Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1610/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e diesa, in virtù di procura posta Parte 1 (c.f.:
a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Maria Carmela Picariello;
-attrice -
E PROVINCIA DI AVELLINO, rappresentata e difesa dall'avv. Oscar Mercolino in virtù di procura posta a margine della comparsa di costituzione con chiamata del terzo;
convenuto.
-
CP 1 in persona del legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliata in Caserta (CE) alla Via Raffaele Leonetti 27/A, presso lo studio dell'Avv. Pasqualino De Lucia;
-terzo chiamato in causa- in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv Roberta Controparte_2
Renna, giusto mandato in atti
-terzo chiamato in causa-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale adiva innanzi al Tribunale di Avellino la Provincia di Con atto di citazione Parte 1
Avellino, sostenendo di avere subito, in data 24.12.2016 alle ore 10:30 circa, nel comune di
CP 2 lesioni personali (frattura del collo e del malleolo del piede destro) a seguito della caduta determinata dal manto stradale dissestato e sconnesso, costituente situazione di pericolo non segnalato e non rimosso dall'ente proprietario.
Immediati i soccorsi ed il ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, laddove le veniva diagnosticata la frattura trimalleolare della caviglia sinistra, con conseguente intervento chirurgico ed immobilizzazione con apparecchio gessato.
Il luogo, oggetto del sinistro, costituiva l'unica strada di accesso al pubblico transito veicolare e pedonale agli immobili esistenti, ravvisando la titolarità della Provincia di Avellino, chiedeva con lettera di messa in mora il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, con contestuale chiamata del terzo;
al riguardo la Provincia di Avellino, eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio e richiesta di integrazione del contraddittorio e chiamata in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e spostamento dell'udienza, della società CP 1
[...] quale proprietario del tratto di strada in questione e del comune di Montemarano AV, quest'ultimo custode attuale del tratto di strada descritto in atti.
Evidenziava che il luogo, teatro del presunto evento dannoso, fosse identificata come strada
(secondaria) di Contrada Feo n.38 in appartenente alla ex Strada Statale 400/N.7 CP 2
Appia.
Nel merito e preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino e per l'effetto disporre la sua estromissione dal presente giudizio.
Evidenziava, in subordine, oltre al difetto di legittimazione passiva anche la infondatezza della domanda, non ricorrendo alcun profilo di responsabilità; in via ancora più subordinata rilevava il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro con riduzione del risarcimento in misura percentuale al grado di colpa accertato e quantificato in corso di causa;
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea che venisse dichiarata la responsabilità dell' CP 1 e del Controparte_2 con conseguente loro condanna al pagamento dei danni lamentati dall'attrice, con salvezza delle spese ed onorari di lite.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU al fine di individuare l'esatta titolarità della strada, nonchè prova testimoniale con il teste infine depositava: determina Testimone_1
,
dirigenziale ID n. 63461 del 11.6.2018; relazione tecnica del settore Viabilità e Trasporti della
Provincia di Avellino prot. n. 26554 del 11.06.2018 con allegati:
-- n.5 rilievi fotografici;
Verbale di consegna strade CP 1 - Regione Campania del 19.12.2006;
Verbale di consegna strade Regione Campania-Provincia di Avellino.
CP 2Autorizzata la chiamata in causa si costituiva il comune di che eccepiva,
preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, in quanto non aveva mai assunto la qualità di custode, proprietario e gestore, per effetto del D.P.C.M. del 23.22.2004 e D.P.C.M. 2.02.2006, nonché verbale del 19.12.2006, dal cui effetto traslativo, la proprietà delle strade, la S.S. 7 Appia, ricadente nel comune di CP 2 risultava consegnata coattivamente prima dall' CP 1 alla
Regione Campania e successivamente da quest'ultima alla Provincia di Avellino. Nel merito, sottolineava la infondatezza della domanda e, nel caso di accertamento della responsabilità, condannare la Provincia di Avellino e L'CP 1, per concorso di colpa, oltre alla condanna alle spese e competenze del giudizio. Si costitutiva 1 CP 1 che chiedeva venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva,
in subordine l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità e la nullità della domanda anche per incertezza del quadro normativo di riferimento;
in via del tutto gradata rigettare la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
In via istruttoria, produceva: Decreto Dirigenziale n. 106 del 12/10/2010 Regione Campania e
Deliberazione N. 2149.
