Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2301 /2022 R.G.A.C.C. oggetto: Vendita di cose immobili vertente tra
nato a [...] il [...], ed ivi residente nella c/da Cutusio n. 185/A, Parte_1
C.F. , in giudizio con l'Avv. Riccardo Marceca giusta procura a margine CodiceFiscale_1
dell'atto di citazione, attore
Nei confronti di nato in [...], il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
), residente in [...], nella c/da Cutusio n. 5 in giudizio con l'Avv. Giovanni Galfano
[...]
giusta procura in atti, convenuto
e di
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), residente in Controparte_2 C.F._3
Marsala, nella c/da Cutusio n. 206, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luisa Pipitone giusta procura in atti, convenuto
e di
, nato a [...] il [...] (c.f. ), e Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4
, nato a [...] il [...] (c.f. ), in giudizio con l'Avv. Fabio
[...] CodiceFiscale_5
Sammartano giusta mandato in atti, terzi chiamati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5.11.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice ha
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha chiesto “Voglia l'II.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale, - accertare e dichiarare che il , C.F. , ha i requisiti, sia oggettivi che Parte_1 C.F._6
soggettivi, per esercitare la prelazione agraria sui terreni siti in Marsala nella c/da Cutusio, identificati al Catasto Terreni al foglio n. 38 particelle nn. 4-643-644-645-646, oggetto di compravendita del 26.11.2021, trascritto il 07.12.2021, a rogito Notaio , rep n. Persona_1
11455- racc. 6248 fra i sigg. , , e Controparte_3 CP_4 Controparte_1 [...]
, e per l'effetto; - ritenere e dichiarare che l'avvenuto riscatto e quindi il trasferimento in CP_2
favore del Sig. , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 14.08.1971 n. 817, dei Parte_1
fondo rustici siti in Marsala nella c/da Cutusio, identificati al Catasto Terreni al foglio n. 38 particelle nn. 4-643-644-645-646, dietro pagamento del prezzo di € 10.823,00 al Sig. Controparte_1
ed € 6.177,00 al Sig. , per un totale di € 17.000,00 da costoro corrisposti
[...] Controparte_2
ai Sigg. e;
- condannare i convenuti e Controparte_3 CP_4 Controparte_1
all'immediata consegna dei fondi sopradescritti all'atto del pagamento del Controparte_2
prezzo; - ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani di trascrivere l'emananda
Sentenza e all'UTE di Trapani di procedere alle consequenziali annotazioni”.
Premetta a detta domanda di essere “proprietario del terreno sito in Marsala nella c/da
Cutusio, identificato al Catasto al foglio 38 Particelle nn. 362, 363, 364 e 365” confinante con “il terreno agricolo sito in Marsala nella c/da Cutusio, identificato al Catasto Terreni al foglio n. 38 particelle nn. 4-643-644-645-646” già di proprietà di e e da questi Controparte_3 CP_4
ultimi “con atto di compravendita del 26.11.2021, trascritto il 07.12.2021, a rogito Notaio Per_1
, rep n. 11455- racc. 6248” venduto in favore di e “in
[...] Controparte_2 CP_1
violazione della prelazione agraria di cui all'art. 7 primo comma della L. 14/08/1971 n. 817, non essendo avvenuta nei confronti del Sig. , quale titolare di prelazione agraria, la Parte_1
notificazione prevista per legge ( )” ad esso attore dovuta quale “coltivatore diretto”. Persona_2
Si costituivano i convenuti i quali contestavano quanto dedotto ed eccepito dall'attore, allegavano che nel caso di specie non sussisteva alcun diritto di prelazione in favore di quest'ultimo per non essere egli coltivatore diretto e per non coltivare alcuno dei fondi di cui è proprietario;
rilevavano che “il terreno che lo ritiene appartenergli e che sarebbe a confine Pt_1
con quello acquistato dai fratelli non è stato coltivato nel biennio antecedente la stipula CP_2
dell'atto pubblico di compravendita tra i convenuti ed i sigg. anzi non è stato mai CP_3
coltivato” essendo anzi esso “da oltre 10 anni è in stato di sostanziale abbandono”.
Chiedevano comunque in via preliminare il differimento della prima udienza al fine di poter chiamare in giudizio i venditori per esserne garantiti in caso di accoglimento della domanda dell'attore e rassegnavano, nel merito, le seguenti conclusioni “2. ritenere e dichiarare l'insussistenza del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto per mancanza dei presupposti di legge in capo all'attore;
3. ritenere e dichiarare l'insussistenza del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto, non sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 31 della l. 590/1965 per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto;
4. condannare parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria da determinarsi in via equitativa;
5. con vittoria di spese e competenze legali;
in via subordinata, 6. ritenere e dichiarare il diritto dei sigg.
[...]
e ad essere manlevati e tenuti integralmente indenni dai sigg. Controparte_1 Controparte_2
e da qualsivoglia pretesa avanzata da parte attrice;
7. condannare Controparte_3 CP_4
i sigg. e a pagare ai chiamanti il prezzo da essi corrisposto per Controparte_3 CP_4
l'acquisto del terreno e segnatamente: - dovrà essere condannato a pagare a Controparte_3
la somma di € 4.003,00; - dovrà essere condannato a Controparte_1 Controparte_3
pagare a la somma di € 4.457,00; - dovrà essere condannato a Controparte_2 CP_4
pagare a la somma di € 6.820,00; - dovrà essere condannato Controparte_1 CP_4
a pagare a la somma di € 1.720,00; nonché tutte le spese sostenute dagli Controparte_2
acquirenti per i costi notarili e tributari connessi e conseguenti alla compravendita, pari ad E.
5.200,00, oltre gli interessi e le spese legali connesse alla presente azione;
8. condannare i terzi chiamati in causa a risarcire tutti gli eventuali danni cagionati ai concludenti;
9. con vittoria di spese e competenze di lite”.
Autorizzatane la chiamata in giudizio, si costituivano anche i danti causa dei convenuti i quali si associavano a quanto da questi ultimi dedotto ed argomentato e chiedevano “- rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni in narrativa e per quant'altro emergerà nel corso dell'instaurando giudizio;
- rigettare la domanda di parte convenuta volta alla manleva da qualsiasi pretesa attorea e dagli eventuali ulteriori pregiudizi in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito mediante deposito di documenti e l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti.
Il Tribunale ha anche ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza resa nell'udienza del 7.11.2023.
Ciò posto in punto di svolgimento del giudizio, nel merito si osserva quanto segue.
L'art 8 della L.n. 950/1965 stabilisce – per quel che in questa sede rileva- che “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia” che “Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa”.
L'art. 7 della L.n. 817/1971 ha poi previsto che il su indicato diritto di prelazione spetta anche “… 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.”
Con riferimento al caso di specie quindi, presupposti per l'accoglimento della domanda sono la qualifica di coltivatore diretto dell'attore, la proprietà da parte di quest'ultimo di terreni confinanti con quello acquistato dai convenuti;
che egli non abbia venduto nei due anni antecedenti altri fondi rustici e che il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta agli altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
L'azione è altresì soggetta al termine di decadenza di un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita.
In punto di ripartizione di onere della prova nella fattispecie in esame la suprema Corte di
Cassazione ritiene che “il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte”
(Cass. Sez.
3 -Ord. n. 537 del 15/01/2020, Rv. 656571-01).
Il risalente orientamento di quel Giudice (Cass. n. 21075 del 19/10/2016 Rv. 642939 - 01), invero, afferma che: «L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. Tale onere esonera il giudice, nel caso di inadeguata allegazione e prova dei requisiti soggettivi di cui alla legge n. 590 del 1965, da ogni ulteriore iniziativa di sollecitazione della parte
(Cass. n. 07253 del 22/03/2013 Rv. 625884 - 01): il coltivatore di fondo rustico, che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte, con la conseguenza che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata prova di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi.
