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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1417/2024 RGAC
OGGETTO: giudizio di rinvio da Corte di Cassazione ex art. 622 cod. proc. pen.; risarcimento danni per morte;
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 quali rispettivamente marito e figlio di difesi Persona_1 dall'avv. Laura Scermino (c.f. ), C.F._3 domicilio digitale: salerno.it Email_1 CP_1
RICORRENTI
E
titolare dell'impresa individuale La Casa di Emma, con sede in CP_2
OB (CS), località Tarife Salice, c.f. , C.F._4
RESISTENTE
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
LA VICENDA DI CAUSA
Ezio e hanno riportato i fatti di causa, nell'atto di Pt_1 Parte_2 riassunzione, nei termini seguenti.
“In data 15.08.2009, alle ore 20,00 circa, la signora di anni 52, Persona_1 alloggiante con il marito ed il figlio presso l'agriturismo “La Casa di Emma”, sito in
OB (Cs), alla Via Tarife Salice, si allontanava da sola per fare una passeggiata nell'area circostante l'agriturismo, quando precipitava per circa 8 metri da una staccionata rovinando sulla strada sottostante. La stessa veniva avvistata da alcuni passanti, tra cui la cognata dell' soccorsa alle ore 21,35 e condotta, Parte_3 prima presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro, dove giudicata in prognosi riservata le veniva diagnosticato “grave trauma cranico e contusione toracica”, per poi essere trasferita di urgenza presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale di Cosenza.
Sul luogo del sinistro sopraggiungevano i carabinieri della Stazione di Fiumefreddo
Bruzio che effettuavano i rilievi del caso. In data 24.08.2009, la subiva un Per_1 intervento di tracheostomia e restava ricoverata presso il detto presidio fino al 23.09, giorno in cui veniva trasferita presso il centro di riabilitazione “Fondazione Maugeri”
(clinica) in Telese Terme. In data 25.09 le veniva effettuata una visita pneumologica che rilevava una crisi respiratoria, per cui a titolo precauzionale in pari data da centro i di riabilitazione la veniva trasferita presso il Reparto di Medicina di Urgenza Per_1 dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento, con diagnosi di ingresso
“versamento pleurico in politraumatizzata”. Nella giornata del 26.09.2009 risultava che la paziente aveva “respiro regolare”. Nella giornata del 27.09, secondo quanto risulta dalla cartella clinica, alle ore 9, la paziente risultava vigile e collaborante. All'ora del pranzo, nel mentre l'infermiera somministrava alla il Controparte_3 Per_1 pasto liquido a mezzo di una siringa denominata schizzettone (mezzo per alimentare i pazienti tracheostomici), la paziente, manifestando l'incapacità a deglutire, andava in arresto respiratorio alle 13,45 e nonostante l'intervento dei rianimatori andava in arresto cardiocircolatorio e decedeva alle 14,30. Seguiva il procedimento penale, nel quale in data 11.10.2011 si costituivano, quali parti civili, il signor in Parte_1
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IV sezione civile
proprio e quale genitore del figlio (allora) minore i signori Parte_2 Persona_2
e fratelli della deceduta, …”.
[...] Per_3 Per_4 CP_4 CP_5 Per_5
Il procedimento penale veniva avviato nei confronti di e CP_2
per il reato p.e. p. dagli artt. 113 e 589 cod. pen., per aver, con Controparte_3 condotte colpose indipendenti, cagionato il decesso di Persona_1 la prima, per aver omesso di realizzare, nel parcheggio dell'agriturismo, prospiciente una scarpata, una recinzione con materiale idoneo ad evitare la caduta di persone, per aver lasciato in sito una staccionata composta da vecchie travi in legno, per averne omesso ogni manutenzione e per aver trascurato di avvertire la clientela dell'esercizio commerciale, mediante appositi cartelli, che fosse vietato appoggiarvisi;
la seconda, per aver somministrato cibo alla paziente con tracheostomia senza adottare le doverose precauzioni e mediante una siringa, ma usando una pressione eccessiva, tale da impedire la deglutizione, ed omettendo di chiudere la cannula tracheale, in tal modo provocando in soffocamento da cibo.
Con sentenza del Tribunale di Benevento n. 1411/2015 in data 19.10.2015, depositata il 15.12.2015, e venivano dichiarate CP_2 Controparte_3 colpevoli del reato loro ascritto, escluso il riferimento all'art. 113 cod. pen., e condannate ciascuna a sette mesi di reclusione, con pena sospesa. Venivano condannate anche al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese da loro sostenute in € 3.000,00 ed, ancora, al pagamento di una provvisionale di €
5.000,00, in favore di , e di € 1.000,00, in favore delle altre parti Parte_1 civili.”.