Nel corso del giudizio, instauratosi il contraddittorio fra le parti, venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., depositate le memorie istruttorie, ammessa prova testimoniale, ammessa CTU tecnica e CTU medico legale.
Il giudizio veniva rinviato ai fini della precisazione delle conclusioni, discussione orale con concessione alle parti del deposito di comparse conclusionali.
Il giudizio veniva assunto in decisione, con ordinanza del 22.04.2023 veniva disposta una integrazione della CTU con conferimento dei seguenti quesiti: identificare l'ente che ha provveduto alla manutenzione sull'indicato tratto di strada, oggetto di causa, successivamente al sinistro, autorizzando, il CTU a recarsi presso gli enti di competenza al fine di acquisire la necessaria documentazione>>.
Veniva acquisito l'elaborato peritale e rinviata la causa in decisione con termine alle parti per il deposito di note conclusionali alla successiva udienza del 10.10.2024 e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e va accolta.
La domanda va inquadrata nell'ambito dell'art 2051 c.c.
Com'è noto colui che agisce in giudizio ha l'onere di fornire la prova dei fatti riferiti a fondamento delle domande, ai sensi dell'art. 2697 cc;
ciò è tanto più indispensabile a fronte di espressa e specifica contestazione dei fatti delle parti convenute, come peraltro desumibile dall'art. 116 срс.
Ciò premesso, nel caso che occupa, a seguito della disposta relazione tecnica depositata dal
, secondo le tecnico Persona 1 parte attrice imputa all CP 1 ed al Controparte_2 rispettive responsabilità, la violazione dei doveri derivanti dagli oneri di custodia e manutenzione, allegando la configurabilità di responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cc.
In argomento, la Corte di legittimità ha espresso i seguenti principi di diritto: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". 8.2. "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso
CP 2 pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito". 8.3. "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della
P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio -a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con
-
l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.". 8.4. "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della
P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato"." (cfr Cass.
Civ. sent. n. 15383/2006).
L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051
c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso» (cfr Cass.
Civ. sent. n. 22419/2017).
Invero, sebbene l'art. 2051 c.c. integri una ipotesi di responsabilità oggettiva, così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, imponendo al soggetto danneggiato la prova del mero nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, al fine di ottenere il risarcimento del danno ingiusto sofferto, in materia di demanio pubblico, l'ente gestore della strada andrà esente da colpa al ricorrere della esistenza di due elementi quali la negligenza della vittima e la imprevedibilità della sua condotta.
L'accertamento della condotta imperita della vittima, pur non essendo sufficiente, da solo, ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., deve essere valutato insieme all'elemento della imprevedibilità della condotta tenuta dal danneggiato, imprevedibilità intesa quale condotta inattesa da una persona sensata e, quindi, eccezionale rispetto alla condotta ragionevolmente esigibile.
Quindi, costituisce onere del giudicante vagliare, alla luce delle circostanze del caso concreto, la imprevedibilità dell'evento, inteso quale elemento atto ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Infatti, "Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di auto responsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051
c.c.." (cfr Cass. Civ. sent. n. 11794/2022).
Inoltre, "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.p.c., la prova del nesso causale si presenta particolarmente delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. scoppio della caldaia, frana della strada etc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte;
pertanto, la buca nella strada, il tombino sporgente, il dislivello delle pertinenze stradali et similia non manifestano di per sé soli il collegamento causale necessario ed ineliminabile con la caduta del passante, ove questi non
-
provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
In ipotesi di tal fatta, risultano dunque necessari ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode." (cfr Cass. Civ. sent. n. 25436/2019).
Pertanto, in presenza di un pericolo facilmente percepibile ed evitabile, valutazione da effettuarsi alla luce delle circostanze del caso concreto, la giurisprudenza di legittimità non ritiene configurabile una ipotesi di responsabilità ex artt. 2051 e 2043 C.C. in саро all'ente gestore/proprietario della strada (cfr. Cass. Civ. n. 9863/2023).
Applicando gli esposti principi alla fattispecie oggetto del giudizio, ricostruita secondo le allegazioni delle parti, l'attrice ha riferito e dimostrato, sia attraverso la prova testimoniale che dalla documentazione in atti, che mentre camminava sull'unica strada di accesso all'abitazione dei genitori, ossia contrada Feo, ha perso l'equilibrio perché la strada era molto dissestata.
Le foto allegate dimostrano chiaramente la difficoltà per l'utente di servirsi della strada, per la presenza di numerosi avvallamenti, di spaccature e definita dal teste Tes 2 come relitto;
né invero la circostanza è stata oggetto di contestazione da parte dell'Ente locale che si è limitato ad imputare alla scarsa diligenza dell'attrice il sinistro occorso;
e tuttavia nel caso di specie non vi è stata alcuna negligenza della medesima che, invero, stava ordinariamente percorrendo il tratto di strada.
La caduta della stessa, pertanto, è addebitabile solo ed unicamente alla carenza di manutenzione della contrada, peraltro l'unica a servizio delle abitazioni, lunga 300 metri e che ad un certo punto si interrompe per la presenza di una frana, rientrante senz'altro nella sfera di dominio e controllo del comune di CP 2 e dell'ente proprietario quale l'CP 1
Sul punto, si osserva inoltre che nessuna allegazione - prima ancora di elementi probatori
-di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è stata offerta dal CP 2 convenuto e dall CP_1 circostanza neanche rilevabile dal CTU a seguito di integrazione della perizia.
Prova orale
Il teste Testimone 3 ha chiarito circa l'assenza di manutenzione: "ADR conosco bene i luoghi di causa, quindi confermo che è l'unico accesso all'abitazione dei genitori di parte attrice, la strada è denominata SS7 Appia, per correttezza è opportuno definirla relitto, lasciata a servizio delle abitazioni circostanti in quanto era l'unica strada di accesso alle abitazioni, da sempre destinata al transito veicolare e pedonale fino al raggiungimento delle abitazioni, poi si interrompe dopo circa 300 metri per una frana;
Sul capo c-d) ADR si è vero, risulta dissestata da molti anni, preciso che lungo tutto il tratto non esiste segnaletica di pericolo;
Testi Sul capo e) preciso che l'ho trovata già a terra dolorante al piede destro, caduta sulla strada, in prossimità dell'abitazione, indico la foto n.
2-8 che contrassegno, laddove è caduta la parte attrice Testi si è vero, li ho trovati che le prestavano soccorso, sono persone del posto che Sul capo f-g) conosco, arrivarono anche i soccorsi del 118;
Sul capo h) ADR. si è vero, ho anche parlato con i medici curanti che hanno confermato quanto mi viene letto nel capo;
Testi Sul capo i) si è vero, confermo che è stata eseguita la manutenzione sull'indicato tratto di strada che va dall'attuale SS7Appia per circa 15 metri, che però non raggiungel'abitazione della Pt 1
,
preciso che non posso precisare da chi è stata eseguita la manutenzione, ciò è avvenuto dopo circa 3-
4. giorni dall'incidente a parte attrice, l'evento da parte dei familiari della Pt 1 non è stato
comunicato al comune di CP 2
ADR a domanda dell'avv. De Lucia il teste risponde. preciso che quando si è verificato l'evento dannoso a carico di parte attrice, la giornata era buona, non aveva piovuto, erano circa le ore 10:45 quando io sono arrivato.
ADR sono stato in precedenza fino al 2004 consulente esterno dell' CP 1 per pratiche catastali, posso affermare che la strada, luogo del sinistro, in precedenza era di titolarità dell' CP 1
ADR preciso che la parte attrice è residente in [...]dove tutt'ora lavora e vive, quindi si trovava per le festività natalizie, non tutti gli anni, non so con quale cadenza". La sig.ra CP 3 ha confermato la caduta di parte attrice sulla strada dissestata ed ha precisato: "ADR si è vero, era venuta per le festività di natale nel 2016, da pochi giorni conosco la
Parte 1 Sul capo b) ADR : si è vero è l'unica via di accesso alle abitazioni ed è da sempre stata adibita a transito pedonale e veicolare
Sul capo c) ADR si è vero, erano presenti le buche sul tratto di strada contrada Feo, oggi non sono più presenti
Sul capo d) ADR non vi era alcun segnale di pericolo
Sul capo e)-d) ADR: si è vero, specifico che l'ho sentita gridare da casa mia, l'ho soccorsa e l'ho trovata con il piede destro nella buca presente sul manto stradale, lei si lamentava molto ed era accasciata sulla strada, ciò è accaduto il 24.12.2016 alle ore 10:30, intervenne il 118 nell'immediatezza; non l'ho vista cadere;
Sul capo g) ADR si è vero, la Pt_1 è rimasta sulla sedia a rotelle per 5-6 mesi nell'abitazione dei genitori di Contrada Feo
Sul capo h) ADR si è vero, furono eseguiti i lavori sulla strada Contrada Feo, non posso precisare da chi"
Il teste Testimone 5 ha affermato: “si è vero, io ho sempre abitato in contrada Feo ed è