Ebbene nel caso in esame il convenuto ha espressamente contestato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda ed in particolare, che l'attore sia proprietario di fondi confinanti con quello oggetto di retratto, la “assenza di vendite nel biennio precedente”, la stessa qualifica dell'attore come coltivatore diretto, la mancata coltivazione da parte dell'attore nel biennio precedente, del fondo confinante con quello oggetto di retratto.
Non risulta invece aver eccepito il decorso del termine annuale di decadenza.
Sull'attore quindi gravava l'onere di provare la sussistenza di tutti e di ciascuno dei suddetti elementi costitutivi del diritto azionato.
Ad esito dell'espletata attività istruttoria, tale onere non sembra essere stato assolto.
In particolare con riferimento alla qualifica di coltivatore diretto (da individuare ai sensi dell'art 31 della citata L.n. 590/1965 in colui che direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame) ed alla imprescindibile attività inerente la coltivazione di fondi, parte attrice nulla ha provato.
Ed invero se da una parte i testi escussi hanno rilasciato sul punto dichiarazioni generiche
(con riferimento al teste ad esempio non è possibile individuare a quali fondi egli faccia Tes_1
riferimento, mentre il teste riferisce fatti del 2022-2023 quindi successivi alla vendita in Tes_2
contestazione senza alcun utile apporto per il periodo pregresso), dall'altra nessuna specifica allegazione è stata effettuata con riferimento a detta coltivazione ed alla abitualità della stessa. Di contro non solo il convenuto ha depositato dichiarazione INPS dalla quale risulta che
“ “… non risulta presente negli archivi informativi dell'Istituto” ma il nominato Parte_1
consulente ha accertato l'esistenza di elementi di fatto tali da poter escludere il riconoscimento della qualifica de qua in capo all'attore.
Ed invero l'ausiliare del giudice con argomentare privo di vizi logico giuridici oltre che metodologici e scientifici e pertanto pienamente condivisibile, esaminati gli atti del fascicolo e la numerosa documentazione fotografica acquisita, ha accertato che il “FONDO AGRICOLO IN
PROPRIETÀ ALLA PARTE ATTRICE è risultano - per tutto il periodo preso in considerazione - essere stato sottratto alle convenzionali pratiche agronomiche e lavorazioni finalizzate alla coltivazione produttiva. Non risultano infatti evidenti elementi riconducibili ad operazioni di aratura, connesse all'eventuale adozione della pratica del maggese, attribuibili a possibili avvicendamenti colturali o a rotazioni”.
Più in particolare con riferimento al fondo dello ha evidenziato che al momento Pt_1
dell'eseguito sopralluogo: detto fondo “si presentava, per una buona parte della superficie, non coltivato;
si riscontrava, diffusa, la presenza di specie infestanti nitrofile e ruderali. Una parte della superficie del lotto, corrispondente a circa 500 mq, risultava essere impiantata ad uliveto (….), con piante poste secondo un sesto regolare;
si tratta di un recentissimo impianto, al 1° anno di età”; ha
“riscontrata altresì la presenza, in forma sporadica, di qualche pianta di LL (Hedysarum coronarium) (Foto …. ); pianta leguminosa erbacea perenne, foraggera, appartenente alla famiglia delle Fabaceae, che cresce spontanea nel bacino del Mediterraneo, tipica degli appezzamenti lasciati a maggese o selvatici” e che “in corrispondenza della delimitazione posta a Nord ed a Sud-
Ovest dell'appezzamento, su una superficie di circa 300 mq, si è riscontrata la presenza di consistenti cumuli di terreno vegetale e di massi, provenienti da operazioni di scavo effettuate in altri luoghi (….) e cumuli di pezzi di tronchi (….); in corrispondenza del confine posto a Nord-
Ovest è stata riscontrata la presenza di precari ricoveri per animali”.
Ad esito quindi di quanto accertato sui luoghi ha poi concluso il punto in esame affermando che “negli ultimi otto anni - ovvero dal "2016 al 2023", per come si evince dalle relative riprese fotografiche satellitari …. - gli indizi, gli elementi ed i segnali distintivi che contraddistinguono, inconfutabilmente, i fattori di non coltivazione, risultano esattamente inalterati nel tempo e, soprattutto, perfettamente riscontrabili negli stessi punti dell'appezzamento” con ciò affermando il "MANTENIMENTO ASSOLUTO DELLO STATO DI
NON COLTIVAZIONE" dei fondi di proprietà dell'attore confinanti con quello oggetto di retratto.
Nessuna attività di coltivazione del fondo risulta quindi provata da parte dell'attore,
Tes_ mancanza invero confermata anche in sede istruttoria dai testi ed che hanno Tes_4
confermato che il fondo dell'attore è sempre stato “scapolo ed infestato da erbe spontanee” nonché utilizzato per la sosta dei mezzi di proprietà della impresa edile della quale lo era titolare. Pt_1
La mancanza quindi di prova della qualifica di coltivatore diretto dell'attore e quindi dell'effettiva coltivazione della terra da parte di quest'ultimo, consente da un lato di ritenere assorbite le ulteriori censure sollevate dai convenuti e dai terzi chiamati e dall'altro, di rigettare la domanda anche in piena condivisione del consolidato orientamento del giudice della legittimità dal quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi secondo cui “la qualità di coltivatore diretto, legittimante la prelazione ed il riscatto agrari, ex artt. 8 e 31 della l. n. 590 del 1965, va intesa in senso restrittivo, propriamente funzionale alla coltivazione della terra (…), giacché
l'intento perseguito dal legislatore è quello di favorire la coltivazione di un fondo più ampio, per una maggiore efficiente produzione, nel caso del confinante e di un fondo col quale già sussiste una relazione, nell'ipotesi del titolare di un rapporto agrario. Ne consegue che, pur riferendosi l'art. 31 cit. all'attività di allevamento e governo del bestiame, la qualità di coltivatore diretto deve considerarsi attinente propriamente alla coltivazione della terra e, per l'effetto, il diritto di prelazione e riscatto è riconosciuto dall'ordinamento a condizione che il soggetto coltivi il fondo
(quale proprietario o conduttore, a seconda dei due casi previsti), degradando l'esistenza del bestiame da allevare o da governare al rango di mera evenienza, ovvero di attività complementare alla coltivazione della terra o, comunque, aggiuntiva rispetto alla concreta coltivazione del fondo”
(cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza. n. 42 del 07/01/2021, Rv. 660429 - 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei convenuti come in dispositivo specificato, tenuto conto del valore della controversia come indicato in atto di citazione
(€ 17.000,00), della natura e della tipologia delle questioni giuridiche, dell'attività effettivamente posta in essere in complessivi Euro 2.538,50 (di cui € 459,50 per fase di studio, € 388,50 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, € 850,50 per fase decisoria), oltre rimborso spese generali, Cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti oltre per i convenuti e nella misura indicata in CP_2
dispositivo, ad € 237,00 per esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2301/2022 r.g.a.c., ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.538,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva se dovute nella misura di legge ed € 118,50 per esborsi documentati da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni Galfano;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_2
liquida in complessivi € 2.538,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva se dovute nella misura di legge ed € 118,50 per esborsi documentati da distrarre in favore del procuratore antistatario avv.
Maria Luisa Pipitone;
- condanna al pagamento in favore di , e , delle Parte_1 Controparte_3 CP_4
spese di lite che liquida in complessivi € 2.538,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva se dovute nella misura di legge da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Fabio
Sammartano;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate con separato Parte_1
decreto in atti
Così deciso in Marsala, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo