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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2752/2023 promossa da:
C.F.: nata a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rap-presentata, assistita e difesa, giusta procura alle liti su file a parte, dall'Avv. Massimo Tommasone del Foro di S. Maria C.V., C.F.:
dall'Avv. Lucia Manna, del Foro di Napoli, C.F.: C.F._2
e dall'Avv. Carmela Galiano, del Foro di Paola (CS), C.F.: C.F._3
, con gli stessi elett.te dom.ta in Ca-serta (CE), Largo Daniel Bovet n. 1, C.F._4
per comunicazioni: fax 1786022145 - P.E.C.: Email_1
Email_2 Email_3
-OPPONENTE - contro
(CF: Controparte_1
, in persona del lr.p.t. con sede in Viale Arnetica, n.351, Roma (RM), pec P.IVA_1
pagina 1 di 12 risultante dal registro INIPEC: Email_4
-OPPOSTA-
e in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., in Napoli (NA), Via Bracco n. 20, pec risultante dall'IPA e dal sito istituzionale: t Email_5
- OPPOST
A
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sepe (C.F. Controparte_3 P.IVA_2
), con studio in Napoli alla Via Del Parco Margherita, 24, presso il quale CodiceFiscale_5
è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
-terza chiamata-
nonché
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: in atti.
FATTO E DIRITTO
In data 03/12/19 la società con sede legale in Pompei (NA) alla Via Parte_2
Fontanelle n. 52/A, in persona del suo legale rappresentante, la IG.ra , nata a Parte_1
Pompei il 10/04/1974, ha richiesto, per il tramite della l'intervento del Controparte_4
Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge n. 662/96, rivolto a garantire un'operazione finanziaria dell'importo di € 800.000,00, della durata di 12 mesi.
Inoltrata tale richiesta al Fondo di Garanzia da parte del predetto Istituto, con delibera del
23/12/2019, il Comitato di Gestione del Fondo ha ammesso all'intervento agevolato la società richiedente, concedendo una garanzia diretta pari al 60% del finanziamento da erogare. Tale operazione è stata identifica con il n. 1047704.
In seguito a quanto sopra, la con delibera del 30/12/2019, ha concesso alla Controparte_4
società una linea di credito, come sopra garantita, da utilizzare per anticipo Parte_2
pagina 2 di 12 fatture con concessione del credito tra le parti, per il predetto importo di € 800.000,00 e con scadenza al 28/12/2020.
Quale ulteriore garanzia è stata assunta fideiussione specifica rilasciata dalla IG.ra Pt_1
, in proprio.
[...]
Nel corso di tale rapporto la società finanziata è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torre
Annunziata- Sez. fallimentare con sentenza n. 10 depositata il 2/10/2020.
Di fronte a tanto, l'Istituto finanziatore, con delibera del 12/11/2020 ha revocato quella linea di credito;
quindi, previo deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare per l'esposizione rinveniente da quel rapporto di finanziamento ha richiesto l'attivazione della garanzia prestata dal Fondo, precisando l'insoluto di quel rapporto (pari ad € 789.050,00) nonché le garanzie personali che assistevano quell'operazione.
A seguito di tanto, il Consiglio di Gestione del Fondo, in data 28/05/2021, ha deliberato (per l'operazione oggetto di causa) la liquidazione della perdita per l'importo di € 478.830,00, pari al
60% dell'insoluto.
Escussa tale garanzia, , nella predetta qualità, al fine di recuperare gli importi di Pt_3
spettanza del Fondo, ha provveduto, giusto quanto previsto dall'art 9 comma 5° D. Lgs. n.
123/1998 e già ai sensi dell'art. 67 comma 2° del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 26/02/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva nei confronti della società debitrice principale e del suo fideiussore.
A tanto ha fatto seguito la notifica in data 18/04/2023, a cura dell' Controparte_2
, della cartella di pagamento n. 07120220160153321001 dell'importo di € 478.835,88
[...]
emessa nei confronti della IG.ra quale garante e, quindi, coobbligata in solido Parte_1
con la società debitrice principale.
Avverso tale cartella di pagamento, la predetta IG.ra , con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo pec il 18/05/2023, ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., adducendo una serie di motivi, volti ad accertare e dichiarare la “nullità della procedura di riscossione e della cartella” nonché la “nullità della fideiussione” dalla stessa prestata.
Tanto premesso la formulava le seguenti doglianze: a) Carenza di legittimazione Pt_1
attiva di b) Nullità della cartella;
c) Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per l'assenza, in CP_5
violazione dell'art. 21 del d.lgs 46/1999, di valido titolo esecutivo;
d) Illegittimità della cartella per mancata e/o errata notifica dell'avviso sottostante n. 2323/1047704 del 15.04.2022 e mai pagina 3 di 12 notificato-nullità del contratto di fideiussione ex art. 1419 c.c. - violazione dell'art. 1957 c.c. e intervenuta decadenza di 6 mesi;
e) Nullità della pretesa creditoria per omesso preventivo beneficium exscussionis in violazione dell'art. 2268 cc. {escussione preventiva del patrimonio sociale) -violazione ex art. 2304 c.c. da parte dell'agente della riscossione in quanto non ha dato prova in atti della previa escussione del patrimonio sociale. nonostante fosse a conoscenza dei beni societari - conseguente illegittimità delle pretese creditorie richieste in via diretta nei confronti del socio (Cass. civ. S.U. sent. 28709 del 16.12.2020); f) Nel caso di Parte_1
specie, l'agente della riscossione e la banca non hanno previamente escusso il patrimonio della società ex art. 2304 cc e si chiede sin da ora di darne prova qualora avessero adempiuto a tale obbligo.
Chiedeva pertanto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via pregiudiziale: •
Accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale;
in via principale e nel merito: • Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ativa di , per essere il CP_5
credito azionato non cartolarizzabile;
• Accertare e dichiarare la nullità della procedura di riscossione e della cartella, perché avvenuta a mezzo ruolo pur essendo priva del titolo esecutivo;
• Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione e per l'effetto dichiarare l'estromissione della sig.ra in quanto ritenuto non obbligato solidalmente con il debitore principale, Parte_1
per il mancato previo benefìcium escussionis e per tutti i motivi esposti in diritto;
• accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
• per l'effetto e in ogni caso annullare la cartella esattoriale e con essa la pretesa creditoria meglio specificato in epigrafe. • Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge a favore dei procuratori antistatari.”
Si costituiva altresì il in forma abbreviata Controparte_1
“ : 1) Preliminarmente: sul fondo di garanzia ex lege n. 662/96 e sul ruolo svolto CP_6
da mediocredito centrale – 2) Quanto all'assunta illegittimità della Controparte_1
procedura di riscossione a mezzo ruolo esattoriale per il recupero del credito da parte di Pt_4
; 3) Quanto all'assunta omessa notifica degli atti prodromici;
4) Quanto all'asserita nullità
[...]
della fideiussione – inammissibilità della relativa domanda e/o eccezione;
5) Sempre sull'assunta nullità della fideiussione – carenza di legittimazione passiva di;
6) Quanto all'assunta Pt_3
violazione del beneficium excussionis. Chiedeva pertanto: “- in rito ed in via preliminare, pagina 4 di 12 differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire a
[...]
di chiamare nel presente giudizio la con sede Parte_5 Controparte_4
legale in Torino alla Piazza San Carlo 156, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
(C.F. , fissando a tal fine una nuova udienza di prima comparizione per consentire P.IVA_3
la citazione del predetto terzo nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, rigettare ogni domanda per come promossa con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibile e, comunque, infondata, con vittoria di spese e competenze di causa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta opposizione, dichiarare il terzo, tenuto a manlevare e tenere indenne la comparente da Controparte_4
ogni conseguenza alla stessa dannosa”.
Si costituiva, poi, a sua volta deducendo: 1) Sulla regolarità formale della cartella CP_5
impugnata; 2) Carenza di legittimazione passiva in relazione ai rilievi attinenti il merito della pretesa creditoria e la conseguente formazione del ruolo;
3) Dunque, la convenuta
[...]
, è assolutamente carente di legittimazione passiva in relazione a tutte le Controparte_2
doglianze di merito che parte attrice avrebbe dovuto rivolgere all'Ente impositore;
4) Legittimità della procedura di riscossione tramite ruolo;
5) Infondatezza dell'eccezione di violazione del principio del beneficium excussionis. Chiedeva pertanto: “In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della comparente Controparte_2
, in relazione a tutte le doglianze che attengono la pretesa impositiva;
accertare e
[...]
dichiarare la correttezza della cartella di pagamento notifi cata dalla odierna resistente accertando e dichiarandone la conformità alle vigenti normative;
nel merito: rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso la cartella esattoriale n. 07120 2201 60153321 001, avente Parte_1
ruolo n. 2022/010992 , in quanto totalmente infondata in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite. In linea gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse doglianze, accogliere la domanda nei s oli limiti dell'accertato.”
Si costituiva altresì Intesa San Paolo s.p.a. deducendo altresì i seguenti motivi: 1) Improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
2) Incompetenza del Tribunale ordinario adito ex art. 3 d. lgs. n. 168/2003; 3) Della inammissibilità ed infondatezza del diritto
Parte alla manleva e/o comunque a tenere indenne 4) Della infondatezza della eccepita nullità della garanzia;
5) In ogni caso della infondatezza della eccepita nullità; 5) Della inapplicabilità pagina 5 di 12 della norma invocata quale consumatore. Chiedeva pertanto: “In via preliminare: -Accertare
l'assoggettabilità della controversia al preventivo esperimento della procedura di mediazione e, nel caso, dichiararne la improcedibilità; -Rilevare l'incompetenza funzionale ed inderogabile qui eccepita in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli, ed assumere tutti i provvedimenti conseguenti. Nel merito: - Rigettare, per tutto quanto dedotto in narrativa, l'opposizione proposta dalla sig.ra in esito alla eccezione di nullità Parte_1
della fideiussione rilasciata in favore di (già Banco di Napoli Spa) perché Controparte_4
inammissibile, improponibile, ancorchè infondata in fatto ed in diritto;
- Rigettare, in ogni caso, Parte_ per tutto quanto dedotto in narrativa, la domanda formulata da nei confronti di
[...]
perché inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto. - Con vittoria CP_4
delle spese e competenze della presente procedura.”
L'opposizione va rigettata alla stregua delle ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
La domanda in oggetto va qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c., cadendo in contestazione l'an della pretesa, il diritto stesso del creditore a procedere in executivis per la soddisfazione delle proprie pretese inficiato dalla (pretesa) mancanza di un rituale titolo esecutivo, ossia di una ragione fondante il credito corredata dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c., che deve necessariamente preesistere alla preannunciata esecuzione, e permanere validamente durante tutto lo svolgimento di questa (al riguardo, lo stesso giudice, sia dell'opposizione - esperita per altri motivi - quanto quello dell'esecuzione già intrapresa conserva intatto, in ogni momento, finanche per la prima volta nel giudizio di legittimità, il potere di rilievo officioso dell'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo in base a cui si procede, entrambe determinanti l'illegittimità dell'esecuzione con effetto ex tunc (cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n.
13249/2014; Cass. Civ., sent. n. 11021/2011).
La questione preliminare che si è posta nel presente procedimento riguarda la possibilità
Parte_
o meno per di procedere tramite ruolo alla riscossione nei confronti dei garanti dell'impresa beneficiaria senza la necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo giudiziale.
Benché per un periodo di tempo la giurisprudenza di merito abbia assunto posizioni contrastanti e questo giudice ha avuto già modo di esprimersi in altri precedenti nel senso della mancanza di un titolo esecutivo derivante ex se dall'iscrizione della posta a ruolo da parte della Parte_ in casi simili a quello oggetto dell'odierno esame, ritenendo la natura sostanzialmente pagina 6 di 12 privatistica della posizione creditoria in cui il Gestore del Fondo subentra con conseguente necessità, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), di precostituirsi un titolo che rispetti i crismi previsti dall'art. 474
c.p.c., prima di affidare al RI l'incarico di precettare tanto il debitore principale quanto i garanti a mezzo cartella esattoriale (cfr. sentenza del 13.06.2022, nel giudizio di cui al R.G.
7065/2017; sentenza del 7.11.2020, nel giudizio di cui al R.G. 2926/2017; sentenza dell'1.10.2021, nel giudizio di cui al R.G. 5223/2017; sentenza del 04.03.2024 di cui al R.G.
3763/2022), ad oggi questo Giudice ritiene di dar seguito all'orientamento già emerso in precedenti della Corte di appello di Napoli sulla medesima questione giuridica (cfr. Corte
d'Appello sent. 4347/2022 pubblicata in data 19.10.2022 cfr. Corte d'Appello sent. 5255/2024 pubblicata il 18/12/2024 ecc. ), ma anche agli orientamenti consolidatisi in tal senso nella giurisprudenza di legittimità (Cass., 17652/2025; Cass., 9657/2024; Cass., 32148/2024 e Cass.,
1005/2023).
Parte_ In particolare, si rileva che il credito azionato da non può affatto essere ricondotto a quelle
«entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici», cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999. Invero, il c.d. Fondo di Garanzia ex L. n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica c.d. a prima richiesta e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante;
in tal modo le banche ottengano, di fatto, una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del prestito da concedere. Nel caso in cui si verifichi l'inadempimento dell'impresa finanziata, infatti, come avvenuto nel caso di specie, la banca mutuante, ove intenda avvalersi della garanzia pubblica, è chiamata a domandare, entro termini perentori, l'attivazione del Fondo e, per l'effetto, a richiedere la liquidazione della perdita subita.
A seguito dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del susseguente pagamento in favore della banca finanziatrice, il Fondo di Garanzia è surrogato nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del soggetto beneficiario del prestito e dei suoi eventuali garanti nei limiti del valore dell'importo liquidato.
Parte_ È evidente, quindi, che il diritto di credito azionato da non coincide con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente e solo quale conseguenza del pagamento della quota della perdita accertata in pagina 7 di 12 favore del soggetto finanziatore e nei limiti del pagamento effettuato. Né rileva la previsione della surroga nei diritti della banca, restando fermo che quello del Fondo di garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e, come tale, discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico.
Inoltre, si rileva che l'art. 2, comma 4, del D.M. 18456/2005 (a norma del quale «Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, numero 46») prevede senz'altro la possibilità del ricorso alla procedura esattoriale mediante ruolo, stante anche l'ulteriore richiamo dell'art. 9 d.lgs. n. 123/1998, secondo cui al recupero dei crediti nascenti dai finanziamenti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
In tal senso, peraltro, si è pronunciata di recente anche la Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n. 17652 del 30.06.2025 negli esatti termini già esaminati in precedenti ordinanze ribadisce che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»; «il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei
“finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del pagina 8 di 12 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento». Devesi qui ulteriormente precisare che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999: a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica - alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996.
D'altronde, le norme dettate dal d.lgs. n. 123 del 1998 - ivi compreso l'art.
9 - regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (vedi l'art. 7 del predetto d.lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie, e l'art. 9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l'attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma scaturisca da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico
(specificamente, sul punto, Cass. 04/03/2025, n. 5786). Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero del credito di natura pubblicistica ad opera di uò Pt_4
avvenire nelle forme speciali della riscossione coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale”.
Da tale orientamento della Cassazione non vi sono poi ragioni per discostarsi nella fattispecie in esame. Pertanto, l'attribuzione della natura pubblicistica al relativo credito implica
Parte_ che il procedimento seguito da per il recupero del credito, mediante iscrizione a ruolo, e successivamente da mediante notifica della cartella esattoriale, è pienamente legittimo, CP_5
con conseguente sussistenza in capo a quest'ultima della competenza ad emettere le cartelle di pagamento oggetto della presente opposizione, che risultano dunque valide e legittime.
Le doglianze relative alla validità della fideiussione rilasciata dalla AS CP_1 CP_7
di Siena e da non possono rilevare in questo in quanto le medesime contestazioni CP_3
pagina 9 di 12 devono, infatti, ritenersi irrilevanti, in quanto attinenti al rapporto di natura privatistica, intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori, in questo caso l'opponente . Come già sopra esposto, invero, nelle ipotesi di finanziamento Pt_1
mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla l. n. 662/1996, si pongono in maniera distinta e autonoma il piano pubblicistico, inerente al rapporto intercorrente tra l'Ente gestore del
Fondo e il debitore finanziato (regolato dalla disciplina di cui all'art. 2, c. 4, D.M. 20.6.2005, n.
18456 in tema di surroga legale all'ente finanziatore), dal piano privatistico, intercorrente tra l'ente finanziatore, il soggetto beneficiario del finanziamento e i rispettivi fideiussori;
quest'ultimi quali obbligati in via solidale con il beneficiario.
Nel momento in cui il garante interviene in luogo del debitore principale adempiendo l'obbligazione, si realizza una surrogazione ex lege, in forza della quale il credito vantato dal garante assume natura pubblicistica e finalità proprie, autonome rispetto a quelle del finanziamento originario. Tale credito non è più rivolto al recupero del credito civilistico sorto in capo all'ente erogante, bensì alla reintegrazione delle risorse pubbliche erogate, da ricondursi nella disponibilità del soggetto pubblico.
Tale ricostruzione è stata altresì avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n.
9657/2024; Cass. civ. n. 32148/2024), la quale ha ribadito che, a seguito della surrogazione, muta la causa del credito, il quale assume ora una connotazione pubblicistica, essendo finalizzato al recupero di fondi pubblici. In senso conforme (come già riportato innanzi)si è espressa anche la
Corte di Cassazione, sez. III civ., con sentenza n. 5786 del 04.03.2025, secondo cui il mutamento della causa giustificatrice del contratto, a seguito della surrogazione, fa sì che “si viene a spezzare quel nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia”, con la conseguenza che le eventuali patologie invalidanti del contratto di finanziamento “non hanno effetto diretto sulla fonte del credito pubblico, il quale sorge ex lege per effetto del solo intervenuto pagamento del creditore-finanziatore originario”. In tale prospettiva, gli eventuali profili di responsabilità per la violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'ente creditizio in sede di erogazione del credito – ove qualificabili come concessione abusiva del credito – non risultano estensibili al garante, stante la natura ontologicamente differenziata dei due rapporti, e considerato che, diversamente dall'intermediario finanziario, il garante pubblico non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione in ordine al merito creditizio del beneficiario.
pagina 10 di 12 Deve ritenersi, dunque, che le vicende relative al rapporto di natura privatistica non possono incidere sulla procedura esattoriale fondata sul rapporto pubblicistico.
Allo stesso modo va rigettato il motivo di opposizione afferente la paventata nullità della pretesa esattoriale per mancata regolare notifica da parte di;
invero, quest'ultima ha correttamente CP_5
depositato in atti relata di notifica risalente al 18.03.24.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'opposizione proposta dagli opponenti dovrà essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta l'assorbimento in tale statuizione di ogni diversa difesa proposta dalle altre parti del giudizio.
Per quanto concerne l'eccezione di pretesa nullità per omesso beneficium excussion si condivide quanto asserito dalla difesa di ovvero che “la societ con sede legale a CP_5 Parte_2
Pompei in Via Fontanelle 52/A (c.f è stata dichiarata fa llita dal tribunale di Torre P.IVA_4
Annunziata con sentenza n. 10/2020. Pertanto, al di la della stessa applicabilità dell'art. 2304 c.c. al caso di specie, stante la composizione sociale della fallita la quale non può annoverarsi come società di persone , si evidenzia per mero scrupolo difensivo che in simili casi, per monolitica giurisprudenza, non occorre l'effettiva escussione del patrimonio della società ma solo la prova della certa infruttuosità dell'esecuzione, quale insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito cfr. Cass . n. 18185/2006; C ass. 2647/1987; C ass. 4810/1984; C ass. 4752/1984; C ass.
4606/1983; Appello Milano 29.11.2002; Tribunale Bologna 26.9.1994; Tribunale Pavia
26.6.1993; Tribunale Bologna 18.12.1990). Per poter aggredire i beni del socio personalmente e illimitatamente responsabile non occorre, quindi, che il creditore abbia previamente avviato una procedura esecutiva non andata a buon fine nei confronti della società ma è sufficiente che offra la prova della sua incapienza e che, quindi, dimostri la sostanziale inutilità dell'esecuzione forzata nei confronti della debitrice principale”.
Per i motivi sinora esposti, la presente opposizione va rigettata.
Spese e compensi di lite possono essere interamente compensati tra le parti per la presenza di contrastanti decisioni nella giurisprudenza di merito, in relazione alle quali solo di recente può dirsi consolidato l'orientamento della Cassazione al quale questo Tribunale ritiene di conformarsi.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2752/2023 promossa da:
C.F.: nata a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rap-presentata, assistita e difesa, giusta procura alle liti su file a parte, dall'Avv. Massimo Tommasone del Foro di S. Maria C.V., C.F.:
dall'Avv. Lucia Manna, del Foro di Napoli, C.F.: C.F._2
e dall'Avv. Carmela Galiano, del Foro di Paola (CS), C.F.: C.F._3
, con gli stessi elett.te dom.ta in Ca-serta (CE), Largo Daniel Bovet n. 1, C.F._4
per comunicazioni: fax 1786022145 - P.E.C.: Email_1
Email_2 Email_3
-OPPONENTE - contro
(CF: Controparte_1
, in persona del lr.p.t. con sede in Viale Arnetica, n.351, Roma (RM), pec P.IVA_1
pagina 1 di 12 risultante dal registro INIPEC: Email_4
-OPPOSTA-
e in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., in Napoli (NA), Via Bracco n. 20, pec risultante dall'IPA e dal sito istituzionale: t Email_5
- OPPOST
A
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sepe (C.F. Controparte_3 P.IVA_2
), con studio in Napoli alla Via Del Parco Margherita, 24, presso il quale CodiceFiscale_5
è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
-terza chiamata-
nonché
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: in atti.
FATTO E DIRITTO
In data 03/12/19 la società con sede legale in Pompei (NA) alla Via Parte_2
Fontanelle n. 52/A, in persona del suo legale rappresentante, la IG.ra , nata a Parte_1
Pompei il 10/04/1974, ha richiesto, per il tramite della l'intervento del Controparte_4
Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge n. 662/96, rivolto a garantire un'operazione finanziaria dell'importo di € 800.000,00, della durata di 12 mesi.
Inoltrata tale richiesta al Fondo di Garanzia da parte del predetto Istituto, con delibera del
23/12/2019, il Comitato di Gestione del Fondo ha ammesso all'intervento agevolato la società richiedente, concedendo una garanzia diretta pari al 60% del finanziamento da erogare. Tale operazione è stata identifica con il n. 1047704.
In seguito a quanto sopra, la con delibera del 30/12/2019, ha concesso alla Controparte_4
società una linea di credito, come sopra garantita, da utilizzare per anticipo Parte_2
pagina 2 di 12 fatture con concessione del credito tra le parti, per il predetto importo di € 800.000,00 e con scadenza al 28/12/2020.
Quale ulteriore garanzia è stata assunta fideiussione specifica rilasciata dalla IG.ra Pt_1
, in proprio.
[...]
Nel corso di tale rapporto la società finanziata è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torre
Annunziata- Sez. fallimentare con sentenza n. 10 depositata il 2/10/2020.
Di fronte a tanto, l'Istituto finanziatore, con delibera del 12/11/2020 ha revocato quella linea di credito;
quindi, previo deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare per l'esposizione rinveniente da quel rapporto di finanziamento ha richiesto l'attivazione della garanzia prestata dal Fondo, precisando l'insoluto di quel rapporto (pari ad € 789.050,00) nonché le garanzie personali che assistevano quell'operazione.
A seguito di tanto, il Consiglio di Gestione del Fondo, in data 28/05/2021, ha deliberato (per l'operazione oggetto di causa) la liquidazione della perdita per l'importo di € 478.830,00, pari al
60% dell'insoluto.
Escussa tale garanzia, , nella predetta qualità, al fine di recuperare gli importi di Pt_3
spettanza del Fondo, ha provveduto, giusto quanto previsto dall'art 9 comma 5° D. Lgs. n.
123/1998 e già ai sensi dell'art. 67 comma 2° del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 26/02/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva nei confronti della società debitrice principale e del suo fideiussore.
A tanto ha fatto seguito la notifica in data 18/04/2023, a cura dell' Controparte_2
, della cartella di pagamento n. 07120220160153321001 dell'importo di € 478.835,88
[...]
emessa nei confronti della IG.ra quale garante e, quindi, coobbligata in solido Parte_1
con la società debitrice principale.
Avverso tale cartella di pagamento, la predetta IG.ra , con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo pec il 18/05/2023, ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., adducendo una serie di motivi, volti ad accertare e dichiarare la “nullità della procedura di riscossione e della cartella” nonché la “nullità della fideiussione” dalla stessa prestata.
Tanto premesso la formulava le seguenti doglianze: a) Carenza di legittimazione Pt_1
attiva di b) Nullità della cartella;
c) Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per l'assenza, in CP_5
violazione dell'art. 21 del d.lgs 46/1999, di valido titolo esecutivo;
d) Illegittimità della cartella per mancata e/o errata notifica dell'avviso sottostante n. 2323/1047704 del 15.04.2022 e mai pagina 3 di 12 notificato-nullità del contratto di fideiussione ex art. 1419 c.c. - violazione dell'art. 1957 c.c. e intervenuta decadenza di 6 mesi;
e) Nullità della pretesa creditoria per omesso preventivo beneficium exscussionis in violazione dell'art. 2268 cc. {escussione preventiva del patrimonio sociale) -violazione ex art. 2304 c.c. da parte dell'agente della riscossione in quanto non ha dato prova in atti della previa escussione del patrimonio sociale. nonostante fosse a conoscenza dei beni societari - conseguente illegittimità delle pretese creditorie richieste in via diretta nei confronti del socio (Cass. civ. S.U. sent. 28709 del 16.12.2020); f) Nel caso di Parte_1
specie, l'agente della riscossione e la banca non hanno previamente escusso il patrimonio della società ex art. 2304 cc e si chiede sin da ora di darne prova qualora avessero adempiuto a tale obbligo.
Chiedeva pertanto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via pregiudiziale: •
Accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale;
in via principale e nel merito: • Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ativa di , per essere il CP_5
credito azionato non cartolarizzabile;
• Accertare e dichiarare la nullità della procedura di riscossione e della cartella, perché avvenuta a mezzo ruolo pur essendo priva del titolo esecutivo;
• Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione e per l'effetto dichiarare l'estromissione della sig.ra in quanto ritenuto non obbligato solidalmente con il debitore principale, Parte_1
per il mancato previo benefìcium escussionis e per tutti i motivi esposti in diritto;
• accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
• per l'effetto e in ogni caso annullare la cartella esattoriale e con essa la pretesa creditoria meglio specificato in epigrafe. • Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge a favore dei procuratori antistatari.”
Si costituiva altresì il in forma abbreviata Controparte_1
“ : 1) Preliminarmente: sul fondo di garanzia ex lege n. 662/96 e sul ruolo svolto CP_6
da mediocredito centrale – 2) Quanto all'assunta illegittimità della Controparte_1
procedura di riscossione a mezzo ruolo esattoriale per il recupero del credito da parte di Pt_4
; 3) Quanto all'assunta omessa notifica degli atti prodromici;
4) Quanto all'asserita nullità
[...]
della fideiussione – inammissibilità della relativa domanda e/o eccezione;
5) Sempre sull'assunta nullità della fideiussione – carenza di legittimazione passiva di;
6) Quanto all'assunta Pt_3
violazione del beneficium excussionis. Chiedeva pertanto: “- in rito ed in via preliminare, pagina 4 di 12 differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire a
[...]
di chiamare nel presente giudizio la con sede Parte_5 Controparte_4
legale in Torino alla Piazza San Carlo 156, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
(C.F. , fissando a tal fine una nuova udienza di prima comparizione per consentire P.IVA_3
la citazione del predetto terzo nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, rigettare ogni domanda per come promossa con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibile e, comunque, infondata, con vittoria di spese e competenze di causa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta opposizione, dichiarare il terzo, tenuto a manlevare e tenere indenne la comparente da Controparte_4
ogni conseguenza alla stessa dannosa”.
Si costituiva, poi, a sua volta deducendo: 1) Sulla regolarità formale della cartella CP_5
impugnata; 2) Carenza di legittimazione passiva in relazione ai rilievi attinenti il merito della pretesa creditoria e la conseguente formazione del ruolo;
3) Dunque, la convenuta
[...]
, è assolutamente carente di legittimazione passiva in relazione a tutte le Controparte_2
doglianze di merito che parte attrice avrebbe dovuto rivolgere all'Ente impositore;
4) Legittimità della procedura di riscossione tramite ruolo;
5) Infondatezza dell'eccezione di violazione del principio del beneficium excussionis. Chiedeva pertanto: “In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della comparente Controparte_2
, in relazione a tutte le doglianze che attengono la pretesa impositiva;
accertare e
[...]
dichiarare la correttezza della cartella di pagamento notifi cata dalla odierna resistente accertando e dichiarandone la conformità alle vigenti normative;
nel merito: rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso la cartella esattoriale n. 07120 2201 60153321 001, avente Parte_1
ruolo n. 2022/010992 , in quanto totalmente infondata in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite. In linea gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse doglianze, accogliere la domanda nei s oli limiti dell'accertato.”
Si costituiva altresì Intesa San Paolo s.p.a. deducendo altresì i seguenti motivi: 1) Improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
2) Incompetenza del Tribunale ordinario adito ex art. 3 d. lgs. n. 168/2003; 3) Della inammissibilità ed infondatezza del diritto
Parte alla manleva e/o comunque a tenere indenne 4) Della infondatezza della eccepita nullità della garanzia;
5) In ogni caso della infondatezza della eccepita nullità; 5) Della inapplicabilità pagina 5 di 12 della norma invocata quale consumatore. Chiedeva pertanto: “In via preliminare: -Accertare
l'assoggettabilità della controversia al preventivo esperimento della procedura di mediazione e, nel caso, dichiararne la improcedibilità; -Rilevare l'incompetenza funzionale ed inderogabile qui eccepita in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli, ed assumere tutti i provvedimenti conseguenti. Nel merito: - Rigettare, per tutto quanto dedotto in narrativa, l'opposizione proposta dalla sig.ra in esito alla eccezione di nullità Parte_1
della fideiussione rilasciata in favore di (già Banco di Napoli Spa) perché Controparte_4
inammissibile, improponibile, ancorchè infondata in fatto ed in diritto;
- Rigettare, in ogni caso, Parte_ per tutto quanto dedotto in narrativa, la domanda formulata da nei confronti di
[...]
perché inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto. - Con vittoria CP_4
delle spese e competenze della presente procedura.”
