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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/05/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1132/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1132/23 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Marino in Via Eugenio Parte_1 C.F._1
Curiel 1, presso lo studio dell'Avv. Stabilito Eleonora Zito che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrente
e
(C.F. CP_1 C.F._2
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale ex art. 70 comma 2 c.p.c.
OGGETTO: domanda contestuale di separazione e di divorzio giudiziali
Conclusioni: come da ricorso
Ragione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.8.2023 ha chiesto la separazione dal marito Parte_1 [...]
con cui ha contratto matrimonio civile in Albania nel Comune di Dajc il 29 /08/ 2011, CP_1
esponendo che: il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di NO
NO, parte II Serie C dell'anno 2011; i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dall'unione coniugale non sono nati figli;
la dimora coniugale è stata fissata a
NO NO in Via dello Sport n. 96; detta dimora è di proprietà del nonno della ricorrente;
la ricorrente negli ultimi 3 anni ha svolto lavori saltuari è che attualmente negli ultimi 4 mesi è
occupata come impiegata delle pulizie nella città di Dublino mentre il marito è attualmente irreperibile ed ad oggi la ricorrente non ha contezza né di dove viva né che lavoro faccia;
il marito pagina 1 di 3 ha abbandonato il tetto coniugale legandosi sentimentalmente ad un'altra donna da cui ha avuto anche un bambino.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come da ricorso.
All'udienza del 21.12.2023 è comparsa solo la ricorrente la quale ha dichiarato di vivere a NO
NO ospite di una zia, di lavorare come donna delle pulizie percependo un reddito di euro 1000
al mese, di non vedere il marito da tantissimi anni (2013 circa) e ha rinunciato alla domanda di addebito formulata con il ricorso introduttivo.
Rimessa la causa in istruttoria perché in atti non era stato depositato il ricorso con la prova della notifica, alla udienza del 30 maggio 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Con sentenza n. 351/2024 depositata l'11.6.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è comparsa la sola ricorrente la quale ha dichiarato: “sono nata il [...] a
Roma e residente a [...]. Con mio marito non ci siamo riconciliati e confermo la volontà di divorziare”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che, regolarmente CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Va senz'altro pronunciata la cassazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
351/2024 depositata l'11-6-2024.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per cui è trascorso il termine legale a far data da quando la ricorrente è comparsa dinanzi al giudice delegato in occasione della separazione personale che è divenuta definitiva.
pagina 2 di 3 Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda.
Spese di giudizio compensate data la natura necessaria della sentenza sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Albania nel Comune di Dajc il 29 /08/ 2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile CP_1 del Comune di NO NO (atto n. 20, parte II, Serie C, anno 2011);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
NO NO in cui l'atto è stato trascritto;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 28.4.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1132/23 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Marino in Via Eugenio Parte_1 C.F._1
Curiel 1, presso lo studio dell'Avv. Stabilito Eleonora Zito che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrente
e
(C.F. CP_1 C.F._2
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale ex art. 70 comma 2 c.p.c.
OGGETTO: domanda contestuale di separazione e di divorzio giudiziali
Conclusioni: come da ricorso
Ragione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.8.2023 ha chiesto la separazione dal marito Parte_1 [...]
con cui ha contratto matrimonio civile in Albania nel Comune di Dajc il 29 /08/ 2011, CP_1
esponendo che: il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di NO
NO, parte II Serie C dell'anno 2011; i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dall'unione coniugale non sono nati figli;
la dimora coniugale è stata fissata a
NO NO in Via dello Sport n. 96; detta dimora è di proprietà del nonno della ricorrente;
la ricorrente negli ultimi 3 anni ha svolto lavori saltuari è che attualmente negli ultimi 4 mesi è
occupata come impiegata delle pulizie nella città di Dublino mentre il marito è attualmente irreperibile ed ad oggi la ricorrente non ha contezza né di dove viva né che lavoro faccia;
il marito pagina 1 di 3 ha abbandonato il tetto coniugale legandosi sentimentalmente ad un'altra donna da cui ha avuto anche un bambino.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come da ricorso.
All'udienza del 21.12.2023 è comparsa solo la ricorrente la quale ha dichiarato di vivere a NO
NO ospite di una zia, di lavorare come donna delle pulizie percependo un reddito di euro 1000
al mese, di non vedere il marito da tantissimi anni (2013 circa) e ha rinunciato alla domanda di addebito formulata con il ricorso introduttivo.
Rimessa la causa in istruttoria perché in atti non era stato depositato il ricorso con la prova della notifica, alla udienza del 30 maggio 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Con sentenza n. 351/2024 depositata l'11.6.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è comparsa la sola ricorrente la quale ha dichiarato: “sono nata il [...] a
Roma e residente a [...]. Con mio marito non ci siamo riconciliati e confermo la volontà di divorziare”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che, regolarmente CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Va senz'altro pronunciata la cassazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
351/2024 depositata l'11-6-2024.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per cui è trascorso il termine legale a far data da quando la ricorrente è comparsa dinanzi al giudice delegato in occasione della separazione personale che è divenuta definitiva.
pagina 2 di 3 Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda.
Spese di giudizio compensate data la natura necessaria della sentenza sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Albania nel Comune di Dajc il 29 /08/ 2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile CP_1 del Comune di NO NO (atto n. 20, parte II, Serie C, anno 2011);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
NO NO in cui l'atto è stato trascritto;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 28.4.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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