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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2544/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZACCARDI GLAUCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15980/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230175761947000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1835/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con atto notificato all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400066243000 (erroneamente qualificato in ricorso
“ingiunzione di pagamento”), notificato l'1.7.2024, fondato sui crediti di cui alla cartella
09720230175761947000.
Il ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notificazione della pregressa cartella e l'intervenuta prescrizione e decadenza della controparte dal potere di riscossione, nonché la nullità della cartella per mancata sottoscrizione e per mancata indicazione del funzionario responsabile.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nell'udienza odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Come si evince dalla relata di notifica prodotta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, la cartella pregressa
è stata ritualmente notificata il 30.8.2023 mediante consegna dell'atto al portiere.
Tale notifica si è perfezionata, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, ordinanza 10037/2019), dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, secondo cui in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l.
n. 890 del 1982.
Ne consegue che, da un lato è infondato il motivo con cui si lamenta l'omessa notificazione della cartella presupposta, dall'altro sono inammissibili le censure volte a criticare la legittimità del predetto provvedimento impositivo, per mancata sottoscrizione e indicazione del responsabile, doglianze che avrebbero dovuto essere sollevate insorgendo avverso la cartella.
Né può essere accolta l'eccezione di prescrizione o decadenza.
Non soltanto, infatti, il ricorrente non indica per quali tributi si procede nel presente giudizio, così da rendere impossibile individuare il regime di prescrizione applicabile, ma, in ogni caso, tra il 30.8.2023 e l'1.7.2024 non è maturata alcuna prescrizione o decadenza, qualunque regime l'opponente invochi. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della riduzione di cui all'art. 15, comma
2-sexies, del d.lgs. 546/1992, per essersi difese le parti vincitrici a mezzo di propri funzionari.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese che liquida in euro 100,00. oltre accessori se dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZACCARDI GLAUCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15980/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230175761947000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1835/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con atto notificato all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400066243000 (erroneamente qualificato in ricorso
“ingiunzione di pagamento”), notificato l'1.7.2024, fondato sui crediti di cui alla cartella
09720230175761947000.
Il ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notificazione della pregressa cartella e l'intervenuta prescrizione e decadenza della controparte dal potere di riscossione, nonché la nullità della cartella per mancata sottoscrizione e per mancata indicazione del funzionario responsabile.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nell'udienza odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Come si evince dalla relata di notifica prodotta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, la cartella pregressa
è stata ritualmente notificata il 30.8.2023 mediante consegna dell'atto al portiere.
Tale notifica si è perfezionata, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, ordinanza 10037/2019), dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, secondo cui in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l.
n. 890 del 1982.
Ne consegue che, da un lato è infondato il motivo con cui si lamenta l'omessa notificazione della cartella presupposta, dall'altro sono inammissibili le censure volte a criticare la legittimità del predetto provvedimento impositivo, per mancata sottoscrizione e indicazione del responsabile, doglianze che avrebbero dovuto essere sollevate insorgendo avverso la cartella.
Né può essere accolta l'eccezione di prescrizione o decadenza.
Non soltanto, infatti, il ricorrente non indica per quali tributi si procede nel presente giudizio, così da rendere impossibile individuare il regime di prescrizione applicabile, ma, in ogni caso, tra il 30.8.2023 e l'1.7.2024 non è maturata alcuna prescrizione o decadenza, qualunque regime l'opponente invochi. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della riduzione di cui all'art. 15, comma
2-sexies, del d.lgs. 546/1992, per essersi difese le parti vincitrici a mezzo di propri funzionari.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese che liquida in euro 100,00. oltre accessori se dovuti.