L'opposizione va rigettata alla stregua delle ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
La domanda in oggetto va qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c., cadendo in contestazione l'an della pretesa, il diritto stesso del creditore a procedere in executivis per la soddisfazione delle proprie pretese inficiato dalla (pretesa) mancanza di un rituale titolo esecutivo, ossia di una ragione fondante il credito corredata dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c., che deve necessariamente preesistere alla preannunciata esecuzione, e permanere validamente durante tutto lo svolgimento di questa (al riguardo, lo stesso giudice, sia dell'opposizione - esperita per altri motivi - quanto quello dell'esecuzione già intrapresa conserva intatto, in ogni momento, finanche per la prima volta nel giudizio di legittimità, il potere di rilievo officioso dell'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo in base a cui si procede, entrambe determinanti l'illegittimità dell'esecuzione con effetto ex tunc (cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n.
13249/2014; Cass. Civ., sent. n. 11021/2011).
La questione preliminare che si è posta nel presente procedimento riguarda la possibilità
Parte_
o meno per di procedere tramite ruolo alla riscossione nei confronti dei garanti dell'impresa beneficiaria senza la necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo giudiziale.
Benché per un periodo di tempo la giurisprudenza di merito abbia assunto posizioni contrastanti e questo giudice ha avuto già modo di esprimersi in altri precedenti nel senso della mancanza di un titolo esecutivo derivante ex se dall'iscrizione della posta a ruolo da parte della Parte_ in casi simili a quello oggetto dell'odierno esame, ritenendo la natura sostanzialmente pagina 6 di 12 privatistica della posizione creditoria in cui il Gestore del Fondo subentra con conseguente necessità, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), di precostituirsi un titolo che rispetti i crismi previsti dall'art. 474
c.p.c., prima di affidare al RI l'incarico di precettare tanto il debitore principale quanto i garanti a mezzo cartella esattoriale (cfr. sentenza del 13.06.2022, nel giudizio di cui al R.G.
7065/2017; sentenza del 7.11.2020, nel giudizio di cui al R.G. 2926/2017; sentenza dell'1.10.2021, nel giudizio di cui al R.G. 5223/2017; sentenza del 04.03.2024 di cui al R.G.
3763/2022), ad oggi questo Giudice ritiene di dar seguito all'orientamento già emerso in precedenti della Corte di appello di Napoli sulla medesima questione giuridica (cfr. Corte
d'Appello sent. 4347/2022 pubblicata in data 19.10.2022 cfr. Corte d'Appello sent. 5255/2024 pubblicata il 18/12/2024 ecc. ), ma anche agli orientamenti consolidatisi in tal senso nella giurisprudenza di legittimità (Cass., 17652/2025; Cass., 9657/2024; Cass., 32148/2024 e Cass.,
1005/2023).
Parte_ In particolare, si rileva che il credito azionato da non può affatto essere ricondotto a quelle
«entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici», cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999. Invero, il c.d. Fondo di Garanzia ex L. n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica c.d. a prima richiesta e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante;
in tal modo le banche ottengano, di fatto, una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del prestito da concedere. Nel caso in cui si verifichi l'inadempimento dell'impresa finanziata, infatti, come avvenuto nel caso di specie, la banca mutuante, ove intenda avvalersi della garanzia pubblica, è chiamata a domandare, entro termini perentori, l'attivazione del Fondo e, per l'effetto, a richiedere la liquidazione della perdita subita.
A seguito dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del susseguente pagamento in favore della banca finanziatrice, il Fondo di Garanzia è surrogato nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del soggetto beneficiario del prestito e dei suoi eventuali garanti nei limiti del valore dell'importo liquidato.
Parte_ È evidente, quindi, che il diritto di credito azionato da non coincide con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente e solo quale conseguenza del pagamento della quota della perdita accertata in pagina 7 di 12 favore del soggetto finanziatore e nei limiti del pagamento effettuato. Né rileva la previsione della surroga nei diritti della banca, restando fermo che quello del Fondo di garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e, come tale, discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico.
Inoltre, si rileva che l'art. 2, comma 4, del D.M. 18456/2005 (a norma del quale «Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, numero 46») prevede senz'altro la possibilità del ricorso alla procedura esattoriale mediante ruolo, stante anche l'ulteriore richiamo dell'art. 9 d.lgs. n. 123/1998, secondo cui al recupero dei crediti nascenti dai finanziamenti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
In tal senso, peraltro, si è pronunciata di recente anche la Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n. 17652 del 30.06.2025 negli esatti termini già esaminati in precedenti ordinanze ribadisce che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»; «il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei
“finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del pagina 8 di 12 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento». Devesi qui ulteriormente precisare che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999: a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica - alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996.
D'altronde, le norme dettate dal d.lgs. n. 123 del 1998 - ivi compreso l'art.
9 - regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (vedi l'art. 7 del predetto d.lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie, e l'art. 9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l'attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma scaturisca da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico
(specificamente, sul punto, Cass. 04/03/2025, n. 5786). Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero del credito di natura pubblicistica ad opera di uò Pt_4
avvenire nelle forme speciali della riscossione coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale”.
Da tale orientamento della Cassazione non vi sono poi ragioni per discostarsi nella fattispecie in esame. Pertanto, l'attribuzione della natura pubblicistica al relativo credito implica
Parte_ che il procedimento seguito da per il recupero del credito, mediante iscrizione a ruolo, e successivamente da mediante notifica della cartella esattoriale, è pienamente legittimo, CP_5
con conseguente sussistenza in capo a quest'ultima della competenza ad emettere le cartelle di pagamento oggetto della presente opposizione, che risultano dunque valide e legittime.
Le doglianze relative alla validità della fideiussione rilasciata dalla AS CP_1 CP_7
di Siena e da non possono rilevare in questo in quanto le medesime contestazioni CP_3
pagina 9 di 12 devono, infatti, ritenersi irrilevanti, in quanto attinenti al rapporto di natura privatistica, intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori, in questo caso l'opponente . Come già sopra esposto, invero, nelle ipotesi di finanziamento Pt_1
mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla l. n. 662/1996, si pongono in maniera distinta e autonoma il piano pubblicistico, inerente al rapporto intercorrente tra l'Ente gestore del
Fondo e il debitore finanziato (regolato dalla disciplina di cui all'art. 2, c. 4, D.M. 20.6.2005, n.
18456 in tema di surroga legale all'ente finanziatore), dal piano privatistico, intercorrente tra l'ente finanziatore, il soggetto beneficiario del finanziamento e i rispettivi fideiussori;
quest'ultimi quali obbligati in via solidale con il beneficiario.
Nel momento in cui il garante interviene in luogo del debitore principale adempiendo l'obbligazione, si realizza una surrogazione ex lege, in forza della quale il credito vantato dal garante assume natura pubblicistica e finalità proprie, autonome rispetto a quelle del finanziamento originario. Tale credito non è più rivolto al recupero del credito civilistico sorto in capo all'ente erogante, bensì alla reintegrazione delle risorse pubbliche erogate, da ricondursi nella disponibilità del soggetto pubblico.
Tale ricostruzione è stata altresì avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n.
9657/2024; Cass. civ. n. 32148/2024), la quale ha ribadito che, a seguito della surrogazione, muta la causa del credito, il quale assume ora una connotazione pubblicistica, essendo finalizzato al recupero di fondi pubblici. In senso conforme (come già riportato innanzi)si è espressa anche la
Corte di Cassazione, sez. III civ., con sentenza n. 5786 del 04.03.2025, secondo cui il mutamento della causa giustificatrice del contratto, a seguito della surrogazione, fa sì che “si viene a spezzare quel nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia”, con la conseguenza che le eventuali patologie invalidanti del contratto di finanziamento “non hanno effetto diretto sulla fonte del credito pubblico, il quale sorge ex lege per effetto del solo intervenuto pagamento del creditore-finanziatore originario”. In tale prospettiva, gli eventuali profili di responsabilità per la violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'ente creditizio in sede di erogazione del credito – ove qualificabili come concessione abusiva del credito – non risultano estensibili al garante, stante la natura ontologicamente differenziata dei due rapporti, e considerato che, diversamente dall'intermediario finanziario, il garante pubblico non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione in ordine al merito creditizio del beneficiario.
pagina 10 di 12 Deve ritenersi, dunque, che le vicende relative al rapporto di natura privatistica non possono incidere sulla procedura esattoriale fondata sul rapporto pubblicistico.
Allo stesso modo va rigettato il motivo di opposizione afferente la paventata nullità della pretesa esattoriale per mancata regolare notifica da parte di;
invero, quest'ultima ha correttamente CP_5
depositato in atti relata di notifica risalente al 18.03.24.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'opposizione proposta dagli opponenti dovrà essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta l'assorbimento in tale statuizione di ogni diversa difesa proposta dalle altre parti del giudizio.
Per quanto concerne l'eccezione di pretesa nullità per omesso beneficium excussion si condivide quanto asserito dalla difesa di ovvero che “la societ con sede legale a CP_5 Parte_2
Pompei in Via Fontanelle 52/A (c.f è stata dichiarata fa llita dal tribunale di Torre P.IVA_4
Annunziata con sentenza n. 10/2020. Pertanto, al di la della stessa applicabilità dell'art. 2304 c.c. al caso di specie, stante la composizione sociale della fallita la quale non può annoverarsi come società di persone , si evidenzia per mero scrupolo difensivo che in simili casi, per monolitica giurisprudenza, non occorre l'effettiva escussione del patrimonio della società ma solo la prova della certa infruttuosità dell'esecuzione, quale insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito cfr. Cass . n. 18185/2006; C ass. 2647/1987; C ass. 4810/1984; C ass. 4752/1984; C ass.
4606/1983; Appello Milano 29.11.2002; Tribunale Bologna 26.9.1994; Tribunale Pavia
26.6.1993; Tribunale Bologna 18.12.1990). Per poter aggredire i beni del socio personalmente e illimitatamente responsabile non occorre, quindi, che il creditore abbia previamente avviato una procedura esecutiva non andata a buon fine nei confronti della società ma è sufficiente che offra la prova della sua incapienza e che, quindi, dimostri la sostanziale inutilità dell'esecuzione forzata nei confronti della debitrice principale”.
Per i motivi sinora esposti, la presente opposizione va rigettata.
Spese e compensi di lite possono essere interamente compensati tra le parti per la presenza di contrastanti decisioni nella giurisprudenza di merito, in relazione alle quali solo di recente può dirsi consolidato l'orientamento della Cassazione al quale questo Tribunale ritiene di conformarsi.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 12 di 12