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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. VI LA Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SS ZI Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LA GRECA ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
D'ES SC, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RESISTENTE
Oggetto: Divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI Le parti chiedevano la causa fosse decisa alle condizioni concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e depositato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, proponeva Parte_1 domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario con nel Comune di CP_1
ER (SA), annotato nel Registro degli Atti del Matrimonio di detto
Comune, al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 1996; di aver scelto di adottare il regime di comunione dei beni e di stabilire la residenza coniugale in
ER alla Via Fuschi n. 18; che dalla loro unione era nato un figlio,
(nato a [...] il [...]), non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente;
che i coniugi avevano deciso di separarsi consensualmente e, in data 30/4/2002, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva omologato le condizioni di separazione;
che in sede di separazione il figlio era stato collocato presso la madre ed era ancora con lei Per_1 convivente nella casa coniugale sita in ER alla Via Fischi n. 18; che svolgeva la professione di operaio edile, e la moglie svolgeva lavori saltuari, ma entrambi risultavano economicamente autosufficienti.
Il ricorrente rappresentava: che, in occasione della separazione, aveva già rinunciato a qualsiasi pretesa economica relativa ai lavori di ristrutturazione della casa coniugale e a tutti i mobili costituenti l'arredo della predetta casa;
di adempiere l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio fintantoché non raggiungesse la propria indipendenza Per_1 economica, versando un assegno mensile di € 150,00, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%; considerato che entrambi i coniugi erano autonomi e autosufficienti, di non dover corrispondere nessun mantenimento nei confronti di;
che era maturato il termine CP_1 ex lege per la richiesta di divorzio dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale per l'omologa della separazione;
che i coniugi non si erano riconciliati ed era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio concordatario tra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Con comparsa del 15/1/2025, si costituiva , la quale aderiva CP_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, però, al Tribunale di rigettare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio formulava domanda Per_1 riconvenzionale, avente a oggetto la corresponsione dell'assegno divorzile nella misura minima di € 300,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta equa dal Giudice in relazione alla funzione compensativa - perequativa del predetto assegno o, in alternativa, prevedendo un obbligo di versamento una tantum da quantificarsi in € 10.000,00, nonché di accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la metà del CP_1
TFR maturato sino alla data dell'omologa della separazione personale.
Con istanza congiunta, depositata in data 27/1/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo volto alla conversione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio da contenzioso in congiunto e chiedevano che il divorzio fosse pronunciato alle seguenti condizioni:
“
1. Il Sig. si impegna a versare, in favore del figlio Parte_1
, la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento dello Persona_1 stesso, sino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica di questi. Detta somma sarà rivalutabile secondo l'indice Istat;
2. I Sigg.ri e si impegnano a partecipare Parte_1 CP_1 alla spesa necessaria per l'acquisto da parte del figlio di un'autovettura usata oppure a reperire analogo veicolo ed a metterlo a disposizione dello stesso, al fine di permettergli di effettuare in autonomia gli spostamenti lavorativi;
3. I Sig.ri e si faranno carico, nella Parte_1 CP_1 misura del 50% ciascuno, del pagamento delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie a tutela del figlio;
spese Persona_1 mediche non mutuabili dal S.S.N. e quelle straordinarie debitamente documentate da concordarsi preventivamente tra essi coniugi;
4. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e quindi la Sig.ra rinuncia a qualsiasi tipo di pretesa CP_1 economica nei confronti del Sig. da versarsi a titolo Parte_1 di mantenimento e/o di assegno divorzile;
5. I Sig.ri e confermano le altre Parte_1 CP_1 disposizioni stabilite in sede di separazione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, degli arredi e degli ulteriori beni mobili;
6. I Sig.ri e confermano le altre Parte_1 CP_1 disposizioni stabilite in sede di separazione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, degli arredi e degli ulteriori beni mobili;
6. I Sig.ri e rinunciano reciprocamente a Parte_1 CP_1 qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
7. Entrambe le parti si dichiarano soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 4/3/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi depositavano le note scritte in sostituzione di udienza, con cui ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio, rinunciando espressamente alla comparizione personale in udienza.
Alla predetta udienza, il G.I. riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l.
6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ritiene il Collegio di poter recepire le condizioni stabilite dai coniugi, anche alla luce della maggiore età raggiunta dal figlio, ancorché egli non sia, come concordemente evidenziato dalle parti, economicamente non autosufficiente.
Devono essere compiute le formalità di rito. In considerazione della natura della controversia e degli esiti del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
ER (SA) il 21/12/1996 tra , nato il Parte_1
17/1/1972 in Vallo della Lucania (C.F. ) e C.F._1 CP_1
, nata il [...] in [...] (C.F.
[...]
