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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3314/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. UGOCCIONI LAURA, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 898/1970 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
i sig.ri e con il rito civile in Germania in data 09/12/2016, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino n. 522 parte 2 Serie C Uff. 2 Anno 2017;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
pagina 1 di 5 - dare atto che il sig. è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti CP_1 dei figli e con provvedimento del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle Per_1 Per_2
d'Aosta n. 6729/2024 del 25/09/2024 e adottare tutti i provvedimenti conseguenti ritenuti necessari, confermando l'affidamento esclusivo dei figli minori e lla madre e la loro residenza Per_1 Per_2 presso la medesima;
- confermare l'interruzione dei contatti e degli incontri tra i minori e il padre;
- porre a carico del sig. , a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, il versamento CP_1 alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, di una somma mensile non inferiore ad € 250,00 (€ 125,00 per ciascun figlio), o quella diversa che sarà ritenuta congrua dal Tribunale, somma da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come indicate nel
Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino stilato in data 15.3.2016;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. in caso di opposizione, da liquidarsi tenuto conto dell'ammissione della sig.ra al Patrocinio a spese dello Stato (provvedimento del 05/12/2023). Pt_1
Per il P.M.
Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
VILLINGEN-SCHWENNINGEN – GERMANIA in data 09/12/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 522, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dall'unione sono nati i figli: il 03.04.2011 e il 26.02.2017. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4448/2021 emessa dal
Tribunale di Torino in data 30/09/2021 e pubblicata il 04/10/2021.
Con ricorso depositato il 22/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. Parte attrice domandava, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo dei minori a sé medesima con contestuale loro residenza anagrafica e dimora abituale presso la casa materna prevedendosi, inoltre, incontri padre-figli in base a quanto confacente agli interessi dei minori. Parte ricorrente domandava, infine, di disporre un contributo al mantenimento dei minori a carico di parte resistente nella somma di euro 250,00 mensili (125,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
All'udienza del 05/12/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.
Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 ***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento, collocazione, regime di visita e sul mantenimento dei minori
Il Tribunale ritiene di dover confermare quanto statuito nella sentenza di separazione, dando atto che con decreto del Tribunale dei Minorenni di Torino del 25.9.2024 è stata dichiarata la decadenza del sig.
dalla responsabilità genitoriale, con conferma dell'interruzione dei contatti ed incontri tra il CP_1 padre ed i minori, con il collocamento dei medesimi presso la madre ed il monitoraggio dei Servizi Sociali
e la presa in carico da parte del servizio di NPI/Psicologia età evolutiva della madre e dei minori.
In particolare, deve essere confermato l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato alla madre, sig.ra Pt_1 dei figli minori, e in applicazione dell'art 337 quater c.c., la quale assumerà in via Per_1 Per_2 esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle di maggior interesse per i figli minori ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità, attività sportive etc.).
L'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto, vista la pronunciata decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Il sig è risultato irreperibile e, come anche riportato anche CP_1 nell'ultima relazione dei Servizi sociali depositata il 2.12.2024, ha interrotto già da tre anni ogni contatto con i minori.
Il Tribunale ritiene altresì di confermare che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, sig. ra Pt_1
Con riferimento agli incontri tra i minori ed il padre, il Collegio ritiene di dover confermare la sospensione degli incontri padre- figli, prevedendo la possibilità di ripresa degli stessi, esclusivamente in luogo neutro ed in presenza degli operatori dei Servizi di riferimento, laddove il sig. dovesse CP_1 richiedere tali incontri, dimostrando reale interesse e serietà di intenti e solo se ritenuto opportuno dai
Servizi incaricati, cui si rimette la valutazione, per il benessere psico fisico di e Per_1 Per_2
Dovrà quindi proseguire il percorso di sostegno al nucleo da parte dei Servizi incaricati, volto al sostegno nel percorso di autonomizzazione della madre e dei minori.
In punto mantenimento dei minori a carico del resistente contumace, ritiene il Collegio di disporre come già previsto in sede di separazione personale dei coniugi, che il sig. versi come contributo al CP_1 mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 250,00 (125,00 euro per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, non essendo emerse circostanze nuove medio tempore intervenute, quanto alla condizione economica delle parti. pagina 3 di 5 Le spese di lite
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono essere interamente poste a carico della parte resistente contumace. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 602
Fase istruttoria € 903
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.807,75
Somma da corrispondersi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
DA'ATTO dell'intervenuta decadenza del padre, sig. , dall'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale in favore dei figli minori e Per_1 Per_2
DISPONE, per l'effetto, l'affidamento esclusivo dei minori, e alla madre, sig. ra Per_1 Per_2
che assumerà in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle di maggior Pt_1 interesse per i figli minori ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità, attività sportive etc.).
DISPONE che i minori e mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale Per_1 Per_2 presso la madre, sig.ra Pt_1
DISPONE la sospensione degli incontri padre- figli, prevedendo la possibilità di ripresa degli stessi, esclusivamente in luogo neutro ed in presenza degli operatori dei Servizi di riferimento, laddove il sig.
dovesse richiedere tali incontri, dimostrando reale interesse e serietà di intenti e solo se CP_1 ritenuto opportuno dai Servizi incaricati, cui si rimette la valutazione, per il benessere psico fisico di e e secondo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva Per_1 Per_2 incaricati.
DISPONE che corrisponda a per il contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 dei figli la somma complessiva di euro 250,00 (125,00 euro per figlio), da versarsi entro il 5 di ogni mese, pagina 4 di 5 con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa del
Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, a far data dalla proposizione del ricorso (febbraio 2024).
RICHIEDE ai Servizi Sociali e di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva competenti territorialmente, la prosecuzione della presa in carico del nucleo, attraverso l'attivazione di ogni intervento ritenuto opportuno nell'interesse della madre sig.ra e dei minori. Pt_1
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida, per il loro Controparte_1 Parte_1 intero ammontare, in complessivi € 3.807,75, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3314/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. UGOCCIONI LAURA, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 898/1970 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
i sig.ri e con il rito civile in Germania in data 09/12/2016, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino n. 522 parte 2 Serie C Uff. 2 Anno 2017;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
pagina 1 di 5 - dare atto che il sig. è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti CP_1 dei figli e con provvedimento del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle Per_1 Per_2
d'Aosta n. 6729/2024 del 25/09/2024 e adottare tutti i provvedimenti conseguenti ritenuti necessari, confermando l'affidamento esclusivo dei figli minori e lla madre e la loro residenza Per_1 Per_2 presso la medesima;
- confermare l'interruzione dei contatti e degli incontri tra i minori e il padre;
- porre a carico del sig. , a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, il versamento CP_1 alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, di una somma mensile non inferiore ad € 250,00 (€ 125,00 per ciascun figlio), o quella diversa che sarà ritenuta congrua dal Tribunale, somma da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come indicate nel
Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino stilato in data 15.3.2016;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. in caso di opposizione, da liquidarsi tenuto conto dell'ammissione della sig.ra al Patrocinio a spese dello Stato (provvedimento del 05/12/2023). Pt_1
Per il P.M.
Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
VILLINGEN-SCHWENNINGEN – GERMANIA in data 09/12/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 522, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dall'unione sono nati i figli: il 03.04.2011 e il 26.02.2017. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4448/2021 emessa dal
Tribunale di Torino in data 30/09/2021 e pubblicata il 04/10/2021.
Con ricorso depositato il 22/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. Parte attrice domandava, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo dei minori a sé medesima con contestuale loro residenza anagrafica e dimora abituale presso la casa materna prevedendosi, inoltre, incontri padre-figli in base a quanto confacente agli interessi dei minori. Parte ricorrente domandava, infine, di disporre un contributo al mantenimento dei minori a carico di parte resistente nella somma di euro 250,00 mensili (125,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
All'udienza del 05/12/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.
Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 ***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento, collocazione, regime di visita e sul mantenimento dei minori
Il Tribunale ritiene di dover confermare quanto statuito nella sentenza di separazione, dando atto che con decreto del Tribunale dei Minorenni di Torino del 25.9.2024 è stata dichiarata la decadenza del sig.
dalla responsabilità genitoriale, con conferma dell'interruzione dei contatti ed incontri tra il CP_1 padre ed i minori, con il collocamento dei medesimi presso la madre ed il monitoraggio dei Servizi Sociali
e la presa in carico da parte del servizio di NPI/Psicologia età evolutiva della madre e dei minori.
In particolare, deve essere confermato l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato alla madre, sig.ra Pt_1 dei figli minori, e in applicazione dell'art 337 quater c.c., la quale assumerà in via Per_1 Per_2 esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle di maggior interesse per i figli minori ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità, attività sportive etc.).
L'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto, vista la pronunciata decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Il sig è risultato irreperibile e, come anche riportato anche CP_1 nell'ultima relazione dei Servizi sociali depositata il 2.12.2024, ha interrotto già da tre anni ogni contatto con i minori.
Il Tribunale ritiene altresì di confermare che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, sig. ra Pt_1
Con riferimento agli incontri tra i minori ed il padre, il Collegio ritiene di dover confermare la sospensione degli incontri padre- figli, prevedendo la possibilità di ripresa degli stessi, esclusivamente in luogo neutro ed in presenza degli operatori dei Servizi di riferimento, laddove il sig. dovesse CP_1 richiedere tali incontri, dimostrando reale interesse e serietà di intenti e solo se ritenuto opportuno dai
Servizi incaricati, cui si rimette la valutazione, per il benessere psico fisico di e Per_1 Per_2
Dovrà quindi proseguire il percorso di sostegno al nucleo da parte dei Servizi incaricati, volto al sostegno nel percorso di autonomizzazione della madre e dei minori.
In punto mantenimento dei minori a carico del resistente contumace, ritiene il Collegio di disporre come già previsto in sede di separazione personale dei coniugi, che il sig. versi come contributo al CP_1 mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 250,00 (125,00 euro per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, non essendo emerse circostanze nuove medio tempore intervenute, quanto alla condizione economica delle parti. pagina 3 di 5 Le spese di lite
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono essere interamente poste a carico della parte resistente contumace. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 602
Fase istruttoria € 903
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.807,75
Somma da corrispondersi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
DA'ATTO dell'intervenuta decadenza del padre, sig. , dall'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale in favore dei figli minori e Per_1 Per_2
DISPONE, per l'effetto, l'affidamento esclusivo dei minori, e alla madre, sig. ra Per_1 Per_2
che assumerà in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle di maggior Pt_1 interesse per i figli minori ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità, attività sportive etc.).
DISPONE che i minori e mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale Per_1 Per_2 presso la madre, sig.ra Pt_1
DISPONE la sospensione degli incontri padre- figli, prevedendo la possibilità di ripresa degli stessi, esclusivamente in luogo neutro ed in presenza degli operatori dei Servizi di riferimento, laddove il sig.
dovesse richiedere tali incontri, dimostrando reale interesse e serietà di intenti e solo se CP_1 ritenuto opportuno dai Servizi incaricati, cui si rimette la valutazione, per il benessere psico fisico di e e secondo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva Per_1 Per_2 incaricati.
DISPONE che corrisponda a per il contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 dei figli la somma complessiva di euro 250,00 (125,00 euro per figlio), da versarsi entro il 5 di ogni mese, pagina 4 di 5 con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa del
Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, a far data dalla proposizione del ricorso (febbraio 2024).
RICHIEDE ai Servizi Sociali e di NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva competenti territorialmente, la prosecuzione della presa in carico del nucleo, attraverso l'attivazione di ogni intervento ritenuto opportuno nell'interesse della madre sig.ra e dei minori. Pt_1
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida, per il loro Controparte_1 Parte_1 intero ammontare, in complessivi € 3.807,75, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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