CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4420 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1484/2019 pronunciata in data 26 giugno 2019 dal Tribunale di Nola, vertente
TRA
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Nola alla via Napolitano n. 164 presso lo studio dell'Avv. Attilio
Panagrosso dal quale è rappresentata e difesa appellante
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Gaspare Scamardella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze alla
Via Fra' G. Angelico n.14 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 3.4.2025, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., nessuna delle Parti depositava note per cui il Collegio rinviava ai sensi del quarto comma della citata
1 norma all'udienza (con trattazione in presenza) del 10.4.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuna della Parti era presente.
In tale udienza, pertanto, il Collegio riservava la causa in decisione, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, l'art. 127ter cpc (inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022), rubricato
“Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza in presenza del 10.4.2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su citata norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Considerata poi l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310
c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4420 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1484/2019 pronunciata in data 26 giugno 2019 dal Tribunale di Nola, vertente
TRA
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Nola alla via Napolitano n. 164 presso lo studio dell'Avv. Attilio
Panagrosso dal quale è rappresentata e difesa appellante
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Gaspare Scamardella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze alla
Via Fra' G. Angelico n.14 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 3.4.2025, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., nessuna delle Parti depositava note per cui il Collegio rinviava ai sensi del quarto comma della citata
1 norma all'udienza (con trattazione in presenza) del 10.4.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuna della Parti era presente.
In tale udienza, pertanto, il Collegio riservava la causa in decisione, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, l'art. 127ter cpc (inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022), rubricato
“Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza in presenza del 10.4.2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su citata norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Considerata poi l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310
c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
2