A seguito di appello proposto dalle due imputate, la Corte di Appello di
Napoli, con sentenza n. 10760/2022 in data 29.6.2022, depositata il 23.9.2022, assolveva dal reato ascrittole per non aver commesso il fatto e CP_2 revocava le statuizioni civili;
dichiarava non doversi procedere, nei confronti di per estinzione del reato in ragione di prescrizione. Controparte_3
A seguito di ricorso per cassazione proposto dalle parti civili, Parte_1
e , la Corte Suprema, con sentenza n. 51452/2023 in data 12.9.2023, Parte_2 depositata il 28.12.2023, annullava la sentenza di appello ai soli effetti civili e rinviava al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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IV sezione civile e hanno riassunto il giudizio, avanti a questa Parte_1 Parte_2
Corte di Appello, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., ed hanno chiesto:
“a) Accertata e ritenuta la responsabilità civile dell'appellata in concorso CP_2 con quella già accertata della a diverso titolo, nella causazione della morte CP_3 della signora liquidi a carico della detta obbligata solidale Persona_1
tutti i danni subiti, dedotti ed accertati quali conseguenza della morte della CP_2 signora il 27.09.2009 in favore degli istanti;
Persona_1
b) Per l'effetto condanni parte appellata quale debitrice in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, biologico (terminale, catastrofale, tanatalogico), morale, esistenziale, da perdita del rapporto parentale quali identificati e richiesti nella costituzione di parte civile del 11.10.2011 e precisati in questa sede, subiti conseguentemente al detto evento tragico oltre agli interessi dal giorno della verificazione del sinistro ed alla rivalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e di quello di legittimità dinanzi alla Cassazione, che alla presente Corte è demandato, e (solo per le prime) con attribuzione al sottoscritto procuratore per aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi.”.
non si è costituita in questo giudizio di rinvio e, verificata la CP_2 regolarità della notifica dell'atto di riassunzione, è stata dichiarata contumace con ordinanza in data 30.10.2024.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 14.10.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
LA CONDOTTA COLPOSA CONCORRENTE –
IL NESSO EZIOLOGICO – LA RESPONSABILITA'
A seguito e per effetto della pronuncia della Corte Suprema, resa a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., questa Corte di Appello è chiamata, in sede civile, a valutare i presupposti della responsabilità della sola e non CP_2 anche di non essendo stata proposta alcuna domanda, nei Controparte_3 confronti di quest'ultima, e non essendo stata neanche chiamata in giudizio.
L'indagine deve prendere l'avvio dall'idoneità causale della condotta di a determinare la morte di CP_2 Persona_1
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IV sezione civile
L'art. 41 cod. pen. statuisce che “Il concorso di cause preesistenti o simultanee
o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea
o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.”.
La morte di è stata indotta dall'errore Persona_1 dell'infermiera, per l'errata manovra di alimentazione della Controparte_3 paziente, rispetto alla quale la condotta colposa di per non aver CP_2 manutenuto in adeguate condizioni di manutenzione e di stabilità la staccionata dalla struttura agrituristica da lei condotta in esercizio, si pone come causa preesistente e concorrente, che non esclude il nesso di causalità. E questo perché la caduta della vittima, per effetto del cedimento della recinzione costituisce l'antecedente temporale e causale che ha dato luogo al ricovero di Persona_1 nella struttura ospedaliera, all'intervento di tracheostomia ed
[...] all'errore letale nella somministrazione del cibo alla paziente.
La condotta colposa di ha costituito una causa Controparte_3 sopravvenuta alla caduta di dall'area recintata Persona_1 nell'agriturismo, che non è stata da sola sufficiente a determinare l'evento. Essa si collega in rapporto di conseguenzialità rispetto alla condotta colposa preesistente (il cedimento della recinzione), senza la quale non vi sarebbe stato il ricovero nella struttura ospedaliera ed il connesso evento al momento della somministrazione del cibo.
La Corte di legittimità ha statuito che, in tema di lesioni personali volontarie seguite dal decesso della vittima, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide ex se il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale (Cass. pen. n.
18396/2022 ed altre).