l'unico accesso alle abitazioni, tra le quali quali anche quella della Pt 1 ;
Sul capo c-d) ADR si è vero, risulta sconnessa da molti anni, io la percorro sia a piedi che con il trattore, qualche volta la puliamo noi, abitanti della zona, non ci sono mai stati segnati indicanti pericolo di dissesto della strada;
Sul capo e) ADR: ho sentito delle urla provenienti dalla strada sono accorso ed ho trovato la sig.ra Pt 1 a terra, non riusciva a muoversi, non l'ho vista cadere, c'erano anche già altre persone che la soccorrevano, quindi, a quel punto, ho chiamato il 118 ed ho aspettato che arrivasse, ho trovato la Pt 1 un po' più distante dall'abitazione dei genitori, sempre sulla Contrada Feo, ho visto che la sig.ra Pt 1 si trovava nei pressi di svariate buche, la strada era tutta dissestata, dopo alcuni giorni il sinistro della sig.ra Pt 2 sulla strada contrada Feo è stato apposto del catrame a copertura delle buche e dei dislivelli. Riconosco dalle foto (affoliate alla produzione di parte attrice) che mi vengono mostrate, in particolare le foto n. 1-2-indicate nella prima pagina, lo stato dei luoghi;
non pioveva ed era visibile, la strada è bloccata solo in fondo, è un tronco della ex nazionale, la vecchia Appia".
Ebbene non vi è dubbio alcuno che alcuna responsabilità può essere imputata all'attrice, ha dimostrato di essere caduta su suolo disconnesso e gli enti di competenza non hanno che fornito alcuna prova che l'infortunio sia derivante da un caso fortuito imprevedibile ed eccezionale.
I testi hanno confermato che il dissesto sulla contrada Feo esiste da anni e che ciò sia evidente, anche ictu oculi, dall'analisi delle foto in atti e che tale anomalia certamente era conosciuta dal comune di CP 2 in una delle contrade facenti parte del perimetro urbano.
Infatti l'art 2051 cc esonera l'ente dalla responsabilità per i danni procurati dalle cose in custodia tutte le volte in cui la caduta avviene per caso fortuito, ossia per un fatto imprevedibile e quindi inevitabile, ed il caso fortuito può essere anche la condotta incauta del pedone.
Pertanto essendo onere del proprietario o gestore tenuto alla manutenzione della strada, né
1 CP 1 né il CP 2 hanno dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno,
provvedendo alla manutenzione, ad adeguati controlli periodici al fine di evitare pericolo a coloro che devono raggiungere le abitazioni in contrada Feo. Il custode deve comunque predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita, in quanto i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee a impedire la produzione di danni a terzi (Cass n 8811 del 2020)
Una recente ordinanza della Cassazione n 456/2021 ha infine chiarito che esiste la responsabilità dell'ente custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto al risarcimento quando l'evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità, indipendentemente dalla pericolosità della cosa in sé. il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in 66
custodia ed il danno, spettando al custode la prova cd liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità....."
Era preciso obbligo degli enti di competenza di prevenire situazioni ancora più disastrose, considerate le condizioni della strada, certamente ed intrinsecamente pericolosa da lungo tempo, come hanno affermato gli abitanti della zona, nonché testimoni dell'evento dannoso.
Infine, quindi, la responsabilità si ravvisa in capo all CP 1 e al Controparte_2 quale proprietario e gestore della contrada Feo per violazione dell'obbligo di custodia, essendo la strada pericolosa in sé, incombendo sull'ente custode l'adozione solerte di tutte le misure necessarie a prevenire ed impedire danni a terzi.
Nel caso in esame, il comune di CP 2 è responsabile del danno, in quanto si tratta di un piccolo centro abitato, laddove l'ente ha la possibilità di effettuare un migliore controllo dello stato del demanio stradale di sua competenza, situazione ben diversa nelle grandi metropoli laddove non si può intervenire automaticamente e tempestivamente vista l'estensione della rete viaria.
Pertanto in applicazione del principio giurisprudenziale espresso e dell'applicazione caso per caso, come si può ben evidenziare, la responsabilità ex art. 2051 non si può escludere nei confronti dell'ente comunale, laddove ha la possibilità di effettuare un migliore controllo dello stato del demanio stradale, al fine della rimozione delle situazione di pericolo e ripristino per la tutela degli abitanti.
L'ente comunale non ha potuto non accorgersi dell'alterazione dello stato dei luoghi di contrada Feo, così come 1 CP 1 è obbligata alle ordinarie attività di controllo necessarie del demanio stradale cui è tenuta, obbligata ad un adeguato monitoraggio e né può eccepire di non aver potuto provvedere alla rimozione o segnalazione per l'estensione del demanio di propria competenza.
Come evidenziato dal CTU nella relazione del 19 settembre 2021 che la strada oggetto della controversia sulla quale la parte attrice è incorsa nell'infortunio denunciato è da ritenersi in proprietà del demanio dello Stato, ramo stradale congestione all' CP 1 , quale concessionario per la gestione della viabilità, sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ha precisato altresì che attualmente la strada oggetto del contenzioso serve di fatto a raggiungere sia con veicoli che a piedi tutti i fondi agricoli ad essa limitrofi facente parte del Comune
CP 2di
Di conseguenza va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino. Consulenza medica
La consulenza medico-legale, tecnica espletata nel corso del procedimento, ha inoltre consentito di accertare la riconducibilità delle lesioni riferite alla caduta: " affermando che nel caso in oggetto l'evento traumatico è decisamente compatibile con la lesione riportata . Alla luce delle rilevanze riscontrate dalla visita medica eseguita, dalla raccolta anamnestica e dalla documentazione presente agli atti, ritengo che nella fattispecie vengano soddisfatti tutti i criteri medico legali che accertino il nesso di causalità tra evento traumatico e lesioni riportate la frattura riportata dalla ricorrente era scomposta, e comunque più complicata di una semplice lesione diafisaria poiché erano interessate le epifisi della tibia e del perone, ovvero la parte distale delle ossa che è coinvolta nei movimenti di flesso estensione e rotazione del piede. Danno dell'8%"
Il CTU ha individuato l'inabilità temporanea parziale al 100% è stata di giorni 30, l'inabilità temporanea parziale al 50% diulteriori giorni 30 giorni, 'inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 15.
Le conclusioni del ctu possono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito e non sono state contestate dalle parti del procedimento.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attrice al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n.
14364/2019.
Tenuto conto delle tabelle elaborate per il danno di lieve entità e dell'età dell'attrice al momento del sinistro, ella ha diritto alla complessiva somma di € 11.864,00, per danno biologico, oltre alla somma di € 2.264,08 per punto del danno biologico).
A questo importo vanno aggiunti € 3450,00 a titolo di danno per invalidità totale al 100%; per ITP al 50% per gg 30 di € 1725,00 ed € 431,25 per ITP al 25% per gg 15, per un totale complessivo di € 19.731,33
L'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Nessuna personalizzazione e risarcimento del danno morale spetta all'attrice che nulla ha specificamente allegato e dimostrato in argomento.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate tenendo conto di quanto previsto dai parametri medi allegata al DM n. 55/2014.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico in via solidale dell CP 1 e del Controparte_2
Si compensano le spese fra la parte attrice e la Provincia di Avellino, tenuto conto che è stata necessaria una apposita CTU tecnica, di ausilio a tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
In accoglimento della domanda,
1. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino, compensando le spese con la parte attrice.
2. Accerta e dichiara la responsabilità dell'CP 1 e del Controparte_2 in via
Parte 1 a causa dell'evento per cui è solidale per i danni subiti dalla Signora
causa.
e l' CP 1 in via solidale, in persona dei rispettivi 3. Condanna il Controparte_2 legali rappresentanti p.t., al risarcimento del danno in favore dell'attrice, nella misura quantificata dal CTU medico legale, per complessivi € 19.731,33, oltre le spese vive già sostenute pari ad € 957,42 ed agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, come esposto in motivazione.
e l' CP 1 in via solidale al pagamento dei 4. Condanna il Controparte_2 compensi al CTU dott.ssa Persona 2 e geometra Persona 1 . 5. Condanna il Controparte_2 e l' CP 1 in via solidale al pagamento in favore dell'attrice delle spese e compensi per € 5.077,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv Maria Carmela Picariello.
6. Compensa le ulteriori spese fra la Provincia di Avellino e i convenuti CP 1 e […]
CP_2
Così deciso in Avellino il 5.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore