Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2544
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notificazione della cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella sia avvenuta ritualmente tramite consegna al portiere, conformemente alla giurisprudenza di legittimità sull'applicazione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.

  • Inammissibile
    Prescrizione e decadenza del potere di riscossione

    La Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile per mancata indicazione dei tributi e, comunque, infondata in quanto non era maturata alcuna prescrizione o decadenza tra la notifica della cartella e il preavviso di fermo amministrativo.

  • Inammissibile
    Nullità della cartella per mancata sottoscrizione e indicazione del funzionario responsabile

    La Corte ha dichiarato inammissibili tali censure, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate con impugnazione diretta della cartella di pagamento e non del preavviso di fermo amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2544
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2544
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo