Articolo 9 della Legge 22 marzo 1985, n. 111
Articolo 8Articolo 10
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20 aprile 1985
Art. 9.
Ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 598 , e della legge 14 agosto 1982, n. 599 , l'espressione "piano di settore" e' sostituita dalla seguente: "linee programmatiche per favorire nel triennio 1984-1986 il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale".
Le parole "abilitate alla navigazione" di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , sono soppresse.
L'articolo 12 nonche' il secondo comma dell'articolo 17 della stessa legge sono abrogati.
Le disposizioni di cui al terzultimo comma dell' articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , abrogate dalla legge 26 luglio 1984, n. 396 , non si applicano neanche ai contratti di costruzione stipulati antecedentemente al 1 gennaio 1984.
Il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di demolizione navale, per la demolizione di navi di bandiera nazionale ed estera, iniziata nel periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1986, un contributo fino al 12,50 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo.
Sono esclusi dal beneficio di cui al comma precedente i contratti che risultino inferiori ad un importo di 100 milioni di lire.
E' abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598 .
Nota all'art. 9, secondo comma:
- Il testo dell' art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 2, sesto e ottavo comma.

Nota all'art. 9, terzo comma:
- Il testo dell'art. 4, terzultimo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599 , abrogato, con efficacia dal 1 gennaio 1984, in forza dell' art. 4 della legge 26 luglio 1984, n. 396 , e' il seguente:
"I contributi di cui al presente titolo sono concessi per un tonnellaggio che, complessivamente nel triennio, rientri nei limiti di capacita' indicati dal piano di settore per l'industria navalmeccanica rispettivamente per i cantieri maggiori e per quelli medio-minori".
Entrata in vigore il 20 aprile 1985