TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 30 gennaio 2025 R.G.505/2024
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse della ricorrente l'avv. Marina Carta la quale conferma le conclusioni in conformità Parte_1 all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Nessuno è comparso per i convenuti costituiti
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 505/2024 di R.G. promossa da nato ad [...] il [...], C.F.: , ivi residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso, ai sensi dell'art. 83 III comma cpc ed art. 10 dpr 123/2001, dall'Avv. Marina Carta, C.F.: ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio legale sito in via Edmond De Clopper, 21 a Nuoro
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._3
MILANO N. 13 a CUVEGLIO (VA), (C.F. ), nata ad CP_2 C.F._4
Ottana il 19.10.1961, ivi residente in [...], , (C.F. CP_3
, nato ad [...] il [...], residente in [...] a La C.F._5
DA ( SS) E , (C.F. ), nato ad [...] il CP_4 C.F._6
14.11.1971 ivi residente in Via Antonio Pigliaru, rappresentati e difesi dall'avv. Rita Cesarano(
C.F. ) C.F._7
CONVENUTI
e contro , (C.F. , nato il [...] in [...], residente a CP_5 C.F._8
Nuoro in Viale del Lavoro, 14 rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiera Pittalis (c.f :
)C.F._9
CONVENUTO
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nata ad [...] il [...], C.F.: , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del bene immobile consistente in una casa di civile abitazione, identificato in catasto terreni e fabbricati del comune di Ottana al F. 14 particella 758 sub 1, Categoria A/3, Classe 1, consistenza di n. 8,5 vani, piano S1- T- 1, con rendita catastale pari ad € 412,65
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente dei beni indicati in dispositivo. La ricorrente ha esposto che possiede in modo pieno, pacifico, esclusivo e continuativamente da oltre un ventennio, un immobile consistente in una casa di civile abitazione, sito in via Enrico De Nicola, 5, ad Ottana. L'immobile,fino all'anno 1992, identificato in catasto fabbricati del comune di Ottana, al F. 14 part. 210 sub. 1 costituiva la casa di abitazione della famiglia di origine della stessa. Difatti indicava, così come si evince dalla visura storica quale unico intestatario catastale, il padre, che a sua Persona_1 volta ne era proprietario esclusivo in virtù di legittimi titoli, consistenti nel possesso esclusivo e continuato, ultratrentennale. Il de cuis è deceduto ad Ottana in data 16.04.1992. L'immobile è attualmente distinto, in seguito ad aggiornamento catastale per deposito della denunzia di successione risalente all'anno 2001, in catasto terreni e fabbricati del comune di Ottana al F. 14 particella 758 sub 1, Categoria A/3, Classe 1, consistenza di n. 8,5 vani, piano S1- T- 1, con rendita catastale pari ad € 412,65. Dall'anno 2001, l'immobile è stato posseduto ed utilizzato dalla ricorrente, animo domino ed in via esclusiva, che lo ha adibito a propria casa di civile abitazione. Ad ulteriore riprova e conferma di tale esercizio in via esclusiva del possesso ad usucapionem della ricorrente, depone la rinuzia all'eredità, effettuata in data 09.03.2001 nanti il
T/ Nuoro, RG VG 59/2001 dalla madre, la sig.ra , in relazione ai beni Parte_2 facenti capo al marito e la contestuale dichiarazione resa in tale documento, attinente la circostanza che la stessa non era mai stata al possesso di beni ereditari né che avesse mai compiuti atti in qualità di erede. Intestatari catastali dell'immobile usucapendo, a seguito della rinunzia all'eredità operata dalla madre ed a seguito del deposito della denunzia di Parte_2 successione del de cuius nell'anno 2001, risultano essere attualmente, Persona_1 oltre la ricorrente, i fratelli e le sorelle viventi, ad eccezione del fratello , che è Per_2 deceduto, celibe, senza figli, ab intestato in Ottana in data 07.05.2023. Gli stessi al contempo sono i convenuti nella presente causa, i quali tuttavia non hanno mai apposto alcun ostacolo nè si sono mai opposti al possesso esclusivo uti dominus esercitato dalla ricorrente. In ogni caso soltanto la ricorrente, ha provveduto in tutto il ventennio considerato e continuativamente, in via esclusiva ed uti dominus ad abitarlo nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le necessarie attività di ristrutturazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.9.2024 si costituivano in adesione i signori
[...]
, , , . CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 5.9.2024 si costituiva in giudizi CP_5 contestando la domanda attorea. All'udienza del 19.9.2024 l'avvocato Pittalis dichiarava di aver depositato la rinuncia agli atti del giudizio del proprio assistito . Al verbale di CP_5 udienza del 3.10.2024 l'avv. Pittalis nell'interesse di dichiarava di non opporsi alla CP_5 domanda proposta dalla ricorrente
Verificata la regolarità del contraddittorio sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 30.1.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dalla ricorrente da oltre vent'anni: la stessa ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, comprese la tinteggiatura sia esterna che interna, la sostituzione degli e della pavimentazione (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del
29.11.2024 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in
Cancelleria
Così deciso in Nuoro, addì 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 30 gennaio 2025 R.G.505/2024
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse della ricorrente l'avv. Marina Carta la quale conferma le conclusioni in conformità Parte_1 all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Nessuno è comparso per i convenuti costituiti
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 505/2024 di R.G. promossa da nato ad [...] il [...], C.F.: , ivi residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso, ai sensi dell'art. 83 III comma cpc ed art. 10 dpr 123/2001, dall'Avv. Marina Carta, C.F.: ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio legale sito in via Edmond De Clopper, 21 a Nuoro
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._3
MILANO N. 13 a CUVEGLIO (VA), (C.F. ), nata ad CP_2 C.F._4
Ottana il 19.10.1961, ivi residente in [...], , (C.F. CP_3
, nato ad [...] il [...], residente in [...] a La C.F._5
DA ( SS) E , (C.F. ), nato ad [...] il CP_4 C.F._6
14.11.1971 ivi residente in Via Antonio Pigliaru, rappresentati e difesi dall'avv. Rita Cesarano(
C.F. ) C.F._7
CONVENUTI
e contro , (C.F. , nato il [...] in [...], residente a CP_5 C.F._8
Nuoro in Viale del Lavoro, 14 rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiera Pittalis (c.f :
)C.F._9
CONVENUTO
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nata ad [...] il [...], C.F.: , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del bene immobile consistente in una casa di civile abitazione, identificato in catasto terreni e fabbricati del comune di Ottana al F. 14 particella 758 sub 1, Categoria A/3, Classe 1, consistenza di n. 8,5 vani, piano S1- T- 1, con rendita catastale pari ad € 412,65
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente dei beni indicati in dispositivo. La ricorrente ha esposto che possiede in modo pieno, pacifico, esclusivo e continuativamente da oltre un ventennio, un immobile consistente in una casa di civile abitazione, sito in via Enrico De Nicola, 5, ad Ottana. L'immobile,fino all'anno 1992, identificato in catasto fabbricati del comune di Ottana, al F. 14 part. 210 sub. 1 costituiva la casa di abitazione della famiglia di origine della stessa. Difatti indicava, così come si evince dalla visura storica quale unico intestatario catastale, il padre, che a sua Persona_1 volta ne era proprietario esclusivo in virtù di legittimi titoli, consistenti nel possesso esclusivo e continuato, ultratrentennale. Il de cuis è deceduto ad Ottana in data 16.04.1992. L'immobile è attualmente distinto, in seguito ad aggiornamento catastale per deposito della denunzia di successione risalente all'anno 2001, in catasto terreni e fabbricati del comune di Ottana al F. 14 particella 758 sub 1, Categoria A/3, Classe 1, consistenza di n. 8,5 vani, piano S1- T- 1, con rendita catastale pari ad € 412,65. Dall'anno 2001, l'immobile è stato posseduto ed utilizzato dalla ricorrente, animo domino ed in via esclusiva, che lo ha adibito a propria casa di civile abitazione. Ad ulteriore riprova e conferma di tale esercizio in via esclusiva del possesso ad usucapionem della ricorrente, depone la rinuzia all'eredità, effettuata in data 09.03.2001 nanti il
T/ Nuoro, RG VG 59/2001 dalla madre, la sig.ra , in relazione ai beni Parte_2 facenti capo al marito e la contestuale dichiarazione resa in tale documento, attinente la circostanza che la stessa non era mai stata al possesso di beni ereditari né che avesse mai compiuti atti in qualità di erede. Intestatari catastali dell'immobile usucapendo, a seguito della rinunzia all'eredità operata dalla madre ed a seguito del deposito della denunzia di Parte_2 successione del de cuius nell'anno 2001, risultano essere attualmente, Persona_1 oltre la ricorrente, i fratelli e le sorelle viventi, ad eccezione del fratello , che è Per_2 deceduto, celibe, senza figli, ab intestato in Ottana in data 07.05.2023. Gli stessi al contempo sono i convenuti nella presente causa, i quali tuttavia non hanno mai apposto alcun ostacolo nè si sono mai opposti al possesso esclusivo uti dominus esercitato dalla ricorrente. In ogni caso soltanto la ricorrente, ha provveduto in tutto il ventennio considerato e continuativamente, in via esclusiva ed uti dominus ad abitarlo nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le necessarie attività di ristrutturazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.9.2024 si costituivano in adesione i signori
[...]
, , , . CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 5.9.2024 si costituiva in giudizi CP_5 contestando la domanda attorea. All'udienza del 19.9.2024 l'avvocato Pittalis dichiarava di aver depositato la rinuncia agli atti del giudizio del proprio assistito . Al verbale di CP_5 udienza del 3.10.2024 l'avv. Pittalis nell'interesse di dichiarava di non opporsi alla CP_5 domanda proposta dalla ricorrente
Verificata la regolarità del contraddittorio sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 30.1.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dalla ricorrente da oltre vent'anni: la stessa ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, comprese la tinteggiatura sia esterna che interna, la sostituzione degli e della pavimentazione (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del
29.11.2024 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in
Cancelleria
Così deciso in Nuoro, addì 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna