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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/11/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa EL LL, all' udienza del 21.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 10441/2024 R.G.L. cui vengono riunite ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. le cause iscritte ai nn. 10762/2024 e 11292/2024 vertenti
TRA
, , rappresentati e difesi dall' avv. Guido Marone Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrenti
E
Il e l' Controparte_1 Controparte_2
- rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dal
[...] dott.Vito Alfonso
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con distinti ricorsi, i ricorrenti in epigrafe indicati, con deduzioni sostanzialmente sovrapponibili, hanno esposto di aver lavorato nell' anno scolastico 2013/2014 e che detta annualità, illegittimamente, non veniva computata ai fini del riconoscimento della fascia stipendiale spettante e degli incrementi retributivi conseguenti. I ricorrenti e hanno dedotto di essere attualmente in servizio alle Parte_1 Parte_2 dipendenze del resistente;
il ricorrente ha dedotto di essere, allo stato, in CP_1 Parte_3 quiescenza, con decorrenza dal 1.9.2022 e di aver prestato servizio, all' atto della cessazione del rapporto di lavoro, presso un istituto posto nell' ambito di competenza territoriale del Tribunale adito.
Hanno dedotto che, illegittimamente, l' anno 2013 non veniva valutato all' atto della ricostruzione di carriera e delle conseguenti posizioni stipendiali, con pregiudizio del riconoscimento dell'anzianità di servizio loro spettante ai fini giuridici, retributivi e previdenziali.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di: “ a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale a ciascuno spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla rivalutazione Controparte_1 integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione Controparte_1 dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera”. Vinte le spese, con distrazione..
Cont
2. A seguito di regolare citazione, il si è tempestivamente costituito in tutti i giudizi, eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese economiche. Nel merito, parte resistente ha concluso chiedendo di dichiarare il servizio svolto nell'anno 2013 non utile ai fini economici e quindi ai fini dell'inquadramento economico nelle fasce stipendiali e della progressione della carriera e di rigettare la domanda di pagamento degli arretrati stipendiali spettanti a titolo di differenze retributive, con compensazione delle spese di giudizio.
2.1.Con note di trattazione scritta depositate per l' odierna udienza, parte ricorrente ha ribadito, in via preliminare “la sussistenza dell'interesse, concreto ed attuale, a ricorrere ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ, dal momento che la pronuncia richiesta è comunque suscettibile di produrre un'indubbia utilitas quanto meno pro parte e, quindi, in relazione al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, siccome non valutato dal CP_1 resistente nel decreto di ricostruzione di carriera in contestazione e nei provvedimenti consequenziali ed attuativi.”. Hanno, inoltre, formulato “un'espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ.”.
Istruite documentalmente, all'esito dell'odierna udienza le cause state decise mediante pronuncia della presente sentenza contestuale depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
*****
3. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto delle Cont ricorrenti al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici ed economici nei confronti del , nonché al pagamento delle differenze retributive che si assumono maturate in difetto della corretta valutazione dello stesso.
Nel merito, si osserva quanto segue.
A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti deducevano che il c.d. blocco stipendiale previsto dal
D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 (art. 9, comma 23), con il quale era stata disposta la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni di carriera
(misura estesa all'anno 2013 per effetto del D.P.R. n. 122/2013), avrebbe dovuto considerarsi illegittimo qualora i suoi effetti si fossero proiettati nel tempo per un periodo successivo a quello oggetto del blocco medesimo, trattandosi in tal caso di una misura non più rispondente ad esigenze eccezionali e temporanee, come affermato dalla Corte costituzionale in plurime pronunce rese in tema di deroghe temporanee a meccanismi rivalutativi di adeguamento delle retribuzioni nel pubblico impiego. Richiamavano la giurisprudenza – anche di legittimità – intervenuta in subiecta materia, da ultimo
Cass. n. 16133/2024, secondo la quale “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.ln. 78 del 2010)”, sicchè, tenendo distinta la progressione in carriera dai suoi effetti economici, “Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
3. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, dovendo farsi applicazione dei principi stabiliti dal
Tribunale in fattispecie analoghe alla presente, dai quali non vi è ragione di discostarsi e che si richiamano, con i necessari adattamenti, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza
Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, n. 1640/2025 pubblicata il 10/07/2025, Giudice est. Dott.
IV Caputo;
in senso conforme, si vedano anche sent. n. 1381/2025, Giudice est. Dott. Severino
UC e sentt. nn. 1524/2025, 1641/2025, 1642/2025, Giudice est. Dott. IV Caputo):
“[…] 2.1. Va opportunamente premesso che, sulla questione controversa sottoposta ad odierno scrutinio, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 21 maggio
2025, n. 13618), la quale – all'esito di una compiuta ricostruzione dell'articolato quadro normativo di riferimento (integrato, in particolare, dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, secondo cui “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”, nonché dall'art. 1, lett. b), del D.P.R.
n. 122/2013, che ha esteso la disposizione di blocco anche all'anno 2013) – ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni la Corte è pervenuta muovendo dal preliminare rilievo che “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
E' stata pure evidenziata, nella sentenza dianzi citata, la distinzione tra le progressioni orizzontali e verticali nel pubblico impiego (che, a mente dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali) e gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio (fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche), quale ragione di fondo che ha indotto il Legislatore a prevedere, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, “sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013”.
Non ravvisando i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia n. 310/2013, la Suprema Corte ha, quindi, chiarito che “La
"non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie”.
Ciò comporta – prosegue la Corte – “che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”. In questa prospettiva, “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Risultano, pertanto, solo in parte superate le conclusioni alle quali era pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia CP_1 mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici,
“sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (Cass. Sez. Lav. n. 13618/2025 cit.; conf. Cass. Sez. Lav. n. 13619/2025) […]”.
Orbene, alla luce del recentissimo intervento chiarificatore della Suprema Corte, sono infondati e non meritano accoglimento i capi della domanda attorea relativi al riconoscimento dell'a.s. 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e di condanna del al pagamento delle correlate CP_3 differenze retributive maturate.
“[…] occorre, a questo punto, scrutinare – in coerenza con la delimitazione del petitum, quale operata dalla parte privata – se la residua domanda di riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici sia sorretta da un apprezzabile interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Al quesito deve rispondersi in senso negativo.
Invero, Cass. n. 2232/2020, nel richiamare un orientamento ormai consolidato, ha osservato che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.
Si è pure soggiunto che essa non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi, ed
è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559). L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza limiti di tempo, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.), che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto.
Ed in questa prospettiva l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità è nel senso che
“non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario nella sua interezza” (Cass. n. 6749/2012).
Come puntualizzato, poi, da Cass. Sez. Lav. n. 28271/2022 (in una fattispecie in cui l'interesse ad agire per il solo accertamento dell'anzianità di servizio era stato escluso in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto a percepire le differenze retributive), “si tratta di principio recentemente richiamato nella motivazione di Cass. S.U. n. 12903/2021 che, seppure resa in fattispecie diversa da quella che qui viene in rilievo, ne ha tratto, quale conseguenza, l'inammissibilità dell'azione proposta dinanzi al giudice ordinario per ottenere l'accertamento di un presupposto di fatto che costituisce elemento costitutivo di un diritto la cui cognizione è riservata al giudice contabile”.
2.5. Nel caso in esame, il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 durante il periodo di servizio pre-ruolo è stato espressamente invocato dalla parte ricorrente al fine di ottenere la maturazione delle progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e, per l'effetto, la condanna del al pagamento delle differenze retributive CP_3 conseguenti all'inquadramento nella fascia stipendiale spettante.
Tanto si evince dal complessivo esame del ricorso, non limitato alla parte di esso riservata alle conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, avendo parte ricorrente circoscritto il petitum immediato agli effetti dell'anzianità di servizio sul versante della progressione stipendiale (e delle conseguenti differenze retributive).
Non è stato, invece, prospettato - in via ulteriore - alcun risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice […]”, tale non potendo essere considerato l'assai generico riferimento, contenuto in ricorso, ai “riflessi sulla pensione” (si veda pagina 3 del ricorso introduttivo del giudizio).
Con la precisazione che l'atto introduttivo del giudizio è del tutto privo di riferimenti a fatti o a circostanze specifiche che consentano al Tribunale di apprezzare la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire sotto il profilo dei paventati riflessi sulla pensione.
Si deve “[…] soltanto soggiungere, in linea con un costante insegnamento di legittimità, che “il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (cfr., tra le altre, Cass.
Sez. Lav. n. 27151/2009; più di recente, Cass. Sez. II n. 12532/2024). Ne consegue che […] la residua domanda di riconoscimento dell'anzianità per l'anno 2013, ai soli fini giuridici, deve essere rigettata, poiché non sorretta da un concreto ed attuale interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
In senso conforme s'è, peraltro, recentemente espresso questo Tribunale nella sentenza n. 1381/2025
(Giudice est., dott. Severino UC), pronunciata nella causa iscritta al n. 8707/2024 R.G.L.” in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna.
Con la precisazione che neppure nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.9.2025, il ricorrente si è premurato di meglio argomentare in merito al profilo dell'interesse ad agire, essendosi
- invece -limitato a chiedere il riconoscimento “quanto meno degli effetti giuridici dell'anno
2013/2014”.
I principi richiamati appaiono senz' altro applicabili alle fattispecie in esame, atteso che parte ricorrente- a seguito della rinuncia al capo della domanda avente ad oggetto la richiesta di aggiornamento della fascia stipendiale con inclusione dell' anno 2013 e di pagamento delle differenze retributive in astratto maturate- si è limitata a ribadire “la sussistenza dell'interesse, concreto ed attuale, a ricorrere ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ, dal momento che la pronuncia richiesta è comunque suscettibile di produrre un'indubbia utilitas quanto meno pro parte e, quindi, in relazione al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, siccome non valutato dal resistente nel decreto di ricostruzione di carriera CP_1 in contestazione e nei provvedimenti consequenziali ed attuativi.”.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è sopravvenuto solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, EL LL, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta i ricorsi riuniti;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro
EL LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa EL LL, all' udienza del 21.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 10441/2024 R.G.L. cui vengono riunite ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. le cause iscritte ai nn. 10762/2024 e 11292/2024 vertenti
TRA
, , rappresentati e difesi dall' avv. Guido Marone Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrenti
E
Il e l' Controparte_1 Controparte_2
- rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dal
[...] dott.Vito Alfonso
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con distinti ricorsi, i ricorrenti in epigrafe indicati, con deduzioni sostanzialmente sovrapponibili, hanno esposto di aver lavorato nell' anno scolastico 2013/2014 e che detta annualità, illegittimamente, non veniva computata ai fini del riconoscimento della fascia stipendiale spettante e degli incrementi retributivi conseguenti. I ricorrenti e hanno dedotto di essere attualmente in servizio alle Parte_1 Parte_2 dipendenze del resistente;
il ricorrente ha dedotto di essere, allo stato, in CP_1 Parte_3 quiescenza, con decorrenza dal 1.9.2022 e di aver prestato servizio, all' atto della cessazione del rapporto di lavoro, presso un istituto posto nell' ambito di competenza territoriale del Tribunale adito.
Hanno dedotto che, illegittimamente, l' anno 2013 non veniva valutato all' atto della ricostruzione di carriera e delle conseguenti posizioni stipendiali, con pregiudizio del riconoscimento dell'anzianità di servizio loro spettante ai fini giuridici, retributivi e previdenziali.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di: “ a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale a ciascuno spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla rivalutazione Controparte_1 integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione Controparte_1 dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera”. Vinte le spese, con distrazione..
Cont
2. A seguito di regolare citazione, il si è tempestivamente costituito in tutti i giudizi, eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese economiche. Nel merito, parte resistente ha concluso chiedendo di dichiarare il servizio svolto nell'anno 2013 non utile ai fini economici e quindi ai fini dell'inquadramento economico nelle fasce stipendiali e della progressione della carriera e di rigettare la domanda di pagamento degli arretrati stipendiali spettanti a titolo di differenze retributive, con compensazione delle spese di giudizio.
