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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 301/2015 R.G., promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 5.12.2024, cui sono state riunite le cause originariamente rubricate ai nn. 302/15, 303/15,
304/15, 306/15, 308/15 R.G.,
da
e , Parte_1 Parte_2
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dall'Avv. GIOVANARDI ANDREA, come da mandato in calce al ricorso in riassunzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via G.G. Cappellari, 2 - Vicenza
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TAGLIENTE ALDO ed APRILE SERGIO,
O G G ETTO : O bbl i go contri buti vo del dat o re di l avoro .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi in riassunzione successivamente riuniti e Parte_1 Parte_2
riassumevano, a seguito della definizione dei giudizi tributari con dichiarazione di
1 cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di definizione agevolata delle liti di cui all'art. 6 DL 119/18, i giudizi originati da avvisi di addebito emessi nei loro confronti per il recupero di contributi conseguenti alla rideterminazione dei redditi degli opponenti quali soci della detti giudizi infatti Controparte_2
erano stati sospesi in attesa della definizione delle controversie riferite agli avvisi di accertamento fiscale in sede tributaria.
Nei ricorsi in riassunzione i ricorrenti si riportavano alle argomentazioni di cui agli originari atti introduttivi ed evidenziavano, a supporto dell'annullamento degli avvisi di addebito, l'accoglimento del ricorso tributario in sede di primo grado, unica sentenza che si era pronunciata nel merito.
2. Costituendosi nei giudizi riassunti l sosteneva che la definizione ex art. 6 DL 119/18 CP_1
non precludesse il giudizio di merito sulla fondatezza delle pretese previdenziali oggetto degli avvisi di addebito.
3. La causa perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. I ricorrenti hanno definito le controversie pendenti nei confronti dell' CP_3
attraverso la procedura di cui all'art. 6 dl 119/18, normativa che prevede la
[...]
cessazione della materia del contendere a fronte del pagamento di un importo da parte del contribuente differentemente graduato a seconda della diversa situazione processuale.
5. Deve escludersi che attraverso questa tipologia di definizione agevolata vengano meno anche le pretese contributive pur se conseguenti agli accertamenti tributari, essendo l'istituto in questione volto a far fronte alle pendenze esclusivamente tributarie, e del resto l'importo da corrispondere non tiene in alcun conto i contributi eventualmente omessi conseguenti agli accertamenti fiscali.
6. Per contro, non risulterebbe coerente con le modalità pratiche adottate dalla disciplina in questione – l'importo da corrispondere è determinato in base allo stato della lite ed alla tipologia di pronunce intervenute in ambito tributari - né con la finalità deflattiva ad esso
2 sottesa ritenere che i contribuenti, in quanto abbiano aderito alla procedura, siano tenuti al pagamento dei contributi correlati all'importo corrisposto per la definizione.
7. Deve quindi ritenersi che la definizione agevolata di cui trattasi non abbia effettiva incidenza sulle controversie previdenziali, rimanendo in capo al giudice del lavoro il diritto-dovere di procedere alla decisione sulla sussistenza o meno delle omissioni contributive a prescindere da essa, e dalle valutazioni operate da contribuente ed
Amministrazione circa l'adesione alla definizione.
8. Tanto premesso, reputa il giudicante che, posto che le ragioni di opposizione agli avvisi di addebito attengono fondamentalmente all'illegittimità dell'attività di accertamento e di riscossione tributaria, debba convenirsi sul punto con quanto statuito dalla commissione tributaria provinciale nel senso del mancato rispetto dei termini di legge relativi alla decadenza dal potere accertativo.
9. Da ciò, il venir meno delle contestazioni riferite al maggior reddito imputato ai ricorrenti e di conseguenza ai maggiori contributi asseritamente dovuti come da avvisi di addebito opposti.
10. In conclusione, gli avvisi di addebito opposti vanno annullati per insussistenza delle pretese ivi azionate.
11. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della fattispecie di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, annulla gli avvisi di addebito opposti.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 20/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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