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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/10/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 157/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza 11
ottobre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10
ottobre 2024, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa unitamente e C.F._1
disgiuntamente dagli avv. Antonio Domenico Francesco Giardina, C.F.
Avv. Francesco Aurelio Chillemi, C.F. C.F._2
e avv. Roberto Di Pietro, C.F. , del C.F._3 C.F._4
Foro di Barcellona P.G., giusta procura ad litem ex art. 83 c.p.c. in calce all'atto di appello,
appellante contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, codice fiscale , p. iva , con sede legale in P.IVA_1 P.IVA_1
MI, Contrada Mangiavacca, rappresentata e difesa per mandato su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa dal Prof. Avv. Andrea Genovese,
del Foro di Viterbo, codice fiscale , e dall'Avv. Gualtiero C.F._5
TA del foro di Gela, codice fiscale C.F._6
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. n.
1471/2022 – “responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 22 novembre 2013, la GN Parte_1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. la
[...]
(che gestisce tra MI e San Filippo del Controparte_2
Mela un complesso industriale di trasformazione del petrolio greggio nei diversi prodotti combustibili), chiedendo di accertare la sua responsabilità aquiliana,
secondo il paradigma degli artt. 2043, 2050, ovvero 2051 c.c., per i danni non patrimoniali (alla salute, fisica, psichica, morale, alla vita di relazione) e patrimoniali (per il deprezzamento e per il mancato godimento dell'immobile ove risiede) da lei subìti, prospettandone la imputazione causale alle sostanze inquinanti e nocive provenienti dalla continua e persistente emissione/immissione in atmosfera dagli impianti dello stabilimento della raffineria.
In via subordinata, l'attrice ha concluso per il riconoscimento, in proprio favore,
di indennizzo - da quantificarsi in corso di causa ovvero in via equitativa - ove le immissioni lamentate siano “considerate comunque lecite”.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: a) la sua residenza, sin dal 25 giugno 1992, in MI (via Alessandro
Manzoni n. 33) nel cui territorio, appartenente al Comprensorio del Mela
dichiarato “area ad elevato rischio di crisi ambientale”, è allocato l'impianto della raffineria da cui promanano le denunciate immissioni;
b) la grave patologia neoplastica contratta (leiomiosarcoma uterino, i.e.
sarcoma dei tessuti molli) e scoperta nel 2010;
c) l'esistenza di ingenti immissioni nell'atmosfera di gas e fumi con diossina,
oltreché maleodoranti, da parte della;
CP_1
c) il nesso di causalità e, quindi, la riconducibilità di quella patologia all'esposizione agli agenti tossici appartenenti alla famiglia delle diossine;
d) le plurime iniziative assunte dal Sindaco del comune di MI - onde notiziare gli organi preposti alla vigilanza ambientale ed al connesso rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività richiedenti la autorizzazione integrata ambientale, con compiti di monitoraggio in base ai dati trasmessi dai medesimi soggetti controllati - attraverso le note inoltrate al Ministero dell'Ambiente, alla
, all' , all'Ufficio speciale istituito presso Controparte_3 Controparte_4
l Territorio ed Ambiente Regione Sicilia. CP_5
2. Nella resistenza della convenuta, che ha contestato integralmente le pretese attoree, il Tribunale adìto, ammessa parzialmente la prova testimoniale richiesta dall'attrice e disposte cc.tt.uu. medico-legale ed estimativa dell'immobile, ritenute superflue le cc.tt.uu. chimico- ambientale e meteorologica-
climatologica, con sentenza 14 dicembre 2022, n. 1471, ha rigettato le domande della GN compensando le spese di lite. Pt_1
A sostegno della decisione, il giudice di primo grado, in estrema sintesi, ha ritenuto che non fosse stata “raggiunta la prova in ordine alla configurabilità del
nesso di causalità richiesto ai fini della responsabilità del gestore del complesso
industriale convenuto (…) nella duplice direzione:
a) della carenza di prova di specifico fattore causale tra denunciate immissioni e il sarcoma occorso alla attrice;
b) della impossibilità di formulare un giudizio negativo in ordine alla adeguatezza delle misure di contenimento del rischio improntate dalla convenuta.
Il Tribunale, più nel dettaglio, ha osservato, quanto al primo profilo, che il c.t.u.
medico-legale ha affermato:
• che è verosimile una correlazione tra l'esposizione a diossine, quali agenti epigenetici → promotori, e lo sviluppo della patologia neoplastica
(leiomiosarcoma) da cui è affetta la Signora . Parte_1
• Che le fonti di diossine sono molteplici: “acciaierie; centrali termoelettriche alimentate con combustibili fossili (olio combustibile o carbone), legno,
biogas da discarica;
pesticidi (in fase di produzione ma anche di uso);
diserbanti clorulati;
le raffinerie e la produzione di oli combustibili;
l'incenerimento di RSU, etc (vedi quanto precedentemente relazionato).
• Che le emissioni industriali di diossine possono essere trasportate per grandi distanze dalle correnti atmosferiche e, in misura minore, dai fiumi e dalle correnti marine, e rilevato che le diossine emesse in atmosfera si ridepositano primariamente con le precipitazioni, raggiungendo la terra o l'acqua ed entrando nella catena alimentare
• Che la IA di MI è certamente un emettitore di diossnei, ma non
è possibile riconoscere la RAM quale unica fonte di emissione di diossine, dovendo prendere piuttosto in considerazione l'ambiente nel suo insieme (e le sue fonti di rilascio di diossine), comprensivo anche di altre strutture e impianti emettitori di diossine presenti nel comprensorio, e conseguentemente non può essere esclusivamente la RAM la causa assoluta di sviluppo della patologia neoplastica “leiomiosarcoma” da cui è
affetta la Signora . Parte_1
Quanto al secondo profilo, il giudice di primo grado ha evidenziato come “già
nel libello introduttivo non emerge che la società convenuta sia venuta meno agli
obblighi normativi di comunicazione dei dati relativi alle emissioni di sostanze
inquinanti del tipo di quelle ricomprese nell'allegato I del regolamento CE n.
166/2006 (oggetto di attuazione a mezzo del D.lgs 152/2006 e D.P.R. 157/2011)
- prospettandosi una attività di predisposizione e presentazione continuativa,
quantomeno per l'arco di tempo antecedente la instaurazione del giudizio, dei
rapporti AIA (così ove si descrivono le indicazioni dei rapporti AIA per l'esercizio
2010, 2011 e 2012 rapporti, peraltro, oggetto di produzione all'interno del
fascicolo attoreo: cfr. docc. n. 6, n. 7, n. 8) - incentrandosi, piuttosto, le
contestazioni di parte attrice, sull'aspetto della attendibilità dei dati perché di
provenienza dello stesso gestore -controllato o perché frutto di verifiche a
campione, su cui si dirà infra (cfr. punti n. 26 e n. 27 atto di citazione) - e,
comunque, tenuto conto che è la stessa attrice ad allegare il dato relativo alla
esistenza di specifica autorizzazione rilasciata con provvedimento del 14.2.2011
(pubblicato in G.U.R.S. il 10.3.2011) senza che, in atti, consti evidenza di
sospensione amministrativa del provvedimento autorizzativo medesimo in
relazione all'arco temporale che rileva in questa sede, non costituiscono,
anzitutto, idonea prova del nesso causale le perizie di parte allegate al fascicolo attoreo (segnatamente, quelle redatte dai consulenti e ). Persona_1 Per_2
Il Tribunale ha ritenuto che la IA avesse provato che l'attività industriale contestata fosse stata svolta in un contesto di adozione di misure di sicurezza e prescrizioni adeguate al contenimento dei rischi insiti nella natura dell'attività
svolta e di controlli delle PP.AA. competenti, come documentato
• dai rapporti per gli anni 2010, 2011, e 2012 (“della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare”), rilevanti per la contiguità temporale con il periodo di diagnosi della grave patologia alla del luglio 2010): “si evince una Pt_1
attività di esplicitazione dei dati minuziosamente condotta, anche attraverso
la indicazione dei metodi e dei criteri impiegati (controlli ispettivi del parco
serbatoi, attività di manutenzione, utilizzo di telecamera IR per individuare le
maggiori perdite, monitoraggio acque sotterranee, campagna rilevamento
emissioni di rumore), con la esposizione di valutazione conclusiva in linea
con le prescrizioni del decreto di autorizzazione. Al riguardo - così prendendo
posizione in ordine alle difese attoree - milita verso un giudizio di attendibilità
- e, dunque, specularmente, di idoneità della documentazione sotto il piano
probatorio - la trasparenza espositiva apprezzabile dal raffronto tra il rapporto
del gestore anno 2012 e il rapporto del gestore anno 2011 (…)”.
• Dall'attività ispettiva ed istruttoria condotta in maniera capillare sulla documentazione presentata a corredo della istanza della raffineria, nonché
dagli esiti dei rapporti ispettivi condotti dall' e dall' a seguito di CP_4 CP_6
analisi e studio secondo la procedimentalizzazione che innerva il rilascio dell'A.I.A. (cfr. doc. n. 4 fascicolo attoreo).
• Dal possesso del provvedimento autorizzativo “proprio perché fondato su indagini pregnanti sui livelli delle misure di sicurezza e, altresì, perché accompagnato da una serie di prescrizioni rivolte al gestore - quali quelle di
cui agli artt. 1- 5 del decreto - nonché, infine, perché improntato ad un sistema
di controllo continuo - seppure innervato dal principio di autoresponsabilità
del gestore sin dal momento dell'avvio del procedimento”. Aggiunge il
Tribunale che “D'altra parte - così prendendo posizione in ordine alle ulteriori
difese di parte attrice - a diversa considerazione non può pervenirsi anche
ponendo mente alla circostanza della omessa predisposizione ed attuazione
del “Progetto di Razionalizzazione della rete Regionale di monitoraggio e
controllo della qualità dell'aria e degli strumenti di informazione” - nella
prospettazione attorea, ulteriore strumento di rafforzamento dei controlli
finalizzati al monitoraggio della qualità dell'aria ai fini del contrasto dei
fenomeni di inquinamento atmosferico nel territorio di MI - giacché, tra
le altre, la competenza è riferibile a soggetti cui resta estranea la società
convenuta ( ed Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente) CP_4
come deduce la stessa attrice (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.)”
Il Tribunale ha anche ritenuto irrilevanti i risultati delle prove orali espletate nel corso del giudizio - stante, tra le altre, la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni del teste (in ragione della qualità di Testimone_1
comproprietario del cespite oggetto dell'asserito danno patrimoniale, ovvero della domanda di indennizzo avanzata in via subordinata), nonché della teste
[...]
perché ha appreso alcune circostanze dalla stessa attrice Testimone_2
Il Tribunale ha poi disatteso anche la domanda subordinata di indennizzo, per difetto di prova della intollerabilità delle emissioni (“portata assorbente riveste la
esistenza, efficacia e validità del decreto di autorizzazione A.I.A. la cui portata
consente al Tribunale di ritenere - in difetto di evidenze diverse dall'episodio descritto nella seconda memoria di parte attrice attinente, più che ad emissioni
odorigene, ad incendio e, soprattutto, in assenza di provvedimenti di inibitoria
adottati nella immediatezza dello scambio di missive intercorso tra le autorità
quali l l , la , il Ministero e l'Assessorato - la insussistenza CP_4 CP_6 CP_3
di emissioni provenienti dalla raffineria dotate di una continuità temporale,
quantitativa e qualitativa, tali da renderle sussumibili nell'ambito di quelle
valutabili come eccedenti la soglia della tollerabilità).
3. Avverso tale sentenza la GN ha proposto appello, sulla base di Pt_1
tre motivi ampiamente argomentati, chiedendone l'integrale riforma, con l'accoglimento delle sue domande, previa eventuale integrazione istruttoria riguardo le istanze istruttorie non ammesse.
I tre motivi possono così sintetizzarsi:
Primo motivo (pagg. 27 – 125 dell'atto di appello):
1. erronea applicazione dei principi in materia di onere probatorio,
2. erronea valutazione delle prove acquisite in ordine all'an della responsabilità
della , CP_1
3. erronea negazione della sussistenza del nesso di causalità tra le denunciate emissioni dannose e la patologia tumorale da cui è affetta la deducente,
4. mancata pronuncia sulla domanda di danno da immissioni olfattive
Secondo motivo (pagg. 125 – 133 dell'atto di appello): omesso accertamento del diritto al risarcimento del danno-conseguenza subito dall'attrice e relativa determinazione, chiedendosi la condanna di parte convenuta al relativo pagamento per danno alla salute fisica e psichica, per danno non patrimoniale morale-soggettivo e dinamico-relazionale e per danno patrimoniale da svalutazione dell'immobile di proprietà.
Terzo motivo (pagg. 133 – 134): mancata condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
4. In via preliminare, va esaminata l'eccezione dell'appellato di
inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che lo stesso, contenendo schematicamente tre motivi di appello, indica come parti della sentenza impugnata l'intera parte motiva della sentenza stessa, “con la
conseguenza che appare impossibile scorgere su quali specifiche questioni si sia
appuntata la doglianza della Appellante, a nulla valendo in contrario il corposo
volume del gravame”. Pertanto, la assume che “l'atto di appello potrà CP_1
pertanto essere dichiarato inammissibile, essendo come detto i motivi del tutto
sprovvisti di una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata”.
4.1 – E' noto che (Cass. SSUU 13 dicembre 2022, n. 36481) gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 4.2 - Nel caso in esame, se è vero che l'appello è di quasi 140 pagine ed individua come parte da modificare pressocché l'intero corpus motivazionale della sentenza di primo grado (riportato per intero alle pag. 19-26 e 118-125
dell'atto di impugnazione); a giudizio della Corte, tuttavia, è altresì vero che, al di là di una difficoltà di lettura in alcune parti dell'atto di gravame, per la sua lunghezza espositiva in una questione comunque assai complessa e per la quale vi è stata da ambo le parti una ingente produzione documentale, l'appellante ha via via indicato le specifiche questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, con censure precise ed ampiamente argomentate;
ha poi e conseguentemente indicato l'alternativa decisoria invocata. In tal modo consentendo alla controparte di poter esplicare appieno il proprio diritto di difesa.
4.3 – L'eccezione va, pertanto, rigettata.
5. Osserva la Corte che, nonostante non sia contestato l'inquadramento della fattispecie portata alla cognizione di questa Corte nel paradigma normativo
dell'art. 2050 c.c. (oltrecché in quello del custode ex art. 2051 c.c.), è opportuno spendere qualche parola al riguardo, anche per individuare gli oneri probatori gravanti sulle parti in contesa. Occorre, quindi, richiamare brevemente i principi che regolano la materia della responsabilità per attività pericolose, che sono non soltanto quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per il contenuto intrinseco di essa o, ancora, per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva (Cass. 29 luglio 2015, n. 16052; Cass. 24 luglio 2012, n.
12900). In tal senso, non v'è dubbio che l'attività industriale di raffinazione di prodotti petroliferi esercitata dall'appellata rientra a pieno titolo in quella categoria, per la potenzialità inquinante della stessa e l'astratta possibilità di cagionare danni all'ambiente e alle persone.
5.1 - Ora, dal punto di vista dell'an, in ordine alla natura della responsabilità ex
art. 2050 c.c. ed al conseguente onere probatorio, la più recente giurisprudenza
(Cass. 28 marzo 2025, n. 8224), in linea con un orientamento consolidato (tra le altre: Cass., S.U., n. 582/2008; Cass. n. 13579/2019; Cass. n. 26236/2021; Cass.
n. 16170/2022; in precedenza anche Cass. n. 2189/1978, Cass. n. 3678/1984 e
Cass. n. 7177/1995) ha affermato che si viene a configurare una presunzione di responsabilità, la quale assume le connotazioni di una responsabilità
sostanzialmente oggettiva (così propriamente: Cass. n. 8457/2004 e Cass.
28626/2019) o che, comunque, viene a collocarsi in una zona di confine rispetto a quest'ultima: ciò in quanto essa prescinde da qualsiasi valutazione della condotta sotto il profilo della colpevolezza individuale ed in virtù dell'estremo rigore con cui si atteggia la prova richiesta per superare la presunzione di colpa
(tra le altre: Cass. n. 7093/2015; Cass. n. 26516/2009).
Si tratta, dunque, di una responsabilità non necessita di una preventiva valutazione della colpa ed il cui regime di riparto dell'onere della prova rivela un particolare favore per il danneggiato.
5.2 - Infatti, il danneggiato, che alleghi la responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa, dovrà provare (Cass. 22 luglio 2016, n. 15113):
a) La natura di quell'attività;
b) L'esistenza di un pregiudizio subìto;
c) Il nesso di causalità tra l'attività svolta dall'esercente e il danno patito, a tal fine dovendo ricorrere la duplice condizione che:
c1) l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie,
c2) l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico,
dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato.
5.3 – A sua volta, al fine di esimersi da responsabilità, per il danneggiante non
è sufficiente dimostrare di aver rispettato la normativa vigente nell'esercizio dell'attività o di non aver commesso alcuna negligenza;
occorre invece provare positivamente di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno (tra le altre:
Cass. n. 1931/2017; Cass. n. 19422/2016), chiaramente nei limiti della
“ragionevolezza, che si concretizza nel concetto di “rischio oggettivamente
evitabile”. In sostanza, “il criterio di imputazione della responsabilità non si fonda
su elementi di carattere personale, che risultano sterilizzati, ma su parametri
esterni, oggettivamente definibili, che devono essere modulati in relazione alla
specifica organizzazione dell'attività svolta. In questo senso, la responsabilità
non deriva da un'eventuale colpa dell'agente, ma dall'esigenza di assicurare il
rispetto di standard oggettivi rigorosi e adeguati al rischio intrinseco dell'attività,
in un'ottica di prevenzione e tutela della sicurezza collettiva (...). Il limite entro cui
tale responsabilità viene circoscritta è determinato dal criterio della
ragionevolezza, che si concretizza nel concetto di “rischio oggettivamente
evitabile”. L'esercente l'attività pericolosa, dunque, risponde unicamente in
ragione dell'oggettiva mancanza delle misure protettive idonee, non essendogli
sufficiente, per ottenere l'esonero, la prova di essere personalmente incolpevole.
La portata di tale responsabilità è ulteriormente estesa alle ipotesi in cui, a prescindere dall'adozione delle misure di sicurezza richieste, il danno fosse
comunque evitabile attraverso l'impiego delle soluzioni tecniche astrattamente
disponibili, anche se non riconoscibili al momento dell'immissione in commercio
del prodotto dell'attività” (Cass. 28 marzo 2025, n. 8224).