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Facendo applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie, va considerato che la maldestra manovra di somministrazione del cibo alla paziente, da parte di non integra certamente una condotta del Controparte_3 tutto ed eccezionale ed abnorme rispetto alla precedente caduta dal terrapieno, tale da recidere il nesso di causalità, ma, piuttosto, un'eventualità del tutto prevedibile e/o possibile allorquando la vittima venga costretta a ricorrere a terapie ospedaliere.
Le considerazioni che precedono comportano un giudizio di idoneità causale della condotta colposa tenuta dalla tenutaria dell'agriturismo, CP_2
nella determinazione dell'evento-morte di
[...] Persona_1 susseguente alla successiva condotta colposa adottata dall'infermiera,
[...]
CP_3
Accertata la sussistenza del nesso eziologico, questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio in sede civile, deve verificare se sussista la responsabilità della resistente, sulla base della normativa CP_2 civilistica.
L'art. 2051 cod. civ. delinea la responsabilità da cose in custodia, allorquando prevede che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”. La posizione di garanzia deriva, dunque, dal rapporto di custodia della res, indipendentemente dal diritto che connoti tale relazione (proprietà, possesso od altro).
Dal rapporto redatto dai Carabinieri di Fiumefreddo Bruzio, nell'immediatezza del fatto, si ricava che la caduta di è Per_1 Persona_1 avvenuta per il cedimento della staccionata di recinzione dell'area di parcheggio della struttura agrituristica “La Casa di Emma”, descritta come “… composta da travi in legno deteriorate dagli agenti atmosferici e dal tempo, inchiodate tra loro mediante vecchi chiodi arrugginiti. In particolare tale staccionata, proprio sulla verticale della chiazza di sangue, appariva danneggiata;
nello specifico, risultava con una trave in legno orizzontale sganciata dalla trave verticale sinistra …”. Nel verbale di sequestro, i Carabinieri davano atto che si trattava di “… Parte della vecchia staccionata in legno, per una lunghezza di mt. 8, posta a recinzione di un'area in terreno ed erba adibita a parcheggio dell'agriturismo La Casa di Emma.”.
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Ed allora, si deve ritenere provato e conclamato che la cosa dalla quale è scaturita la caduta di (la staccionata in legno) era nella Persona_1 custodia di in quanto destinata a recingere e delimitare l'area di CP_2 parcheggio della struttura agrituristica da lei gestita, indipendente dal rapporto di proprietà o di altro genere con il sedime e/o con l'immobile, sicchè essa è responsabile del danno. E' appena il caso di aggiungere che non ha CP_2 fornito la prova liberatoria prevista dal richiamato art. 2051 cod. civ., non essendosi neanche costituita in questo giudizio. risponde, nei confronti di e , CP_2 Parte_1 Parte_2 dell'intero danno, con vincolo di solidarietà con l'altra responsabile,
[...]
trattandosi di fatto illecito commesso da entrambi, salva la CP_3 regolamentazione nel rapporto interno tra i responsabili. L'art. 2055 comma I cod. civ. prevede, infatti, che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va affermata la civile responsabilità di in relazione all'evento-morte di CP_2 Persona_1
[...]
LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
e , nella qualità di eredi (marito e figlio) di Parte_1 Parte_2
hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni da loro Persona_1 sofferti, sia iure hereditario che iure proprio.
La giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata nel ritenere che la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria, ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento
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IV sezione civile del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere (Cass. n.
491 del 1999; Cass. n. 6404 del 1998; Cass. n. 8970 del 1998; Cass. n. 12083 del
1998). In sostanza la Corte di Cassazione ha ormai costantemente affermato il principio secondo cui la morte di un soggetto, causata in modo immediato dall'altrui atto illecito, non fa acquistare al defunto - e quindi non fa trasmettere agli eredi - nè il diritto al risarcimento del danno biologico, nè quello al risarcimento del danno per perdita della vita, inconcepibile con riguardo ad un bene insuscettibile di essere reintegrato anche solo per equivalente (Cass. n.
4783 del 2.4.2001; Cass. 14.2.2000 n.1633; Cass. n.13336 del 1999; Cass. n.12756 del 1999; Cass. n.491 del 1999; Cass. n.12083 del 1998; Cass. n.8970 del 1998;
Cass. n.6404 del 1998).
Il S.C. ha predicato, dunque, più di recente, con pronuncia resa dalle
Sezioni Unite civili, risolvendo il precedente contrasto tra decisioni difformi, che la morte di un soggetto, causata in modo immediato dall'altrui atto illecito, non fa acquistare al defunto - e quindi non fa trasmettere agli eredi - nè il diritto al risarcimento del danno biologico, nè quello al risarcimento del danno per perdita della vita: ciò perché il pregiudizio costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero
- nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., sez. unite, n. 15350/2015; conforme Cass. n. 5684/2016). Nel caso, invece, che tra il fatto illecito e la morte sussista uno spatium vivendi, indipendentemente dalla durata dello stesso, il giudice deve motivare sulla rilevanza e l'incidenza del fatto “durata” in ordine alla valutazione dell'esistenza (an) e della consistenza
(quantum) del danno e se detta valutazione è positiva deve riconoscersi la trasmissibilità del danno biologico jure hereditatis (Cass. n. 18305/2003; Cass. n.
9620/2003; Cass. n. 3728/2002; Cass.
2.4.2001 n.4783; Cass. n.1633 del 2000; Cass.
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IV sezione civile
25 febbraio 2000 n. 2123). Il S.C., con sentenza n. 21976 del 19.10.2007, ha riconosciuto come “apprezzabile” anche un lasso di tempo di sole ventiquattro ore.
Con riferimento poi al danno terminale la Corte Suprema ha chiarito che, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso (Cass.
n. 23153/2019).
In tale prospettiva si è stabilito che:
- la persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
(Cass. n. 18056/2019).
- in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra
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IV sezione civile le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. n. 7923/2024).
Su tali premesse, deve osservarsi che, nella fattispecie, il tempo che ha portato al decesso di per effetto del soffocamento ab Persona_1 incestis, è stato estremamente breve ed è durato non oltre dieci minuti.
Non vi è stato, quindi, un “apprezzabile lasso di tempo” tra la condotta ed il decesso, durante il quale possa aver avuto piena Persona_1 coscienza della lesione alla sua integrità psico-fisica (danno biologico terminale)
o, comunque, tale arco temporale è stato di pochissimi minuti. Pertanto, nulla va liquidato per tale voce di danno (non patrimoniale).
Al contrario, la vittima, sia pure in quei pochissimi minuti, ha percepito la gravità della sua condizione e la morte imminente ed ha ricevuto, dunque, una sofferenza intensissima e profondissima. Ed allora, dev'essere riconosciuta questa componente del danno non patrimoniale (danno morale terminale). La quantificazione va determinata necessariamente in via equitativa, tenuto conto, da un lato, dell'estrema intensità della sofferenza e della completa coscienza della fine improvvisa, da parte di mentre dall'altro Persona_1 lato, della ridottissima durata il quale si è sviluppata (circa dieci minuti), per cui può essere fissata in € 5.000,00, da ripartire tra gli eredi ( e Parte_1 Pt_2
) in parti uguali, in base all'art. 581 cod. civ.
[...]
e hanno diritto, inoltre, al risarcimento del Parte_1 Parte_2 danno per la perdita del rapporto parentale.
La Corte di legittimità, con le pronunce nn. 8827 ed 8828 del 31.5.2003, ha delineato i presupposti ed i criteri per il ristoro della “irreversibile perdita del godimento del congiunto”, precisando che tale danno consiste appunto nella perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
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IV sezione civile perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Il danno in esame, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento.
La Corte di legittimità ha precisato (in tal modo disegnando la natura del danno in esame) che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare, la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità biopsichica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico, sia dall'interesse all'integrità morale, la cui tutela, agevolmente ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo (cfr. Cass. n. 16070/2006). L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via non ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.
Il danno non patrimoniale, da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e
2056 cod. civ.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei
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IV sezione civile singoli superstiti unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento (Cass. n. 1361/2014). Ma va altresì precisato che, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il Giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento.
In tale prospettiva, la Corte di legittimità, pur in presenza di distinte voci risarcitorie (danno per la perdita del rapporto parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, e danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca), ha predicato che l'uno e l'altro, pur dovendo essere oggetto di separata considerazione, come elementi del danno non patrimoniale, risultano nondimeno suscettibili – in virtù del principio della
“onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria (Cass. n.
28989/2019; Cass. n. 21084/2015; Cass. n. 9320/2015).
In altri termini, dovrà il Giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento.
Sulla base del cennato orientamento giurisprudenziale, ritiene questa
Corte di liquidare, in favore degli appellanti, e , quali Parte_1 Parte_2
“vittime secondarie”, il danno morale soggettivo unitariamente al danno da perdita del rapporto parentale.
La liquidazione va eseguita secondo la “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto” predisposta dalll'Osservatorio del Tribunale di Milano nell'anno 2024 e, dunque, come segue:
(marito della vittima primaria): Parte_1 età della vittima primaria 18 punti età della vittima secondaria 16 punti convivenza 16 punti
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IV sezione civile sopravvivenza n. 1 superstite nucleo familiare 14 punti qualità ed intensità della relazione affettiva 30 punti punteggio totale 94 (valore punto € 3.911,00)
Il risarcimento dovuto ad ammonta complessivamente ad € Parte_1
370.134, di cui € 2.500,00 per danno morale terminale ed € 367.634,00 (€ 3.911,00
x 94) per danno da perdita del coniuge, da intendersi già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma dapprima devalutata all'epoca del fatto (settembre 2009) e poi via via rivalutata anno per anno (Cass. n.
2979/2023; Cass. n. 2037/2019; Cass. n. 10884/2007; Cass. n. 19510/2005; Cass. n.
2588/2001; Cass. n. 7692/2001; Cass., n.2796/2000; Cass. n. 11190/1998; Cass., sez. unite, n.1712/1995) fino alla data della presente decisione.
Sulla cifra così determinata alla data della presente sentenza spettano gli interessi legali fino all'effettivo pagamento. In realtà, con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data dei soli interessi corrispettivi.
(figlio della vittima primaria): Parte_2 età della vittima primaria 18 punti età della vittima secondaria 26 punti convivenza 16 punti sopravvivenza n. 1 superstite nucleo familiare 14 punti qualità ed intensità della relazione affettiva 30 punti punteggio totale 104 (valore punto € 3.911,00)
Il risarcimento dovuto a ammonterebbe ad € 406.744,00 (€ Parte_2
3.911,00 x 104), ma va ridotto ad € 391.103,18, quale limite massimo previsto dalla richiamata “tabella”.
Pertanto, gli spetta l'importo complessivo di € 393.603,18, di cui e
2.500,00 per danno morale terminale ed € 391.103,18 per danno da perdita della mamma, da intendersi già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma dapprima devalutata all'epoca del fatto (settembre 2009)
e poi via via rivalutata anno per anno (Cass. n. 2979/2023; Cass. n. 2037/2019;
Cass. n. 10884/2007; Cass. n. 19510/2005; Cass. n. 2588/2001; Cass. n. 7692/2001;
13 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Cass., n.2796/2000; Cass. n. 11190/1998; Cass., sez. unite, n.1712/1995) fino alla data della presente decisione.
Sulla cifra così determinata alla data della presente sentenza spettano gli interessi legali fino all'effettivo pagamento. In realtà, con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data dei soli interessi corrispettivi.
LE SPESE DI CAUSA
Le spese di questo giudizio di riassunzione, comprese quelle del grado di legittimità, si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di per effetto della soccombenza, CP_2 con attribuzione all'avv. Laura Scermino, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ., limitatamente a questa fase di giudizio.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va determinato sulla base della somma attribuita, a norma dell'art. 5 comma 1 d.m. 55/2014. Pertanto, devono trovare applicazione la tabella 13 – giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori e la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello, per lo scaglione da € 260.000,01 ad €
520.000,00.
Nella determinazione del valore della causa non si deve procedere alla sommatoria delle domande, così come ha dettato la Corte di legittimità, allorquando ha statuito che “in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicchè il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato.” (Cass. n. 8141/1998; Cass. n. 15638/2009; Cass. n.
18166/2023). Pertanto, la domanda di valore più elevato è quella di € 391.103,18.
P.Q.M.
14 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e da , con atto di citazione in riassunzione notificato il Parte_1 Parte_2
29.3.2024, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, le domande e, per l'effetto,
2) condanna al pagamento delle seguenti somme: CP_2
- in favore di , 370.134,00, oltre interessi legali da calcolarsi Parte_1 sulla somma dapprima devalutata a settembre 2009 e poi via via rivalutata anno per anno, fino alla data della presente decisione ed ulteriori interessi sulla somma determinata a tale data e fino all'effettivo pagamento;
- in favore di , € 393.603,18, oltre interessi legali da Parte_2 calcolarsi sulla somma dapprima devalutata a settembre 2009 e poi via via rivalutata anno per anno, fino alla data della presente decisione ed ulteriori interessi sulla somma determinata a tale data e fino all'effettivo pagamento;
3) condanna al pagamento delle spese che liquida: CP_2
- per il giudizio di legittimità, in € 7.000,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- per il giudizio di riassunzione, in € 804,00 per esborsi ed € 14.000,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Laura Scermino.
Così deciso in Napoli, in data 21 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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