2.1.Con note di trattazione scritta depositate per l' odierna udienza, parte ricorrente ha ribadito, in via preliminare “la sussistenza dell'interesse, concreto ed attuale, a ricorrere ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ, dal momento che la pronuncia richiesta è comunque suscettibile di produrre un'indubbia utilitas quanto meno pro parte e, quindi, in relazione al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, siccome non valutato dal CP_1 resistente nel decreto di ricostruzione di carriera in contestazione e nei provvedimenti consequenziali ed attuativi.”. Hanno, inoltre, formulato “un'espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ.”.
Istruite documentalmente, all'esito dell'odierna udienza le cause state decise mediante pronuncia della presente sentenza contestuale depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
*****
3. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto delle Cont ricorrenti al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici ed economici nei confronti del , nonché al pagamento delle differenze retributive che si assumono maturate in difetto della corretta valutazione dello stesso.
Nel merito, si osserva quanto segue.
A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti deducevano che il c.d. blocco stipendiale previsto dal
D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 (art. 9, comma 23), con il quale era stata disposta la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni di carriera
(misura estesa all'anno 2013 per effetto del D.P.R. n. 122/2013), avrebbe dovuto considerarsi illegittimo qualora i suoi effetti si fossero proiettati nel tempo per un periodo successivo a quello oggetto del blocco medesimo, trattandosi in tal caso di una misura non più rispondente ad esigenze eccezionali e temporanee, come affermato dalla Corte costituzionale in plurime pronunce rese in tema di deroghe temporanee a meccanismi rivalutativi di adeguamento delle retribuzioni nel pubblico impiego. Richiamavano la giurisprudenza – anche di legittimità – intervenuta in subiecta materia, da ultimo
Cass. n. 16133/2024, secondo la quale “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.ln. 78 del 2010)”, sicchè, tenendo distinta la progressione in carriera dai suoi effetti economici, “Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
3. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, dovendo farsi applicazione dei principi stabiliti dal
Tribunale in fattispecie analoghe alla presente, dai quali non vi è ragione di discostarsi e che si richiamano, con i necessari adattamenti, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza
Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, n. 1640/2025 pubblicata il 10/07/2025, Giudice est. Dott.
IV Caputo;
in senso conforme, si vedano anche sent. n. 1381/2025, Giudice est. Dott. Severino
UC e sentt. nn. 1524/2025, 1641/2025, 1642/2025, Giudice est. Dott. IV Caputo):
“[…] 2.1. Va opportunamente premesso che, sulla questione controversa sottoposta ad odierno scrutinio, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 21 maggio
2025, n. 13618), la quale – all'esito di una compiuta ricostruzione dell'articolato quadro normativo di riferimento (integrato, in particolare, dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, secondo cui “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”, nonché dall'art. 1, lett. b), del D.P.R.
n. 122/2013, che ha esteso la disposizione di blocco anche all'anno 2013) – ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni la Corte è pervenuta muovendo dal preliminare rilievo che “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
E' stata pure evidenziata, nella sentenza dianzi citata, la distinzione tra le progressioni orizzontali e verticali nel pubblico impiego (che, a mente dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali) e gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio (fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche), quale ragione di fondo che ha indotto il Legislatore a prevedere, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, “sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013”.
Non ravvisando i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia n. 310/2013, la Suprema Corte ha, quindi, chiarito che “La
"non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie”.
Ciò comporta – prosegue la Corte – “che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”. In questa prospettiva, “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Risultano, pertanto, solo in parte superate le conclusioni alle quali era pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia CP_1 mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici,
“sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (Cass. Sez. Lav. n. 13618/2025 cit.; conf. Cass. Sez. Lav. n. 13619/2025) […]”.
Orbene, alla luce del recentissimo intervento chiarificatore della Suprema Corte, sono infondati e non meritano accoglimento i capi della domanda attorea relativi al riconoscimento dell'a.s. 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e di condanna del al pagamento delle correlate CP_3 differenze retributive maturate.
“[…] occorre, a questo punto, scrutinare – in coerenza con la delimitazione del petitum, quale operata dalla parte privata – se la residua domanda di riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici sia sorretta da un apprezzabile interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Al quesito deve rispondersi in senso negativo.
Invero, Cass. n. 2232/2020, nel richiamare un orientamento ormai consolidato, ha osservato che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.
Si è pure soggiunto che essa non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi, ed
è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559). L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza limiti di tempo, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.), che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto.
Ed in questa prospettiva l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità è nel senso che
“non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario nella sua interezza” (Cass. n. 6749/2012).
Come puntualizzato, poi, da Cass. Sez. Lav. n. 28271/2022 (in una fattispecie in cui l'interesse ad agire per il solo accertamento dell'anzianità di servizio era stato escluso in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto a percepire le differenze retributive), “si tratta di principio recentemente richiamato nella motivazione di Cass. S.U. n. 12903/2021 che, seppure resa in fattispecie diversa da quella che qui viene in rilievo, ne ha tratto, quale conseguenza, l'inammissibilità dell'azione proposta dinanzi al giudice ordinario per ottenere l'accertamento di un presupposto di fatto che costituisce elemento costitutivo di un diritto la cui cognizione è riservata al giudice contabile”.
2.5. Nel caso in esame, il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 durante il periodo di servizio pre-ruolo è stato espressamente invocato dalla parte ricorrente al fine di ottenere la maturazione delle progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e, per l'effetto, la condanna del al pagamento delle differenze retributive CP_3 conseguenti all'inquadramento nella fascia stipendiale spettante.
Tanto si evince dal complessivo esame del ricorso, non limitato alla parte di esso riservata alle conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, avendo parte ricorrente circoscritto il petitum immediato agli effetti dell'anzianità di servizio sul versante della progressione stipendiale (e delle conseguenti differenze retributive).
Non è stato, invece, prospettato - in via ulteriore - alcun risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice […]”, tale non potendo essere considerato l'assai generico riferimento, contenuto in ricorso, ai “riflessi sulla pensione” (si veda pagina 3 del ricorso introduttivo del giudizio).
Con la precisazione che l'atto introduttivo del giudizio è del tutto privo di riferimenti a fatti o a circostanze specifiche che consentano al Tribunale di apprezzare la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire sotto il profilo dei paventati riflessi sulla pensione.
Si deve “[…] soltanto soggiungere, in linea con un costante insegnamento di legittimità, che “il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (cfr., tra le altre, Cass.
Sez. Lav. n. 27151/2009; più di recente, Cass. Sez. II n. 12532/2024). Ne consegue che […] la residua domanda di riconoscimento dell'anzianità per l'anno 2013, ai soli fini giuridici, deve essere rigettata, poiché non sorretta da un concreto ed attuale interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
In senso conforme s'è, peraltro, recentemente espresso questo Tribunale nella sentenza n. 1381/2025
(Giudice est., dott. Severino UC), pronunciata nella causa iscritta al n. 8707/2024 R.G.L.” in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna.
Con la precisazione che neppure nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.9.2025, il ricorrente si è premurato di meglio argomentare in merito al profilo dell'interesse ad agire, essendosi
- invece -limitato a chiedere il riconoscimento “quanto meno degli effetti giuridici dell'anno
2013/2014”.
I principi richiamati appaiono senz' altro applicabili alle fattispecie in esame, atteso che parte ricorrente- a seguito della rinuncia al capo della domanda avente ad oggetto la richiesta di aggiornamento della fascia stipendiale con inclusione dell' anno 2013 e di pagamento delle differenze retributive in astratto maturate- si è limitata a ribadire “la sussistenza dell'interesse, concreto ed attuale, a ricorrere ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ, dal momento che la pronuncia richiesta è comunque suscettibile di produrre un'indubbia utilitas quanto meno pro parte e, quindi, in relazione al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, siccome non valutato dal resistente nel decreto di ricostruzione di carriera CP_1 in contestazione e nei provvedimenti consequenziali ed attuativi.”.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è sopravvenuto solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, EL LL, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta i ricorsi riuniti;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro
EL LL