5.4 – Di tali fondamentali principi si terrà conto nell'esaminare e valutare il poderoso compendio probatorio acquisito al fascicolo, alla luce dei motivi di gravame e delle eccezioni e difese dell'appellata.
6. Passando, pertanto, al merito del gravame e partendo dal già sintetizzato
primo motivo di appello, la pluralità di censure denunciate (“violazione o
omessa applicazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onus probandi, anche con
riguardo alla mancata applicazione dei criteri ex artt. 2050 e 2051 c.c. e normativa
eurounitaria di settore (fra cui la Direttiva n. 2004/35/CE del 21.04.2004); b)
violazione o omessa applicazione della normativa speciale in materia ambientale
(su tutte D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e D.Lgs. 13.08.2010, n. 155; D.D.U.S. n. 19
del 05.09.2006 emesso dall'«Ufficio Speciale aree ad elevato rischio di crisi
ambientale»); c) violazione o erronea applicazione della disciplina di cui all'art.
844 c.c.; d) erronea valutazione dei risultati ottenuti nell'attività istruttoria esperita
ex art. 116 c.p.c.; e) violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato ex art. 112 c.p.c.; g) difetto di motivazione, illogicità e/o
contraddittorietà detta”) impone un esame specifico per ciascuna di esse.
6.1 – Intanto è del tutto irrilevante la considerazione, svolta dall'appellante,
secondo cui il giudice decidente avrebbe errato, perché intervenuto soltanto nella fase finale del giudizio, disattendendo quanto già deciso con le ordinanze in corso di causa dai giudici (soprattutto il g.o.t. dott. che si sono succeduti nel Per_3 tempo. E' agevole al riguardo replicare intanto che le ordinanze interlocutorie non impegnano l'esito finale del giudizio: sicché, chi, come i giudici che hanno trattato il giudizio nella fase istruttoria, hanno emesso ordinanze motivate sul presupposto della ritenuta sussistenza della responsabilità in questione e,
soprattutto, del nesso di causalità, hanno espresso valutazioni e preso posizioni legittime ma che, nell'evidenziato contrasto con la successiva sentenza di merito che ha definito il giudizio di primo grado, non intercettano un vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa. E tale principio è stato evocato espressamente (e,
aggiunge questa Corte, correttamente) nella sentenza appellata, trovando riscontro, ex multis, in Cass. 17 settembre 2021, n. 25183.
6.2 – Nel merito, l'appellante innanzitutto assume – in ordine all'an
dell'invocata responsabilità della - che, contrariamente a quanto CP_1
sostenuto dal Tribunale, ella:
a) ha dato prova della ininterrotta emissione e diffusione di inquinanti atmosferici da parte della IA, derivanti dall'esercizio dei propri impianti di raffinazione e di produzione di energia (“ogni impianto ininterrottamente, oltre ad
immettere in atmosfera le sostanze tipiche in funzione del prodotto trattato o
convertito, immette anche tutte quelle sostanze derivanti dalla combustione di
gas e/o oli nei forni di processo e cioè SOx, NOx, PM, CO, VOCx, H2S, NH3,
IPA, metalli e loro composti. A tutte queste sostanze che vengono immesse in
atmosfera in modo convogliato, si aggiungono anche le emissioni fuggitive
provenienti dalle perdite nelle tubazioni, valvole e serbatoi. Tale fatto è obiettivo
e tecnicamente incontestabile, peraltro ammesso anche dalla controparte nella propria domanda di autorizzazione integrata ambientale, «Allegato C6 – Nuova
Relazione Tecnica dei Processi Produttivi dell'Impianto da Autorizzare», par. 4.2
(«Caratterizzazione quantitativa delle sostanze inquinanti emesse»), pagg. 38-
43, e par. 5.2 («Descrizione caratteristiche avviamento e transitori»), pagg. 47-
53);
b) ha poi dato “prova che il gestore non abbia adottato tutte le misure
necessarie, in termini di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel
suo complesso”, non fornendo la «prova liberatoria» ex art. 2050 c.c. ovvero la prova della causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del «caso fortuito»
(cioè l'eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità) idonea, da sola, a causare l'evento. Infatti, il gestore non sarebbe stato in grado di “produrre dati inerenti la
concentrazione di inquinanti processati dai propri impianti, se non
(prevalentemente) in via discontinua, non potendo, cioè, dimostrare con «dati
reali», nei periodi non interessati dall'analisi discontinua, né il valore di
concentrazione e/o flusso massico delle emissioni inquinanti generate nelle
singole fasi produttive degli impianti in condizioni di funzionamento normale (ciclo
continuo), né, tampoco, il rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 152/06 o
dall'autorizzazione integrata ambientale (né esiste il modo per verificarlo):
trattasi, pertanto, di emissioni in gran parte «incontrollate» ed «incontrollabili».
In sostanza, la GN si duole che il Tribunale non abbia fatto buon Pt_1
governo dei criteri di prova e di imputazione (oggettiva) della responsabilità ex art. 2050 c.c., pur invocato, anche alla luce della “Direttiva n. 2004/35/CE del
21.04.2004, che, infatti, contempla un doppio regime di responsabilità per danni
all'ambiente. L'art. 3.1, in particolare, prevede una imputazione oggettiva del risarcimento per danno ambientale quando causato da operatori che svolgono
attività professionali ritenute di per sé rischiose per la salute umana o l'ambiente,
e una imputazione in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore se
il danno alle specie e agli habitat (o una sua minaccia imminente) è conseguenza
di un'attività professionale non ritenuta per sua natura rischiosa. Tale presunta
“impossibilità di formulare un giudizio negativo in ordine alla adeguatezza delle
misure di contenimento del rischio improntate dalla convenuta”, si fonda su di un apprezzamento del tutto superficiale, erroneo e completamente distorto della documentazione tecnico-ambientale versata in atti. Infatti il Decidente fonda tale
giudizio di «adeguatezza» principalmente su due fatti: a) la RAM è munita di
autorizzazione integrata ambientale (AIA); b) la RAM ha trasmesso i rapporti
ambientali annuali (autopredisposti) previsti dall'autorizzazione integrata
ambientale”.
6.3 – Se queste sono – in estrema sintesi - le prime (e articolate) doglianze mosse dall'appellante alla sentenza gravata, osserva la Corte che la difesa della nella comparsa di costituzione, lungi da una analitica contestazione, si CP_1
è limitata a ripercorrere lo svolgimento del processo, a riportare ampi stralci della sentenza appellata, assumendone apoditticamente la correttezza, ma senza specifiche confutazioni delle plurime censure avversarie, al di là di clausole di stile, anche se, per il vero, ha richiamato indirettamente la documentazione in atti
(es.: “questa parte della sentenza è di tutta evidenza priva di vizi censurabili in
questa sede, laddove non solo si rifà alla documentazione già prodotta dalla
stessa Attrice-Appellante, rilevando appunto la correttezza dell'operato della
in ossequio ai dettami normativi del settore, ma lo fa con Controparte_1
una minuziosa e puntuale motivazione del suo convincimento anche e soprattutto prendendo posizione in ordine agli assunti ed alle difese della sig.ra Parte_1
.
[...]
7. A giudizio della Corte, l'appello, con una dovizia di argomentazioni logiche e tecniche – come detto non specificamente smentite o contrastate dall'appellata,
se non genericamente - ed un'imponente produzione documentale, anche di provenienza della stessa o di PP.AA., intercetta una serie di criticità CP_1
valutative e decisionali della sentenza gravata. Questa, infatti, in maniera per il vero semplicistica e sostanzialmente con una motivazione non coerente con le acquisizioni probatorie nel loro complesso, sovente disattese o non compiutamente esaminate, ha ad esempio valorizzato il dato del mero rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, quale prova della “evidenza di una
attività svolta in un contesto di adozione di misure di sicurezza e prescrizioni
adeguate al contenimento dei rischi”.
7.1 - Tuttavia, affermare che quel decreto autorizzativo è “fondato su indagini
pregnanti sui livelli delle misure di sicurezza e, altresì, perché accompagnato da
una serie di prescrizioni rivolte al gestore - quali quelle di cui agli artt. 1- 5 del
decreto - nonché, infine, perché improntato ad un sistema di controllo continuo -
seppure innervato dal rincipio di autoresponsabilità del gestore sin dal momento
dell'avvio del procedimento (“il gestore resta altresì responsabile della conformità
di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla
configurazione dell'impianto”) - costituisce indice del livello delle misure di
sicurezza adottate”, significa, a giudizio di questa Corte, elidere qualsiasi considerazione e valutazione dei controdati tecnici e delle contestazioni mosse dall'attrice alla documentazione prodotta dalla . In tal senso, la CP_1 motivazione della sentenza gravata è assai carente.
7.
2 - Invero, il Tribunale ha omesso di considerare innanzitutto che, come dedotto e documentato dalla che “La IA di MI è stata Pt_1
autorizzata all'esercizio dell'impianto – giusto provvedimento prot. n. DVA-DEC-
2011-0000042 del 14.02.2011, pubblicato sulla G.U.R.I. il 10.03.2011, e
successive modifiche sostanziali e non sostanziali, riesami, etc. – alle condizioni
dell'allegato parere istruttorio definitivo (PIC), reso il 02.04.2010 dalla
competente Commissione istruttoria AIA-IPPC con protocollo n. CIPPC-00-2010-
0000627, comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). È, quindi,
obiettivo che il rilascio dell'autorizzazione sia avvenuto unicamente a condizione
dell'ottemperanza, entro i termini stabiliti, di oltre un centinaio di prescrizioni di
natura impiantistico-organizzativa, nonché nel rispetto dei valori limite di
emissione (VLE) di inquinanti prescritti o proposti nel parere istruttorio, nonché
ancora nell'integrale rispetto di quanto indicato nella domanda di autorizzazione
presentata dal gestore, ove non modificata dal provvedimento autorizzatorio (art.
1, comma 1, pag. 7)”.
E sul punto, appare evidente come la convenuta oggi appellata non è stata in grado dimostrare, neppure con la sua altrettanto ampia produzione documentale e le consulenze di parte, che quelle prescrizioni erano state ottemperate per intero, anche in termini di prevenzione e riduzione dell'inquinamento; ne consegue che – e questa è una prima acquisizione valutativa a favore del gravame - è rimasta priva di prova la circostanza che siano state adottate tutte le misure necessarie per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Non a caso, quanto al Piano di Monitoraggio e Controllo (pagg.
1-49 e 56 – 77), che impone specifiche prescrizioni, coglie nel segno l'osservazione della
GN secondo cui “Quello che è indubbiamente emerso dall'esame Pt_1
dell'autorizzazione integrata ambientale e dal rapporto ambientale annuale
trasmesso dal gestore è che dalle varie aree dello stabilimento vengano generate
emissioni diffuse e fuggitive non adeguatamente quantificate, in modo
sostanzialmente incontrollato (per tali emissioni, cioè, non vi è, dunque, alcun
elemento che dimostri il rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 152/06 e non vi è
alcun modo per verificarli) e non autorizzato (anche riferendosi alla clausola
generale di cui all'art. 1, punto 2 del decreto AIA: “Tutte le emissioni e gli scarichi
non espressamente citati si devono intendere non ricompresi
nell'autorizzazione”) e, quindi, in violazione di precisi obblighi assunti dallo stesso
gestore nella stessa AIA, volti a limitare e ridurre la fuoriuscita di polveri ed
inquinanti”.
7.3 – Analogamente, è fondata la doglianza dell'appellante in ordine alla
(ritenuta attendibile dal Tribunale) “attività di reporting annuale che (…) il
Decidente ritiene ex se prova della “evidenza di una attività svolta in un contesto
di adozione di misure di sicurezza e prescrizioni adeguate al contenimento dei
rischi”.
Si tratta, in effetti, di attività di reporting AIA, che proviene unilateralmente dal gestore dell'impianto in difetto di contraddittorio con le autorità di controllo ( CP_6
ed . Va osservato, ad esempio, che nel Report 2013, relativo all'esercizio CP_4
2012, viene omesso il riferimento alla diffida operata dal
[...]
nei confronti dello stesso stabilimento ai Controparte_7
sensi dell'art. 29-decies del C.D.A. (nota prot. n. DVA-2012-0008575 dell'11
aprile 2012, inviata alla con riferimento ad “eventi di Controparte_1 emissioni maleodoranti e moleste segnalate da cittadini” e con la “diffida ad
adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della presente a quanto richiesto nella
suddetta nota”, nonché “a produrre entro lo stesso termine una relazione tecnica
particolareggiata, evidenziando, comunque, la necessità dell'adozione da parte
del gestore di sistemi di trattamento e contenimento delle emissioni rilevate,
nonché dell'istallazione di sistemi di monitoraggio e misura di una serie di
sostanze inquinanti derivanti dal ciclo di produzione di idrocarburi, fra cui l'acido
solfidrico (H2 S ) ed idrocarburi non metanici”.
È importante sottolineare che la nota fa cenno ad indagini dell' CP_4
che, a partire dal mese di Novembre 2011, avevano accertato “una presenza in
atmosfera, all'interno del Comune di MI, in località Tribò sita in prossimità
del confine di ponente della , di mercaptani e disolfuri con CP_1
concentrazioni superiori alle soglie di percezione, in diversi giorni del periodo di
riferimento. In particolare, tale campagna ha consentito di associare la forte
presenza dei composti sopra citati proprio alle giornate oggetto di esposti da
parte dei cittadini”.
Peraltro, il Tribunale nulla ha detto su tale diffida e sulla sua chiara valenza dimostrativa di problematiche, non risolte in quell'arco temporale, relative ad emissioni dannose e pericolose, se non che successivamente “nei confronti della
convenuta sono state poste in essere attività di controllo in una unità di tempo
contigua (17, 18 e 19 aprile 2012) alla data della diffida (11.4.2012) di cui alla
predetta nota del Ministero dell'Ambiente, caratterizzate, tra le altre, dalla
acquisizione di rapporti di prova, relazioni contenenti l'esito delle campagne di
misura del rumore effettuate (nel luglio 2011 in epoca coeva alle note del
novembre 2011) (cfr. doc. n. 4 fascicolo convenuta). 7.4 – Ma v'è di più: i Report AIA (unilateralmente disposti dalla IA: lo si ricordi) riguardano un arco temporale dal 2010 al 2012, mentre non sono stati prodotti dati significativi e attendibili per il periodo precedente, nel quale, con tutta evidenza, é insorta la malattia: infatti, la GN se ha scoperto nel 010 di Pt_1
essere affetta da una grave patologia cancerosa, quest'ultima, con tutta evidenza, è insorta prima, in un arco temporale antecedente. Ne consegue – con valutazione dirimente, nel contesto delle altre criticità della sentenza denunciate dall'appellante - che la , sulla quale gravava l'onere della prova CP_1
liberatoria, a fronte della contestata pregressa situazione di immissioni dannose,
nulla ha provato a suo favore per quella fase temporale.
7.5 - Inoltre vi è ampia prova documentale che la IA di MI produce ed emette diossine (PCDD/PCDF) (in tal senso, la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla raffineria è indicativa, così come i rapporti di campionamento relativi a n. 4 campagne di monitoraggio svolte in via discontinua fra il 2011 ed il 2014); così come vi è prova che i processi di rigenerazione di catalizzatori possono portare alla formazione di sostanze clorurate (PCDF, PCDD) la cui esposizione può determinare la patologia tumorale metastatica di cui è affetta l'attrice, come si desume dalla Tabella 13
dell'Allegato C6 della domanda di AIA) e da altra documentazione da essa prodotta, come ad esempio:
indagine analitica per la rilevazione delle emissioni in atmosfera di
PCDD/PCDF, inerente prelievi effettuati presso il Camino E8 Reforming
Catalitico l '8 ed il 22 luglio 2011;
indagine analitica per la rilevazione delle emissioni in atmosfera di
PCDD/PCDF, inerente prelievi effettuati presso il Camino E8 Reforming Catalitico il 10 ed il 18 marzo 2012;
indagine analitica per la rilevazione delle emissioni in atmosfera di
PCDD/PCDF, inerente prelievi effettuati presso il Camino E8 Reforming
Catalitico il 9 ed il 26 aprile 2013;
indagine analitica per la rilevazione delle emissioni in atmosfera di
PCDD/PCDF, inerente prelievi effettuati presso il Camino E8 Reforming
Catalitico il 16 giugno ed il 14 luglio 2014.
Tale produzione, comunque, come opportunamente dedotto dall'appellante,
appare incompleta, perché “non sono state monitorate le emissioni in atmosfera
«in continuo» per tutta la durata del processo di rigenerazione del catalizzatore
dell'unità di Reforming Catalitico, bensì alcune ore di processo (08:30-16:30)
rispettivamente del primo e dell'ultimo giorno dell'attività di rigenerazione”.
7.6 – A questo punto, a supporto delle superiori conclusioni, vanno richiamate le contrapposte consulenze di parte acquisite agli atti:
a) la relazione di consulenza tecnica chimico-industriale di parte attrice/appellante del Prof. datata 30 aprile 2015 (inerente la Persona_4
descrizione quali-quantitativa delle emissioni in atmosfera rilasciate dagli impianti della IA di MI, con particolare riferimento alle emissioni di diossine e furani): il documento tecnico non si rinviene, salvo errori, nella produzione attorea, ma è riportati negli atti difensivi;
b) relazioni di consulenza tecnica chimico-industriale del predetto Prof.
datate 05.06.2014 e 04.05.2015. Nelle conclusioni della Persona_4
relazione, di legge che “nella raffineria di MI sono operativi numerosi
impianti industriali che immettono in atmosfera in modo continuo e periodico
sostanze sia tossiche (S0x, N0x, C0, PM, ecc…) che potenzialmente cancerogene (aromatici, diossine, metalli e loro derivati, ecc…). Diversi di questi
impianti possono immettere in atmosfera rilevanti quantità di inquinanti
determinabili solo con controlli specifici. […] è evidente che le variabili di processo
che possono indurre ad una emissione qualitativa e quantitativa di inquinanti non
costante nel tempo sono numerose. Pertanto, nella loro globalità è certamente
errato. Una valutazione affidabile delle emissioni può essere fatta solo con
sistemi di rilevazione che operano in continuo”.
Nel corpo della consulenza, infatti, il consulente ha confutato l'utilizzo Per_4
del sistema c.d. di “bolla” per la gestione delle emissioni in atmosfera, prevsto dal d. lgs. 152/06. Tale approccio considera la IA nella sua globalità, e pertanto il controllo di conformità ai limiti di legge delle emissioni non è basato sulle emissioni del singolo impianto, ma sulla raffineria tutta, tenendo conto di tutte le composizioni e i flussi di emissioni inclusi nella “bolla”.
Tale valutazione, afferma il c.t.p., con una argomentazione che la Corte, dal punto di vista logico, condivide, potrebbe essere davvero attendibile solo laddove si disponesse dei dati giornalieri per singola fonte emissiva, ma così non è,
essendo controlli fatti in campagne limitate nel tempo, ad esempio di 20 giorni, in cui comunque non vengono controllate tutte le fonti emissive della bolla, ma solo alcune.
In tal senso, appare inattendibile (o, comunque, scarsamente probante) il metodo di bolla per la valutazione delle emissioni inquinanti, anche tenendo conto della direttiva 2010/75/UE, che indicava che il controllo delle fonti emissive deve essere fatto di continuo, con apparecchiature fisse.
d) relazione di consulenza tecnica chimico-industriale del Prof. Per_4
datata 15.05.2014. In essa il c.t.p. ha valutato la provenienza delle
[...] emissioni “fuggitive” e il loro impatto di inquinamento ambientale;
ha considerato i serbatoi di stoccaggio, i serbatoi a cielo aperto, le operazioni di carico e scarico e la tenuta degli elementi degli impianti, come valvole o pompe, nella movimentazione dei flussi. Dai documenti forniti dalla , il consulente ha CP_1
potuto individuare più di 40 mila sorgenti, di cui più di 6 mila non accessibili, e cioè non analizzabili. Sono stati rilevati 143 punti con emissioni elevati (VOC, e cioè composti organici volatili, superiore a 10.000 ppm, e cioè di parti per milione), e dopo la manutenzione, il numero delle perdite è sceso a 93. Dunque,
sommando la quantità di sorgenti non analizzabile, e per le quali non è possibile valutare le emissioni fuggitive inquinate, ai 93 punti che con certezza producono emissioni altamente inquinanti, si arriva alla conclusione “che la RAM
potenzialmente immette in atmosfera quantità rilevanti di VOCS che come è noto
sono dannose per la salute”.
7.7 – Di contro, a giudizio della Corte, la relazione del prof. Persona_5
consulente di parte della , non è persuasiva nel dimostrare l'estraneità CP_1
della IA dalle emissioni inquinati e dai cattivi odori. Infatti, egli, per lo più,
ritiene che “Non vi è prova alcuna che possa discriminare il contributo quantitativo
delle emissioni di NMHC e di prodotti solforati della raffineria rispetto alle
concentrazioni riscontrabili in aria. Infatti le immissioni riscontrate sono imputabili
a tutte le sorgenti che potenzialmente possono emettere NMHC (traffico
veicolare, e marittimo, raffineria, altre attività antropiche, fondo naturale, ecc.)”,
limitandosi a riconoscere l'esistenza di potenziali fonti alternative quali concause di inquinamento, non escludendo mai, tuttavia, che la IA, a propria volta produca emissioni altamente inquinanti, di per sé sole idonee a cagionare la patologia di cui è affetta l'appellante. Ed infatti, anche se il consulente afferma che “le emissioni di raffineria sono pedissequamente conformi alle normative di
settore ed alle prescrizioni AIA”, le osservazioni elaborate in consulenza non sono convincenti.
Il prof. infatti, dopo aver elencato le misure messe in atto dalla RAM Per_5
per limitare e prevenire le emissioni diffuse, senza tuttavia indicare i risultati di tali operazioni, afferma che “le emissioni diffuse di raffineria sono conformi a
quanto previsto dalle più restrittive linee guida per l'abbattimento della
concentrazione di NMHC e prodotti solforati, sotto il controllo di , che nulla CP_6
ha mai eccepito se si trascura alcune osservazioni avanzate, in occasione di una
visita straordinaria, per un presunto rilascio di composti solforati dal tetto del
serbatoio TK 520”.
Certamente, non può ritenersi provato il rispetto dei limiti di emissione dalla circostanza che l non abbia svolto rilievi alla raffineria, soprattutto a fronte CP_6
di precise contestazioni. Aggiunge poi che “Le emissioni sono state e sono
conformi ai limiti normativi previsti”, facendo riferimento all'allegato sull'indagine analitica per la rilevazione delle emissioni che subisce quel limite evidenziato dal consulente e cioè il fatto di non essere rilevazioni continue ed a cadenza Per_4
giornaliera, ma di essere basate su campionamenti effettuati solo in alcuni giorni dell'anno. Solo alcuni dei parametri, infatti, sono controllati giornalmente.
Tale aspetto, era stato già rilevato dallo stesso Giudice di primo grado, che con ordinanza del 18.7.2017 osservava che “le emissioni in atmosfera, tanto
quelle «convogliate» che quelle «non convogliate», ossia «diffuse» e «fuggitive»,
la convenuta di MI non è in grado di fornire dati sulla CP_1
concentrazione di inquinanti processati dai propri impianti, se non – soprattutto –
in via discontinua o periodica (come ad es., è previsto un monitoraggio discontinuo o periodico tanto per le emissioni convogliate dei c.d.
«microinquinanti», ossia sostanze potenzialmente tossiche o cancerogene quali
l'idrogeno solforato – H2S, gli idrocarburi policiclici aromatici I.P.A., gli idrocarburi
clorurati come i furani – PCDF, le diossine – PCDD, etc., i metalli pesanti, che
per le emissioni non convogliate diffuse o fuggitive di VOCs o composti organici
volatili), non potendo, cioè, dimostrare con «dati effettivi» (e non mere «stime»),
nei periodi non interessati dall'analisi discontinua, il valore di concentrazione
delle emissioni inquinanti generate nelle singole fasi produttive degli impianti in
condizioni di funzionamento normale, né, tantomeno, il rispetto dei limiti stabiliti
dal D.Lgs. n. 152/06 o dall'autorizzazione integrata ambientale (né esiste il modo
per verificarlo): trattasi, in effetti, di emissioni in gran parte «incontrollate» ed
«incontrollabili”.
7.8 – In tale contesto probatorio contrastante, ma che consente, a giudizio della Corte, una chiave di lettura coerente e lineare, emergono comunque dati obiettivi che consentono di addebitare certamente alla RAM l'emissione di sostanze inquinanti dannose, nell'ambito di un processo produttivo di per sé
pericoloso. Essa, in sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale
che, in tal senso ha mal applicato i criteri di riparto dell'onere probatorio, non ha ottemperato al proprio onus probandi, che doveva portare a dimostrare la liceità
delle proprie emissioni in atmosfera con particolare riferimento alle diossine
(PCDD+PCDF). L'appellata, infatti, si è limitata a produrre – peraltro solo su ordine di esibizione del Giudice– autocampionamenti ed analisi discontinui e,
quindi, non rappresentativi delle emissioni in atmosfera relative al processo di rigenerazione del catalizzatore dell'unità di Reforming Catalitico.
Va aggiunto, come opportunamente evidenziato dall'appellante, che nel 2016, con decreto prot. DVA n. 129 del 08.04.2016, il Ministero dell'ambiente (MATTM),
nel disporre il riesame del decreto AIA, in sede di Parere Istruttorio Conclusivo
(par. 12.4 «Emissioni in atmosfera», pag. 114) ha introdotto la prescrizione n. 21
«Ulteriori Limiti Emissivi», in cui, in relazione al parere reso dalla Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con nota prot. n.
8985 del 20.03.2017, acquisita agli atti del MATTM con prot. DVA n. 6599 del
20.03.2017, viene imposto al Gestore il rispetto di ulteriori limiti emissivi puntuali inerenti, fra l'altro, le diossine (PCDD+PCDF), e non solo per quanto concerne il processo di rigenerazione del catalizzatore dell'impianto di Reforming Catalitico,
bensì in relazione alle emissioni in atmosfera prodotte da ulteriori n. 4 camini: •
E1 (Topping 3 Multicombustibile) ; • E3 (Topping 4 Multicombustibile) ; • E5
(Vacuum Multicombustibile) ; • E25 (HDC, Idrogeno 1, Idrogeno 2 ed LC Finer).
Ciò significa che il monitoraggio delle diossine è stato esteso alle emissioni in atmosfera prodotte da altri impianti e processi di raffineria, continui e non solo discontinui.
8. In ordine al contestato nesso di causalità, osserva la Corte (con ciò
dissentendo dalle conclusioni definitive del Tribunale) che
1. L'attrice ha allegato e documentato di essere affetta da patologia tumorale metastatica costituita da un leiomiosarcoma uterino, con secondarismi polmonari e pancreatici.
2. Ha allegato e provato la correlazione significativa della patologia con l'esposizione ad agenti tossici appartenenti alla famiglia delle diossine: il c.t.u. medico-legale Dr. ha al riguardo espresso una Persona_6
valutazione chiara e precisa, non smentita adeguatamente dalle opposte osservazioni tecniche di parete appellata, affermando che “...Nell'uomo vi
è una correlazione significativa tra l'esposizione a diossine e l'incremento
di sarcomi dei tessuti molli, linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin, tumori tiroidei
e polmonari, mesoteliomi “Sulla base di quanto su esposto, è verosimile una
correlazione tra l'esposizione a diossine, quali agenti epigenetici →
promotori, e lo sviluppo della patologia neoplastica (leiomiosarcoma) da cui
è affetta la Signora ....”. Sul punto, altresì, va citata e Parte_1
richiamata anche la condivisibile relazione di consulenza tecnica di parte attrice del Dr. (allegato 4 della memoria secondo termine ex Persona_7
art. 183, sesto comma, c.p.c.);
3. Ha allegato e provato che le emissioni della possono raggiungere CP_1
e raggiungono la sua abitazione, sita al terzo piano, e questo con la relazione di consulenza tecnica meteorologica del Dr. Persona_8
datata 18.05.2015, che ha esaminato e valutato dati metereologici dal 2009
al 2014, quindi, rilevanti ai fini di causa. Le conclusioni del c.t.p. così
recitano: “l'analisi approfondita di tutti i dati meteorologici rilevati dalle due
stazioni meteo e messi a disposizione dall' , e della traiettoria CP_4
percorsa dai venti sull'area in esame, fa ritenere assolutamente plausibile e
altamente probabile che il flusso d'aria veicolato dai venti che provengono
in un range compreso tra i 110 gradi e i 160 gradi, possa sospingere per un
numero elevato di giorni l'anno verso l'abitazione della Signora Parte_1
eventuali elementi prodotti e rilasciati nella libera atmosfera dalla
[...]
di MI” CP_1
8.1 – Su quest'ultimo aspetto, vi è una decisa contestazione del prof. Per_5
consulente della , che ha invece ritenuto il contrario, concludendo che CP_1 “Tale accadimento (n.d.r. lo spirare del vento dalla RAM verso l'abitazione della
Sig.ra , come si evince dalla tabella superiore è assolutamente di modesta Pt_1
entità, stante la bassissima frequenza riscontrata in 10 anni di osservazione,
rispetto a tutte le altre possibili direzioni”.
Tuttavia, a giudizio della Corte, il c.t.p. dott. ha specificato che i dati Per_2
utilizzati per le sue valutazioni sono quelli rilevati da due stazioni metereologiche dell' allocate nei pressi della zona industriale di MI, relativamente agli CP_4
anni dal 2009 al 2014, suddivisi per mese, provvedendo anche ad inserire nella consulenza tali dati, poi elaborati tramite grafici ed immagini, mentre il prof. Per_5
non ha indicato quali siano i presupposti oggettivi posti alla base delle proprie conclusioni, procedendo direttamente all'inserimento in consulenza dell'elaborazione dei grafici finali.
Si ritiene pertanto più affidabile e convincente la consulenza e le conclusioni del dott. , e di conseguenza la piena prova raggiunta sul punto dalla Per_2
ricorrente, anche tenendo conto di quanto si dirà in ordine alle immissioni maleodoranti provenienti dalla , con specifici documenti e CP_1
testimonianze che attestano come in certe circostanze metereologiche i fumi a altre emissioni prodotte dell'appellata sono percepibili nell'abitazione della Pt_1
Ne consegue che, a giudizio della Corte, l'attrice/appellante ha dato verosimile e plausibile prova che i prodotti pericolosi del processo produttivo in esame possono raggiungere in più occasioni nel tempo la sua abitazione, esponendola agli stessi: e ciò anche tenendo conto della moltitudine di documentazione inerente denunce, esposti, diffide che attestano la diffusività di immissioni nell'area in questione, ivi compresa la zona di residenza dell'attrice stessa.
8.2 – Sul primo e sul terzo punto, data per provata la patologia da cui è affetta l'appellante, in ordine al nesso di causalità medico-legale, non coglie nel segno quanto affermato dal c.t.p. di parte appellata, prof. secondo cui “Non Per_9
viene tuttavia offerta alcuna spiegazione del perché́ sia ritenuta “verosimile”
l'esistenza di collegamento tra diossine e la specifica forma neoplastica
(leiomiosarcoma) diagnosticata nella sig.ra Questo aspetto è assai Pt_1
rilevante, considerato che le neoplasie uterine riconoscono, come cause
principali, fattori di rischio ambientali, ormonali, ed eredo-familiari del tutto
indipendenti dalle sopra indicate sostanze chimiche, comprese situazioni comuni
quali l'obesità, un regime alimentare ricco di grassi animali e povero di frutta e
verdure, menarca precoce, menopausa tardiva, perduranti irregolarità del ciclo
mestruale, il diabete e uno stile di vita sedentario (AIOM, 2016)”.
8.3 - Al riguardo, il c.t.u., con argomentazione che è condivisibile, perché
aderente a specifici riferimenti scientifici, ha replicato che “è nota, a livello
internazionale, l'associazione tra esposizione a diossine da inquinamento
ambientale e incremento dell'incidenza di tumori, in particolare dei sarcomi dei
tessuti molli (come il leiomiosarcoma). Inoltre, è totalmente errato quanto
affermato dal CTP Prof. , in quanto i fattori di rischio, da egli elencati, Per_10
sono relativi ai tumori dell'endometrio uterino (carcinomi endometriali) ma non ai
tumori del miometrio uterino (sarcomi) quale quello che ha colpito la Signora
”, concludendo che “Fattore di rischio per i leiomiosarcomi è Parte_1
l'esposizione a diossina”.
Ancora, il c.t.u. ha replicato alla contestazione del Prof secondo Per_10
cui – in sintesi – “le attività di raffineria non comportano emissione continua di
sostanze diossiniche dato che le lavorazioni non utilizzano composti clorurati
come materia prima. In base ai rilievi condotti (v. relazione del Prof. Per_5 2015), l'emissione di diossine da parte della è collegata unicamente al CP_1
processo discontinuo di rigenerazione, il quale avviene per pochi giorni l'anno,
ad intervalli da 10 a 24 mesi, in unità poste off-stream. In ogni caso, i livelli di
diossine nelle emissioni si limitano a pochi picogrammi TEQ/Nm3 . Nelle poche
ore in un anno che si richiedono per completare il processo di rigenerazione del
catalizzatore, sono dunque rilasciate dalla IA quantità di diossine un
milione di volte inferiori rispetto al limite fissato per legge e almeno 1000 volte
inferiori rispetto al limite, di per sé molto restrittivo, previsto per le emissioni degli
inceneritori. E' quindi evidente che il potenziale apporto di diossine è di entità
irrisoria. Con riferimento al caso in esame, la possibilità che Sig.ra abbia Pt_1
inalato ed assorbito diossine specificamente veicolate dalle emissioni della
è di fatto inesistente, dato che (i) la ricaduta al suolo di diossine CP_1
provenienti dall'impianto diventa pari a zero già a distanza di 500 metri dal punto
di emissione, come risulta dalle stime modellistiche (v. dettagli nella relazione del
Prof. ; (ii) l'abitazione della Sig.ra risulta essere distante oltre 3 km Per_5 Pt_1
in linea d'aria dagli impianti della , dunque ben oltre il limite dell'area CP_1
dove si ha totale azzeramento delle ricadute al suolo”.
Premesso che, a giudizio della Corte, il prof. ha affrontato questioni Per_9
tecniche che esulano dal campo medico-legale e che trovano piena dimostrazione in quanto prima evidenziato nella presente sentenza in ordine alla natura di impianto emittente della RAM, il dott. ha condivisibilmente Per_6
osservato che “ le diossine sono ubiquitarie (…) e in atmosfera, possono essere
trasportate per grandi distanze e successivamente depositarsi, ed essere
ritrovate nell'acqua, nei suoli e nei sedimenti (…) rendendo così possibile la
contaminazione di luoghi lontani dalle sorgenti di emissione”, tanto che “Diossine sono state riscontrate anche nell'ambiente artico, nella fauna artica (squali, foche,
orsi polari, etc) e nelle profondità oceaniche”. Sicché “Affermare che le ricaduta
al suolo di diossine provenienti dall'impianto diventa pari a zero già a distanza di
500 metri dal punto di emissione non è esatto (vedi “Diossine Furani e PCB” di
APAT (oggi Controparte_8
pubblicato, in Pubblicazioni, sul sito del Ministero della Salute)”.
Inoltre, l'affermazione del prof. secondo cui “nel caso in esame, non è Per_9
stata fornita alcuna prova di esposizione eccessiva a diossine né risulta che
nell'organismo della sig.ra siano presenti diossine in quantità superiori a Pt_1
quelle di norma rilevabili nella popolazione generale, a MI o in una qualsiasi
altra località italiana o europea” e che, in definitiva, “rimane indimostrata
l'adeguatezza quantitativa dell'esposizione, uno dei criteri che si richiedono per il
riconoscimento medico legale del nesso di causalità”, si espone alla replica del c.t.u., che così scrive: “il Prof. si preoccupa di non poter conoscere il Per_9
quantitativo in diossine presenti nell'organismo della Signora ma non si Pt_1
preoccupa (e non giudica importante) del fatto che non si conoscano (non sono
stati forniti dati dalla RAM, tranne i dati relativi al Reforming catalitico, ne i
quantitativi ne la qualità di diossine emesse dalla IA di MI, emissione
di diossine che non è certamente solo quella riportata dal Prof. (e relativa Per_9
ad emissione di diossine una volta l'anno e per poche ore) visti i quantitativi di
fuel oil e coke combusti dalla RAM per la produzione di energia ad uso interno
(vedi quanto suesposto circa fuel oil, coke e produzione di energia) che
consentono di affermare che l'emissione di diossine è costante e non
estremamente saltuaria come invece affermato dal Prof. Ed è nota, a Per_9
livello internazionale, l'associazione tra esposizione a diossine da inquinamento ambientale e incremento dell'incidenza di tumori, in particolare dei sarcomi dei
tessuti molli (come il leiomiosarcoma)”.
8.4 – Da quanto emerso al punto di vista medico-legale, ritiene la Corte che non possa dubitarsi dell'esistenza di una verosimile correlazione tra l'esposizione a diossine e lo sviluppo della patologia (leiomiosarcoma) in oggetto, nel contesto del principio del "più probabile che non” di cui si parlerà di qui a poco.
8.5 - Ma questa Corte ritiene anche che non colga nel segno e comunque non rilevi l'affermazione del c.t.u. medico-legale del Dr. secondo cui Persona_6
nella zona in questione vi è una «pluralità» delle fonti o sorgenti di emissione delle «diossine», al di là di quelle della RAM.
Ora, è evidente che, come eccepito dall'appellante, il c.t.u. sia andato oltre il mandato affidatogli, non rientrando nel suo mandato la questione di eventuali altri fonti emittenti, peraltro sostenuta apoditticamente.
In ogni caso, vale evidenziare che:
a) La non ha provato quali siano eventuali altre fonti di inquinamento CP_1
parimenti incidenti, non potendosi considerare rilevanti i riferimenti generici del c.t.p. prof. “Nella figura precedente sono evidenziati gli Per_5
insediamenti produttivi più rilevanti nel milazzese unitamente alla
localizzazione dell'impianto di depressurizzazione ed odorizzazione del gas
naturale che potrebbe essere causa di immissioni di NMHC”, senza tuttavia la prova specifica che una di queste fonti alternativa produca effettivamente una quantità di emissioni inquinanti da sole sufficienti a provocare la patologia di cui si discute. Il solo fatto che “il contributo alle immissioni da
parte della raffineria è assolutamente indistinguibile da altri contributi
derivanti del traffico veicolare e dalle altre attività presenti nel milazzese” non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità della RAM;
b) Già con l'ordinanza del 18 luglio 2017 il Tribunale, con motivazione che in questa sede si condivide e si richiama, ha affermato che “Per i motivi fin qui
esposti, non risulterebbe nemmeno fondata la tesi esposta da parte
convenuta in relazione ad una presunta “indistinguibilità” del contributo
emissivo della di MI rispetto a quelle derivanti da altre sorgenti CP_1
inquinanti. Infatti, sotto un profilo specificamente processuale, si rileva che la
convenuta non abbia né eccepito o ritenuto una propria Controparte_1
carenza di “legitimatio ad causam” passiva/carenza di titolarità passiva
rispetto alle domande attoree, né abbia testé formulato domanda di chiamata
in causa di terzo ex art. 106 c.p.c. Nel merito tale posizione si palesa
infondata in quanto sfornita di qualsivoglia prova. La convenuta, invero, a
parte una serie di affermazioni labiali, ovvero genericamente riportate negli
elaborati dei propri consulenti tecnici di parte, non ha fornito alcuna
documentazione asseverante sotto un profilo chimico-ambientale
l'individuazione di tali sorgenti emissive e la caratterizzazione quali-
quantitativa delle relative emissioni inquinanti. Si rileva, quindi, che la
di MI non sia stata in grado di escludere il proprio effettivo e CP_1
diretto apporto causale nei fenomeni emissivi di cui sopra che, anzi, deve
ritenersi accertato”
c) l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del
"più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cass. 26 settembre 2024, n. 25805).
8.6 - Sotto quest'ultimo aspetto, se anche si voglia ritenere che l'evento dannoso potrebbe in ipotesi ricollegarsi a più azioni od omissioni, il problema della concorrenza di una pluralità delle cause trova la sua soluzione nella disciplina di cui all'art. 41 c.p., a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a ciascuna di esse, a meno che non sia raggiunta la prova dell'esclusiva efficienza causale di una sola, pur se imputabile alla stessa vittima dell'illecito, da ritenersi idonea a impedire l'evento o a ridurne le conseguenze (Cass. 6 luglio 2021, n. 19033;
Cass. 24 giugno 2025, n. 17006). Applicando tale principio alla fattispecie in esame, non si può negare il nesso eziologico fra la accertata condotta pregiudizievole della RAM e il danno patito dalla GN solo perché Pt_1
potrebbero sussistere (e, come detto, neanche vi è la prova di ciò)
più cause possibili ed alternative: infatti, il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione, come detto,
nell'art. 41 c.p.
8.7 – Da tutto quanto esposto e argomentato, tenendo conto delle plurime fonti di prova, delle valutazioni espresse al riguardo con riferimento ai criteri di riparto dell'onus probandi, al principio causale del «più probabile che non» ex art. 40
c.p., nonché di quello di «equivalenza delle condizioni» ex art. 41 c.p., ritiene la
Corte di dover ribadire che sia stata pienamente raggiunta la dimostrazione del nesso eziologico fra la denunciata ed accertata condotta della IA, non rispettosa dei criteri di protezione previsti dall'art. 2050 c.c. e dalla normativa di settore, e la patologia da cui la GN è risultata affetta: ne consegue che Pt_1
deve dichiararsi che la stessa condotta dello stabilimento convenuto sia stata causa della lesione della salute (c.d. «causalità materiale»), con le conseguenze di legge.
In tal senso va riformata la sentenza di primo grado, in accoglimento del motivo di appello esaminato.
9. Altro motivo di censura, sempre indicato nel primo, riguarda il fatto che il
Tribunale “ha completamente ignorato il fatto allegato da parte attrice delle cc.dd.
«molestie olfattive» inerenti all'immissione di odori disturbanti di origine
industriale, con relativa domanda di accertamento e condannatoria al
conseguente risarcimento del danno, commettendo una violazione del principio
di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.”.
9.1 – A giudizio della Corte, il gravame va accolto, dovendosi ritenere provata la circostanza, diversa da quella relativa all'insorgenza della patologia, della presenza di cattivi odori ed esalazioni inquinanti, provenienti dalla , e CP_1
percepibili presso l'abitazione dell'appellante. E questo sulla base di diversi elementi.
9.2 - In primo luogo, per gli esiti delle campagne di monitoraggio della qualità
dell'aria ambiente condotte da fra il 2009 ed il 2012, che hanno CP_4 portato, come già osservato in precedenza, ad una diffida del Ministero
dell'ambiente nei confronti della a seguito dell'ispezione Controparte_1
straordinaria dell'impianto condotta dall'Autorità di Controllo . CP_6
9.2. In secondo luogo, per la produzione della copiosa corrispondenza sul punto tra gli Enti istituzionali interessati alla problematica, considerando che proprio nel periodo oggetto della domanda giudiziale i fenomeni di immissioni odorifere di matrice industriale, di sicura provenienza dalla RAM, costituivano una vera e propria emergenza sociale, come attestato dalle numerose note del
Comune di MI sul punto, che sono state versate in atti ulteriore (una fra tutte:
nota prot. n. 1208 del 3 febbraio 2012, con cui il Sindaco del di MI CP_9
scriveva: “La presente per informare che nelle giornate del 28 e 30 c.m. sono
stati notati e segnalati, in più parti del territorio di questo Comune, esalazioni di
cattivi odori presumibilmente provenienti da presunte emissioni di gas in
atmosfera, si reitera l'invito ad intensificare l'attività di accertamento di tutte le
cause di pregiudizio, disponendo per la loro immediata eliminazione...”.
9.3. Infine, per la prova testimoniale raccolta in primo grado, con la chiara e circostanziata testimonianza della GN , sulla cui attendibilità Testimone_2
non v'è motivo di dubitare, nonostante il tentativo della difesa di parte appellata di sminuirne la valenza e l'affermazione del Tribunale di circostanze apprese de
relato. E ciò in ordine a quanto ella ha dichiarato per aver percepito direttamente e personalmente (e, per l'appunto, non de relato) le immissioni odorifere fastidiose e maleodoranti soprattutto in periodo estivo e con vento di scirocco,
anche in varie zone di MI;
ha specificato di avere avvertito odori particolarmente acri e pungenti, in generale sgradevoli, pienamente percepibili presso l'abitazione dell'appellante, e da cui, in alcune occasioni, sono dipesi episodi di bruciore agli occhi, senso di nausea e vomito per i familiari dell'appellante, i due figli e . Per_11 Persona_12
Tali dichiarazioni – che hanno un riscontro oggettivo nelle sumenzionate note del e nel contesto dell'intero compendio probatorio - trovano CP_9 CP_1
peraltro conferma piena nella testimonianza del signor dipendente Testimone_3
della stessa che, al di là di tentativi di sminuire la vicenda anche in CP_1
termini quantitativi, ha comunque dichiarato con nettezza che ha avvertito più
volte emissioni aventi odore di gas, soprattutto con il vento di scirocco ed anche all'interno della , pur senza accusare alcun fastidio. CP_1
9.4 - Per tutte queste ragioni, si deve ritenere che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, é stata fornita la prova che, ai sensi dell'art. 844 c.c.,
dalla di MI siano fuoriuscite con una certa frequenza immissioni CP_1
maleodoranti percepite presso l'abitazione della e che, con tutta evidenza, Pt_1
per quanto prima detto sulle diffide del e la prova testimoniale, hanno CP_9
ecceduto la normale tollerabilità delle immissioni, anche per la loro natura di derivazione industriale.
9.5 – In ordine al quantum, a giudizio della Corte la materia in questione impone di liquidare il danno in via equitativa, per l'impossibilità, o quanto meno la particolare difficoltà, della precisa determinazione dello stesso (art. 1226 c.c.)
tenuto conto della complessità e latitudine degli apprezzamenti all'uopo necessari nonché della inesistenza sia di una misura in base alla quale aritmeticamente stabilire il limite suddetto, sia di un criterio fisso di determinazione del pregiudizio monetariamente apprezzabile (Cass. 18 agosto 1981, n. 4937).
In mancanza di più specifici elementi e considerando il rilievo relativo che quelle immissioni risultano aver avuto nella vita personale e familiare (e l'assenza di pregiudizio alla proprietà, per come si vedrà di qui a poco), può liquidarsi la somma di € 10.000,00 in valori attuali.
10. Con il secondo motivo di appello la GN si duole che il Pt_1
Tribunale, nonostante ella abbia provato il nesso causale prima indicato, abbia omesso di accertare il suo diritto al risarcimento del danno-conseguenza e la relativa determinazione, rigettando le domande risarcitorie.
Invoca quindi:
a) il danno alla salute, in relazione ad una percentuale di invalidità calcolata dal c.t.u. dott. nel 70%, con quantificazione monetaria, secondo le Tabelle Per_6
del Tribunale di Milano, di € 755.921,00, con aumento del 50 % per sofferenza soggettiva e personalizzazione massima al 25 %
b) il danno biologico di natura psichica (rinviando all'indagine psicodiagnostica e clinico-legale effettuata dal Dr. nel proprio elaborato Persona_13
peritale, che ha rilevato “un marcato stato ansioso, con depressione del tono
dell'umore, e pensiero polarizzato alle condizioni ambientali nocive,
altamente pregiudizievoli e in diretta connessione col suo stato di salute. La
sfera emotivo-affettiva evidenzia uno stato di forte abbattimento e precarietà
del futuro. Inoltre tali fattori ambientali hanno imposto anche un cambiamento
penalizzante delle condizioni di vita della Sig.ra e dei suoi familiari”: 25 Pt_1
%
c) Danno non patrimoniale morale-soggettivo e dinamico-relazionale, anche alla luce di quanto dichiarato dai testimoni.
d) Danno patrimoniale dell'immobile di proprietà di parte attrice.
10.1 – Il motivo è solo parzialmente fondato, dovendosi esaminare nel merito le varie tipologie di pregiudizio che l'appellante assume aver subìto e per le quali chiede una statuizione risarcitoria.
10.2 - Quanto al pregiudizio al bene – salute, va ricordato che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona
(Cass. 2 settembre 2022, n. 25887) e può compendiarsi, in una nozione omnicomprensiva (nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica), come l'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato determinata dall'evento lesivo
(Cass. 30 ottobre 2018, n. 27482): in tal modo, riconducendosi ad unità varie figure nelle quali a volte viene, contra legem, disarticolato quel danno (es., Cass.
20 agosto 2018, n. 20785, secondo cui costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale).
Rimane, invece, necessaria una differente ed autonoma valutazione della sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé,
paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (Cass. 20
agosto 2018, n. 20785).
10.3 – Ne consegue, sotto il profilo della ricaduta quantificatoria, che la misura
"standard" del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute,
prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) va adottata in linea generale, con l'eventuale aumento a) per il danno c.d. morale, ontologicamente diverso dal danno biologico,
attraverso l'applicazione della quota aggiuntiva prevista ad esempio nelle Tabelle
milanesi, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità
della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova (Cass. 12 luglio 2023, n. 19922);
b) per la c.d. “personalizzazione", con motivazione analitica e non stereotipata,
solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), diverse dalle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
(Cass. 6 marzo 2025, n. 5984)
10.4 – Tutto ciò premesso, tenendo conto dell'età della deducente al momento in cui ha avuto cognizione della grave patologia da cui era affetta (non potendosi accertare la data di insorgenza), e cioè 42 anni, nonché la percentuale di invalidità in questione, quel danno va quantificato in € 502.046,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale strictu sensu.
Va aggiunta anche la maggiorazione per sofferenza soggettiva interiore, nella sua massima estensione, in ragione della tipologia e gravità della patologia in esame, non suscettibile di regressione e dalle ricadute, in termini anche di sofferenza e paura e stress, del tutto plausibili: spettano, quindi, ulteriori €
251.023,00. In tal modo considerandosi quella che l'appellante individua quale danno non patrimoniale morale-soggettivo.
Ne consegue un totale di € 753.069,00 in valori attuali. 10.5 – Osserva la Corte che la percentuale del 70 % e, quindi, siffatta somma comprendono tutti i tipi di pregiudizio alla salute accertati dalla c.t.u., non potendosi riconoscere una voce distinta di “danno biologico di natura psichica”
(cfr. Cass. 3 marzo 2023, n. 6443, secondo cui il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica/psichica della persona è risarcibile come danno morale,
se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-
affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
10.6 - Peraltro, l'invocato pregiudizio dinamico-relazionale non può essere risarcito separatamente dal danno alla salute complessivamente inteso
10.7 - Nessuna ulteriore personalizzazione compete alla Papa, in difetto di qualsiasi prova al riguardo (si rinvia, a parte la citata Cass. 6 marzo 2025, n.
5984, anche a Cass. 4 marzo 2021, n. 5865 e Cass. 10 novembre 2020, n. 25164,
che fa riferimento a circostanze eccezionali e specifiche, essendo necessaria l'individuazione di elementi di danno ulteriori rispetto a quelli ordinari che sono già compensati dalla liquidazione forfettizzata tabellare).
11. In ordine all'invocato danno patrimoniale, l'appellante si duole che il
Tribunale abbia omesso di riconoscere che l'esposizione ambientale connessa alle emissioni rilasciate dagli impianti di raffineria hanno, altresì, provocato un danno - in termini di deprezzamento di valore - all'immobile di proprietà di parte attrice, a destinazione residenziale.
11.1 - Sul punto, tuttavia, si ritiene di condividere le conclusioni del CTU arch.
Per_1
, secondo cui “l'immobile di proprietà della Sig.ra non ha Parte_1
subito nessun deprezzamento imputabile alle condizioni ambientali determinate
dalla presenza della vicina Controparte_2
poiché le stesse sono, come visto, preesistenti all'acquisto. Le ragioni della
perdita di valore sono perciò ricercabili esclusivamente nelle tendenze del
mercato immobiliare”. Ciò in considerazione delle circostanze secondo cui:
- l'immobile è stato acquistato dall'appellante in data 9 marzo 2012, ed il giudizio è iniziato con citazione del 14 novembre 2013, e, come osserva il ctu, “In un arco temporale così esiguo, poco più di 20 mesi, affinché si
registri un crollo del prezzo dei valori di compravendita immobiliare nella
zona di riferimento, deve succedere qualcosa di straordinario, ad elevato
impatto sul mercato degli immobili”, cosa che non è avvenuta,
- il fattore inquinamento dovuto alla presenza della era già CP_1
conosciuto al tempo dell'acquisto, e pertanto, per forza di cose, preso in considerazione al momento della compravendita.
11.2 – Ne consegue che il motivo di gravame va rigettato.
12. In conclusione, l'appello della GN va accolto nei limiti prima Pt_1
specificati, con conseguente riforma della sentenza impugnata, dovendosi condannare la convenuta/appellata, previo riconoscimento dalla sua CP_1
responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c., a pagare all'attrice/appellante la somma di € (753.069,00 + 10.000,00 =) 763.069,00 in valori attuali, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla predetta somma, devalutata in base agli Indici Istat FOI al 2010 (data di emergenza del danno) e rivalutata anno per anno sino alla presente sentenza.
13. In ordine alle spese, va rilevato che l'appellata ha chiesto nella CP_1
comparsa di costituzione la riforma del regolamento delle spese disposto in primo grado, senza tuttavia proporre formalmente appello incidentale (che sarebbe comunque tardivo). E', comunque, evidente che l'accoglimento dell'appello impone di disattendere quella richiesta, quale che sia il suo inquadramento.
13.1 – La soccombenza dell'appellata, infatti, legittima la sua condanna alle
spese dei due gradi di giudizio, così liquidate verso i massimi, tenuto conto del valore della causa ma anche della complessità delle questioni trattate e della articolata attività istruttoria anche documentale. In particolare, le spese vano così
calcolate:
a) Primo grado: € 1.686,00 per esborsi ed € 40.000,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 6.000,00, fase introduttiva €
4.000,00, fase di trattazione € 20.000,00, fase decisoria € 10.000,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva,
b) Secondo grado € 2.529,00 per esborsi ed € 32.000,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 8.000,00, fase introduttiva €
4.000,00, fase di trattazione € 8.000,00, fase decisoria € 12.000,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
13.2 - Le spese delle c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 157/2023 R.G., sull'appello proposto da contro in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G.
n. 1471/2022:
1. Accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
2. Condanna la società appellata, previa dichiarazione della sua responsabilità ex art. 2050 c.c., a pagare all'appellante a titolo risarcitorio la somma di € 763.069,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla predetta somma, devalutata in base agli Indici Istat FOI al 2010 (data di emergenza del danno) e rivalutata anno per anno sino alla presente sentenza
3. Condanna altresì l'appellata a pagare all'appellante le spese di lite dei duye gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 1.686,00 per esborsi ed €
40.000,00 per compensi, e per il secondo grado in € 2.529,00 per esborsi ed € 32.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
4. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellata.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, l'8 ottobre 2025.
Il Presidente rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 157/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza 11
ottobre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10
ottobre 2024, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa unitamente e C.F._1
disgiuntamente dagli avv. Antonio Domenico Francesco Giardina, C.F.
Avv. Francesco Aurelio Chillemi, C.F. C.F._2
e avv. Roberto Di Pietro, C.F. , del C.F._3 C.F._4
Foro di Barcellona P.G., giusta procura ad litem ex art. 83 c.p.c. in calce all'atto di appello,
appellante contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, codice fiscale , p. iva , con sede legale in P.IVA_1 P.IVA_1
MI, Contrada Mangiavacca, rappresentata e difesa per mandato su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa dal Prof. Avv. Andrea Genovese,
del Foro di Viterbo, codice fiscale , e dall'Avv. Gualtiero C.F._5
TA del foro di Gela, codice fiscale C.F._6
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. n.
1471/2022 – “responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 22 novembre 2013, la GN Parte_1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. la
[...]
(che gestisce tra MI e San Filippo del Controparte_2
Mela un complesso industriale di trasformazione del petrolio greggio nei diversi prodotti combustibili), chiedendo di accertare la sua responsabilità aquiliana,
secondo il paradigma degli artt. 2043, 2050, ovvero 2051 c.c., per i danni non patrimoniali (alla salute, fisica, psichica, morale, alla vita di relazione) e patrimoniali (per il deprezzamento e per il mancato godimento dell'immobile ove risiede) da lei subìti, prospettandone la imputazione causale alle sostanze inquinanti e nocive provenienti dalla continua e persistente emissione/immissione in atmosfera dagli impianti dello stabilimento della raffineria.
In via subordinata, l'attrice ha concluso per il riconoscimento, in proprio favore,
di indennizzo - da quantificarsi in corso di causa ovvero in via equitativa - ove le immissioni lamentate siano “considerate comunque lecite”.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: a) la sua residenza, sin dal 25 giugno 1992, in MI (via Alessandro
Manzoni n. 33) nel cui territorio, appartenente al Comprensorio del Mela
dichiarato “area ad elevato rischio di crisi ambientale”, è allocato l'impianto della raffineria da cui promanano le denunciate immissioni;
b) la grave patologia neoplastica contratta (leiomiosarcoma uterino, i.e.
sarcoma dei tessuti molli) e scoperta nel 2010;
c) l'esistenza di ingenti immissioni nell'atmosfera di gas e fumi con diossina,
oltreché maleodoranti, da parte della;
CP_1
c) il nesso di causalità e, quindi, la riconducibilità di quella patologia all'esposizione agli agenti tossici appartenenti alla famiglia delle diossine;
d) le plurime iniziative assunte dal Sindaco del comune di MI - onde notiziare gli organi preposti alla vigilanza ambientale ed al connesso rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività richiedenti la autorizzazione integrata ambientale, con compiti di monitoraggio in base ai dati trasmessi dai medesimi soggetti controllati - attraverso le note inoltrate al Ministero dell'Ambiente, alla
, all' , all'Ufficio speciale istituito presso Controparte_3 Controparte_4
l Territorio ed Ambiente Regione Sicilia. CP_5
2. Nella resistenza della convenuta, che ha contestato integralmente le pretese attoree, il Tribunale adìto, ammessa parzialmente la prova testimoniale richiesta dall'attrice e disposte cc.tt.uu. medico-legale ed estimativa dell'immobile, ritenute superflue le cc.tt.uu. chimico- ambientale e meteorologica-
climatologica, con sentenza 14 dicembre 2022, n. 1471, ha rigettato le domande della GN compensando le spese di lite. Pt_1
A sostegno della decisione, il giudice di primo grado, in estrema sintesi, ha ritenuto che non fosse stata “raggiunta la prova in ordine alla configurabilità del
nesso di causalità richiesto ai fini della responsabilità del gestore del complesso
industriale convenuto (…) nella duplice direzione:
a) della carenza di prova di specifico fattore causale tra denunciate immissioni e il sarcoma occorso alla attrice;
b) della impossibilità di formulare un giudizio negativo in ordine alla adeguatezza delle misure di contenimento del rischio improntate dalla convenuta.
Il Tribunale, più nel dettaglio, ha osservato, quanto al primo profilo, che il c.t.u.
medico-legale ha affermato:
• che è verosimile una correlazione tra l'esposizione a diossine, quali agenti epigenetici → promotori, e lo sviluppo della patologia neoplastica
(leiomiosarcoma) da cui è affetta la Signora . Parte_1
• Che le fonti di diossine sono molteplici: “acciaierie; centrali termoelettriche alimentate con combustibili fossili (olio combustibile o carbone), legno,
biogas da discarica;
pesticidi (in fase di produzione ma anche di uso);
diserbanti clorulati;
le raffinerie e la produzione di oli combustibili;
l'incenerimento di RSU, etc (vedi quanto precedentemente relazionato).
• Che le emissioni industriali di diossine possono essere trasportate per grandi distanze dalle correnti atmosferiche e, in misura minore, dai fiumi e dalle correnti marine, e rilevato che le diossine emesse in atmosfera si ridepositano primariamente con le precipitazioni, raggiungendo la terra o l'acqua ed entrando nella catena alimentare
• Che la IA di MI è certamente un emettitore di diossnei, ma non
è possibile riconoscere la RAM quale unica fonte di emissione di diossine, dovendo prendere piuttosto in considerazione l'ambiente nel suo insieme (e le sue fonti di rilascio di diossine), comprensivo anche di altre strutture e impianti emettitori di diossine presenti nel comprensorio, e conseguentemente non può essere esclusivamente la RAM la causa assoluta di sviluppo della patologia neoplastica “leiomiosarcoma” da cui è
affetta la Signora . Parte_1
Quanto al secondo profilo, il giudice di primo grado ha evidenziato come “già
nel libello introduttivo non emerge che la società convenuta sia venuta meno agli
obblighi normativi di comunicazione dei dati relativi alle emissioni di sostanze
inquinanti del tipo di quelle ricomprese nell'allegato I del regolamento CE n.
166/2006 (oggetto di attuazione a mezzo del D.lgs 152/2006 e D.P.R. 157/2011)
- prospettandosi una attività di predisposizione e presentazione continuativa,
quantomeno per l'arco di tempo antecedente la instaurazione del giudizio, dei
rapporti AIA (così ove si descrivono le indicazioni dei rapporti AIA per l'esercizio
2010, 2011 e 2012 rapporti, peraltro, oggetto di produzione all'interno del
fascicolo attoreo: cfr. docc. n. 6, n. 7, n. 8) - incentrandosi, piuttosto, le
contestazioni di parte attrice, sull'aspetto della attendibilità dei dati perché di
provenienza dello stesso gestore -controllato o perché frutto di verifiche a
campione, su cui si dirà infra (cfr. punti n. 26 e n. 27 atto di citazione) - e,
comunque, tenuto conto che è la stessa attrice ad allegare il dato relativo alla
esistenza di specifica autorizzazione rilasciata con provvedimento del 14.2.2011
(pubblicato in G.U.R.S. il 10.3.2011) senza che, in atti, consti evidenza di
sospensione amministrativa del provvedimento autorizzativo medesimo in
relazione all'arco temporale che rileva in questa sede, non costituiscono,
anzitutto, idonea prova del nesso causale le perizie di parte allegate al fascicolo attoreo (segnatamente, quelle redatte dai consulenti e ). Persona_1 Per_2
Il Tribunale ha ritenuto che la IA avesse provato che l'attività industriale contestata fosse stata svolta in un contesto di adozione di misure di sicurezza e prescrizioni adeguate al contenimento dei rischi insiti nella natura dell'attività
svolta e di controlli delle PP.AA. competenti, come documentato
• dai rapporti per gli anni 2010, 2011, e 2012 (“della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare”), rilevanti per la contiguità temporale con il periodo di diagnosi della grave patologia alla del luglio 2010): “si evince una Pt_1
attività di esplicitazione dei dati minuziosamente condotta, anche attraverso
la indicazione dei metodi e dei criteri impiegati (controlli ispettivi del parco
serbatoi, attività di manutenzione, utilizzo di telecamera IR per individuare le
maggiori perdite, monitoraggio acque sotterranee, campagna rilevamento
emissioni di rumore), con la esposizione di valutazione conclusiva in linea
con le prescrizioni del decreto di autorizzazione. Al riguardo - così prendendo
posizione in ordine alle difese attoree - milita verso un giudizio di attendibilità
- e, dunque, specularmente, di idoneità della documentazione sotto il piano
probatorio - la trasparenza espositiva apprezzabile dal raffronto tra il rapporto
del gestore anno 2012 e il rapporto del gestore anno 2011 (…)”.
• Dall'attività ispettiva ed istruttoria condotta in maniera capillare sulla documentazione presentata a corredo della istanza della raffineria, nonché
dagli esiti dei rapporti ispettivi condotti dall' e dall' a seguito di CP_4 CP_6
analisi e studio secondo la procedimentalizzazione che innerva il rilascio dell'A.I.A. (cfr. doc. n. 4 fascicolo attoreo).
• Dal possesso del provvedimento autorizzativo “proprio perché fondato su indagini pregnanti sui livelli delle misure di sicurezza e, altresì, perché accompagnato da una serie di prescrizioni rivolte al gestore - quali quelle di
cui agli artt. 1- 5 del decreto - nonché, infine, perché improntato ad un sistema
di controllo continuo - seppure innervato dal principio di autoresponsabilità
del gestore sin dal momento dell'avvio del procedimento”. Aggiunge il
Tribunale che “D'altra parte - così prendendo posizione in ordine alle ulteriori
difese di parte attrice - a diversa considerazione non può pervenirsi anche
ponendo mente alla circostanza della omessa predisposizione ed attuazione
del “Progetto di Razionalizzazione della rete Regionale di monitoraggio e
controllo della qualità dell'aria e degli strumenti di informazione” - nella
prospettazione attorea, ulteriore strumento di rafforzamento dei controlli
finalizzati al monitoraggio della qualità dell'aria ai fini del contrasto dei
fenomeni di inquinamento atmosferico nel territorio di MI - giacché, tra
le altre, la competenza è riferibile a soggetti cui resta estranea la società
convenuta ( ed Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente) CP_4
come deduce la stessa attrice (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.)”
Il Tribunale ha anche ritenuto irrilevanti i risultati delle prove orali espletate nel corso del giudizio - stante, tra le altre, la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni del teste (in ragione della qualità di Testimone_1
comproprietario del cespite oggetto dell'asserito danno patrimoniale, ovvero della domanda di indennizzo avanzata in via subordinata), nonché della teste
[...]
perché ha appreso alcune circostanze dalla stessa attrice Testimone_2
Il Tribunale ha poi disatteso anche la domanda subordinata di indennizzo, per difetto di prova della intollerabilità delle emissioni (“portata assorbente riveste la
esistenza, efficacia e validità del decreto di autorizzazione A.I.A. la cui portata
consente al Tribunale di ritenere - in difetto di evidenze diverse dall'episodio descritto nella seconda memoria di parte attrice attinente, più che ad emissioni
odorigene, ad incendio e, soprattutto, in assenza di provvedimenti di inibitoria
adottati nella immediatezza dello scambio di missive intercorso tra le autorità
quali l l , la , il Ministero e l'Assessorato - la insussistenza CP_4 CP_6 CP_3
di emissioni provenienti dalla raffineria dotate di una continuità temporale,
quantitativa e qualitativa, tali da renderle sussumibili nell'ambito di quelle
valutabili come eccedenti la soglia della tollerabilità).
3. Avverso tale sentenza la GN ha proposto appello, sulla base di Pt_1
tre motivi ampiamente argomentati, chiedendone l'integrale riforma, con l'accoglimento delle sue domande, previa eventuale integrazione istruttoria riguardo le istanze istruttorie non ammesse.
I tre motivi possono così sintetizzarsi:
Primo motivo (pagg. 27 – 125 dell'atto di appello):
1. erronea applicazione dei principi in materia di onere probatorio,
2. erronea valutazione delle prove acquisite in ordine all'an della responsabilità
della , CP_1
3. erronea negazione della sussistenza del nesso di causalità tra le denunciate emissioni dannose e la patologia tumorale da cui è affetta la deducente,
4. mancata pronuncia sulla domanda di danno da immissioni olfattive
Secondo motivo (pagg. 125 – 133 dell'atto di appello): omesso accertamento del diritto al risarcimento del danno-conseguenza subito dall'attrice e relativa determinazione, chiedendosi la condanna di parte convenuta al relativo pagamento per danno alla salute fisica e psichica, per danno non patrimoniale morale-soggettivo e dinamico-relazionale e per danno patrimoniale da svalutazione dell'immobile di proprietà.
Terzo motivo (pagg. 133 – 134): mancata condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
4. In via preliminare, va esaminata l'eccezione dell'appellato di
inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che lo stesso, contenendo schematicamente tre motivi di appello, indica come parti della sentenza impugnata l'intera parte motiva della sentenza stessa, “con la
conseguenza che appare impossibile scorgere su quali specifiche questioni si sia
appuntata la doglianza della Appellante, a nulla valendo in contrario il corposo
volume del gravame”. Pertanto, la assume che “l'atto di appello potrà CP_1
pertanto essere dichiarato inammissibile, essendo come detto i motivi del tutto
sprovvisti di una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata”.
4.1 – E' noto che (Cass. SSUU 13 dicembre 2022, n. 36481) gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 4.2 - Nel caso in esame, se è vero che l'appello è di quasi 140 pagine ed individua come parte da modificare pressocché l'intero corpus motivazionale della sentenza di primo grado (riportato per intero alle pag. 19-26 e 118-125
dell'atto di impugnazione); a giudizio della Corte, tuttavia, è altresì vero che, al di là di una difficoltà di lettura in alcune parti dell'atto di gravame, per la sua lunghezza espositiva in una questione comunque assai complessa e per la quale vi è stata da ambo le parti una ingente produzione documentale, l'appellante ha via via indicato le specifiche questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, con censure precise ed ampiamente argomentate;
ha poi e conseguentemente indicato l'alternativa decisoria invocata. In tal modo consentendo alla controparte di poter esplicare appieno il proprio diritto di difesa.
4.3 – L'eccezione va, pertanto, rigettata.
5. Osserva la Corte che, nonostante non sia contestato l'inquadramento della fattispecie portata alla cognizione di questa Corte nel paradigma normativo
dell'art. 2050 c.c. (oltrecché in quello del custode ex art. 2051 c.c.), è opportuno spendere qualche parola al riguardo, anche per individuare gli oneri probatori gravanti sulle parti in contesa. Occorre, quindi, richiamare brevemente i principi che regolano la materia della responsabilità per attività pericolose, che sono non soltanto quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per il contenuto intrinseco di essa o, ancora, per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva (Cass. 29 luglio 2015, n. 16052; Cass. 24 luglio 2012, n.
12900). In tal senso, non v'è dubbio che l'attività industriale di raffinazione di prodotti petroliferi esercitata dall'appellata rientra a pieno titolo in quella categoria, per la potenzialità inquinante della stessa e l'astratta possibilità di cagionare danni all'ambiente e alle persone.
5.1 - Ora, dal punto di vista dell'an, in ordine alla natura della responsabilità ex
art. 2050 c.c. ed al conseguente onere probatorio, la più recente giurisprudenza
(Cass. 28 marzo 2025, n. 8224), in linea con un orientamento consolidato (tra le altre: Cass., S.U., n. 582/2008; Cass. n. 13579/2019; Cass. n. 26236/2021; Cass.
n. 16170/2022; in precedenza anche Cass. n. 2189/1978, Cass. n. 3678/1984 e
Cass. n. 7177/1995) ha affermato che si viene a configurare una presunzione di responsabilità, la quale assume le connotazioni di una responsabilità
sostanzialmente oggettiva (così propriamente: Cass. n. 8457/2004 e Cass.
28626/2019) o che, comunque, viene a collocarsi in una zona di confine rispetto a quest'ultima: ciò in quanto essa prescinde da qualsiasi valutazione della condotta sotto il profilo della colpevolezza individuale ed in virtù dell'estremo rigore con cui si atteggia la prova richiesta per superare la presunzione di colpa
(tra le altre: Cass. n. 7093/2015; Cass. n. 26516/2009).
Si tratta, dunque, di una responsabilità non necessita di una preventiva valutazione della colpa ed il cui regime di riparto dell'onere della prova rivela un particolare favore per il danneggiato.
5.2 - Infatti, il danneggiato, che alleghi la responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa, dovrà provare (Cass. 22 luglio 2016, n. 15113):
a) La natura di quell'attività;
b) L'esistenza di un pregiudizio subìto;
c) Il nesso di causalità tra l'attività svolta dall'esercente e il danno patito, a tal fine dovendo ricorrere la duplice condizione che:
c1) l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie,
c2) l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico,
dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato.
5.3 – A sua volta, al fine di esimersi da responsabilità, per il danneggiante non
è sufficiente dimostrare di aver rispettato la normativa vigente nell'esercizio dell'attività o di non aver commesso alcuna negligenza;
occorre invece provare positivamente di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno (tra le altre:
Cass. n. 1931/2017; Cass. n. 19422/2016), chiaramente nei limiti della
“ragionevolezza, che si concretizza nel concetto di “rischio oggettivamente
evitabile”. In sostanza, “il criterio di imputazione della responsabilità non si fonda
su elementi di carattere personale, che risultano sterilizzati, ma su parametri
esterni, oggettivamente definibili, che devono essere modulati in relazione alla
specifica organizzazione dell'attività svolta. In questo senso, la responsabilità
non deriva da un'eventuale colpa dell'agente, ma dall'esigenza di assicurare il
rispetto di standard oggettivi rigorosi e adeguati al rischio intrinseco dell'attività,
in un'ottica di prevenzione e tutela della sicurezza collettiva (...). Il limite entro cui
tale responsabilità viene circoscritta è determinato dal criterio della
ragionevolezza, che si concretizza nel concetto di “rischio oggettivamente
evitabile”. L'esercente l'attività pericolosa, dunque, risponde unicamente in
ragione dell'oggettiva mancanza delle misure protettive idonee, non essendogli
sufficiente, per ottenere l'esonero, la prova di essere personalmente incolpevole.
La portata di tale responsabilità è ulteriormente estesa alle ipotesi in cui, a prescindere dall'adozione delle misure di sicurezza richieste, il danno fosse
comunque evitabile attraverso l'impiego delle soluzioni tecniche astrattamente
disponibili, anche se non riconoscibili al momento dell'immissione in commercio
del prodotto dell'attività” (Cass. 28 marzo 2025, n. 8224).
5.4 – Di tali fondamentali principi si terrà conto nell'esaminare e valutare il poderoso compendio probatorio acquisito al fascicolo, alla luce dei motivi di gravame e delle eccezioni e difese dell'appellata.
6. Passando, pertanto, al merito del gravame e partendo dal già sintetizzato
primo motivo di appello, la pluralità di censure denunciate (“violazione o
omessa applicazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onus probandi, anche con
riguardo alla mancata applicazione dei criteri ex artt. 2050 e 2051 c.c. e normativa
eurounitaria di settore (fra cui la Direttiva n. 2004/35/CE del 21.04.2004); b)
violazione o omessa applicazione della normativa speciale in materia ambientale
(su tutte D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e D.Lgs. 13.08.2010, n. 155; D.D.U.S. n. 19
del 05.09.2006 emesso dall'«Ufficio Speciale aree ad elevato rischio di crisi
ambientale»); c) violazione o erronea applicazione della disciplina di cui all'art.
844 c.c.; d) erronea valutazione dei risultati ottenuti nell'attività istruttoria esperita
ex art. 116 c.p.c.; e) violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato ex art. 112 c.p.c.; g) difetto di motivazione, illogicità e/o
contraddittorietà detta”) impone un esame specifico per ciascuna di esse.
6.1 – Intanto è del tutto irrilevante la considerazione, svolta dall'appellante,
secondo cui il giudice decidente avrebbe errato, perché intervenuto soltanto nella fase finale del giudizio, disattendendo quanto già deciso con le ordinanze in corso di causa dai giudici (soprattutto il g.o.t. dott. che si sono succeduti nel Per_3 tempo. E' agevole al riguardo replicare intanto che le ordinanze interlocutorie non impegnano l'esito finale del giudizio: sicché, chi, come i giudici che hanno trattato il giudizio nella fase istruttoria, hanno emesso ordinanze motivate sul presupposto della ritenuta sussistenza della responsabilità in questione e,
soprattutto, del nesso di causalità, hanno espresso valutazioni e preso posizioni legittime ma che, nell'evidenziato contrasto con la successiva sentenza di merito che ha definito il giudizio di primo grado, non intercettano un vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa. E tale principio è stato evocato espressamente (e,
aggiunge questa Corte, correttamente) nella sentenza appellata, trovando riscontro, ex multis, in Cass. 17 settembre 2021, n. 25183.
6.2 – Nel merito, l'appellante innanzitutto assume – in ordine all'an
dell'invocata responsabilità della - che, contrariamente a quanto CP_1
sostenuto dal Tribunale, ella:
a) ha dato prova della ininterrotta emissione e diffusione di inquinanti atmosferici da parte della IA, derivanti dall'esercizio dei propri impianti di raffinazione e di produzione di energia (“ogni impianto ininterrottamente, oltre ad
immettere in atmosfera le sostanze tipiche in funzione del prodotto trattato o
convertito, immette anche tutte quelle sostanze derivanti dalla combustione di
gas e/o oli nei forni di processo e cioè SOx, NOx, PM, CO, VOCx, H2S, NH3,
IPA, metalli e loro composti. A tutte queste sostanze che vengono immesse in
atmosfera in modo convogliato, si aggiungono anche le emissioni fuggitive
provenienti dalle perdite nelle tubazioni, valvole e serbatoi. Tale fatto è obiettivo
e tecnicamente incontestabile, peraltro ammesso anche dalla controparte nella propria domanda di autorizzazione integrata ambientale, «Allegato C6 – Nuova
Relazione Tecnica dei Processi Produttivi dell'Impianto da Autorizzare», par. 4.2
(«Caratterizzazione quantitativa delle sostanze inquinanti emesse»), pagg. 38-
43, e par. 5.2 («Descrizione caratteristiche avviamento e transitori»), pagg. 47-
53);
b) ha poi dato “prova che il gestore non abbia adottato tutte le misure
necessarie, in termini di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel
suo complesso”, non fornendo la «prova liberatoria» ex art. 2050 c.c. ovvero la prova della causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del «caso fortuito»
(cioè l'eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità) idonea, da sola, a causare l'evento. Infatti, il gestore non sarebbe stato in grado di “produrre dati inerenti la
concentrazione di inquinanti processati dai propri impianti, se non
(prevalentemente) in via discontinua, non potendo, cioè, dimostrare con «dati
reali», nei periodi non interessati dall'analisi discontinua, né il valore di
concentrazione e/o flusso massico delle emissioni inquinanti generate nelle
singole fasi produttive degli impianti in condizioni di funzionamento normale (ciclo
continuo), né, tampoco, il rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 152/06 o
dall'autorizzazione integrata ambientale (né esiste il modo per verificarlo):
trattasi, pertanto, di emissioni in gran parte «incontrollate» ed «incontrollabili».
In sostanza, la GN si duole che il Tribunale non abbia fatto buon Pt_1
governo dei criteri di prova e di imputazione (oggettiva) della responsabilità ex art. 2050 c.c., pur invocato, anche alla luce della “Direttiva n. 2004/35/CE del
21.04.2004, che, infatti, contempla un doppio regime di responsabilità per danni
all'ambiente. L'art. 3.1, in particolare, prevede una imputazione oggettiva del risarcimento per danno ambientale quando causato da operatori che svolgono
attività professionali ritenute di per sé rischiose per la salute umana o l'ambiente,
e una imputazione in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore se
il danno alle specie e agli habitat (o una sua minaccia imminente) è conseguenza
di un'attività professionale non ritenuta per sua natura rischiosa. Tale presunta
“impossibilità di formulare un giudizio negativo in ordine alla adeguatezza delle
misure di contenimento del rischio improntate dalla convenuta”, si fonda su di un apprezzamento del tutto superficiale, erroneo e completamente distorto della documentazione tecnico-ambientale versata in atti. Infatti il Decidente fonda tale
giudizio di «adeguatezza» principalmente su due fatti: a) la RAM è munita di
autorizzazione integrata ambientale (AIA); b) la RAM ha trasmesso i rapporti
ambientali annuali (autopredisposti) previsti dall'autorizzazione integrata
ambientale”.
6.3 – Se queste sono – in estrema sintesi - le prime (e articolate) doglianze mosse dall'appellante alla sentenza gravata, osserva la Corte che la difesa della nella comparsa di costituzione, lungi da una analitica contestazione, si CP_1
è limitata a ripercorrere lo svolgimento del processo, a riportare ampi stralci della sentenza appellata, assumendone apoditticamente la correttezza, ma senza specifiche confutazioni delle plurime censure avversarie, al di là di clausole di stile, anche se, per il vero, ha richiamato indirettamente la documentazione in atti
(es.: “questa parte della sentenza è di tutta evidenza priva di vizi censurabili in
questa sede, laddove non solo si rifà alla documentazione già prodotta dalla
stessa Attrice-Appellante, rilevando appunto la correttezza dell'operato della
in ossequio ai dettami normativi del settore, ma lo fa con Controparte_1
una minuziosa e puntuale motivazione del suo convincimento anche e soprattutto prendendo posizione in ordine agli assunti ed alle difese della sig.ra Parte_1
.
[...]
7. A giudizio della Corte, l'appello, con una dovizia di argomentazioni logiche e tecniche – come detto non specificamente smentite o contrastate dall'appellata,
se non genericamente - ed un'imponente produzione documentale, anche di provenienza della stessa o di PP.AA., intercetta una serie di criticità CP_1
valutative e decisionali della sentenza gravata. Questa, infatti, in maniera per il vero semplicistica e sostanzialmente con una motivazione non coerente con le acquisizioni probatorie nel loro complesso, sovente disattese o non compiutamente esaminate, ha ad esempio valorizzato il dato del mero rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, quale prova della “evidenza di una
attività svolta in un contesto di adozione di misure di sicurezza e prescrizioni
adeguate al contenimento dei rischi”.
7.1 - Tuttavia, affermare che quel decreto autorizzativo è “fondato su indagini
pregnanti sui livelli delle misure di sicurezza e, altresì, perché accompagnato da
una serie di prescrizioni rivolte al gestore - quali quelle di cui agli artt. 1- 5 del
decreto - nonché, infine, perché improntato ad un sistema di controllo continuo -
seppure innervato dal rincipio di autoresponsabilità del gestore sin dal momento
dell'avvio del procedimento (“il gestore resta altresì responsabile della conformità
di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla
configurazione dell'impianto”) - costituisce indice del livello delle misure di
sicurezza adottate”, significa, a giudizio di questa Corte, elidere qualsiasi considerazione e valutazione dei controdati tecnici e delle contestazioni mosse dall'attrice alla documentazione prodotta dalla . In tal senso, la CP_1 motivazione della sentenza gravata è assai carente.
7.
2 - Invero, il Tribunale ha omesso di considerare innanzitutto che, come dedotto e documentato dalla che “La IA di MI è stata Pt_1
autorizzata all'esercizio dell'impianto – giusto provvedimento prot. n. DVA-DEC-
2011-0000042 del 14.02.2011, pubblicato sulla G.U.R.I. il 10.03.2011, e
successive modifiche sostanziali e non sostanziali, riesami, etc. – alle condizioni
dell'allegato parere istruttorio definitivo (PIC), reso il 02.04.2010 dalla
competente Commissione istruttoria AIA-IPPC con protocollo n. CIPPC-00-2010-
0000627, comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). È, quindi,
obiettivo che il rilascio dell'autorizzazione sia avvenuto unicamente a condizione
dell'ottemperanza, entro i termini stabiliti, di oltre un centinaio di prescrizioni di
natura impiantistico-organizzativa, nonché nel rispetto dei valori limite di
emissione (VLE) di inquinanti prescritti o proposti nel parere istruttorio, nonché
ancora nell'integrale rispetto di quanto indicato nella domanda di autorizzazione
presentata dal gestore, ove non modificata dal provvedimento autorizzatorio (art.
1, comma 1, pag. 7)”.
E sul punto, appare evidente come la convenuta oggi appellata non è stata in grado dimostrare, neppure con la sua altrettanto ampia produzione documentale e le consulenze di parte, che quelle prescrizioni erano state ottemperate per intero, anche in termini di prevenzione e riduzione dell'inquinamento; ne consegue che – e questa è una prima acquisizione valutativa a favore del gravame - è rimasta priva di prova la circostanza che siano state adottate tutte le misure necessarie per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Non a caso, quanto al Piano di Monitoraggio e Controllo (pagg.
1-49 e 56 – 77), che impone specifiche prescrizioni, coglie nel segno l'osservazione della
GN secondo cui “Quello che è indubbiamente emerso dall'esame Pt_1
dell'autorizzazione integrata ambientale e dal rapporto ambientale annuale
trasmesso dal gestore è che dalle varie aree dello stabilimento vengano generate
emissioni diffuse e fuggitive non adeguatamente quantificate, in modo
sostanzialmente incontrollato (per tali emissioni, cioè, non vi è, dunque, alcun
elemento che dimostri il rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 152/06 e non vi è
alcun modo per verificarli) e non autorizzato (anche riferendosi alla clausola
generale di cui all'art. 1, punto 2 del decreto AIA: “Tutte le emissioni e gli scarichi
non espressamente citati si devono intendere non ricompresi
nell'autorizzazione”) e, quindi, in violazione di precisi obblighi assunti dallo stesso
gestore nella stessa AIA, volti a limitare e ridurre la fuoriuscita di polveri ed
inquinanti”.
7.3 – Analogamente, è fondata la doglianza dell'appellante in ordine alla
(ritenuta attendibile dal Tribunale) “attività di reporting annuale che (…) il
Decidente ritiene ex se prova della “evidenza di una attività svolta in un contesto
di adozione di misure di sicurezza e prescrizioni adeguate al contenimento dei
rischi”.
Si tratta, in effetti, di attività di reporting AIA, che proviene unilateralmente dal gestore dell'impianto in difetto di contraddittorio con le autorità di controllo ( CP_6
ed . Va osservato, ad esempio, che nel Report 2013, relativo all'esercizio CP_4
2012, viene omesso il riferimento alla diffida operata dal
[...]
nei confronti dello stesso stabilimento ai Controparte_7
sensi dell'art. 29-decies del C.D.A. (nota prot. n. DVA-2012-0008575 dell'11
aprile 2012, inviata alla con riferimento ad “eventi di Controparte_1 emissioni maleodoranti e moleste segnalate da cittadini” e con la “diffida ad
adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della presente a quanto richiesto nella
suddetta nota”, nonché “a produrre entro lo stesso termine una relazione tecnica
particolareggiata, evidenziando, comunque, la necessità dell'adozione da parte
del gestore di sistemi di trattamento e contenimento delle emissioni rilevate,
nonché dell'istallazione di sistemi di monitoraggio e misura di una serie di
sostanze inquinanti derivanti dal ciclo di produzione di idrocarburi, fra cui l'acido
solfidrico (H2 S ) ed idrocarburi non metanici”.
È importante sottolineare che la nota fa cenno ad indagini dell' CP_4
che, a partire dal mese di Novembre 2011, avevano accertato “una presenza in
atmosfera, all'interno del Comune di MI, in località Tribò sita in prossimità
del confine di ponente della , di mercaptani e disolfuri con CP_1
concentrazioni superiori alle soglie di percezione, in diversi giorni del periodo di
riferimento. In particolare, tale campagna ha consentito di associare la forte
presenza dei composti sopra citati proprio alle giornate oggetto di esposti da
parte dei cittadini”.
Peraltro, il Tribunale nulla ha detto su tale diffida e sulla sua chiara valenza dimostrativa di problematiche, non risolte in quell'arco temporale, relative ad emissioni dannose e pericolose, se non che successivamente “nei confronti della
convenuta sono state poste in essere attività di controllo in una unità di tempo
contigua (17, 18 e 19 aprile 2012) alla data della diffida (11.4.2012) di cui alla
predetta nota del Ministero dell'Ambiente, caratterizzate, tra le altre, dalla
acquisizione di rapporti di prova, relazioni contenenti l'esito delle campagne di
misura del rumore effettuate (nel luglio 2011 in epoca coeva alle note del
novembre 2011) (cfr. doc. n. 4 fascicolo convenuta). 7.4 – Ma v'è di più: i Report AIA (unilateralmente disposti dalla IA: lo si ricordi) riguardano un arco temporale dal 2010 al 2012, mentre non sono stati prodotti dati significativi e attendibili per il periodo precedente, nel quale, con tutta evidenza, é insorta la malattia: infatti, la GN se ha scoperto nel 010 di Pt_1
essere affetta da una grave patologia cancerosa, quest'ultima, con tutta evidenza, è insorta prima, in un arco temporale antecedente. Ne consegue – con valutazione dirimente, nel contesto delle altre criticità della sentenza denunciate dall'appellante - che la , sulla quale gravava l'onere della prova CP_1
liberatoria, a fronte della contestata pregressa situazione di immissioni dannose,
nulla ha provato a suo favore per quella fase temporale.
7.5 - Inoltre vi è ampia prova documentale che la IA di MI produce ed emette diossine (PCDD/PCDF) (in tal senso, la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla raffineria è indicativa, così come i rapporti di campionamento relativi a n. 4 campagne di monitoraggio svolte in via discontinua fra il 2011 ed il 2014); così come vi è prova che i processi di rigenerazione di catalizzatori possono portare alla formazione di sostanze clorurate (PCDF, PCDD) la cui esposizione può determinare la patologia tumorale metastatica di cui è affetta l'attrice, come si desume dalla Tabella 13
dell'Allegato C6 della domanda di AIA) e da altra documentazione da essa prodotta, come ad esempio:
indagine analitica per la rilevazione delle emissioni in atmosfera di
PCDD/PCDF, inerente prelievi effettuati presso il Camino E8 Reforming
Catalitico l '8 ed il 22 luglio 2011;
indagine analitica per la rilevazione delle emissioni in atmosfera di
PCDD/PCDF, inerente prelievi effettuati presso il Camino E8 Reforming Catalitico il 10 ed il 18 marzo 2012;
indagine analitica per la rilevazione delle emissioni in atmosfera di
PCDD/PCDF, inerente prelievi effettuati presso il Camino E8 Reforming
Catalitico il 9 ed il 26 aprile 2013;
indagine analitica per la rilevazione delle emissioni in atmosfera di
PCDD/PCDF, inerente prelievi effettuati presso il Camino E8 Reforming
Catalitico il 16 giugno ed il 14 luglio 2014.
Tale produzione, comunque, come opportunamente dedotto dall'appellante,
appare incompleta, perché “non sono state monitorate le emissioni in atmosfera
«in continuo» per tutta la durata del processo di rigenerazione del catalizzatore
dell'unità di Reforming Catalitico, bensì alcune ore di processo (08:30-16:30)
rispettivamente del primo e dell'ultimo giorno dell'attività di rigenerazione”.
7.6 – A questo punto, a supporto delle superiori conclusioni, vanno richiamate le contrapposte consulenze di parte acquisite agli atti:
a) la relazione di consulenza tecnica chimico-industriale di parte attrice/appellante del Prof. datata 30 aprile 2015 (inerente la Persona_4
descrizione quali-quantitativa delle emissioni in atmosfera rilasciate dagli impianti della IA di MI, con particolare riferimento alle emissioni di diossine e furani): il documento tecnico non si rinviene, salvo errori, nella produzione attorea, ma è riportati negli atti difensivi;
b) relazioni di consulenza tecnica chimico-industriale del predetto Prof.
datate 05.06.2014 e 04.05.2015. Nelle conclusioni della Persona_4
relazione, di legge che “nella raffineria di MI sono operativi numerosi
impianti industriali che immettono in atmosfera in modo continuo e periodico
sostanze sia tossiche (S0x, N0x, C0, PM, ecc…) che potenzialmente cancerogene (aromatici, diossine, metalli e loro derivati, ecc…). Diversi di questi
impianti possono immettere in atmosfera rilevanti quantità di inquinanti
determinabili solo con controlli specifici. […] è evidente che le variabili di processo
che possono indurre ad una emissione qualitativa e quantitativa di inquinanti non
costante nel tempo sono numerose. Pertanto, nella loro globalità è certamente
errato. Una valutazione affidabile delle emissioni può essere fatta solo con
sistemi di rilevazione che operano in continuo”.
Nel corpo della consulenza, infatti, il consulente ha confutato l'utilizzo Per_4
del sistema c.d. di “bolla” per la gestione delle emissioni in atmosfera, prevsto dal d. lgs. 152/06. Tale approccio considera la IA nella sua globalità, e pertanto il controllo di conformità ai limiti di legge delle emissioni non è basato sulle emissioni del singolo impianto, ma sulla raffineria tutta, tenendo conto di tutte le composizioni e i flussi di emissioni inclusi nella “bolla”.
Tale valutazione, afferma il c.t.p., con una argomentazione che la Corte, dal punto di vista logico, condivide, potrebbe essere davvero attendibile solo laddove si disponesse dei dati giornalieri per singola fonte emissiva, ma così non è,
essendo controlli fatti in campagne limitate nel tempo, ad esempio di 20 giorni, in cui comunque non vengono controllate tutte le fonti emissive della bolla, ma solo alcune.
In tal senso, appare inattendibile (o, comunque, scarsamente probante) il metodo di bolla per la valutazione delle emissioni inquinanti, anche tenendo conto della direttiva 2010/75/UE, che indicava che il controllo delle fonti emissive deve essere fatto di continuo, con apparecchiature fisse.
d) relazione di consulenza tecnica chimico-industriale del Prof. Per_4
datata 15.05.2014. In essa il c.t.p. ha valutato la provenienza delle
[...] emissioni “fuggitive” e il loro impatto di inquinamento ambientale;
ha considerato i serbatoi di stoccaggio, i serbatoi a cielo aperto, le operazioni di carico e scarico e la tenuta degli elementi degli impianti, come valvole o pompe, nella movimentazione dei flussi. Dai documenti forniti dalla , il consulente ha CP_1
potuto individuare più di 40 mila sorgenti, di cui più di 6 mila non accessibili, e cioè non analizzabili. Sono stati rilevati 143 punti con emissioni elevati (VOC, e cioè composti organici volatili, superiore a 10.000 ppm, e cioè di parti per milione), e dopo la manutenzione, il numero delle perdite è sceso a 93. Dunque,
sommando la quantità di sorgenti non analizzabile, e per le quali non è possibile valutare le emissioni fuggitive inquinate, ai 93 punti che con certezza producono emissioni altamente inquinanti, si arriva alla conclusione “che la RAM
potenzialmente immette in atmosfera quantità rilevanti di VOCS che come è noto
sono dannose per la salute”.
7.7 – Di contro, a giudizio della Corte, la relazione del prof. Persona_5
consulente di parte della , non è persuasiva nel dimostrare l'estraneità CP_1
della IA dalle emissioni inquinati e dai cattivi odori. Infatti, egli, per lo più,
ritiene che “Non vi è prova alcuna che possa discriminare il contributo quantitativo
delle emissioni di NMHC e di prodotti solforati della raffineria rispetto alle
concentrazioni riscontrabili in aria. Infatti le immissioni riscontrate sono imputabili
a tutte le sorgenti che potenzialmente possono emettere NMHC (traffico
veicolare, e marittimo, raffineria, altre attività antropiche, fondo naturale, ecc.)”,
limitandosi a riconoscere l'esistenza di potenziali fonti alternative quali concause di inquinamento, non escludendo mai, tuttavia, che la IA, a propria volta produca emissioni altamente inquinanti, di per sé sole idonee a cagionare la patologia di cui è affetta l'appellante. Ed infatti, anche se il consulente afferma che “le emissioni di raffineria sono pedissequamente conformi alle normative di
settore ed alle prescrizioni AIA”, le osservazioni elaborate in consulenza non sono convincenti.
Il prof. infatti, dopo aver elencato le misure messe in atto dalla RAM Per_5
per limitare e prevenire le emissioni diffuse, senza tuttavia indicare i risultati di tali operazioni, afferma che “le emissioni diffuse di raffineria sono conformi a
quanto previsto dalle più restrittive linee guida per l'abbattimento della
concentrazione di NMHC e prodotti solforati, sotto il controllo di , che nulla CP_6
ha mai eccepito se si trascura alcune osservazioni avanzate, in occasione di una
visita straordinaria, per un presunto rilascio di composti solforati dal tetto del
serbatoio TK 520”.
Certamente, non può ritenersi provato il rispetto dei limiti di emissione dalla circostanza che l non abbia svolto rilievi alla raffineria, soprattutto a fronte CP_6
di precise contestazioni. Aggiunge poi che “Le emissioni sono state e sono
conformi ai limiti normativi previsti”, facendo riferimento all'allegato sull'indagine analitica per la rilevazione delle emissioni che subisce quel limite evidenziato dal consulente e cioè il fatto di non essere rilevazioni continue ed a cadenza Per_4
giornaliera, ma di essere basate su campionamenti effettuati solo in alcuni giorni dell'anno. Solo alcuni dei parametri, infatti, sono controllati giornalmente.
Tale aspetto, era stato già rilevato dallo stesso Giudice di primo grado, che con ordinanza del 18.7.2017 osservava che “le emissioni in atmosfera, tanto
quelle «convogliate» che quelle «non convogliate», ossia «diffuse» e «fuggitive»,
la convenuta di MI non è in grado di fornire dati sulla CP_1
concentrazione di inquinanti processati dai propri impianti, se non – soprattutto –
in via discontinua o periodica (come ad es., è previsto un monitoraggio discontinuo o periodico tanto per le emissioni convogliate dei c.d.
«microinquinanti», ossia sostanze potenzialmente tossiche o cancerogene quali
l'idrogeno solforato – H2S, gli idrocarburi policiclici aromatici I.P.A., gli idrocarburi
clorurati come i furani – PCDF, le diossine – PCDD, etc., i metalli pesanti, che
per le emissioni non convogliate diffuse o fuggitive di VOCs o composti organici
volatili), non potendo, cioè, dimostrare con «dati effettivi» (e non mere «stime»),
nei periodi non interessati dall'analisi discontinua, il valore di concentrazione
delle emissioni inquinanti generate nelle singole fasi produttive degli impianti in
condizioni di funzionamento normale, né, tantomeno, il rispetto dei limiti stabiliti
dal D.Lgs. n. 152/06 o dall'autorizzazione integrata ambientale (né esiste il modo
per verificarlo): trattasi, in effetti, di emissioni in gran parte «incontrollate» ed
«incontrollabili”.
7.8 – In tale contesto probatorio contrastante, ma che consente, a giudizio della Corte, una chiave di lettura coerente e lineare, emergono comunque dati obiettivi che consentono di addebitare certamente alla RAM l'emissione di sostanze inquinanti dannose, nell'ambito di un processo produttivo di per sé
pericoloso. Essa, in sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale
che, in tal senso ha mal applicato i criteri di riparto dell'onere probatorio, non ha ottemperato al proprio onus probandi, che doveva portare a dimostrare la liceità
delle proprie emissioni in atmosfera con particolare riferimento alle diossine
(PCDD+PCDF). L'appellata, infatti, si è limitata a produrre – peraltro solo su ordine di esibizione del Giudice– autocampionamenti ed analisi discontinui e,
quindi, non rappresentativi delle emissioni in atmosfera relative al processo di rigenerazione del catalizzatore dell'unità di Reforming Catalitico.
Va aggiunto, come opportunamente evidenziato dall'appellante, che nel 2016, con decreto prot. DVA n. 129 del 08.04.2016, il Ministero dell'ambiente (MATTM),
nel disporre il riesame del decreto AIA, in sede di Parere Istruttorio Conclusivo
(par. 12.4 «Emissioni in atmosfera», pag. 114) ha introdotto la prescrizione n. 21
«Ulteriori Limiti Emissivi», in cui, in relazione al parere reso dalla Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con nota prot. n.
8985 del 20.03.2017, acquisita agli atti del MATTM con prot. DVA n. 6599 del
20.03.2017, viene imposto al Gestore il rispetto di ulteriori limiti emissivi puntuali inerenti, fra l'altro, le diossine (PCDD+PCDF), e non solo per quanto concerne il processo di rigenerazione del catalizzatore dell'impianto di Reforming Catalitico,
bensì in relazione alle emissioni in atmosfera prodotte da ulteriori n. 4 camini: •
E1 (Topping 3 Multicombustibile) ; • E3 (Topping 4 Multicombustibile) ; • E5
(Vacuum Multicombustibile) ; • E25 (HDC, Idrogeno 1, Idrogeno 2 ed LC Finer).
Ciò significa che il monitoraggio delle diossine è stato esteso alle emissioni in atmosfera prodotte da altri impianti e processi di raffineria, continui e non solo discontinui.
8. In ordine al contestato nesso di causalità, osserva la Corte (con ciò
dissentendo dalle conclusioni definitive del Tribunale) che
1. L'attrice ha allegato e documentato di essere affetta da patologia tumorale metastatica costituita da un leiomiosarcoma uterino, con secondarismi polmonari e pancreatici.
2. Ha allegato e provato la correlazione significativa della patologia con l'esposizione ad agenti tossici appartenenti alla famiglia delle diossine: il c.t.u. medico-legale Dr. ha al riguardo espresso una Persona_6
valutazione chiara e precisa, non smentita adeguatamente dalle opposte osservazioni tecniche di parete appellata, affermando che “...Nell'uomo vi
è una correlazione significativa tra l'esposizione a diossine e l'incremento
di sarcomi dei tessuti molli, linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin, tumori tiroidei
e polmonari, mesoteliomi “Sulla base di quanto su esposto, è verosimile una
correlazione tra l'esposizione a diossine, quali agenti epigenetici →
promotori, e lo sviluppo della patologia neoplastica (leiomiosarcoma) da cui
è affetta la Signora ....”. Sul punto, altresì, va citata e Parte_1
richiamata anche la condivisibile relazione di consulenza tecnica di parte attrice del Dr. (allegato 4 della memoria secondo termine ex Persona_7
art. 183, sesto comma, c.p.c.);
3. Ha allegato e provato che le emissioni della possono raggiungere CP_1
e raggiungono la sua abitazione, sita al terzo piano, e questo con la relazione di consulenza tecnica meteorologica del Dr. Persona_8
datata 18.05.2015, che ha esaminato e valutato dati metereologici dal 2009
al 2014, quindi, rilevanti ai fini di causa. Le conclusioni del c.t.p. così
recitano: “l'analisi approfondita di tutti i dati meteorologici rilevati dalle due
stazioni meteo e messi a disposizione dall' , e della traiettoria CP_4
percorsa dai venti sull'area in esame, fa ritenere assolutamente plausibile e
altamente probabile che il flusso d'aria veicolato dai venti che provengono
in un range compreso tra i 110 gradi e i 160 gradi, possa sospingere per un
numero elevato di giorni l'anno verso l'abitazione della Signora Parte_1
eventuali elementi prodotti e rilasciati nella libera atmosfera dalla
[...]
di MI” CP_1
8.1 – Su quest'ultimo aspetto, vi è una decisa contestazione del prof. Per_5
consulente della , che ha invece ritenuto il contrario, concludendo che CP_1 “Tale accadimento (n.d.r. lo spirare del vento dalla RAM verso l'abitazione della
Sig.ra , come si evince dalla tabella superiore è assolutamente di modesta Pt_1
entità, stante la bassissima frequenza riscontrata in 10 anni di osservazione,
rispetto a tutte le altre possibili direzioni”.
Tuttavia, a giudizio della Corte, il c.t.p. dott. ha specificato che i dati Per_2
utilizzati per le sue valutazioni sono quelli rilevati da due stazioni metereologiche dell' allocate nei pressi della zona industriale di MI, relativamente agli CP_4
anni dal 2009 al 2014, suddivisi per mese, provvedendo anche ad inserire nella consulenza tali dati, poi elaborati tramite grafici ed immagini, mentre il prof. Per_5
non ha indicato quali siano i presupposti oggettivi posti alla base delle proprie conclusioni, procedendo direttamente all'inserimento in consulenza dell'elaborazione dei grafici finali.
Si ritiene pertanto più affidabile e convincente la consulenza e le conclusioni del dott. , e di conseguenza la piena prova raggiunta sul punto dalla Per_2
ricorrente, anche tenendo conto di quanto si dirà in ordine alle immissioni maleodoranti provenienti dalla , con specifici documenti e CP_1
testimonianze che attestano come in certe circostanze metereologiche i fumi a altre emissioni prodotte dell'appellata sono percepibili nell'abitazione della Pt_1
Ne consegue che, a giudizio della Corte, l'attrice/appellante ha dato verosimile e plausibile prova che i prodotti pericolosi del processo produttivo in esame possono raggiungere in più occasioni nel tempo la sua abitazione, esponendola agli stessi: e ciò anche tenendo conto della moltitudine di documentazione inerente denunce, esposti, diffide che attestano la diffusività di immissioni nell'area in questione, ivi compresa la zona di residenza dell'attrice stessa.
8.2 – Sul primo e sul terzo punto, data per provata la patologia da cui è affetta l'appellante, in ordine al nesso di causalità medico-legale, non coglie nel segno quanto affermato dal c.t.p. di parte appellata, prof. secondo cui “Non Per_9
viene tuttavia offerta alcuna spiegazione del perché́ sia ritenuta “verosimile”
l'esistenza di collegamento tra diossine e la specifica forma neoplastica
(leiomiosarcoma) diagnosticata nella sig.ra Questo aspetto è assai Pt_1
rilevante, considerato che le neoplasie uterine riconoscono, come cause
principali, fattori di rischio ambientali, ormonali, ed eredo-familiari del tutto
indipendenti dalle sopra indicate sostanze chimiche, comprese situazioni comuni
quali l'obesità, un regime alimentare ricco di grassi animali e povero di frutta e
verdure, menarca precoce, menopausa tardiva, perduranti irregolarità del ciclo
mestruale, il diabete e uno stile di vita sedentario (AIOM, 2016)”.
8.3 - Al riguardo, il c.t.u., con argomentazione che è condivisibile, perché
aderente a specifici riferimenti scientifici, ha replicato che “è nota, a livello
internazionale, l'associazione tra esposizione a diossine da inquinamento
ambientale e incremento dell'incidenza di tumori, in particolare dei sarcomi dei
tessuti molli (come il leiomiosarcoma). Inoltre, è totalmente errato quanto
affermato dal CTP Prof. , in quanto i fattori di rischio, da egli elencati, Per_10
sono relativi ai tumori dell'endometrio uterino (carcinomi endometriali) ma non ai
tumori del miometrio uterino (sarcomi) quale quello che ha colpito la Signora
”, concludendo che “Fattore di rischio per i leiomiosarcomi è Parte_1
l'esposizione a diossina”.
Ancora, il c.t.u. ha replicato alla contestazione del Prof secondo Per_10
cui – in sintesi – “le attività di raffineria non comportano emissione continua di
sostanze diossiniche dato che le lavorazioni non utilizzano composti clorurati
come materia prima. In base ai rilievi condotti (v. relazione del Prof. Per_5 2015), l'emissione di diossine da parte della è collegata unicamente al CP_1
processo discontinuo di rigenerazione, il quale avviene per pochi giorni l'anno,
ad intervalli da 10 a 24 mesi, in unità poste off-stream. In ogni caso, i livelli di
diossine nelle emissioni si limitano a pochi picogrammi TEQ/Nm3 . Nelle poche
ore in un anno che si richiedono per completare il processo di rigenerazione del
catalizzatore, sono dunque rilasciate dalla IA quantità di diossine un
milione di volte inferiori rispetto al limite fissato per legge e almeno 1000 volte
inferiori rispetto al limite, di per sé molto restrittivo, previsto per le emissioni degli
inceneritori. E' quindi evidente che il potenziale apporto di diossine è di entità
irrisoria. Con riferimento al caso in esame, la possibilità che Sig.ra abbia Pt_1
inalato ed assorbito diossine specificamente veicolate dalle emissioni della
è di fatto inesistente, dato che (i) la ricaduta al suolo di diossine CP_1
provenienti dall'impianto diventa pari a zero già a distanza di 500 metri dal punto
di emissione, come risulta dalle stime modellistiche (v. dettagli nella relazione del
Prof. ; (ii) l'abitazione della Sig.ra risulta essere distante oltre 3 km Per_5 Pt_1
in linea d'aria dagli impianti della , dunque ben oltre il limite dell'area CP_1
dove si ha totale azzeramento delle ricadute al suolo”.
Premesso che, a giudizio della Corte, il prof. ha affrontato questioni Per_9
tecniche che esulano dal campo medico-legale e che trovano piena dimostrazione in quanto prima evidenziato nella presente sentenza in ordine alla natura di impianto emittente della RAM, il dott. ha condivisibilmente Per_6
osservato che “ le diossine sono ubiquitarie (…) e in atmosfera, possono essere
trasportate per grandi distanze e successivamente depositarsi, ed essere
ritrovate nell'acqua, nei suoli e nei sedimenti (…) rendendo così possibile la
contaminazione di luoghi lontani dalle sorgenti di emissione”, tanto che “Diossine sono state riscontrate anche nell'ambiente artico, nella fauna artica (squali, foche,
orsi polari, etc) e nelle profondità oceaniche”. Sicché “Affermare che le ricaduta
al suolo di diossine provenienti dall'impianto diventa pari a zero già a distanza di
500 metri dal punto di emissione non è esatto (vedi “Diossine Furani e PCB” di
APAT (oggi Controparte_8
pubblicato, in Pubblicazioni, sul sito del Ministero della Salute)”.
Inoltre, l'affermazione del prof. secondo cui “nel caso in esame, non è Per_9
stata fornita alcuna prova di esposizione eccessiva a diossine né risulta che
nell'organismo della sig.ra siano presenti diossine in quantità superiori a Pt_1
quelle di norma rilevabili nella popolazione generale, a MI o in una qualsiasi
altra località italiana o europea” e che, in definitiva, “rimane indimostrata
l'adeguatezza quantitativa dell'esposizione, uno dei criteri che si richiedono per il
riconoscimento medico legale del nesso di causalità”, si espone alla replica del c.t.u., che così scrive: “il Prof. si preoccupa di non poter conoscere il Per_9
quantitativo in diossine presenti nell'organismo della Signora ma non si Pt_1
preoccupa (e non giudica importante) del fatto che non si conoscano (non sono
stati forniti dati dalla RAM, tranne i dati relativi al Reforming catalitico, ne i
quantitativi ne la qualità di diossine emesse dalla IA di MI, emissione
di diossine che non è certamente solo quella riportata dal Prof. (e relativa Per_9
ad emissione di diossine una volta l'anno e per poche ore) visti i quantitativi di
fuel oil e coke combusti dalla RAM per la produzione di energia ad uso interno
(vedi quanto suesposto circa fuel oil, coke e produzione di energia) che
consentono di affermare che l'emissione di diossine è costante e non
estremamente saltuaria come invece affermato dal Prof. Ed è nota, a Per_9
livello internazionale, l'associazione tra esposizione a diossine da inquinamento ambientale e incremento dell'incidenza di tumori, in particolare dei sarcomi dei
tessuti molli (come il leiomiosarcoma)”.
8.4 – Da quanto emerso al punto di vista medico-legale, ritiene la Corte che non possa dubitarsi dell'esistenza di una verosimile correlazione tra l'esposizione a diossine e lo sviluppo della patologia (leiomiosarcoma) in oggetto, nel contesto del principio del "più probabile che non” di cui si parlerà di qui a poco.
8.5 - Ma questa Corte ritiene anche che non colga nel segno e comunque non rilevi l'affermazione del c.t.u. medico-legale del Dr. secondo cui Persona_6
nella zona in questione vi è una «pluralità» delle fonti o sorgenti di emissione delle «diossine», al di là di quelle della RAM.
Ora, è evidente che, come eccepito dall'appellante, il c.t.u. sia andato oltre il mandato affidatogli, non rientrando nel suo mandato la questione di eventuali altri fonti emittenti, peraltro sostenuta apoditticamente.
In ogni caso, vale evidenziare che:
a) La non ha provato quali siano eventuali altre fonti di inquinamento CP_1
parimenti incidenti, non potendosi considerare rilevanti i riferimenti generici del c.t.p. prof. “Nella figura precedente sono evidenziati gli Per_5
insediamenti produttivi più rilevanti nel milazzese unitamente alla
localizzazione dell'impianto di depressurizzazione ed odorizzazione del gas
naturale che potrebbe essere causa di immissioni di NMHC”, senza tuttavia la prova specifica che una di queste fonti alternativa produca effettivamente una quantità di emissioni inquinanti da sole sufficienti a provocare la patologia di cui si discute. Il solo fatto che “il contributo alle immissioni da
parte della raffineria è assolutamente indistinguibile da altri contributi
derivanti del traffico veicolare e dalle altre attività presenti nel milazzese” non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità della RAM;
b) Già con l'ordinanza del 18 luglio 2017 il Tribunale, con motivazione che in questa sede si condivide e si richiama, ha affermato che “Per i motivi fin qui
esposti, non risulterebbe nemmeno fondata la tesi esposta da parte
convenuta in relazione ad una presunta “indistinguibilità” del contributo
emissivo della di MI rispetto a quelle derivanti da altre sorgenti CP_1
inquinanti. Infatti, sotto un profilo specificamente processuale, si rileva che la
convenuta non abbia né eccepito o ritenuto una propria Controparte_1
carenza di “legitimatio ad causam” passiva/carenza di titolarità passiva
rispetto alle domande attoree, né abbia testé formulato domanda di chiamata
in causa di terzo ex art. 106 c.p.c. Nel merito tale posizione si palesa
infondata in quanto sfornita di qualsivoglia prova. La convenuta, invero, a
parte una serie di affermazioni labiali, ovvero genericamente riportate negli
elaborati dei propri consulenti tecnici di parte, non ha fornito alcuna
documentazione asseverante sotto un profilo chimico-ambientale
l'individuazione di tali sorgenti emissive e la caratterizzazione quali-
quantitativa delle relative emissioni inquinanti. Si rileva, quindi, che la
di MI non sia stata in grado di escludere il proprio effettivo e CP_1
diretto apporto causale nei fenomeni emissivi di cui sopra che, anzi, deve
ritenersi accertato”
c) l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del
"più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cass. 26 settembre 2024, n. 25805).
8.6 - Sotto quest'ultimo aspetto, se anche si voglia ritenere che l'evento dannoso potrebbe in ipotesi ricollegarsi a più azioni od omissioni, il problema della concorrenza di una pluralità delle cause trova la sua soluzione nella disciplina di cui all'art. 41 c.p., a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a ciascuna di esse, a meno che non sia raggiunta la prova dell'esclusiva efficienza causale di una sola, pur se imputabile alla stessa vittima dell'illecito, da ritenersi idonea a impedire l'evento o a ridurne le conseguenze (Cass. 6 luglio 2021, n. 19033;
Cass. 24 giugno 2025, n. 17006). Applicando tale principio alla fattispecie in esame, non si può negare il nesso eziologico fra la accertata condotta pregiudizievole della RAM e il danno patito dalla GN solo perché Pt_1
potrebbero sussistere (e, come detto, neanche vi è la prova di ciò)
più cause possibili ed alternative: infatti, il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione, come detto,
nell'art. 41 c.p.
8.7 – Da tutto quanto esposto e argomentato, tenendo conto delle plurime fonti di prova, delle valutazioni espresse al riguardo con riferimento ai criteri di riparto dell'onus probandi, al principio causale del «più probabile che non» ex art. 40
c.p., nonché di quello di «equivalenza delle condizioni» ex art. 41 c.p., ritiene la
Corte di dover ribadire che sia stata pienamente raggiunta la dimostrazione del nesso eziologico fra la denunciata ed accertata condotta della IA, non rispettosa dei criteri di protezione previsti dall'art. 2050 c.c. e dalla normativa di settore, e la patologia da cui la GN è risultata affetta: ne consegue che Pt_1
deve dichiararsi che la stessa condotta dello stabilimento convenuto sia stata causa della lesione della salute (c.d. «causalità materiale»), con le conseguenze di legge.
In tal senso va riformata la sentenza di primo grado, in accoglimento del motivo di appello esaminato.
9. Altro motivo di censura, sempre indicato nel primo, riguarda il fatto che il
Tribunale “ha completamente ignorato il fatto allegato da parte attrice delle cc.dd.
«molestie olfattive» inerenti all'immissione di odori disturbanti di origine
industriale, con relativa domanda di accertamento e condannatoria al
conseguente risarcimento del danno, commettendo una violazione del principio
di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.”.
9.1 – A giudizio della Corte, il gravame va accolto, dovendosi ritenere provata la circostanza, diversa da quella relativa all'insorgenza della patologia, della presenza di cattivi odori ed esalazioni inquinanti, provenienti dalla , e CP_1
percepibili presso l'abitazione dell'appellante. E questo sulla base di diversi elementi.
9.2 - In primo luogo, per gli esiti delle campagne di monitoraggio della qualità
dell'aria ambiente condotte da fra il 2009 ed il 2012, che hanno CP_4 portato, come già osservato in precedenza, ad una diffida del Ministero
dell'ambiente nei confronti della a seguito dell'ispezione Controparte_1
straordinaria dell'impianto condotta dall'Autorità di Controllo . CP_6
9.2. In secondo luogo, per la produzione della copiosa corrispondenza sul punto tra gli Enti istituzionali interessati alla problematica, considerando che proprio nel periodo oggetto della domanda giudiziale i fenomeni di immissioni odorifere di matrice industriale, di sicura provenienza dalla RAM, costituivano una vera e propria emergenza sociale, come attestato dalle numerose note del
Comune di MI sul punto, che sono state versate in atti ulteriore (una fra tutte:
nota prot. n. 1208 del 3 febbraio 2012, con cui il Sindaco del di MI CP_9
scriveva: “La presente per informare che nelle giornate del 28 e 30 c.m. sono
stati notati e segnalati, in più parti del territorio di questo Comune, esalazioni di
cattivi odori presumibilmente provenienti da presunte emissioni di gas in
atmosfera, si reitera l'invito ad intensificare l'attività di accertamento di tutte le
cause di pregiudizio, disponendo per la loro immediata eliminazione...”.
9.3. Infine, per la prova testimoniale raccolta in primo grado, con la chiara e circostanziata testimonianza della GN , sulla cui attendibilità Testimone_2
non v'è motivo di dubitare, nonostante il tentativo della difesa di parte appellata di sminuirne la valenza e l'affermazione del Tribunale di circostanze apprese de
relato. E ciò in ordine a quanto ella ha dichiarato per aver percepito direttamente e personalmente (e, per l'appunto, non de relato) le immissioni odorifere fastidiose e maleodoranti soprattutto in periodo estivo e con vento di scirocco,
anche in varie zone di MI;
ha specificato di avere avvertito odori particolarmente acri e pungenti, in generale sgradevoli, pienamente percepibili presso l'abitazione dell'appellante, e da cui, in alcune occasioni, sono dipesi episodi di bruciore agli occhi, senso di nausea e vomito per i familiari dell'appellante, i due figli e . Per_11 Persona_12
Tali dichiarazioni – che hanno un riscontro oggettivo nelle sumenzionate note del e nel contesto dell'intero compendio probatorio - trovano CP_9 CP_1
peraltro conferma piena nella testimonianza del signor dipendente Testimone_3
della stessa che, al di là di tentativi di sminuire la vicenda anche in CP_1
termini quantitativi, ha comunque dichiarato con nettezza che ha avvertito più
volte emissioni aventi odore di gas, soprattutto con il vento di scirocco ed anche all'interno della , pur senza accusare alcun fastidio. CP_1
9.4 - Per tutte queste ragioni, si deve ritenere che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, é stata fornita la prova che, ai sensi dell'art. 844 c.c.,
dalla di MI siano fuoriuscite con una certa frequenza immissioni CP_1
maleodoranti percepite presso l'abitazione della e che, con tutta evidenza, Pt_1
per quanto prima detto sulle diffide del e la prova testimoniale, hanno CP_9
ecceduto la normale tollerabilità delle immissioni, anche per la loro natura di derivazione industriale.
9.5 – In ordine al quantum, a giudizio della Corte la materia in questione impone di liquidare il danno in via equitativa, per l'impossibilità, o quanto meno la particolare difficoltà, della precisa determinazione dello stesso (art. 1226 c.c.)
tenuto conto della complessità e latitudine degli apprezzamenti all'uopo necessari nonché della inesistenza sia di una misura in base alla quale aritmeticamente stabilire il limite suddetto, sia di un criterio fisso di determinazione del pregiudizio monetariamente apprezzabile (Cass. 18 agosto 1981, n. 4937).
In mancanza di più specifici elementi e considerando il rilievo relativo che quelle immissioni risultano aver avuto nella vita personale e familiare (e l'assenza di pregiudizio alla proprietà, per come si vedrà di qui a poco), può liquidarsi la somma di € 10.000,00 in valori attuali.
10. Con il secondo motivo di appello la GN si duole che il Pt_1
Tribunale, nonostante ella abbia provato il nesso causale prima indicato, abbia omesso di accertare il suo diritto al risarcimento del danno-conseguenza e la relativa determinazione, rigettando le domande risarcitorie.
Invoca quindi:
a) il danno alla salute, in relazione ad una percentuale di invalidità calcolata dal c.t.u. dott. nel 70%, con quantificazione monetaria, secondo le Tabelle Per_6
del Tribunale di Milano, di € 755.921,00, con aumento del 50 % per sofferenza soggettiva e personalizzazione massima al 25 %
b) il danno biologico di natura psichica (rinviando all'indagine psicodiagnostica e clinico-legale effettuata dal Dr. nel proprio elaborato Persona_13
peritale, che ha rilevato “un marcato stato ansioso, con depressione del tono
dell'umore, e pensiero polarizzato alle condizioni ambientali nocive,
altamente pregiudizievoli e in diretta connessione col suo stato di salute. La
sfera emotivo-affettiva evidenzia uno stato di forte abbattimento e precarietà
del futuro. Inoltre tali fattori ambientali hanno imposto anche un cambiamento
penalizzante delle condizioni di vita della Sig.ra e dei suoi familiari”: 25 Pt_1
%
c) Danno non patrimoniale morale-soggettivo e dinamico-relazionale, anche alla luce di quanto dichiarato dai testimoni.
d) Danno patrimoniale dell'immobile di proprietà di parte attrice.
10.1 – Il motivo è solo parzialmente fondato, dovendosi esaminare nel merito le varie tipologie di pregiudizio che l'appellante assume aver subìto e per le quali chiede una statuizione risarcitoria.
10.2 - Quanto al pregiudizio al bene – salute, va ricordato che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona
(Cass. 2 settembre 2022, n. 25887) e può compendiarsi, in una nozione omnicomprensiva (nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica), come l'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato determinata dall'evento lesivo
(Cass. 30 ottobre 2018, n. 27482): in tal modo, riconducendosi ad unità varie figure nelle quali a volte viene, contra legem, disarticolato quel danno (es., Cass.
20 agosto 2018, n. 20785, secondo cui costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale).
Rimane, invece, necessaria una differente ed autonoma valutazione della sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé,
paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (Cass. 20
agosto 2018, n. 20785).
10.3 – Ne consegue, sotto il profilo della ricaduta quantificatoria, che la misura
"standard" del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute,
prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) va adottata in linea generale, con l'eventuale aumento a) per il danno c.d. morale, ontologicamente diverso dal danno biologico,
attraverso l'applicazione della quota aggiuntiva prevista ad esempio nelle Tabelle
milanesi, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità
della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova (Cass. 12 luglio 2023, n. 19922);
b) per la c.d. “personalizzazione", con motivazione analitica e non stereotipata,
solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), diverse dalle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
(Cass. 6 marzo 2025, n. 5984)
10.4 – Tutto ciò premesso, tenendo conto dell'età della deducente al momento in cui ha avuto cognizione della grave patologia da cui era affetta (non potendosi accertare la data di insorgenza), e cioè 42 anni, nonché la percentuale di invalidità in questione, quel danno va quantificato in € 502.046,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale strictu sensu.
Va aggiunta anche la maggiorazione per sofferenza soggettiva interiore, nella sua massima estensione, in ragione della tipologia e gravità della patologia in esame, non suscettibile di regressione e dalle ricadute, in termini anche di sofferenza e paura e stress, del tutto plausibili: spettano, quindi, ulteriori €
251.023,00. In tal modo considerandosi quella che l'appellante individua quale danno non patrimoniale morale-soggettivo.
Ne consegue un totale di € 753.069,00 in valori attuali. 10.5 – Osserva la Corte che la percentuale del 70 % e, quindi, siffatta somma comprendono tutti i tipi di pregiudizio alla salute accertati dalla c.t.u., non potendosi riconoscere una voce distinta di “danno biologico di natura psichica”
(cfr. Cass. 3 marzo 2023, n. 6443, secondo cui il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica/psichica della persona è risarcibile come danno morale,
se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-
affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
10.6 - Peraltro, l'invocato pregiudizio dinamico-relazionale non può essere risarcito separatamente dal danno alla salute complessivamente inteso
10.7 - Nessuna ulteriore personalizzazione compete alla Papa, in difetto di qualsiasi prova al riguardo (si rinvia, a parte la citata Cass. 6 marzo 2025, n.
5984, anche a Cass. 4 marzo 2021, n. 5865 e Cass. 10 novembre 2020, n. 25164,
che fa riferimento a circostanze eccezionali e specifiche, essendo necessaria l'individuazione di elementi di danno ulteriori rispetto a quelli ordinari che sono già compensati dalla liquidazione forfettizzata tabellare).
11. In ordine all'invocato danno patrimoniale, l'appellante si duole che il
Tribunale abbia omesso di riconoscere che l'esposizione ambientale connessa alle emissioni rilasciate dagli impianti di raffineria hanno, altresì, provocato un danno - in termini di deprezzamento di valore - all'immobile di proprietà di parte attrice, a destinazione residenziale.
11.1 - Sul punto, tuttavia, si ritiene di condividere le conclusioni del CTU arch.
Per_1
, secondo cui “l'immobile di proprietà della Sig.ra non ha Parte_1
subito nessun deprezzamento imputabile alle condizioni ambientali determinate
dalla presenza della vicina Controparte_2
poiché le stesse sono, come visto, preesistenti all'acquisto. Le ragioni della
perdita di valore sono perciò ricercabili esclusivamente nelle tendenze del
mercato immobiliare”. Ciò in considerazione delle circostanze secondo cui:
- l'immobile è stato acquistato dall'appellante in data 9 marzo 2012, ed il giudizio è iniziato con citazione del 14 novembre 2013, e, come osserva il ctu, “In un arco temporale così esiguo, poco più di 20 mesi, affinché si
registri un crollo del prezzo dei valori di compravendita immobiliare nella
zona di riferimento, deve succedere qualcosa di straordinario, ad elevato
impatto sul mercato degli immobili”, cosa che non è avvenuta,
- il fattore inquinamento dovuto alla presenza della era già CP_1
conosciuto al tempo dell'acquisto, e pertanto, per forza di cose, preso in considerazione al momento della compravendita.
11.2 – Ne consegue che il motivo di gravame va rigettato.
12. In conclusione, l'appello della GN va accolto nei limiti prima Pt_1
specificati, con conseguente riforma della sentenza impugnata, dovendosi condannare la convenuta/appellata, previo riconoscimento dalla sua CP_1
responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c., a pagare all'attrice/appellante la somma di € (753.069,00 + 10.000,00 =) 763.069,00 in valori attuali, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla predetta somma, devalutata in base agli Indici Istat FOI al 2010 (data di emergenza del danno) e rivalutata anno per anno sino alla presente sentenza.
13. In ordine alle spese, va rilevato che l'appellata ha chiesto nella CP_1
comparsa di costituzione la riforma del regolamento delle spese disposto in primo grado, senza tuttavia proporre formalmente appello incidentale (che sarebbe comunque tardivo). E', comunque, evidente che l'accoglimento dell'appello impone di disattendere quella richiesta, quale che sia il suo inquadramento.
13.1 – La soccombenza dell'appellata, infatti, legittima la sua condanna alle
spese dei due gradi di giudizio, così liquidate verso i massimi, tenuto conto del valore della causa ma anche della complessità delle questioni trattate e della articolata attività istruttoria anche documentale. In particolare, le spese vano così
calcolate:
a) Primo grado: € 1.686,00 per esborsi ed € 40.000,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 6.000,00, fase introduttiva €
4.000,00, fase di trattazione € 20.000,00, fase decisoria € 10.000,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva,
b) Secondo grado € 2.529,00 per esborsi ed € 32.000,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 8.000,00, fase introduttiva €
4.000,00, fase di trattazione € 8.000,00, fase decisoria € 12.000,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
13.2 - Le spese delle c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 157/2023 R.G., sull'appello proposto da contro in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G.
n. 1471/2022:
1. Accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
2. Condanna la società appellata, previa dichiarazione della sua responsabilità ex art. 2050 c.c., a pagare all'appellante a titolo risarcitorio la somma di € 763.069,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla predetta somma, devalutata in base agli Indici Istat FOI al 2010 (data di emergenza del danno) e rivalutata anno per anno sino alla presente sentenza
3. Condanna altresì l'appellata a pagare all'appellante le spese di lite dei duye gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 1.686,00 per esborsi ed €
40.000,00 per compensi, e per il secondo grado in € 2.529,00 per esborsi ed € 32.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
4. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellata.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, l'8 ottobre 2025.
Il Presidente rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)