di liquidazione di Parte_2
un ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica non può essere accolta. A parere di questo
Tribunale, tale voce non è stata sufficientemente provata dall'attore che, si ripete, solo nelle conclusionali avanza tale pretesa non allegando alcun elemento probatorio, come ad esempio un certificato di attestazione frequenza scolastica e/o universitaria o ad un corso di formazione professione, ecc.
Inoltre, la presunta detta perdita, assumerebbe rilevanza solo all'interno del danno biologico, di cui sarebbe specificazione, non essendo suscettibile di ulteriore ed autonomo risarcimento sotto il profilo del danno patrimoniale. In merito alle spese mediche sostenute, va rilevato che agli atti risultano ingenti fotocopie di fatture e scontrini, molti dei quali duplicati, per acquisti farmaci non coerenti per data relativi al sinistro. Pertanto, si ritine congruo riconoscersi l'ulteriore somma di euro 700.00 per le spese sostenute.
Tenuto conto di quanto esposto ed applicando in via equitativa i criteri enunciati, il complessivo danno non patrimoniale subito dal Parte_2
, debitamente maggiorato del 20% di personalizzazione e,
[...]
tenendo conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti, andrà riconosciuta la somma di euro € 202.306,00.
Sulla somma riconosciuta vanno calcolati gli interessi, così come recentemente affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 832/23 depositata il 13 gennaio 2023, nella quale la Suprema Corte ha ribadito
18 che gli interessi vanno calcolati ovviamente dal momento del fatto illecito ma, soprattutto, ha chiarito che vanno conteggiati e liquidati anche quelli sulle somme eventualmente pagate a titolo di acconto.
Giova precisare che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione o meglio un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. Infatti, la necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra”.
Mentre in merito alla domanda di risarcimento per i danni patrimoniali subiti da per i danni subiti al motociclo si sua Parte_1
proprietà, gli stessi si ritiene equo liquidare nella complessiva somma di euro 800,00, oltre interessi e rivalutazione.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento della domanda di condanna formulata nei confronti della Controparte_1
quale Impresa territorialmente designata dalla CONSAP alla
[...]
Gestione Autonoma del F.G.V.S. della Regione Campania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche su tale aspetto, va opportunamente precisato che il
19 valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione (Cass.
n. 2017/1666; 3496/75; Cassazione Ord. n. 18942/2020).
Nel caso in esame, l'attore ha dichiarato che il valore della causa è indeterminabile. Pertanto, andranno applicati i valori medi secondo il
D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo lo scaglione “indeterminabile con complessità media”.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto, nella causazione del sinistro per cui è procedimento;
- condanna, per l'effetto, quale Impresa Controparte_1
territorialmente designata dalla CONSAP alla Gestione Autonoma del
F.G.V.S. della Regione Campania, al risarcimento dei danni patiti dall'attore nei limiti di cui alla parte motiva, per un Parte_1
totale di € 202.306,00, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
- condanna, per l'effetto, quale Impresa Controparte_1
territorialmente designata dalla CONSAP alla Gestione Autonoma del
F.G.V.S. della Regione Campania, al risarcimento dei danni patiti
20 dall'attore , nei limiti di cui alla parte motiva, la Parte_2
somma di € 800,00, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna quale Impresa territorialmente Controparte_1
designata dalla CONSAP alla Gestione Autonoma del F.G.V.S. della Regione Campania a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 7.000.00, per compenso professionale, comprensivo dell' aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), oltre spese, i.v.a., c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore antistatario.
- Condanna - FGVS, al pagamento delle spese di CTU Controparte_1
come liquidate in atti.
Lì, 25/06/2024
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.R.G. 5521/2017 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nato a [...] C.F._1 Parte_2
Maria C.V. (C.F.: ) rappresentati e difesa C.F._2
dall'Avv.to Stellato Giuseppe (C.F.: ) e C.F._3
dall'Avv.to Sgambato Francesco (C.F.: ) tutti C.F._4
elett.te dom.ti presso lo studio sito in Santa Maria C.V. (CE) al C.so
Garibaldi, 8;
-attori-
CONTRO
C.F. e P.IVA quale Controparte_1 P.IVA_1
Impresa territorialmente designata dalla CONSAP alla Gestione
Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione
Campania, rappresentata e difesa dall'Avv. Andreozzi Antonio, (C.F.:
1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5
sito in Aversa (CE) alla Via Trbunali,8;
- convenuta-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, gli odierni attori riferivano che in data 08/08/2015 alle ore 21:00 circa, mentre il viaggiava alla guida del motociclo Piaggio Liberty Parte_2
50 c.c. Tg.X58CZ6 di proprietà del sig. in San Parte_1
Tammaro (CE) sulla S.S. 7 bis in direzione San Tammaro, tenendo la destra sulla propria corsia di marcia, all'altezza della progressiva chilometrica 3,750, veniva tamponato da un'autovettura non identificata che sopraggiungeva ad elevata velocità. Dopo la collisione il conducente dell'autovettura che aveva cagionato il sinistro si dava alla fuga senza prestargli soccorso, facendo perdere le se tracce. A seguito dell'urto subito, il motociclo subiva ingenti danni tali da non essere più marciante. Mentre a seguito dell'occorso, il Parte_2
veniva soccorso nell'immediatezza da alcuni militari che transitavano, sollecitando l'intervento dell'ambulanza e delle forze dell'ordine.
Giungevano dapprima gli operatori del 118 che provvedevano a trasportarlo d'urgenza all'Ospedale di Caserta ove i sanitari gli diagnosticavano: " sfacelo trauma piede sinistro. Contusioni multiple. Diagnosi riservata (crf. verbale di Pronto Soccorso n°2015049386).
2 Che, a causa della gravità delle lesioni subite, il , Parte_2
veniva sottoposto d'urgenza a vari interventi chirurgici, successivamente ricoverato e costretto a sottoporsi ad ulteriori accertamenti, cure mediche, visite specialistiche, nonché ad ulteriori interventi chirurgici anche al fine di provare a correggere i danni funzionali, il tutto documentalmente provato e allegato da copiosa documentazione agli atti.
Pertanto, chiedeva in forza delle avvenute modalità del sinistro, di essere risarcito dalla compagnia nella sua qualità di impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada dei danni riportati e quantificati nelle conclusionali, al risarcimento della somma di €
264.870,00 comprensivo di danno biologico, danno morale e personalizzazione per danno estetico ed al riflesso negativo nella propria sfera soggettiva privata e sociale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese e onorari del presente giudizio. Mentre
chiedeva di essere risarcito dalla convenuta Parte_1
compagnia della somma di euro 1.000,00 per tutti i danni subiti al motociclo Piaggio Liberty 50 c.c. Tg.X58CZ6 di sua proprietà.
Si costituiva la compagnia designata dal F.G.V.S., eccependo CP_1
l'improponibilità della domanda attorea, nonché il rigetto integrale della stessa, in quanto escludeva che vi fosse la prova in atti delle modalità del sinistro narrate dall'attore ed invocando una più rigida ricostruzione della vicenda, vinte le spese di giudizio.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, svolta C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dal , la causa veniva Parte_2
3 posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla CP_1
Esse sono infondate.
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità ai sensi degli artt. 145
e148 D. Lgs. 209/05 alla stregua dell'invio delle messe in mora con indirizzate alle F.G.V.S. e prodotte in giudizio CP_1 CP_2
dagli attori.
Sempre preliminarmente, nell'atto introduttivo, sono inoltre indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna in solido della convenuta al ristoro delle lesioni dallo stesso subito, in conseguenza del sinistro sopra descritto.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi di seguito precisati. Va premesso che per quel che concerne le circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, ai fini della ricostruzione delle modalità di svolgimento della vicenda dedotta in lite, la delibazione del giudicante non può che fondarsi sulla documentazione allegata al fascicolo attoreo, costituente anche gli atti resi in ordine al separato procedimento penale aperto contro ignoti a seguito della denuncia querela depositata dal Sig. in qualità di Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , Parte_2
4 presso la Procura della Repubblica di Santa Maria C.V., successivamente archiviata.
Gli istanti hanno agito in giudizio al fine di ottenere dalla CP_1 CP_1
quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del
[...]
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa rispettivamente dal e Parte_2 Parte_1
previo accertamento della verificazione dell'incidente stradale
[...]
per colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato.
La pretesa risarcitoria esercitata deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 283, lett. a) d.lgs. 209\2005.
Tale disposizione, al primo comma, stabilisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi - per quello che in questa sede interessa - in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ipotesi che ricorre nel caso sottoposto all'esame di questo giudice.
Al riguardo, va ricordato che è onere del danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, provare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa altrui, ma anche che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, evidenzia che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada
5 deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del
1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault (così, Cass., 25 luglio
1995 n. n. 8086).
In altre parole, nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti di cui al citato d.lgs. n. 209/2005 non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile. L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pertanto, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: ne consegue che colui il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve in primo luogo provare le modalità del sinistro, il fatto che lo stesso sia attribuibile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo nonché la circostanza che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cass. 19/09/1992 n. 10762).
Ebbene, è opinione dell'adito giudice - suffragata anche dalla giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass.
3.09.2007 n. 18532, riferita alla legge 990\1969, art.19, lett.a) ma del tutto sovrapponile alla fattispecie di cui all'art. 283, lett. a) - che la valutazione delle risultanze
6 probatorie dei giudizi introdotti con l'azione fondata sull'art. 19 lett. a) citato debba essere condotta tenendo pur sempre presente che, in materia processuale, vige il principio del libero convincimento del giudice, come codificato dall'art. 116 c.p.c. che, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ha bandito l'antico sistema della predeterminazione legislativa dell'efficacia probatoria dei mezzi di prova. Conseguentemente, il fatto che il veicolo che si assume danneggiante sia rimasto sconosciuto può essere liberamente provato dal danneggiato e la prova fornita può essere liberamente sottoposta al prudente apprezzamento del giudice.
Ciò premesso, dalla disamina della documentazione prodotta e da un'accurata valutazione degli atti, si rileva che la dinamica riferita dagli attori nei loro scritti, viene confermata dagli accertamenti effettuati dai
Carabinieri della stazione di Santa Maria C.V.. intervenuti sul luogo del sinistro, pertanto, in punto di responsabilità deve ritenersi che il sinistro sia ascrivibile alla grave ed imprudente condotta di guida del conducente dell'autovettura non identificata, come si dirà in seguito.
Va ora esaminato se gli attori, che hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, abbiano superato l'onere posto a loro carico, di dimostrare, sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo 1990,
n. 1860). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità
7 incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi, naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute, ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo.
Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
8 Nel caso di specie, oltre ad essere stato aperto d'ufficio un procedimento penale recante n. 6487/15/44, gli attori, sporgevano denuncia-querela contro ignoti in data 12/08/2015 (3 giorni dopo l'evento) alla Procura della Repubblica di Santa M.C.V. chiedendo di procedere agli accertamenti del caso onde identificare il veicolo investitore. Il procedimento veniva archiviato in data 25/02/2016.
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio (tra cui anche la prova orale), possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore. Ora, per quel che concerne le circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, dalla documentazione prodotta e, da una lettura degli atti, è risultata particolarmente rilevante il rapporto di incidente redatto dai Carabinieri di Santa M.C. Giova a riguardo, preliminarmente richiamare due recenti sentenze della Cassazione che, nel decidere il caso, richiamava il principio secondo cui l'atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto delle autorità intervenute, fanno piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri
9 accertamenti, si tratta in realtà di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti e, pertanto, la “ricostruzione del sinistro”, costituisce valutazione cui non può estendersi l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, e che va valutata secondo ordinari criteri di deduzione (Ordinanza Cassazione, sez. VI civile , n. 9037 del 1 aprile
2019; Sentenza Cassazione, sezione II civile, n. 28149 del 27 settembre
2022; Sentenza n. 1940 dell'11 novembre 2022).
Nel caso in esame, nel rapporto dei Carabinieri si afferma che:
…omissis…il ciclomotore Piaggio…omissis…in prossimità del Km 3+750, veniva fatto segno da collisione da parte di altro veicolo, il quale percorreva il suo stesso senso di marcia, ed a seguito di ciò il conducente perdeva il controllo del ciclomotore rovinandosi a terra finendo successivamente la corsa sulla banchina sita a bordo strada. Il veicolo il quale presumibilmente abbia causato il sinistro in questione si dava alla fuga subito dop non facendo più ritorno sul posto. A seguito del forte impatto il ciclomotore riportava ingenti danni nella parte anteriore e su entrambe le fiancate, tali da renderlo non più marciante. Durante la rilevazione planimetrica del sinistro, emergeva che il ciclomotore dal presunto punto d'urto, sino alla posizione di quiete, lasciava sull'asfalto una lieve traccia di scarrocciamento di circa mt. 15, rimanendo rivolto con la parte anteriore nel senso opposto a quello di marcia, tale da far presumere che il contatto sia avvenuto tra la parte sinistra del ciclomotore e la parte destra del veicolo poi datosi alla fuga ed a seguito di ciò il ciclomotore veniva rigirato su sé stesso. Sul punto di collisione, venivano rinvenuti frammenti di uno specchietto laterale destro in tinta ed alcune parti di un copriruota in plastica, riportante il logo “FIAT” appartenenti presumibilmente ad un'autovettura marca Fiat modello Stilo di colore grigio/avio.
10 Ebbene, seguendo i principi della Cassazione sopra richiamati, le conclusioni cui giunge il verbalizzante nel redigere il rapporto di incidente, precisando la posizione statica in cui veniva rinvenuto il ciclomotore dopo il sinistro o i danni visibili come potrebbero essere le tracce di frenata riscontrate sull'asfalto, o i punti d'urto lasciati, sono sicuramente elementi caduti sotto la percezione diretta degli agenti, e può certamente avere fede privilegiata.
Sostanzialmente, in caso di sinistri stradali causati da veicoli pirata, non si può richiedere al danneggiato un obbligo di collaborazione teso a identificare il veicolo, appuntarsi la targa, recuperare il nome e l'identità dell'investitore, nel complesso, troppo oneroso rispetto alle lesioni che ha avuto o alla dinamica dell'incidente stesso.
Ora, benché il dettagliato rapporto di incidente, con relativi rilievi planimetrici, sia sufficiente a far ritenere provato l'accadimento storico, ovvero che il sinistro si sia verificato a causa di un tamponamento effettato da un veicolo non identificato, va tuttavia stabilito l'eventuale addebito della responsabilità esclusiva a carico del veicolo pirata.
Invero, la convenuta evidenzia che il conducente del motociclo, a seguito di accertamenti d'ufficio, risultò positivo ai Cannabbinoidi.
Ebbene, tale circostanza, oltre a non essere stata sufficientemente accertata e documentata, si rinvia alla spiegazione del CTU medico legale che ha dettagliatamente risposto al quesito: …dal momento che gli esami tossicologici al sono stati effettuati sulle urine esclude la certezza Parte_2
della circostanza dell'attualità dell'uso di oppiacei, ben potendo l'assunzione risalente ad una settimana o anche più rispetto alla data dell'incidente. In definitiva dette sostanze rilevate soltanto nella matrice biologico (urine) possono permanere
11 nell'organismo anche quando l'effetto stupefacente sia oramai definitivamente cessato.
La presenza del THC nelle urine è riscontrabile per un periodo lungo: si può arrivare ad un mese dall'ultima assunzione. Lo scrivente, pertanto, sulla scorta di quanto detto e sulla base dei documenti agli atti e sulla scorta della dinamica innanzi detta nel sinistro per cui è causa, ritiene che il grado di vigilanza del periziato al momento del sinistro per cui è causa, fosse compatibile con la conduzione di veicoli a motore.
Giusto per completezza di esposizione, a cui questo Tribunale intende aderire, la Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale con Sentenza del 19 febbraio 2024 n. 7199 ha stabilito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione psicofisica), non è sufficiente che il conduttore si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. In altri termini, la condotta tipica della contravvenzione di cui all'art. 187 D.lgs. n. 285 del
1992 non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida "in stato di alterazione psicofisica" determinato da tale assunzione e, pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità del conduttore non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Ciò richiede, quindi, non soltanto l'accertamento del dato storico dell'avvenuto uso di sostanze stupefacenti, ma anche quello dell'influenza sulle condizioni psico- fisiche dell'assuntore durante il tempo della guida del veicolo.
12 Pertanto, dalla disamina complessiva dell'istruttoria, nel caso di specie, alcuna negligenza è imputabile al danneggiato né per essersi messo alla guida in stato di alterazione psicofisica, né nella mancata identificazione del veicolo investitore, atteso che quest'ultimo dopo aver provocato il sinistro si è dato alla fuga, impedendone la identificazione. Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione, hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, al rapporto di incidente ed in mancanza di qualsivoglia elemento di prova di segno contrario e non emergendo alcuna contraddizione, reticenza o lacuna della documentazione versata in atti e dell'espletata CTU medico legale.
Va, dunque, dichiarata la responsabilità esclusiva della Controparte_1
n.q. F.G.V.S., nel sinistro in esame.
[...]
Le lesioni riportate dal , ovvero “sfacelo trauma Parte_2
piede sinistro. Contusioni multiple”, nonché il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati non solo dalla dinamica dell'incidente come dettagliatamente descritto nel rapporto di incidente ma, soprattutto, dalla copiosa documentazione medica ed ospedaliera prodotta in atti dall'attore e dalle risultanze dell'espletata
CTU medico – legale resa dal Dott. . Persona_1
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui
è pervenuto il CTU, condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui: “il Di
13 di anni 17 anni all'epoca dell'incidente stradale del Parte_2
08/08/2015, riportò, nel sinistro per cui è causa, le seguenti lesioni “Lesione complessa caviglia -piede sinistro con sfacelo traumatico e esiti di fratture lussazione esposta di CH e AN e lussazione della tibia astragalica sinistra + lesione dell'arteria tibiale anteriore e perdita di sostanza articolare cartilaginea e cutanea da ampia ferita faccia anteromediale e laterale caviglia sinistra + estese lacerazioni tendinee degli estensori”. È soddisfatto il nesso di causa tra le lesioni riportate dal periziato e la dinamica del sinistro per cui è causa. Tali lesioni hanno determinato inabilità temporanea totale per giorni 75 (settantacinque), inabilità temporanea parziale, per giorni 90 (novanta) al 75%, giorni 90 (novanta)al 50% e successivi giorni 90 (novanta) al 25%, per il necessario recupero funzionale. Sono residuati postumi permanenti (postumi di lesione complessa caviglia-piede sinistro con sfacelo traumatico e esiti di fratture lussazione esposta di CH e AN e di lussazione della tibia astragalica sinistra + lesione dell'arteria tibiale anteriore e perdita di sostanza articolare cartilaginea e cutanea da ampia ferita faccia anteromediale e laterale caviglia sinistra + estese lacerazioni tendinee degli estensori), da valutarsi globalmente nell'ordine del 25% (venticinque per cento).Sulla base di quanto sopra e tenuto conto di quanto previsto dalla tabella “delle menomazioni alla integrità psicofisica” di cui al D.M. 3/7/03) appare giustificato riconoscere al valore menomativo complessivo dei suddetti postumi un tasso di danno biologico del
11%”.
Il CTU, nella sua meticolosa relazione, esprime la sua valutazione che il danno subito inciderebbe sulla qualità lavorativa e, con un excursus logico scientifico, così precisa: << I suddetti postumi nel periziando incidono in grado lieve sulla sua capacità di lavoro specifica intesa come sbocco professionale proprio della qualifica professionale;
attualmente il periziato è studente in Economia
14 e Commercio, per cui sull'attività che andrà a svolgere i suddetti postumi permanenti incideranno in maniera lieve, in misura all'incirca di un 1/5 del 25%, cioè per il
5%. In conclusione, i postumi permanenti vanno valutati globalmente nella misura del 25% e tali postumi rilevano per il 5% anche sulla capacità di lavoro specifica del periziato. I postumi sono stabilizzati e non sono suscettibili di peggioramento o di miglioramento mediante terapie ed interventi.>>.
Mentre per quanto concerne le ulteriori voci di danno non patrimoniale occorre precisare quanto segue. La quantificazione del danno alla sfera non patrimoniale, a mente del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve tener conto di una duplice esigenza: quella di garantire un risarcimento integrale dei pregiudizi riferibili al danneggiato, nonché quella di evitare una duplicazione delle voci risarcitorie. Tale obiettivo va perseguito, nel bipolarismo del modello risarcitorio segnato dalla giurisprudenza di legittimità e normativamente individuato negli artt. 2043 e 2059 c.c., considerando il danno non patrimoniale come un'unica categoria capace di includere tutti i pregiudizi sofferti dalla vittima in relazione ad interessi costituzionalmente rilevanti o ritenuti meritevoli di tale forma di tutela per espressa disposizione di legge, i quali dovranno essere ristorati con adeguata personalizzazione secondo le circostanze del caso concreto
(Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972). Anche recentemente la Corte di Cassazione Civile Sezione III con l'ordinanza 1573/2022 del
17/05/2022, torna prepotentemente sulla problematica della valutazione e della liquidazione del danno non patrimoniale a persona, stilando un vero e proprio decalogo a cui questo giudicante ritiene seguire pedissequamente. Possono dunque costituire solo "voci" del
15 danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione e al punto 2 e 3 della citata sentenza si legge…in caso di positivo accertamento dell'esistenza
(anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto…all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. Alla luce di quanto precisato, occorre quindi individuare nelle tabelle milanesi (aggiornate al 2021) quelle in grado di garantire uniformità decisionale e in definitiva l'equità del giudizio, salvo adattamenti dovuti alle peculiarità del singolo caso. Ed infatti, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale, fatte proprie dalla giurisprudenza milanese, è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi alla sfera relazionale dell'individuo, secondo una percentuale ponderata sulla tipologia delle lesioni.
È stata, inoltre, opportunamente prevista una percentuale di aumento personalizzato del danno biologico allo scopo di valorizzare situazioni che si discostano dalla normalità per le caratteristiche del caso o le conseguenze subite dalla vittima come recentemente chiarito dalla Cass. civ., sez. III, dep. 17 maggio 2022, n. 15733) evidenziando che il
16 Giudice può aumentare fino al 30% il valore della sola componente dinamico-relazionale, al netto della voce del danno morale.
Nel caso in esame, l'esistenza di un danno non patrimoniale eccedente quello meramente fisico, è senz'altro desumibile dalla lunga degenza della vittima, dalla necessità di sottoporsi ad una serie di interventi chirurgici (cfr. anamnesi traumatologica contenuta nella relazione medico-legale) e, non da ultimo, dalla dinamica particolarmente pericolosa dell'incidente, dall'evidente danno estetico causativo di un comprensibile stato d'ansia, rendendolo distaccato e introverso e che ha certamente alterato le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali, come riportate nella relazione dell'ausiliario.
Deve dunque applicarsi una maggiorazione percentuale del danno non patrimoniale tabellare nella misura del 20 % (c.d. personalizzazione).
Il chiede, solo nelle conclusionali, un ulteriore Parte_2
danno da perdita da capacità lavorativa. Giova precisare che in linea generale, la capacità lavorativa è l'idoneità di un soggetto di produrre un reddito. La giurisprudenza ne distingue due forme: la capacità lavorativa generica, ossia la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, ma confacente con le proprie attitudini;
la capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità a svolgere la propria attuale occupazione.
Nel caso in esame, la perdita della capacità lavorativa è certamente generica, per cui il danno non patrimoniale, consistente nelle difficoltà di esercitare un'occupazione lavorativa, va astrattamente intesa. La lesione della capacità lavorativa generica può in effetti costituire un danno patrimoniale da lucro cessante, come recentemente chiarito dalla
17 Cassazione III sez. Civ. nell'ordinanza del 15 settembre 2023, n. 26641.
Tuttavia, considerata tutta la questione e tenendo conto di tutti i pregiudizi patiti dal , la richiesta di liquidazione di Parte_2
un ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica non può essere accolta. A parere di questo
Tribunale, tale voce non è stata sufficientemente provata dall'attore che, si ripete, solo nelle conclusionali avanza tale pretesa non allegando alcun elemento probatorio, come ad esempio un certificato di attestazione frequenza scolastica e/o universitaria o ad un corso di formazione professione, ecc.
Inoltre, la presunta detta perdita, assumerebbe rilevanza solo all'interno del danno biologico, di cui sarebbe specificazione, non essendo suscettibile di ulteriore ed autonomo risarcimento sotto il profilo del danno patrimoniale. In merito alle spese mediche sostenute, va rilevato che agli atti risultano ingenti fotocopie di fatture e scontrini, molti dei quali duplicati, per acquisti farmaci non coerenti per data relativi al sinistro. Pertanto, si ritine congruo riconoscersi l'ulteriore somma di euro 700.00 per le spese sostenute.
Tenuto conto di quanto esposto ed applicando in via equitativa i criteri enunciati, il complessivo danno non patrimoniale subito dal Parte_2
, debitamente maggiorato del 20% di personalizzazione e,
[...]
tenendo conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti, andrà riconosciuta la somma di euro € 202.306,00.
Sulla somma riconosciuta vanno calcolati gli interessi, così come recentemente affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 832/23 depositata il 13 gennaio 2023, nella quale la Suprema Corte ha ribadito
18 che gli interessi vanno calcolati ovviamente dal momento del fatto illecito ma, soprattutto, ha chiarito che vanno conteggiati e liquidati anche quelli sulle somme eventualmente pagate a titolo di acconto.
Giova precisare che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione o meglio un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. Infatti, la necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra”.
Mentre in merito alla domanda di risarcimento per i danni patrimoniali subiti da per i danni subiti al motociclo si sua Parte_1
proprietà, gli stessi si ritiene equo liquidare nella complessiva somma di euro 800,00, oltre interessi e rivalutazione.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento della domanda di condanna formulata nei confronti della Controparte_1
quale Impresa territorialmente designata dalla CONSAP alla
[...]
Gestione Autonoma del F.G.V.S. della Regione Campania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche su tale aspetto, va opportunamente precisato che il
19 valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione (Cass.
n. 2017/1666; 3496/75; Cassazione Ord. n. 18942/2020).
Nel caso in esame, l'attore ha dichiarato che il valore della causa è indeterminabile. Pertanto, andranno applicati i valori medi secondo il
D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo lo scaglione “indeterminabile con complessità media”.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto, nella causazione del sinistro per cui è procedimento;
- condanna, per l'effetto, quale Impresa Controparte_1
territorialmente designata dalla CONSAP alla Gestione Autonoma del
F.G.V.S. della Regione Campania, al risarcimento dei danni patiti dall'attore nei limiti di cui alla parte motiva, per un Parte_1
totale di € 202.306,00, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
- condanna, per l'effetto, quale Impresa Controparte_1
territorialmente designata dalla CONSAP alla Gestione Autonoma del
F.G.V.S. della Regione Campania, al risarcimento dei danni patiti
20 dall'attore , nei limiti di cui alla parte motiva, la Parte_2
somma di € 800,00, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna quale Impresa territorialmente Controparte_1
designata dalla CONSAP alla Gestione Autonoma del F.G.V.S. della Regione Campania a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 7.000.00, per compenso professionale, comprensivo dell' aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), oltre spese, i.v.a., c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore antistatario.
- Condanna - FGVS, al pagamento delle spese di CTU Controparte_1
come liquidate in atti.
Lì, 25/06/2024
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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