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio C.F._2 dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di ER n. 11 – Anno 1996 –
Parte II – Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ER per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS ZI VI LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. VI LA Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SS ZI Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LA GRECA ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
D'ES SC, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RESISTENTE
Oggetto: Divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI Le parti chiedevano la causa fosse decisa alle condizioni concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e depositato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, proponeva Parte_1 domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario con nel Comune di CP_1
ER (SA), annotato nel Registro degli Atti del Matrimonio di detto
Comune, al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 1996; di aver scelto di adottare il regime di comunione dei beni e di stabilire la residenza coniugale in
ER alla Via Fuschi n. 18; che dalla loro unione era nato un figlio,
(nato a [...] il [...]), non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente;
che i coniugi avevano deciso di separarsi consensualmente e, in data 30/4/2002, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva omologato le condizioni di separazione;
che in sede di separazione il figlio era stato collocato presso la madre ed era ancora con lei Per_1 convivente nella casa coniugale sita in ER alla Via Fischi n. 18; che svolgeva la professione di operaio edile, e la moglie svolgeva lavori saltuari, ma entrambi risultavano economicamente autosufficienti.
Il ricorrente rappresentava: che, in occasione della separazione, aveva già rinunciato a qualsiasi pretesa economica relativa ai lavori di ristrutturazione della casa coniugale e a tutti i mobili costituenti l'arredo della predetta casa;
di adempiere l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio fintantoché non raggiungesse la propria indipendenza Per_1 economica, versando un assegno mensile di € 150,00, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%; considerato che entrambi i coniugi erano autonomi e autosufficienti, di non dover corrispondere nessun mantenimento nei confronti di;
che era maturato il termine CP_1 ex lege per la richiesta di divorzio dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale per l'omologa della separazione;
che i coniugi non si erano riconciliati ed era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio concordatario tra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Con comparsa del 15/1/2025, si costituiva , la quale aderiva CP_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, però, al Tribunale di rigettare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio formulava domanda Per_1 riconvenzionale, avente a oggetto la corresponsione dell'assegno divorzile nella misura minima di € 300,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta equa dal Giudice in relazione alla funzione compensativa - perequativa del predetto assegno o, in alternativa, prevedendo un obbligo di versamento una tantum da quantificarsi in € 10.000,00, nonché di accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la metà del CP_1
TFR maturato sino alla data dell'omologa della separazione personale.
Con istanza congiunta, depositata in data 27/1/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo volto alla conversione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio da contenzioso in congiunto e chiedevano che il divorzio fosse pronunciato alle seguenti condizioni:
“
1. Il Sig. si impegna a versare, in favore del figlio Parte_1
, la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento dello Persona_1 stesso, sino al completo raggiungimento dell'indipendenza economica di questi. Detta somma sarà rivalutabile secondo l'indice Istat;
2. I Sigg.ri e si impegnano a partecipare Parte_1 CP_1 alla spesa necessaria per l'acquisto da parte del figlio di un'autovettura usata oppure a reperire analogo veicolo ed a metterlo a disposizione dello stesso, al fine di permettergli di effettuare in autonomia gli spostamenti lavorativi;
3. I Sig.ri e si faranno carico, nella Parte_1 CP_1 misura del 50% ciascuno, del pagamento delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie a tutela del figlio;
spese Persona_1 mediche non mutuabili dal S.S.N. e quelle straordinarie debitamente documentate da concordarsi preventivamente tra essi coniugi;
4. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e quindi la Sig.ra rinuncia a qualsiasi tipo di pretesa CP_1 economica nei confronti del Sig. da versarsi a titolo Parte_1 di mantenimento e/o di assegno divorzile;
5. I Sig.ri e confermano le altre Parte_1 CP_1 disposizioni stabilite in sede di separazione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, degli arredi e degli ulteriori beni mobili;
6. I Sig.ri e confermano le altre Parte_1 CP_1 disposizioni stabilite in sede di separazione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, degli arredi e degli ulteriori beni mobili;
6. I Sig.ri e rinunciano reciprocamente a Parte_1 CP_1 qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
7. Entrambe le parti si dichiarano soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 4/3/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi depositavano le note scritte in sostituzione di udienza, con cui ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio, rinunciando espressamente alla comparizione personale in udienza.
Alla predetta udienza, il G.I. riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l.
6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ritiene il Collegio di poter recepire le condizioni stabilite dai coniugi, anche alla luce della maggiore età raggiunta dal figlio, ancorché egli non sia, come concordemente evidenziato dalle parti, economicamente non autosufficiente.
Devono essere compiute le formalità di rito. In considerazione della natura della controversia e degli esiti del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
ER (SA) il 21/12/1996 tra , nato il Parte_1
17/1/1972 in Vallo della Lucania (C.F. ) e C.F._1 CP_1
, nata il [...] in [...] (C.F.
[...]
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio C.F._2 dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di ER n. 11 – Anno 1996 –
Parte II – Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ER per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS ZI VI LA