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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/09/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1132 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. PIETRO SPERATI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento del 22.10.2022 dell' con cui l'ente ha contestato allo stesso l'assenza ingiustificata CP_1 alla visita di controllo del 19.01.2022, individuando il periodo non indennizzabile dal 12.1.2022 al
21.1.2022, documentando di avere inutilmente esperito il ricorso amministrativo.
Deduce il ricorrente che tale provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto il relativo contenuto decisorio sarebbe stato travolto dal precedente provvedimento di annullamento d'ufficio n. 701301-22-
0034 del 3.5.2022, relativo alla lettera datata 4.3.22 con cui l'ente per la prima volta comunicava “che non
è stata ritenuta giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno 19.01.2022”.
L'ente resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
Deve preliminarmente riqualificarsi la domanda come di declaratoria dell'inefficacia di detto provvedimento al fine dell'accertamento del diritto all'indennizzo del periodo di malattia in capo al ricorrente, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento, e ciò in ossequio al potere-dovere del giudice in tal senso.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre. Il ricorrente ha documentato che il provvedimento del 3.5.2022 ha provveduto in autotutela ad invalidare la precedente contestazione di assenza a visita medica con la seguente motivazione: “il ricorrente dichiara che nel giorno e nell'orario della visita medica di controllo si trovava in casa. Dal verbale redatto al medico di controllo si evince quanto segue: “VISITA NON EFFETTUATA PER TRIAGE POSITIVO PER
SOSPETTO COVID”, come si evince anche dal verbale di visita allegato al ricorso.
È quindi provato, in quanto riconosciuto dallo stesso Ente, ossia che sebbene la visita domiciliare del 19.1.2022 non è stata effettuata, ciò non è dipeso da assenza ingiustificata del ricorrente.
È quindi provata l'illegittimità del successivo provvedimento in quanto fondato su un presupposto fattuale insussistente.
Deve conseguentemente essere dichiarata l'inefficacia di detto provvedimento e riconosciuto il diritto del ricorrente a beneficiare dell'indennità di malattia in relazione al periodo di cui al provvedimento, ossia dal 12.1.2022 al 21.1.2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria/trattazione non avendo la parte svolto attività defensionale in tale fase anche a fronte della contumacia di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1132 /2023 r.g.:
- Dichiara l'inefficacia del provvedimento del 22.10.2022 ed accerta il diritto del CP_1 ricorrente a beneficiare dell'indennità di malattia in relazione al periodo di cui al provvedimento, ossia dal 12.1.2022 al 21.1.2022;
- Condanna l'ente resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 450,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/09/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1132 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. PIETRO SPERATI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento del 22.10.2022 dell' con cui l'ente ha contestato allo stesso l'assenza ingiustificata CP_1 alla visita di controllo del 19.01.2022, individuando il periodo non indennizzabile dal 12.1.2022 al
21.1.2022, documentando di avere inutilmente esperito il ricorso amministrativo.
Deduce il ricorrente che tale provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto il relativo contenuto decisorio sarebbe stato travolto dal precedente provvedimento di annullamento d'ufficio n. 701301-22-
0034 del 3.5.2022, relativo alla lettera datata 4.3.22 con cui l'ente per la prima volta comunicava “che non
è stata ritenuta giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno 19.01.2022”.
L'ente resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
Deve preliminarmente riqualificarsi la domanda come di declaratoria dell'inefficacia di detto provvedimento al fine dell'accertamento del diritto all'indennizzo del periodo di malattia in capo al ricorrente, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento, e ciò in ossequio al potere-dovere del giudice in tal senso.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre. Il ricorrente ha documentato che il provvedimento del 3.5.2022 ha provveduto in autotutela ad invalidare la precedente contestazione di assenza a visita medica con la seguente motivazione: “il ricorrente dichiara che nel giorno e nell'orario della visita medica di controllo si trovava in casa. Dal verbale redatto al medico di controllo si evince quanto segue: “VISITA NON EFFETTUATA PER TRIAGE POSITIVO PER
SOSPETTO COVID”, come si evince anche dal verbale di visita allegato al ricorso.
È quindi provato, in quanto riconosciuto dallo stesso Ente, ossia che sebbene la visita domiciliare del 19.1.2022 non è stata effettuata, ciò non è dipeso da assenza ingiustificata del ricorrente.
È quindi provata l'illegittimità del successivo provvedimento in quanto fondato su un presupposto fattuale insussistente.
Deve conseguentemente essere dichiarata l'inefficacia di detto provvedimento e riconosciuto il diritto del ricorrente a beneficiare dell'indennità di malattia in relazione al periodo di cui al provvedimento, ossia dal 12.1.2022 al 21.1.2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria/trattazione non avendo la parte svolto attività defensionale in tale fase anche a fronte della contumacia di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1132 /2023 r.g.:
- Dichiara l'inefficacia del provvedimento del 22.10.2022 ed accerta il diritto del CP_1 ricorrente a beneficiare dell'indennità di malattia in relazione al periodo di cui al provvedimento, ossia dal 12.1.2022 al 21.1.2022;
- Condanna l'ente resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 450,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni