Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 24 del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 58.311 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 9 e 15, pari a euro 16.750 annui a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutati in euro 27.382 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui ai citati articoli, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.