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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 16/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 15/05/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1379/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
esercente la potestà genitoriale della di lei figlia C.F._1
minorenne nata a [...] il [...] rappresentata Persona_1
e difesa dagli avvocati Giuliana Alessandro e D'Aleo Francesco, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: indennità di frequenza L. 289/1990 e ss. modificazioni e status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 1
conclusioni per le parti (ud. 15 maggio 2025): “...concludono le parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato gli istanti hanno chiesto per mezzo di questo Tribunale, contestando le risultanze della CTU in sede di ATP, che venisse concesso il riconoscimento del diritto a che gli venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al minore coi benefici di legge conseguenti
(indennità di frequenza L. 289/1990) nonché che gli venissero riconosciuti tutti i benefici di legge conseguenti l'accertamento dello status di soggetto portatore di handicap e ciò dalla data di presentazione della domanda (mese successivo).
Contestava, a tal uopo, le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di ATP.
Si è costituita l' formulando questione pregiudiziale di CP_1
decadenza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito. Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 15 maggio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente appare parzialmente fondata e, pertanto, l'istanza dovrà essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero si tratta di: “…soggetto minore affetto da morbo di Basedow Graves in buon compenso clinico ecc…”.
Così, confermando l'assunto peritale del CTU, che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errori o vizi logici o tecnici, nonché fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non sussisteranno i requisiti per poter essere riconosciuti invalidi civili. Per l'appunto, l'indennità di frequenza è una prestazione economica erogata a domanda ed a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
Hanno, così, diritto all'indennità di frequenza i cittadini minori di
18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Per ottenere l'indennità di frequenza sono necessari i seguenti requisiti: età inferiore ai 18 anni;
riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, oppure perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500,
1000, 2000 hertz;
frequenza: continua o periodica di centri ambulatoriali,
di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché
operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione;
residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato. Nel qual caso tutto ciò vi è stato. L'indennità mensile di frequenza, dunque, è stata istituita con la legge n. 289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno.
Per quanto riguarda la natura giuridica della presente indennità,
valgono le considerazioni svolte sulla natura giuridica dell'indennità di accompagnamento, con l'aggiunta di riferimenti costituzionali relativi alla tutela dell'infanzia, della sua educazione e formazione;
Costituzione,
art.30, 31, 34, 38, comma 3. Tutto ciò non è rinvenibile, così, per come conclude il CTU nel proprio elaborato, in capo al minore Per_1
nata a [...] il [...].
[...]
Inoltre, poi, così, confermando l'assunto peritale del CTU, che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errori o vizi logici o tecnici, nonché fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, sussisteranno i requisiti di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/1992.
Per l'appunto, dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona. Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità
di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il
CTU riconosce la ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3
comma 1 L. 104/1992) dalla domanda amministrativa (mese successivo).
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno compensarsi in ragione della decorrenza e del parziale accoglimento del beneficio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie nei termini anzi descritti il ricorso promosso da nata a [...] il [...] Parte_1
cod. fisc. esercente la potestà genitoriale della C.F._1
di lei figlia minorenne nata a [...] il [...], Persona_1
riconoscendo alla minore lo status di soggetto portatore di handicap (medio-grave) L. 104/1992 art. 3 co.
1. Compensa spese e competenze di lite ex lege.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 15/05/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1379/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
esercente la potestà genitoriale della di lei figlia C.F._1
minorenne nata a [...] il [...] rappresentata Persona_1
e difesa dagli avvocati Giuliana Alessandro e D'Aleo Francesco, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: indennità di frequenza L. 289/1990 e ss. modificazioni e status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 1
conclusioni per le parti (ud. 15 maggio 2025): “...concludono le parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato gli istanti hanno chiesto per mezzo di questo Tribunale, contestando le risultanze della CTU in sede di ATP, che venisse concesso il riconoscimento del diritto a che gli venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al minore coi benefici di legge conseguenti
(indennità di frequenza L. 289/1990) nonché che gli venissero riconosciuti tutti i benefici di legge conseguenti l'accertamento dello status di soggetto portatore di handicap e ciò dalla data di presentazione della domanda (mese successivo).
Contestava, a tal uopo, le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di ATP.
Si è costituita l' formulando questione pregiudiziale di CP_1
decadenza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito. Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 15 maggio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente appare parzialmente fondata e, pertanto, l'istanza dovrà essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero si tratta di: “…soggetto minore affetto da morbo di Basedow Graves in buon compenso clinico ecc…”.
Così, confermando l'assunto peritale del CTU, che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errori o vizi logici o tecnici, nonché fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non sussisteranno i requisiti per poter essere riconosciuti invalidi civili. Per l'appunto, l'indennità di frequenza è una prestazione economica erogata a domanda ed a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
Hanno, così, diritto all'indennità di frequenza i cittadini minori di
18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Per ottenere l'indennità di frequenza sono necessari i seguenti requisiti: età inferiore ai 18 anni;
riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, oppure perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500,
1000, 2000 hertz;
frequenza: continua o periodica di centri ambulatoriali,
di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché
operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione;
residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato. Nel qual caso tutto ciò vi è stato. L'indennità mensile di frequenza, dunque, è stata istituita con la legge n. 289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno.
Per quanto riguarda la natura giuridica della presente indennità,
valgono le considerazioni svolte sulla natura giuridica dell'indennità di accompagnamento, con l'aggiunta di riferimenti costituzionali relativi alla tutela dell'infanzia, della sua educazione e formazione;
Costituzione,
art.30, 31, 34, 38, comma 3. Tutto ciò non è rinvenibile, così, per come conclude il CTU nel proprio elaborato, in capo al minore Per_1
nata a [...] il [...].
[...]
Inoltre, poi, così, confermando l'assunto peritale del CTU, che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errori o vizi logici o tecnici, nonché fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, sussisteranno i requisiti di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/1992.
Per l'appunto, dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona. Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità
di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il
CTU riconosce la ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3
comma 1 L. 104/1992) dalla domanda amministrativa (mese successivo).
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno compensarsi in ragione della decorrenza e del parziale accoglimento del beneficio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie nei termini anzi descritti il ricorso promosso da nata a [...] il [...] Parte_1
cod. fisc. esercente la potestà genitoriale della C.F._1
di lei figlia minorenne nata a [...] il [...], Persona_1
riconoscendo alla minore lo status di soggetto portatore di handicap (medio-grave) L. 104/1992 art. 3 co.
1. Compensa spese e competenze di lite ex lege.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla