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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2514/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401469789 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11388/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso davanti a questa Corte impugnava l'avviso di accertamento n. 112401469789,ferito al periodo di imposta anno 2018/2022, per il mancato pagamento della tassa rifiuti
(d'ora in poi TARI) e del tributo di esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (d'ora in poi TEFA), di cui assumeva l'illegittimità.
Il ricorrente affida il ricorso a un articolato motivo di censura e lamenta che la tassa è sempre stata versata dal proprietario dell'immobile, il sig. Nominativo_1 e che pertanto la pretesa doveva considerarsi indebita;
lamentava di avere proposto due istanze di autotutela che erano risultate senza esito.
Instauratosi il contraddittorio nessuno si costituiva per Roma Capitale.
All'udienza del 12 novembre 2025 dopo la discussione, la Corte decideva in composizione monocratica, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte ha dimostrato, come suo onere, il regolare pagamento della tassa rifiuti e della TEFA oggetto dell'atto gravato, ma non ha dimostrato, come era suo onere, essere stata notificata regolarmente al Comune alcuna dichiarazione anche per comunicare la variazione.
Ne consegue l'annullamento dell'atto con la compensazione delle spese di lite, stante il mancato adempimento del suddetto onere comunicativo, a cui il proprietario o detentore sono tenuti per legge (legge
27/12/2013 n.147; art. 31 Regolamento).
P.Q.M.
La Corte In composizione monocratica Accoglie il ricorso;
Compensa le spese. Il giudice Olga Pirone
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2514/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401469789 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11388/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso davanti a questa Corte impugnava l'avviso di accertamento n. 112401469789,ferito al periodo di imposta anno 2018/2022, per il mancato pagamento della tassa rifiuti
(d'ora in poi TARI) e del tributo di esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (d'ora in poi TEFA), di cui assumeva l'illegittimità.
Il ricorrente affida il ricorso a un articolato motivo di censura e lamenta che la tassa è sempre stata versata dal proprietario dell'immobile, il sig. Nominativo_1 e che pertanto la pretesa doveva considerarsi indebita;
lamentava di avere proposto due istanze di autotutela che erano risultate senza esito.
Instauratosi il contraddittorio nessuno si costituiva per Roma Capitale.
All'udienza del 12 novembre 2025 dopo la discussione, la Corte decideva in composizione monocratica, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte ha dimostrato, come suo onere, il regolare pagamento della tassa rifiuti e della TEFA oggetto dell'atto gravato, ma non ha dimostrato, come era suo onere, essere stata notificata regolarmente al Comune alcuna dichiarazione anche per comunicare la variazione.
Ne consegue l'annullamento dell'atto con la compensazione delle spese di lite, stante il mancato adempimento del suddetto onere comunicativo, a cui il proprietario o detentore sono tenuti per legge (legge
27/12/2013 n.147; art. 31 Regolamento).
P.Q.M.
La Corte In composizione monocratica Accoglie il ricorso;
Compensa le spese. Il giudice Olga Pirone